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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9847 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 10695/2019 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale
TRA
, CF rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Claudio Altomare, pec: Email_1 presso il cui studio in Napoli, Via Bellini n. 40 elettivamente domicilia, come in atti.
ATTRICE
CONTRO
, CF , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Giorgio Vaiana, pec: presso il cui Email_2 studio in Napoli, Via Riviera di Chiaia 276 elettivamente domicilia, come in atti.
CONVENUTA
CONTRO
(P. Iva ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Milano, alla via Ignazio Gardella n. 2, in persona del legale rapp. P.T., rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto ed Enrico Loasses (c.f.
[...]
e ), presso il cui Studio, in Milano, C.F._3 CodiceFiscale_4
Largo Quinto Alpini 15, elegge domicilio fisico, e con domicilio telematico eletto all'indirizzo di posta elettronica Email_3 come in atti
RZ MA
Conclusioni parte attrice: - dichiarare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. della sig.ra nella produzione dell'evento dannoso;
- CP_1 condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore CP_1 della sig.ra per l'importo complessivo di € 24.817,03, così come Parte_1 sopra specificato, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali dalla data del sinistro fino al saldo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari del CP_1 giudizio così come da nota spese redatta a parte e che si deposita unitamente alla presente comparsa conclusionale come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito che si dichiara antistatario e forfettario;
- rigettare ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Conclusioni parte convenuta: DICHIARARE l'obbligo della
[...] di manlevare e tenere indenne la sig.ra da Controparte_2 CP_1 ogni dovuto nei confronti della sig.ra in dipendenza della Parte_1 polizza n. 410.058.0000916118; CONDANNARE la Controparte_2 al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, così
[...] come da nota spese che si allega oltre IVA e CPA come per legge;
RIGETTARE ogni contraria istanza, eccezione e deduzione della compagnia assicuratrice.
Conclusioni terza chiamata: - in via principale: respingere ogni domanda svolta dalla signora nei confronti della sorella Parte_1 CP_1
e, in ogni caso, le domande rivolte contro perché Controparte_2 infondate in fatto e in diritto, con vittoria di compensi e spese del giudizio;
- in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attrice verso la convenuta e di quest'ultima verso la
[...]
contenere la condanna nei limiti di quanto strettamente Controparte_2 provato e liquidare l'indennizzo assicurativo nei termini e secondo le condizioni previste nel contratto assicurativo, con applicazione di scoperti e franchigie, con compensazione delle spese di giudizio;
- in via istruttoria: disporre ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., nei confronti dell'
[...]
del certificato medico datato 3 Controparte_3 dicembre 2015, paziente , di cui è disponibile solamente la Parte_1 prima pagina, nonché dell'intera cartella clinica all'interno del quale si trova detto certificato;
e del certificato di Pronto Soccorso, paziente , Parte_1 relativo all'accesso del 2 gennaio 2016.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. conveniva in Parte_1 giudizio la Sig.ra deducendo: che la sera del 03.01.2016, la CP_1
Sig.ra si trovava all'interno del l'appartamento della sorella Parte_1
Sig.ra sito in alla Via Pergolesi, n. 20, per trascorrere CP_1 CP_3 insieme le festività di fine anno e mentre si recava cucina per prendere degli elementi riposti nel banco della stessa scivolava sul pavimento bagnato a causa del residuo di olio ed acqua precedentemente utilizzati per cucinare, riportando lesioni personali ed in particolare "frattura del piatto tibiale esterno e frattura epifisi prossimale perone a sinistra" come da documentazione medica prodotta;
concludeva quindi affinchè il Tribunale adito volesse così provvedere: dichiarare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. della sig.ra
[...] nella produzione dell'evento dannoso;
condannare, la convenuta CP_1 al risarcimento dei danni delle lesioni a favore del sig.ra CP_1 [...] così come sopra precisati ovvero a quella somma maggiore o minore Pt_1 che il Giudice riterrà giusta ed equa a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, con rivalutazione somma secondo gli indici ISTAT ed interessi;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1 giudizio e 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e con attribuzione all'avvocato costituito, che si dichiara antistatario.
