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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2660/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avvocati LEONCINI GIORGIO e PICCHI SERGIO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Miniato (PI), Largo Don Pino
Puglisi n. 6,
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- contumace –
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015,
in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il
[...]
e sopra specificato e per l'effetto, condannare il (C.F.: Controparte_1 Controparte_1 ), in persona del Ministro pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica P.IVA_1
con l'accredito della somma complessiva di € 500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarico di supplenza come docente nel corso dell'a.s. 2020/21 ed agiva in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di contratto a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co.
121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione all'a.s. 2020/21, in cui ha ottenuto incarico di supplenza annuale.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di immissione in ruolo.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Quindi, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, con conseguente condanna del a provvedervi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione CP_1
monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
9. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo CP_1
accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere ai procuratori di parte ricorrente – che si sono dichiarati CP_1
antistatari - le spese di lite, liquidate in € 515,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 21,50.
Venezia, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo