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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/09/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di EG BR, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 558/2023 R.G. (con riunito il n. 574/2023 R.G.) e vertente tra
(C.F.-P.I. ), già Parte_1 P.IVA_1
, in persona del suo liquidatore e l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Parte_2
, con l'avv. NICOLA GARGANO (C.F. – pec: Parte_1 C.F._1
, istante del proc. n. 558/2023 R.G. e resistente nel proc. n. 574/2023 Email_1
R.G.;
(C.F. e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), con gli avv.ti ANTONINO PARISI (C.F. C.F._3 CodiceFiscale_4
pec: e GIANCARLO PARISI (C.F. Email_2
, istante del proc. n. CodiceFiscale_5 Email_3
574/2023 R.G. e resistente nel proc. n. 574/2023 R.G.;
-istanti in riassunzione ex art. 392 c.p.c.- nei confronti di
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di CP_1 PartitaIVA_2 P.IVA_3 seguito anche solo “ , nonché CP_1 Controparte_2
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e altresì di Controparte_3 CP_3
e (C.F.-P.I. , in persona del proprio Curatore p.t. e
[...] CP_3 P.IVA_4 qui di seguito anche solo “ ”, non costituiti Controparte_2
-resistenti in riassunzione ex art. 392 c.p.c.-
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. [a seguito di pronuncia della Cassazione n.
22233/2023 (proc. n. 31093/2018 R.G.) del 25.07.2023 cassante la pronuncia della Corte
d'Appello di EG BR n. 218/2018 (proc. n. 29/2001 R.G.) depositata il 12/04/2018] dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di EG BR n. 109/2000 del 18.07.2000, emessa a definizione del proc. n. 1331/1994 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.05.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- A seguito di primo procedimento instaurato – mediante atto di citazione notificato il
3.11.1992 e iscritto a ruolo il 10.11.1992 - innanzi al Tribunale di Palmi, nel corso del quale veniva altresì disposto approfondimento peritale (come da ordinanza del 4.02.1994), e alla declaratoria di incompetenza territoriale di quest'ultimo (giusto provvedimento del
21.09.1994), i coniugi e hanno riassunto, Parte_3 Parte_4
innanzi al Tribunale di EG BR - mediante atto di citazione in riassunzione notificato nelle date del 20.10.1994 e del 27.10.1994 - il procedimento di prime cure (proc. n.
1331/1994 R.G.) e ivi in particolare evidenziato che:
(1) essi coniugi erano proprietari di un fondo sito in agro di RN (identificato in Catasto al fg. 37, p.lle 363, 370, 58 e 39), oggetto, in parte qua, di occupazione temporanea per lo
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svolgimento di alcuni lavori di pubblica utilità (opere di completamento del tratto stradale
Jonico – Tirrenico) da parte dell' (qui di seguito Controparte_4 anche solo ”); Parte_2
(2) il predetto fondo, nelle parti non occupate né direttamente interessate dai predetti lavori, aveva subito diversi danni (all'impianto di irrigazione, ai canali di scolo e ad alcune piante), da rifondersi da parte della predetta e quantificabili in misura pari a Parte_2
£. 170.000.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
I.1.2.- Con comparsa datata 21.11.1996 si è poi costituita in tale giudizio l' _2
, chiedendo il differimento utile alla chiamata in causa del terzo (
[...] CP_5
– giusta sentenza dichiarativa di insolvenza n. 896/95 del Tribunale di Locri),
[...]
contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare:
(1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
(2) l'infondatezza, in ogni caso, della richiesta attorea, atteso l'accordo amichevole già intervenuto fra le parti in data 24.08.1993.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi, si sono costituiti:
(a) sia il (parte terza chiamata dalla convenuta – v. supra, sub Controparte_2
I.1.2.), costituitasi con atto del 19.09.1996, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo sia il proprio difetto di legittimazione, sia l'inammissibilità della domanda attorea;
(b) sia l' (terza chiamata, in tal caso, iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. e con atto di CP_1 chiamata nell'ambito del quale gli attori ne chiedevano l'eventuale condanna, ove ritenuta responsabile, ex art. 46 della L. n. 2359/1865), anch'essa eccependo l'infondatezza delle domande attoree e invocando, in particolare, il predetto accordo amichevole già intervenuto fra le parti in data 24.08.1993.
I.1.4.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti (essendo stati esibiti, in particolare, sia il menzionato accordo bonario del 24.08.1993, sia i titoli attestanti il versamento delle somme ivi pattuite), è stata poi emessa la sentenza n.
109/2000 del 18.07.2000 nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) rigettato le domande attoree;
(2) regolato le spese di lite (compensate per 1/3 e poste per i residui 2/3 a carico degli attori).
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I.2.1.- In seguito, con primigenio atto di appello (originante il proc. n. 29/2001 R.G.) le parti e hanno formulato gravame avverso la Parte_3 Parte_4
menzionata sent. n. 109/2000, ribadendo la propria richiesta di ristoro, anche ex art. 46 della
L. n. 2359/1865 (nei confronti di , per i danni riportati dal proprio fondo nelle parti CP_1
non occupate né direttamente interessate dai lavori.
I.2.2.- Nel corso di tale gravame si sono poi costituite le diverse parti appellate ( CP_1
), tutte contestando, alla luce delle difese già Controparte_6 svolte in prime cure e ivi riproposte, l'altrui impugnativa e chiedendone il rigetto.
