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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 831/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
AN OC Presidente
RT CH AR Consigliere relatore
Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 831/2024 e vertente tra
, rappresentato e difeso L'avv. Paolo Sardini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Pescara in Via N.
Fabrizi n. 185 giusta procura in atti;
appellante e
, elettivamente domiciliato in Pescara alla via Controparte_1
Firenze n. 3 presso e nello studio dell'avv. Giuseppina D'Angelo del Foro di Pescara, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, n.
351/2024, pubblicata in data 27.02.2024 nel giudizio n. 3882/2020, avente ad oggetto “risarcimento danni da reato”. CONCLUSIONI: per l'appellante: “Piaccia Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, riformare nelle parti sopra dettagliatamente indicate e trascritte, la sentenza del Tribunale di Pescara, n. 351/2024 e depositata il
27.02.2024, per i motivi suesposti ritenendo non dovute le somme cosi come richieste dalla difesa del e riformare la stessa nella parte in CP_1
cui il Giudice di prime cure, richiamando l'ordinanza reiettiva delle richieste istruttorie del 14.09.2021 non ha ammesso i mezzi di prova così come richiesti ed articolati dalla difesa del . Parte_1
Indi ammettere le prove orali e la consulenza d'ufficio medico-legale come richieste L'odierno in primo grado e, all'esito, rimodulare la somma dovuta dal al al minor importo, rispetto a quello liquidato in Pt_1 CP_1
primo grado, che verrà ritenuto di Giustizia.
Con rimodulazione delle spese di lite del primo grado del giudizio e vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado d'appello con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria: a) si depositano:
1- sentenza di primo grado;
2- fascicolo di parte di primo grado.
3- sentenza n. 154 del 24.01.24 Trib. Pescara in causa civile n. 931/2020 R.G.
4- c.t.u. Dott. in causa civile n. Persona_1
931/2020 b) Si chiede la rivalutazione e conseguente ammissione delle prove articolate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 19/21.04.21 e, per l'effetto ammettere:
Prova testimoniale sui seguenti specifici capitoli di prova ad a mezzo dei testi indicati in calce a ciascun capitolo: 1. “Vero che l'ingresso del locale-
pag. 2/22 falegnameria del si trova alla distanza di circa un metro e Controparte_1
mezzo L'ingresso dell'ufficio del ” , Parte_1 Testimone_1 CP_2
, , ) 2. “Vero che il piazzale dove i
[...] Testimone_2 Persona_2
clienti parcheggiano le proprie autovetture è un'area condominiale di proprietà comune all'attività del ed a quella del Controparte_1 [...]
” , , , ) Pt_1 Testimone_1 CP_2 Testimone_2 Persona_2
3. “Vero che la mattina del 25/06/2011 un'autovettura, con a bordo i Sigg.ri e , parcheggiava nel piazzale di cui al Testimone_2 Persona_2
capitolo precedente e, nel momento in cui dalla stessa scendeva la coppia, il andava loro incontro, chiedendo di cosa avessero Controparte_1
bisogno” , , , ) Testimone_1 CP_2 Testimone_2 Persona_2
4. “Vero che le suddette persone, avendo preso appuntamento presso la falegnameria del , domandavano al se lo Parte_1 Controparte_1
stesso fosse appunto ” , , Parte_1 Testimone_1 CP_2 [...]
, ) 5. “Vero che , figlio del Testimone_2 Persona_2 Testimone_1 CP_1
, immediatamente dopo faceva entrare la coppia di ragazzi nel
[...]
locale-esposizione della propria attività commerciale, distante una ventina di metri dal luogo in cui avevano parcheggiato l'autovettura” Tes_1
, , , ) 6. “Vero che nei
[...] CP_2 Testimone_2 Persona_2
momenti immediatamente successivi giungeva il il quale, Parte_1
fermandosi all'uscio della porta del locale-esposizione, senza entrarvi, chiamava la coppia, che nel frattempo stava salendo le scale, evidenziandogli che, appunto, l'appuntamento era con lui e non con i
, , , ) CP_1 Testimone_1 CP_2 Testimone_2 Persona_2
7. “Vero che ciononostante, la coppia, avendo oramai fatto ingresso presso l'attività dei decideva di farsi fare un preventivo anche da CP_1
pag. 3/22 quest'ultima” , , , Testimone_1 CP_2 Testimone_2 Per_2
8. “Vero che in quel frangente il si avvicinava al
[...] Controparte_1
con in mano un raschietto da pittore” , Parte_1 Testimone_1 CP_2
9. “Vero che pertanto il si allontanava L'ingresso del
[...] Parte_1
locale-esposizione al fine di far rientro alla sua falegnameria” Tes_1
, ) 10. “Vero che nel frattempo il
[...] CP_2 Controparte_1
seguiva da vicino il , sempre con in mano il raschietto” Parte_1 CP_2
) 11. “Vero che arrivato all'altezza dell'ingresso del locale-
[...]
falegnameria il prendeva una pala ivi presente e Controparte_1
scagliava un colpo contro il , il quale parava lo stesso con la Parte_1
mano, ferendosi, e per difesa, dava un pugno al (Ricci 12. CP_1 Tes_1
“Vero che il , dopo aver ricevuto il pugno dal Controparte_1 [...]
, si recava nel locale-esposizione, al fine di raggiungere il figlio Pt_1
, riferendo allo stesso di essere stato colpito con un pugno” Testimone_1
, ) 13. Vero che Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
l'attestazione di erogazione prestazioni per infortunio su lavoro del
13.02.2020 che mi viene mostrata è vera ed è stata da me sottoscritta (Dott.
14. Vero che percepisce tuttora Persona_3 Controparte_1
L'INAIL prestazione periodica (pensione o assegno) di invalidità (dott.
. c) Previa “conferma la contestazione della perizia di Persona_3
parte depositata dal si chiede nuovamente disporsi “apposita c.t.u. CP_1
affinché vengano accertati reali effetti lesivi dell'evento di cui è causa”.
per l'appellato: “Precisa, quindi, le proprie conclusioni reiterando la richiesta di rigetto dell'impugnazione proposta da e di tutte le Parte_1
eccezioni e domande, anche istruttorie, formulate dal predetto, con pag. 4/22 conseguente conferma della sentenza n. 351/2024 resa dal Tribunale di
Pescara; spese vinte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La vicenda processuale in esame trae origine dalla domanda giudiziale con cui adiva il Tribunale di Pescara chiedendo Controparte_1
l'accertamento della responsabilità del convenuto in Parte_1
relazione alla condotta delittuosa di lesioni personali commessa ai propri danni in data 25.06.2011 ed oggetto di definitivo accertamento in sede penale giusta sentenza n 2802/17 del Tribunale Pescara- sezione penale - confermata, quanto alla responsabilità penale dell'imputato per il reato di lesioni, con sentenze n. 120/2019 della Corte d'Appello di L'Aquila e n.
46436/2019 della Corte di Cassazione – e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti L'attore.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio con la costituzione del convenuto, depositate le memorie di cui all'art 186 co. 6 c.p.c. e disattese le istanze istruttorie, la causa veniva infine trattenuta a decisione all'udienza del 20.09.2023 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di risarcimento dell'attore fondata sulla sentenza di condanna penale richiamata nell'atto di citazione e, per l'effetto, quantificati i danni subiti pag. 5/22 L'attore, in euro € 61.519,00, condanna il convenuto a rimborsare all'attore (previa decurtazione dell'importo di euro 17.142,73 quale somma corrisposta L'AI ) la minore somma di euro 44.376,27, oltre interessi sulla somma devalutata, a far data dal 25/6/2011 e mano a mano rivalutata ad oggi oltre interessi sulla somma risarcitoria finale dalla presente pronuncia al saldo, nonché al rimborso della somma di euro 931,00 oltre interessi. Condanna il convenuto al pagamento in favore del delle CP_1
spese di giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori dovuti ed inoltre di 800,52 per spese”.
2.La sentenza è stata impugnata da il quale ne ha chiesto la Parte_1
riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe, censurandola sulla scorta di un unico ed articolato motivo sostanzialmente volto a lamentare violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente riconosciuto la fondatezza della domanda attrice senza alcun accertamento probatorio e per aver posto una perizia di parte a fondamento della quantificazione del danno.
Si è costituito , contestando gli avversi assunti e Controparte_1
concludendo per il rigetto del gravame in quanto infondato, con conferma integrale della impugnata sentenza.
Con ordinanza del 12.03.2025, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza al 12.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
3.Volgendo lo sguardo alla sentenza impugnata, il Tribunale aveva statuito quanto segue:
pag. 6/22 “poiché a norma dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, è inammissibile in questa sede ogni questione attinente alla riconosciuta responsabilità del in ordine alla produzione delle lesioni Parte_1
personali dolose in danno del;
che, con riferimento alla Controparte_1
consulenza medico-legale espletata dal dott. il giudice Persona_4
può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche le prove raccolte in un giudizio penale e fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 7 febbraio 2005, n.
2409), nonché (cfr: Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714), in particolare, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”.
4.Nel censurare tale capo di motivazione, l'appellante sostiene come, seppur nell'ambito del giudizio di risarcimento del danno in ambito civile il giudicato penale precluda ulteriori accertamenti in ordine all'elemento oggettivo del reato, non possa in ogni caso prescindersi dalla valutazione dell'elemento soggettivo, non potendo quest'ultimo ritenersi incluso nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.c.
pag. 7/22 4.1 Nel richiamare la rilevante giurisprudenza di legittimità in materia di onere probatorio circa il danno conseguenza, l'appellante evidenzia inoltre come, mentre l'accertamento del nesso di causa materiale è in re ipsa in caso di condanna penale passata in giudicato, il nesso di causalità giuridica debba invece essere provato L'attore secondo i canoni della responsabilità civile invocata.
Pertanto, pur non potendosi procedere ad una nuova ricostruzione dell'azione commessa dal reo, resterebbe consentito al giudice indagare sulle modalità del fatto tralasciate dal giudice penale, in quanto irrilevanti in tale sede, ma che diventano necessarie nell'accertamento del fatto civile.
Infatti, l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato andrebbe ad incidere nella determinazione del danno, comportando una eventuale diminuzione del risarcimento del danno riconosciuto.
4.2 Ciò premesso, il primo giudice avrebbe dovuto riconsiderare l'intera vicenda alla luce dell'apporto causale fornito dal nella lite occorsa CP_1
con il soprattutto nell'ottica di una rimodulazione della richiesta Pt_1
risarcitoria. A tal proposito, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto del decisivo doppio apporto causale determinato dalla condotta del in applicazione del disposto di cui all'art. 1227, comma 1 c.c. CP_1
In particolare, si evidenzia come, da un lato, l'operazione di sviamento della clientela posta in essere dal il quale, artatamente, si era CP_1
“appropriato” di clientela giunta in loco non per servirsi della sua attività di artigiano, ma dell'opera del avrebbe scatenato una comprensibile Pt_1
reazione del convenuto;
L'altro sarebbe stato il ad aggredire per CP_1
primo il il quale avrebbe posto in essere l'azione delittuosa Pt_1
pag. 8/22 contestatagli in sede penale per legittima difesa o, quantomeno, per reazione.
A fronte di tali elementi, il Tribunale avrebbe tuttavia ingiustificatamente ritenuto superfluo disporre apposita istruttoria – oggetto di rituale istanza a mezzo memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., depositata il 19.04.2021 - di fatto precludendo al convenuto, oggi appellante, l'esercizio del proprio diritto di difesa e pregiudicando l'accertamento dell'effettiva entità del danno.
4.3 Viene, infine, censurata la quantificazione del danno operata dal
Tribunale che, in assenza di alcun accertamento probatorio, avrebbe erroneamente ritenuto consulenza d'ufficio quella che in realtà era una consulenza di parte, acquisendo integralmente le conclusioni del dott.
Per_4
Sul punto, l'appellante lamenta che tale consulenza non era stata esperita né nel dibattimento né nella fase delle indagini preliminari, ma esclusivamente su incarico della parte offesa e successivamente prodotta nel giudizio penale e che, come tale, non rivestirebbe alcuna valenza probatoria in ordine al quantum debeatur.
Viene altresì argomentato come, diversamente da quanto accertato nella perizia di parte - nel quale veniva individuata una invalidità percentuale del
20-7% - nella parallela causa civile incardinata L'INAIL nei confronti del (in cui il predetto ente aveva agito per surroga dopo aver Pt_1
ricondotto i fatti di causa nell'ambito di infortunio sul lavoro ed aver erogato al la relativa prestazione di invalidità), la CTU espletata CP_1
avesse viceversa accertato un'invalidità in capo al dell'8%. Tant'è CP_1
che la sentenza emessa sulla scorta di tale accertamento peritale, che pag. 9/22 peraltro dava atto di una pregressa invalidità del (non emersa CP_1
invece nel primo grado del presente giudizio), aveva infine respinto la domanda proposta L'INAIL.
5. Osserva questa Corte come, in merito all'efficacia extrapenale della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio penale, l'art. 651 c.p.p. preveda che il giudice civile che conosce dell'azione per il risarcimento del danno non è vincolato in relazione ad ogni questione oggetto di cognizione nel giudizio penale, avendo la sentenza penale di condanna efficacia di giudicato nel giudizio civile solamente in relazione “all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.
Rispetto agli elementi menzionati, il giudice civile deve adeguarsi all'accertamento penale e non può assumere statuizioni in contrasto, mentre qualsiasi altro fatto storicamente accertato nel giudizio penale potrà essere ricostruito in via autonoma.
Per quanto qui interessa va, peraltro, precisato, quanto “all'accertamento della sussistenza del fatto”, che per “fatto”, nei reati di evento, deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua “materialità fenomenica”, costituito dalla condotta, L'evento e dal nesso di causalità tra l'una e l'altro. Condotta, evento e nesso causale sono infatti, secondo la teoria tripartita nettamente predominante in giurisprudenza, elementi del fatto tipico, il cui accertamento è necessario per addivenire ad una pronuncia di condanna. In assenza di uno di tali elementi, il giudice penale dovrebbe pertanto pronunciare sentenza di assoluzione con formula assolutoria piena, per cui “il fatto non sussiste”.
pag. 10/22 In particolare, quanto al nesso causale tra condotta ed evento va ulteriormente sottolineato che è principio pacifico quello per il quale il solo nesso di causalità materiale è in re ipsa in caso di condanna penale passata in giudicato, mentre il nesso di causalità giuridica dovrà essere provato L'attore secondo gli specifici canoni della responsabilità civile invocata
(cfr. ex multis tra le più recenti Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 36617 del 30 dicembre 2023).
