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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1413/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento e vertente
FRA
per il diritto allo studio universitario della Basilicata Parte_1
in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Gloria
Magalotti in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliato;
- OPPONENTE -
E
in persona del Direttore Controparte_1
generale, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Lavieri in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso la sede dell'Ente;
- OPPOSTO -
NONCHE'
1 in persona del rappresentante legale;
Controparte_2
- OPPOSTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 16-
4-2024 Parte_2
agiva in giudizio nei confronti dell'
[...] Controparte_1
in qualità di Ente impositore, e di
[...] Controparte_2
, in qualità di Agente per la riscossione per la Provincia di al
[...] CP_1
fine di ottenere preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata e nel merito, previo accertamento della invalidità
della procedura di riscossione mediante ruolo, della decadenza dal potere di riscossione, della inesistenza della pretesa creditoria azionata e di un valido titolo contrattuale successivamente alla data del 31-12-2014 e, infine della estinzione del credito per prescrizione e per il pagamento di quanto dovuto per il periodo
2012, l'annullamento della stessa cartella di pagamento.
2 In particolare, l'opponente allegava a fondamento dell'opposizione che:
- in data 12-3-2024 , in qualità di Agente della Controparte_2
riscossione per la Provincia di aveva notificato la cartella dl pagamento CP_1
n. 0922024000179337500 in virtù del ruolo esattoriale n. 2024/000347 emesso dall' per “recupero crediti” Controparte_1
relativi all'anno 2012 per un importo complessivo di euro 58.919,48;
- aveva stipulato con l' Pt_1 Controparte_1
una convenzione per la somministrazione del servizio di ristorazione agli
[...]
studenti dei corsi di D.U. in ambito sanitario attivati in Basilicata;
- in virtù della suddetta convenzione per ottenere il pagamento l'
[...]
avrebbe dovuto fornire, oltre alla fattura commerciale, CP_1
documentazione attestante i pasti effettivamente erogati e i destinatari della prestazione, i quali dovevano essere iscritti all'ARDSU;
- già prima della formazione del ruolo in virtù del quale era stata notificata la cartella di pagamento per l'anno 2012 aveva pagato all' Pt_1 [...]
l'intero importo dovuto, pari a complessivi euro 21.176,00; CP_1
- essendo il credito azionato con la notifica della cartella di pagamento risalente a oltre dieci anni prima della relativa iscrizione a ruolo, l'Ente impositore doveva ritenersi decaduto dalla facoltà di procedere alla riscossione mediante ruolo,
sicchè l'iscrizione a ruolo doveva ritenersi illegittima;
- poi, l' aveva avviato le azioni Controparte_1
finalizzate al recupero coattivo del credito attraverso il ricorso alla riscossione coattiva a mezzo ruoli esattoriali in difetto di un titolo esecutivo secondo una modalità che era prevista soltanto per i crediti di natura tributaria;
3 - in ogni caso, il credito azionato era estinto per intervenuta prescrizione e,
comunque, non era provato nel suo ammontare, non avendo l'Ente impositore fornito alcuna prova delle prestazioni effettivamente erogate e del periodo in cui le stesse sarebbero state eseguite e indicato la convenzione in virtù della quale erano state emesse le fatture commerciali;
- infine, il credito relativo alle prestazioni effettivamente erogate nell'anno 2012
era estinto per effetto dell'integrale pagamento del corrispettivo dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19-9-2024 si costituiva in giudizio l' che Controparte_1
preliminarmente chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione mediante ruolo attivata per il recupero del residuo credito vantato nei confronti di a titolo di corrispettivo pet l'erogazione del servizio mensa assicurato Pt_1
agli studenti universitari iscritti ai corsi di diploma universitario gestiti presso l'Ospedale San Carlo dall'Università del Sacro Cuore di Milano, credito residuo riveniente dal “partitario clienti dall'1-1-2012 al 25-9-2015” allegato alla nota prot. n. 32692 del 28-9-2015; evidenziava che Controparte_2
poteva svolgere attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali delle
Amministrazioni pubbliche, come individuate ai sensi dell'articolo 1 terzo comma della legge n. 196 del 2009, fra le quali rientrano le amministrazioni di cui all'articolo 1 secondo comma del Decreto legislativo n. 165 del 2011 e, quindi,
CP_ anche le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
l' convenuto, poi,
contestava la decorrenza del termine di prescrizione del credito azionato,
deducendo che il rapporto convenzionale era cessato soltanto nell'anno 2015, ed allegava comunque atti interruttivi della prescrizione;
infine, l'
[...]