I.2.3.- All'esito di tale appello, nel corso del quale è stato altresì disposto un supplemento peritale, è stata poi emessa la sentenza n. 218/2018 del 12/04/2018, nella quale la Corte
d'Appello ha:
(1) accolto, in parte qua, il gravame proposto, condannando l' al Parte_2
pagamento in favore dei coniugi della somma di € 73.857,99, oltre Parte_5
rivalutazione e interessi;
(2) rigettato l'ulteriore motivo di gravame dei coniugi, nonché l'appello incidentale di CP_1
(3) regolato le spese, di lite e di C.T.U., di entrambi i gradi, tutte a carico dell' _2
.
[...]
I.3.1.- Avverso tale pronuncia è stato poi proposto ricorso per Cassazione dalla Parte_1
(già ), la quale ha così instaurato il proc. n. 31093/2018 R.G. e ivi in Parte_2
particolare domandando, sulla scorta di otto motivi, la cassazione della sentenza n. 218/2018 della Corte d'Appello di EG BR.
I.3.2.- Nel corso di tale procedura si sono poi costituiti, con atti distinti e chiedendo il rigetto del ricorso (siccome improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato), sia i coniugi
, sia rimanendo invece intimato il Parte_5 CP_1 CP_2
.
[...]
I.3.3.- All'esito, poi, del giudizio innanzi alla S. Corte, quest'ultima, con pronuncia n.
22233/2023 del 25.07.2023, ha cassato la sentenza n. 218/2018 della Corte d'Appello di
EG BR (alla quale ha rinviato, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità) e ha ivi in particolare:
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(A) rigettato i “motivi di ricorso relativi alla carenza di legittimazione passiva dell' _2
” (oggi ), e dunque il 6°, il 7° e l'8° motivo [cfr. pagg.
6-7 della pronuncia
[...] Parte_1
n. 22233/2023 del 25.07.2023];
(B) dichiarato assorbiti il 1° e il 5° motivo;
(C) accolto, invece, il 2°, il 3° e il 4° motivo, congiuntamente esaminati e tutti relativi all'accordo amichevole del 24.08.1993, sottolineando a tal riguardo che “l'interpretazione dell'accordo amichevole … resa dalla Corte territoriale”, fondata sull'assunto che esso “non comprendeva anche i danni alla parte residua del fondo”, risultava erronea e “non”
“conforme al tenore letterale dello stesso” accordo [cfr. pagg.
5-6 della pronuncia n.
22233/2023 del 25.07.2023].
I.4.1.- A fronte di ciò, con distinti atti ex art. 392 c.p.c. il procedimento è stato ritualmente riassunto sia dalla (la quale ha instaurato il proc. n. 558/2023 R.G.), sia dai Parte_1
coniugi (dalla cui riassunzione si è invece originato il proc. n. Parte_5
574/2023 R.G.), con procedure riunite (cfr. provvedimento del 23.05.2024) e nell'ambito delle quali la prima ( ) ha chiesto di confermarsi quanto statuito dalla S. Corte, Parte_1 dando atto dell'inammissibilità della domanda attorea alla luce del predetto accordo amichevole del 24.08.1993, e le altre parti ( ) invece domandato di Parte_5 confermare l'interpretazione, corretta, dell'accordo de quo, ampliando tuttavia le motivazioni a supporto della stessa, riconoscendo poi il loro diritto all'indennizzo di cui all'art. 46 della L.
2359 del 1865 e al risarcimento del danno nella misura già quantificata nella sentenza d'appello n. 218 del 2018, di cui hanno chiesto la conferma.
I.4.2.- Non si sono invece costituite le parti ulteriori ( e , di Controparte_2 CP_1
cui pertanto dichiararsi, come in dispositivo, la relativa contumacia in questa fase.
I.4.3.- Il presente giudizio di rinvio è stato poi rimesso al Collegio dal C.I. [dopo precisazione delle conclusioni innanzi a sé e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di procedimento soggetto all'art. 352, comma I, c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente (“l'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190”)] e, a seguito di mutamento del relatore (con provvedimento intervenuto, come pacificamente ammissibile - v.
Cass. n. 7285/2018; Cass. n. 22238/2017; Cass. n. 11593/2009; Cass. n. 8066/2007 -, in data
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22.09.2025 e dunque prima dell'udienza di discussione, svoltasi in forma c.d. cartolare in data
25.09.2025), è stato infine definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento collegiale del 26.09.2025, comunicato alle parti in pari data.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre qui precisare che:
(1) l'intervenuto subentro, nelle more del giudizio, della Controparte_7
[v. supra, sub I.3.1.] non incide in alcun modo sul rapporto processuale - e ciò, giova
[...] precisare, in quanto il passaggio “da ditta individuale in società”, pur non costituendo, strictu sensu, una “trasformazione” soggetta all'art. 2498 c.c. [atteso che “la trasformazione presuppone l'esistenza di un'entificazione della forma di esercizio dell'impresa, da escludere decisamente nell'ipotesi di impresa individuale, la cui disciplina non prevede alcuna distinzione, neppur minima, tra l'imprenditore individuale e l'impresa da lui esercitata”, non trovando quindi applicazione il predetto art. 2498 c.c. (cfr. Cass. civ., 26/02/2024, n. 5088)], dà tuttavia luogo a un fenomeno di “cessione di azienda” (cessione, in specie, “finalizzata alla costituzione del patrimonio di una società di capitali”) [cfr. ancora Cass. n. 5088/2024, cit.], con conseguente continuità del processo e piena legittimazione del successore (nel caso di specie a proporre o a resistere all'impugnazione [essendo il successore, del resto, CP_8
“l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla” o a resistere all'altrui impugnativa (cfr., ex multis,
Cass. n. 26157/2020; Cass. n. 10876/2007; Cass. n. 17683/2006; Cass. n. 11757/2006; Cass.
n. 2889/2002; Cass. n. 649/2000; Cass. n. 4742/1998; Cass. n. 9868/1997; Cass. n.
