CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/11/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel./est.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1831/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre
2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in AR alla Via Vico II Corso Parte_1
Mazzini n. 2, presso lo studio dell'Avv. Concetta Nunnari, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in AR alla Via De Gasperi n. 11, presso Controparte_1
e nello studio dell'Avv. Pietro Mancuso, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. in via preliminare:
1 in riforma dell'appellata sentenza, disporre l'escussione della teste , Testimone_1 disponendone l'accompagnamento coattivo;
2. nel merito
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151 c.c.;
- in ogni caso ed anche in quello di rigetto della domanda di addebito, in riforma della statuizione concernente l'attribuzione all'appellata di un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00, disporre che i coniugi provvederanno al proprio mantenimento autonomamente;
3. con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di AR, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor , ai Parte_1 sensi dell'art. 342 c.p.c., per le ragioni indicate in narrativa;
Nel merito:
a) rigettare la richiesta di separazione con addebito richiesta da controparte, in quanto inammissibile ed infondata per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa;
b) rigettare tutti i motivi di appello proposti da , in quanto infondati in fatto ed Parte_1
in diritto, per le motivazioni dedotte nel corpo del presente atto;
c) rigettare le richieste istruttorie formulate da controparte, in particolare l'escussione del teste
, in quanto inammissibile per quanto dedotto in narrativa, il subordine, qualora Testimone_1
Codesta Ill.ma Corte, dovesse accogliere l'eccezione in tale senso, essere autorizzati alla prova del contrario;
d) confermare la sentenza di primo grado n. 1023/2024, resa dal Tribunale di AR, in data
8.3.2024, nella parte in cui prevede: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] in data [...] e nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in AR il 10 maggio 1992 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ME CR (CZ), Anno 1992, Atto n. 2, Parte II, serie B, Uff.; Per_ 3. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, , con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre secondo quanto disposto in parte motiva;
4. assegna la casa coniugale alla resistente;
5. revoca l'assegno di mantenimento posto con l'ordinanza presidenziale del 19 settembre 2017 a carico di
2 ;
6. dispone che concorra al mantenimento della moglie Controparte_1 Parte_1
Per_ mediante e delle figlie e mediante versamento di un assegno mensile complessivo di Per_2
€ 600,00 (€ 200,00 per ciascuna) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno cinque del mese;
e) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del I e II grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
Il Procuratore Generale: “conclude per il rigetto dell'impugnazione e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Lo svolgimento del processo di primo grado è così, esaustivamente, esposto nella sentenza impugnata:
“1. Con ricorso depositato il 4 aprile 2017, , premesso: - di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 10 maggio 1992 in AR ed in costanza del quale Controparte_1
nascevano i figli (nato il [...]), (nato il [...]), Per_3 Per_4 Per_2
Per_ (nata il [...]) e (nata il [...]) - chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito a carico della moglie, deducendo che l'affectio coniugalis era venuto irrimediabilmente meno “a partire dall'aprile dell'anno 2015” a causa delle reiterate violazioni del dovere di fedeltà da parte di quest'ultima.
In particolare, esponeva di aver scoperto tramite lettura delle conversazioni intrattenute via chat su un noto social network, che la stessa intratteneva “conversazioni affettuose con uomini diversi”, alcuni dei quali coniugati e di cui anche il figlio maggiore, , ne veniva Per_3
autonomamente a conoscenza.
Rappresentava, inoltre, che sebbene avesse inizialmente acconsentito ad addivenire ad una separazione consensuale, soprattutto al fine di non nuocere alle figlie minori, il comportamento della moglie (che, ancor prima del deposito della fissazione dell'udienza presidenziale, cambiava la serratura dell'abitazione coniugale, impedendo al ricorrente persino di recuperare i propri effetti personali e che “ripetutamente” si ritraeva su Facebook “in atteggiamenti compromettenti” con uomini diversi, indicati, presentati ed imposti alle figlie di sei e dodici anni come propri compagni), aveva fatto venir meno tale possibilità.
Evidenziava, a tal fine, che nel mese di gennaio del 2017, le minori – rientrando in casa dopo un viaggio fatto con i nonni materni in occasione delle festività natalizie – trovavano in casa l'ultimo
3 compagno della madre, rimanendo fortemente turbate. Le stesse, inoltre, venivano in diverse occasioni lasciate sole in casa la sera (chiuse a chiave) mentre la mamma usciva e, benché il ricorrente si fosse offerto di occuparsi delle medesime, quest'ultima ostacolava il rapporto del padre con le figlie, tant'è che queste ultime rifiutavano di frequentare e di avere contatti, anche telefonici, con il genitore che in data 26 marzo 2017 si vedeva pertanto costretto a sporgere denuncia-querela nei confronti della per il reato di cui all'art. 574 c.p. CP_1
Rappresentava, inoltre, che anche al figlio , il quale aveva subito “le offese di tale Per_3
”, veniva impedito di accedere all'abitazione familiare e di avvicinarsi alle Persona_5 sorelle, tant'è che si era reso spesso necessario l'intervento delle forze dell'ordine “per sedare litigi e discussioni”.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare: anche con decisione parziale, la separazione personale dei coniugi, nelle more della definizione dei problemi di natura patrimoniale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, degli stessi, non risultando allo stato possibile alcuna riconciliazione tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151 c.c.;
[...]
- stabilire: che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- stabilire: che la casa coniugale sita in AR alla Via Apostolello n. 28 venga assegnata al marito, che vi risiederà unitamente ai figli (maggiorenne non autosufficiente), Per_4 Per_3
Per_ (maggiorenne), e (minori) e la moglie se ne allontanerà definitivamente per andare Per_2
a vivere altrove, portando con sé i suoi effetti personali e quanto di sua proprietà esclusiva;
- stabilire che gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, rimarranno al momento nella disponibilità esclusiva del marito e dei figli con lui conviventi, sino a quando lo stesso vi risiederà con essi;
- stabilire che gli oneri di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale – ivi comprese utenze, imposte, condominio e varie - resteranno a carico del marito che vi risiederà unitamente ai figli;
Per_
- stabilire che le figlie minori e rimangano affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_2 genitori, ma esse resteranno a vivere e risiedere unitamente al padre presso l'abitazione coniugale.
1. La madre potrà visitare le minori anche con grande frequenza, previo avviso telefonico al padre, sempre nel rispetto degli orari e delle esigenze di vita, ricreative e scolastiche delle stesse;
potrà altresì tenere con sé le figlie per due interi giorni alla settimana, dal momento della loro uscita da scuola e sino fino alle ore 21,00 della sera, sempre compatibilmente con le esigenze di
4 studio, ricreazione e salute delle minori.
2. Inoltre, le minori potranno pernottare con la madre per due week end al mese, a settimane alternate, che verranno concordati dai coniugi in base ai rispettivi impegni lavorativi ed a quelli delle minori ed ella quindi potrà tenerle con sé dalle ore
17,00 del venerdì fino alle ore 22,00 della domenica successiva.
3. Durante il periodo estivo, le bambine potranno stare, nel periodo di vacanza scolastica, e segnatamente nei mesi di luglio ed agosto, alternativamente per un mese con il padre e per un mese con la madre, previo accordo fra i genitori che dovrà intervenire un mese prima della fine dell'anno scolastico in relazione alle rispettive esigenze lavorative e personali, mentre le vacanze di Natale saranno suddivise in periodi uguali, con i giorni di Natale e quello di capodanno alternati negli anni;
le vacanze di Pasqua si divideranno in periodi uguali, con i giorni di Pasqua
e Pasquetta alternati negli anni e così le altre feste comandate.
4. Considerate le condizioni economiche attuali dei coniugi, la moglie corrisponderà mensilmente al marito, quale contributo al mantenimento delle figlie minori la somma di € 200,00 cadauna e di €. 100,00 per il figlio da versarsi entro il 5 di ogni mese e tale somma che verrà Per_4
rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT.
5. I coniugi provvederanno al proprio mantenimento autonomamente.
6. Le parti concordano che, le spese straordinarie per le minori, ivi incluse le eventuali spese sanitarie, ricreative, di vestiario e per attività fisiche scolastiche ed extrascolastiche, saranno poste nella misura del 50% tra i coniugi, previo accordo sul punto, tenendo conto che sulla base del protocollo stabilito dal Tribunale di Roma in data 17.10.14 le “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori” sono suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture
5 pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
7. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sytter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
9. I coniugi rilasciano sin d'ora autorizzazione reciproca al rilascio e/o al rinnovo del passaporto anche per quanto attiene alle minori, che saranno munite di documento di identità valido per l'espatrio.
10. A tal fine, stante la condivisione dell'affido, i coniugi si impegnano reciprocamente a non portare le minori fuori dal territorio nazionale senza avviso ed autorizzazione scritta l'uno all'altro”.
1.1. All'esito dell'udienza presidenziale del 20 giugno 2017, stante la mancata comparizione della resistente, il Presidente – con separata ordinanza - autorizzava i coniugi a vivere separati e, in merito ai provvedimenti provvisori ed urgenti, disponeva l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso il padre, al quale era assegnata la casa coniugale ed esercizio del diritto/dovere di visita della madre secondo le modalità indicate in ricorso. Infine, poneva a carico di l'obbligo di concorrere alle spese di Controparte_1
mantenimento dei figli mediante versamento di un assegno complessivo di € 300,00 (di cui €
6 200,00 per quelli minori ed 100,00 per il secondogenito (maggiorenne ma non economicamente autonomo), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quindi, nominava il Giudice Istruttore fissava per la trattazione della causa dinnanzi a questi del
2 marzo 2018.
1.2. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 febbraio 2018
, la quale preliminarmente evidenziava che – nonostante il Presidente avesse Controparte_1
rilevato la regolarità della notifica nei suoi confronti – ella non era comparsa all'udienza del 20 giugno 2017 “poiché a causa di una cassetta postale difettosa non riceveva alcuna notifica”.
Nel merito, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava in fatto ed in diritto le domande avanzate da controparte e chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a carico del coniuge, l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale (dalla quale non si era mai allontanata) e la previsione in capo al ricorrente dell'obbligo di corrispondere un assegno mensile di 800,00 a titolo di mantenimento per le figlie minori e di € 400,00 per il proprio. Chiedeva, inoltre, in caso di contestazione sui redditi che venissero disposte le indagini a mezzo della Polizia Tributaria, ovvero CTU avente ad oggetto i redditi del ricorrente.
Per quanto di suo interesse, deduceva di aver contratto matrimonio alla giovanissima età di sedici anni e di aver assecondato “per amore ed inesperienza (…) ogni decisione del coniuge, rinunciando ad acquisire un'autonomia decisionale nella vita di coppia”.
Esponeva che il , “approfittando dei sentimenti della moglie e della sua età” aveva Pt_1 assunto fin dai primi anni di matrimonio un atteggiamento “del tutto assente e disinteressato alla vita matrimoniale” e particolarmente “morboso e possessivo nei confronti della moglie”, alla quale non consentiva di coltivare vita sociale o hobby di alcun tipo “frustrando irrimediabilmente le aspettative della moglie”.
Contestava l'accusa mossa nei suoi confronti di infedeltà, rappresentando da un lato che la relazione con tale risaliva a cinque mesi dopo l'abbandono della casa coniugale Persona_5 da parte del ricorrente e, comunque, dopo la manifestazione della crisi coniugale;
dall'altro, che era il ad aver reiteratamente violato il dovere di fedeltà, il primo dei quali risalente Pt_1 all'anno 2002, di cui tutta la famiglia ne era a conoscenza, (tant'è che a riferirglielo era stata la cognata, ) e di fatto dalla stessa perdonato per amore dei figli. Ciò nonostante, il CP_2
ricorrente seguitava negli anni a venire nei continui tradimenti, dalla stessa appresi dai figli e da colleghi di lavoro.
