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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 307/2024
All'udienza del 23/05/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per l'avv. Antonella Spinelli in sostituzione per delega orale dell'avv. Orlando e per l' l'avv. CP_1 CP_2
Atanasio Maurizio Greco, mentre per parte convenuta nessuno compare.
Il giudice inviata alla discussione.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
L'avv. Spinelli dà atto che l'avv. Orlando rinuncia alla distrazione delle spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 23/05/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 307/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv.ti Parte_1 C.F._1 Parte_2
[...]
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. Controparte_3 P.IVA_1
ORLANDO GAETANO SALVATORE
- PARTE CONVENUTA –
e contro
, c.f. , ass. Controparte_4 P.IVA_2 avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: comunicazione preventiva di fermo amministrativo – materia previdenziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 12 febbraio 2024 il sig. riceveva comunicazione preventiva di fermo Parte_1 amministrativo n. 11080202400001054000 della vettura Audi tg. GN751YE, proveniente dalla pec
t”, con cui l' Email_1 Controparte_3
gli intimava il pagamento di € 161.819,57 relativamente ad una serie di cartelle
[...] esattoriali ed avvisi di addebito rimasti impagati.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
1.1 Tra gli altri, e per quanto di rilievo in questa sede, il preavviso di fermo si fondava sui seguenti atti impositivi:
1. Avviso di addebito n. 41020160008705518000, relativo al mancato pagamento di contributi
I.V.S. per l'anno 2015, per complessivi € 1.398,69, asseritamente notificato il 03/11/2016;
2. Avviso di addebito n. 41020160015056812000, relativo al mancato pagamento del Modello
DM 10 per l'anno 2016, per complessivi € 7.344,77, asseritamente notificato il 28/12/2016;
3. Avviso di addebito n. 41020170000907144000, relativo al mancato pagamento del Modello
DM 10 per l'anno 2016, per complessivi € 2.525,79, asseritamente notificato il 04/04/2017;
4. Avviso di addebito n. 41020170002211871000, relativo al mancato pagamento del Modello
DM 10 per l'anno 2017, per complessivi € 1.225,62, asseritamente notificato il 03/08/2017;
5. Avviso di addebito n. 41020170007119847000, per mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2016, per complessivi € 2.638,98, asseritamente notificato il 29/09/2017;
6. Avviso di addebito n. 41020170011310107000, relativamente al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2017, per complessivi € 4.128,49, asseritamente notificato il
12/12/2017;
7. Avviso di addebito n. 41020220003763161000, per mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2020, per complessivi € 4.414,73, asseritamente notificato il 29/11/2022;
8. Avviso di addebito n. 41020220006573175000, relativamente al mancato pagamento del
Modello DM 10 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per complessivi € 34.686,07, asseritamente notificato il 10/12/2022;
9. Avviso di addebito n. 41020220009070734000, relativamente al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2022, per complessivi € 2.201,23, asseritamente notificato il
18/12/2022.
1.3 Con ricorso depositato in data 1° marzo 2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo sopra indicato, limitatamente ai suddetti avvisi di addebito, deducendo che:
1. La notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo sarebbe nulla o inesistente, atteso che la pec utilizzata non sarebbe compresa in alcun elenco pubblico, con conseguente insanabilità della notificazione. Il file inviato, inoltre, sarebbe privo di firma digitale, e non sarebbero state allegate al messaggio p.e.c. l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico del preavviso stesso, e la relazione di notifica;
2. Non sarebbero stati notificati al ricorrente gli avvisi di addebito e gli atti prodromici, con conseguente nullità della comunicazione impugnata;
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
3. L sarebbe decaduta dal diritto alla riscossione dei crediti in esame ai sensi dell'art. CP_1
25, d. lgs. 46/1999, e in ogni caso i predetti crediti si sarebbero estinti ai sensi dell'art. 3, l.
335/1995;
4. Il bene oggetto della comunicazione non sarebbe pignorabile in quanto strumentale all'attività di impresa ai sensi dell'art. 62, d.P.R. 602/1973: il ricorrente risulterebbe proprietario del veicolo, iscritto nel registro dei beni aziendali, unicamente in forza di atto di vendita cd. “mini voltura”, essendo egli esercente l'attività di acquisto e di rivendita di autoveicoli attraverso la propria ditta individuale.