9438/1997; Cass. n. 178/1997; Cass. n. 7247/1996; Cass. n. 713/1995; Cass. n. 6220/1993)];
(2) “l'ambito della cognizione” in sede di impugnativa, poi e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, altresì richiamando Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199/ e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n.
7940), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata e non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
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(3) il presente procedimento scaturisce poi da pronuncia di cassazione con rinvio della S.
Corte (n. 22233/2023 del 25.07.2023 – v. supra, sub I.3.3.), trattandosi dunque di un giudizio ontologicamente “chiuso”, nel quale occorre rigorosamente e strettamente “uniformarsi” al
“principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte” di legittimità (cfr. artt. 384, comma II, c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c.), la cui pronuncia è qui munita non già del consueto valore persuasivo, ma di forza vincolante ed effetto preclusivo (dovendosi in tal caso prendere atto, come osservato in dottrina, di vero e proprio “effetto normativo della pronuncia”), non essendovi dunque alcuna possibilità né di alterare o sindacare il principio stabilito (“sindacato non consentito mai e in nessun caso”), né di modificare il quadro sotteso, tanto giuridico [occorrendo attenersi al dictum “anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza”] quanto fattuale [in quanto “in sede di rinvio non sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti”, né, anche ai sensi dell'art. 394, comma III, c.p.c., “le parti … possono prendere conclusioni diverse” da quelle già assunte - essendo dunque evidente che ogni nuova questione introdotta risulti inammissibile e ne risulti preclusa qualsivoglia delibazione], risultando preclusa ogni ulteriore valutazione sia sui fatti già acquisiti al processo, sia sulla qualificazione giuridica del rapporto controverso, sia sulle questioni di diritto, ancorché astrattamente rilevabili d'ufficio [atteso che il loro esame avrebbe la conseguenza di vanificare o limitare gli effetti, ormai intangibili, della pronuncia di Cassazione cui attenersi], non costituendo il giudizio di rinvio, in definitiva, un nuovo grado del giudizio, bensì la fase (rescissoria) del giudizio di cassazione, nel quale attuare l'atto di normazione concreta (integrato dalla pronuncia della S.
Corte) e trarne le relative conseguenze [cfr., da ultimo, Cass. civ., 28/02/2024, n. 5253; Cass. civ., 24/10/2019, n. 27337; Cass. civ., 19/02/2015, n. 3320; Cass. civ., 06/04/2004, n. 6707;
Cass. civ., 25/05/2001, n. 7176; Cass. civ., 09/02/2000, n. 1437; Cass. civ., 19/06/1998, n.
6126; Cass. civ., 25/09/1997, n. 9398].
IV.- Svolte tali precisazioni, nel merito occorre poi, sulla scorta del vincolante dictum della S.
Corte [v. supra, sub III., punto (3)], rigettare l'appello e pertanto confermare la sentenza di prime cure.
V..- Giova evidentemente prendere le mosse, non sussistendo ulteriori profili sub iudice e avendo la Cassazione proprio sul punto accolto i motivi di ricorso nonché disposto l'odierno rinvio [v. supra, sub I.3.3., nonché pagg.
5-6 della pronuncia n. 22233/2023 del 25.07.2023)],
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dall'accordo amichevole del 24.08.1993 e dal rapporto fra quest'ultimo e la domanda attorea originante l'odierna procedura.
V.1.- A tal riguardo è del tutto pacifico [poiché incontroverso fra le parti o comunque emergente per tabulas] che:
(1) in data 24.08.1993, a fronte dell'intervenuta occupazione ed espropriazione parziale - da parte dell' , per conto e in nome di - del fondo attoreo (sito in agro Parte_2 CP_1
di RN e identificato in Catasto al fg. 37, p.lle 363, 370, 58 e 39), veniva sottoscritto fra le parti un “verbale di amichevole accordo” nel quale si disponeva il pagamento di apposita
“indennità” in favore dei privati attinti dai provvedimenti ablatori, ivi poi precisandosi che con “il pagamento dell'indennità” “la ditta proprietaria rimane compensata, oltre che del terreno occupato, anche dei danni arrecati dall'occupazione stessa quali scorpori, taglio di piante, perdita dei frutti pendenti, separazioni di fondi o fabbriche, indennità per passaggi, soppressioni o derivazioni di strade e canali e di ogni qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità” [cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993];
(2) in data 20.05.1994 interveniva poi - a mezzo di assegno bancario non trasferibile (avente n. 9207742229-10 e per la somma di £. 76.553.000) - il pagamento della predetta indennità e la parte attrice rilasciava relativa quietanza [ivi attestando sia “la Parte_3 ricezione della predetta somma”, sia “di essere stato soddisfatto”, in virtù di essa, “di ogni sua spettanza” e pertanto “di non aver altro a pretendere”, “per qualsivoglia causa e ragione”, dall' e da “rendendo dunque con la presente ampia e Parte_2 CP_1 definitiva quietanza liberatoria” (cfr. quietanza del 20.05.1994, nonché assegno n.