Iscritta la causa a ruolo, si costituiva la convenuta la quale CP_1 evidenziava che i fatti narrati da parte attrice corrispondevano al vero e dichiarava di voler chiamare in causa ex art. 106 cpc la compagnia di assicurazione on la quale era assicurata, Controparte_2 tra le altre cose, anche verso i terzi con polizza multi rischi casa e famiglia, al fine di estendere alla stessa la domanda attorea, e comunque, per manlevare essa convenuta da ogni dovuto nei confronti dell'istante.
Concessi i termini per la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la predetta Compagnia assicuratrice, che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma CPC, istruita la causa con prova testi e CTU, precisate le conclusioni, all'udienza ex 281 sexies del 07.10.2025 la causa era assegnata a sentenza.
*****
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta, nonché quella della Compagnia Assicuratrice chiamata in garanzia.
La prova testimoniale non ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, i testi hanno reso dichiarazioni confuse e contraddittorie:
A. In primis, nella denuncia di sinistro agli atti, viene dichiarato che “a causa della presenza di olio sul pavimento, mentre si Parte_1 alzava dalla sedia, è scivolata cadendo a terra”; la caduta perciò sarebbe avvenuta mentre l'attrice si trovava seduta in sala da pranzo, dove si stava svolgendo la cena.
B. Il teste invece, riferisce “Mi affacciai nel locale Testimone_1 cucina e vidi mia madre a terra”; quindi l'attrice sarebbe caduta in cucina, e non nella sala da pranzo.
C. La stessa parte attrice, riferendo al CTU, afferma – in maniera ancora diversa – che il sinistro si sarebbe verificato “nel passare da una stanza all'altra della casa (Cucina)”, e quindi ne' in sala da pranzo, ne' in cucina, ma in un terzo luogo che collega tali ambienti. Nemmeno è stato chiarito quando si sarebbe verificato il sinistro: in alcuni atti e documenti si legge che l'evento sarebbe accaduto alle 00:30 del 3 gennaio 2016, in altri alle 23:30 sempre nella stessa data, e quindi con quasi ventiquattro ore di distanza. In sede di CTU, l'attrice ha reso ancora più Parte_1 dubbia la situazione, dichiarando che la caduta si sarebbe verificata il primo gennaio 2016.
La stessa dinamica del sinistro è confusa. Al riguardo, viene primariamente in rilievo che nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver assistito alla caduta, ma di essere entrambi accorsi successivamente;
perciò nessuno può riferire sulla reale dinamica dell'occorso.
Al riguardo va ricordato che principio generale del processo civile è l'onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c. il quale stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. Orbene, parte attrice - omettendo di dimostrare sia la dinamica, sia le univoche circostanze di fatto del denunciato sinistro - si è sottratta all'onere della prova, che su di lei incombeva. Per quanto in epigrafe, non può ritenersi raggiunta la prova dell'An debeatur, per cui la domanda andrà rigettata.
Va peraltro rilevato che anche qualora si fosse dimostrato in maniera certa il quando e il come della caduta, ciò solo non sarebbe stato sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento. Ai sensi dell'invocata applicazione dell'art. 2043 C.C. infatti, è onere di parte attrice dimostrare che il sinistro sia avvenuto a seguito di un fatto illecito posto in essere dalla convenuta. Di tale fatto illecito però non vi è traccia nei fatti accertati;
non risulta dimostrato che sia stata proprio la convenuta a causare la caduta e nemmeno che sia stata proprio lei a lasciare residui scivolosi sul pavimento;
va peraltro rilevato che è del tutto normale che nell'ambito di una affollata cena di famiglia, in casa, il pavimento possa essere sporco, come la comune esperienza insegna. L'evento denunciato, quindi può essere ricondotto al caso fortuito, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2043 C.C..
Per quanto detto e risultante dagli atti di causa, pure la domanda di chiamata in garanzia nei confronti della convenuta Compagnia andrà rigettata.
*****
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 26.000,00.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 10.01.2024 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo dell'Attrice, come sancito nel dispositivo che segue. Restano a carico di parte attrice anche le spese delle parti chiamate in garanzia, in virtù del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. ordinanza n. 6144/2024)
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
b) Conseguentemente, rigetta la domanda proposta da nei CP_1 confronti di Controparte_2
c) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che vengono liquidate in Euro 2.540,00 oltre rimborso CP_1 forf. 15%, oltre cassa e accessori come per legge.
d) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che vengono liquidate in Euro 2.540,00 Controparte_2 oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e accessori come per legge.
e) Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di
Parte_1
Così deciso in Napoli, 30.10.2025.
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria