Articolo 8 del Codice delle pari opportunità
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Art. 8. Costituzione e componenti

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7) 1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 .
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari opportunita' nel lavoro ((che ne abbiano fatto richiesta)) ;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita' di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.
2-bis. Le designazioni di cui al comma ((2)) sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo' essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:
a) ((tre esperti)) in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro e politiche di genere;
b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunita' e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l'inclusione e le politiche sociali; c-bis) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)) ;
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici gia' costituito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua ad operare nell'attuale composizione fino alla naturale scadenza".
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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