9207742229-10 posto di seguito a quest'ultima)];
(3) nelle more e mediante l'azione qui instaurata (v. supra, sub I.1.1.) i coniugi
[...]
hanno poi chiesto il “risarcimento dei danni derivanti alle parti del fondo … Parte_6 non interessate direttamente dalle occupazioni temporanee autorizzate” [cfr. pag. 4 dell'atto di citazione originante il proc. n. 1331/1994 R.G., in prosecuzione, a seguito di declaratoria di incompetenza, di quello innanzi al Tribunale di Palmi (instaurato nel novembre 1992)];
(4) a fronte, tuttavia, delle contestazioni fatte valere ex adverso e fondate, ex aliis, anche sull'accordo amichevole [v. supra, sub (1) e (2)], il Tribunale aveva “rigetta[to] la
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domanda” attorea, evidenziando che la stessa, a fronte dell'“esibizione di tali documenti” e dell'effetto preclusivo da essi comprovato, “non” poteva “essere accolta”, “né” “formare oggetto di esame” [cfr. sentenza del Tribunale di EG BR n. 109/2000 del 18.07.2000, nonché spec. pagg. 11 e 14, punto a), della stessa];
(5) tale domanda era stata invece accolta, in parte qua, nell'originaria sentenza d'appello, con sentenza tuttavia cassata dalla S. Corte, avendo quest'ultima in particolare sottolineato che
“l'interpretazione dell'accordo amichevole” del 24.08.1993, “resa dalla Corte territoriale” e fondata sull'assunto che esso “non comprendeva anche i danni alla parte residua del fondo”, risultava erronea e “non” “conforme al tenore letterale dello stesso” [cfr. pagg.
5-6 della pronuncia n. 22233/2023 del 25.07.2023].
V.2.- A tale vincolante dictum occorre qui ovviamente rigorosamente attenersi, traendo da ciò le relative conseguenze [v. supra, sub III., punto (3)] e dunque sottolineando come, diversamente da quando erroneamente ritenuto nella sentenza poi cassata, l'accordo del
24.08.1993, comprendendo anche i danni alla parte residua del fondo, precludesse
l'accoglimento della domanda attorea, del tutto correttamente rigettata, pertanto, nella sentenza di prime cure già appellata e qui tuttavia da confermarsi.
V.3.- Né , in senso contrario a quanto precede, possono ritenersi accoglibili le deduzioni svolte dai coniugi [istanti in riassunzione e già appellanti (e Parte_5
dunque serbanti anche in questa fase la medesima posizione processuale - cfr. art. 394, comma II, c.p.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 30/10/2014, n. 23073)], i quali hanno in particolare eccepito che:
(A) l'interpretazione dell'accordo amichevole del 24.08.1993 resa dalla Corte territoriale nella sentenza n. 218/2018 del 12/04/2018 risultava corretta e pienamente conforme al tenore letterale dello stesso;
(B) il predetto accordo, come “correttamente” interpretato in tale pronuncia, non poteva ritenersi idoneo a coprire anche i pregiudizi fatti valere in questo giudizio;
(C) tali danni non potevano inoltre ritenersi ricompresi in tale accordo poiché “esplicitati via via con il decorrere del tempo” e derivanti da “violazione del principio del neminem laedere”;
(D) l'indennità stabilita nell'accordo de quo, infine, era stata corrisposta solo al e Pt_3
non anche alla comproprietaria (i.e. la moglie ). Parte_4
Pagina 9 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
Tali deduzioni, come qui di seguito distintamente esaminate, non possono tuttavia trovare complessivo accoglimento.
V.4.- Muovendo dal rilievo compendiato supra, sub V.3., punto (A), è evidente che esso sia da respingersi.
E ciò in virtù della già rammentata necessità di strettamente attenersi, in questa sede ed ex art. 384, comma II, c.p.c., a “quanto statuito della Corte” di legittimità in sede di pronuncia di rinvio, trattandosi di atto di “normazione concreta” al quale occorre in questa sede esclusivamente e rigorosamente “uniformarsi” e ovviamente né sindacabile, né, a fortiori, rimeditabile [v. supra, sub III., punto (3)], non potendosi dunque evidentemente né confermare l'interpretazione dell'accordo resa nella sentenza cassata e addirittura affermarne, in chiaro contrasto con quest'ultima, la conformità al suo tenore letterale [avendo la S. Corte univocamente ed espressamente affermato, al contrario, che proprio tale “interpretazione”
“non è … conforme al tenore letterale dello stesso” (cfr. pag. 5 della pronuncia n.
22233/2023 del 25.07.2023)], né, ovviamente e sempre in contraddizione con il dictum qui da attuarsi, procedere a un mero “ampliamento” motivazionale volto tuttavia a ribadire, in thesi,
l'interpretazione contrattuale espressamente censurata nella sentenza qui cassata [mero intervento “ampliativo” invero confliggente con il pronunciamento vincolante della Corte di legittimità, la quale non ha nel caso di specie ravvisato una mera insufficienza motivazionale di un esito decisorio comunque condivisibile (evenienza nella quale, peraltro e considerando lo ius corrigendi rimesso alla S. Corte ex art. 384, comma IV, c.p.c., non sarebbe occorso alcun rinvio, essendo noto che “una motivazione omessa, insufficiente o erronea non potrebbe mai comportare la cassazione della sentenza, ma solo l'esercizio da parte della Corte”, ex officio e “anche autonomamente”, “dei poteri correttivi e integrativi della motivazione a norma dell'art. 384 c.p.c., u.c.” - cfr., ex multis, Cass. civ., 26/06/2009, n. 15172; Cass. civ.,
2/07/2007, n. 14970; Cass. civ., 18/03/2005, n. 5954; Cass. civ., 10/03/1995, n. 2799; Cass. civ., 11/12/1990, n. 11773), ma, più radicalmente, ha censurato proprio tale esito decisorio, evidenziando l'erroneità e la pacifica confliggenza dell'interpretazione resa rispetto al “tenore letterale” dell'accordo (cfr. pag. 5 della pronuncia n. 22233/2023 del 25.07.2023)].
