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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 09/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 677/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. LA MORGIA STEFANO, con domicilio eletto in Via Isonzo n. 31
66034 Lanciano ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'Avv.. Stab. , con domicilio eletto in v.le Controparte_3
d'annunzio 66054 Vasto presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
1) accertata e dichiarata la competenza esclusiva del Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 42 dello Statuto societario, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina1 di 15 2) nel merito ed in via gradata, in accoglimento dell'eccezione di compensazione formalizzata da , annullare e/o revocare Controparte_1
il decreto ingiuntivo e dichiarare pertanto che nulla è dovuto al sig.
[...]
con riferimento alle causali di cui al ricorso per ingiunzione di CP_2
pagamento;
3) Condannare in ogni caso il sig. al pagamento di Controparte_2
spese e competenze del giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
In via principale:
- revocare l'ordinanza emessa dal G.I. in data 10/10/2024 e concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i gravi motivi e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né la causa di pronta soluzione;
- rigettare l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito svolta dall'opponente - eccezione di arbitrato - atteso che la clausola arbitrale ex adverso invocata non è operativa nel caso di specie per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione, in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente dilatoria e comunque non provata, per tutte le ragioni innanzi esposte, data anche, l'inesistenza di qualsivoglia domanda riconvenzionale introdotta secondo rito, e per difetto oggettivo ed inesistenza, del
contro
-credito qui eccepito;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 211/2024 immediatamente esecutivo reso nel procedimento rg. n. 475/2024 del
Tribunale di Lanciano.
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La società ha proposto opposizione a Controparte_1
decreto ingiuntivo (n. 211/2024 del Tribunale di Lanciano, emesso il pagina2 di 15 23.07.2024 per un importo totale di € 13.180,39) e al relativo atto di precetto, notificati dal Sig. . Il credito del Sig. Controparte_2 [...]
si fonda su due fatture elettroniche (n. 376/04 del 16.12.2023 e n. CP_2
CF/1 del 15.02.2024) per la fornitura di materie prime.
L'opponente ha richiamato la Clausola Compromissoria in arbitrato contenuta nell'Art. 42 dello Statuto societario secondo cui tutte le controversie relative ai rapporti sociali siano risolte tramite arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Chieti. Pertanto, l'azione del Sig. avrebbe dovuto CP_2
essere intrapresa davanti al Collegio Arbitrale e non al Tribunale ordinario.
Viene richiamata la giurisprudenza che, pur ammettendo l'emissione del decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario (non potendo gli arbitri emettere provvedimenti inaudita altera parte), stabilisce che, una volta proposta opposizione e sollevata l'eccezione di competenza arbitrale da parte del debitore ingiunto, il giudice ordinario deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
Nel merito ha contestato il credito del Sig. evidenziando CP_2
l'insussistenza della pretesa economica e l'esistenza di un proprio controcredito, con eccezione di compensazione: derivante dall'inadempimento del sig. all'obbligo di conferimento uve: CP_2
secondo l'Art. 9 dello Statuto e l'Art. 5 del Regolamento interno che obbligano i soci a conferire tutta la produzione di uve. Il Sig. CP_2
avrebbe omesso di conferire le uve prodotte per l'annata 2024. Per tale inadempimento, il Consiglio di Amministrazione di ha Controparte_1 deliberato una sanzione di € 12.288,24 a suo carico, calcolata secondo l'Art. 6 del Regolamento interno. Inoltre ha richiamato il contributo straordinario a carico dei soci: In base all'Art. 20 dello Statuto e a una delibera del C.d.A. (verbale n. 771 dell'11.12.2023), in seguito a un drastico calo dei conferimenti nell'annata 2023 (-88% per epidemia di peronospora), è stato deliberato un contributo straordinario di € 125,00 per azione, onde ha emesso a carico del Sig. Controparte_1 CP_2 una fattura di € 13.877,50 lordi (fattura n. 17/00 del 31.08.2024). L'importo relativo alla prima rata di questo contributo, pari a € 2.775,50 (1/5 del totale)da compensare con la liquidazione dei conferimenti del 2022; viene pagina3 di 15 così indicato il controcredito complessivo di € 15.063,74 (€ 12.288,24 per sanzione + € 2.775,50 per contributo), superiore al credito azionato dal
Sig. (€ 11.863,22), eccependo la compensazione per il valore CP_2
del decreto ingiuntivo e con riserva di agire per la parte eccedente in sede arbitrale.
Il Sig. si è costituito chiedendo l'integrale rigetto CP_2
dell'opposizione avversaria e la revoca dell'ordinanza di sospensione del decreto ingiuntivo (emessa dal G.I. il 10/10/2024), insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto stesso.
Le sue argomentazioni si basano sui seguenti punti:
Infondatezza dell'eccezione di incompetenza (clausola compromissoria):
La clausola arbitrale di cui all'Art. 42 dello Statuto societario non esclude la giurisdizione ordinaria e circoscrive la competenza degli arbitri a specifiche controversie relative ai "rapporti sociali" e alla "validità delle delibere assembleari". La controversia in oggetto riguarda il pagamento del corrispettivo per la fornitura di materie prime, fattispecie che non rientra nelle categorie di controversie societarie previste dalla clausola.
Viene eccepito che il Sig. ha receduto dalla società in CP_2
data 22/11/2023 (tramite PEC), a seguito del voto contrario all'approvazione del nuovo statuto nell'assemblea straordinaria dell'8/11/2023. Pertanto, la sua qualità di socio è cessata.
Cita giurisprudenza (Corte d'Appello di Milano, sentenza n.
3226/2022 del 14/10/2022) a supporto dell'estraneità della fattispecie all'ambito della clausola compromissoria.
Contesta l'esistenza del controcredito, non conoscendo i verbali interni della società da cui deriverebbero, oltre che privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità oltre che non contestato nell'an debeatur, mentre la comunicazione del 23/08/2024, la sanzione del 4/09/2024 e la fattura del 31/08/2024 sono successive alla notificazione del decreto ingiuntivo (8/08/2024). La sanzione comminata per il mancato conferimento di uve (a cui il Sig. non era più obbligato dopo il CP_2
pagina4 di 15 recesso) è ritenuta manifestamente eccessiva e l'Art. 6 del Regolamento interno è considerato non sufficientemente determinato nei criteri di calcolo. Deduce inoltre l'assenza di domanda riconvenzionale per far valere il presunto controcredito..
Su istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opponente si è aperta fase incidentale, definita con ordinanza sospensiva
Nella fase di merito, la causa di natura documentale è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del
05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'opponente cooperativa avanza opposizione a decreto ingiuntivo facendo riferimento alla clausola arbitrale contenuta nell'art.42 dello
Statuto societario, secondo cui “Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali (…). saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Chieti, nel rispetto della disciplina prevista dagli artt.
34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003, n. 5 e s.m.i.. Il Tribunale
Arbitrale sarà costituito da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti. In ogni caso il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e in via rituale nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del c.p.c.. e s.m.i..”
II. L'opposto sostiene invece che detta clausola non è applicabile al caso di specie, a seguito della perdita della qualità di socio da parte dei sig. a fronte del recesso esercitato in data CP_2
22/11/2023.
III. Sulla base di questa deduzione l'opposto solleva critiche anche avverso l'ordinanza con cui è stata sospesa la provvisoria esecutorietà, denunciando il pretermesso esame, in quella sede, di questo suo rilevo, ed ha chiesto la revoca della suddetta ordinanza.
pagina5 di 15 IV. L'asserita perdita della qualifica di socio era stata contestata dall'opponente, che ha dedotto il difetto di prova dell'intervenuto recesso, ed ha precisato che la procedura prevista in base allo
Statuto per il recesso dei soci non risultava perfezionata.
V. A fronte di questa deduzione, tempestiva, la ditta ha CP_2
ribadito le proprie tesi, ma nella sostanza non ha dato prova del proprio assunto. V'è da dire che in effetti l'opposto ha allegato la p.e.c. del 22/11/2023 alla propria comparsa conclusionale in replica, quindi fuori termine, e senza dimostrare di essere incorso in decadenza per causa non imputabile. Ne consegue che il documento è inutilizzabile ai fini della decisione e va stralciato.
VI. Il recesso del socio di cooperativa è disciplinato dall'art. 2532 CC, il cui testo viene sostanzialmente riprodotto nello Statuto della cooperativa opposta, e non è prevista la sua efficacia immediata.
VII. D'altro canto è evidente che eventuali contese circa la sussistenza, la validità e le modalità di perfezionamento del recesso, nonché del suo recepimento da parte della cooperativa a termini dello Statuto rientrino a pieno titolo nell'ambito dei “rapporti sociali” la cui competenza è riservata al collegio arbitrale.
VIII. La qualifica di socio in capo alla ditta non è quindi CP_2
revocabile in dubbio nel presente giudizio, e non ha rilievo a tale fine l'epoca di emissione delle fatture azionate in monitorio rispetto all'epoca dell'asserito recesso (nov.2023), posto che si tratta di acconti su conferimenti della vendemmia 2022.
IX. Va quindi esaminato se la richiesta di pagamento attivata in monitorio sia o meno riservata al collegio arbitrale.
Per valutare il fondamento della domanda in opposizione deve quindi scrutinarsi se l'oggetto della richiesta avanzata in monitorio possa ricondursi nell'ambito dei rapporti sociali: con il decreto ingiuntivo il sig. aziona la somma di € 11.863,22 pari al CP_2
residuo esitante dal totale delle due fatture n. 376/04 del
16.12.2023 e CF/1 del 15.02.2024, da cui viene detratto l'importo del bonifico di € 20.843,72 in precedenza effettuato dall'ingiunta pagina6 di 15 (19.02.2024)
X. Come sottolinea la Corte, “la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto” (Cass. n. 25939/2021) Sezioni Unite Civili, 18 settembre
2017, n. 21550 secondo cui “per costante giurisprudenza di questa
Corte, la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo” Ciò peraltro costituisce conseguenza della natura dell'exceptio compromissi quale eccezione in senso stretto, rilevabile solo ad istanza di parte.
Questo costante orientamento, dottrinario e giurisprudenziale, si fonda sul precipuo rilievo che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti monitori
XI. Deve dunque valutarsi se il pagamento da parte della cooperativa ai soci del corrispettivo del conferimento obbligatorio rientri o meno tra i rapporti sociali.
I rapporti sociali in una cooperativa riguardano i rapporti tra la cooperativa e i suoi soci, e possono essere distinti in due tipi: il rapporto associativo e il rapporto di scambio. Il rapporto associativo
è legato alla qualità di socio e alla partecipazione agli scopi sociali della cooperativa, mentre il rapporto di scambio riguarda il reciproco scambio di prestazioni tra la cooperativa e i suoi soci, come ad esempio la fornitura di beni o servizi a condizioni mutualistiche.
XII. La natura dell'obbligo di conferimento incombente sul socio di una cooperativa agricola è stato oggetto di varie pronunzie della Corte, che si è appunto chiesta se si tratti di un separato e autonomo contratto di scambio intercorrente tra il socio conferitario e la società cooperativa o se piuttosto esso trovi titolo direttamente nel contratto sociale, e la Corte ha stabilito che nelle società cooperative di conferimento (come quella oggetto di valutazione in questa sede), il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore pagina7 di 15 rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Cass., n. 26222/2014; Cass., n. 694/2001;
Cass., n. 23606/2023 e in motivazione anche Cass., n.
14850/2024). Il socio deve dunque ricevere in corrispettivo il prezzo della merce trasferita alla società e, se la situazione lo consente, anche il ristorno commisurato agli scambi mutualistici posti in essere alla fine dell'esercizio sociale. Non si può trasformare la prestazione mutualistica in un atto gratuito, né in una sorta di conferimento permanente o indeterminato.