7 Rappresentava che, diversamente da quanto esposto da controparte, era stato il a Pt_1 decidere di abbandonare il tetto coniugale nell'anno 2016, cagionando in tal modo la rottura definitiva del matrimonio e a porre in essere nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi, di tale gravità da indurla a sporgere diverse denunce presso l'Autorità Giudiziaria, alcune delle quali anche nei confronti del figlio , sebbene poi ritirate. Per_3
Evidenziava che il aveva manifestato un atteggiamento di disinteresse anche nei confronti Pt_1 dei figli (tant'è che dopo il suo allontanamento dall'abitazione familiare, ometteva di versare quanto dovuto per il loro mantenimento) e contestava la veridicità della circostanza dedotta da controparte di aver lasciato sole in casa le figlie minori che, al contrario, erano “terrorizzate e turbate dalle continue minacce del padre che diceva loro che l'avrebbe fatte prendere dalle assistenti sociali” .
Sotto il profilo economico, deduceva di essere casalinga e di essersi sempre occupata della casa e della famiglia;
diversamente, il – “da sempre ne campo dell'edilizia” aveva svolto tale Pt_1 attività “in maniera imperita e negligente, al punto da implodere economicamente più volte, cessando e contestualmente riaprendo nuove società anche a nome della moglie (tant'è che ella, oltre ad avere un debito con il Fisco di € 40.000,00, riportava condanna per omesso versamento dei contributi previdenziali) e del figlio e facendo contrarre al figlio un Per_3 Per_4 finanziamento, che risultava debitore di € 10.000,00. Inoltre, rappresentava che il coniuge aveva percepito in eredità circa € 100.0000,00.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. , per i motivi di Pt_1
cui in narrativa;
- disporre che la sig.ra continui a mantenere il godimento esclusivo della casa familiare CP_1
dalla quale non si è mai allontanata, sita in ME CR (CZ), alla Via Apostolello n. 28, che vi
Per_ risiederà unitamente ai figli e (minori) e e (maggiorenni); Per_2 Per_3 Per_4
Per_
- Affidare in via prevalente i figli minori e alla sig.ra stabilendo il diritto Per_2 CP_1
di visita per il padre;
- rigettare ogni richiesta economica avanzata dal ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto e per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- porre a carico del sig. , l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno Parte_1
Per_ mensile di euro 800,00 per il mantenimento delle figlie minori e di cui euro 400,00 Per_2
per il mantenimento della moglie;
8 - in caso di contestazione sui redditi, si chiede espressamente che vengano disposte le indagini della Polizia Tributaria ovvero una consulenza tecnica sui redditi del ricorrente.
Condannare il ricorrente alle spese, competenze ed onorari di causa”.
1.3. Concessi all'udienza del 2 marzo 2018 i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi (udienze del 09 luglio 2019 e del 18 maggio 2021).
1.4. Dopo diversi rinvii, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 maggio 2023, parte attrice veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale di Tes_1
, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., in quanto non intimata per l'udienza e la causa
[...] era differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 ottobre 2023, all'esito della quale – con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 ottobre 2023 – era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Quindi, la causa, è stata decisa con sentenza n. 1023/2024 resa l'8 marzo 2024 e pubblicata in data
16 maggio 2024, con la quale il Tribunale di AR ha così provveduto:
“1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a AR in [...]_1
08.03.1966 e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
in AR il 10 maggio 1992 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
ME CR (CZ), Anno 1992, Atto n. 2, Parte II, serie B, Uff.;
2. rigetta le reciproche domande di addebito delle parti;
Per_ 3. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, , con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre secondo quanto disposto in parte motiva;
4. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
5. revoca l'assegno di mantenimento posto con l'ordinanza presidenziale del 19 settembre 2017 a carico di;
Controparte_1
6. dispone che concorra al mantenimento della moglie mediante e delle figlie Parte_1
Per_
e mediante versamento di un assegno mensile complessivo di € 600,00 (€ 200,00 per Per_2
ciascuna) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno cinque del mese;
7. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ME CR (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.”.
Il Tribunale ha ritenuto:
9 infondata la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, dacché dalle deduzioni di parte, dalla documentazione prodotta, nonché dall'esame dei testi escussi, non sono emersi elementi in grado di riscontrare quanto prospettato dal , ossia che le relazioni Pt_1
sentimentali siano state intrattenute dalla moglie in costanza di matrimonio, cagionando in tal modo il fallimento dell'unione coniugale;
del pari infondata risulta essere anche la domanda di addebito avanzata da parte resistente nei confronti del marito, atteso che questa risulta priva di riscontri concreti nel materiale istruttorio in atti;
quanto alla domanda di affidamento e di collocamento dei figli, tre dei quattro figli della coppia sono ormai maggiorenni, di talché nulla deve disporsi in relazione all'affidamento, al collocamento ed all'esercizio del diritto/dovere di visita dei figli , e;
Per_3 Per_4 Per_2
diversamente, per quel che concerne (nata il [...]), il Tribunale ritiene di dover Per_1 confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori stabilito con l'ordinanza presidenziale emessa all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, con collocamento prevalente della stessa presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre secondo le modalità dettagliatamente indicate in parte motiva;
in ragione del prevalente collocamento presso la madre, deve assegnarsi a la casa Controparte_1
familiare;
quanto all'obbligo di mantenimento, il Tribunale ritiene innanzi tutto di dover revocare l'obbligo posto in capo alla resistente di concorrere al mantenimento dei figli con l'ordinanza presidenziale e di dover porre il suddetto obbligo, sia per la moglie che per le figlie , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autonoma e , in capo al ricorrente nella misura di complessivi € 600,00 (€ Per_1
200,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie. Nulla deve, invece, disporsi per i primi due figli della coppia, e in quanto autonomi sotto il profilo Per_3 Per_4
economico;
in ragione degli interessi coinvolti, della natura e dell'esito della lite, che vede le parti reciprocamente soccombenti, sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, non notificata, ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato, telematicamente, il 17 dicembre 2025, per i motivi che si esamineranno.