V.5.- Venendo poi proprio a tale accordo, è evidente che la sua prospettata interpretazione
“riduttiva” [e dunque il suo carattere asseritamente circoscritto solo ad alcuni pregiudizi
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conseguenti alle vicende ablatorie e ai relativi lavori pubblici (v. supra, sub V.3., punto (B))] chiaramente confligga, al contempo:
(1) con il vincolante dictum della S. Corte, la quale ha qui chiaramente sottolineato l'insostenibilità e la contrarietà di una tale lettura rispetto all'inequivoco dato pattizio
[evidenziando, come detto, la sua confliggenza e “non conformità” al “tenore letterale” dell'accordo del 24.08.1993 (cfr. ancora pag. 5 della pronuncia n. 22233/2023 del
25.07.2023)];
(2) con l'inequivoco dato testuale, essendosi nell'accordo de quo invero chiaramente precisato che con “il pagamento dell'indennità” “la ditta proprietaria rimane compensata, oltre che del terreno occupato, anche dei danni arrecati dall'occupazione stessa quali scorpori, taglio di piante, perdita dei frutti pendenti, separazioni di fondi o fabbriche, indennità per passaggi, soppressioni o derivazioni di strade e canali e di ogni qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità” [cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993];
(3) con la stessa condotta, anche successiva, delle parti (art. 1362, comma II, c.c.), e in particolare con il rilascio, in data 20.05.1994 e contestualmente al saldo dell'indennità (a mezzo dell'assegno bancario non trasferibile n. 9207742229-10 e per £. 76.553.000), di
“ampia e definitiva quietanza liberatoria” [mediante la quale il creditore ( Pt_3
) ammetteva sia “la ricezione della predetta somma”, sia “di essere stato
[...] soddisfatto”, in virtù di essa, “di ogni sua spettanza” e pertanto “di non aver altro a pretendere”, “per qualsivoglia causa e ragione”, dall' e da (cfr. Parte_2 CP_1 quietanza del 20.05.1994)], e dunque di atto confessorio avente “valore di prova legale” e munito, ex artt. 2735 e 2733 c.c., di efficacia probatoria assoluta e incontrovertibile [atteso che, come noto, “la dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova”, trattandosi di atto di cui “è indiscussa la natura confessoria” e che “ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale”, essendo dunque “dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa, la quale non è ammessa a provare il contrario, sia nei confronti del giudice, il quale non può valutare liberamente la prova né accertare diversamente il fatto confessato” (cfr., ex multis, Cass. civ., 28/02/2023, n. 5945 e
Cass. civ., 10/08/2000, n. 10581, nonché Cass. civ., Sez. un., 22/09/2014, n. 19888; Cass.
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civ., 21/02/2014, n. 4196; Cass. civ., 31/10/2008, n. 26325; Cass. civ., 7/12/2005, n. 26970;
Cass. civ., 9/09/1997 n. 8748; Cass. civ., 17/03/1994 n. 2574; Cass. civ., 22/07/1992, n. 9017;
Cass. civ., 16/05/1984, n. 2993)].
V.5.1.- Né può ritenersi che tali pacifiche (e vincolanti) risultanze siano qui sovvertibili sulla scorta degli argomenti addotti, e in specie sulla base:
(1) dell'applicazione del criterio interpretativo ex art. 1364 c.c. [v. infra, sub V.5.2.-V.5.2.2.];
(2) della dedotta inidoneità dell'indennità corrisposta a comprendere anche i danni qui richiesti [v. infra, sub V.5.3.-V.5.3.2.];
(3) dell'invocata distinzione fra indennità ex art. 46 L. 2359/1865 e risarcimento del danno [v. infra, sub V.5.4.-V.5.4.2.].
V.5.2.- Quanto al canone esegetico di cui all'art. 1364 c.c. [v. supra, sub V.5.1., punto (1)], è noto che esso impone di valutare le espressioni impiegate in sede pattizia alla luce dell'oggetto contrattuale e, nel particolare caso della transazione, di valutare queste ultime alla luce del caput controversum definito in via bonaria (art. 1965 c.c.).
V.5.2.1.- Ciò detto, è noto e va qui ribadito che tale caput controversum, e dunque “l'oggetto del negozio transattivo”, “va identificato … in relazione all'oggettiva situazione in contrasto
… che le parti hanno interno comporre”, “non essendo necessaria” né “una puntuale specificazione delle contrapposte pretese”, né l'indicazione di “ogni singola vicenda implicata nel contratto”, né “la previa individuazione delle medesime” controversie congiuntamente transatte ed essendo pacifico che “la transazione, quale strumento negoziale di prevenzione di una lite, è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile”, “onde l'efficacia dell'accordo transattivo raggiunto” naturaliter “si estend[e]”,
“in mancanza di specifiche limitazioni” (e dunque di transazione eccezionalmente “speciale”, espressamente vertente su “un determinato affare” “necessariamente individuato come tale”),
“a tutti i diritti scaturenti dal rapporto” e comunque “connessi” a quest'ultimo, riguardando, fisiologicamente, “una pluralità di controversie” e “tutte le potenziali liti” “considerate nel loro … insieme” [cfr., ex multis, Cass. civ., 14/01/2005, n. 690 e Cass. civ., 27/07/2021, n.
21557, nonché Cass. civ., 5/07/2019, n. 18219; Cass. civ., 15/11/2017, n. 5277; Cass. civ.,
3/04/2003, n. 5139; Cass. civ., 3/04/2003, n. 5138].
