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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1118/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in data 07/03/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Pia Perricci (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, in forza di mandato steso in calce alla memoria di costituzione e risposta e rilasciato con atto separato, dall'avv. Maria Francesca Sedran (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre;
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
L'Ill.mo Tribunale di Treviso, a parziale modifica del provvedimento precedente provvedimento così statuire:
- Stabilire che il versi a titolo di mantenimento mensile nei confronti del figlio minori Pt_1 la somma di € 100,00. Somma da aggiornarsi annualmente sulla base dei dati Persona_1
Istat.
_______________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1118/2024 Per parte resistente:
PRELIMINARMENTE: accertarsi e dichiararsi l'invalidità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 473bis.12 commi 1, 3 e 4 c.p.c. con ogni conseguente statuizione.
NEL MERITO: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed altresì per eccezione di giudicato per le ragioni tutte indicate sopra. Confermarsi per l'effetto il Decreto del Tribunale di
Treviso del 11.05.2021 reso inter partes nel procedimento iscritto al n. 825/2020 RG ed altresì il successivo del 13.07.2022 reso nel procedimento n. 6849/2021 VG.
Spese e compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) ordinarsi al ricorrente ovvero all' ex artt. ex art. 210 / 213 c.p.c. la produzione /esibizione CP_2 in giudizio dell'estratto contributivo di nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
b) ordinarsi al ricorrente ovvero all' ex artt. ex art. 210 / 213 c.p.c. la produzione /esibizione CP_2
in giudizio della domanda di reddito di cittadinanza e/o misure di sostegno economico e inclusive per gli anni il 2023 e 2024, presentate da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
c) ordinarsi al ricorrente ovvero all'Agenzia delle Entrate ex artt. ex art. 210 / 213 c.p.c. la produzione /esibizione in giudizio del contratto di locazione relativo all'immobile sito in Fano (PU)
Strada Provinciale Adriatica Sud 178 intestato a nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) ovvero (ed anche congiuntamente) a nata a [...] il C.F._1 CP_3
29/11/1978 (C.F. ; C.F._5
d) ordinare indagini finanziarie su nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) a mezzo Guardia di Finanza ovvero acquisire /disporre informazioni su C.F._1
rapporti finanziari e ai contratti registrati presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alla documentazione (dichiarazioni redditi/ mod 730 / cud – contratti registrati) ovvero alle informazioni finanziarie presenti presso le banche dati accessibili dall'Agenzia delle Entrate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che dalla relazione amorosa Parte_1
instaurata con nasceva in data 11/07/2016 il figlio minore che tuttavia nel Controparte_1 Per_1
2017 la relazione giungeva al termine;
che nel 2018, all'esito del procedimento RGN 5733/2017
VG le parti raggiungevano un accordo circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per il minore;
che successivamente, a seguito di ulteriore ricorso, il Tribunale di Treviso
_______________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1118/2024 in data 11/05/2021 emetteva provvedimento di modifica;
che in ragione al mutamento della situazione economico-finanziaria del ricorrente si rendeva necessaria un'ulteriore modifica del contributo al mantenimento del minore Per_1
Illustrate pertanto le mutate condizioni reddituali, chiedeva di accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Si costituiva con memoria depositata il 14/06/2024 la resistente chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso in quanto manifestamente infondato. A fondamento della propria difesa eccepiva, preliminarmente, l'invalidità del ricorso introduttivo per violazione art. 473bis.12 cod. proc. civ., violazione contraddittorio, violazione art. 6 decreto ministero della giustizia 7 agosto 2023, n. 110 e mancanza presupposti per la liquidazione compenso in gratuito patrocinio. Nel merito osservava la manifesta infondatezza della domanda per le ragioni ampiamente descritte nella memoria di costituzione.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto e per l'effetto la conferma dei decreti emessi dal Tribunale di Treviso in data 11/05/2021 e in data 13/07/2022, con spese e compensi integralmente rifusi.
All'udienza di prima comparizione del 16/07/2024 erano presenti entrambi le parti e i loro procuratori, i quali insistevano per le rispettive istanze.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 15/10/2024 disponendone, su richiesta delle parti, la trattazione scritta.
