Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 533/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 533/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 22.03.2024, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Montale (PT), Via Risorgimento n. 44/A (c.f. ), C.F._1
e
, nato a [...], il [...] e _2 residente a [...] (c.f.
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Beatrice Venturini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Firenze, Via Veracini n. 41, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 22.03.2024,
[...]
e , esponendo di aver contratto Pt_1 _2 matrimonio il 10.05.2008 in Montale (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 02.02.2013) e (il Per_1 Per_2
18.05.2017).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 155/2024, pubblicata il
12.07.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 17.06.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 18.12.2024, poi rinviata al 09.04.2024 ai fini dell'acquisizione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) La casa coniugale di proprietà esclusiva del signor _2
, con tutto ciò che l'arreda, rimane assegnata allo stesso
[...] che vi continuerà ad abitare. La signora insieme ai Parte_1 due figli continuerà a risiedere nell'immobile di cui è comproprietaria, insieme ai genitori ed al fratello, sito a Quarrata
(PT), Via Galigana n. 435 (doc. 23 del ricorso cumulativo datato
11.03.2024).
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare su di loro la potestà genitoriale con i diritti, gli obblighi ed i limiti stabiliti dagli artt. 315 bis e 316 c.c., con collocazione prevalente degli stessi presso la madre.
2 3) Fatto salvo ogni diverso accordo fra i coniugi, il padre accudirà i figli secondo le seguenti modalità:
- considerato l'orario di lavoro del signor , nelle settimane Pt_2 in cui lo stesso lavorerà con orario 6,00–14,00, e 22,00–6,00, sarà lui stesso ad occuparsi di riprendere per l'intera settimana, e quindi dal lunedì al venerdì, la piccola all'uscita da scuola alle ore Per_2
16,15 ed il figlio il martedì ed il mercoledì, rispettivamente Per_1 alle ore 17,10 ed alle ore 16,30, al termine della lezione di musica.
Sempre il padre, nelle predette settimane, si occuperà di portare e riprendere al corso di ginnastica artistica nei giorni di lunedì e Per_1 venerdì;
-nella settimana in cui il padre lavorerà con orario 22,00-6,00, lo stesso quando riprenderà i figli da scuola o comunque dalle varie attività extrascolastiche, li porterà a casa propria a Montale e si occuperà anche della cena fino alle ore 21,00 circa, quando sarà la madre a riprenderli per portarli nella propria casa a Quarrata;
nella settimana invece in cui il padre lavorerà con orario 6,00-
14,00, lo stesso quando riprenderà i figli da scuola o comunque dalle varie attività extrascolastiche, li porterà a casa propria a
Montale e si occuperà anche della cena fino alle ore 21,00 circa, quando sarà lui stesso a riportarli presso la casa della madre a
Quarrata;
-nella settimana in cui il padre lavorerà con orario 14,00-22,00, sarà la madre ad occuparsi della gestione settimanale dei figli, con l'ausilio della propria madre, nonché nonna materna dei bambini,
e/o della baby-sitter di cui i genitori già si avvalgono in caso di bisogno nell'accudimento dei bambini.
Considerato l'orario di lavoro della sig.ra (dal lunedì al Pt_1 venerdì ore 7,00 – 12,00), sarà la nonna materna ad accompagnare i figli a scuola tutte le mattine.
4) I bambini trascorreranno i fine settimana in modo alternato tra i due genitori così come segue:
- quando farà orario di lavoro settimanale dalle ore 6,00 alle ore
14,00 ed il sabato non lavorerà, il padre potrà tenere con sè i figli
3 dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera, quando li riporterà presso l'abitazione della madre verso le ore
19,00, quindi prima di cena;
- quando farà orario di lavoro settimanale dalle ore 14,00 alle ore
22,00 ed il sabato non lavorerà, il padre potrà tenere con sé i bambini dal sabato mattina quando verso le ore 11,00 li andrà a prendere presso l'abitazione della madre a Quarrata, fino alla domenica sera, quando li riporterà presso l'abitazione della madre verso le ore 19,00, quindi prima di cena;
- quando farà orario di lavoro settimanale dalle ore 22,00 alle ore
6,00 ed il sabato non lavorerà, il padre potrà tenere con sé i bambini dal sabato pomeriggio quando verso le ore 16,00 li andrà a prendere presso l'abitazione della madre a Quarrata, fino alla domenica sera, quando li riporterà presso l'abitazione della madre verso le ore 19,00, quindi prima di cena;
- resta inteso che nel fine settimana di spettanza, il genitore che starà con i figli si dovrà occupare dei compiti scolastici di entrambi e di eventuali impegni extrascolastici ricadenti, appunto, nel fine settimana di competenza.
5) Nel periodo estivo (1° luglio – 31 agosto) ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo, anche frazionato, di 15 giorni;
tale periodo dovrà essere concordato con i coniugi entro il 15 giugno di ogni anno.
