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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8550/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.7.2025 da 1) Pt_1 nato/a HE (Repubblica Popolare Cinese) il giorno 11/07/1982 cittadino/a: Cinese Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maurizio ARCERI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Reggio Calabria il giorno 12/06/1974 cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]-332 con l'Avv. Alessandro BELLINZONA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in località Staiti (RC) l'8/10/2022
(anno: 2022, atto: n. 3, reg. parte: I, serie ) In regime separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti C O N D I Z I O N I:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cusago (MI), via Bergamo 3-332 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al proprietario Parte_2
3. Il signor versa in favore della signora che accetta la somma omnia Parte_2 Pt_1 di euro 3.000,00 (euro tremila/00), quale regolazione e tacitazione di ogni reciproco rapporto di dare e avere, a definizione di ogni reciproca pretesa e o ragione, dichiarando i coniugi di nulla avere più a pretendere reciprocamente per ragioni e o diritti alcuni. Il versamento della somma di euro 3.000,00 (euro tremila/00) viene corrisposta dal signor e Parte_2 accettata dalla signora quale assegno di mantenimento e del futuro assegno divorzile Pt_1 versato in unica soluzione.
4. I coniugi dichiarano di nulla più avere a prendere reciprocamente dichiarando di avere già regolato ogni relativo rapporto;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni come concordate.
P.Q.M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Pt_1 Parte_2 contratto matrimonio in Staiti (RC) in data 8.10.2022
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Staiti (RC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa .sul ruolo del giudice relatore dr. Fulvia De Luca . Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.7.2025 da 1) Pt_1 nato/a HE (Repubblica Popolare Cinese) il giorno 11/07/1982 cittadino/a: Cinese Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maurizio ARCERI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Reggio Calabria il giorno 12/06/1974 cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]-332 con l'Avv. Alessandro BELLINZONA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in località Staiti (RC) l'8/10/2022
(anno: 2022, atto: n. 3, reg. parte: I, serie ) In regime separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti C O N D I Z I O N I:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cusago (MI), via Bergamo 3-332 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al proprietario Parte_2
3. Il signor versa in favore della signora che accetta la somma omnia Parte_2 Pt_1 di euro 3.000,00 (euro tremila/00), quale regolazione e tacitazione di ogni reciproco rapporto di dare e avere, a definizione di ogni reciproca pretesa e o ragione, dichiarando i coniugi di nulla avere più a pretendere reciprocamente per ragioni e o diritti alcuni. Il versamento della somma di euro 3.000,00 (euro tremila/00) viene corrisposta dal signor e Parte_2 accettata dalla signora quale assegno di mantenimento e del futuro assegno divorzile Pt_1 versato in unica soluzione.
4. I coniugi dichiarano di nulla più avere a prendere reciprocamente dichiarando di avere già regolato ogni relativo rapporto;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni come concordate.
P.Q.M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Pt_1 Parte_2 contratto matrimonio in Staiti (RC) in data 8.10.2022
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Staiti (RC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa .sul ruolo del giudice relatore dr. Fulvia De Luca . Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG