TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al 1174/2022 RG promossa da:
nato a [...] il [...] ( ) e residente in Parte_1 C.F._1
Marina di Carrara alla Via Rinchiosa n. 1/q, rappresentato e difeso dall'avv Francesco
Persiani, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo ultimo in Massa (MS) Via G.B. La Salle n. 1 OPPONENTE
e
nato a [...] il [...] (cf. ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv Francesco Persiani, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo ultimo in Massa
(MS) Via G.B. La Salle n. 1 OPPONENTE
contro in persona dell'Amministratore Delegato, (C.F./P.IVA Controparte_2
), in qualità di cessionaria dei crediti vantati da P.IVA_1 Controparte_3
(C.F./P.Iva ),
[...] P.IVA_2 Controparte_4
(C.F./P.Iva ) e
[...] P.IVA_3 Controparte_5
(C.F./P.Iva ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Colomba (C.F. P.IVA_4
) e Valentina Zanni ( ), giusta delega in atti, C.F._3 C.F._4
pagina 1 di 11 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Modena, Direzionale Centro
Ferriere, Torre G, Via Ferruccio Lamborghini 81 OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 193/2022 - RG n.
571/2022 concesso da questo Tribunale in data 6/4/2022 – fideiussione bancaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 16.12.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 193/22 (n. CP_1
571/22 RG) emesso in loro danno dall'intestato Tribunale in data 6.04.22 ed in favore della per la somma di euro 6.528,08 oltre interessi, competenze legali, spese Controparte_6
ed accessori di legge, quali fideiussori della in relazione al Parte_2
contratto di finanziamento n. 201807/86 ab origine sottoscritto con Parte_3
[...]
La linea difensiva degli opponenti risulta basata sulla nullità dei contratti sottoscritti dai fideiussori per violazione di norme imperative, sull'inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e sull'improcedibilità e/o cessata materia del contendere nei confronti degli stessi in ragione dell'ammissione a procedura di sovrindebitamento di – medio Parte_1
tempore intervenuta - chiedendo in accoglimento della spiegata azione “..a) nel merito ed in via principale, accertata e dichiarata la nullità dei contratti sottoscritti …con Parte_4
per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.,…accertare e dichiarare che nulla è dovuto ….,
e per l'effetto … revocare il provvedimento OR opposto, con ogni statuizione conseguente;
b) sempre nel merito, nell'ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità parziale dei contratti sottoscritti …con Parte_4
ai sensi dell'art. 1419 c.c., accertato e dichiarato che nulla è dovuto dagli odierni opponenti
[...]
….per non avere agito nel termine di cui all'art. 1957 c.c., revocare il Parte_4
pagina 2 di 11 provvedimento OR … con ogni conseguente statuizione di legge;
c) in via alternativa accertato e dichiarato che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è da ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 33 lett. t del Codice del consumo, accertato e dichiarato per l'effetto che nulla è dovuto dagli odierni opponenti ….per non avere
[...]
agito nel termine di cui all'art. 1957 c.c., revocare il provvedimento OR…. con Parte_4
ogni conseguente statuizione di legge;
d) sempre nel merito in via principale ed in tutti i casi, accertata e dichiarata la nullità del provvedimento OR opposto e che nulla è dovuto dagli opponenti nei confronti di
e/o , annullare e/o revocare il provvedimento Controparte_2 Controparte_7
OR …con ogni conseguente statuizione di legge;
e) in tutti i casi: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
Con comparsa 22.11.22 si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse ragioni e concludendo in via preliminare per ottenere concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo considerata l'infondatezza dell'opposizione e la mancata contestazione degli elementi costitutivi del credito;
nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate con conferma del provvedimento OR e condanna degli opponenti al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre Controparte_2
interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa, con il favore delle spese e compensi professionali.
In data 2.05.23 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il successivo
16.01.24 il procuratore degli opponenti dava atto che era stato ammesso alla Parte_1
procedura di sovrindebitamento ex provvedimento 2.2.23 di omologazione ed apertura della procedura di liquidazione ex Legge 3/12, ed esperito anche procedimento di mediazione con esito negativo, il 16.12.24 ritenuta la causa di natura documentale veniva posta in decisione
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben pagina 3 di 11 potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui
"la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie eventualmente riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'odierna opposta con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo ha proposto una domanda di pagamento delle somme dovute e non onorate da Parte_2
in relazione al contratto di finanziamento n. 201807/86 ab (8.04.08) Parte_5
con per il quale si erano resi fideiussori gli Parte_3
opponenti.
A tal proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio
2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in pagina 4 di 11 ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., infatti: in data 8.04.08 sottoscriveva con Parte_2 Parte_3
contratto di finanziamento n. 201807/86 – cfr doc 3 fasciolo OR - alle
[...]
condizioni generali ed economiche ivi contenute, mentre gli odierni opponenti si costituivano fideiussori (garanzie richiamate cfr docc 4 e 5 del fasc. OR). La creditrice nel maggio 2017 variava la propria denomiazione sociale in Controparte_7
(cfr doc 6 del fasc. OR) ed il debito maturato dai citati soggetti per
[...]
euro 6.528,08 (cfr doc 10) risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB veniva acquistato il 13.12.17 dall'odierna opposta (cfr docc 1 anche OR) e la cessione resa pubblica il 17.01.19 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna
(cfr doc. 2 fasc. OR). quindi procedeva in via stragiudiziale con Controparte_2
intimazione di pagamento in danno della debitrice e dei fideiussori (cfr docc 7, 7 bis, 8, 8 bis, 9 e 9 bis fasc. OR) senza esito.
Parte opposta risulta aver adempiuto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Parte opponente, al contrario, non ha contestato né la regolarità del contratto di finanziamento, né l'effettivo rilascio della garanzia azionata né la legittimità della somma richiesta in pagamento e la rispondenza della stessa alle scritture contabili della debitrice principale che e hanno garantito, con conseguente piena prova in ordine Pt_1 CP_1
all'esistenza dei contratti azionati ed al quantum richiesto in via monitoria, né poteva concludersi in senso differente, considerato che l'esistenza del credito sorge contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento mentre l'ammontare pagina 5 di 11 del dovute è provato dall'inadempimento opponente.
Non risulta quindi assolto l'onere probatorio di parte attrice in ordine all'intervenuto pagamento delle somme richieste dalla finanziaria con conseguente estinzione delle obbligazioni assunte in qualità di fideiussori.
L'assenza di detti elementi essenziali depone per il rigetto della spiegata opposizione.
Risultano inoltre radicalmente infondate le ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti sulla nullità dei contratti sottoscritti dai fideiussori per violazione di norme imperative.
Detta eccezione è destituita di fondamento in quanto la garanzia prestata dagli opponenti non rientra nel modello censurato dalla CA d'AL (redatta in conformità al modello
ABI ritenuto lesivo del divieto di cui all'art. 2 lett. a) della L. 287/1990 “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante […]”).
Ciò posto, appare rilevante richiamare il recente orientamento a Sezioni Unite, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021). Tanto, con la precisazione che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della CA d'AL di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione pagina 6 di 11 contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
E tuttavia, dal momento che l'accertamento operato dall'Autorità garante in ordine alla sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI ha riguardo al periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005, appare arduo sostenere la valenza di tale provvedimento con riguardo ai contratti stipulati in un momento posteriore e, dunque, in un arco temporale estraneo all'accertamento oggetto della prova privilegiata predetta. A maggior ragione dal momento che nella fattispecie che ne occupa non viene in rilievo una fideiussione omnibus, quanto piuttosto una fideiussione specifica, in quanto espressamente diretta a garantire le sole obbligazioni contratte dalla debitrice principale ) verso l'istituto di credito mediante il Parte_2
contratto di finanziamento, risultando l'oggetto contrattuale sufficientemente determinato.
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, atteso che la fideiussione specifica di che trattasi è stata stipulata in data successiva al 2005 e, segnatamente nel 2008, gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e dunque, in altri termini, che un numero elevato di banche operanti nel contesto territoriale di riferimento avesse raggiunto un accordo atto a limitare il libero gioco della concorrenza, in contrasto con l'ordine pubblico economico (il che non può sostenersi laddove un congruo numero di banche abbia adottato un modello diverso, consentendo quindi al cliente una effettiva alternativa).
Sennonché, sul punto gli opponenti nulla hanno prodotto con conseguente mancato assolvimento dell'onere proatorio che sugli stessi incombeva;
questi ultimi avrebbero avuto ampia facoltà di richiedere, ad esempio, un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riguardo ad un campione di banche operanti sul territorio riferibile al periodo di che trattasi, con ciò consentendo al giudicante di verificare – in assenza dell'operatività della predetta prova privilegiata – l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, cagione della nullità anche parziale lamentata.
In ragione di quanto sopra, per quanto di effettivo interesse, alcuna nullità appare prospettarsi nel caso di specie. pagina 7 di 11 Si tratta di una soluzione conforme a quella adottata dalla più recente giurisprudenza di merito.
Segnatamente, il Tribunale di Milano, ha statuito che: “le fideiussioni, sottoscritte in data
15.12.2015, non subiscono gli effetti dell'accertamento compiuto dalla CA d'AL, nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento n. 55 del
2005 relativo alla normativa antitrust. In virtù del predetto provvedimento, le clausole 2, 6 e 8 dello schema
ABI sono state valutate come anticoncorrenziali. Alla luce di ciò, deve considerarsi infondata la domanda riconvenzionale di nullità della garanzia omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto contenente clausole asseritamente predisposte sulla scorta del c.d. “Modello Standard ABI” (cfr.
Tribunale, Milano, Sez. spec. Impresa, 03/02/2023, n. 896).
Sulla scorta di tale principio di diritto, con altro provvedimento adottato in seguito in un distinto giudizio, il Tribunale ha accolto l'istanza dell'attore volta ad ottenere l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche ordinando ex art. 210 c.p.c. ad un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, ord.
21/02/2023).
Con ragionamento di analogo tenore, il Tribunale di Roma ha rigettato le domande attoree volte alla declaratoria di nullità delle fidejussioni omnibus, stipulate in data anteriore a quella oggetto dell'accertamento della CA d'AL, in quanto “gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche” (cfr. Tribunale di
Roma Sez. XVII – Sezione Imprese, sentenza n. 6749/2023 del 28/04/2023). Mentre, sempre alla luce della circoscritta valenza dell'accertamento operato dalla CA d'AL, il
Tribunale di Pescara ha escluso la nullità delle fideiussioni specifiche (e, non dunque, omnibus) contenenti clausole conformi allo schema ABI, non oggetto di peculiare verifica in sede antitrust (cfr. Tribunale, Pescara, 06/03/2023).
Ne consegue che, non essendo affetta da nullità la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., i pagina 8 di 11 fideiussori rimangono obbligati anche in seguito alla scadenza dell'obbligazione principale a prescindere dalla proposizione da parte del creditore delle sue istanze verso il debitore principale;
gli opponenti, pertanto, nei limiti dell'importo garantito, risultando debitori in solido del credito in favore dell'ingiungente. La garanzia sottoscritta e prestata da e Pt_1
on rappresenta una fideiussione omnibus bensì una fideiussione specifica, rilasciata CP_1
– solo ed esclusivamente – a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestito personale (cfr doc 3 fasc. OR), indi estranea all'alveo dei contratti censurati da CA
d'AL.
Sulla vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Parte attrice ha lamentato, ancora, come la deroga all'art. 1957 c.c. sia stata predisposta unilateralmente dalla banca, la quale avrebbe taciuto agli opponenti i maggiori rischi che la relativa sottoscrizione avrebbe comportato, violando i principi di solidarietà, buona fede e trasparenza e, pertanto, debba essere qualificata come vessatoria ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. t) d.lgs. 206/2005.
In merito, la Cassazione ha chiarito che “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista di riflesso, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 30/08/2023 , n. 25459).
E' decisivo, ad ogni modo, rilevare che, in accordo alla più recente giurisprudenza di legittimità “la decadenza sancita dall' art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr. Cass. civ. sez. I n. 3989/2025).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'articolo 1957 c.c. sia derogabile da una clausola espressa, pagina 9 di 11 com'è accaduto nel caso di specie.
La deroga alla decadenza dal debitore ex art. 1957 c.c., in ogni caso, non risulta nemmeno integrare una clausola vessatoria. Invero, come si noterà, tale previsione non sancisce a carico del consumatore “decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adozione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. Tale deroga, in altre parole, non rientra in alcuna delle casistiche disciplinate dall'art. 33 Cod. Cons. richiamato dagli opponenti.
In ogni caso, si rileva che l' ed il anno espressamente approvato, mediante Pt_1 CP_1
sottoscrizione ad hoc, anche l'art. 6 della fideiussione rilasciata in favore della cedente, così confermato che la sua inclusione sia stata preventivamente discussa, valutata e concordata tra le parti.
Gli opponenti, inoltre, erano presidente del consiglio di amministrazione amministratore delegato ( ed amministratore della società garantita (cfr Pt_1 CP_1 Parte_2
doc. 2), indi gli stessi non possono qualificarsi come consumatori ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa dettata dal Codice del consumo.
L'ammissione alla procedura di sovraindebitamento ex lege 3/12 dell' – medio Pt_1
tempore intervenuta – cui è seguita da parte dell'opposta presentazione di istanza di ammissione al passivo - non assume rilevanza in ordine al presente giudizio.
Infatti, la pendenza della citata procedura ha efficacia sulla sola azione esecutiva, non impedendo al creditore “di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito” (Corte di
Cassazione con ordinanza n. 31521/2021)
Alla luce della documentazione versata in atti e per le ragioni tutte ut supra, l'opposizione proposta non è quindi meritevole di accoglimento e dovrà essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c e gli opponenti devono essere condannati a rimborsare all'opposta le spese di lite che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 pagina 10 di 11 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 CP_1
confermando integralmente, anche in punto di spese, il decreto ingiuntivo n.
[...]
193/2022 - RG n. 571/2022 concesso da questo Tribunale in data 6/4/2022, reso esecutivo in data 2.05.23;
CONDANNA gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della creditrice opposta
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in Controparte_2
complessivi euro 3.397,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed iva come per legge oltre spese vive.
Massa lì, 14.04.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in Funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al 1174/2022 RG promossa da:
nato a [...] il [...] ( ) e residente in Parte_1 C.F._1
Marina di Carrara alla Via Rinchiosa n. 1/q, rappresentato e difeso dall'avv Francesco
Persiani, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo ultimo in Massa (MS) Via G.B. La Salle n. 1 OPPONENTE
e
nato a [...] il [...] (cf. ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv Francesco Persiani, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo ultimo in Massa
(MS) Via G.B. La Salle n. 1 OPPONENTE
contro in persona dell'Amministratore Delegato, (C.F./P.IVA Controparte_2
), in qualità di cessionaria dei crediti vantati da P.IVA_1 Controparte_3
(C.F./P.Iva ),
[...] P.IVA_2 Controparte_4
(C.F./P.Iva ) e
[...] P.IVA_3 Controparte_5
(C.F./P.Iva ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Colomba (C.F. P.IVA_4
) e Valentina Zanni ( ), giusta delega in atti, C.F._3 C.F._4
pagina 1 di 11 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Modena, Direzionale Centro
Ferriere, Torre G, Via Ferruccio Lamborghini 81 OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 193/2022 - RG n.
571/2022 concesso da questo Tribunale in data 6/4/2022 – fideiussione bancaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 16.12.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 193/22 (n. CP_1
571/22 RG) emesso in loro danno dall'intestato Tribunale in data 6.04.22 ed in favore della per la somma di euro 6.528,08 oltre interessi, competenze legali, spese Controparte_6
ed accessori di legge, quali fideiussori della in relazione al Parte_2
contratto di finanziamento n. 201807/86 ab origine sottoscritto con Parte_3
[...]