proponeva in via subordinata domanda riconvenzionale al fine di CP_1
4 ottenere, ferma restando l'entità delle spettanze maturate in relazione alle annualità coperte da convenzione fino al 31-12-2014, il riconoscimento dell'indennizzo dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento per il servizio mensa erogato nel primo trimestre dell'anno 2015.
non si costituiva in giudizio e, verificata la Controparte_2
rituale notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata contumace.
Nel corso del giudizio veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata e non veniva svolta attività istruttoria.
All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c. in relazione all'articolo 281 quinquies primo comma c.p.c. e al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 Marzo 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la causa veniva decisa.
In via preliminare rispetto all'esame del merito delle contrapposte difese occorre evidenziare che l' ha Controparte_1
rinunciato implicitamente alla domanda riconvenzionale proposta, peraltro tardivamente, in via subordinata rispetto alla domanda di rigetto dell'opposizione proposta da al fine di ottenere “ferma restando l'entità delle spettanze Pt_1
Contr maturate dall' in relazione alle annualità coperte da convenzione e fino al
31-12-2014, il riconoscimento come dovuto all' in relazione CP_5
all'annualità 2015, dell'indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento per il servizio mensa erogato nel primo trimestre dell'anno stesso in misura corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita ex articolo 2041 c.c.”.
Premesso che al presente giudizio, in quanto instaurato dopo il 28 Febbraio 2023,
si applica la disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del 2022
(Attuazione della legge n. 206 del 2021, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti
5 di risoluzione alternativa delle controversie..), nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni depositate nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 189 primo comma n. 1) c.p.c., richiamato dall'articolo 281 quinquies primo comma c.p.c., in data 16-1-2025 l' ha precisato in Controparte_1
modo specifico le conclusioni nel modo seguente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così disporre: accertare l'infondatezza dell'atto di citazione in opposizione proposto dall' Parte_2
- sede di Potenza (ARDSU), avverso e per
[...]
l'annullamento della cartella di pagamento n.0922024000179337500 notificata il
12.03.2024 e, per l'effetto, disporre l'integrale rigetto dell'atto di citazione in opposizione e di ogni avversa pretesa, per tutte le motivazioni esposte in atti. Con
vittoria di spese e compensi di lite da distarsi in favore dell'Avvocatura Pubblica”,
senza alcun riferimento alla domanda riconvenzionale già proposta, sicchè la stessa domanda deve ritenersi implicitamente abbandonata in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata
riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, soprattutto allorchè
queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni
precedentemente formulate implica normalmente una presunzione di abbandono o
di rinuncia alle stesse (Corte di cassazione n. 4794 del 2006 e nello stesso senso
Corte di cassazione n. 788 del 1998 e Corte di cassazione n. 1754 del 2007).
Sempre in via preliminare occorre procedere alla qualificazione dell'opposizione proposta da al fine di verificare la corretta instaurazione del giudizio con Pt_1
atto di citazione e l'ammissibilità dell'opposizione sotto il profilo della sua tempestività.
Premesso che anche in tema di riscossione coattiva l'elemento che consente di differenziare l'opposizione all'esecuzione da quella di cui all'articolo 617 c.p.c. è costituito dall'oggetto della contestazione nel senso che mentre con l'opposizione
6 all'esecuzione il debitore contesta l'an dell'esecuzione (iniziata o minacciata) e nega il diritto del creditore di agire in executivis nei suoi confronti per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il quomodo e, quindi, la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi formali del titolo, del precetto (cui è assimilabile la cartella di pagamento nella riscossione coattiva) o di altro atto del procedimento esecutivo, ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta da - sulla base del petitum Pt_1
immediato che la caratterizza, costituito dall'accertamento della decadenza dalla facoltà di procedere a riscossione esattoriale, del difetto in capo all'
[...]
di un titolo contrattuale e di un titolo esecutivo Controparte_1
che le consenta di procedere all'iscrizione a ruolo e, quindi, alla riscossione coattiva e, in ogni caso, dell'estinzione della pretesa creditoria azionata per effetto del decorso del termine di prescrizione e del soddisfacimento integrale del credito,
e dal conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata - deve essere ricondotta al paradigma dell'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'articolo 615 primo comma c.p.c.