V.5.2.2.- Applicando tali (pacifiche) coordinate ermeneutiche al caso di specie, è del tutto evidente che la transazione de qua chiaramente ricomprendesse tutti i pregiudizi ricollegabili
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all'oggettiva situazione in contrasto (i.e. i lavori pubblici interessanti la proprietà attorea), essendo evidentemente priva di specifiche limitazioni e riferimenti a un “determinato affare”
e risultando invece estesa, al contrario, a tutti i “danni” [tanto relativi al “terreno occupato” e
“arrecati dall'occupazione stessa” (“quali scorpori, taglio di piante, perdita dei frutti pendenti, separazioni di fondi o fabbriche, indennità per passaggi, soppressioni o derivazioni di strade e canali” - con indicazione chiaramente esemplificativa e pertanto, anche ex art. 1365 c.c., non esclusiva), quanto a “ogni qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità” (cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo del
24.08.1993)], con ampia estensione del tutto coerente al carattere strutturalmente “globale” dell'indennità qui in esame [volta a compensare “l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo”: v. infra, sub V.5.3.] e confermata dalla successiva quietanza liberatoria
[riferita a “ogni sua spettanza” e “qualsivoglia causa e ragione” (v. supra, sub V.5., punto
(3))], a tutto ciò chiaramente conseguendo che si trattava di accordo onnicomprensivo [volta a definitivamente comporre la situazione in contrasto e a coprire il complessivo fascio di posizioni e liti a essa ricollegabili, senza necessità di un'indicazione nominatim di ciascuna: v.
Cass. n. 21557/2021, cit.; Cass. n. 18219/2019, cit.; Cass. n. 5277/2017, cit.; Cass. n.
690/2005, cit.; Cass. n. 5139/2003, cit.; Cass. n. 5138/2003, cit.] e nel cui caput controversum chiaramente rientrava anche l'azione qui instaurata [vertente sui “danni al fondo degli istanti nelle parti di esso non interessate direttamente dai lavori e … non … oggetto delle occupazioni temporanee fin qui autorizzate” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione di 1° grado), e dunque pacificamente ricompresa nell'ampia previsione di cui a pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993 (riferita, come detto e oltre ai danni da occupazione, anche a “ogni qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità”)].
V.5.3.- Venendo poi al profilo indicato supra, sub V.5.1., punto (2), occorre qui rammentare il principio, espresso da “orientamento giurisprudenziale” “costante”, in virtù del quale, nel caso di “espropriazione … parziale”, “l'indennizzo non … riguard[a] soltanto la porzione espropriata”, “ma anche la compromissione o l'alterazione … della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario”, atteso che “il pregiudizio provocato al
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proprietario”, in definitiva, “viene compensato con il riconoscimento, in sede di quantificazione dell'indennizzo, dell'effettivo diminuito valore del bene complessivamente considerato” [cfr., da ultimo, Cass. civ., 17/01/2025, n. 1232; Cass. civ., 11/10/2021, n.
27555; Cass. civ., 15/07/2020, n. 15040; Cass. civ., 2/7/2020, n. 13598; Cass. civ.,
15/06/2017, n. 14891].
V.5.3.1.- Coprendo l'indennità, pertanto e come detto, l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto con riguardo al bene nel suo complesso (principio di c.d. globalità dell'indennità), non v'è dubbio che in un tal caso “va esclusa” sia ogni ulteriore indenizzabilità, sia “la risarcibilità del danno” per gli “effetti negativi” complessivamente patiti dal fondo.
E infatti, come evidente, se “di nessun rilievo” “è la circostanza che detti effetti negativi si siano realizzati su zone comunque estranee alla dichiarazione di pubblica utilità”, parimenti pacifico è che, “in presenza di un'unica vicenda”, “non sono concepibili due distinti crediti,
l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro a titolo di risarcimento del danno”, poiché “trattasi”, in ogni caso, “di voce ricompresa nell'indennità di espropriazione”, “che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo”, da ciò discendendo che “l'accettazione dell'indennità di esproprio comporta” non solo la non spettanza di ulteriori indennizzi, ma altresì “il rigetto della domanda in ordine ai danni” anche rispetto alla “parte non interessata dall'espropriazione” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 27/02/2017, n. 4883 e Cass. civ., Sez. un., 25/06/2012, n. 10502, nonché Cass. civ., Sez. un., 8/04/2008, n. 9041; Cass. civ, 21/11/2001, n. 14640; Cass. civ., 6/06/2003, n. 9096 e
Cass. civ., 10/03/2000, n. 2737].
V.5.3.2.- Alla luce di tali (consolidati) principi, pertanto, è del tutto evidente che l'indennità corrisposta valesse a coprire l'intero pregiudizio patito, e dunque anche i “danni al fondo degli istanti nelle parti di esso non interessate direttamente dai lavori e … non … oggetto delle occupazioni temporanee fin qui autorizzate” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione di 1° grado), poiché, come stabilito nell'accordo bonario del 1993, essa valeva senz'altro a
“compensa[re]” “ogni” e “qualsiasi” “danno” comunque subito a ogni parte del fondo [ivi compresa quella “non oggetto ad occupazione e/o espropriazione” e con riferimento a qualsivoglia pregiudizio, “anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità” (cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993)], a ciò
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non potendo che conseguire, come detto, “il rigetto della domanda in ordine ai danni” [v. supra, sub V.5.3.1.].
V.5.4.- Parimenti inaccoglibile, infine, deve ritenersi anche l'ultimo argomento difensivo
[come compendiato supra, sub V.5.1., punto (3)], sulla scorta del quale si è in particolare invocata la valenza dell'indennità solo ex art. 46 della L. n. 2359/1865 e non già con riguardo agli ulteriori danni patiti in ragione dell'opera pubblica realizzata.