2. L si costituiva in giudizio evidenziando che: Controparte_5
1. L'eccezione relativa alla nullità della notifica del preavviso di fermo sarebbe infondata, in quanto, poiché ai sensi dell'art. 28, d.l. 76/2020, è possibile notificare pec anche a quelle pubbliche amministrazioni che non hanno mai comunicato il proprio indirizzo al Reginde, può considerarsi altrettanto legittima la notifica proveniente da un indirizzo ufficiale ma non inserito in tale registro. In ogni caso, la nullità della notifica sarebbe superata col raggiungimento dello scopo da parte dell'atto, e pertanto, nel caso di specie, sarebbe sanata dall'impugnazione proposta dal ricorrente in questa sede;
2. Vi sarebbe carenza di legittimazione passiva dell' rispetto all'eccezione di omessa CP_1 notifica, che spetterebbe invece all' quale ente impositore. In ogni caso, dall'estratto di CP_2 ruolo si evidenzierebbe la rituale notificazione di tutti gli avvisi di addebito con conseguente cristallizzazione dei crediti iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999;
3. Vi sarebbe altresì carenza di legittimazione passiva dell' rispetto all'eccezione di CP_1 decadenza, anch'essa riferibile all' . In ogni caso, l'eccezione sarebbe tardiva ai sensi CP_2 dell'art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999;
4. L'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, in quanto il decorso della stessa sarebbe stato interrotto dalla notifica dell'intimazione n. 110 2019007815700 notificata il 14 aprile 2019,
e dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 11076202300000277000 notificata il 21 marzo 2023.
3. L' si costituiva in giudizio sostenendo che: CP_2
1. La giurisdizione sull'opposizione di cui si tratta spetta alla giurisdizione tributaria, in quanto ha ad oggetto una pretesa fiscale o tributaria, e il fermo amministrativo è atto impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria ai sensi dell'art. 19, d. lgs. 546/1992;
2. Difetterebbe l'interesse ad agire del ricorrente, in quanto egli non ha allegato che vi fosse un'effettiva esecuzione espropriativa in corso;
3. Sarebbe onere dell' provare la rituale notificazione della comunicazione preventiva di CP_1 fermo amministrativo. In ogni caso gli avvisi di addebito, non essendo stati impugnati nel termine di 40 giorni, non sarebbero più contestabili;
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
4. L'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, in quanto essa non sarebbe maturata anche in virtù della sospensione per il dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), Pt_3
e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni);
5. Gli avvisi di addebito sarebbero stati ritualmente notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con pec all'indirizzo ricavabile dalla visura camerale;
6. L'eccezione di decadenza prospettata dal ricorrente ai sensi dell'art. 25, d. lgs 46/1999, sarebbe infondata in quanto tale decadenza dev'essere correlata non alla data di notificazione del titolo esattoriale, ma all'anno successivo all'accertamento dell'omissione contributiva;
7. In ogni caso, vi sarebbe difetto di legittimazione passiva dell' relativamente alla CP_4 notificazione della comunicazione preventiva di fermo, atto di competenza della sola CP_1
8. Non è fondata la tesi avversaria circa la nullità della notifica della comunicazione preventiva di fermo proveniente da una pec non iscritta in pubblici registri, in quanto le norme in materia di notificazioni a mezzo pec (art. 26, c. 2, d.P.R. 602/1973, e art. 30, c. 4, d. l.
78/2010) nulla dicono con riferimento ai requisiti che deve avere l'indirizzo del mittente. In ogni caso, ogni dubbio circa l'effettiva riferibilità della notificazione all' è sanato, ai CP_1 sensi dell'art. 156, c.p.c., con il raggiungimento, da parte dell'atto, del suo scopo.
9. L'eccezione circa l'impignorabilità del bene non sarebbe fondata, in quanto il ricorrente non avrebbe provato che il veicolo in oggetto rappresenti l'unico mezzo con cui egli svolge la propria attività lavorativa, ed anzi esso non è strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, ma costituisce merce di vendita.
4. Anzitutto, devono essere esaminate le eccezioni preliminari svolte dalle parti.
4.1 È infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario: la comunicazione preventiva di fermo amministrativa, oggetto di opposizione, è infatti relativa a crediti previdenziali ed assicurativi dei quali viene contestata la sussistenza. Pertanto, poiché le controversie in materia previdenziale appartengono alla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del
Lavoro, deve disattendersi l'eccezione proposta dall' . CP_2
4.2 È altresì infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente, atteso che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, essendo atto prodromico al fermo stesso, è indubbiamente lesivo della sfera giuridica del soggetto, e rappresenta inequivocabilmente la volontà degli enti impositori di riscuotere coattivamente il proprio credito. Deve dunque ritenersi sussistente quell'interesse attuale e concreto ad ottenere una pronuncia del giudice circa la sussistenza del credito in relazione al quale è minacciata l'azione esecutiva.
5. Passando al merito della controversia, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
6. Il ricorrente afferma che la notificazione del preavviso di fermo sarebbe nulla o inesistente non provenendo da una pec iscritta in un pubblico registro.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
6.1 La tesi non può essere accolta.
Anzitutto il richiamo alla l. 53/1994 non è pertinente, in quanto tale normativa è riferibile esclusivamente all'attività degli avvocati e anche a quella delle pubbliche amministrazioni.
Nel caso di specie trovano, invece, applicazione le norme previste dal d.P.R. 602/1973, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, e dal d. l. 78/2010, recante la disciplina della notifica degli avvisi di addebito.
Ebbene, l'art. 26, c 2, d.P.R. 602/1973, ratione temporis applicabile, stabilisce che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per
i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
L'art. 60, u.c., d.P.R. 600/1973, richiamato, recita che: “in deroga all'art. 149 bis del codice di procedura civile ed alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi
d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente Ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005 n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
L'art. 30, d. l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, poi, stabilisce che: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli CP_2 agenti della polizia municipale”.
È evidente, dunque, che la normativa in materia richiede che l'indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi, mentre nulla dice con riferimento all'indirizzo del mittente. Il notificante, pertanto, può eseguite la notificazione mediante qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata.
La diversa ratio rispetto alla disciplina in materia di notificazione eseguita dagli avvocati è facilmente intuibile: avendo la legge attribuito a un ristretto novero di soggetti, dotati di particolare qualifica, il potere di notifica degli atti della riscossione, potendo il cittadino verificare l'attendibilità dell'indirizzo pec del mittente a monte, senza aprire il messaggio, non può dirsi lo stesso per le notifiche ricevute da un avvocato, il quale non fa parte di una pubblica amministrazione e non è soggetto dotato di una particolare qualifica pubblica.
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
Nessun rilievo, inoltre, può darsi alla mancanza nella notificazione della relazione di notifica, dell'attestazione di conformità e della firma digitale, atteso che la notifica si perfeziona con la consegna del messaggio pec nella casella del destinatario, alla data e nell'orario indicati nella ricevuta di consegna e che il documento trasmesso è proprio l'originale.
In ogni caso, si evidenzia che tutte le prospettate irregolarità renderebbero al più la notifica nulla, e non inesistente, con la conseguenza che i vizi risulterebbero sanati per raggiungimento dello scopo, atteso che il ricorrente ha ricevuto l'atto e ha proposto la presente opposizione.
7. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata notifica, o l'invalidità della stessa, degli atti prodromici al preavviso di fermo.
L'allegazione è smentita documentalmente.
L' ha, infatti, dato prova di aver notificato alla pec del ricorrente e tramite raccomandata con CP_2 ricevuta di ritorno i diversi avvisi di addebito. Con riferimento ai singoli atti, dall'esame della documentazione prodotta si evince che:
- L'avviso di addebito n. 41020160008705518000, relativo al mancato pagamento di contributi I.V.S. per l'anno 2015, per complessivi € 1.398,69, è stato notificato in data 3 novembre 2016;
- L'avviso di addebito n. 41020160015056812000, relativo al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2016, per complessivi € 7.344,77, è stato notificato in data 28 dicembre 2016;
- L'avviso di addebito n. 41020170000907144000, relativo al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2016, per complessivi € 2.525,79, è stato notificato in data 4 aprile 2017;
- L'avviso di addebito n. 41020170002211871000, relativo al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2017, per complessivi € 1.225,62, è stato notificato in data 3 agosto 2017;
- L'avviso di addebito n. 41020170007119847000, per mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2016, per complessivi € 2.638,98, è stato notificato in data 29 settembre 2017;
- L'avviso di addebito n. 41020170011310107000, relativamente al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2017, per complessivi € 4.128,49, è stato notificato in data 12 dicembre 2017;
- L'avviso di addebito n. 41020220003763161000, per mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2020, per complessivi € 4.414,73, è stato notificato in data 29 novembre 2022;.
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
- L'avviso di addebito n. 41020220006573175000, relativamente al mancato pagamento del Pa Modello DM per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per complessivi € 34.686,07, è stato notificato in data 10 dicembre 2022;
- L'avviso di addebito n. 41020220009070734000, relativamente al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2022, per complessivi € 2.201,23, è stato notificato in data 18 dicembre 2022 a mezzo pec inviata all'indirizzo “ . Dalla visura Email_2 camerale prodotta dal ricorrente stesso, risulta che il predetto indirizzo appartiene all'impresa individuale del ricorrente, pertanto la notifica deve ritenersi perfezionata.
In definitiva, dunque, risultano notificati tutti gli avvisi di addebito di cui si discute.