Dalla qualificazione dell'opposizione proposta come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata derivano il riconoscimento della correttezza della scelta del rito e l'ammissibilità dell'opposizione sotto il profilo della sua tempestività, posto che l'opposizione ex articolo 615 c.p.c., a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., è proponibile senza limiti temporali.
Quanto al merito, appare opportuno premettere che il sistema di riscossione esattoriale delineato dal d.p.r. n. 602 del 1973 si snoda attraverso una serie di atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata vera e propria e una serie di atti esecutivi in senso stretto, caratterizzati nel loro complesso da peculiarità (come il ruolo limitato ad attività eventuali, episodiche e necessariamente sollecitate dall'interessato svolto dal Giudice dell'esecuzione esattoriale, la particolare natura
7 del titolo esecutivo e la riserva in capo all'Agente della riscossione del compimento degli atti funzionali all'avvio dell'espropriazione) che trovano il proprio fondamento nella finalità di agevolare il soddisfacimento dei crediti dello
Stato e degli enti pubblici.
Gli atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata esattoriale sono il ruolo (che costituisce il titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 e la cui formazione è di competenza dell'Ente impositore), la cartella di pagamento in cui confluisce il ruolo - con cui l'Agente della riscossione intima al contribuente il pagamento della somma dovuta e che costituisce l'equivalente dell'atto di precetto
-, il fermo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca, i quali non costituiscono atti esecutivi, ma sono strumentali a fare pressione sul debitore affinchè adempia spontaneamente, l'intimazione di pagamento o l'avviso che ai sensi dell'articolo 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 il Concessionario deve notificare al contribuente una volta decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non potendo altrimenti procedere al compimento del pignoramento e all'avvio dell'espropriazione forzata, e altri atti di diffida e messa in mora, funzionali ad ottenere l'adempimento spontaneo della pretesa creditoria consacrata nel ruolo.
Alcuni di tali atti funzionali all'avvio dell'esecuzione esattoriale (fermo dei beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca sugli immobili e atti di diffida e messa in mora) sono soltanto facoltativi ed eventuali, in quanto finalizzati semplicemente a favorire il sollecito soddisfacimento della pretesa creditoria facente capo all'Ente
impositore, mentre gli altri atti prodromici (ruolo, notifica della cartella di pagamento e avviso ex articolo 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 decorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia stato dato inizio all'esecuzione forzata) sono atti essenziali nella sequenza procedimentale descritta dalla legge e che conduce all'espropriazione forzata e, pur avendo rilievo autonomo, sono interdipendenti
8 fra loro nel senso che il difetto o l'invalidità di uno di essi si ripercuote necessariamente sulla validità degli atti successivi conseguenziali, quale vizio della sequenza procedimentale inderogabilmente prevista dalla legge.
Quanto al ruolo, che costituisce il primo atto del procedimento di riscossione esattoriale, l'articolo 49 comma 1 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che per la riscossione delle somme non pagate l'Agente della riscossione procede ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.
Pertanto, nella riscossione coattiva il titolo esecutivo, che attribuisce all'Ente
impositore e all'Agente della riscossione il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del contribuente, è costituito dal ruolo, il quale è disciplinato dall'articolo 10 lettera b) del d.p.r. n. 602 del 1973, consiste nell'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute (per imposte, sanzioni e interessi), che viene formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del Concessionario, è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato (con la sottoscrizione il ruolo acquisita efficacia di titolo esecutivo) e deve contenere il numero di codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diventa esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa: quindi, il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate,
ove previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio dell'Ente
impositore e tipico nella forma e nel contenuto sostanziale.
Tanto premesso sul piano generale della struttura del procedimento di riscossione coattiva, fermo restando che l' rientra Controparte_1
fra gli Enti pubblici che possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva per il soddisfacimento dei propri crediti, occorre verificare se nel caso che ci occupa la cartella di pagamento impugnata sia stata o meno preceduta, nella
9 sequenza procedimentale che ha condotto alla notifica, dalla formazione di un valido titolo esecutivo.
