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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta
R.G. 249/2024
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ presidente dott. Marco Campagnolo ‒ consigliere dott. Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), Parte_1 C.F._1 Pt_2
) e
[...] C.F._2 Parte_3
( , con l'avv. Alessandro di Blasi C.F._3
contro
(già , ) in persona Controparte_1 Controparte_2 P.VA_1
del l.r.p.t., con l'avv. Francesco Napolitano oggetto: assicurazione contro i danni;
appello avverso l'ordinanza decisoria n. cronol. 753/2024 del
Tribunale di Verona del 23/01/2024, resa nel procedimento civile n.r.g. 7150/2022, causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per gli appellanti Parte_1 Pt_2
[...] Parte_3
“La difesa degli appellanti insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione d'appello, ossia “in totale riforma dell'ordinanza del 19.1.2024 del Tribunale di Verona, pubblicata e comunicata il 24.1.2024, n. 753/2024, resa nel giudizio
RG 7150/2022, voglia Codesta Corte d'Appello accertarsi e dichiararsi il diritto dei signori , Parte_1 Pt_2
, e , di vedersi liquidare da
[...] Parte_4 [...]
(P.VA ) gli indennizzi indicati nella polizza CP_2 P.VA_2
incendio n. 50239473A per l'incendio verificatosi in data 10.6.2021 per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannare
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (20161-MI),
Via A. Scarsellini 14, C.F. e P.VA , a pagare ai P.VA_2
ricorrenti la somma di euro 116.210,00 di cui in narrativa migliore dettagliata indicazione che qui si intende integralmente riportata, o la diversa somma maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
Oltre agli interessi moratori e al danno da svalutazione monetaria dal
13.3.2022 al saldo”.
Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi con restituzione di quanto pagato a seguito dell'ordinanza impugnata”. conclusioni per l'appellata Controparte_1
“
1. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, nonché nella maniera più assoluta non provata, già all'esito del giudizio di primo;
2. con la vittoria di spese, diritti, onorari, VA, CPA e spese forfetarie come per legge da corrispondere alla Controparte_1
3. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/13 art. 118 disp. attuaz cpc
1. Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 23.1.2024, ha respinto la domanda dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
che, quali eredi di (e a quest'ultima subentrati Pt_3 Persona_1
come beneficiari), avevano agito in giudizio per veder riconosciuto il diritto all'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice CP_2
(oggi ) derivante dalla sottoscrizione della
[...] Controparte_1
polizza incendio n. 50239473A contratta Controparte_4
dalla loro defunta madre nel 2003, relativa all'immobile (di cui era proprietaria) sito in Verona, Via Binelunghe 25 (vd. docc. 1 e 2 dei ricorrenti).
2. Hanno esposto i sig.ri che, a seguito di un incendio Pt_1
verificatosi in data 10.6.2021 presso l'immobile assicurato, è stata presentata denuncia all'assicurazione, con apertura del sinistro n.
20210535100081 sulla prefata polizza, e tuttavia la compagnia non ha pagato le somme dovute a seguito della stima condivisa del danno effettuata ante causam in forza delle CGA (art.
8.2 e 8.4, doc. 2).
3. Pertanto, i ricorrenti hanno adìto il tribunale per ottenere la condanna dell'assicuratore al pagamento di € 116.210,00 (€
111.210,00 per danni ed € 5.000,00 per onorario del perito di parte) oltre interessi moratori e svalutazione monetaria dal 13.3.2022 al saldo.
4. Si è costituita la compagnia eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei consorti (da intendersi Pt_1
quale difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, contestando le qualità di eredi dei ricorrenti e di assicurata della sig.ra per carenza di prova del titolo di proprietà del bene assicurato), Per_1
nonché censurando comunque la violazione dell'art. 1910 cc dal pag. 3/13 momento che i beneficiari avrebbero omesso dolosamente di comunicare la sussistenza di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio di polizza («…in particolare, a tutela dei danni al fabbricato, ubicato in Verona alla Via Binelunghe, è emerso che il conduttore stipulava polizza n.7134098KP Controparte_5
(cfr. doc. n. 3) con la compagnia per i danni Controparte_6
derivanti da incendio e rischio locativo, con decorrenza dal
30/06/2020», pag. 2 comparsa di risposta di primo grado. Vd. doc.3 della resistente).
5. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha rigettato la pretesa dei sig.ri dal momento che «gli odierni ricorrenti non Pt_1
hanno provveduto a dare avviso alla compagnia resistente dell'esistenza della polizza stipulata con neanche Controparte_7
in sede di denuncia di sinistro (con avviso che sarebbe valso ad escludere tanto la sussistenza del dolo in relazione all'omesso avviso di cui al primo comma dell'art. 1910 cc quanto il pericolo di un duplice pagamento dell'indennizzo in relazione al medesimo sinistro», altresì accertando che non si può «sostenere che i ricorrenti non fossero al corrente dell'esistenza di tale polizza poiché la stessa è stata sottoscritta in esecuzione dello specifico obbligo contrattuale di cui all'art. 13 del contratto di locazione stipulato tra gli odierni ricorrenti e la conduttrice (doc. 4 di parte Controparte_5
resistente), ove è previsto che il conduttore si obbliga ad accendere e
a mantenere accesa per tutta la durata contrattuale e fino all'eventuale insistenza nell'unità immobiliare oltre la scadenza pattizia polizza assicurativa contro il cd. «Rischio locativo» ai sensi degli artt. 1588, 15859, 1611 cc, rischi incendio sui locali, rischi acqua condotta, scoppio, fulmini, nonché contro il cd. rischio ricorso
pag. 4/13 vicini ai sensi art 2043 cc, con massimali adeguati ai rischi e valori coperti e addirittura che della polizza deve essere in possesso Pt_5
del locatore e ogni anno il conduttore dovrà dimostrare il pagamento del premio dell'anno in corso» e che conseguentemente «in assenza dell'avviso prescritto dall'art. 1910 cc va ritenuta la decadenza dei ricorrenti dal diritto all'indennizzo richiesto» (p. 4 dell'ordinanza).
6. Respinta la domanda, il Giudice ha posto quindi la rifusione delle spese di soccombenza a carico dei sig.ri in solido tra Pt_1
loro.
7. Gli appellanti hanno interposto gravame, articolando sostanzialmente un unico motivo relativo alla «illegittimità dell'ordinanza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché degli artt. 1588, 1589 cc e dell'art. 1910 cc».
8. Si è costituita in giudizio (oggi Controparte_2 CP_1
, eccependo preliminarmente la carenza di prova del tempestivo e
[...]
regolare pagamento del premio assicurativo determinante la sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione e contestando, comunque, nel merito le ragioni dei ricorrenti ed insistendo per il rigetto dell'appello. La causa è stata istruita e rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni come sopra rassegnate.
9. Ritiene la Corte opportuno, prima di procedere all'esame dell'appello, prendere in esame l'eccezione sollevata dall'appellata in sede di costituzione nella fase ad quem (pag. 2), laddove la compagnia ha contestato la carenza di prova delle quietanze attestanti il puntuale pagamento dei premi e rinnovi annuali di polizza con conseguente sospensione di efficacia del contratto.
10. Invero, il mancato pagamento del premio interrompe di fatto il contratto di assicurazione con ciò derivando l'inoperatività delle pag. 5/13 garanzie (recte effetti giuridici) per il periodo di sospensione, risultando corretto il riferimento giurisprudenziale di Controparte_1
per cui la Suprema Corte (Cass. n. 4357/2022) pur ritenendo che l'art. 1901, 2° comma cc costituisca applicazione dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc, ha negato la natura di eccezione in senso stretto all'eccezione di sospensione della copertura assicurativa, tenuto conto delle peculiarità del contratto assicurativo in cui la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata al pagamento del premio e avuto riguardo alla funzione stessa del premio che è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi assunti dall'assicuratore, di talché assumendo la natura di eccezione in senso lato non soggetta al termine decadenziale ex art. 167, 2° comma cpc, ed essendo perciò rilevabile d'ufficio.
11. Occorre tuttavia considerare se un tanto possa assumere valenza dirimente nella fattispecie che ci occupa. Nel caso de quo non si rinvengono agli atti le produzioni dei premi assicurativi ma, nondimeno, va osservato come nel processo verbale della perizia contrattuale e accertamento del danno (doc. 5 dei ricorrenti) sia stato dato atto, in contraddittorio tra le parti, del deposito come all. 3, della quietanza di pagamento del premio annuo 2020-2021 senza che la compagnia assicuratrice muovesse eccezione di sorta sia in sede stragiudiziale che durante il giudizio di primo grado, con ciò determinando un valore quantomeno indiziario di regolare e tempestivo pagamento del premio, vieppiù considerando che tale condotta silente dell'appellata ha impedito ai ricorrenti (per facta concludentia non sussistendone la necessità in assenza di contestazione) di provare in primo grado il corretto pagamento del pag. 6/13 premio ovvero di esercitare, ad esempio se del caso, l'eccezione di prescrizione annuale del premio ex art. 2952 cc (peraltro la previsione della perizia contrattuale avrebbe semmai reso inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, con successiva decorrenza del relativo termine di prescrizione, Cass. n.
3961/2012) con preclusione del diritto di difesa. Pertanto, l'eccezione preliminare dell'appellata non è fondata.
12. Venendo nel dettaglio all'esame del motivo d'impugnazione
(pagg. 9–17), si osserva invece quanto segue. Gli appellanti censurano l'ordinanza decisoria contestando come «il giudice di prime cure non abbia considerato le risultanze istruttorie con violazione degli artt.
115 e 116 cpc, e con violazione dell'art. 1910 cc che prevede l'ipotesi di perdita dell'indennizzo dell'assicurato esclusivamente nel caso in cui egli con dolo abbia omesso dare atto alla propria compagnia di altre polizze», rilevando che «non può in alcun modo ipotizzarsi un comportamento doloso dell'assicurato, posto che la comunicazione dell'esistenza di altre polizze è stata evidenziata all'assicurazione avversaria, così come il contenuto della stessa, quando è stato dato atto che la polizza del conduttore copriva il rischio locativo» (p. 17 atto d'appello), precisando altresì che i ricorrenti «non hanno celato in alcun modo la polizza de qua (anzi ne hanno fatto immediata menzione) ma semplicemente hanno dato atto dell'assoluta irrilevanza della stessa nel caso di specie ai fini dell'obbligo di pagamento da parte di » (pag. 12 atto d'appello), CP_8
specificando che i riferimenti della stessa risultavano comunque riportati nel verbale di perizia contrattuale e accertamento del danno dell'11.2.2022 svolto tra i periti delle parti in contraddittorio tra loro
(in adempimento dell'art.
8.2 CGA, doc. 5 dei ricorrenti).
pag. 7/13 13. L'art. 1910 cc, in quanto espressione di un principio generale teso a evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito, regola appunto l'ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente (anche da soggetti differenti) più assicurazioni presso diversi assicuratori, con la conseguenza che le stesse sono destinate a operare congiuntamente, e non in via sussidiaria o complementare, l'una rispetto all'altra, essendo ciascun assicuratore tenuto all'indennità fino al limite della somma assicurata e, nel complesso, fino all'ammontare totale del danno, salvo il regresso dell'assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati (Cass. n. 5625/2020).
14. L'art. 1910 cc prevede l'obbligo per l'assicurato di dare l'avviso a tutti gli assicuratori dell'esistenza delle altre coperture: tale obbligo è espressione del principio indennitario, posto che è finalizzato ad evitare ingiuste locupletazioni, ovvero che l'assicurato complessivamente non possa percepire un indennizzo superiore al valore del bene assicurato, tant'è che in caso di omissione dolosa gli assicuratori non sono tenuti al pagamento dell'indennità.
15. Nel caso de quo ritiene la Corte che, nel raffronto tra le polizze assicurative dell'appellata e di (docc. 3–5 della Controparte_9
resistente), si possano rinvenire identità di rischio (ramo incendi), di oggetto (lo stesso bene immobile), una contemporaneità di copertura
(la polizza stipulata dal conduttore allegata prevedeva una decorrenza dal 30.6.2020 al 30.6.2021, doc. 3 della resistente) e un medesimo interesse (doc. 4 della resistente: copia contratto di locazione che all'art. 13 prevedeva che «il conduttore si obbliga ad accendere e a mantenere accesa per tutta la durata contrattuale e fino all'eventuale insistenza nell'unità immobiliare oltre la scadenza pattizia polizza
pag. 8/13 assicurativa contro il Rischio locativo ai sensi degli artt. 1588,1589,
1611 cc, rischi incendio sui locali…. Copia della polizza deve essere in possesso del locatore e ogni anno il conduttore dovrà dimostrare il pagamento del premio dell'anno in corso»), vieppiù considerando che il beneficiario dell'eventuale indennizzo sarebbe stata la parte
(locatore) sostanziale a tutela della quale il rischio assicurativo era stato di fatto assunto (con un'assicurazione per rischio locativo il conduttore si pone al riparo da eventuali rischi di dover pagare personalmente il danno arrecato alla parte locatrice).
16. Nel dettaglio, i ricorrenti non hanno smentito di non aver mai comunicato l'esistenza di altra polizza di assicurazione (come evidenziato dal Tribunale a pag. 4 dell'ordinanza), della quale erano evidentemente a conoscenza, atteso l'obbligo contrattuale assunto dal loro conduttore con la sottoscrizione del contratto di locazione dell'1.11.2019 (perciò circa 19 mesi antecedentemente dell'incendio che è del 10.6.2021, sempre doc. 4 della resistente), e neppure che l'esistenza di un tanto fosse emersa per la compagnia assicuratrice solo durante la perizia contrattuale, peraltro sottoscritta l'11.2.2022
(mentre il sinistro si verificava quasi otto mesi prima, il 10.6.2021) e in difetto dell'art.
8.15 delle CGA (doc.2 dei ricorrenti e doc.5 parte resistente).
17. Va, dunque, considerato che i sig.ri non hanno provato Pt_1
di aver avvisato la compagnia appellata della stipulazione di altra polizza per il medesimo rischio, secondo quanto stabilito dall'art. 1910, I co., cc e quanto specificamente richiamato nelle condizioni generali di assicurazione (anzi i ricorrenti hanno di fatto confessato l'omissione dell'adempimento, insistendo infatti solamente sulla pag. 9/13 conoscenza aliunde da parte di in sede peritale, ovvero CP_2
sull'irrilevanza nel caso de quo).
18. In merito al carattere doloso di tale omissione, rilevante ai fini delle conseguenze ex art. 1910, 2° comma cc, si osserva che la consapevolezza della sussistenza di tale obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo sono desumibili dalla condotta tenuta dai ricorrenti protratta per anni (quantomeno dalla stipula del contratto di locazione nel novembre 2019 alla sottoscrizione del verbale della perizia contrattuale nel febbraio 2022) e in difetto degli obblighi contrattuali richiamati dal contratto di assicurazione, con conseguente dolo nell'inadempimento implicante la consapevolezza di dover adempiere a un'obbligazione e la volontà di non farlo («In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il dolo del debitore che, ai sensi dell'art. 1225 cc, comporta la risarcibilità anche dei danni imprevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, non consiste nella coscienza e volontà di provocare tali danni, ma nella mera consapevolezza e volontarietà dell'inadempimento» Cass. n.
25271/2008), senza che sia ritenuta necessaria nemmeno la rappresentazione del danno cagionato al creditore della prestazione. In buona sostanza l'elemento soggettivo dell'inadempimento concerne il rapporto di causalità materiale esistente tra la condotta del debitore della prestazione e l'evento dell'inadempimento stesso, e non anche quello tra quest'ultimo e i danni patiti dal creditore che attiene al nesso di causalità giuridica.
19. In tal senso, nella specie per aversi inadempimento doloso dell'obbligo di avviso, andava accertato, come ha fatto il Giudice di primo grado, che gli assicurati erano consapevoli dell'obbligo in questione, omettendo volontariamente di adempiervi, non essendo pag. 10/13 necessario né l'intento di trarre vantaggio da tale omissione, né quello di recare danno all'assicuratore (e nemmeno la consapevolezza del danno a questi recato dall'inadempimento), rammostrandosi, con procedimento anche presuntivo, che i sig.ri pur conoscendo Pt_1
gli obblighi assunti contrattualmente, avevano omesso di adempiervi, astenendosi dal fare ciò che si erano obbligati a compiere, con ciò implicando necessariamente che costoro non avevano voluto adempiervi, con prova della volontarietà della violazione dell'obbligo ex art. 1910 cc in re ipsa «In tema di prova per presunzione, è sufficiente che il fatto ignoto che si intende provare sia desunto da fatti noti e in ragione di essi considerato verosimile ed altamente probabile non essendo necessario che il fatto ignoto sia la certa ed unica conseguenza dei fatti noti provati» Cass. n. 22898/2013).
20. In tale contesto omissivo, può ritenersi infatti sussistente il dolo degli appellanti nel senso precisato di consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e di cosciente volontà di non osservarlo
(nonostante gli accordi negoziali), circostanza vieppiù acuita pure dal fatto che l'omissione si è perpetrata anche nell'inadempimento di cui al 3° comma dell'art. 1910 cc in occasione della denuncia all'assicurazione appellata (circostanza omissiva anch'essa non confutata dai sig.ri , pur nella consapevolezza di un sinistro Pt_1
coperto da entrambe le polizze.
21. Pertanto, anche il riferimento all'art. 1589 cc (che attiene peraltro al rapporto assicurativo con e nel Controparte_9
richiamo all'art. 1916 cc accorda l'azione di surrogazione soltanto nei confronti dei terzi responsabili e non a soggetti estranei al rapporto obbligatorio) risulta inconferente, così come parimenti il richiamo agli artt. 115, 116 cpc laddove per questi ultimi «la questione della loro
pag. 11/13 violazione o di falsa applicazione non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. 18482/2023), ben potendo, ai sensi dell'art. 116 cpc, il giudice essere libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga diversamente, in base a un ragionamento che segua le regole della logica e della comune esperienza.
22. In definitiva l'appello va respinto, assorbendo ogni altra questione, anche in ordine al preteso difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti già rigettato dal Tribunale, e che l'appellata non ha riformulato – come semmai avrebbe dovuto fare - sotto la veste di appello incidentale con ogni conseguente preclusione ex art. 329 cpc.
23. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di valore di riferimento (da
€ 52.000,00 a € 260.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
24. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché l'impugnante principale deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
pag. 12/13
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e e conferma l'ordinanza impugnata;
[...] Parte_3
2. condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro, a rifondere le spese del giudizio di secondo Pt_3
grado a favore dell'appellata, liquidate in € 9.991,00, oltre spese generali e accessori di legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico degli appellanti, in solido tra loro, per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 23.4.2025. il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta
R.G. 249/2024
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ presidente dott. Marco Campagnolo ‒ consigliere dott. Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), Parte_1 C.F._1 Pt_2
) e
[...] C.F._2 Parte_3
( , con l'avv. Alessandro di Blasi C.F._3
contro
(già , ) in persona Controparte_1 Controparte_2 P.VA_1
del l.r.p.t., con l'avv. Francesco Napolitano oggetto: assicurazione contro i danni;
appello avverso l'ordinanza decisoria n. cronol. 753/2024 del
Tribunale di Verona del 23/01/2024, resa nel procedimento civile n.r.g. 7150/2022, causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per gli appellanti Parte_1 Pt_2
[...] Parte_3
“La difesa degli appellanti insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione d'appello, ossia “in totale riforma dell'ordinanza del 19.1.2024 del Tribunale di Verona, pubblicata e comunicata il 24.1.2024, n. 753/2024, resa nel giudizio
RG 7150/2022, voglia Codesta Corte d'Appello accertarsi e dichiararsi il diritto dei signori , Parte_1 Pt_2
, e , di vedersi liquidare da
[...] Parte_4 [...]
(P.VA ) gli indennizzi indicati nella polizza CP_2 P.VA_2
incendio n. 50239473A per l'incendio verificatosi in data 10.6.2021 per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannare
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (20161-MI),
Via A. Scarsellini 14, C.F. e P.VA , a pagare ai P.VA_2
ricorrenti la somma di euro 116.210,00 di cui in narrativa migliore dettagliata indicazione che qui si intende integralmente riportata, o la diversa somma maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
Oltre agli interessi moratori e al danno da svalutazione monetaria dal
13.3.2022 al saldo”.
Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi con restituzione di quanto pagato a seguito dell'ordinanza impugnata”. conclusioni per l'appellata Controparte_1
“
1. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, nonché nella maniera più assoluta non provata, già all'esito del giudizio di primo;
2. con la vittoria di spese, diritti, onorari, VA, CPA e spese forfetarie come per legge da corrispondere alla Controparte_1
3. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/13 art. 118 disp. attuaz cpc
1. Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 23.1.2024, ha respinto la domanda dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
che, quali eredi di (e a quest'ultima subentrati Pt_3 Persona_1
come beneficiari), avevano agito in giudizio per veder riconosciuto il diritto all'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice CP_2
(oggi ) derivante dalla sottoscrizione della
[...] Controparte_1
polizza incendio n. 50239473A contratta Controparte_4
dalla loro defunta madre nel 2003, relativa all'immobile (di cui era proprietaria) sito in Verona, Via Binelunghe 25 (vd. docc. 1 e 2 dei ricorrenti).
2. Hanno esposto i sig.ri che, a seguito di un incendio Pt_1
verificatosi in data 10.6.2021 presso l'immobile assicurato, è stata presentata denuncia all'assicurazione, con apertura del sinistro n.
20210535100081 sulla prefata polizza, e tuttavia la compagnia non ha pagato le somme dovute a seguito della stima condivisa del danno effettuata ante causam in forza delle CGA (art.
8.2 e 8.4, doc. 2).
3. Pertanto, i ricorrenti hanno adìto il tribunale per ottenere la condanna dell'assicuratore al pagamento di € 116.210,00 (€
111.210,00 per danni ed € 5.000,00 per onorario del perito di parte) oltre interessi moratori e svalutazione monetaria dal 13.3.2022 al saldo.
4. Si è costituita la compagnia eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei consorti (da intendersi Pt_1
quale difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, contestando le qualità di eredi dei ricorrenti e di assicurata della sig.ra per carenza di prova del titolo di proprietà del bene assicurato), Per_1
nonché censurando comunque la violazione dell'art. 1910 cc dal pag. 3/13 momento che i beneficiari avrebbero omesso dolosamente di comunicare la sussistenza di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio di polizza («…in particolare, a tutela dei danni al fabbricato, ubicato in Verona alla Via Binelunghe, è emerso che il conduttore stipulava polizza n.7134098KP Controparte_5
(cfr. doc. n. 3) con la compagnia per i danni Controparte_6
derivanti da incendio e rischio locativo, con decorrenza dal
30/06/2020», pag. 2 comparsa di risposta di primo grado. Vd. doc.3 della resistente).
5. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha rigettato la pretesa dei sig.ri dal momento che «gli odierni ricorrenti non Pt_1
hanno provveduto a dare avviso alla compagnia resistente dell'esistenza della polizza stipulata con neanche Controparte_7
in sede di denuncia di sinistro (con avviso che sarebbe valso ad escludere tanto la sussistenza del dolo in relazione all'omesso avviso di cui al primo comma dell'art. 1910 cc quanto il pericolo di un duplice pagamento dell'indennizzo in relazione al medesimo sinistro», altresì accertando che non si può «sostenere che i ricorrenti non fossero al corrente dell'esistenza di tale polizza poiché la stessa è stata sottoscritta in esecuzione dello specifico obbligo contrattuale di cui all'art. 13 del contratto di locazione stipulato tra gli odierni ricorrenti e la conduttrice (doc. 4 di parte Controparte_5
resistente), ove è previsto che il conduttore si obbliga ad accendere e
a mantenere accesa per tutta la durata contrattuale e fino all'eventuale insistenza nell'unità immobiliare oltre la scadenza pattizia polizza assicurativa contro il cd. «Rischio locativo» ai sensi degli artt. 1588, 15859, 1611 cc, rischi incendio sui locali, rischi acqua condotta, scoppio, fulmini, nonché contro il cd. rischio ricorso
pag. 4/13 vicini ai sensi art 2043 cc, con massimali adeguati ai rischi e valori coperti e addirittura che della polizza deve essere in possesso Pt_5
del locatore e ogni anno il conduttore dovrà dimostrare il pagamento del premio dell'anno in corso» e che conseguentemente «in assenza dell'avviso prescritto dall'art. 1910 cc va ritenuta la decadenza dei ricorrenti dal diritto all'indennizzo richiesto» (p. 4 dell'ordinanza).
6. Respinta la domanda, il Giudice ha posto quindi la rifusione delle spese di soccombenza a carico dei sig.ri in solido tra Pt_1
loro.
7. Gli appellanti hanno interposto gravame, articolando sostanzialmente un unico motivo relativo alla «illegittimità dell'ordinanza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché degli artt. 1588, 1589 cc e dell'art. 1910 cc».
8. Si è costituita in giudizio (oggi Controparte_2 CP_1
, eccependo preliminarmente la carenza di prova del tempestivo e
[...]
regolare pagamento del premio assicurativo determinante la sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione e contestando, comunque, nel merito le ragioni dei ricorrenti ed insistendo per il rigetto dell'appello. La causa è stata istruita e rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni come sopra rassegnate.
9. Ritiene la Corte opportuno, prima di procedere all'esame dell'appello, prendere in esame l'eccezione sollevata dall'appellata in sede di costituzione nella fase ad quem (pag. 2), laddove la compagnia ha contestato la carenza di prova delle quietanze attestanti il puntuale pagamento dei premi e rinnovi annuali di polizza con conseguente sospensione di efficacia del contratto.
10. Invero, il mancato pagamento del premio interrompe di fatto il contratto di assicurazione con ciò derivando l'inoperatività delle pag. 5/13 garanzie (recte effetti giuridici) per il periodo di sospensione, risultando corretto il riferimento giurisprudenziale di Controparte_1
per cui la Suprema Corte (Cass. n. 4357/2022) pur ritenendo che l'art. 1901, 2° comma cc costituisca applicazione dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc, ha negato la natura di eccezione in senso stretto all'eccezione di sospensione della copertura assicurativa, tenuto conto delle peculiarità del contratto assicurativo in cui la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata al pagamento del premio e avuto riguardo alla funzione stessa del premio che è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi assunti dall'assicuratore, di talché assumendo la natura di eccezione in senso lato non soggetta al termine decadenziale ex art. 167, 2° comma cpc, ed essendo perciò rilevabile d'ufficio.
11. Occorre tuttavia considerare se un tanto possa assumere valenza dirimente nella fattispecie che ci occupa. Nel caso de quo non si rinvengono agli atti le produzioni dei premi assicurativi ma, nondimeno, va osservato come nel processo verbale della perizia contrattuale e accertamento del danno (doc. 5 dei ricorrenti) sia stato dato atto, in contraddittorio tra le parti, del deposito come all. 3, della quietanza di pagamento del premio annuo 2020-2021 senza che la compagnia assicuratrice muovesse eccezione di sorta sia in sede stragiudiziale che durante il giudizio di primo grado, con ciò determinando un valore quantomeno indiziario di regolare e tempestivo pagamento del premio, vieppiù considerando che tale condotta silente dell'appellata ha impedito ai ricorrenti (per facta concludentia non sussistendone la necessità in assenza di contestazione) di provare in primo grado il corretto pagamento del pag. 6/13 premio ovvero di esercitare, ad esempio se del caso, l'eccezione di prescrizione annuale del premio ex art. 2952 cc (peraltro la previsione della perizia contrattuale avrebbe semmai reso inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, con successiva decorrenza del relativo termine di prescrizione, Cass. n.
3961/2012) con preclusione del diritto di difesa. Pertanto, l'eccezione preliminare dell'appellata non è fondata.
12. Venendo nel dettaglio all'esame del motivo d'impugnazione
(pagg. 9–17), si osserva invece quanto segue. Gli appellanti censurano l'ordinanza decisoria contestando come «il giudice di prime cure non abbia considerato le risultanze istruttorie con violazione degli artt.