XIII. Il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa quindi ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Cass., n. 26222/2014; Cass., n. 694/2001). Tale principio, ricorda la Cass., n. 14850/2024, "che si è affermato nell'ambito delle cooperative edilizie, è applicabile anche al caso in esame di società cooperativa agricola e zootecnica in quanto anche in questo caso il conferimento del latte dal socio (...) alla cooperativa (...) caratterizza il rapporto economico come relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa) tra l'obbligo di conferimento dell'intera produzione di latte da parte del socio e il corrispondente obbligo di pagamento da parte della società cooperativa per la quantità di latte di volta in volta conferito, in base agli accordi negoziali aventi come fonte il contratto sociale (statuto
e atto costitutivo). Di conseguenza, nella specie, ciò che rileva non
è il rapporto associativo volto allo scopo comune ma prevale il rapporto di scambio che determina l'insorgere, a carico del socio, dell'obbligo di provvedere al conferimento del latte e, in capo alla società, dell'obbligo di pagamento del suddetto conferimento,
pagina8 di 15 prestazione quest'ultima che rappresenta il corrispettivo della consegna del latte, la cui causa, dunque, risulta del tutto omogenea
a quella della compravendita".
XIV. Nell'ipotesi delle cooperative agricole e zootecniche quello che, atecnicamente, viene definito dallo statuto come "conferimento" del prodotto agricolo da parte del socio rappresenta, invece,
l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all'interno di una relazione di natura associativa ed in base ad accordi negoziali aventi come fonte anche il contratto sociale, statuto e atto costitutivo (così in motivazione Cass., n. 23606/2023 e Cass., n.
1615/2024).
XV. In estrema sintesi, e per quel che interessa, in questa tipologia di rapporto associativo vengono generati due distinti rapporti, uno mutualistico regolato dalle norme associative e uno di scambio regolato secondo le regole della compravendita. Va esclusa, pertanto, anche l'ipotesi ricostruttiva di una conversione del contratto associativo in uno di scambio, poiché i due rapporti sono distinti e hanno diversa regolamentazione, a meno che nello statuto siano previste regole diverse che possano incidere sulla configurazione del rapporto di scambio nelle cooperative agricole di conferimento e trasformazione facendolo risultare estremamente variabile in ragione di specifiche e particolari fattispecie (Cass., n.
1615/2024)
XVI. Con particolare riferimento alla riconducibilità nell'ambito della clausola arbitrale della controversia attinente il pagamento di conferimenti dalla socia della società cooperativa è di recente intervenuta la pronuncia Cassazione civile sez. II, 16/12/2024,
n.32654, che ha sindacato un caso di regolamento di competenza analogo al presente, in cui a fronte di un decreto ingiuntivo proposto dal socio contro la cooperativa per pagamento di corrispettivo di conferimenti, la cooperativa aveva eccepito la competenza arbitrale richiamando la clausola statutaria. Il Tribunale
pagina9 di 15 aveva accolto l'eccezione revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando l'improponibilità della domanda, dovendo la controversia essere rimessa al giudizio degli arbitri, e la cooperativa soccombente aveva presentato ricorso per regolamento di competenza.
XVII. Secondo la S.C. , la clausola che prevede la compromissione in arbitri delle controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali va interpretata nel senso che nel parlare di rapporti sociali, ed esemplificando tali rapporti sociali nelle controversie relative alla validità delle delibere assembleari e ai rapporti con gli organi sociali, chiaramente delimita il suo ambito di applicazione alla vita della società. Occorre pertanto determinare se la controversia attinente al versamento del corrispettivo del conferimento vada considerata come attinente al rapporto associativo, ed a tale riguardo viene sancito che l'obbligo di conferimento in capo al socio caratterizza il rapporto economico come relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva, sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa, così che ciò che rileva non è il rapporto associativo volto allo scopo comune in quanto prevale il rapporto di scambio che determina l'insorgere a capo del socio dell'obbligo di provvedere al conferimento e in capo alla società dell'obbligo di pagamento del suddetto conferimento, prestazione che rappresenta il corrispettivo del conferimento, la cui causa risulta del tutto omogenea a quella della compravendita.
XVIII. In tal senso, da ultimo, anche Cass. n.23606/2023 secondo cui viene in rilievo un rapporto di natura sinallagmatica tra l'obbligo del socio di conferire e quello della società di pagamento del conferimento stesso la cui causa, dunque, risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (v. Cass. 9-5-2013 n.
11015; Cass. 28-3-2007 n. 7646; Cass. 16-4-2003 n. 6016; Cass.
18-1-2001 n. 694)
pagina10 di 15 XIX. Merita rilievo, posto che la eredi ha prodotto il verbale CP_1
d'assemblea con cui si è disposto il versamento di un acconto ai soci, in dipendenza del cattivo andamento dell'annata, con riserva di integrazione in prosieguo, una pronuncia resa da Sez. 3-
,Ordinanza n. 24242 del 09/08/2023 aveva invece ritenuto che i conferimenti annuali di prodotti, eseguiti dal socio imprenditore agricolo alla cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione, trovano titolo nel contratto sociale che prevede la relativa obbligazione e non costituiscono oggetto di una prestazione accessoria ex art. 2345 c.c.; ne consegue che la consegna dei prodotti non determina l'operatività del principio di corrispettività e non fa sorgere in capo al socio il diritto a un corrispettivo, ma una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento, che può anche mancare e che è integrata dall'attribuzione "pro quota" ai soci del profitto conseguito dalla cooperativa tramite l'attività di impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il diritto alla remunerazione del conferimento di latte effettuato da un socio a una cooperativa agricola a r.l., che, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caesario, aveva subito una perdita di esercizio).
XX. L'orientamento prevalente, comunque sottolinea che, applicando un principio da tempo invalso nella giurisprudenza relativa alle società cooperative edilizie, ciò che tecnicamente viene definito dallo statuto come conferimento del prodotto agricolo da pare del socio rappresenta invece l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all'interno di una relazione di natura associativa e in base ad accordi negoziali aventi come fonte anche il contratto sociale, statuto e atto costitutivo (così Cass. n. 14850/2024).
XXI. Sulla scorta di tali argomenti, la clausola compromissoria, in quanto richiama controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, non trova applicazione rispetto alla controversia che abbia ad oggetto il pagamento dell'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario.
pagina11 di 15 Co XXII. Sul punto la che pure rilevato che non entra in gioco l'art. 808- quater c.p.c, in quanto il favor nei confronti dell'arbitrato presente nella disposizione (secondo la quale "la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce") entra in gioco "nel dubbio", non ravvedendo ipotesi di dubbio ove la lettera della clausola arbitrale rechi chiara la delimitazione del suo ambito di applicabilità ai
"rapporti sociali".
XXIII. Ne consegue che l'eccepita incompetenza non può ritenersi sussistente.
XXIV. ****
XXV. Posto dunque che l'oggetto della domanda attivata in monitorio ricade nella competenza del Tribunale, deve rilevarsi che la
Cooperativa opponente non ha contestato l'ammontare ingiunto, né il titolo sotteso alla richiesta, ma ha sollevato, oltre alla eccezione già esaminata, eccezione di compensazione per l'ammontare delle sanzioni emesse a carico del socio per le violazioni agli obblighi di conferimento uve per l'anno 2004 e contribuzione dei soci stabiliti nel verbale d'assemblea del 11.12.2023.
XXVI. Assume rilevo che tali argomenti rientrano nell'ambito di operatività della clausola arbitrale, essendo indubbio che il conferimento uve, sotto l'aspetto della sua obbligatorietà e non del diritto al corrispettivo sinora esaminato, rientri nell'ambito dei rapporti sociali di cui alla clausola arbitrale, come pure l'obbligo di contribuzione deliberato in assemblea, ma sul punto la ditta non ha CP_2 mosso rilievi di competenza, ed ha contestato l'an e quantum dell'eccezione, evidenziando il difetti di certezza, liquidità ed esigibilità. La proposizione della domanda in sede monitoria non può ritenersi idonea a configurare rinuncia da parte del CP_2
alla clausola medesima, Si veda al riguardo Cass. n. 3464/2015, secondo cui “la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti
pagina12 di 15 dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti - con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso”.
XXVII. Ciò che rileva nel caso di specie è l'omesso richiamo – da parte dell'opposta - alla clausola arbitrale per l'oggetto dell'eccezione riconvenzionale, con la conseguenza che -trattandosi di rilevo rimesso alla disponibilità della parte - permane la competenza del
Tribunale al sindacato sui presupposti affinché la cooperativa possa avvalersi in questa sede dell'eccezione di compensazione.
XXVIII. La cooperativa ha allegato lo Statuto ed il regolamento interno, che regolano l'obbligo del conferimento uve, e i criteri di determinazione della sanzione in caso di violazione dell'obbligo medesimo.
XXIX. E' opportuno rilevare che l'omesso conferimento uve nel 2024 risulta fatto non contestato, benché l'opposto ne ponga a motivo l'intervenuto recesso;
in difetto di prova di tale recesso e del suo valido perfezionamento, non può svilupparsi argomento che lo presupponga. Ne consegue che la delibera assembleare risultante dal verbale d'assemblea n.778 del 04.09.2024 (doc.4) avverso la quale, peraltro, la ditta non risulta avere intrapreso CP_2
alcuna tutela, e nel presente giudizio svolge osservazioni generiche e non riscontrate;
col la delibera indicata, che il Consiglio ha assunto dopo avere inviato al il sollecito trasmesso con CP_2 pec del 23.08.2024 (doc. 4 bis), è stata comminata la sanzione di €
12.288,24 per omesso conferimento delle uve nell'anno 2024.
XXX. Il metodo di calcolo della sanzione risulta rispondente ai criteri sanciti dagli artt. 9 e 14 dello Statuto (doc. 2), nonché degli artt. 5 e
6 del Regolamento interno (doc. 3); inoltre l'opposta non contesta nello specifico i parametri assunti a base della delibera per il calcolo pagina13 di 15 della sanzione in applicazione dei criteri richiamati, che per il vero essendo i quantitativi di riferimento indicati nell'art. 5 (Q.li/ha 200) e l'ammontare della sanzione indicato nell'art. 6; (€18/q.le non conferito), avrebbe potuto contemplare unicamente l'estensione della coltura, o l'intervenuto invio di giustificazione non valutata dal consiglio
XXXI. Nella fattura 17/00 del 31.08.2024 risultano addebitati alla ditta opposta i costi fissi riportati nella delibera n. 771 dell'11.12.2023 del
CdA poi confluiti nel bilancio d'esercizio 2023; l'addebito in questione risulta fondato sul disposto di cui all'art. 20 ultimo comma dello Statuto (doc. 2) secondo cui in casi eccezionali e motivati per far fronte alla copertura dei costi fissi aziendali, il Consiglio di
Amministrazione può deliberare un contributo alla gestione annuale da far versare con una o più soluzioni;
anche in tal caso si riscontra la rispondenza dei criteri di calcolo adottati l'assenza di rilevi di parte idonei ad invalidare la statuizione assunta dal CdA nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari a tanto preposte, le quali non hanno formato oggetto di specifica impugnazione.
XXXII. L'addebito in fattura corrisponde ad 1/5 del totale in carico alla ditta opposta secondo i criteri assunti nella delibera 771 (€25*azione).
Anche in tal caso si rileva l'assenza di contestazioni avverso la regolarità formale e sostanziale della delibera.
XXXIII. Ne consegue la legittima opposizione in compensazione, da parte dell'opponente, del complessivo controcredito di € 15.063,74 (di cui
€ 12.288,24 per la sanzione di cui al verbale 778 del 04/09/2024 ed
€ 2.775,50 per contributo proporzionale deliberato con il verbale
771 del 11/12/2023.
XXXIV. A fronte dell'eccepita sussistenza del controcredito, il decreto ingiuntivo va revocato;
le spese di lite sono integralmente compensate per la sostanziale reciproca soccombenza in ordine alle poste dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina14 di 15 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la propria competenza a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione al quale non opera la riserva di cui alla clausola arbitrale, art.42 dello Statuto dell'opponente;
2. Dispone lo stralcio ella documentazione allegata da CP_2
alla memoria conclusionale di replica
[...]