La linea difensiva degli opponenti risulta basata sulla nullità dei contratti sottoscritti dai fideiussori per violazione di norme imperative, sull'inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e sull'improcedibilità e/o cessata materia del contendere nei confronti degli stessi in ragione dell'ammissione a procedura di sovrindebitamento di – medio Parte_1
tempore intervenuta - chiedendo in accoglimento della spiegata azione “..a) nel merito ed in via principale, accertata e dichiarata la nullità dei contratti sottoscritti …con Parte_4
per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.,…accertare e dichiarare che nulla è dovuto ….,
e per l'effetto … revocare il provvedimento OR opposto, con ogni statuizione conseguente;
b) sempre nel merito, nell'ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità parziale dei contratti sottoscritti …con Parte_4
ai sensi dell'art. 1419 c.c., accertato e dichiarato che nulla è dovuto dagli odierni opponenti
[...]
….per non avere agito nel termine di cui all'art. 1957 c.c., revocare il Parte_4
pagina 2 di 11 provvedimento OR … con ogni conseguente statuizione di legge;
c) in via alternativa accertato e dichiarato che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è da ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 33 lett. t del Codice del consumo, accertato e dichiarato per l'effetto che nulla è dovuto dagli odierni opponenti ….per non avere
[...]
agito nel termine di cui all'art. 1957 c.c., revocare il provvedimento OR…. con Parte_4
ogni conseguente statuizione di legge;
d) sempre nel merito in via principale ed in tutti i casi, accertata e dichiarata la nullità del provvedimento OR opposto e che nulla è dovuto dagli opponenti nei confronti di
e/o , annullare e/o revocare il provvedimento Controparte_2 Controparte_7
OR …con ogni conseguente statuizione di legge;
e) in tutti i casi: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
Con comparsa 22.11.22 si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse ragioni e concludendo in via preliminare per ottenere concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo considerata l'infondatezza dell'opposizione e la mancata contestazione degli elementi costitutivi del credito;
nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate con conferma del provvedimento OR e condanna degli opponenti al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre Controparte_2
interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa, con il favore delle spese e compensi professionali.
In data 2.05.23 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il successivo
16.01.24 il procuratore degli opponenti dava atto che era stato ammesso alla Parte_1
procedura di sovrindebitamento ex provvedimento 2.2.23 di omologazione ed apertura della procedura di liquidazione ex Legge 3/12, ed esperito anche procedimento di mediazione con esito negativo, il 16.12.24 ritenuta la causa di natura documentale veniva posta in decisione
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben pagina 3 di 11 potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui
"la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie eventualmente riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'odierna opposta con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo ha proposto una domanda di pagamento delle somme dovute e non onorate da Parte_2
in relazione al contratto di finanziamento n. 201807/86 ab (8.04.08) Parte_5
con per il quale si erano resi fideiussori gli Parte_3
opponenti.
A tal proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio
2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in pagina 4 di 11 ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., infatti: in data 8.04.08 sottoscriveva con Parte_2 Parte_3
contratto di finanziamento n. 201807/86 – cfr doc 3 fasciolo OR - alle
[...]
condizioni generali ed economiche ivi contenute, mentre gli odierni opponenti si costituivano fideiussori (garanzie richiamate cfr docc 4 e 5 del fasc. OR). La creditrice nel maggio 2017 variava la propria denomiazione sociale in Controparte_7
(cfr doc 6 del fasc. OR) ed il debito maturato dai citati soggetti per
[...]
euro 6.528,08 (cfr doc 10) risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB veniva acquistato il 13.12.17 dall'odierna opposta (cfr docc 1 anche OR) e la cessione resa pubblica il 17.01.19 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna
(cfr doc. 2 fasc. OR). quindi procedeva in via stragiudiziale con Controparte_2
intimazione di pagamento in danno della debitrice e dei fideiussori (cfr docc 7, 7 bis, 8, 8 bis, 9 e 9 bis fasc. OR) senza esito.
Parte opposta risulta aver adempiuto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Parte opponente, al contrario, non ha contestato né la regolarità del contratto di finanziamento, né l'effettivo rilascio della garanzia azionata né la legittimità della somma richiesta in pagamento e la rispondenza della stessa alle scritture contabili della debitrice principale che e hanno garantito, con conseguente piena prova in ordine Pt_1 CP_1
all'esistenza dei contratti azionati ed al quantum richiesto in via monitoria, né poteva concludersi in senso differente, considerato che l'esistenza del credito sorge contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento mentre l'ammontare pagina 5 di 11 del dovute è provato dall'inadempimento opponente.
Non risulta quindi assolto l'onere probatorio di parte attrice in ordine all'intervenuto pagamento delle somme richieste dalla finanziaria con conseguente estinzione delle obbligazioni assunte in qualità di fideiussori.
L'assenza di detti elementi essenziali depone per il rigetto della spiegata opposizione.
Risultano inoltre radicalmente infondate le ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti sulla nullità dei contratti sottoscritti dai fideiussori per violazione di norme imperative.
Detta eccezione è destituita di fondamento in quanto la garanzia prestata dagli opponenti non rientra nel modello censurato dalla CA d'AL (redatta in conformità al modello
ABI ritenuto lesivo del divieto di cui all'art. 2 lett. a) della L. 287/1990 “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante […]”).
Ciò posto, appare rilevante richiamare il recente orientamento a Sezioni Unite, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021). Tanto, con la precisazione che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della CA d'AL di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione pagina 6 di 11 contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
E tuttavia, dal momento che l'accertamento operato dall'Autorità garante in ordine alla sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI ha riguardo al periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005, appare arduo sostenere la valenza di tale provvedimento con riguardo ai contratti stipulati in un momento posteriore e, dunque, in un arco temporale estraneo all'accertamento oggetto della prova privilegiata predetta. A maggior ragione dal momento che nella fattispecie che ne occupa non viene in rilievo una fideiussione omnibus, quanto piuttosto una fideiussione specifica, in quanto espressamente diretta a garantire le sole obbligazioni contratte dalla debitrice principale ) verso l'istituto di credito mediante il Parte_2
contratto di finanziamento, risultando l'oggetto contrattuale sufficientemente determinato.
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, atteso che la fideiussione specifica di che trattasi è stata stipulata in data successiva al 2005 e, segnatamente nel 2008, gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e dunque, in altri termini, che un numero elevato di banche operanti nel contesto territoriale di riferimento avesse raggiunto un accordo atto a limitare il libero gioco della concorrenza, in contrasto con l'ordine pubblico economico (il che non può sostenersi laddove un congruo numero di banche abbia adottato un modello diverso, consentendo quindi al cliente una effettiva alternativa).
Sennonché, sul punto gli opponenti nulla hanno prodotto con conseguente mancato assolvimento dell'onere proatorio che sugli stessi incombeva;
questi ultimi avrebbero avuto ampia facoltà di richiedere, ad esempio, un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riguardo ad un campione di banche operanti sul territorio riferibile al periodo di che trattasi, con ciò consentendo al giudicante di verificare – in assenza dell'operatività della predetta prova privilegiata – l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, cagione della nullità anche parziale lamentata.
In ragione di quanto sopra, per quanto di effettivo interesse, alcuna nullità appare prospettarsi nel caso di specie. pagina 7 di 11 Si tratta di una soluzione conforme a quella adottata dalla più recente giurisprudenza di merito.
Segnatamente, il Tribunale di Milano, ha statuito che: “le fideiussioni, sottoscritte in data
15.12.2015, non subiscono gli effetti dell'accertamento compiuto dalla CA d'AL, nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento n. 55 del
2005 relativo alla normativa antitrust. In virtù del predetto provvedimento, le clausole 2, 6 e 8 dello schema
ABI sono state valutate come anticoncorrenziali. Alla luce di ciò, deve considerarsi infondata la domanda riconvenzionale di nullità della garanzia omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto contenente clausole asseritamente predisposte sulla scorta del c.d. “Modello Standard ABI” (cfr.
Tribunale, Milano, Sez. spec. Impresa, 03/02/2023, n. 896).
Sulla scorta di tale principio di diritto, con altro provvedimento adottato in seguito in un distinto giudizio, il Tribunale ha accolto l'istanza dell'attore volta ad ottenere l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche ordinando ex art. 210 c.p.c. ad un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, ord.
21/02/2023).
Con ragionamento di analogo tenore, il Tribunale di Roma ha rigettato le domande attoree volte alla declaratoria di nullità delle fidejussioni omnibus, stipulate in data anteriore a quella oggetto dell'accertamento della CA d'AL, in quanto “gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche” (cfr. Tribunale di
Roma Sez. XVII – Sezione Imprese, sentenza n. 6749/2023 del 28/04/2023). Mentre, sempre alla luce della circoscritta valenza dell'accertamento operato dalla CA d'AL, il
Tribunale di Pescara ha escluso la nullità delle fideiussioni specifiche (e, non dunque, omnibus) contenenti clausole conformi allo schema ABI, non oggetto di peculiare verifica in sede antitrust (cfr. Tribunale, Pescara, 06/03/2023).
Ne consegue che, non essendo affetta da nullità la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., i pagina 8 di 11 fideiussori rimangono obbligati anche in seguito alla scadenza dell'obbligazione principale a prescindere dalla proposizione da parte del creditore delle sue istanze verso il debitore principale;
gli opponenti, pertanto, nei limiti dell'importo garantito, risultando debitori in solido del credito in favore dell'ingiungente. La garanzia sottoscritta e prestata da e Pt_1
on rappresenta una fideiussione omnibus bensì una fideiussione specifica, rilasciata CP_1
– solo ed esclusivamente – a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestito personale (cfr doc 3 fasc. OR), indi estranea all'alveo dei contratti censurati da CA
d'AL.
Sulla vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Parte attrice ha lamentato, ancora, come la deroga all'art. 1957 c.c. sia stata predisposta unilateralmente dalla banca, la quale avrebbe taciuto agli opponenti i maggiori rischi che la relativa sottoscrizione avrebbe comportato, violando i principi di solidarietà, buona fede e trasparenza e, pertanto, debba essere qualificata come vessatoria ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. t) d.lgs. 206/2005.
In merito, la Cassazione ha chiarito che “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista di riflesso, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 30/08/2023 , n. 25459).
E' decisivo, ad ogni modo, rilevare che, in accordo alla più recente giurisprudenza di legittimità “la decadenza sancita dall' art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr. Cass. civ. sez. I n. 3989/2025).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'articolo 1957 c.c. sia derogabile da una clausola espressa, pagina 9 di 11 com'è accaduto nel caso di specie.
La deroga alla decadenza dal debitore ex art. 1957 c.c., in ogni caso, non risulta nemmeno integrare una clausola vessatoria. Invero, come si noterà, tale previsione non sancisce a carico del consumatore “decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adozione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. Tale deroga, in altre parole, non rientra in alcuna delle casistiche disciplinate dall'art. 33 Cod. Cons. richiamato dagli opponenti.
In ogni caso, si rileva che l' ed il anno espressamente approvato, mediante Pt_1 CP_1
sottoscrizione ad hoc, anche l'art. 6 della fideiussione rilasciata in favore della cedente, così confermato che la sua inclusione sia stata preventivamente discussa, valutata e concordata tra le parti.
Gli opponenti, inoltre, erano presidente del consiglio di amministrazione amministratore delegato ( ed amministratore della società garantita (cfr Pt_1 CP_1 Parte_2
doc. 2), indi gli stessi non possono qualificarsi come consumatori ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa dettata dal Codice del consumo.
L'ammissione alla procedura di sovraindebitamento ex lege 3/12 dell' – medio Pt_1
tempore intervenuta – cui è seguita da parte dell'opposta presentazione di istanza di ammissione al passivo - non assume rilevanza in ordine al presente giudizio.
Infatti, la pendenza della citata procedura ha efficacia sulla sola azione esecutiva, non impedendo al creditore “di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito” (Corte di
Cassazione con ordinanza n. 31521/2021)
Alla luce della documentazione versata in atti e per le ragioni tutte ut supra, l'opposizione proposta non è quindi meritevole di accoglimento e dovrà essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c e gli opponenti devono essere condannati a rimborsare all'opposta le spese di lite che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 pagina 10 di 11 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 CP_1
confermando integralmente, anche in punto di spese, il decreto ingiuntivo n.
[...]
193/2022 - RG n. 571/2022 concesso da questo Tribunale in data 6/4/2022, reso esecutivo in data 2.05.23;
CONDANNA gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della creditrice opposta
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in Controparte_2
complessivi euro 3.397,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed iva come per legge oltre spese vive.
Massa lì, 14.04.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in Funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia
pagina 11 di 11