8. Il ricorrente, poi, lamenta l'intervenuta decadenza del potere di iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 25, d. lgs. 46/1999, a norma del quale i contributi o premi dovuti agli enti previdenziali devono essere iscritti a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
L'eccezione non può essere accolta in quanto tardiva.
Per giurisprudenza pacifica, la decadenza di cui si tratta ha natura meramente procedimentale e, dunque, non si ripercuote sulla sussistenza del credito. Poiché, dunque, nessuno degli avvisi di addebito è stato opposto nel termine di decadenza di quaranta giorni (o nel più breve termine di venti giorni, trattandosi di eccezione formale), il credito portato da detti avvisi di addebito si è ormai cristallizzato.
9. Parte ricorrente lamenta, infine, l'avvenuta prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito.
eccepisce di aver interrotto il termine di prescrizione con l'intimazione di pagamento n. CP_6
110 2019 007815700, notificata in data 14 aprile 2019, e con la comunicazione preventiva di ipoteca n. 110 76 2023 00000 277 000, notificata in data 21 marzo 2023.
9.2 L'intimazione di pagamento – avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn.
41020160008705518000, 41020160015056812000, 41020170000907144000,
41020170002211871000, 41020170007119847000 e 41020170011310107000 – è stata spedita in data 28 marzo 2019 all'indirizzo pec La pec, tuttavia, non è stata Email_3 consegnata e il sistema ha generato l'avviso di mancata consegna rilevando il seguente errore:
“Indirizzo non valido”. Poiché, dunque, l'intimazione non è stata consegnata in quanto ha CP_1 utilizzato un indirizzo errato ( anziché , la missiva non è Email_4 Email_2 idonea ad interrompere i termini di prescrizione. Nessun rilievo può poi ascriversi alla successiva comunicazione di deposito sul sito InfoCamere dell'intimazione di pagamento atteso che ciò che rileva è che l'intimazione di pagamento non è mai pervenuta nella sfera di conoscibilità del debitore
8 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
per un errore compiuto dall'ente. In ogni caso, poi, si osserva che non ha dato prova che tale CP_1 comunicazione sia stata consegnata presso la residenza del ricorrente.
9.3 L'unico atto interruttivo della prescrizione è, dunque, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quale è stata notificata a mezzo pec in data 21 marzo 2023.
9.4 In virtù di quanto sopra esposto, ne discende che:
- gli avvisi di addebito nn. 41020160008705518000, 41020160015056812000,
41020170000907144000 risultano prescritti;
- gli avvisi di addebito nn. 41020170002211871000, 41020170007119847000 e
41020170011310107000 non sono prescritti, in quanto, per effetto della sospensione dei termini prescrittivi operata dalla normativa Covid (art. 37, d. l. n. 18/2020, conv. con l. n.
27/2020, e art. 11, d. l. 183/2020, conv. con l. 21/2021), essi si sarebbero prescritti, rispettivamente, in data 10 giugno 2023, 7 agosto 2023 e 19 ottobre 2023. Tuttavia, la prescrizione è stata interrotta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 21 marzo 2023;
- gli avvisi di addebito nn. 41020220003763161000, 41020220006573175000 e
41020220009070734000, notificati rispettivamente in data 29 novembre, 12 dicembre e 18 dicembre 2022, non sono prescritti.
10. Infine, parte ricorrente eccepisce l'impignorabilità del bene oggetto di fermo amministrativo, trattandosi di bene strumentale all'attività d'impresa.
La tesi non è fondata.
L'autovettura oggetto della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, infatti, non è un bene strumentale all'esercizio dell'impresa ma non è altra che la merce che l'impresa vende.
11. Poichè l'opposizione è risultata parzialmente fondata le spese di lite andrebbero poste a carico delle due parti soccombenti. Tuttavia, dal momento che il credito si è prescritto in ragione della condotta di che ha notificato ad un indirizzo pec errato, si ritiene corretto porre le spese a CP_1 carico di e compensarle nei confronti dell' . CP_1 CP_2
11.1 La liquidazione delle spese viene fatta ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 5.200 –
26.000 (in ragione del valore dei crediti prescritti), valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, per le sole fasi di studio e introduttiva, atteso che non sono state assunte prove costituende e che il difensore del ricorrente non ha partecipato all'udienza di discussione, in €
854, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.ti e;
Parte_2 Parte_2
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.:
9 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
41020160008705518000, 41020160015056812000, 41020170000907144000,
- rigetta le altre domande;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 854, oltre rimborso CP_1 spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti e;
Parte_2 Parte_2
- compensa tra il ricorrente e l' le spese del giudizio. CP_2
Ivrea, 23 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
10
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 307/2024
All'udienza del 23/05/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per l'avv. Antonella Spinelli in sostituzione per delega orale dell'avv. Orlando e per l' l'avv. CP_1 CP_2
Atanasio Maurizio Greco, mentre per parte convenuta nessuno compare.
