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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/10/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 35/2023 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Bambaci;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino AZ e dall'avv.
[...]
FR AZ;
Appellato
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_2 [...]
[..
[...] , e c.f. , C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Urzì;
Appellati
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_4 CodiceFiscale_6
e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5 C.F._7
, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Silipigni;
[...]
Appellati
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_6 CodiceFiscale_8
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_7 CodiceFiscale_9
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_8 CodiceFiscale_10
, nata a [...] il [...], c.f. e Controparte_9 CodiceFiscale_11
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_10 C.F._12
.
[...]
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1047/2022 pubblicata in data 8.6.2022.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Con citazione del 3.3.2020 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Messina , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8
e per sentire dichiarare l'avvenuto Controparte_9 Controparte_10
acquisto per usucapione, in capo ad essa attrice, della proprietà di un immobile 2 sito in Messina, via Ogliastri, identificato in Catasto fabbricati al foglio 100, particella 457, sub 1.
A sostegno della domanda esponeva di avere posseduto dal 1976 l'immobile sopra indicato che a quella data era un “vecchio tugurio, senza soffitto” e di avere apportato unitamente al marito, , deceduto, diverse Persona_1
migliorie (rifacimento del tetto, porte, finestre, muratura, pavimentazione, impianto elettrico e idraulico). Aggiungeva di avere tenuto un comportamento che denotava univocamente l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario. Nella costituzione dei convenuti, fatta eccezione per
, e , il Tribunale adito Controparte_8 Controparte_11 Controparte_10
rigettava la domanda.
Evidenziava il primo giudice – per quel che rileva in questa sede - che “è … documentalmente provato che il coniuge, oggi defunto, dell'attrice,
[...]
, era conduttore dell'immobile oggetto di causa per il quale ha Per_1
corrisposto, sino ad un recente passato, il canone di locazione, all'epoca quantificato in Lire 35.000 mensili ed oggi pari ad € 50,00 mensili;
il Per_1
era, dunque, un detentore qualificato dell'immobile e non già possessore”. La situazione di detenzione alla base dell'originaria disponibilità del bene in capo al , coniuge della rendeva quindi necessaria la realizzazione Per_1 Pt_1
della “cosiddetta “interversione del possesso”, cioè il mutamento della detenzione in possesso coincidente con l'esercizio del diritto di proprietà; a partire da tale momento decorre il periodo di tempo necessario per l'usucapione…. Ebbene, se la posizione del era indubitabilmente Per_1
quella di detentore qualificato al quale, in mancanza di una valida ed efficace interversione del possesso, non può riconoscersi la qualità di possessore ad usucapionem, medesima qualità deve essere attribuita alla la Pt_1
quale, come coniuge del conduttore, era anch'essa soggetta all'onere dell'interversio possessionis per poter acquisire la qualità di possessore”.
Osservava il primo giudice come né il mancato pagamento del canone e né gli
3 interventi di manutenzione straordinaria (rifacimento di porta, finestre, impianti, muratura etc,) da parte dell'attrice potessero configurare la c.d. interversio possessionis.
Il primo giudice, poi, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 [...]
e , accertava e Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7
dichiarava l'occupazione illegittima del bene da parte della a far data Pt_1
dall'ottobre 2016 e condannava l'attrice al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di € 50,00 mensile dal luglio 2016 (a titolo di canoni non corrisposti relativi ai mesi compresi fra luglio e ottobre 2016, data questa di scadenza del contratto, e per l'occupazione senza titolo per il periodo successivo).
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la Pt_1
Si sono costituiti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza emessa in data 27.2.2025 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'appello la censura l'affermazione contenuta Pt_1
in sentenza secondo cui ha corrisposto i canoni fino al mese Controparte_12
di giugno 2016, circostanza questa che secondo il primo giudice non è stata contestata nel primo grado di giudizio. All'uopo deduce l'appellante che le presunte quietanze di pagamento erano state contestate e che il mai Per_1
avrebbe potuto corrispondere i canoni fino al giugno 2016, in quanto deceduto nel 1991.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione la deduce che, Pt_1
contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, nella specie si può ravvisare la
4 c.d. interversio possessionis nel mancato pagamento dei canoni di locazione per oltre venticinque anni, mancato pagamento che “lascia pochi dubbi sull'intenzione della di aver voluto mutare il suo rapporto con Pt_1
l'immobile alla morte del marito”.
4. Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e volti a dimostrare il possesso in capo alla e l'esecuzione di opere di miglioria sull'immobile in questione. Pt_1
5. Con il quarto motivo la chiede, nella prospettiva dell'accoglimento Pt_1
dei superiori motivi di gravame, la riforma della sentenza nella parte in cui sono state accolte le domande riconvenzionali relative al rilascio dell'immobile e al pagamento del canone di locazione dal luglio 2016 al rilascio.
6. Con l'ultimo motivo l'appellante chiede la riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali del primo grado di giudizio sempre nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
7. L'appello è manifestamente infondato.
Al di là dell'affermazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui il conduttore originario del bene, avrebbe corrisposto i canoni di Per_1
locazione “sino ad un recente passato”, affermazione che contrasta con il certificato di morte del medesimo che ne attesta la morte alla data del Per_1
2.12.1991, e al di là della valenza probatoria che può attribuirsi alle ricevute prodotte da , è pacifico che in ordine all'immobile oggetto Controparte_1
di causa fra e gli eredi intervenne un contratto di Persona_1 CP_1
locazione nel 1977 di durata annuale.
La stessa deduce nell'atto di appello che, quanto meno dalla morte Pt_1
del (1991), la stessa non corrispondendo più i canoni ha manifestato Per_1
l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio sul bene, come dimostrato anche dall'intervenuta ristrutturazione dell'immobile a cura di essa appellante.
Sennonchè la tesi dell'appellante si scontra con quanto già evidenziato dal primo giudice in ordine alla configurabilità di una originaria situazione di
5 detenzione in capo al conduttore, , alla necessità di un Persona_1
mutamento della detenzione in possesso (c.d. interversio possessionis), che
“non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato
d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano,
a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. ” (v. Cass. Civ., sent. n.
26327 del 20/12/2016)”.
Va anche sottolineato come il primo giudice avesse evidenziato in sentenza che
“Il coniuge del conduttore di immobile ad uso abitativo - il quale, in base all'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è titolare soltanto di una mera aspettativa alla successione nel contratto di locazione – non può vantare nei confronti del proprietario dell'abitazione una situazione soggettiva più forte della detenzione qualificata spettante al conduttore stesso, con la conseguenza che, ai fini dell'usucapione dell'immobile, il coniuge anzidetto deve tenere una condotta concretantesi in una interversione della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141 cod. civ.” (v. Cass. Civ., sent. n. 24456 del 21.11.2011).
Il primo giudice ha poi richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato
d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad
6 esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene).(Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'interversione del possesso, da parte del locatario di un immobile, sulla base della volontaria e prolungata inadempienza al pagamento del canone).” (v. Cass. Civ., sent. n. 2392 del 29.01.2009)”.
Il mancato pagamento del canone, anche se risalente nel tempo non vale, quindi, a configurare un atto di interversione del possesso.
Al pari del mancato pagamento del canone, anche gli atti manutentivi straordinari e di ristrutturazione dell'immobili non valgono a configurare il mutamento della detenzione in possesso. La tesi dell'appellante contrasta con l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 26688/2020) secondo cui i lavori di riparazione e di modifica dell'immobile posti in essere dal detentore non possono essere identificati come un'opposizione inequivocabilmente rivolta contro il possessore, e quindi dar luogo alla interversione del possesso, quando dalla prova assunta non sia dato desumere con certezza che i lavori medesimi possano essere riferiti all'iniziativa esclusiva del detentore;
ciò perchè la interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque potersi configurare
7 come una opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa e detenuta.
I motivi d'appello vanno, quindi, respinti, aggiungendosi che la prova orale richiesta dall'appellante è inammissibile in quanto alcuni capitoli sono genericamente indicati (vero… che l'odierna parte attrice ha esercitato il possesso…) mentre altri sono inconducenti ai fini della decisione, in quanto volti a dimostrare fatti, quale l'esecuzione di opere di miglioria sull'immobile, che non rilevano univocamente una opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore.
La sentenza di primo grado, al di là di qualche imprecisione come sopra evidenziato con riferimento alla morte del , è corretta e offriva Per_1
all'attenzione dell'appellante tutte le giuste coordinate (specie in diritto) per la valutazione della fattispecie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1047/2022 emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, di
[...]
cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di
[...]
, e , che liquida Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, di cui € 1.029,00 per la
8 fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di e , che liquida in complessivi € 4.996,00 Controparte_4 Controparte_5
per compensi professionali, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte della di un ulteriore importo pari Pt_1
a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. G. Minutoli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 35/2023 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Bambaci;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino AZ e dall'avv.