Con decreto presidenziale del 19 dicembre 2025 è stata fissata per la comparizione e trattazione l'udienza del 26 giugno 2025.
10 Si è costituita in giudizio preliminarmente deducendo l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'appello.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Disposti alcuni rinvii per produzione documentale, la causa è stata rinviata all'udienza del 23 ottobre 2025 poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – ha assegnato la causa in decisione, con ordinanza del
13 novembre 2025.
§ 3. Le questioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non è fondata.
L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Violazione art. 24 Cost., 115 e 177 comma 1 cpc, 104 disp. att.”, l'appellante eccepisce la nullità e l'illegittimità del provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., atteso che esisteva un provvedimento giudiziale che il Tribunale ha disatteso, in base al quale a seguito della citazione testimoniale disposta per l'udienza del 9 novembre 2021, il Tribunale in caso di ennesima assenza del teste già sanzionato, ne aveva disposto l'accompagnamento coattivo. Ebbene, a dire dell'appellante “si è violato il diritto di difesa della parte, sancito ex art. 24 Cost, in quanto si è stati privati della possibilità di acquisire la testimonianza di una persona che ben conosceva la situazione perché abitava accanto alla residenza della resistente e ben sapeva chi entrava ed usciva da casa della stessa e sapeva che il non si era allontanato dalla casa coniugale, ma era stato messo Pt_1
alla porta dalla coniuge” (cfr. ricorso in appello, pag. 13).
Il motivo è infondato.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio è agevole evincere che: con ordinanza dell'11 ottobre 2018, il Tribunale ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti e fissava il seguente calendario del processo:
udienza dell'11 giugno 2019 per l'escussione di 2 testimoni (uno per parte);
udienza del 15 novembre 2019 per l'escussione di 2 testimoni (uno per parte);
udienza del 14 gennaio 2020 per la precisazione delle conclusioni.
11 L'udienza dell'11 giugno 2019 veniva rinviata al 9 luglio 2019.
All'udienza del 9 luglio 2019 veniva esaminato il teste di parte ricorrente , e il Testimone_2
Giudice rinviava alla già fissata udienza del 15 novembre 2019.
L'udienza del 15 novembre 2019 era rinviata per l'escussione dei testimoni al 10 marzo 2020, stante l'assenza dei testi non essendo andata a buon fine la notifica.
Con decreto dell'8 marzo 2020 il Giudice, in forza del D.L. n. 11/2020, fissava per i medesimi incombenti previsti per l'udienza del 10 marzo 2020, l'udienza del 3 novembre 2020.
All'udienza del 3 novembre 2020 i procuratori delle parti evidenziavano che, “pur avendo provveduto alla citazione dei testimoni, di cui riservano la produzione degli atti di intimazione notificati, evidenziano che i testimoni non sono comparsi pertanto, chiedono un differimento a fine della loro audizione. Rilevano altresì che sono pendenti tra la parti trattative di bonario componimento”, e il Giudice rinviava all'udienza del 18 maggio 2021.
All'udienza del 18 maggio 2021 il Tribunale adottava ordinanza con la quale provvedeva – tra l'altro – sulla richiesta di accompagnamento coattivo della testimone avanzata Testimone_1
da parte ricorrente, nei seguenti termini:
“… sulla richiesta di accompagnamento coattivo della testimone avanzata da Testimone_1
parte ricorrente, rilevato che la testimone, cui è stato regolarmente notificato atto di intimazione per l'udienza del
18.5.2021, non si è presentata, senza comunicare impedimento alcuno, reiterando il contegno già tenuto alle precedenti udienze;
ritenuto opportuno, per la mancata comparizione della testimone all'odierna udienza senza giustificato motivo, disporre la condanna della medesima al pagamento della pena pecuniaria dell'importo ritenuto congruo di €250,00, con intimazione a presenziare all'udienza successiva e con l'avvertimento che, se non si presenterà a tale udienza, verrà disposto nei suoi confronti accompagnamento coattivo per mezzo della forza pubblica e ad ulteriore sanzione pecuniaria”, così provvedeva:
“Visti gli artt. 179 e 255 c.p.c
Condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di €250,00; Testimone_1
Rinvia per la prosecuzione della prova l'udienza del 9 novembre 2021 ore 10.00, ordinando ad di comparire alla predetta udienza per rendere testimonianza, con Testimone_1
l'avvertimento che se non si presenterà verrà disposto nei suoi confronti l'accompagnamento coattivo a mezzo di forza pubblica e la condanna ad ulteriore pena pecuniaria”.
12 All'udienza del 9 novembre 2021 nel verbale di udienza si dava atto che “l'Avv. Nunnari per il ricorrente esibisce atto di intimazione teste , che si riserva di depositare Pt_1 Testimone_1
telematicamente, la cui notificazione non è andata a buon fine in quanto risulta che la teste si è trasferita in luogo non indicato. […] L'avv. Nunnari rappresenta la volontà di raggiungere un accordo di separazione, proponendo l'affidamento condiviso dei figli minori, la collocazione presso la madre nella casa familiare che verrà assegnata alla stessa;
offre per il mantenimento dei figli un assegno mensile di €200,00 complessivi (€100,00 per figlio), oltre la 50% delle spese straordinarie. L'avv. si riserva di conferire con la propria assistita per valutare la CP_1
proposta conciliativa.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono un rinvio dell'udienza per escutere i propri testimoni e per valutare la definizione transattiva della causa. Il Giudice preso atto rinvia l'udienza al 12 aprile 2022”.
Il 12 aprile 2022 l'Avv. Piterà in sostituzione dell'Avv. Pietro Mancuso, nell'interesse di
“esibisce atto di intimazione a comparire del proprio teste di cui riserva il Controparte_1
deposito telematico, da cui risulta un cambio di residenza dello stesso. I procuratori delle parti chiedono un rinvio per i medesimi incombenti”. Il Giudice, dato atto, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 21 ottobre 2022.
All'udienza del 22 ottobre 2022 l'Avv. Nunnari preliminarmente rilevava la sussistenza di causa di astensione del GOT e, “In ogni caso esibisce prova della notifica effettuata a mani proprie della signora , citata per la quarta volta a comparire che ha rifiutato la notifica ma che Tes_1
comunque si è perfezionata. La prova sarà depositata telematicamente in quanto consegnata solamente oggi all'avv. Nunnari. Chiede che stante il reiterato comportamento venga disposto l'accompagnamento coattivo della teste in subordine alla richiesta di astensione”. Il GOT rimetteva gli atti al Presidente di Sezione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Disposta la sostituzione del Giudice, il designato Magistrato fissava per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé l'udienza del 9 marzo 2023.
Con ordinanza del 10 marzo 2023 il Giudice, “osservato che occorre disporre rinvio del giudizio al fine di procedere con la prosecuzione della prova, mediante escussione dei testi già ammessi”, rinvia la causa per i predetti incombenti all'udienza del 11 maggio 2023, all'esito della quale si riservava.
Con ordinanza del 15 maggio 2023 dichiarava parte attrice decaduta dalla prova testimoniale e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 ottobre 2023.
Più in dettaglio, così motivava la propria decisione:
13 “… a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 maggio 2023; rilevato che con ordinanza del 10 marzo 2023 era stata fissata, per la prosecuzione della prova mediante escussione del teste ammesso l'udienza del 11 maggio 2023; rilevato che per la predetta udienza il difensore di parte attrice non ha provveduto a citare la teste
; Testimone_1 rilevato che, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., “se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione”; rilevato che parte convenuta non ha manifestato interesse all'audizione del teste non citato;
considerato, quindi, che relativamente al teste non comparso perché non citato per l'udienza dell'11 maggio 2023, fissata per la sua escussione, si è verificata la decadenza di cui all'art. 104 disp. att. c.p.c., non essendo giustificata l'omissione della suddetta citazione”.
Si tratta di motivazione corretta in iure che non merita censure.
In effetti, l'art. 250 c.p.c. demanda l'intimazione dei testimoni ammessi dal giudice istruttore alla parte che ne abbia interesse
L'art. 104 disp. att. c.p.c., rubricato “Mancata intimazione ai testimoni”, al comma 1 dispone che
“se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione”.
Ora, nel caso in esame, è evidente che, avendo il Giudice fissato l'udienza dell'11 maggio 2023 al fine di procedere con la prosecuzione della prova, mediante escussione dei testi già ammessi, era preciso onere della parte ricorrente procedere all'intimazione della teste . Non Testimone_1
avendo a tanto provveduto, e non avendo controparte dichiarato di avere interesse all'audizione della – in maniera del tutto corretta il Tribunale ha dichiarato parte attrice decaduta dalla Tes_1
prova testimoniale.
Né trova conforto negli atti processuali l'assunto dell'appellante secondo cui il Giudice non avrebbe dovuto dichiarare la decadenza poiché trattavasi di un teste per il quale, il Tribunale, all'esito dell'udienza del 18 maggio 2021, aveva disposto l'accompagnamento coattivo per l'udienza del 9 novembre 2021.
A ben esaminare gli atti – il cui contenuto è stato sopra pedissequamente trascritto – è agevole constatare che all'esito dell'udienza del 18 maggio 2021 il Tribunale aveva condannato Tes_1
al pagamento della sanzione pecuniaria di € 250,00 e rinviato per la prosecuzione della
[...] prova all'udienza del 9 novembre 2021 ore 10.00, ordinando ad di comparire Testimone_1
14 alla predetta udienza per rendere testimonianza, con l'avvertimento che se non si presenterà verrà disposto nei suoi confronti l'accompagnamento coattivo a mezzo di forza pubblica e la condanna ad ulteriore pena pecuniaria.
Dunque, il Tribunale si era riservato di disporre l'accompagnamento coattivo a mezzo di forza pubblica qualora la non si fosse presentata all'udienza del 9 novembre 2021, udienza Tes_1 all'esito della quale il Giudice si è limitato a rinviare l'udienza al 12 aprile 2022.
È dunque evidente che nessun provvedimento di accompagnamento coattivo a mezzo di forza pubblica è mai stato adottato nei confronti di dal Tribunale di AR. Testimone_1
Il primo motivo è, dunque, rigettato.
4.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Violazione dell'art. 143 e 155 c.c.”, si duole di rigetto della domanda di addebito della separazione personale alla moglie.
Rileva che, invero, la decisione appare viziata in ragione di una semplice circostanza di fatto: dall'anno 2015, i coniugi hanno constatato il venir meno di quella reciproca stima, affiatamento coniugale ed affectio maritalis necessari al sereno proseguimento del rapporto stesso e quindi si è reso impossibile il protrarsi della convivenza coniugale, ma ciò a causa delle infedeltà della coniuge e non per cause interne alla coppia. In effetti, prosegue l'appellante, “a partire da quella data il Sig. attraverso la lettura dei messaggi di chat che avvenivano su un noto social Pt_1
network è venuto a conoscenza del fatto che la Sig.ra intratteneva diverse CP_1
“conversazioni affettuose” con uomini diversi, uno dei quali il Vigile Urbano FA RO in servizio a Soverato, regolarmente coniugato, nonché con un ex fidanzato, pure Persona_6
esso coniugato ed almeno tre altri soggetti, , ed un altro Persona_7 Persona_8
ragazzo di AR LI con i quali civettava (in maniera abbastanza spinta).