Il giudice inviata alla discussione.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
L'avv. Spinelli dà atto che l'avv. Orlando rinuncia alla distrazione delle spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 23/05/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 307/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv.ti Parte_1 C.F._1 Parte_2
[...]
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. Controparte_3 P.IVA_1
ORLANDO GAETANO SALVATORE
- PARTE CONVENUTA –
e contro
, c.f. , ass. Controparte_4 P.IVA_2 avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: comunicazione preventiva di fermo amministrativo – materia previdenziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 12 febbraio 2024 il sig. riceveva comunicazione preventiva di fermo Parte_1 amministrativo n. 11080202400001054000 della vettura Audi tg. GN751YE, proveniente dalla pec
t”, con cui l' Email_1 Controparte_3
gli intimava il pagamento di € 161.819,57 relativamente ad una serie di cartelle
[...] esattoriali ed avvisi di addebito rimasti impagati.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
1.1 Tra gli altri, e per quanto di rilievo in questa sede, il preavviso di fermo si fondava sui seguenti atti impositivi:
1. Avviso di addebito n. 41020160008705518000, relativo al mancato pagamento di contributi
I.V.S. per l'anno 2015, per complessivi € 1.398,69, asseritamente notificato il 03/11/2016;
2. Avviso di addebito n. 41020160015056812000, relativo al mancato pagamento del Modello
DM 10 per l'anno 2016, per complessivi € 7.344,77, asseritamente notificato il 28/12/2016;
3. Avviso di addebito n. 41020170000907144000, relativo al mancato pagamento del Modello
DM 10 per l'anno 2016, per complessivi € 2.525,79, asseritamente notificato il 04/04/2017;
4. Avviso di addebito n. 41020170002211871000, relativo al mancato pagamento del Modello
DM 10 per l'anno 2017, per complessivi € 1.225,62, asseritamente notificato il 03/08/2017;
5. Avviso di addebito n. 41020170007119847000, per mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2016, per complessivi € 2.638,98, asseritamente notificato il 29/09/2017;
6. Avviso di addebito n. 41020170011310107000, relativamente al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2017, per complessivi € 4.128,49, asseritamente notificato il
12/12/2017;
7. Avviso di addebito n. 41020220003763161000, per mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2020, per complessivi € 4.414,73, asseritamente notificato il 29/11/2022;
8. Avviso di addebito n. 41020220006573175000, relativamente al mancato pagamento del
Modello DM 10 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per complessivi € 34.686,07, asseritamente notificato il 10/12/2022;
9. Avviso di addebito n. 41020220009070734000, relativamente al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2022, per complessivi € 2.201,23, asseritamente notificato il
18/12/2022.
1.3 Con ricorso depositato in data 1° marzo 2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo sopra indicato, limitatamente ai suddetti avvisi di addebito, deducendo che:
1. La notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo sarebbe nulla o inesistente, atteso che la pec utilizzata non sarebbe compresa in alcun elenco pubblico, con conseguente insanabilità della notificazione. Il file inviato, inoltre, sarebbe privo di firma digitale, e non sarebbero state allegate al messaggio p.e.c. l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico del preavviso stesso, e la relazione di notifica;
2. Non sarebbero stati notificati al ricorrente gli avvisi di addebito e gli atti prodromici, con conseguente nullità della comunicazione impugnata;
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
3. L sarebbe decaduta dal diritto alla riscossione dei crediti in esame ai sensi dell'art. CP_1
25, d. lgs. 46/1999, e in ogni caso i predetti crediti si sarebbero estinti ai sensi dell'art. 3, l.
335/1995;
4. Il bene oggetto della comunicazione non sarebbe pignorabile in quanto strumentale all'attività di impresa ai sensi dell'art. 62, d.P.R. 602/1973: il ricorrente risulterebbe proprietario del veicolo, iscritto nel registro dei beni aziendali, unicamente in forza di atto di vendita cd. “mini voltura”, essendo egli esercente l'attività di acquisto e di rivendita di autoveicoli attraverso la propria ditta individuale.
2. L si costituiva in giudizio evidenziando che: Controparte_5
1. L'eccezione relativa alla nullità della notifica del preavviso di fermo sarebbe infondata, in quanto, poiché ai sensi dell'art. 28, d.l. 76/2020, è possibile notificare pec anche a quelle pubbliche amministrazioni che non hanno mai comunicato il proprio indirizzo al Reginde, può considerarsi altrettanto legittima la notifica proveniente da un indirizzo ufficiale ma non inserito in tale registro. In ogni caso, la nullità della notifica sarebbe superata col raggiungimento dello scopo da parte dell'atto, e pertanto, nel caso di specie, sarebbe sanata dall'impugnazione proposta dal ricorrente in questa sede;
2. Vi sarebbe carenza di legittimazione passiva dell' rispetto all'eccezione di omessa CP_1 notifica, che spetterebbe invece all' quale ente impositore. In ogni caso, dall'estratto di CP_2 ruolo si evidenzierebbe la rituale notificazione di tutti gli avvisi di addebito con conseguente cristallizzazione dei crediti iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999;
3. Vi sarebbe altresì carenza di legittimazione passiva dell' rispetto all'eccezione di CP_1 decadenza, anch'essa riferibile all' . In ogni caso, l'eccezione sarebbe tardiva ai sensi CP_2 dell'art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999;
4. L'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, in quanto il decorso della stessa sarebbe stato interrotto dalla notifica dell'intimazione n. 110 2019007815700 notificata il 14 aprile 2019,
e dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 11076202300000277000 notificata il 21 marzo 2023.
3. L' si costituiva in giudizio sostenendo che: CP_2
1. La giurisdizione sull'opposizione di cui si tratta spetta alla giurisdizione tributaria, in quanto ha ad oggetto una pretesa fiscale o tributaria, e il fermo amministrativo è atto impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria ai sensi dell'art. 19, d. lgs. 546/1992;
2. Difetterebbe l'interesse ad agire del ricorrente, in quanto egli non ha allegato che vi fosse un'effettiva esecuzione espropriativa in corso;
3. Sarebbe onere dell' provare la rituale notificazione della comunicazione preventiva di CP_1 fermo amministrativo. In ogni caso gli avvisi di addebito, non essendo stati impugnati nel termine di 40 giorni, non sarebbero più contestabili;
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
4. L'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, in quanto essa non sarebbe maturata anche in virtù della sospensione per il dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), Pt_3
e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni);
5. Gli avvisi di addebito sarebbero stati ritualmente notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con pec all'indirizzo ricavabile dalla visura camerale;
6. L'eccezione di decadenza prospettata dal ricorrente ai sensi dell'art. 25, d. lgs 46/1999, sarebbe infondata in quanto tale decadenza dev'essere correlata non alla data di notificazione del titolo esattoriale, ma all'anno successivo all'accertamento dell'omissione contributiva;
7. In ogni caso, vi sarebbe difetto di legittimazione passiva dell' relativamente alla CP_4 notificazione della comunicazione preventiva di fermo, atto di competenza della sola CP_1
8. Non è fondata la tesi avversaria circa la nullità della notifica della comunicazione preventiva di fermo proveniente da una pec non iscritta in pubblici registri, in quanto le norme in materia di notificazioni a mezzo pec (art. 26, c. 2, d.P.R. 602/1973, e art. 30, c. 4, d. l.
78/2010) nulla dicono con riferimento ai requisiti che deve avere l'indirizzo del mittente. In ogni caso, ogni dubbio circa l'effettiva riferibilità della notificazione all' è sanato, ai CP_1 sensi dell'art. 156, c.p.c., con il raggiungimento, da parte dell'atto, del suo scopo.
9. L'eccezione circa l'impignorabilità del bene non sarebbe fondata, in quanto il ricorrente non avrebbe provato che il veicolo in oggetto rappresenti l'unico mezzo con cui egli svolge la propria attività lavorativa, ed anzi esso non è strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, ma costituisce merce di vendita.
4. Anzitutto, devono essere esaminate le eccezioni preliminari svolte dalle parti.
4.1 È infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario: la comunicazione preventiva di fermo amministrativa, oggetto di opposizione, è infatti relativa a crediti previdenziali ed assicurativi dei quali viene contestata la sussistenza. Pertanto, poiché le controversie in materia previdenziale appartengono alla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del
Lavoro, deve disattendersi l'eccezione proposta dall' . CP_2
4.2 È altresì infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente, atteso che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, essendo atto prodromico al fermo stesso, è indubbiamente lesivo della sfera giuridica del soggetto, e rappresenta inequivocabilmente la volontà degli enti impositori di riscuotere coattivamente il proprio credito. Deve dunque ritenersi sussistente quell'interesse attuale e concreto ad ottenere una pronuncia del giudice circa la sussistenza del credito in relazione al quale è minacciata l'azione esecutiva.
