Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Farina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Torino dell’-OMISSIS-, con il quale è stato vietato al ricorrente l’accesso (per un anno e per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio) agli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e Nations League) e quelli nazionali di ogni categoria, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Vista la memoria del 13 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il dott. UC IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimo.
Considerato che egli ha dichiarato che, a seguito dell’accogliento della propria istanza cautelare, l’amministrazione procedente ha annullato l’atto impugnato.
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA PE, Presidente
UC IA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IA | FA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.