La cartella di pagamento n. 0922024000179337500 notificata in data 12-3-2024
oggetto del presente giudizio è relativa al ruolo n. 2024/000347, reso esecutivo in data 20-11-2023, avente ad oggetto “entrate coattive anno 2012” (si veda la cartella di pagamento prodotta nel fascicolo di parte opponente): costituisce circostanza pacifica fra le parti che l' ha Controparte_1
proceduto all'iscrizione a ruolo per il recupero del credito asseritamente vantato nei confronti dell' per il diritto allo studio universitario della Controparte_1
Basilicata in virtù di una convenzione stipulata fra le parti in data 28-4-2009 per la somministrazione del servizio di ristorazione agli studenti dei corsi di diploma universitario in ambito sanitario attivati in Basilicata iscritti all' . Pt_1
Venendo in rilievo un rapporto di natura privatistica, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 46
del 1999, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato e prevede che le entrate previste dall'articolo
17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando
risultano da un titolo avente efficacia esecutiva.
Posto che nel caso in cui lo Stato o un altro ente pubblico vanti una pretesa creditoria nei confronti del privato in virtù di un rapporto paritetico iure
privatorum non si giustifica con la prevalenza dell'interesse pubblico il ricorso alla procedura agevolata prevista per la riscossione delle entrate tributarie e delle entrate non tributarie non aventi causa in rapporti di diritto privato, il citato articolo 21 subordina l'iscrizione a ruolo (atto iniziale della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo) delle entrate derivanti da rapporti paritetici alla presenza di un titolo avente efficacia esecutiva secondo le regole generali
10 dettate dall'articolo 474 c.p.c., facendo salva la diversa disciplina eventualmente prevista da particolari disposizioni di legge.
La disciplina di carattere generale dettata dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 46 del 1999 per la riscossione delle entrate patrimoniali aventi causa in rapporti di diritto privato non trova deroga nel caso di specie in nessuna disposizione di legge e, pertanto, deve ritenersi che - in difetto di una deroga esplicita alla disciplina generale dettata dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 46 del 1999
in tema di riscossione coattiva di entrate non tributarie che trovano la propria fonte in rapporti di natura privatistica - l'Ente impositore avrebbe dovuto munirsi di un titolo di formazione giudiziale prima di procedere alla iscrizione a ruolo.
Ne consegue che, non potendo essere riconosciuta di per sé al ruolo l'efficacia di valido titolo esecutivo - che è circoscritta all'ipotesi in cui l'Ente impositore proceda alla riscossione coattiva di entrate tributarie o di entrate non tributarie non aventi causa in rapporti di diritto privato, salvo specifiche ipotesi tassativamente previste -, occorre concludere che, stante il difetto dei presupposti di legge per l'iscrizione a ruolo dell'importo di cui è stato intimato il pagamento all'attuale opponente, in accoglimento dell'opposizione dallo stesso proposta, devono essere dichiarati l'inidoneità della iscrizione a ruolo a costituire titolo esecutivo e il conseguente difetto in capo all'Ente impositore e all'Agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata e la cartella di pagamento impugnata, la cui validità ed efficacia presuppone una valida iscrizione a ruolo, deve essere annullata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., integrato dal principio di causalità.
11 Ai fini della individuazione della parte soccombente, occorre procedere ad alcune precisazioni di carattere preliminare.
Ferma restando la legittimazione passiva dell' nel caso di Controparte_6
opposizione agli atti esecutivi, in tema di legittimazione a contraddire nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale o a intimazione di pagamento riconducibile allo schema dell'opposizione all'esecuzione si registrano contrapposte opzioni ermeneutiche, che attribuiscono la legittimazione passiva al concessionario o all'Ente impositore o considerano entrambi litisconsorti necessari.
In materia tributaria la giurisprudenza di legittimità riconosce una legittimazione concorrente e alternativa fra Ente impositore e agente della riscossione,
escludendo peraltro che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario (stante l'estraneità del contribuente al rapporto fra l'esattore e l'Ente creditore) e ritenendo che il contribuente possa agire nei confronti dell'Ente impositore, con conseguente opponibilità della pronuncia al concessionario, in quanto adiectus
solutionis causa, oppure alternativamente nei confronti dell'agente della riscossione, il quale nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi può chiamare in causa ai sensi dell'articolo 39 del
Decreto legislativo n. 112 del 1999 l'Ente titolare del credito, rispondendo in mancanza delle conseguenze della lite (Corte di cassazione n. 15310 del 2009,
Corte di cassazione n. 13082 del 2011, Corte di cassazione n. 14991 del 2020).
