Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1611.
(Incendio di casa abitata da piu' inquilini).
Se si tratta di casa occupata da piu' inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio e' cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non e' potuto cominciare nella sua abitazione.
(Incendio di casa abitata da piu' inquilini).
Se si tratta di casa occupata da piu' inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio e' cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non e' potuto cominciare nella sua abitazione.
Commentari • 5
- 1. Capo VI - Della locazioneWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
Sezione I – Disposizioni generali Nozione La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo [Codice civile 1572, 2948, n. 3]. Leggi il commento -> Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni [Codice civile 1571] è atto eccedente l'ordinaria amministrazione [Codice civile 320, 374, n. 4, 1108, 1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923]. Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno [Codice civile 1605]. Leggi il …
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Giurisprudenza • 58
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1056Provvedimento: […] infine, il richiamo agli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., senza alcuna esplicazione del loro contenuto, rendeva il corpo dell'articolo non intellegibile per un contraente non dotato, alla luce della professione di commerciante, di cognizioni ad alto tasso di tecnicismo giuridico. Il Tribunale riteneva, pertanto, che, trattandosi di clausola ambigua, si imponeva, giusta l'art. 1370 c.c., una interpretazione e una lettura a sfavore del predisponente. […] Locazione” recita testualmente: “La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati daLeggi di più...
- interesse assicurativo·
- art. 1588 c.c.·
- assicurazione contro danni·
- incendio doloso·
- art. 1370 c.c.·
- spese processuali·
- interpretazione contrattuale·
- responsabilità del conduttore·
- adempimento contrattuale·
- art. 1904 c.c.