3. Accerta la sussistenza del controcredito di € 15.063,74 eccepito in compensazione da per l'effetto revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e dichiara il credito l'importo complessivamente ingiunto compensato fino a concorrenza di
€ 15.063,74
4. Compensa le spese tra le parti
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 9 giugno 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 677/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. LA MORGIA STEFANO, con domicilio eletto in Via Isonzo n. 31
66034 Lanciano ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'Avv.. Stab. , con domicilio eletto in v.le Controparte_3
d'annunzio 66054 Vasto presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
1) accertata e dichiarata la competenza esclusiva del Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 42 dello Statuto societario, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina1 di 15 2) nel merito ed in via gradata, in accoglimento dell'eccezione di compensazione formalizzata da , annullare e/o revocare Controparte_1
il decreto ingiuntivo e dichiarare pertanto che nulla è dovuto al sig.
[...]
con riferimento alle causali di cui al ricorso per ingiunzione di CP_2
pagamento;
3) Condannare in ogni caso il sig. al pagamento di Controparte_2
spese e competenze del giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
In via principale:
- revocare l'ordinanza emessa dal G.I. in data 10/10/2024 e concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i gravi motivi e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né la causa di pronta soluzione;
- rigettare l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito svolta dall'opponente - eccezione di arbitrato - atteso che la clausola arbitrale ex adverso invocata non è operativa nel caso di specie per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione, in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente dilatoria e comunque non provata, per tutte le ragioni innanzi esposte, data anche, l'inesistenza di qualsivoglia domanda riconvenzionale introdotta secondo rito, e per difetto oggettivo ed inesistenza, del
contro
-credito qui eccepito;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 211/2024 immediatamente esecutivo reso nel procedimento rg. n. 475/2024 del
Tribunale di Lanciano.
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La società ha proposto opposizione a Controparte_1
decreto ingiuntivo (n. 211/2024 del Tribunale di Lanciano, emesso il pagina2 di 15 23.07.2024 per un importo totale di € 13.180,39) e al relativo atto di precetto, notificati dal Sig. . Il credito del Sig. Controparte_2 [...]
si fonda su due fatture elettroniche (n. 376/04 del 16.12.2023 e n. CP_2
CF/1 del 15.02.2024) per la fornitura di materie prime.
L'opponente ha richiamato la Clausola Compromissoria in arbitrato contenuta nell'Art. 42 dello Statuto societario secondo cui tutte le controversie relative ai rapporti sociali siano risolte tramite arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Chieti. Pertanto, l'azione del Sig. avrebbe dovuto CP_2
essere intrapresa davanti al Collegio Arbitrale e non al Tribunale ordinario.
Viene richiamata la giurisprudenza che, pur ammettendo l'emissione del decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario (non potendo gli arbitri emettere provvedimenti inaudita altera parte), stabilisce che, una volta proposta opposizione e sollevata l'eccezione di competenza arbitrale da parte del debitore ingiunto, il giudice ordinario deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
Nel merito ha contestato il credito del Sig. evidenziando CP_2
l'insussistenza della pretesa economica e l'esistenza di un proprio controcredito, con eccezione di compensazione: derivante dall'inadempimento del sig. all'obbligo di conferimento uve: CP_2
secondo l'Art. 9 dello Statuto e l'Art. 5 del Regolamento interno che obbligano i soci a conferire tutta la produzione di uve. Il Sig. CP_2
avrebbe omesso di conferire le uve prodotte per l'annata 2024. Per tale inadempimento, il Consiglio di Amministrazione di ha Controparte_1 deliberato una sanzione di € 12.288,24 a suo carico, calcolata secondo l'Art. 6 del Regolamento interno. Inoltre ha richiamato il contributo straordinario a carico dei soci: In base all'Art. 20 dello Statuto e a una delibera del C.d.A. (verbale n. 771 dell'11.12.2023), in seguito a un drastico calo dei conferimenti nell'annata 2023 (-88% per epidemia di peronospora), è stato deliberato un contributo straordinario di € 125,00 per azione, onde ha emesso a carico del Sig. Controparte_1 CP_2 una fattura di € 13.877,50 lordi (fattura n. 17/00 del 31.08.2024). L'importo relativo alla prima rata di questo contributo, pari a € 2.775,50 (1/5 del totale)da compensare con la liquidazione dei conferimenti del 2022; viene pagina3 di 15 così indicato il controcredito complessivo di € 15.063,74 (€ 12.288,24 per sanzione + € 2.775,50 per contributo), superiore al credito azionato dal
Sig. (€ 11.863,22), eccependo la compensazione per il valore CP_2
del decreto ingiuntivo e con riserva di agire per la parte eccedente in sede arbitrale.
Il Sig. si è costituito chiedendo l'integrale rigetto CP_2
dell'opposizione avversaria e la revoca dell'ordinanza di sospensione del decreto ingiuntivo (emessa dal G.I. il 10/10/2024), insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto stesso.
Le sue argomentazioni si basano sui seguenti punti:
Infondatezza dell'eccezione di incompetenza (clausola compromissoria):
La clausola arbitrale di cui all'Art. 42 dello Statuto societario non esclude la giurisdizione ordinaria e circoscrive la competenza degli arbitri a specifiche controversie relative ai "rapporti sociali" e alla "validità delle delibere assembleari". La controversia in oggetto riguarda il pagamento del corrispettivo per la fornitura di materie prime, fattispecie che non rientra nelle categorie di controversie societarie previste dalla clausola.
Viene eccepito che il Sig. ha receduto dalla società in CP_2
data 22/11/2023 (tramite PEC), a seguito del voto contrario all'approvazione del nuovo statuto nell'assemblea straordinaria dell'8/11/2023. Pertanto, la sua qualità di socio è cessata.
Cita giurisprudenza (Corte d'Appello di Milano, sentenza n.
3226/2022 del 14/10/2022) a supporto dell'estraneità della fattispecie all'ambito della clausola compromissoria.
Contesta l'esistenza del controcredito, non conoscendo i verbali interni della società da cui deriverebbero, oltre che privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità oltre che non contestato nell'an debeatur, mentre la comunicazione del 23/08/2024, la sanzione del 4/09/2024 e la fattura del 31/08/2024 sono successive alla notificazione del decreto ingiuntivo (8/08/2024). La sanzione comminata per il mancato conferimento di uve (a cui il Sig. non era più obbligato dopo il CP_2
pagina4 di 15 recesso) è ritenuta manifestamente eccessiva e l'Art. 6 del Regolamento interno è considerato non sufficientemente determinato nei criteri di calcolo. Deduce inoltre l'assenza di domanda riconvenzionale per far valere il presunto controcredito..
Su istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opponente si è aperta fase incidentale, definita con ordinanza sospensiva
Nella fase di merito, la causa di natura documentale è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del
05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'opponente cooperativa avanza opposizione a decreto ingiuntivo facendo riferimento alla clausola arbitrale contenuta nell'art.42 dello
Statuto societario, secondo cui “Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali (…). saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Chieti, nel rispetto della disciplina prevista dagli artt.
34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003, n. 5 e s.m.i.. Il Tribunale
Arbitrale sarà costituito da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti. In ogni caso il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e in via rituale nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del c.p.c.. e s.m.i..”
II. L'opposto sostiene invece che detta clausola non è applicabile al caso di specie, a seguito della perdita della qualità di socio da parte dei sig. a fronte del recesso esercitato in data CP_2
22/11/2023.
III. Sulla base di questa deduzione l'opposto solleva critiche anche avverso l'ordinanza con cui è stata sospesa la provvisoria esecutorietà, denunciando il pretermesso esame, in quella sede, di questo suo rilevo, ed ha chiesto la revoca della suddetta ordinanza.
pagina5 di 15 IV. L'asserita perdita della qualifica di socio era stata contestata dall'opponente, che ha dedotto il difetto di prova dell'intervenuto recesso, ed ha precisato che la procedura prevista in base allo
Statuto per il recesso dei soci non risultava perfezionata.
V. A fronte di questa deduzione, tempestiva, la ditta ha CP_2
ribadito le proprie tesi, ma nella sostanza non ha dato prova del proprio assunto. V'è da dire che in effetti l'opposto ha allegato la p.e.c. del 22/11/2023 alla propria comparsa conclusionale in replica, quindi fuori termine, e senza dimostrare di essere incorso in decadenza per causa non imputabile. Ne consegue che il documento è inutilizzabile ai fini della decisione e va stralciato.
VI. Il recesso del socio di cooperativa è disciplinato dall'art. 2532 CC, il cui testo viene sostanzialmente riprodotto nello Statuto della cooperativa opposta, e non è prevista la sua efficacia immediata.
VII. D'altro canto è evidente che eventuali contese circa la sussistenza, la validità e le modalità di perfezionamento del recesso, nonché del suo recepimento da parte della cooperativa a termini dello Statuto rientrino a pieno titolo nell'ambito dei “rapporti sociali” la cui competenza è riservata al collegio arbitrale.
VIII. La qualifica di socio in capo alla ditta non è quindi CP_2
revocabile in dubbio nel presente giudizio, e non ha rilievo a tale fine l'epoca di emissione delle fatture azionate in monitorio rispetto all'epoca dell'asserito recesso (nov.2023), posto che si tratta di acconti su conferimenti della vendemmia 2022.
IX. Va quindi esaminato se la richiesta di pagamento attivata in monitorio sia o meno riservata al collegio arbitrale.
Per valutare il fondamento della domanda in opposizione deve quindi scrutinarsi se l'oggetto della richiesta avanzata in monitorio possa ricondursi nell'ambito dei rapporti sociali: con il decreto ingiuntivo il sig. aziona la somma di € 11.863,22 pari al CP_2
residuo esitante dal totale delle due fatture n. 376/04 del
16.12.2023 e CF/1 del 15.02.2024, da cui viene detratto l'importo del bonifico di € 20.843,72 in precedenza effettuato dall'ingiunta pagina6 di 15 (19.02.2024)
X. Come sottolinea la Corte, “la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto” (Cass. n. 25939/2021) Sezioni Unite Civili, 18 settembre
2017, n. 21550 secondo cui “per costante giurisprudenza di questa
Corte, la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo” Ciò peraltro costituisce conseguenza della natura dell'exceptio compromissi quale eccezione in senso stretto, rilevabile solo ad istanza di parte.
Questo costante orientamento, dottrinario e giurisprudenziale, si fonda sul precipuo rilievo che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti monitori
XI. Deve dunque valutarsi se il pagamento da parte della cooperativa ai soci del corrispettivo del conferimento obbligatorio rientri o meno tra i rapporti sociali.
I rapporti sociali in una cooperativa riguardano i rapporti tra la cooperativa e i suoi soci, e possono essere distinti in due tipi: il rapporto associativo e il rapporto di scambio. Il rapporto associativo
è legato alla qualità di socio e alla partecipazione agli scopi sociali della cooperativa, mentre il rapporto di scambio riguarda il reciproco scambio di prestazioni tra la cooperativa e i suoi soci, come ad esempio la fornitura di beni o servizi a condizioni mutualistiche.
XII. La natura dell'obbligo di conferimento incombente sul socio di una cooperativa agricola è stato oggetto di varie pronunzie della Corte, che si è appunto chiesta se si tratti di un separato e autonomo contratto di scambio intercorrente tra il socio conferitario e la società cooperativa o se piuttosto esso trovi titolo direttamente nel contratto sociale, e la Corte ha stabilito che nelle società cooperative di conferimento (come quella oggetto di valutazione in questa sede), il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore pagina7 di 15 rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Cass., n. 26222/2014; Cass., n. 694/2001;
Cass., n. 23606/2023 e in motivazione anche Cass., n.
14850/2024). Il socio deve dunque ricevere in corrispettivo il prezzo della merce trasferita alla società e, se la situazione lo consente, anche il ristorno commisurato agli scambi mutualistici posti in essere alla fine dell'esercizio sociale. Non si può trasformare la prestazione mutualistica in un atto gratuito, né in una sorta di conferimento permanente o indeterminato.
XIII. Il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa quindi ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Cass., n. 26222/2014; Cass., n. 694/2001). Tale principio, ricorda la Cass., n. 14850/2024, "che si è affermato nell'ambito delle cooperative edilizie, è applicabile anche al caso in esame di società cooperativa agricola e zootecnica in quanto anche in questo caso il conferimento del latte dal socio (...) alla cooperativa (...) caratterizza il rapporto economico come relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa) tra l'obbligo di conferimento dell'intera produzione di latte da parte del socio e il corrispondente obbligo di pagamento da parte della società cooperativa per la quantità di latte di volta in volta conferito, in base agli accordi negoziali aventi come fonte il contratto sociale (statuto
e atto costitutivo). Di conseguenza, nella specie, ciò che rileva non
è il rapporto associativo volto allo scopo comune ma prevale il rapporto di scambio che determina l'insorgere, a carico del socio, dell'obbligo di provvedere al conferimento del latte e, in capo alla società, dell'obbligo di pagamento del suddetto conferimento,
pagina8 di 15 prestazione quest'ultima che rappresenta il corrispettivo della consegna del latte, la cui causa, dunque, risulta del tutto omogenea
a quella della compravendita".
XIV. Nell'ipotesi delle cooperative agricole e zootecniche quello che, atecnicamente, viene definito dallo statuto come "conferimento" del prodotto agricolo da parte del socio rappresenta, invece,
l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all'interno di una relazione di natura associativa ed in base ad accordi negoziali aventi come fonte anche il contratto sociale, statuto e atto costitutivo (così in motivazione Cass., n. 23606/2023 e Cass., n.
1615/2024).
XV. In estrema sintesi, e per quel che interessa, in questa tipologia di rapporto associativo vengono generati due distinti rapporti, uno mutualistico regolato dalle norme associative e uno di scambio regolato secondo le regole della compravendita. Va esclusa, pertanto, anche l'ipotesi ricostruttiva di una conversione del contratto associativo in uno di scambio, poiché i due rapporti sono distinti e hanno diversa regolamentazione, a meno che nello statuto siano previste regole diverse che possano incidere sulla configurazione del rapporto di scambio nelle cooperative agricole di conferimento e trasformazione facendolo risultare estremamente variabile in ragione di specifiche e particolari fattispecie (Cass., n.
1615/2024)
XVI. Con particolare riferimento alla riconducibilità nell'ambito della clausola arbitrale della controversia attinente il pagamento di conferimenti dalla socia della società cooperativa è di recente intervenuta la pronuncia Cassazione civile sez. II, 16/12/2024,
n.32654, che ha sindacato un caso di regolamento di competenza analogo al presente, in cui a fronte di un decreto ingiuntivo proposto dal socio contro la cooperativa per pagamento di corrispettivo di conferimenti, la cooperativa aveva eccepito la competenza arbitrale richiamando la clausola statutaria. Il Tribunale
pagina9 di 15 aveva accolto l'eccezione revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando l'improponibilità della domanda, dovendo la controversia essere rimessa al giudizio degli arbitri, e la cooperativa soccombente aveva presentato ricorso per regolamento di competenza.
XVII. Secondo la S.C. , la clausola che prevede la compromissione in arbitri delle controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali va interpretata nel senso che nel parlare di rapporti sociali, ed esemplificando tali rapporti sociali nelle controversie relative alla validità delle delibere assembleari e ai rapporti con gli organi sociali, chiaramente delimita il suo ambito di applicazione alla vita della società. Occorre pertanto determinare se la controversia attinente al versamento del corrispettivo del conferimento vada considerata come attinente al rapporto associativo, ed a tale riguardo viene sancito che l'obbligo di conferimento in capo al socio caratterizza il rapporto economico come relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva, sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa, così che ciò che rileva non è il rapporto associativo volto allo scopo comune in quanto prevale il rapporto di scambio che determina l'insorgere a capo del socio dell'obbligo di provvedere al conferimento e in capo alla società dell'obbligo di pagamento del suddetto conferimento, prestazione che rappresenta il corrispettivo del conferimento, la cui causa risulta del tutto omogenea a quella della compravendita.
XVIII. In tal senso, da ultimo, anche Cass. n.23606/2023 secondo cui viene in rilievo un rapporto di natura sinallagmatica tra l'obbligo del socio di conferire e quello della società di pagamento del conferimento stesso la cui causa, dunque, risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (v. Cass. 9-5-2013 n.
11015; Cass. 28-3-2007 n. 7646; Cass. 16-4-2003 n. 6016; Cass.
18-1-2001 n. 694)
pagina10 di 15 XIX. Merita rilievo, posto che la eredi ha prodotto il verbale CP_1
d'assemblea con cui si è disposto il versamento di un acconto ai soci, in dipendenza del cattivo andamento dell'annata, con riserva di integrazione in prosieguo, una pronuncia resa da Sez. 3-
,Ordinanza n. 24242 del 09/08/2023 aveva invece ritenuto che i conferimenti annuali di prodotti, eseguiti dal socio imprenditore agricolo alla cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione, trovano titolo nel contratto sociale che prevede la relativa obbligazione e non costituiscono oggetto di una prestazione accessoria ex art. 2345 c.c.; ne consegue che la consegna dei prodotti non determina l'operatività del principio di corrispettività e non fa sorgere in capo al socio il diritto a un corrispettivo, ma una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento, che può anche mancare e che è integrata dall'attribuzione "pro quota" ai soci del profitto conseguito dalla cooperativa tramite l'attività di impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il diritto alla remunerazione del conferimento di latte effettuato da un socio a una cooperativa agricola a r.l., che, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caesario, aveva subito una perdita di esercizio).
XX. L'orientamento prevalente, comunque sottolinea che, applicando un principio da tempo invalso nella giurisprudenza relativa alle società cooperative edilizie, ciò che tecnicamente viene definito dallo statuto come conferimento del prodotto agricolo da pare del socio rappresenta invece l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all'interno di una relazione di natura associativa e in base ad accordi negoziali aventi come fonte anche il contratto sociale, statuto e atto costitutivo (così Cass. n. 14850/2024).
XXI. Sulla scorta di tali argomenti, la clausola compromissoria, in quanto richiama controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, non trova applicazione rispetto alla controversia che abbia ad oggetto il pagamento dell'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario.
pagina11 di 15 Co XXII. Sul punto la che pure rilevato che non entra in gioco l'art. 808- quater c.p.c, in quanto il favor nei confronti dell'arbitrato presente nella disposizione (secondo la quale "la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce") entra in gioco "nel dubbio", non ravvedendo ipotesi di dubbio ove la lettera della clausola arbitrale rechi chiara la delimitazione del suo ambito di applicabilità ai
"rapporti sociali".