Pertanto, con riferimento alle categorie civilistiche, l'esistenza del danno evento, da intendersi come la lesione della situazione giuridica soggettiva protetta L'ordinamento, nei reati di evento (e in particolare con evento di danno), così come il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, è implicita nell'accertamento del fatto di reato e, come tale, non è suscettibile di diversa interpretazione ad opera del giudice civile a fronte della definitività di una condanna intervenuta in sede penale.
5.1 Da ciò consegue che sia preclusa, nella presente sede, qualsiasi indagine volta a rimettere in discussione i termini della causalità materiale così come accertati in tale sede, ivi inclusa quella concernente l'eventuale concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227, co. 1, c.c.
Invero, in relazione ai fatti occorsi in data 25.06.2011, la sentenza n.
2802/2017 del Tribunale di Pescara - sezione Penale - aveva ritenuto
[...]
responsabile delle gravi lesioni riportate da e Pt_1 Controparte_1
consistite, sulla base della documentazione medica acquisita in atti, in
“fracasso del naso con fratture pluriesposte comminute delle ossa nasali e del setto, grave dislocazione della piramide nasale a sinistra e profondo pag. 11/22 avvallamento della stessa a destra, lacerazioni multiple nasali" e, pertanto, aveva condannato in quanto colpevole dei reati di cui agli Parte_1
artt. 582, 583 e 612 c.p. (confermata, quanto alla responsabilità penale dell'imputato per il reato di lesioni, con sentenze n. 120/2019 della Corte
d'Appello di L'Aquila e n. 46436/2019 della Corte di Cassazione).
La medesima sentenza aveva invece assolto “perchè il Controparte_1
fatto non sussiste" L'imputazione di cui agli artt. 582 e 585 c.p. a lui ascritta per i medesimi fatti sulla base della querela sporta da Parte_1
che si era anch'egli costituito parte civile contro nel medesimo CP_1
procedimento penale.
Anche a voler prescindere dal profilo dell'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione ai sensi dell'art. 652 c.p.p., è noto che l'incidenza del fatto colposo del danneggiato nella causazione del sinistro (ex art. 1227 co. 1 c.c.) attenga al piano della causalità materiale, nel caso di specie già definitivamente accertato in sede penale.
A tal proposito, deve infatti rilevarsi come, a differenza del comma 2 della medesima disposizione, il comma 1 dell'art. 1227 c.c. non rilevi sul piano della causalità giuridica, ma attenga alla diversa questione della causalità materiale.
Tale disposizione concerne invero la fase causativa del danno nella particolare ipotesi di concorso di cause rappresentate dal fatto del debitore- danneggiante e creditore-danneggiato e rinviene la propria ratio nell'esigenza di non far carico al primo di quella parte di danno che non sia allo stesso causalmente imputabile.
Anche a prescindere da tali rilievi, deve in ogni caso escludersi che la lettera della disposizione in esame permetta all'interprete di estendere pag. 12/22 l'applicazione della norma al di fuori delle ipotesi di concorso di colpe, non potendo dunque la diminuzione del risarcimento applicarsi laddove il concorso di danneggiato e danneggiante diverga in relazione alla natura dell'elemento soggettivo sotteso alle relative condotte (concorso dolo- colpa) poiché l'entità della condotta dolosa posta in essere L'uno è tale da assorbire quella della condotta sorretta da colpa.
Si evidenzia, peraltro, come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni avuto modo di precisare che “Il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti previsti L'art. 1227 cod. civ., che è astrattamente configurabile in caso di partecipazione ad una colluttazione provocata ed iniziata dal danneggiato allorquando le lesioni inferte a quest'ultimo possano essere imputate ad una reazione difensiva, pur se colposamente eccedente i limiti consentiti da una difesa legittima, non può essere invece invocato dal danneggiante quando la lesione sia dovuta ad una reazione che abbia superato l'iniziale esigenza di difesa e si sia sviluppata in una aggressione consapevolmente e volontariamente eccedente detta esigenza, perché dovuta a sentimento di ritorsione o di vendetta” (Cass. n. 6009/2007).
E ancora, “in tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.
pag. 13/22 (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la riduzione del risarcimento del danno conseguente a lesioni personali subite all'interno di una discoteca e consumate da
"buttafuori")” (Cass. n. 5679/2016).
Alla luce di tali principi, dunque, deve ritenersi condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale in merito alla inammissibilità di ogni questione attinente la riconosciuta responsabilità esclusiva del in ordine alla Pt_1
produzione delle lesioni personali dolose in danno del e, CP_1
conseguentemente, delle relative istanze istruttorie.
Esse, intese a comprovare che il si avvicinava al Controparte_1 [...]
con in mano un raschietto da pittore, che pertanto il Pt_1 Parte_1
si allontanava L'ingresso del locale-esposizione al fine di far rientro alla sua falegnameria, che nel frattempo il seguiva da vicino Controparte_1
il , sempre con in mano il raschietto, che arrivato all'altezza Parte_1
dell'ingresso del locale-falegnameria il prendeva una Controparte_1
pala ivi presente e scagliava un colpo contro il , il quale Parte_1
parava lo stesso con la mano, ferendosi, e per difesa, dava un pugno al che il , dopo aver ricevuto il pugno dal CP_1 Controparte_1 [...]
, si recava nel locale-esposizione, al fine di raggiungere il figlio Pt_1
, riferendo allo stesso di essere stato colpito con un pugno, Testimone_1
contrastano irrimediabilmente con l'accertamento in fatto contenuto nella pag. 14/22 sentenza penale, ovvero il seguente.
Ne deriva la loro irrilevanza ai fini di far emergere una ipotesi, addirittura, di legittima difesa da parte del come pure il concorso colposo del Pt_1
che si è limitato a tentare di accaparrarsi due clienti ma non ha CP_1
colpito l'antagonista con un badile.
5.2 In relazione al quantum debeatur, invece, il Tribunale aveva statuito quanto segue:
“con riferimento alla consulenza medico-legale espletata dal dott.
[...]
il giudice può utilizzare come fonte del proprio convincimento Per_4
anche le prove raccolte in un giudizio penale e fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli pag. 15/22 atti del relativo processo (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 7 febbraio 2005, n.
2409), nonché (cfr: Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714), in particolare, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi.
Ebbene, ricollegandosi a queste valutazioni, che portavano a non ammettere la ctu medico legale, vi è ulteriormente da prendere atto che le contestazioni da parte della difesa del convenuto sulla quantificazione del danno sembrerebbero alquanto generiche salvo quelle inerenti la sollecitata massima personalizzazione e non sono state in particolare sviluppate con le conclusionali (non depositate).
Pertanto, si reputa di poter congruamente accogliere la quantificazione sì come sollecitata da parte attrice attenendosi alla tabelle di Milano, avendo in considerazione il danno descritto nella relazione (nb invalidità Per_4
permanente del 20% da esiti di fracasso cranico, disformismo facciale, reazione depressiva severa;
invalidità temporanea totale di 25 giorni e al
50% di 32 giorni ) con un quantificazione complessiva di euro € 61.519,00 ma prudentemente escludendo la personalizzazione proposta. Spetta altresì il rimborso delle spese mediche documentate, come da richiesta”.
5.3 Orbene, quanto alla facoltà del giudice civile di avvalersi delle prove raccolte nel giudizio penale, la Corte di Cassazione si è più volte espressa sul punto affermando che “è principio generale di questa Corte che il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso pag. 16/22 che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa. (Cass
28855/2008); il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili Cass. 8585/1999; Cass. 15714/2010; Cass. 9843/2014).
Alcuna rilevanza, peraltro, potrebbe assumere la circostanza che la consulenza non fosse stata acquisita nel corso delle indagini preliminari ovvero che si sostanziasse in un mero atto di parte, essendo tale documentazione stata acquisita in seno al procedimento civile e nella cui sede ben avrebbe potuto costituire oggetto di valutazioni critiche nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
È appena il caso di osservare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ritenuto che il convincimento giudiziale possa trovare motivato fondamento in una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte (Cass. 26550/2011; 25593/2023).
5.4 Ciò premesso, deve ritenersi la correttezza dell'operato del primo giudice nel disattendere le istanze di parte convenuta volte all'espletamento di CTU medico legale, viceversa ritenendosi sufficiente fare riferimento alla ampiamente e convincentemente motivata perizia di parte prodotta da parte del la quale, oltre ad essere stata solo genericamente CP_1
contestata da parte della difesa convenuta, da un lato trova riscontro –
pag. 17/22 quanto alla sussistenza della lesione riportata dal trauma maxillo CP_1
facciale con frattura scomposta ed esposta ossa nasali e dislocazione setto nasale a sx;
ferite lc radice nasale emosinus etmoide, tali da richiedere, in data 27.06.2011, interventi di riduzione della frattura e sutura della ferita dorso nasale, ferita intranasale e ferita lacero contusa del labbro superiore – nel referto del pronto soccorso ove quest'ultimo venne subito portato e, L'altro lato, è conforme – quanto alla valutazione dei postumi permanenti – non solo al d.m. 3/7/2003, ma anche ai più diffusi e accreditati barèmes medico legali che, già solo in relazione a piccole cicatrici visibili e/o esiti discromici del volto quantificano l'i.p fino al 5%.
Ed infatti, il perito di parte, dott. ha rilevato che “In seguito alla Per_4
riferita aggressione, sono esitati postumi permanenti che come danno biologico, riferito cioè alla persona, sono quantificabili nella misura complessiva del 15 (Quindici) %.
Tale valore è determinato da esiti di fracasso cranico con dimorfismo facciale 7 (sette)%; cicatrice chirurgica facciale 3 (tre)% ; depressione di entità severa 7 (sette)%”, quantificando nel 15%” l'invalidità permanente, e in giorni 57 quella temporanea, di cui giorni 25 di inabilità permanente totale e 32 di inabilità permanente parziale al 50 %.
Purtuttavia, ritiene questa Corte la necessità di discostarsi dalle conclusioni della perizia del dott. nella parte in cui, a seguito della visita Per_4
ospedaliera cui veniva sottoposto il in data 22.08.2013 – nel cui CP_1
contesto veniva al paziente diagnosticata “OSAS di grado severo + deviazione del setto e palato medio lasso” - e delle complicanze emerse, proponeva un valore complessivo di i.p. al 20% al fine di tener conto della intervenuta stenodeformità del setto nasale e ipertrofia dei turbinati.
pag. 18/22 A tale conclusione deve pervenirsi sulla scorta, da un lato, della cartella clinica allegata da parte appellata, dal quale emerge che, in data 21.11.2013 il paziente era stato sottoposto ad intervento in a.g. di settoturbinoplastica al precipuo scopo di correggere le disfunzioni connesse alla stenodeformità del setto nasale e all'ipertrofia dei turbinati;
L'altro della circostanza che,
a seguito di accertamento medico legale espletato disposto da parte dell'INAIL in sede di revisione e conclusosi in data 26.08.2015, fosse stato attestato un miglioramento dei postumi relativi al sinistro occorso in data
25.06.2011, tanto da risultare in una riduzione pari al 4% del grado di menomazione totale riconosciuto.
Tali circostanze, invero, conducono a ritenere, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che l'intervento eseguito sul avesse avuto esiti CP_1
pienamente risolutivi in relazione alle patologie sopravvenute descritte dal consulente nella integrazione di perizia.
Per l'effetto, la sentenza andrà sul punto riformata conformemente alla quantificazione risultante L'applicazione del corretto parametro relativo alla percentuale di invalidità permanente.
Pertanto, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al
2024 L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, tenuto conto dell'età del all'epoca dei fatti (63 anni), della percentuale di CP_1
invalidità permanente (15%), della durata della invalidità temporanea (25 gg ITP 100%, 32 gg ITP 50%), nonché delle spese mediche documentate, il danno biologico subito L' appellato deve essere rideterminato nella complessiva somma di € 48.258,00 (di cui € 43.543,00 per IP 15%, €
2.875,00 per ITP 100%, € 1.840,00 per ITP 50%) in disparte gli € 931,00 per spese mediche non oggetto di contestazione.
pag. 19/22 Sulla somma così risultante, devalutata alla data del 25.06.2011 e anno per anno rivalutata, restano, altresì, dovuti gli interessi legali come previsto nella sentenza di primo grado, sul punto non impugnata.
6. Dunque, nei limiti anzidetti l'appello deve essere accolto, tale esito comportando una riforma altrettanto parziale della sentenza appellata - che per il resto s'intende confermata - la quale dovrà tener conto della reciproca seppur parziale soccombenza delle parti ai fini della ripartizione del carico delle spese di lite.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si intende confermata, si ridetermina la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale di cui al dispositivo della sentenza impugnata nell'importo in linea capitale di complessivi € 31.115,27 (ovvero al netto della decurtazione dell'importo di euro 17.142,73 quale somma corrisposta L'AI, sul punto la sentenza non risultando oggetto di censure).
7. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
Tale esito – che, come visto, vede la reciproca seppur parziale soccombenza delle parti – integra, ad avviso della Corte, gli estremi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio limitatamente alla quota di 1/4, con condanna dell'odierno appellante, quale parte pag. 20/22 prevalentemente soccombente, alla rifusione dei restanti 3/4 nei confronti dell'appellato.
Spese liquidate per l'intero come in dispositivo con applicazione, quanto al presente grado di giudizio, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, secondo lo scaglione derivante dal valore determinato secondo il complessivo decisum (cfr. Cass. ord. 9237/2022), secondo valori medi e, quanto al primo grado, restando ferma la liquidazione già operata da parte del Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Pescara del 27/02/2024, che resta ferma per il resto:
1)ridetermina la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale di cui al dispositivo della sentenza impugnata nell'importo in linea capitale di complessivi € 31.115,27, da devalutare alla data del 25.06.2011 e da rivalutare con aggiunta di interessi anno per anno sino alla data della pronuncia di primo grado, da cui decorrono gli interessi legali sino al saldo;
2)compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/4 e condanna l'appellante al rimborso, in favore Parte_1
dell'appellato , nella misura dei restanti 3/4; spese Controparte_1
liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in € 8.000,00 per compensi, ed € 800,52 per spese documentate e, quanto al presente grado, in €
pag. 21/22 9.991,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Consigliere estensore
RT CH AR
Il Presidente
AN S. OC
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 831/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
AN OC Presidente
RT CH AR Consigliere relatore
Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 831/2024 e vertente tra
, rappresentato e difeso L'avv. Paolo Sardini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Pescara in Via N.