Pertanto, con successiva ordinanza ex art. 127ter cod proc. civ. emessa in data 28/03/2025, dato atto del deposito delle rispettive note conclusive, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla fondatezza della domanda
Brevemente si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
_______________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1118/2024 Tanto premesso, la domanda avanzata dal ricorrente non è fondata e deve essere quindi rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il sig. ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, in Parte_1
favore del figlio minore allegando un peggioramento della propria condizione reddituale in Per_1 seguito alla crisi economica verificatasi successivamente all'anno 2020 dovuta al propagarsi del
Covid.
Ebbene, non può tuttavia ritenersi adeguatamente provata la circostanza posta a fondamento della domanda di revisione, per i seguenti motivi.
In primis, il documento 9 allegato al ricorso introduttivo costituisce in una mera autocertificazione e dunque come tale non idonea a provare gli effettivi redditi fiscali del ricorrente. Si tratta infatti di un atto di formazione unilaterale cui non può riconoscersi valore di prova univoca dei redditi del ricorrente.
A tal proposito si evidenzia difatti che non sono stati prodotti gli estratti conto bancari degli ultimi tre anni e di conseguenza nulla è dato sapere sulla provenienza dei redditi che il riferisce Pt_1 di aver percepito nell'anno 2023.
In particolare, non risultano prodotti documenti antecedenti alla richiamata emergenza sanitaria, necessari per un eventuale confronto dei redditi del sig. e di conseguenza non vi è prova Pt_1
alcuna di un peggioramento o modifica in peius delle condizioni reddituali del ricorrente rispetto al
2020 o 2021.
Anzi, i documenti 3 e 4 prodotti dal ricorrente, evidenziano una situazione reddituale risalente nel tempo. Con riferimento al verbale di audizione del sovraindebitato (doc. 3) i debiti risultano risalire a verbale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12/05/2008 e dal quale sarebbero conseguite le cartelle esattoriali di cui all'elenco del doc. 4 avversario.
In tale documento, risalente addirittura al 23/05/2019 e non riguardante quindi una situazione aggiornata all'attualità, emergono debiti unicamente esattoriali e, come detto, molto risalenti nel tempo, relativi addirittura agli anni 2009-2010-2013.
D'altro canto, nel ricorso introduttivo, il ricorrente precisa che “a seguito della crisi economica verificatasi successivamente all'anno 2020 dovuta al propagarsi del Covid, il Vaudano è caduto in una grossa crisi economica”.
È appena il caso di evidenziare che il ricorrente fa riferimento ad un delicatissimo periodo socio- economico, coincidente appunto con la fase emergenziale da Covid-19, in cui la maggior parte delle imprese erano comunque inattive.
Tuttavia, a fronte di ciò, nulla viene allegato in merito all'attività lavorativa del e non Pt_1
risulta documentata la ricerca di altra diversa attività lavorativa.
_______________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1118/2024 Del resto, a fronte di una allegata crisi economica che sembra avere lontane origini fin dal 2009
(cfr. doc. 4 ricorrente) emerge come il sig. non si sia doverosamente attivato nella ricerca Pt_1
di altra attività lavorativa per un miglioramento della sua condizione reddituale, disponendo di integra idoneità al lavoro.
Sul punto non risultano infatti prodotti documenti che attestino una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente. Ad ogni modo la giovane età dello stesso fa presumere quantomeno una capacità lavorativa tale da poter contribuire alle esigenze dei figli, tanto più che si tratta comunque, come sopra puntualizzato, di un dovere insopprimibile anche al cospetto di una situazione di temporanea disoccupazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2013, n. 24424; Trib. Milano, 15 aprile 2015).
In conclusione, si ribadisce che l'onere di allegazione e prova dei presupposti per la modifica dell'assegno di mantenimento in favore dei figli grava su chi formula la domanda e nel caso di specie tale onere non è stato adempiuto.
La richiesta di modifica deve quindi essere rigettata per difetto dei presupposti di legge, poiché non si ravvisano mutamenti della situazione di fatto idonei ad incidere sugli assetti e sugli equilibri delineati con i precedenti provvedimenti emessi tra le parti.
2. Spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) senza considerare la fase istruttoria e la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- rigetta il ricorso per le ragioni in motivazione;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Parte_1
che liquida nella somma di € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e Cp. Controparte_1
Treviso, 01/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_______________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1118/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1118/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in data 07/03/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Pia Perricci (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, in forza di mandato steso in calce alla memoria di costituzione e risposta e rilasciato con atto separato, dall'avv. Maria Francesca Sedran (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre;
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
L'Ill.mo Tribunale di Treviso, a parziale modifica del provvedimento precedente provvedimento così statuire:
- Stabilire che il versi a titolo di mantenimento mensile nei confronti del figlio minori Pt_1 la somma di € 100,00. Somma da aggiornarsi annualmente sulla base dei dati Persona_1
Istat.
_______________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1118/2024 Per parte resistente:
PRELIMINARMENTE: accertarsi e dichiararsi l'invalidità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 473bis.12 commi 1, 3 e 4 c.p.c. con ogni conseguente statuizione.
NEL MERITO: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed altresì per eccezione di giudicato per le ragioni tutte indicate sopra. Confermarsi per l'effetto il Decreto del Tribunale di
Treviso del 11.05.2021 reso inter partes nel procedimento iscritto al n. 825/2020 RG ed altresì il successivo del 13.07.2022 reso nel procedimento n. 6849/2021 VG.
Spese e compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) ordinarsi al ricorrente ovvero all' ex artt. ex art. 210 / 213 c.p.c. la produzione /esibizione CP_2 in giudizio dell'estratto contributivo di nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
b) ordinarsi al ricorrente ovvero all' ex artt. ex art. 210 / 213 c.p.c. la produzione /esibizione CP_2
in giudizio della domanda di reddito di cittadinanza e/o misure di sostegno economico e inclusive per gli anni il 2023 e 2024, presentate da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
c) ordinarsi al ricorrente ovvero all'Agenzia delle Entrate ex artt. ex art. 210 / 213 c.p.c. la produzione /esibizione in giudizio del contratto di locazione relativo all'immobile sito in Fano (PU)
Strada Provinciale Adriatica Sud 178 intestato a nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) ovvero (ed anche congiuntamente) a nata a [...] il C.F._1 CP_3
29/11/1978 (C.F. ; C.F._5
d) ordinare indagini finanziarie su nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) a mezzo Guardia di Finanza ovvero acquisire /disporre informazioni su C.F._1
rapporti finanziari e ai contratti registrati presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alla documentazione (dichiarazioni redditi/ mod 730 / cud – contratti registrati) ovvero alle informazioni finanziarie presenti presso le banche dati accessibili dall'Agenzia delle Entrate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che dalla relazione amorosa Parte_1
instaurata con nasceva in data 11/07/2016 il figlio minore che tuttavia nel Controparte_1 Per_1
2017 la relazione giungeva al termine;
che nel 2018, all'esito del procedimento RGN 5733/2017
VG le parti raggiungevano un accordo circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per il minore;
che successivamente, a seguito di ulteriore ricorso, il Tribunale di Treviso
_______________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1118/2024 in data 11/05/2021 emetteva provvedimento di modifica;
che in ragione al mutamento della situazione economico-finanziaria del ricorrente si rendeva necessaria un'ulteriore modifica del contributo al mantenimento del minore Per_1
Illustrate pertanto le mutate condizioni reddituali, chiedeva di accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Si costituiva con memoria depositata il 14/06/2024 la resistente chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso in quanto manifestamente infondato. A fondamento della propria difesa eccepiva, preliminarmente, l'invalidità del ricorso introduttivo per violazione art. 473bis.12 cod. proc. civ., violazione contraddittorio, violazione art. 6 decreto ministero della giustizia 7 agosto 2023, n. 110 e mancanza presupposti per la liquidazione compenso in gratuito patrocinio. Nel merito osservava la manifesta infondatezza della domanda per le ragioni ampiamente descritte nella memoria di costituzione.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto e per l'effetto la conferma dei decreti emessi dal Tribunale di Treviso in data 11/05/2021 e in data 13/07/2022, con spese e compensi integralmente rifusi.
All'udienza di prima comparizione del 16/07/2024 erano presenti entrambi le parti e i loro procuratori, i quali insistevano per le rispettive istanze.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 15/10/2024 disponendone, su richiesta delle parti, la trattazione scritta.