115 e 116 cpc, e con violazione dell'art. 1910 cc che prevede l'ipotesi di perdita dell'indennizzo dell'assicurato esclusivamente nel caso in cui egli con dolo abbia omesso dare atto alla propria compagnia di altre polizze», rilevando che «non può in alcun modo ipotizzarsi un comportamento doloso dell'assicurato, posto che la comunicazione dell'esistenza di altre polizze è stata evidenziata all'assicurazione avversaria, così come il contenuto della stessa, quando è stato dato atto che la polizza del conduttore copriva il rischio locativo» (p. 17 atto d'appello), precisando altresì che i ricorrenti «non hanno celato in alcun modo la polizza de qua (anzi ne hanno fatto immediata menzione) ma semplicemente hanno dato atto dell'assoluta irrilevanza della stessa nel caso di specie ai fini dell'obbligo di pagamento da parte di » (pag. 12 atto d'appello), CP_8
specificando che i riferimenti della stessa risultavano comunque riportati nel verbale di perizia contrattuale e accertamento del danno dell'11.2.2022 svolto tra i periti delle parti in contraddittorio tra loro
(in adempimento dell'art.
8.2 CGA, doc. 5 dei ricorrenti).
pag. 7/13 13. L'art. 1910 cc, in quanto espressione di un principio generale teso a evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito, regola appunto l'ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente (anche da soggetti differenti) più assicurazioni presso diversi assicuratori, con la conseguenza che le stesse sono destinate a operare congiuntamente, e non in via sussidiaria o complementare, l'una rispetto all'altra, essendo ciascun assicuratore tenuto all'indennità fino al limite della somma assicurata e, nel complesso, fino all'ammontare totale del danno, salvo il regresso dell'assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati (Cass. n. 5625/2020).
14. L'art. 1910 cc prevede l'obbligo per l'assicurato di dare l'avviso a tutti gli assicuratori dell'esistenza delle altre coperture: tale obbligo è espressione del principio indennitario, posto che è finalizzato ad evitare ingiuste locupletazioni, ovvero che l'assicurato complessivamente non possa percepire un indennizzo superiore al valore del bene assicurato, tant'è che in caso di omissione dolosa gli assicuratori non sono tenuti al pagamento dell'indennità.
15. Nel caso de quo ritiene la Corte che, nel raffronto tra le polizze assicurative dell'appellata e di (docc. 3–5 della Controparte_9
resistente), si possano rinvenire identità di rischio (ramo incendi), di oggetto (lo stesso bene immobile), una contemporaneità di copertura
(la polizza stipulata dal conduttore allegata prevedeva una decorrenza dal 30.6.2020 al 30.6.2021, doc. 3 della resistente) e un medesimo interesse (doc. 4 della resistente: copia contratto di locazione che all'art. 13 prevedeva che «il conduttore si obbliga ad accendere e a mantenere accesa per tutta la durata contrattuale e fino all'eventuale insistenza nell'unità immobiliare oltre la scadenza pattizia polizza
pag. 8/13 assicurativa contro il Rischio locativo ai sensi degli artt. 1588,1589,
1611 cc, rischi incendio sui locali…. Copia della polizza deve essere in possesso del locatore e ogni anno il conduttore dovrà dimostrare il pagamento del premio dell'anno in corso»), vieppiù considerando che il beneficiario dell'eventuale indennizzo sarebbe stata la parte
(locatore) sostanziale a tutela della quale il rischio assicurativo era stato di fatto assunto (con un'assicurazione per rischio locativo il conduttore si pone al riparo da eventuali rischi di dover pagare personalmente il danno arrecato alla parte locatrice).
16. Nel dettaglio, i ricorrenti non hanno smentito di non aver mai comunicato l'esistenza di altra polizza di assicurazione (come evidenziato dal Tribunale a pag. 4 dell'ordinanza), della quale erano evidentemente a conoscenza, atteso l'obbligo contrattuale assunto dal loro conduttore con la sottoscrizione del contratto di locazione dell'1.11.2019 (perciò circa 19 mesi antecedentemente dell'incendio che è del 10.6.2021, sempre doc. 4 della resistente), e neppure che l'esistenza di un tanto fosse emersa per la compagnia assicuratrice solo durante la perizia contrattuale, peraltro sottoscritta l'11.2.2022
(mentre il sinistro si verificava quasi otto mesi prima, il 10.6.2021) e in difetto dell'art.
8.15 delle CGA (doc.2 dei ricorrenti e doc.5 parte resistente).
17. Va, dunque, considerato che i sig.ri non hanno provato Pt_1
di aver avvisato la compagnia appellata della stipulazione di altra polizza per il medesimo rischio, secondo quanto stabilito dall'art. 1910, I co., cc e quanto specificamente richiamato nelle condizioni generali di assicurazione (anzi i ricorrenti hanno di fatto confessato l'omissione dell'adempimento, insistendo infatti solamente sulla pag. 9/13 conoscenza aliunde da parte di in sede peritale, ovvero CP_2
sull'irrilevanza nel caso de quo).
18. In merito al carattere doloso di tale omissione, rilevante ai fini delle conseguenze ex art. 1910, 2° comma cc, si osserva che la consapevolezza della sussistenza di tale obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo sono desumibili dalla condotta tenuta dai ricorrenti protratta per anni (quantomeno dalla stipula del contratto di locazione nel novembre 2019 alla sottoscrizione del verbale della perizia contrattuale nel febbraio 2022) e in difetto degli obblighi contrattuali richiamati dal contratto di assicurazione, con conseguente dolo nell'inadempimento implicante la consapevolezza di dover adempiere a un'obbligazione e la volontà di non farlo («In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il dolo del debitore che, ai sensi dell'art. 1225 cc, comporta la risarcibilità anche dei danni imprevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, non consiste nella coscienza e volontà di provocare tali danni, ma nella mera consapevolezza e volontarietà dell'inadempimento» Cass. n.
25271/2008), senza che sia ritenuta necessaria nemmeno la rappresentazione del danno cagionato al creditore della prestazione. In buona sostanza l'elemento soggettivo dell'inadempimento concerne il rapporto di causalità materiale esistente tra la condotta del debitore della prestazione e l'evento dell'inadempimento stesso, e non anche quello tra quest'ultimo e i danni patiti dal creditore che attiene al nesso di causalità giuridica.
19. In tal senso, nella specie per aversi inadempimento doloso dell'obbligo di avviso, andava accertato, come ha fatto il Giudice di primo grado, che gli assicurati erano consapevoli dell'obbligo in questione, omettendo volontariamente di adempiervi, non essendo pag. 10/13 necessario né l'intento di trarre vantaggio da tale omissione, né quello di recare danno all'assicuratore (e nemmeno la consapevolezza del danno a questi recato dall'inadempimento), rammostrandosi, con procedimento anche presuntivo, che i sig.ri pur conoscendo Pt_1
gli obblighi assunti contrattualmente, avevano omesso di adempiervi, astenendosi dal fare ciò che si erano obbligati a compiere, con ciò implicando necessariamente che costoro non avevano voluto adempiervi, con prova della volontarietà della violazione dell'obbligo ex art. 1910 cc in re ipsa «In tema di prova per presunzione, è sufficiente che il fatto ignoto che si intende provare sia desunto da fatti noti e in ragione di essi considerato verosimile ed altamente probabile non essendo necessario che il fatto ignoto sia la certa ed unica conseguenza dei fatti noti provati» Cass. n. 22898/2013).
20. In tale contesto omissivo, può ritenersi infatti sussistente il dolo degli appellanti nel senso precisato di consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e di cosciente volontà di non osservarlo
(nonostante gli accordi negoziali), circostanza vieppiù acuita pure dal fatto che l'omissione si è perpetrata anche nell'inadempimento di cui al 3° comma dell'art. 1910 cc in occasione della denuncia all'assicurazione appellata (circostanza omissiva anch'essa non confutata dai sig.ri , pur nella consapevolezza di un sinistro Pt_1
coperto da entrambe le polizze.
21. Pertanto, anche il riferimento all'art. 1589 cc (che attiene peraltro al rapporto assicurativo con e nel Controparte_9
richiamo all'art. 1916 cc accorda l'azione di surrogazione soltanto nei confronti dei terzi responsabili e non a soggetti estranei al rapporto obbligatorio) risulta inconferente, così come parimenti il richiamo agli artt. 115, 116 cpc laddove per questi ultimi «la questione della loro
pag. 11/13 violazione o di falsa applicazione non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. 18482/2023), ben potendo, ai sensi dell'art. 116 cpc, il giudice essere libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga diversamente, in base a un ragionamento che segua le regole della logica e della comune esperienza.
22. In definitiva l'appello va respinto, assorbendo ogni altra questione, anche in ordine al preteso difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti già rigettato dal Tribunale, e che l'appellata non ha riformulato – come semmai avrebbe dovuto fare - sotto la veste di appello incidentale con ogni conseguente preclusione ex art. 329 cpc.
23. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di valore di riferimento (da
€ 52.000,00 a € 260.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
24. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché l'impugnante principale deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
pag. 12/13
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e e conferma l'ordinanza impugnata;
[...] Parte_3
2. condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro, a rifondere le spese del giudizio di secondo Pt_3
grado a favore dell'appellata, liquidate in € 9.991,00, oltre spese generali e accessori di legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico degli appellanti, in solido tra loro, per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 23.4.2025. il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
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