Fabrizi n. 185 giusta procura in atti;
appellante e
, elettivamente domiciliato in Pescara alla via Controparte_1
Firenze n. 3 presso e nello studio dell'avv. Giuseppina D'Angelo del Foro di Pescara, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, n.
351/2024, pubblicata in data 27.02.2024 nel giudizio n. 3882/2020, avente ad oggetto “risarcimento danni da reato”. CONCLUSIONI: per l'appellante: “Piaccia Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, riformare nelle parti sopra dettagliatamente indicate e trascritte, la sentenza del Tribunale di Pescara, n. 351/2024 e depositata il
27.02.2024, per i motivi suesposti ritenendo non dovute le somme cosi come richieste dalla difesa del e riformare la stessa nella parte in CP_1
cui il Giudice di prime cure, richiamando l'ordinanza reiettiva delle richieste istruttorie del 14.09.2021 non ha ammesso i mezzi di prova così come richiesti ed articolati dalla difesa del . Parte_1
Indi ammettere le prove orali e la consulenza d'ufficio medico-legale come richieste L'odierno in primo grado e, all'esito, rimodulare la somma dovuta dal al al minor importo, rispetto a quello liquidato in Pt_1 CP_1
primo grado, che verrà ritenuto di Giustizia.
Con rimodulazione delle spese di lite del primo grado del giudizio e vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado d'appello con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria: a) si depositano:
1- sentenza di primo grado;
2- fascicolo di parte di primo grado.
3- sentenza n. 154 del 24.01.24 Trib. Pescara in causa civile n. 931/2020 R.G.
4- c.t.u. Dott. in causa civile n. Persona_1
931/2020 b) Si chiede la rivalutazione e conseguente ammissione delle prove articolate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 19/21.04.21 e, per l'effetto ammettere:
Prova testimoniale sui seguenti specifici capitoli di prova ad a mezzo dei testi indicati in calce a ciascun capitolo: 1. “Vero che l'ingresso del locale-
pag. 2/22 falegnameria del si trova alla distanza di circa un metro e Controparte_1
mezzo L'ingresso dell'ufficio del ” , Parte_1 Testimone_1 CP_2
, , ) 2. “Vero che il piazzale dove i
[...] Testimone_2 Persona_2
clienti parcheggiano le proprie autovetture è un'area condominiale di proprietà comune all'attività del ed a quella del Controparte_1 [...]
” , , , ) Pt_1 Testimone_1 CP_2 Testimone_2 Persona_2
3. “Vero che la mattina del 25/06/2011 un'autovettura, con a bordo i Sigg.ri e , parcheggiava nel piazzale di cui al Testimone_2 Persona_2
capitolo precedente e, nel momento in cui dalla stessa scendeva la coppia, il andava loro incontro, chiedendo di cosa avessero Controparte_1
bisogno” , , , ) Testimone_1 CP_2 Testimone_2 Persona_2
4. “Vero che le suddette persone, avendo preso appuntamento presso la falegnameria del , domandavano al se lo Parte_1 Controparte_1
stesso fosse appunto ” , , Parte_1 Testimone_1 CP_2 [...]
, ) 5. “Vero che , figlio del Testimone_2 Persona_2 Testimone_1 CP_1
, immediatamente dopo faceva entrare la coppia di ragazzi nel
[...]
locale-esposizione della propria attività commerciale, distante una ventina di metri dal luogo in cui avevano parcheggiato l'autovettura” Tes_1
, , , ) 6. “Vero che nei
[...] CP_2 Testimone_2 Persona_2
momenti immediatamente successivi giungeva il il quale, Parte_1
fermandosi all'uscio della porta del locale-esposizione, senza entrarvi, chiamava la coppia, che nel frattempo stava salendo le scale, evidenziandogli che, appunto, l'appuntamento era con lui e non con i
, , , ) CP_1 Testimone_1 CP_2 Testimone_2 Persona_2
7. “Vero che ciononostante, la coppia, avendo oramai fatto ingresso presso l'attività dei decideva di farsi fare un preventivo anche da CP_1
pag. 3/22 quest'ultima” , , , Testimone_1 CP_2 Testimone_2 Per_2
8. “Vero che in quel frangente il si avvicinava al
[...] Controparte_1
con in mano un raschietto da pittore” , Parte_1 Testimone_1 CP_2
9. “Vero che pertanto il si allontanava L'ingresso del
[...] Parte_1
locale-esposizione al fine di far rientro alla sua falegnameria” Tes_1
, ) 10. “Vero che nel frattempo il
[...] CP_2 Controparte_1
seguiva da vicino il , sempre con in mano il raschietto” Parte_1 CP_2
) 11. “Vero che arrivato all'altezza dell'ingresso del locale-
[...]
falegnameria il prendeva una pala ivi presente e Controparte_1
scagliava un colpo contro il , il quale parava lo stesso con la Parte_1
mano, ferendosi, e per difesa, dava un pugno al (Ricci 12. CP_1 Tes_1
“Vero che il , dopo aver ricevuto il pugno dal Controparte_1 [...]
, si recava nel locale-esposizione, al fine di raggiungere il figlio Pt_1
, riferendo allo stesso di essere stato colpito con un pugno” Testimone_1
, ) 13. Vero che Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
l'attestazione di erogazione prestazioni per infortunio su lavoro del
13.02.2020 che mi viene mostrata è vera ed è stata da me sottoscritta (Dott.
14. Vero che percepisce tuttora Persona_3 Controparte_1
L'INAIL prestazione periodica (pensione o assegno) di invalidità (dott.
. c) Previa “conferma la contestazione della perizia di Persona_3
parte depositata dal si chiede nuovamente disporsi “apposita c.t.u. CP_1
affinché vengano accertati reali effetti lesivi dell'evento di cui è causa”.
per l'appellato: “Precisa, quindi, le proprie conclusioni reiterando la richiesta di rigetto dell'impugnazione proposta da e di tutte le Parte_1
eccezioni e domande, anche istruttorie, formulate dal predetto, con pag. 4/22 conseguente conferma della sentenza n. 351/2024 resa dal Tribunale di
Pescara; spese vinte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La vicenda processuale in esame trae origine dalla domanda giudiziale con cui adiva il Tribunale di Pescara chiedendo Controparte_1
l'accertamento della responsabilità del convenuto in Parte_1
relazione alla condotta delittuosa di lesioni personali commessa ai propri danni in data 25.06.2011 ed oggetto di definitivo accertamento in sede penale giusta sentenza n 2802/17 del Tribunale Pescara- sezione penale - confermata, quanto alla responsabilità penale dell'imputato per il reato di lesioni, con sentenze n. 120/2019 della Corte d'Appello di L'Aquila e n.
46436/2019 della Corte di Cassazione – e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti L'attore.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio con la costituzione del convenuto, depositate le memorie di cui all'art 186 co. 6 c.p.c. e disattese le istanze istruttorie, la causa veniva infine trattenuta a decisione all'udienza del 20.09.2023 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di risarcimento dell'attore fondata sulla sentenza di condanna penale richiamata nell'atto di citazione e, per l'effetto, quantificati i danni subiti pag. 5/22 L'attore, in euro € 61.519,00, condanna il convenuto a rimborsare all'attore (previa decurtazione dell'importo di euro 17.142,73 quale somma corrisposta L'AI ) la minore somma di euro 44.376,27, oltre interessi sulla somma devalutata, a far data dal 25/6/2011 e mano a mano rivalutata ad oggi oltre interessi sulla somma risarcitoria finale dalla presente pronuncia al saldo, nonché al rimborso della somma di euro 931,00 oltre interessi. Condanna il convenuto al pagamento in favore del delle CP_1
spese di giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori dovuti ed inoltre di 800,52 per spese”.
2.La sentenza è stata impugnata da il quale ne ha chiesto la Parte_1
riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe, censurandola sulla scorta di un unico ed articolato motivo sostanzialmente volto a lamentare violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente riconosciuto la fondatezza della domanda attrice senza alcun accertamento probatorio e per aver posto una perizia di parte a fondamento della quantificazione del danno.
Si è costituito , contestando gli avversi assunti e Controparte_1
concludendo per il rigetto del gravame in quanto infondato, con conferma integrale della impugnata sentenza.
Con ordinanza del 12.03.2025, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza al 12.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
3.Volgendo lo sguardo alla sentenza impugnata, il Tribunale aveva statuito quanto segue:
pag. 6/22 “poiché a norma dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, è inammissibile in questa sede ogni questione attinente alla riconosciuta responsabilità del in ordine alla produzione delle lesioni Parte_1
personali dolose in danno del;
che, con riferimento alla Controparte_1
consulenza medico-legale espletata dal dott. il giudice Persona_4
può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche le prove raccolte in un giudizio penale e fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 7 febbraio 2005, n.
2409), nonché (cfr: Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714), in particolare, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”.
4.Nel censurare tale capo di motivazione, l'appellante sostiene come, seppur nell'ambito del giudizio di risarcimento del danno in ambito civile il giudicato penale precluda ulteriori accertamenti in ordine all'elemento oggettivo del reato, non possa in ogni caso prescindersi dalla valutazione dell'elemento soggettivo, non potendo quest'ultimo ritenersi incluso nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.c.
pag. 7/22 4.1 Nel richiamare la rilevante giurisprudenza di legittimità in materia di onere probatorio circa il danno conseguenza, l'appellante evidenzia inoltre come, mentre l'accertamento del nesso di causa materiale è in re ipsa in caso di condanna penale passata in giudicato, il nesso di causalità giuridica debba invece essere provato L'attore secondo i canoni della responsabilità civile invocata.
Pertanto, pur non potendosi procedere ad una nuova ricostruzione dell'azione commessa dal reo, resterebbe consentito al giudice indagare sulle modalità del fatto tralasciate dal giudice penale, in quanto irrilevanti in tale sede, ma che diventano necessarie nell'accertamento del fatto civile.
Infatti, l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato andrebbe ad incidere nella determinazione del danno, comportando una eventuale diminuzione del risarcimento del danno riconosciuto.
4.2 Ciò premesso, il primo giudice avrebbe dovuto riconsiderare l'intera vicenda alla luce dell'apporto causale fornito dal nella lite occorsa CP_1
con il soprattutto nell'ottica di una rimodulazione della richiesta Pt_1
risarcitoria. A tal proposito, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto del decisivo doppio apporto causale determinato dalla condotta del in applicazione del disposto di cui all'art. 1227, comma 1 c.c. CP_1
In particolare, si evidenzia come, da un lato, l'operazione di sviamento della clientela posta in essere dal il quale, artatamente, si era CP_1
“appropriato” di clientela giunta in loco non per servirsi della sua attività di artigiano, ma dell'opera del avrebbe scatenato una comprensibile Pt_1
reazione del convenuto;
L'altro sarebbe stato il ad aggredire per CP_1
primo il il quale avrebbe posto in essere l'azione delittuosa Pt_1
pag. 8/22 contestatagli in sede penale per legittima difesa o, quantomeno, per reazione.
A fronte di tali elementi, il Tribunale avrebbe tuttavia ingiustificatamente ritenuto superfluo disporre apposita istruttoria – oggetto di rituale istanza a mezzo memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., depositata il 19.04.2021 - di fatto precludendo al convenuto, oggi appellante, l'esercizio del proprio diritto di difesa e pregiudicando l'accertamento dell'effettiva entità del danno.
4.3 Viene, infine, censurata la quantificazione del danno operata dal
Tribunale che, in assenza di alcun accertamento probatorio, avrebbe erroneamente ritenuto consulenza d'ufficio quella che in realtà era una consulenza di parte, acquisendo integralmente le conclusioni del dott.
Per_4
Sul punto, l'appellante lamenta che tale consulenza non era stata esperita né nel dibattimento né nella fase delle indagini preliminari, ma esclusivamente su incarico della parte offesa e successivamente prodotta nel giudizio penale e che, come tale, non rivestirebbe alcuna valenza probatoria in ordine al quantum debeatur.
Viene altresì argomentato come, diversamente da quanto accertato nella perizia di parte - nel quale veniva individuata una invalidità percentuale del
20-7% - nella parallela causa civile incardinata L'INAIL nei confronti del (in cui il predetto ente aveva agito per surroga dopo aver Pt_1
ricondotto i fatti di causa nell'ambito di infortunio sul lavoro ed aver erogato al la relativa prestazione di invalidità), la CTU espletata CP_1
avesse viceversa accertato un'invalidità in capo al dell'8%. Tant'è CP_1
che la sentenza emessa sulla scorta di tale accertamento peritale, che pag. 9/22 peraltro dava atto di una pregressa invalidità del (non emersa CP_1
invece nel primo grado del presente giudizio), aveva infine respinto la domanda proposta L'INAIL.
5. Osserva questa Corte come, in merito all'efficacia extrapenale della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio penale, l'art. 651 c.p.p. preveda che il giudice civile che conosce dell'azione per il risarcimento del danno non è vincolato in relazione ad ogni questione oggetto di cognizione nel giudizio penale, avendo la sentenza penale di condanna efficacia di giudicato nel giudizio civile solamente in relazione “all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.
Rispetto agli elementi menzionati, il giudice civile deve adeguarsi all'accertamento penale e non può assumere statuizioni in contrasto, mentre qualsiasi altro fatto storicamente accertato nel giudizio penale potrà essere ricostruito in via autonoma.
Per quanto qui interessa va, peraltro, precisato, quanto “all'accertamento della sussistenza del fatto”, che per “fatto”, nei reati di evento, deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua “materialità fenomenica”, costituito dalla condotta, L'evento e dal nesso di causalità tra l'una e l'altro. Condotta, evento e nesso causale sono infatti, secondo la teoria tripartita nettamente predominante in giurisprudenza, elementi del fatto tipico, il cui accertamento è necessario per addivenire ad una pronuncia di condanna. In assenza di uno di tali elementi, il giudice penale dovrebbe pertanto pronunciare sentenza di assoluzione con formula assolutoria piena, per cui “il fatto non sussiste”.
pag. 10/22 In particolare, quanto al nesso causale tra condotta ed evento va ulteriormente sottolineato che è principio pacifico quello per il quale il solo nesso di causalità materiale è in re ipsa in caso di condanna penale passata in giudicato, mentre il nesso di causalità giuridica dovrà essere provato L'attore secondo gli specifici canoni della responsabilità civile invocata
(cfr. ex multis tra le più recenti Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 36617 del 30 dicembre 2023).