[...]
FR AZ;
Appellato
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_2 [...]
[..
[...] , e c.f. , C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Urzì;
Appellati
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_4 CodiceFiscale_6
e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5 C.F._7
, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Silipigni;
[...]
Appellati
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_6 CodiceFiscale_8
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_7 CodiceFiscale_9
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_8 CodiceFiscale_10
, nata a [...] il [...], c.f. e Controparte_9 CodiceFiscale_11
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_10 C.F._12
.
[...]
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1047/2022 pubblicata in data 8.6.2022.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Con citazione del 3.3.2020 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Messina , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8
e per sentire dichiarare l'avvenuto Controparte_9 Controparte_10
acquisto per usucapione, in capo ad essa attrice, della proprietà di un immobile 2 sito in Messina, via Ogliastri, identificato in Catasto fabbricati al foglio 100, particella 457, sub 1.
A sostegno della domanda esponeva di avere posseduto dal 1976 l'immobile sopra indicato che a quella data era un “vecchio tugurio, senza soffitto” e di avere apportato unitamente al marito, , deceduto, diverse Persona_1
migliorie (rifacimento del tetto, porte, finestre, muratura, pavimentazione, impianto elettrico e idraulico). Aggiungeva di avere tenuto un comportamento che denotava univocamente l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario. Nella costituzione dei convenuti, fatta eccezione per
, e , il Tribunale adito Controparte_8 Controparte_11 Controparte_10
rigettava la domanda.
Evidenziava il primo giudice – per quel che rileva in questa sede - che “è … documentalmente provato che il coniuge, oggi defunto, dell'attrice,
[...]
, era conduttore dell'immobile oggetto di causa per il quale ha Per_1
corrisposto, sino ad un recente passato, il canone di locazione, all'epoca quantificato in Lire 35.000 mensili ed oggi pari ad € 50,00 mensili;
il Per_1
era, dunque, un detentore qualificato dell'immobile e non già possessore”. La situazione di detenzione alla base dell'originaria disponibilità del bene in capo al , coniuge della rendeva quindi necessaria la realizzazione Per_1 Pt_1
della “cosiddetta “interversione del possesso”, cioè il mutamento della detenzione in possesso coincidente con l'esercizio del diritto di proprietà; a partire da tale momento decorre il periodo di tempo necessario per l'usucapione…. Ebbene, se la posizione del era indubitabilmente Per_1
quella di detentore qualificato al quale, in mancanza di una valida ed efficace interversione del possesso, non può riconoscersi la qualità di possessore ad usucapionem, medesima qualità deve essere attribuita alla la Pt_1
quale, come coniuge del conduttore, era anch'essa soggetta all'onere dell'interversio possessionis per poter acquisire la qualità di possessore”.
Osservava il primo giudice come né il mancato pagamento del canone e né gli
3 interventi di manutenzione straordinaria (rifacimento di porta, finestre, impianti, muratura etc,) da parte dell'attrice potessero configurare la c.d. interversio possessionis.
Il primo giudice, poi, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 [...]
e , accertava e Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7
dichiarava l'occupazione illegittima del bene da parte della a far data Pt_1
dall'ottobre 2016 e condannava l'attrice al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di € 50,00 mensile dal luglio 2016 (a titolo di canoni non corrisposti relativi ai mesi compresi fra luglio e ottobre 2016, data questa di scadenza del contratto, e per l'occupazione senza titolo per il periodo successivo).
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la Pt_1
Si sono costituiti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza emessa in data 27.2.2025 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'appello la censura l'affermazione contenuta Pt_1
in sentenza secondo cui ha corrisposto i canoni fino al mese Controparte_12
di giugno 2016, circostanza questa che secondo il primo giudice non è stata contestata nel primo grado di giudizio. All'uopo deduce l'appellante che le presunte quietanze di pagamento erano state contestate e che il mai Per_1
avrebbe potuto corrispondere i canoni fino al giugno 2016, in quanto deceduto nel 1991.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione la deduce che, Pt_1
contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, nella specie si può ravvisare la
4 c.d. interversio possessionis nel mancato pagamento dei canoni di locazione per oltre venticinque anni, mancato pagamento che “lascia pochi dubbi sull'intenzione della di aver voluto mutare il suo rapporto con Pt_1
l'immobile alla morte del marito”.
4. Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e volti a dimostrare il possesso in capo alla e l'esecuzione di opere di miglioria sull'immobile in questione. Pt_1
5. Con il quarto motivo la chiede, nella prospettiva dell'accoglimento Pt_1
dei superiori motivi di gravame, la riforma della sentenza nella parte in cui sono state accolte le domande riconvenzionali relative al rilascio dell'immobile e al pagamento del canone di locazione dal luglio 2016 al rilascio.
6. Con l'ultimo motivo l'appellante chiede la riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali del primo grado di giudizio sempre nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
7. L'appello è manifestamente infondato.
Al di là dell'affermazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui il conduttore originario del bene, avrebbe corrisposto i canoni di Per_1
locazione “sino ad un recente passato”, affermazione che contrasta con il certificato di morte del medesimo che ne attesta la morte alla data del Per_1
2.12.1991, e al di là della valenza probatoria che può attribuirsi alle ricevute prodotte da , è pacifico che in ordine all'immobile oggetto Controparte_1
di causa fra e gli eredi intervenne un contratto di Persona_1 CP_1
locazione nel 1977 di durata annuale.
La stessa deduce nell'atto di appello che, quanto meno dalla morte Pt_1
del (1991), la stessa non corrispondendo più i canoni ha manifestato Per_1
l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio sul bene, come dimostrato anche dall'intervenuta ristrutturazione dell'immobile a cura di essa appellante.
Sennonchè la tesi dell'appellante si scontra con quanto già evidenziato dal primo giudice in ordine alla configurabilità di una originaria situazione di
5 detenzione in capo al conduttore, , alla necessità di un Persona_1
mutamento della detenzione in possesso (c.d. interversio possessionis), che
“non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato
d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano,
a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. ” (v. Cass. Civ., sent. n.
26327 del 20/12/2016)”.
Va anche sottolineato come il primo giudice avesse evidenziato in sentenza che
“Il coniuge del conduttore di immobile ad uso abitativo - il quale, in base all'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è titolare soltanto di una mera aspettativa alla successione nel contratto di locazione – non può vantare nei confronti del proprietario dell'abitazione una situazione soggettiva più forte della detenzione qualificata spettante al conduttore stesso, con la conseguenza che, ai fini dell'usucapione dell'immobile, il coniuge anzidetto deve tenere una condotta concretantesi in una interversione della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141 cod. civ.” (v. Cass. Civ., sent. n. 24456 del 21.11.2011).
Il primo giudice ha poi richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato
d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad
6 esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene).(Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'interversione del possesso, da parte del locatario di un immobile, sulla base della volontaria e prolungata inadempienza al pagamento del canone).” (v. Cass. Civ., sent. n. 2392 del 29.01.2009)”.
Il mancato pagamento del canone, anche se risalente nel tempo non vale, quindi, a configurare un atto di interversione del possesso.
Al pari del mancato pagamento del canone, anche gli atti manutentivi straordinari e di ristrutturazione dell'immobili non valgono a configurare il mutamento della detenzione in possesso. La tesi dell'appellante contrasta con l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 26688/2020) secondo cui i lavori di riparazione e di modifica dell'immobile posti in essere dal detentore non possono essere identificati come un'opposizione inequivocabilmente rivolta contro il possessore, e quindi dar luogo alla interversione del possesso, quando dalla prova assunta non sia dato desumere con certezza che i lavori medesimi possano essere riferiti all'iniziativa esclusiva del detentore;
ciò perchè la interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque potersi configurare
7 come una opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa e detenuta.
I motivi d'appello vanno, quindi, respinti, aggiungendosi che la prova orale richiesta dall'appellante è inammissibile in quanto alcuni capitoli sono genericamente indicati (vero… che l'odierna parte attrice ha esercitato il possesso…) mentre altri sono inconducenti ai fini della decisione, in quanto volti a dimostrare fatti, quale l'esecuzione di opere di miglioria sull'immobile, che non rilevano univocamente una opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore.
La sentenza di primo grado, al di là di qualche imprecisione come sopra evidenziato con riferimento alla morte del , è corretta e offriva Per_1
all'attenzione dell'appellante tutte le giuste coordinate (specie in diritto) per la valutazione della fattispecie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1047/2022 emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, di
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cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di
[...]
, e , che liquida Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, di cui € 1.029,00 per la
8 fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di e , che liquida in complessivi € 4.996,00 Controparte_4 Controparte_5
per compensi professionali, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte della di un ulteriore importo pari Pt_1
a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. G. Minutoli
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