Conseguentemente, ed al solo fine di chiudere subito questa dolorosissima vicenda, contestava alla coniuge le chat, facendole presente che ne era a conoscenza anche il figlio maggiore
, per averlo appreso aliunde e le chiedeva la separazione, ritenendo non Persona_9 proseguibile il rapporto matrimoniale” (cfr. ricorso, pag. 14). La sig.ra ha tenuto una CP_1
condotta lesiva della dignità del marito e soprattutto della tranquillità e della serenità dei quattro figli della coppia, di cui due minorenni. Tale condotta si è concretizzata, inizialmente nel farsi ritrarre ripetutamente sul social network Facebook in atteggiamenti compromettenti con almeno due uomini diversi, rendendo pubbliche, (quindi accessibili anche alla visione dei figli che hanno un proprio profilo su tale social), fotografie che li rappresentavano insieme alla stessa in atteggiamenti tutt'altro che amicali, indicandoli come propri “compagni”, benché ancora ufficialmente sposata con il sig. . Nondimeno, veniva imposto ai figli di frequentare i Pt_1
15 nuovi compagni della madre, l'ultimo dei quali conviveva stabilmente con quest'ultima nella casa coniugale, e quindi anche con le figlie che rappresentavano spesso al papà di non gradire tale presenza in casa loro. Peraltro, in diverse occasioni ancora la coniuge ha lasciato le due figlie minori di sera in casa da sole, chiudendole dentro a chiave, onde poter uscire per interesse personale. In uno di tali episodi, la figlia ha inviato al padre un messaggio, tramite il social Per_1
whatsapp, allegato in atti, nel quale gli ha manifestato le sue paure per questa situazione. Il marito, preoccupato da tale condotta materna, ha scritto in data 18 ottobre 2016 alla stessa una lettera raccomandata a.r., in cui l'ha invitata a non tenere siffatte condotte e contemporaneamente le ha dimostrato la propria disponibilità ad occuparsi personalmente delle piccole per consentire alla
Sig.ra le sue uscite serali, ma non ha ricevuto alcuna risposta se non un atteggiamento di ritorsione, in quanto per diverso tempo le figlie non hanno voluto frequentare il padre con il quale hanno, invece normalmente, un ottimo rapporto. Di tali evidenze comportamentali della coniuge, il
“ha fornito ampia rappresentazione probatoria, in quanto ha depositato lettere, querele Pt_1 immagini tratte dal social Facebook, in cui l'appellata intratteneva relazioni in costanza di matrimonio (ed è evidente, perché se il ricorso per separazione consensuale è stato depositato nel
2016 e quello per la separazione giudiziale nel 2017, appare LOGICO ritenere che le foto siano a cavallo fra le due cause, altrimenti parte ricorrente non le avrebbe potute depositare”) (cfr. ricorso, pag. 17). Negando l'addebito della separazione alla la decisione appellata non CP_1
ha tenuto conto della circostanza per la quale mentre il ricorrente ha dato prova delle condotte lesive della propria dignità, tenute dalla coniuge in costanza di matrimonio, lo stesso, per ammissione del Tribunale, non è avvenuto per la resistente, che nulla ha offerto quale prova delle presunte infedeltà del marito, che contrariamente a lei mai le aveva mancato di rispetto in pubblico o sui social. Conseguentemente, la decisione deve essere riformulata sul punto con addebito della separazione all'appellata.
Il motivo è complessivamente infondato.
Non è superfluo rammentare che, in tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi
“consapevolmente e volontariamente contrario” ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. civ., 27 giugno 2006,
n. 14840; Cass. civ., 11 giugno 2005, n. 12383). In tal senso la Suprema Corte ha affermato che
“In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
16 violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. civ., 20 agosto
2014, n. 18074; in termini anche Cass. civ.,5 agosto 2020, n. 16691).
Questo principio è stato ritenuto applicabile anche alla inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso una indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass. civ., 14 agosto 2015, n. 16859; Cass. civ., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. civ., 12 giugno 2006, n.
13592). In tale ottica, la Suprema Corte ha precisato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. civ, 7 luglio 2017, n. 21657; Cass. civ. 12 aprile 2013, n. 8929;
Cass. civ., 11 giugno 2008, n. 15557).
Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficienza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità della infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. civ., 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., 14 febbraio 2012, n. 2059).
Nel caso di specie, tali principi risultano pienamente osservati dal Tribunale di AR laddove, nel valutare le risultanze processuali (prove testimoniali e documentali), ha ritenuto non dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della posto che, secondo il giudice di prime CP_1 cure “dalle deduzioni di parte, dalla documentazione prodotta, nonché dall'esame dei testi escussi, non siano emersi elementi in grado di riscontrare quanto prospettato dal , ossia Pt_1
17 che le relazioni sentimentali siano state intrattenute dalla moglie in costanza di matrimonio, cagionando in tal modo il fallimento dell'unione coniugale” (cfr. sentenza, pag. 10).
A sostegno della decisione il Tribunale ha ritenuto:
- che il teste di parte ricorrente, , nel confermare di aver avuto un rapporto Testimone_2 sentimentale con la colloca temporalmente l'inizio della relazione “nel mese di CP_1 settembre 2017” e, quindi, circa due anni dopo la manifestazione della crisi coniugale che, lo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, deduce essersi conclamata rendendo impossibile il protrarsi della convivenza “a partire dall'aprile dell'anno 2015”;
- che non rivestono ruolo dirimente le riproduzioni fotografiche allegate dal ricorrente ritraenti la moglie in compagnia di soggetti di sesso maschile o conversazioni intercorse sul social network
“Facebook”, in quanto, oltre ad essere prive di qualsivoglia riferimento temporale, risultano del tutto inidonee a dimostrare che la definitiva rottura dell'unità familiare sia da imputarsi esclusivamente in capo alla CP_1
- che del pari irrilevanti risultano essere le denunce-querele sporte dal ricorrente nei confronti della moglie, atteso che – oltre a non essere sfociate in alcun procedimento penale – sono successive alla manifestazione della crisi matrimoniale, essendo datate 2016 e 2017.
Si tratta di decisione indubbiamente conforme alle evidenze istruttorie, che resiste, pertanto, alle censure della appellante.
Invero, relativamente alla domanda di addebito avanzata da il Tribunale ha in Parte_1
primo luogo valorizzato, opportunamente, il narrato testimoniale.
Viene in rilievo la deposizione resa da , teste di parte ricorrente, il quale è stato Testimone_2 esaminato all'udienza del 9 luglio 2019 sui capitoli n. 11 (“Vero che ha intrattenuto una relazione amorosa/sessuale con la Sig.ra nel mese di aprile dell'anno 2015 o antecedentemente?”) Per_10
e n. 12 (“Vero è che la stessa si faceva fotografare con lei in atteggiamenti intimi pe poi pubblicare dette foto sul social Facebook sul quale tra l'altro, indicava di essere impegnata con il Sig.
[...]
, nonostante fosse ancora ufficialmente sposata con il Sig. ?”) della memoria ex Tes_2 Pt_1
art. 183, comma 6, n. c.p.c. di . Parte_1
Il teste ha riferito: Testimone_2
Sul capitolo n. 11: “Confermo di aver avuto una relazione sentimentale con la sig.ra CP_1
durata circa due mesi. Ci siamo visti una quindicina di volte in tutto. La relazione è iniziata nel mese di settembre dell'anno 2017, per quel che ricordo”.
18 Sul capitolo n. 12): “ricordo che abbiamo pubblicato su facebook una fotografia in cui io e la sig.ra eravamo abbracciati. Ricordo che la stessa mi disse, quando ci siamo conosciuti, CP_1 che da circa due mesi si era separata di fatto con il marito, il quale viveva in un'altra abitazione”.
Ebbene, l'esame del narrato testimoniale, consente di ritenere acclarato che, di vero, la CP_1
ha intrattenuto una relazione sentimentale con , ma non in costanza di matrimonio. Testimone_2
In effetti, il teste ha affermato che la relazione extraconiugale era stata intrapresa nel settembre dell'anno 2017 allorquando, cioè, già secondo gli assunti attorei la crisi coniugale si era già ampiamente manifestata, avendo i coniugi constatato, “a partire dall'aprile dell'anno 2015 … il venir meno di quella reciproca stima, affiatamento coniugale ed affectio maritalis necessari al sereno perseguimento del rapporto stesso e quindi si è reso impossibile il protrarsi della convivenza coniugale” (cfr. ricorso in primo grado, pag. 1).
Né può dunque ritenersi dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della CP_1 all'esito dell'esame della documentazione in atti, costituita, in primo luogo, da due allegati denominati “Estratto FB1” ed “Estratto FB2”.
I due allegati sono costituiti da una serie di conversazioni intercorse sul social Facebook dall'utente con altri utenti e, tra costoro, con tale . Scrive la al Controparte_1 Persona_5 CP_1
MO: “Grazie amore mio, sei un regalo inaspettato che la vita mi ha donato, ti amo anch'io e pure tantoooo” (cfr. all. “Estratto FB1”).
Nell'allegato denominato “Estratto FB2”, la sig.ra asserisce di essere fidanzata con il CP_1
ricevendo “Auguri di cuore” da altra utente. In un'altra conversazione su Facebook la Per_5 si dichiara “innamorata ed impegnata con ”, in calce ad alcuna fotografie CP_1 Testimone_2
che, presumibilmente, li raffigurano.
Orbene, come opportunamente evidenziato dal Tribunale si tratta di documentazione priva di qualsivoglia riferimento temporale che, pertanto, risulta assolutamente inidonea a dimostrare che la definitiva rottura dell'unità familiare sia da imputarsi esclusivamente in capo alla CP_1
L'obiezione dell'appellante, a cui dire sarebbe evidente che la intrattenesse relazioni in CP_1 costanza di matrimonio “perché se il ricorso per separazione consensuale è stato depositato nel
2016 e quello per la separazione giudiziale nel 2017, appare LOGICO ritenere che le foto siano a cavallo fra le due cause, altrimenti parte ricorrente non le avrebbe potute depositare”, non coglie la ratio decidendi, dacché, ai fini che qui occupano, non ha nessun rilievo dimostrare che la documentazione sia relativa a vicende del 2016-2017, avendo lo stesso ricorrente allegato che la crisi dell'unione sponsale risaliva all'anno 2015. È pertanto evidente che le eventuali relazioni extraconiugali intrattenute dalla a cavallo fra il ricorso depositato nel 2016 e il ricorso CP_1
19 per separazione giudiziale depositato nel 2017, non possono essere ritenute la causa della crisi dell'unione coniugale già avvenuta nell'anno 2015 per ammissione dello stesso . Pt_1
La sentenza merita conferma anche nella parte in cui ha negato rilevanza probatoria alle denunce- querele sporte dal ricorrente nei confronti della moglie, atteso che – oltre a non essere sfociate in alcun procedimento penale – sono successive alla manifestazione della crisi matrimoniale, essendo datate 2016 e 2017 per come è dato evincere dal tenore delle stesse, in cui il conferma Pt_1
che a tali date il rapporto con la moglie si presentava già irrimediabilmente deteriorato.
È, dunque, evidente che, siccome esattamente ritenuto dal Tribunale, il non ha fornito la Pt_1
prova che la crisi coniugale è insorta proprio a causa delle condotte poste in essere dalla moglie che, intrattenendo, in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale ha reso intollerabile la prosecuzione dell'ulteriore convivenza, ponendosi quale causa efficiente della crisi coniugale e del fallimento della convivenza.
Da tanto consegue, evidentemente, la conferma della statuizione di rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata da . Parte_1
4.3 Con il terzo motivo, così rubricato: “Violazione art. 156 c.c.”, impugna la sentenza nella parte in cui riconosce un assegno di mantenimento in favore della moglie di importo pari a euro 200,00.
Il Tribunale ha accolto la domanda di mantenimento avanzata dalla così argomentando: CP_1
“Il Tribunale, a tal fine, rileva che - benché nessuna delle parti documenti la propria situazione economica e patrimoniale – dalle deduzioni ed allegazioni delle parti, nonché dall'istruttoria della causa emerge che , casalinga, è priva di attività lavorativa, mentre Controparte_1 [...]
, quantunque deduca di non svolgere attività lavorativa, avendo cessato la propria Parte_1 attività edile, risulta disporre di entrate economiche rilevanti, avendo egli incassato nell'anno
2016 la somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il decesso del proprio padre avvenuto in seguito ad un sinistro stradale occorso in data 14 novembre 2003.