5. Passando al merito della controversia, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
6. Il ricorrente afferma che la notificazione del preavviso di fermo sarebbe nulla o inesistente non provenendo da una pec iscritta in un pubblico registro.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
6.1 La tesi non può essere accolta.
Anzitutto il richiamo alla l. 53/1994 non è pertinente, in quanto tale normativa è riferibile esclusivamente all'attività degli avvocati e anche a quella delle pubbliche amministrazioni.
Nel caso di specie trovano, invece, applicazione le norme previste dal d.P.R. 602/1973, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, e dal d. l. 78/2010, recante la disciplina della notifica degli avvisi di addebito.
Ebbene, l'art. 26, c 2, d.P.R. 602/1973, ratione temporis applicabile, stabilisce che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per
i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
L'art. 60, u.c., d.P.R. 600/1973, richiamato, recita che: “in deroga all'art. 149 bis del codice di procedura civile ed alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi
d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente Ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005 n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
L'art. 30, d. l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, poi, stabilisce che: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli CP_2 agenti della polizia municipale”.
È evidente, dunque, che la normativa in materia richiede che l'indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi, mentre nulla dice con riferimento all'indirizzo del mittente. Il notificante, pertanto, può eseguite la notificazione mediante qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata.
La diversa ratio rispetto alla disciplina in materia di notificazione eseguita dagli avvocati è facilmente intuibile: avendo la legge attribuito a un ristretto novero di soggetti, dotati di particolare qualifica, il potere di notifica degli atti della riscossione, potendo il cittadino verificare l'attendibilità dell'indirizzo pec del mittente a monte, senza aprire il messaggio, non può dirsi lo stesso per le notifiche ricevute da un avvocato, il quale non fa parte di una pubblica amministrazione e non è soggetto dotato di una particolare qualifica pubblica.
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Nessun rilievo, inoltre, può darsi alla mancanza nella notificazione della relazione di notifica, dell'attestazione di conformità e della firma digitale, atteso che la notifica si perfeziona con la consegna del messaggio pec nella casella del destinatario, alla data e nell'orario indicati nella ricevuta di consegna e che il documento trasmesso è proprio l'originale.
In ogni caso, si evidenzia che tutte le prospettate irregolarità renderebbero al più la notifica nulla, e non inesistente, con la conseguenza che i vizi risulterebbero sanati per raggiungimento dello scopo, atteso che il ricorrente ha ricevuto l'atto e ha proposto la presente opposizione.
7. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata notifica, o l'invalidità della stessa, degli atti prodromici al preavviso di fermo.
L'allegazione è smentita documentalmente.
L' ha, infatti, dato prova di aver notificato alla pec del ricorrente e tramite raccomandata con CP_2 ricevuta di ritorno i diversi avvisi di addebito. Con riferimento ai singoli atti, dall'esame della documentazione prodotta si evince che:
- L'avviso di addebito n. 41020160008705518000, relativo al mancato pagamento di contributi I.V.S. per l'anno 2015, per complessivi € 1.398,69, è stato notificato in data 3 novembre 2016;
- L'avviso di addebito n. 41020160015056812000, relativo al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2016, per complessivi € 7.344,77, è stato notificato in data 28 dicembre 2016;
- L'avviso di addebito n. 41020170000907144000, relativo al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2016, per complessivi € 2.525,79, è stato notificato in data 4 aprile 2017;
- L'avviso di addebito n. 41020170002211871000, relativo al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2017, per complessivi € 1.225,62, è stato notificato in data 3 agosto 2017;
- L'avviso di addebito n. 41020170007119847000, per mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2016, per complessivi € 2.638,98, è stato notificato in data 29 settembre 2017;
- L'avviso di addebito n. 41020170011310107000, relativamente al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2017, per complessivi € 4.128,49, è stato notificato in data 12 dicembre 2017;
- L'avviso di addebito n. 41020220003763161000, per mancato versamento di contributi IVS per l'anno 2020, per complessivi € 4.414,73, è stato notificato in data 29 novembre 2022;.
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
- L'avviso di addebito n. 41020220006573175000, relativamente al mancato pagamento del Pa Modello DM per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per complessivi € 34.686,07, è stato notificato in data 10 dicembre 2022;
- L'avviso di addebito n. 41020220009070734000, relativamente al mancato pagamento del
Modello DM 10 per l'anno 2022, per complessivi € 2.201,23, è stato notificato in data 18 dicembre 2022 a mezzo pec inviata all'indirizzo “ . Dalla visura Email_2 camerale prodotta dal ricorrente stesso, risulta che il predetto indirizzo appartiene all'impresa individuale del ricorrente, pertanto la notifica deve ritenersi perfezionata.
In definitiva, dunque, risultano notificati tutti gli avvisi di addebito di cui si discute.
8. Il ricorrente, poi, lamenta l'intervenuta decadenza del potere di iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 25, d. lgs. 46/1999, a norma del quale i contributi o premi dovuti agli enti previdenziali devono essere iscritti a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
L'eccezione non può essere accolta in quanto tardiva.
Per giurisprudenza pacifica, la decadenza di cui si tratta ha natura meramente procedimentale e, dunque, non si ripercuote sulla sussistenza del credito. Poiché, dunque, nessuno degli avvisi di addebito è stato opposto nel termine di decadenza di quaranta giorni (o nel più breve termine di venti giorni, trattandosi di eccezione formale), il credito portato da detti avvisi di addebito si è ormai cristallizzato.
9. Parte ricorrente lamenta, infine, l'avvenuta prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito.
eccepisce di aver interrotto il termine di prescrizione con l'intimazione di pagamento n. CP_6
110 2019 007815700, notificata in data 14 aprile 2019, e con la comunicazione preventiva di ipoteca n. 110 76 2023 00000 277 000, notificata in data 21 marzo 2023.
9.2 L'intimazione di pagamento – avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn.
41020160008705518000, 41020160015056812000, 41020170000907144000,
41020170002211871000, 41020170007119847000 e 41020170011310107000 – è stata spedita in data 28 marzo 2019 all'indirizzo pec La pec, tuttavia, non è stata Email_3 consegnata e il sistema ha generato l'avviso di mancata consegna rilevando il seguente errore:
“Indirizzo non valido”. Poiché, dunque, l'intimazione non è stata consegnata in quanto ha CP_1 utilizzato un indirizzo errato ( anziché , la missiva non è Email_4 Email_2 idonea ad interrompere i termini di prescrizione. Nessun rilievo può poi ascriversi alla successiva comunicazione di deposito sul sito InfoCamere dell'intimazione di pagamento atteso che ciò che rileva è che l'intimazione di pagamento non è mai pervenuta nella sfera di conoscibilità del debitore
8 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
per un errore compiuto dall'ente. In ogni caso, poi, si osserva che non ha dato prova che tale CP_1 comunicazione sia stata consegnata presso la residenza del ricorrente.
9.3 L'unico atto interruttivo della prescrizione è, dunque, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quale è stata notificata a mezzo pec in data 21 marzo 2023.
9.4 In virtù di quanto sopra esposto, ne discende che:
- gli avvisi di addebito nn. 41020160008705518000, 41020160015056812000,
41020170000907144000 risultano prescritti;
- gli avvisi di addebito nn. 41020170002211871000, 41020170007119847000 e
41020170011310107000 non sono prescritti, in quanto, per effetto della sospensione dei termini prescrittivi operata dalla normativa Covid (art. 37, d. l. n. 18/2020, conv. con l. n.
27/2020, e art. 11, d. l. 183/2020, conv. con l. 21/2021), essi si sarebbero prescritti, rispettivamente, in data 10 giugno 2023, 7 agosto 2023 e 19 ottobre 2023. Tuttavia, la prescrizione è stata interrotta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 21 marzo 2023;
- gli avvisi di addebito nn. 41020220003763161000, 41020220006573175000 e
41020220009070734000, notificati rispettivamente in data 29 novembre, 12 dicembre e 18 dicembre 2022, non sono prescritti.
10. Infine, parte ricorrente eccepisce l'impignorabilità del bene oggetto di fermo amministrativo, trattandosi di bene strumentale all'attività d'impresa.
La tesi non è fondata.
L'autovettura oggetto della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, infatti, non è un bene strumentale all'esercizio dell'impresa ma non è altra che la merce che l'impresa vende.
11. Poichè l'opposizione è risultata parzialmente fondata le spese di lite andrebbero poste a carico delle due parti soccombenti. Tuttavia, dal momento che il credito si è prescritto in ragione della condotta di che ha notificato ad un indirizzo pec errato, si ritiene corretto porre le spese a CP_1 carico di e compensarle nei confronti dell' . CP_1 CP_2
11.1 La liquidazione delle spese viene fatta ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 5.200 –
26.000 (in ragione del valore dei crediti prescritti), valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, per le sole fasi di studio e introduttiva, atteso che non sono state assunte prove costituende e che il difensore del ricorrente non ha partecipato all'udienza di discussione, in €
854, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.ti e;
Parte_2 Parte_2
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.:
9 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 307/2024
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
41020160008705518000, 41020160015056812000, 41020170000907144000,
- rigetta le altre domande;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 854, oltre rimborso CP_1 spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti e;
Parte_2 Parte_2
- compensa tra il ricorrente e l' le spese del giudizio. CP_2
Ivrea, 23 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
10