Pertanto, con riferimento alle categorie civilistiche, l'esistenza del danno evento, da intendersi come la lesione della situazione giuridica soggettiva protetta L'ordinamento, nei reati di evento (e in particolare con evento di danno), così come il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, è implicita nell'accertamento del fatto di reato e, come tale, non è suscettibile di diversa interpretazione ad opera del giudice civile a fronte della definitività di una condanna intervenuta in sede penale.
5.1 Da ciò consegue che sia preclusa, nella presente sede, qualsiasi indagine volta a rimettere in discussione i termini della causalità materiale così come accertati in tale sede, ivi inclusa quella concernente l'eventuale concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227, co. 1, c.c.
Invero, in relazione ai fatti occorsi in data 25.06.2011, la sentenza n.
2802/2017 del Tribunale di Pescara - sezione Penale - aveva ritenuto
[...]
responsabile delle gravi lesioni riportate da e Pt_1 Controparte_1
consistite, sulla base della documentazione medica acquisita in atti, in
“fracasso del naso con fratture pluriesposte comminute delle ossa nasali e del setto, grave dislocazione della piramide nasale a sinistra e profondo pag. 11/22 avvallamento della stessa a destra, lacerazioni multiple nasali" e, pertanto, aveva condannato in quanto colpevole dei reati di cui agli Parte_1
artt. 582, 583 e 612 c.p. (confermata, quanto alla responsabilità penale dell'imputato per il reato di lesioni, con sentenze n. 120/2019 della Corte
d'Appello di L'Aquila e n. 46436/2019 della Corte di Cassazione).
La medesima sentenza aveva invece assolto “perchè il Controparte_1
fatto non sussiste" L'imputazione di cui agli artt. 582 e 585 c.p. a lui ascritta per i medesimi fatti sulla base della querela sporta da Parte_1
che si era anch'egli costituito parte civile contro nel medesimo CP_1
procedimento penale.
Anche a voler prescindere dal profilo dell'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione ai sensi dell'art. 652 c.p.p., è noto che l'incidenza del fatto colposo del danneggiato nella causazione del sinistro (ex art. 1227 co. 1 c.c.) attenga al piano della causalità materiale, nel caso di specie già definitivamente accertato in sede penale.
A tal proposito, deve infatti rilevarsi come, a differenza del comma 2 della medesima disposizione, il comma 1 dell'art. 1227 c.c. non rilevi sul piano della causalità giuridica, ma attenga alla diversa questione della causalità materiale.
Tale disposizione concerne invero la fase causativa del danno nella particolare ipotesi di concorso di cause rappresentate dal fatto del debitore- danneggiante e creditore-danneggiato e rinviene la propria ratio nell'esigenza di non far carico al primo di quella parte di danno che non sia allo stesso causalmente imputabile.
Anche a prescindere da tali rilievi, deve in ogni caso escludersi che la lettera della disposizione in esame permetta all'interprete di estendere pag. 12/22 l'applicazione della norma al di fuori delle ipotesi di concorso di colpe, non potendo dunque la diminuzione del risarcimento applicarsi laddove il concorso di danneggiato e danneggiante diverga in relazione alla natura dell'elemento soggettivo sotteso alle relative condotte (concorso dolo- colpa) poiché l'entità della condotta dolosa posta in essere L'uno è tale da assorbire quella della condotta sorretta da colpa.
Si evidenzia, peraltro, come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni avuto modo di precisare che “Il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti previsti L'art. 1227 cod. civ., che è astrattamente configurabile in caso di partecipazione ad una colluttazione provocata ed iniziata dal danneggiato allorquando le lesioni inferte a quest'ultimo possano essere imputate ad una reazione difensiva, pur se colposamente eccedente i limiti consentiti da una difesa legittima, non può essere invece invocato dal danneggiante quando la lesione sia dovuta ad una reazione che abbia superato l'iniziale esigenza di difesa e si sia sviluppata in una aggressione consapevolmente e volontariamente eccedente detta esigenza, perché dovuta a sentimento di ritorsione o di vendetta” (Cass. n. 6009/2007).
E ancora, “in tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.
pag. 13/22 (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la riduzione del risarcimento del danno conseguente a lesioni personali subite all'interno di una discoteca e consumate da
"buttafuori")” (Cass. n. 5679/2016).
Alla luce di tali principi, dunque, deve ritenersi condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale in merito alla inammissibilità di ogni questione attinente la riconosciuta responsabilità esclusiva del in ordine alla Pt_1
produzione delle lesioni personali dolose in danno del e, CP_1
conseguentemente, delle relative istanze istruttorie.
Esse, intese a comprovare che il si avvicinava al Controparte_1 [...]
con in mano un raschietto da pittore, che pertanto il Pt_1 Parte_1
si allontanava L'ingresso del locale-esposizione al fine di far rientro alla sua falegnameria, che nel frattempo il seguiva da vicino Controparte_1
il , sempre con in mano il raschietto, che arrivato all'altezza Parte_1
dell'ingresso del locale-falegnameria il prendeva una Controparte_1
pala ivi presente e scagliava un colpo contro il , il quale Parte_1
parava lo stesso con la mano, ferendosi, e per difesa, dava un pugno al che il , dopo aver ricevuto il pugno dal CP_1 Controparte_1 [...]
, si recava nel locale-esposizione, al fine di raggiungere il figlio Pt_1
, riferendo allo stesso di essere stato colpito con un pugno, Testimone_1
contrastano irrimediabilmente con l'accertamento in fatto contenuto nella pag. 14/22 sentenza penale, ovvero il seguente.
Ne deriva la loro irrilevanza ai fini di far emergere una ipotesi, addirittura, di legittima difesa da parte del come pure il concorso colposo del Pt_1
che si è limitato a tentare di accaparrarsi due clienti ma non ha CP_1
colpito l'antagonista con un badile.
5.2 In relazione al quantum debeatur, invece, il Tribunale aveva statuito quanto segue:
“con riferimento alla consulenza medico-legale espletata dal dott.
[...]
il giudice può utilizzare come fonte del proprio convincimento Per_4
anche le prove raccolte in un giudizio penale e fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli pag. 15/22 atti del relativo processo (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 7 febbraio 2005, n.
2409), nonché (cfr: Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714), in particolare, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi.
Ebbene, ricollegandosi a queste valutazioni, che portavano a non ammettere la ctu medico legale, vi è ulteriormente da prendere atto che le contestazioni da parte della difesa del convenuto sulla quantificazione del danno sembrerebbero alquanto generiche salvo quelle inerenti la sollecitata massima personalizzazione e non sono state in particolare sviluppate con le conclusionali (non depositate).
Pertanto, si reputa di poter congruamente accogliere la quantificazione sì come sollecitata da parte attrice attenendosi alla tabelle di Milano, avendo in considerazione il danno descritto nella relazione (nb invalidità Per_4
permanente del 20% da esiti di fracasso cranico, disformismo facciale, reazione depressiva severa;
invalidità temporanea totale di 25 giorni e al
50% di 32 giorni ) con un quantificazione complessiva di euro € 61.519,00 ma prudentemente escludendo la personalizzazione proposta. Spetta altresì il rimborso delle spese mediche documentate, come da richiesta”.