In merito a tale circostanza, il Tribunale rileva che – benché della percezione di detta somma nulla viene riversato in atti – questa emerge inequivocabilmente dagli atti di causa: il ricorrente, invero, non contesta specificatamente tale fatto dedotto da controparte, né offre produzione documentale atta a smentire l'effettiva percezione della suddetta somma.
Al contrario, detta circostanza trova riscontro (e può, pertanto, ritenersi provata) nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 18 maggio 2021 dal germano del ricorrente il quale, pur affermando di non ricordare l'anno esatto in cui l'indicata somma è stata percepita – conferma la riscossione dell'importo.
20 Egli, nel dettaglio, dichiara: “confermo. Ho ereditato 100.000 euro e così anche i miei quattro fratelli in conseguenza dell'azione di risarcimento del danno esperita in favore di mio padre che
è deceduto in un incidente stradale in data 14.11.2003. Non ricordo in che anno ho percepito tale somma, in quanto dopo il decesso di mio padre, c'è voluto del tempo prima di riuscire ad ottenere la somma a titolo di risarcimento.
ADR dell'avv. Nunnari dichiara: l'anno esatto in cui ho percepito tale somma non lo ricordo”.”
Obietta l'appellante che, a ben vedere, la sentenza appare illogica, poiché a valorizzato un evento
– la riscossione da parte del della somma di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del Pt_1
danno da sinistro stradale che ha coinvolto il padre del ricorrente, malgrado il , come Pt_1 affermato anche dalla coniuge aveva perso tutto, accumulando debiti e “senza che nessuno sia stato in grado di dimostrare in quale anno la somma di 100.000 euro sia stata versata al ricorrente” (cfr. ricorso in appello, pag. 25). Ed ancora: era onere della dimostrare di CP_1
avere diritto al mantenimento provando di non avere risorse sufficienti per vivere e di non poter lavorare per età o condizioni di salute. Ebbene, alla data della separazione la sig.ra aveva CP_1
41 anni e aveva sempre svolto attività lavorativa presso esercizi commerciali (bar), circostanza questa mai contestata dalla resistente. Da ciò discende la totale erroneità ed illegittimità della sentenza in parte qua, per avere il Tribunale posto a carico dell'appellante un assegno di mantenimento in favore della coniuge “poiché ritenuto abbiente sulla scorta di un risarcimento risalente a vent'anni addietro, che sicuramente ha percepito, ma che è stato utilizzato nel tempo per la sua famiglia e per le sue attività e che ovviamente come la stessa coniuge non ha negato, aveva speso, tanto da essere stato sommerso dai debiti” (cfr. ricorso in appello, pag. 28).
Il motivo è complessivamente infondato.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che l'art. 156, comma 1, c.c. dispone che pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri>>.
I <> cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ., 6 settembre 2021, n. 24049; Cass. civ., 24 giugno 2019, n.
21 16809; Cass. civ., 16 maggio 2017, n. 12196. Cfr. da ultimo Cass. civ., 20 febbraio 2025, n. 4530:
“Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (ex multis, Cass. civ., 6 settembre 2021, n. 24049; Cass. civ., 9 marzo 2018, n. 5817; Cass. civ., 4 aprile 2016, n.
6427).
Questo principio non può essere amplificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio (Cass. civ., 16 maggio 2017, n. 12196; Cfr. da ultimo Cass. civ., 20 febbraio 2025, n. 4530: “Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”).
In vero, se l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non potere essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini. In altri termini, “come quello con maggiori possibilità economiche è tenuto a sovvenire il coniuge sotto questo profilo più debole, così quest'ultimo non può correttamente chiedere quanto è in grado, secondo il canone dell'«ordinaria diligenza», di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ.,21 luglio 2021, n. 20866).
Dunque, posto che la prova del ricorrere dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (Cass. 1691/1987), grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile
22 assegno dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro.
Ora, nel caso in esame, effettivamente il Tribunale ha mancato di verificare se, in concreto, esistesse la possibilità, da parte della moglie separata, di intraprendere una tale attività lavorativa, così che, in parte qua, la motivazione della sentenza di primo grado va certamente integrata.
Orbene, reputa la Corte che, nel caso in esame, può certamente escludersi che la sig.ra CP_1
– casalinga di anni 41 alla data del ricorso per separazione giudiziale e ora quarantanovenne, sposatasi giovanissima e divenuta madre del primo figlio a soli 16 anni – abbia acquisito professionalità spendibile nel mercato del lavoro al fine di concretamente procurarsi una specifica occupazione retribuita, verosimilmente per scelta condivisa della coppia, sicché lo stato di disoccupazione di è certamente incolpevole. Controparte_1
A fronte di uno stato di disoccupazione incolpevole della si ha che l'altro coniuge ha CP_1
documentato redditi di impresa netti pari ad € 76.835,00 per il periodo di imposta 2021; €
98.216,00 per il periodo di imposta 2022; € 35.110,00 per il periodo di imposta 2023, nonché
l'avvenuta percezione della somma di 100.000,00€ a titolo di risarcimento per la morte del padre.
Trattandosi di somma pacificamente introitata dal , di essa occorreva necessariamente Pt_1
tener conto per valutarne le capacità economiche.
Conclusivamente sul punto, la statuizione del Tribunale va confermata essendo incontrovertibilmente emerso che la coniuge non ha adeguati redditi propri.
L'appello è, dunque, rigettato.
§ 5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri stabiliti dai DD.MM. n. 55/2014 e n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile – scaglione da
€26.001,00 a €52.000,00), alla tariffa media, per tutte le fasi.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AR, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 nei confronti Parte_1
23 di e con l'intervento del P.G., e avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
AR n. 1023/2024 resa l'8 marzo 2024 e pubblicata in data 16 maggio 2024, non notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , liquidate Parte_1 Controparte_1 in € 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione;
4) dispone che in caso di diffusione del presente decreto siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di AR del 13 novembre 2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà
24