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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/11/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1962 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Bosco Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Bruno Enzo Pontecorvo
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Ersilio Luca Controparte_2
Capone
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2022, la ricorrente ha dedotto che in data 1 settembre 2022 le è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
10976202200000196000 relativa ad avvisi di addebito asseritamente prescritti e chiesto al Tribunale di:
«accertare e dichiarare l'estinzione/nullità/annullabilità per intervenuta prescrizione dei seguenti Avvisi di
Addebito
1. n. 40920112000140681000 prescritto in data 13/10/2019;
2. n. 40920120000174452000 prescritto in data 24/04/2017;
3. n. 40920120000818677000 prescritto in data 07/12/2017;
4. n. 40920130000231952000 prescritto in data 18/04/2018;
5. n. 40920130000658944000 prescritto in data 13/12/2018;
6. n. 40920140000037948000 prescritto in data 16/05/2019;
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
7. n. 40920140000581475000 prescritto in data 25/09/2014;
e per l'effetto disporre la nullità parziale della Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
10976202200000196000 relativamente ai suddetti Avvisi di Addebito prescritti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
1.1. Regolarmente intimati, e si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto CP_1 CP_3 del ricorso.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, ha dato atto CP_1 dell'intervenuto sgravio di tutti gli avvisi di addebito opposti in base alla legge 29 dicembre 2022,
n. 197, che ha previsto l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a euro 1000 alla data del 31 marzo 2023, e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente ha anch'essa chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite in ragione del comportamento processuale dell' che, fino alle CP_1 note conclusionali, ha insistito per il rigetto del ricorso malgrado lo sgravio e poiché le ragioni dello stesso non sarebbero riconducibili alla l. 197/2022, invocata dalla controparte, che non è applicabile alla fattispecie essendo tutti gli avvisi di addebito opposti di importo superiore a euro 1000,00. 3. La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.
4. Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio di tutti gli avvisi di addebito opposti, come dedotto da e da parte CP_1 ricorrente.
5. Le spese di lite devono essere poste a carico delle parti resistenti, in solido, in ragione del principio della soccombenza. E invero, il ricorso avrebbe meritato accoglimento, essendo tutti gli avvisi di addebito opposti prescritti per essere decorso un termine superiore a 5 anni dalla data della notifica degli stessi alla data della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza che le parti resistenti abbiano provato di aver inviato atti interruttivi (nulla dimostrando in tal senso la documentazione prodotta da . Inoltre, ritiene il giudice che le CP_3 spese di lite vadano poste a carico delle parti resistenti anche in ragione del grave comportamento processuale tenuto. E invero, malgrado gli avvisi di addebito siano stati – secondo la deduzione dell'Istituto – sgravati da in applicazione del disposto della legge 29 dicembre 2022, n. 197 CP_3 già a marzo 2023, le resistenti non hanno dato atto della circostanza né nella memoria di costituzione del maggio 2023, né nei successivi scritti difensivi. E invero lo sgravio è stato confermato da solo dopo che, nelle proprie note del 27 ottobre 2025, parte ricorrente ha CP_1 dato atto di aver verificato che tutti gli avvisi oggetto di causa fossero stati sgravati, malgrado della circostanza non avesse ricevuto alcuna comunicazione, circostanza non contestata ex adverso. Ne consegue che la controversia ben avrebbe potuto essere definita, con declaratoria di cessazione
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della materia del contendere, già alla prima udienza, mentre le resistenti hanno insistito ( CP_3 anche nelle note depositate in data 25 novembre 2025) per una – inutile – decisione nel merito. Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento, con riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede: 1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna e , in solido, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €2.143,03 di cui €1.863,50 per compensi ed €279,53 per spese generali, oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 26 novembre 2025
GIUDICE
EL RT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1962 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Bosco Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Bruno Enzo Pontecorvo
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Ersilio Luca Controparte_2
Capone
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2022, la ricorrente ha dedotto che in data 1 settembre 2022 le è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
10976202200000196000 relativa ad avvisi di addebito asseritamente prescritti e chiesto al Tribunale di:
«accertare e dichiarare l'estinzione/nullità/annullabilità per intervenuta prescrizione dei seguenti Avvisi di
Addebito
1. n. 40920112000140681000 prescritto in data 13/10/2019;
2. n. 40920120000174452000 prescritto in data 24/04/2017;
3. n. 40920120000818677000 prescritto in data 07/12/2017;
4. n. 40920130000231952000 prescritto in data 18/04/2018;
5. n. 40920130000658944000 prescritto in data 13/12/2018;
6. n. 40920140000037948000 prescritto in data 16/05/2019;
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
7. n. 40920140000581475000 prescritto in data 25/09/2014;
e per l'effetto disporre la nullità parziale della Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
10976202200000196000 relativamente ai suddetti Avvisi di Addebito prescritti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
1.1. Regolarmente intimati, e si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto CP_1 CP_3 del ricorso.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, ha dato atto CP_1 dell'intervenuto sgravio di tutti gli avvisi di addebito opposti in base alla legge 29 dicembre 2022,
n. 197, che ha previsto l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a euro 1000 alla data del 31 marzo 2023, e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente ha anch'essa chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite in ragione del comportamento processuale dell' che, fino alle CP_1 note conclusionali, ha insistito per il rigetto del ricorso malgrado lo sgravio e poiché le ragioni dello stesso non sarebbero riconducibili alla l. 197/2022, invocata dalla controparte, che non è applicabile alla fattispecie essendo tutti gli avvisi di addebito opposti di importo superiore a euro 1000,00. 3. La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.
4. Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio di tutti gli avvisi di addebito opposti, come dedotto da e da parte CP_1 ricorrente.
5. Le spese di lite devono essere poste a carico delle parti resistenti, in solido, in ragione del principio della soccombenza. E invero, il ricorso avrebbe meritato accoglimento, essendo tutti gli avvisi di addebito opposti prescritti per essere decorso un termine superiore a 5 anni dalla data della notifica degli stessi alla data della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza che le parti resistenti abbiano provato di aver inviato atti interruttivi (nulla dimostrando in tal senso la documentazione prodotta da . Inoltre, ritiene il giudice che le CP_3 spese di lite vadano poste a carico delle parti resistenti anche in ragione del grave comportamento processuale tenuto. E invero, malgrado gli avvisi di addebito siano stati – secondo la deduzione dell'Istituto – sgravati da in applicazione del disposto della legge 29 dicembre 2022, n. 197 CP_3 già a marzo 2023, le resistenti non hanno dato atto della circostanza né nella memoria di costituzione del maggio 2023, né nei successivi scritti difensivi. E invero lo sgravio è stato confermato da solo dopo che, nelle proprie note del 27 ottobre 2025, parte ricorrente ha CP_1 dato atto di aver verificato che tutti gli avvisi oggetto di causa fossero stati sgravati, malgrado della circostanza non avesse ricevuto alcuna comunicazione, circostanza non contestata ex adverso. Ne consegue che la controversia ben avrebbe potuto essere definita, con declaratoria di cessazione
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della materia del contendere, già alla prima udienza, mentre le resistenti hanno insistito ( CP_3 anche nelle note depositate in data 25 novembre 2025) per una – inutile – decisione nel merito. Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento, con riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede: 1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna e , in solido, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €2.143,03 di cui €1.863,50 per compensi ed €279,53 per spese generali, oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 26 novembre 2025
GIUDICE
EL RT
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