6) Ogni anno, in occasione delle festività natalizie, e , Per_1 Per_2 in modo alternato, trascorreranno i giorni 24 dicembre con un genitore, il giorno di Natale fino al 26 dicembre mattina con l'altro genitore, il periodo che va dal 30 dicembre al 1 gennaio con il genitore con il quale avranno appena trascorso la Vigilia di Natale, ed i giorni 5-6 gennaio con il genitore con il quale quell'anno avranno appena trascorso Natale.
7) Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, i bambini trascorreranno, ad anni alterni, il periodo che va dalla fine della scuola alla Pasqua con un genitore, ed il periodo che va da
Pasquetta al rientro a scuola con l'altro genitore.
4 8) I compleanni e le cerimonie che riguardano la vita religiosa dei figli saranno trascorse con entrambi i genitori. Le feste religiose e le feste laiche saranno trascorse ad anni alterni con i genitori, facendo in modo che se i minori avranno trascorso, ad esempio, la
Pasquetta con un genitore, trascorreranno con l'altro il 25 aprile e così via.
9) Le comunicazioni di eventuali problemi di salute dei figli dovranno essere fatte tempestivamente da entrambi.
10) I genitori potranno assumere disgiuntamente le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno vivrà con i figli. Tutte le decisioni riguardanti l'eventuale orientamento scolastico e/o professionale e la salute dei figli dovranno essere assunte congiuntamente.
11) I genitori si coordineranno così che tutte le comunicazioni scolastiche arrivino ad entrambi e comunque potranno recarsi ai colloqui con gli insegnanti e partecipare ad ogni riunione e/o manifestazione riguardante i figli, sia presso la scuola sia presso strutture dove gli stessi svolgono attività ludiche o sportive. La scelta delle scuole future che i figli frequenteranno e delle attività sportive che praticheranno dovrà avvenire di comune accordo fra i genitori.
12) Il signor continuerà a corrispondere alla _2 signora Euro 200,00 (duecento/00) mensili (Euro Parte_1
100,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione dei figli ex artt. 337 ter e 337 septies c.c.
Tale importo continuerà ad essere pagato mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 25 Pt_1
(venticinque) di ogni mese, ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat sul costo della vita. Il suddetto importo è ritenuto congruo in considerazione delle condizioni di frequentazione del padre con i figli in riferimento al tempo che trascorreranno insieme.
13) I coniugi concordano sul fatto che la sig.ra continuerà Pt_1
a percepire integralmente l'assegno unico per i figli e , Per_1 Per_2 ad oggi di importo pari ad Euro 405,00 circa, in aggiunta
5 all'assegno di mantenimento di cui sopra, in quanto genitore collocatario in via prevalente dei figli.
14) I genitori continueranno a concorrere ciascuno nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie per i due figli, e cioè, tra le altre: mediche, scolastiche (comprese l'iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private), di baby sitter e per le attività ludico e/o sportive eventualmente praticate, e comunque secondo le disposizioni del
Protocollo vigente presso il Tribunale di Pistoia;
qualora le spese straordinarie superino il valore di Euro 50,00, dovranno essere necessariamente e previamente concordate fra i genitori;
per valori inferiori, ciascun genitore potrà ritenersi implicitamente autorizzato ad effettuare la spesa, che se, quindi anticipata, gli sarà poi rimborsata dall'altro genitore in misura pari alla metà, salvo accordarsi con l'altro coniuge per evitare doppi acquisti. In questo caso, la spesa dovrà essere rimborsata entro dieci giorni dalla richiesta, previa esibizione di idonea documentazione.
Le spese detraibili continueranno ad essere portate in detrazione in egual misura, pari al 50%, da ciascun genitore.
15) La signora rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa a Parte_1 titolo di mantenimento e, per l'effetto, alla corresponsione del relativo assegno mensile da parte del signor . Pt_2
16) In ordine alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi si intendono reciprocamente soddisfatti, senza nient'altro pretendere l'uno dall'altra.
17) I genitori dovranno tempestivamente comunicarsi l'un l'altro eventuali cambiamenti di residenza e di numero telefonico.
Dovranno altresì comunicarsi tempestivamente eventuali spostamenti effettuati quando sono insieme ai figli durante i periodi di vacanza. Ognuno dei genitori dovrà fornire all'altro un numero di telefono dove essere sempre reperibile in caso di necessità.
18) Per quanto occorrer possa, i genitori si danno fin d'ora reciproco assenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
6 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 08.04.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
10.05.2008 in Montale (PT) tra i coniugi , nata a [...]_1
(FI) il 04.02.1980 e , nato a [...] il _2
12.08.1973, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montale (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
7 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 5, P. 2 serie A, anno 2008);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 06.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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