5.3 Orbene, quanto alla facoltà del giudice civile di avvalersi delle prove raccolte nel giudizio penale, la Corte di Cassazione si è più volte espressa sul punto affermando che “è principio generale di questa Corte che il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso pag. 16/22 che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa. (Cass
28855/2008); il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili Cass. 8585/1999; Cass. 15714/2010; Cass. 9843/2014).
Alcuna rilevanza, peraltro, potrebbe assumere la circostanza che la consulenza non fosse stata acquisita nel corso delle indagini preliminari ovvero che si sostanziasse in un mero atto di parte, essendo tale documentazione stata acquisita in seno al procedimento civile e nella cui sede ben avrebbe potuto costituire oggetto di valutazioni critiche nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
È appena il caso di osservare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ritenuto che il convincimento giudiziale possa trovare motivato fondamento in una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte (Cass. 26550/2011; 25593/2023).
5.4 Ciò premesso, deve ritenersi la correttezza dell'operato del primo giudice nel disattendere le istanze di parte convenuta volte all'espletamento di CTU medico legale, viceversa ritenendosi sufficiente fare riferimento alla ampiamente e convincentemente motivata perizia di parte prodotta da parte del la quale, oltre ad essere stata solo genericamente CP_1
contestata da parte della difesa convenuta, da un lato trova riscontro –
pag. 17/22 quanto alla sussistenza della lesione riportata dal trauma maxillo CP_1
facciale con frattura scomposta ed esposta ossa nasali e dislocazione setto nasale a sx;
ferite lc radice nasale emosinus etmoide, tali da richiedere, in data 27.06.2011, interventi di riduzione della frattura e sutura della ferita dorso nasale, ferita intranasale e ferita lacero contusa del labbro superiore – nel referto del pronto soccorso ove quest'ultimo venne subito portato e, L'altro lato, è conforme – quanto alla valutazione dei postumi permanenti – non solo al d.m. 3/7/2003, ma anche ai più diffusi e accreditati barèmes medico legali che, già solo in relazione a piccole cicatrici visibili e/o esiti discromici del volto quantificano l'i.p fino al 5%.
Ed infatti, il perito di parte, dott. ha rilevato che “In seguito alla Per_4
riferita aggressione, sono esitati postumi permanenti che come danno biologico, riferito cioè alla persona, sono quantificabili nella misura complessiva del 15 (Quindici) %.
Tale valore è determinato da esiti di fracasso cranico con dimorfismo facciale 7 (sette)%; cicatrice chirurgica facciale 3 (tre)% ; depressione di entità severa 7 (sette)%”, quantificando nel 15%” l'invalidità permanente, e in giorni 57 quella temporanea, di cui giorni 25 di inabilità permanente totale e 32 di inabilità permanente parziale al 50 %.
Purtuttavia, ritiene questa Corte la necessità di discostarsi dalle conclusioni della perizia del dott. nella parte in cui, a seguito della visita Per_4
ospedaliera cui veniva sottoposto il in data 22.08.2013 – nel cui CP_1
contesto veniva al paziente diagnosticata “OSAS di grado severo + deviazione del setto e palato medio lasso” - e delle complicanze emerse, proponeva un valore complessivo di i.p. al 20% al fine di tener conto della intervenuta stenodeformità del setto nasale e ipertrofia dei turbinati.
pag. 18/22 A tale conclusione deve pervenirsi sulla scorta, da un lato, della cartella clinica allegata da parte appellata, dal quale emerge che, in data 21.11.2013 il paziente era stato sottoposto ad intervento in a.g. di settoturbinoplastica al precipuo scopo di correggere le disfunzioni connesse alla stenodeformità del setto nasale e all'ipertrofia dei turbinati;
L'altro della circostanza che,
a seguito di accertamento medico legale espletato disposto da parte dell'INAIL in sede di revisione e conclusosi in data 26.08.2015, fosse stato attestato un miglioramento dei postumi relativi al sinistro occorso in data
25.06.2011, tanto da risultare in una riduzione pari al 4% del grado di menomazione totale riconosciuto.
Tali circostanze, invero, conducono a ritenere, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che l'intervento eseguito sul avesse avuto esiti CP_1
pienamente risolutivi in relazione alle patologie sopravvenute descritte dal consulente nella integrazione di perizia.
Per l'effetto, la sentenza andrà sul punto riformata conformemente alla quantificazione risultante L'applicazione del corretto parametro relativo alla percentuale di invalidità permanente.
Pertanto, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al
2024 L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, tenuto conto dell'età del all'epoca dei fatti (63 anni), della percentuale di CP_1
invalidità permanente (15%), della durata della invalidità temporanea (25 gg ITP 100%, 32 gg ITP 50%), nonché delle spese mediche documentate, il danno biologico subito L' appellato deve essere rideterminato nella complessiva somma di € 48.258,00 (di cui € 43.543,00 per IP 15%, €
2.875,00 per ITP 100%, € 1.840,00 per ITP 50%) in disparte gli € 931,00 per spese mediche non oggetto di contestazione.
pag. 19/22 Sulla somma così risultante, devalutata alla data del 25.06.2011 e anno per anno rivalutata, restano, altresì, dovuti gli interessi legali come previsto nella sentenza di primo grado, sul punto non impugnata.
6. Dunque, nei limiti anzidetti l'appello deve essere accolto, tale esito comportando una riforma altrettanto parziale della sentenza appellata - che per il resto s'intende confermata - la quale dovrà tener conto della reciproca seppur parziale soccombenza delle parti ai fini della ripartizione del carico delle spese di lite.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si intende confermata, si ridetermina la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale di cui al dispositivo della sentenza impugnata nell'importo in linea capitale di complessivi € 31.115,27 (ovvero al netto della decurtazione dell'importo di euro 17.142,73 quale somma corrisposta L'AI, sul punto la sentenza non risultando oggetto di censure).
7. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
Tale esito – che, come visto, vede la reciproca seppur parziale soccombenza delle parti – integra, ad avviso della Corte, gli estremi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio limitatamente alla quota di 1/4, con condanna dell'odierno appellante, quale parte pag. 20/22 prevalentemente soccombente, alla rifusione dei restanti 3/4 nei confronti dell'appellato.
Spese liquidate per l'intero come in dispositivo con applicazione, quanto al presente grado di giudizio, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, secondo lo scaglione derivante dal valore determinato secondo il complessivo decisum (cfr. Cass. ord. 9237/2022), secondo valori medi e, quanto al primo grado, restando ferma la liquidazione già operata da parte del Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Pescara del 27/02/2024, che resta ferma per il resto:
1)ridetermina la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale di cui al dispositivo della sentenza impugnata nell'importo in linea capitale di complessivi € 31.115,27, da devalutare alla data del 25.06.2011 e da rivalutare con aggiunta di interessi anno per anno sino alla data della pronuncia di primo grado, da cui decorrono gli interessi legali sino al saldo;
2)compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/4 e condanna l'appellante al rimborso, in favore Parte_1
dell'appellato , nella misura dei restanti 3/4; spese Controparte_1
liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in € 8.000,00 per compensi, ed € 800,52 per spese documentate e, quanto al presente grado, in €
pag. 21/22 9.991,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Consigliere estensore
RT CH AR
Il Presidente
AN S. OC
pag. 22/22