Pertanto, con successiva ordinanza ex art. 127ter cod proc. civ. emessa in data 28/03/2025, dato atto del deposito delle rispettive note conclusive, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla fondatezza della domanda
Brevemente si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
_______________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1118/2024 Tanto premesso, la domanda avanzata dal ricorrente non è fondata e deve essere quindi rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il sig. ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, in Parte_1
favore del figlio minore allegando un peggioramento della propria condizione reddituale in Per_1 seguito alla crisi economica verificatasi successivamente all'anno 2020 dovuta al propagarsi del
Covid.
Ebbene, non può tuttavia ritenersi adeguatamente provata la circostanza posta a fondamento della domanda di revisione, per i seguenti motivi.
In primis, il documento 9 allegato al ricorso introduttivo costituisce in una mera autocertificazione e dunque come tale non idonea a provare gli effettivi redditi fiscali del ricorrente. Si tratta infatti di un atto di formazione unilaterale cui non può riconoscersi valore di prova univoca dei redditi del ricorrente.
A tal proposito si evidenzia difatti che non sono stati prodotti gli estratti conto bancari degli ultimi tre anni e di conseguenza nulla è dato sapere sulla provenienza dei redditi che il riferisce Pt_1 di aver percepito nell'anno 2023.
In particolare, non risultano prodotti documenti antecedenti alla richiamata emergenza sanitaria, necessari per un eventuale confronto dei redditi del sig. e di conseguenza non vi è prova Pt_1
alcuna di un peggioramento o modifica in peius delle condizioni reddituali del ricorrente rispetto al
2020 o 2021.
Anzi, i documenti 3 e 4 prodotti dal ricorrente, evidenziano una situazione reddituale risalente nel tempo. Con riferimento al verbale di audizione del sovraindebitato (doc. 3) i debiti risultano risalire a verbale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12/05/2008 e dal quale sarebbero conseguite le cartelle esattoriali di cui all'elenco del doc. 4 avversario.
In tale documento, risalente addirittura al 23/05/2019 e non riguardante quindi una situazione aggiornata all'attualità, emergono debiti unicamente esattoriali e, come detto, molto risalenti nel tempo, relativi addirittura agli anni 2009-2010-2013.
D'altro canto, nel ricorso introduttivo, il ricorrente precisa che “a seguito della crisi economica verificatasi successivamente all'anno 2020 dovuta al propagarsi del Covid, il Vaudano è caduto in una grossa crisi economica”.
È appena il caso di evidenziare che il ricorrente fa riferimento ad un delicatissimo periodo socio- economico, coincidente appunto con la fase emergenziale da Covid-19, in cui la maggior parte delle imprese erano comunque inattive.
Tuttavia, a fronte di ciò, nulla viene allegato in merito all'attività lavorativa del e non Pt_1
risulta documentata la ricerca di altra diversa attività lavorativa.
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1118/2024 Del resto, a fronte di una allegata crisi economica che sembra avere lontane origini fin dal 2009
(cfr. doc. 4 ricorrente) emerge come il sig. non si sia doverosamente attivato nella ricerca Pt_1
di altra attività lavorativa per un miglioramento della sua condizione reddituale, disponendo di integra idoneità al lavoro.
Sul punto non risultano infatti prodotti documenti che attestino una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente. Ad ogni modo la giovane età dello stesso fa presumere quantomeno una capacità lavorativa tale da poter contribuire alle esigenze dei figli, tanto più che si tratta comunque, come sopra puntualizzato, di un dovere insopprimibile anche al cospetto di una situazione di temporanea disoccupazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2013, n. 24424; Trib. Milano, 15 aprile 2015).
In conclusione, si ribadisce che l'onere di allegazione e prova dei presupposti per la modifica dell'assegno di mantenimento in favore dei figli grava su chi formula la domanda e nel caso di specie tale onere non è stato adempiuto.
La richiesta di modifica deve quindi essere rigettata per difetto dei presupposti di legge, poiché non si ravvisano mutamenti della situazione di fatto idonei ad incidere sugli assetti e sugli equilibri delineati con i precedenti provvedimenti emessi tra le parti.
2. Spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) senza considerare la fase istruttoria e la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- rigetta il ricorso per le ragioni in motivazione;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Parte_1
che liquida nella somma di € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e Cp. Controparte_1
Treviso, 01/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_______________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1118/2024