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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1259 /2024 promossa tra le parti:
) rappresentato e difeso dall'Avv. COCCI TOMMASO Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio contro
, ), contumace CP_1 C.F._2
e
AVV. FRANCESCA BERNI ) in qualità di curatore speciale del CodiceFiscale_3 minore ) Per_1 C.F._4
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: ““All'Ill.mo Presidente Tribunale di Prato affinché letto il sopra esteso ricorso, accertati
i fatti di cui in premessa, Voglia pronunziare la decadenza della responsabilità genitoriale della Sig.ra CP_1 ul figlio minore
[...] Per_1
1 In denegata ipotesi si richiede che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Prato Voglia disporre che il figlio minore venga affidato in via super esclusivo al padre Per_1 Parte_1
Quanto al mantenimento del minore Voglia disporre che la Sig.ra provvederà nella Per_1 CP_1 misura di euro 100,00 da corrispondere mediante assegno mensile al Sig. oltre al 50 % delle spese Parte_1 straordinarie. “.
Per il curatore speciale: “atteso che il Tribunale ha verificato l'esistenza di quel disinteresse della madre
verso il figlio fin dalla nascita, come dedotto dal ricorrente, ed attesa la competenza del Tribunale CP_1 adito in ordine alla richiesta affidamento super esclusivo del minore e della conseguente richiesta di contributo nel mantenimento del minore, operando la vis attrattiva rispetto al Tribunale dei Minorenni (ex pluribus Cass.
Civ. 16340/2021; Cass. Civ. 21213/2019; Cass. Civ. 17931/2016), questa difesa non può che associarsi alle richieste di parte ricorrente, nulla opponendo in ordine alle stesse anche in ordine alla richiesta di mantenimento formulata”.
Pubblico Ministero: “Visto in data 19.5.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 ha adito il Tribunale di Prato per sentir Parte_1 dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio CP_1 minore o, nella denegata ipotesi, l'affidamento super esclusivo del minore al padre. Per_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato: 1) che e hanno Parte_1 CP_1 intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale, in data 25.03.2015, è nato , ancora Per_1 minorenne;
2) che poco dopo la nascita del figlio la convenuta si è allontanata dall'abitazione familiare, senza lasciare nessuna notizia di sé, abbandonando il figlio alle cure esclusive del padre;
3) che la non ha nemmeno mantenuto un contatto telefonico con l'ex compagno e si CP_1
è sempre disinteressata della crescita e del sostentamento morale e materiale del figlio;
4) che con il suo atteggiamento ha ostacolato anche il rilascio delle autorizzazioni necessarie per il figlio per le quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori;
5) che il figlio sta crescendo comunque in un ambiente sereno grazie alle cure premurose del padre;
6) che tale situazione sta comportando ostacoli e pregiudizi per che ancora non può espatriare per andare a conoscere la famiglia Per_1 paterna in Cina.
Pertanto, il ricorrente ha insistito per sentir dichiarare, in via principale, la decadenza della responsabilità genitoriale della sul figlio minore in via subordinata, CP_1 Per_1
l'affidamento super esclusivo del minore al padre.
Con decreto del 21.06.2024 il giudice delegato ha fissato udienza di comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso e per la comparsa di costituzione e ha contestualmente nominato l'Avv. Francesca Berni quale curatrice speciale del minore.
2 Con comparsa depositata il 14.10.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale del minore, dando atto di aver incontrato con cui è riuscita ad instaurare subito un dialogo costruttivo, Per_1 essendo il bambino ben disposto all'incontro; ha altresì dato atto che la mancata presenza della madre nella vita del figlio sta causando pregiudizi al regolare svolgimento delle attività quotidiane di . Per_1
All'udienza del 19.01.2025 il giudice delegato, dopo una serie di rinvii per consentire il perfezionamento della notificazione, ha sentito il ricorrente, comparso personalmente;
i difensori hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente depositate;
il giudice ha dichiarato la contumacia di parte convenuta.
In via provvisoria ed urgente, il giudice delegato ha disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, autorizzandolo ad assumere in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
ha ritenuto la causa matura per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 473.bis.28 c.p.c.; ha rinviato all'udienza del 14.5.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo la trattazione della stessa mediante il deposito di note scritte.
*
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale – La richiesta del ricorrente relativa alla declaratoria della decadenza della responsabilità genitoriale della trova fondamento CP_1 nell'art. 330 del Cod. Civ. secondo il quale la stessa può essere pronunciata quando il genitore vìola
o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, comportando un grave pregiudizio per il figlio.
La condotta gravemente pregiudizievole del genitore può consistere non solo in violenze, maltrattamenti o gravissime negligenze e trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere materialmente e moralmente i figli, non contribuendo al loro mantenimento, alla loro istruzione e alla loro educazione.
Nel caso in esame, tuttavia, si ritengono non sussistenti i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente. Al riguardo, si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorchè con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr.
Cass. Ordinanza 12237/2023).
Nel caso in esame non è possibile affermare l'insussistenza di una possibilità di recupero da parte della convenuta delle proprie capacità e competenze genitoriali in assenza di elementi al riguardo. 3 Sull'affidamento del figlio minore – Sulla base della riforma legislativa del 2006 è nota la regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori in caso di rottura dell'unione familiare. Tuttavia, l'art. 337 quater c.c. prevede, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno soltanto dei genitori se l'affidamento congiunto risulti contrario all'interesse del minore.
In particolare, per derogare al regime di affidamento condiviso è necessario che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore.
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda della tipologia di regime adottato: infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata dal genitore cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Tuttavia il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., che anche le decisioni di maggior interesse per il minore siano adottate soltanto da uno dei due genitori: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo
“rafforzato” o “superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti per un affidamento condiviso. Si deve tener conto della situazione di fatto rappresentata da parte ricorrente e dal curatore speciale e si deve considerare che la convenuta, mai comparsa personalmente nel presente procedimento, ha da anni dimostrato un totale disinteresse alla crescita del figlio sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo affettivo ed educativo.
4 Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento esclusivo di al padre, autorizzando il Per_1 medesimo ad assumere in via autonoma anche le questioni di maggiore interesse per il figlio.
Sulla richiesta di mantenimento del figlio – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi
i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nel caso che ci occupa il Tribunale ritiene di dover porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo appare il più congruo tenuto conto dell'assenza di notizie circa i redditi della convenuta risultata irreperibile.
Spese di lite - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale ai valori minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dal ricorrente;
2. Affida il figlio minore in via super esclusiva a autorizzando lo stesso ad assumere in Parte_1 autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio e ad adottare, di fatto, tutte Per_1 le decisioni inerenti il minore in materia di educazione, istruzione e sanità, senza il consenso dell'altro genitore;
3. Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando al padre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4. Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque
5 di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
5. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
6. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore speciale che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente
6 dr. Lucia Schiaretti
Il Giudice rel. ed est.
Dr. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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