XXIII. Ne consegue che l'eccepita incompetenza non può ritenersi sussistente.
XXIV. ****
XXV. Posto dunque che l'oggetto della domanda attivata in monitorio ricade nella competenza del Tribunale, deve rilevarsi che la
Cooperativa opponente non ha contestato l'ammontare ingiunto, né il titolo sotteso alla richiesta, ma ha sollevato, oltre alla eccezione già esaminata, eccezione di compensazione per l'ammontare delle sanzioni emesse a carico del socio per le violazioni agli obblighi di conferimento uve per l'anno 2004 e contribuzione dei soci stabiliti nel verbale d'assemblea del 11.12.2023.
XXVI. Assume rilevo che tali argomenti rientrano nell'ambito di operatività della clausola arbitrale, essendo indubbio che il conferimento uve, sotto l'aspetto della sua obbligatorietà e non del diritto al corrispettivo sinora esaminato, rientri nell'ambito dei rapporti sociali di cui alla clausola arbitrale, come pure l'obbligo di contribuzione deliberato in assemblea, ma sul punto la ditta non ha CP_2 mosso rilievi di competenza, ed ha contestato l'an e quantum dell'eccezione, evidenziando il difetti di certezza, liquidità ed esigibilità. La proposizione della domanda in sede monitoria non può ritenersi idonea a configurare rinuncia da parte del CP_2
alla clausola medesima, Si veda al riguardo Cass. n. 3464/2015, secondo cui “la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti
pagina12 di 15 dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti - con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso”.
XXVII. Ciò che rileva nel caso di specie è l'omesso richiamo – da parte dell'opposta - alla clausola arbitrale per l'oggetto dell'eccezione riconvenzionale, con la conseguenza che -trattandosi di rilevo rimesso alla disponibilità della parte - permane la competenza del
Tribunale al sindacato sui presupposti affinché la cooperativa possa avvalersi in questa sede dell'eccezione di compensazione.
XXVIII. La cooperativa ha allegato lo Statuto ed il regolamento interno, che regolano l'obbligo del conferimento uve, e i criteri di determinazione della sanzione in caso di violazione dell'obbligo medesimo.
XXIX. E' opportuno rilevare che l'omesso conferimento uve nel 2024 risulta fatto non contestato, benché l'opposto ne ponga a motivo l'intervenuto recesso;
in difetto di prova di tale recesso e del suo valido perfezionamento, non può svilupparsi argomento che lo presupponga. Ne consegue che la delibera assembleare risultante dal verbale d'assemblea n.778 del 04.09.2024 (doc.4) avverso la quale, peraltro, la ditta non risulta avere intrapreso CP_2
alcuna tutela, e nel presente giudizio svolge osservazioni generiche e non riscontrate;
col la delibera indicata, che il Consiglio ha assunto dopo avere inviato al il sollecito trasmesso con CP_2 pec del 23.08.2024 (doc. 4 bis), è stata comminata la sanzione di €
12.288,24 per omesso conferimento delle uve nell'anno 2024.
XXX. Il metodo di calcolo della sanzione risulta rispondente ai criteri sanciti dagli artt. 9 e 14 dello Statuto (doc. 2), nonché degli artt. 5 e
6 del Regolamento interno (doc. 3); inoltre l'opposta non contesta nello specifico i parametri assunti a base della delibera per il calcolo pagina13 di 15 della sanzione in applicazione dei criteri richiamati, che per il vero essendo i quantitativi di riferimento indicati nell'art. 5 (Q.li/ha 200) e l'ammontare della sanzione indicato nell'art. 6; (€18/q.le non conferito), avrebbe potuto contemplare unicamente l'estensione della coltura, o l'intervenuto invio di giustificazione non valutata dal consiglio
XXXI. Nella fattura 17/00 del 31.08.2024 risultano addebitati alla ditta opposta i costi fissi riportati nella delibera n. 771 dell'11.12.2023 del
CdA poi confluiti nel bilancio d'esercizio 2023; l'addebito in questione risulta fondato sul disposto di cui all'art. 20 ultimo comma dello Statuto (doc. 2) secondo cui in casi eccezionali e motivati per far fronte alla copertura dei costi fissi aziendali, il Consiglio di
Amministrazione può deliberare un contributo alla gestione annuale da far versare con una o più soluzioni;
anche in tal caso si riscontra la rispondenza dei criteri di calcolo adottati l'assenza di rilevi di parte idonei ad invalidare la statuizione assunta dal CdA nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari a tanto preposte, le quali non hanno formato oggetto di specifica impugnazione.
XXXII. L'addebito in fattura corrisponde ad 1/5 del totale in carico alla ditta opposta secondo i criteri assunti nella delibera 771 (€25*azione).
Anche in tal caso si rileva l'assenza di contestazioni avverso la regolarità formale e sostanziale della delibera.
XXXIII. Ne consegue la legittima opposizione in compensazione, da parte dell'opponente, del complessivo controcredito di € 15.063,74 (di cui
€ 12.288,24 per la sanzione di cui al verbale 778 del 04/09/2024 ed
€ 2.775,50 per contributo proporzionale deliberato con il verbale
771 del 11/12/2023.
XXXIV. A fronte dell'eccepita sussistenza del controcredito, il decreto ingiuntivo va revocato;
le spese di lite sono integralmente compensate per la sostanziale reciproca soccombenza in ordine alle poste dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina14 di 15 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la propria competenza a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione al quale non opera la riserva di cui alla clausola arbitrale, art.42 dello Statuto dell'opponente;
2. Dispone lo stralcio ella documentazione allegata da CP_2
alla memoria conclusionale di replica
[...]
3. Accerta la sussistenza del controcredito di € 15.063,74 eccepito in compensazione da per l'effetto revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e dichiara il credito l'importo complessivamente ingiunto compensato fino a concorrenza di
€ 15.063,74
4. Compensa le spese tra le parti
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 9 giugno 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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