In materia di opposizione all'esecuzione esattoriale in tema di sanzioni amministrative la giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimazione passiva generalizzata al concessionario nelle controversie che hanno ad oggetto la riscossione di cui è incaricato, in quanto soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (in tal senso Corte di cassazione n. 11926 del 2003 e Corte di cassazione n. 8759 del 2002) o comunque destinatario della pronuncia di
12 annullamento eventualmente adottata: poi, mentre alcune pronunce attribuiscono all'agente di riscossione in via esclusiva la legittimazione passiva (in tal senso
Corte di cassazione n. 23627 del 2018), altre ritengono che l'agente di riscossione e l'Ente creditore, come titolare della pretesa sostanziale, siano litisconsorti necessari (Corte di cassazione n. 12385 del 2013 e Corte di cassazione n. 1985 del
2014).
In caso di opposizione incentrata sulla allegazione della omessa notifica del verbale di contestazione di violazioni del Codice della strada sono intervenute a dirimere il relativo contrasto giurisprudenziale le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, inquadrata la suddetta opposizione nello schema dell'opposizione tipica disciplinata dall'articolo 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2011, hanno riconosciuto la legittimazione passiva non soltanto in capo all'Ente impositore, in quanto soggetto indicato nella suddetta norma quale convenuto nel giudizio di opposizione, ma anche in capo al Concessionario, posto che, pur non venendo in rilievo un'ipotesi di litisconsorzio necessario (in tal senso Corte di cassazione n.
16412 del 2007), nel caso di accoglimento dell'opposizione, viene meno anche l'atto dell'Agente della riscossione, che, comunque, è stato causa immediata dell'opposizione (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 22080 del 2017
Ritiene questo Giudice che - in difetto di una specifica previsione normativa,
come quella dettata in tema di opposizione all'esecuzione esattoriale azionata per la riscossione di contributi previdenziali, che individua in modo esplicito l'Ente
impositore come legittimato passivo (articolo 24 comma 4 del Decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'articolo 4 comma 2 quater del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito nella legge n. 265 del 2002) - sia condivisibile l'opzione ermeneutica, fatta propria peraltro dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che, pur escludendo che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario
(difficilmente conciliabile con il dettato dell'articolo 39 del Decreto legislativo n.
13 112 del 1999), attribuisce la legittimazione concorrente e disgiunta a contraddire in caso di opposizione all'esecuzione esattoriale ordinaria (fuori delle ipotesi di opposizione recuperatoria incentrata sulla allegazione della mancata o irregolare notifica del verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada) sia all'Agente della riscossione (legittimato a chiamare in causa l'Ente impositore per essere tenuto indenne dalle conseguenze della lite), sulla cui attività la pronuncia è
destinata a riverberare i propri effetti, che all'Ente impositore, quale titolare del credito, ferma restando la regolamentazione delle spese processuali all'esito del giudizio di opposizione eventualmente favorevole al contribuente in attuazione del principio di causalità e, quindi, con l'addebito del relativo pagamento a quello fra i due legittimati passivi al cui comportamento è riconducibile l'accoglimento dell'opposizione (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 7716 del 2022).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, dal momento che l'atto impugnato è stato annullato per difetto di un valido titolo che consentisse all'Ente
impositore di procedere alla iscrizione a ruolo, la parte soccombente deve essere individuata nell' , quale autore dell'atto impugnato Controparte_1
e riconosciuto illegittimo.
Pertanto, le spese processuali devono essere poste a carico dell'
[...]
e devono essere liquidate come in Controparte_1
dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi in considerazione della esigua complessità della controversia e utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause pendenti davanti al Tribunale di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto
ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 16-4-2024, da nei Parte_3
confronti dell' e di Controparte_1 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_2
- accoglie l'opposizione proposta da
[...]
e, per l'effetto, annulla la cartella di Parte_2
pagamento n. 0922024000179337500 notificata da Controparte_2
in data 12-3-2024;
[...]
- condanna l' al pagamento Controparte_1
in favore di Parte_2
Basilicata delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 7.052,00
[...]
per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 3-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.