V.5.4.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede occorre qui osservare che:
(1) l'indennità ex art. 46 L. n. 2359/1865 (oggi art. 44 T.U. Espropri), come noto e qui da ribadirsi, “non compete” affatto “al proprietario del fondo espropriato” [e ciò neanche per i pregiudizi relativi alla “parte non espropriata”, poiché già considerati nell'indennità espropriativa globale dovuta a chi subisca un'“espropriazione parziale” (v. supra, sub
V.5.3.)], spettando “esclusivamente” ai “soggetti” “che” “siano rimasti completamente estranei” al “procedimento espropriativo”, e dunque ai soli “proprietari di suoli contigui” o
“circostanti” “l'opera pubblica” [cfr., ex multis, Cass., Sez. un., n. 4883/2017, cit., nonché
Cass. civ., 8/04/2016, n. 6926 e Cass. civ., 16/09/2009, n. 19972];
(2) l'importo oggetto dell'accordo bonario del 1993 e corrisposto nel 1994, pertanto, non poteva evidentemente costituire saldo dell'indennità ex art. 46 L. n. n. 2359/1865 [poiché spettante solo all'extraneus, e non già ai soggetti, come gli appellanti e odierni istanti in riassunzione, direttamente attinti dal provvedimento ablativo (cfr. Cass., Sez. un., n.
4883/2017, cit.; Cass. n. 6926/2016, cit.; Cass. n. 19972/2009, cit.)], essendo invece volto, proprio e solo, a “compensa[re]” “ogni” e “qualsiasi” “danno” comunque subito a ogni parte del loro fondo [cfr. ancora pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993].
V.5.4.2.- A fronte di ciò è dunque pacifico che l'invocata distinzione non possa attagliarsi all'odierna fattispecie, non competendo invero ai proprietari espropriati, come detto, alcuna indennità ex art. 46 L. n. 2359/1865 [v. supra, sub V.5.4.1.] e risultando dunque evidente che la somma liquidata valesse non già a saldare una siffatta indennità (senz'altro non dovuta), bensì a “compensare” il pregiudizio patito dagli appellanti e odierni istanti in riassunzione – e ciò, giova ribadire, in termini onnicomprensivi e globali, con riguardo a ogni parte del loro fondo [ivi comprese le zone residue rispetto a quelle occupate, trattandosi di vulnus ricompreso nell'indennità corrisposta (v. supra, sub V.5.3.)] e a ogni danno riportato [pur ove correlato all'esecuzione dell'opera e relativo alle predette aree rimaste nella loro disponibilità,
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invero pacificamente rientrando nell'importo corrisposto non solo il “danno” “subito” “per effetto della … separazione (per esproprio) di una parte di suolo”, bensì ogni pregiudizio patito, anche “in conseguenza dell'opera eseguita” – non integrante, del resto, una mera condotta materiale, ma un comportamento oggettivamente necessario per l'attuazione del potere pubblico e a esso pertanto ricollegabile - e tanto sulla parte oggetto di ablazione, quanto “sulla parte non espropriata”, atteso che qualsivoglia nocumento sofferto, sia per l'occupazione e la successiva espropriazione, sia “nella fase di esecuzione dell'opera”, sia
“in quella di esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata”, in ogni caso “viene ricondotto e deve essere ricompreso nell'indennità di esproprio, senza che residuino spazi per l'applicazione” di altre spettanze, “non” essendo “concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro a titolo di risarcimento del danno” e risultando evidente che anche “il danno che” “derivi” “dall'esecuzione dell'opera pubblica”, pur con riguardo “alla parte residua del fondo espropriato”, “è danno … che risulta” anch'esso
“interamente coperto” “dalla stessa” “indennità” (cfr. Cass., Sez. un., n. 4883/2017, cit.;
Cass. n. 6926/2016, cit.; Cass. n. 19972/2009, cit.)], non persistendo, in definitiva e diversamente da quanto invocato dagli appellanti e odierni istanti in riassunzione, nonché ipotizzato nella sentenza d'appello [poi cassata proprio a tal riguardo (cfr. pagg.
5-6 della pronuncia della S. Corte n. 22233/2023 del 25.07.2023)], alcuna residua area di risarcibilità.
V.6.- Alla luce di quanto precede, attese le incontrovertibili indicazioni ed evidenze a cui qui rigorosamente attenersi [v. supra, sub V.5.] e la pacifica non accoglibilità, per converso, degli argomenti invocati in senso contrario [v. supra, sub V.5.1.-V.5.4.2.], è evidente che anche il rilievo indicato supra, sub V.3., punto (B) sia da disattendere.
V.7.- Parimenti meritevoli di integrale reiezione risultano altresì i rilievi compendiati supra, sub V.3., punto (C) e fondati, come detto, sulla dedotta non riconducibilità dei pregiudizi qui fatti valere all'accordo amichevole del 1993 sulla scorta:
(a) della loro prospettata manifestazione solo nel corso del tempo;
(b) della loro invocata natura aquiliana (art. 2043 c.c.).
Né l'una né l'altra considerazione, come qui di seguito esaminate, possono tuttavia trovare accoglimenento.
V.7.1.- Quanto al primo profilo, occorre osservarsi che:
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(1) “la transazione”, come pacifico e già innanzi rammentato [v. supra, sub V.5.2.1.], “è destinata a coprire il dedotto e il deducibile” [cfr., ex multis, Cass. civ., 31/01/2019, n. 2784;
Cass. civ., 9/10/2017, n. 23482; Cass. n. 690/2005, cit.; Cass. civ., 14/01/2005 n. 490; Cass. civ., 12/02/1985, n. 1183];
(2) al fine di superare tale (rigida) preclusione non è sufficiente invocare la mera circostanza che il pregiudizio sarebbe “venut[o] a configurarsi … in epoca successiva alla transazione”, occorrendo invece dimostrare il “requisito” dell'assoluta “imprevedibilità dei danni futuri” e manifestatisi dopo la transazione, integrando tale “imprevedibilità” un “requisito costitutivo della domanda … di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione”, e che, pertanto e “come tale”, “deve essere” rigorosamente
“allegato e provato” proprio da tale istante, con “onere probatorio” che ovviamente “non subisce deroga” in ragione né del carattere dei danni [operando invero anche per i “danni alla persona” la “normale efficacia preclusiva” della “transazione”, “che altrimenti verrebbe esposta ad ogni genere di revisione postuma”], né della natura dei fatti [essendo pacifico che anche “la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere”,
“tanto più” considerando che quest'ultimo è qui “coerente” con il “principio”, “riconducibile all'art. 24 Cost.”, “della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova”] (cfr., da ultimo, Cass. civ., 1/09/2023, n. 25603; Cass. civ., 14/07/2022, n. 22244; Cass. civ.,
22/04/2022, n. 12910; Cass. civ., 22/03/2021, n. 8018);
(3) tale “requisito costitutivo” non è stato tuttavia qui né puntualmente allegato, né, a fortiori, congruamente dimostrato, dalle parti a ciò onerate (i.e. gli attori di prime cure e qui istanti in riassunzione), a ciò non potendo che conseguire – in ossequio alla “normale efficacia preclusiva” dell'accordo e in difetto di prova del carattere di “assoluta imprevedibilità” “del danno lamentato”, “tale da renderne” “la valutazione al momento dell'esproprio” addirittura
“impossibile” [cfr. Cass. n. 4657/1997, cit., nonché Cass. n. 25603/2023, cit.; Cass. n.
22244/2022, cit.; Cass. n. 12910/2022, cit.; Cass. n. 8018/2021, cit.] – il rigetto del profilo indicato supra, sub V.7., punto (a).
V.7.2.- Parimenti da disattendere risulta altresì il 2° rilievo [v. supra, sub V.7., punto (b)], considerando che:
(A) l'accordo amichevole del 24.08.1993 chiaramente includeva tutti i “danni” ricollegabili alla vicenda oggetto di causa, senza alcuna distinzione non solo ratione loci [riguardando
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tanto il “terreno occupato” quanto “la parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione”], ma anche ratione obiecti e ratione materiae [rientrando nell'accordo “ogni”
e “qualsiasi” “danno” da essa “derivante o derivabile”: cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993], con portata onnicomprensiva, del resto, del tutto coerente sia alla natura dell'indennità [fisiologicamente estesa all'“intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo”, escludendo ogni residua “risarcibilità” (v. supra, sub V.5.3.-V.5.3.1.)], sia alla quietanza liberatoria del maggio 1994 [riferentesi a “ogni … spettanza” e a “qualsivoglia causa e ragione” (v. supra, sub V.5., punto (3))];
(B) tale portata onnicomprensiva non era stata poi sufficientemente colta nella primigenia sentenza d'appello (n. 218/2018), invero censurata in sede di legittimità e dunque cassata
[sulla scorta di dictum al quale occorre qui rigorosamente “uniformarsi” (v. supra, sub III., punto (3))] proprio per non aver adeguatamente valutato l'idoneità dell'accordo a coprire il complesso dei “danni” patiti, anche nelle zone non occupate, dal fondo attoreo (cfr. pag. 5 della pronuncia della S. Corte n. 22233/2023 del 25.07.2023) – essendosi in tale originaria pronuncia prospettata la persistente risarcibilità dei danni alla parte residua del fondo erroneamente e senza tuttavia considerare:
(a) il chiaro “tenore letterale” dell'accordo amichevole del 24.08.1993 (cfr. ancora pag. 5 della pronuncia n. 22233/2023 del 25.07.2023), esteso a “ogni” e “qualsiasi” “danno” riguardante tanto il “terreno occupato” quanto la “parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione” [cfr. ancora pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993];
(b) la necessità di integralmente attenersi a tale (inequivoco) dato pattizio, trattandosi di contratto da alcuno “impugnato”, nonché pacificamente “non vessatorio” [come emergente ex actis e in ogni caso non rimeditabile, trattandosi di statuizione (ribadita in entrambi i gradi: cfr. pagg. 11-12 della sentenza n. 109/2000 e pag. 16 della sentenza n. 218/2018) non gravata e dunque ormai irretrattabile, essendo passata in giudicato – v. supra, sub III., punto (2)], e dunque ovviamente vincolante ed efficace in ogni sua parte;
(c) l'evidente non invocabilità in senso contrario, poi, né dell'art. 46 L. n. 2359/1865
[indennità invero pacificamente non spettante al proprietario espropriato, pur solo parzialmente, e dunque ovviamente non riconducibile o interferente con l'importo di cui all'accordo amichevole del 24.08.1993 (v. supra, sub V.5.4.-V.5.4.2.)], né della riferibilità del
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danno qui prospettato all'esecuzione dell'opera [essendo l'indennità de qua volta a definitivamente “compensare” tutti “i danni” per il fondo attoreo (v. supra, sub V.5.2.-
V.5.3.2.), ivi compresi quelli derivanti, appunto, dall'esecuzione dell'opera (v. supra, sub
V.5.4.2.)], né, infine, dell'asserita natura “aquiliana” dei danni prospettati – e ciò considerando: (i) il menzionato difetto, nell'accordo transattivo, di alcuna delimitazione o esclusione, espressa o anche solo implicita;
(ii) la pacifica mancanza, poi, di alcuna impugnativa contrattuale volta a neutralizzarne o comunque ridurne la portata effettuale;
(iii)
l'accertata natura non vessatoria della clausola de qua [non trattandosi di clausola di limitazione della responsabilità (cfr. pag. 11, ult. cpv., della sentenza n. 109/2000), bensì determinativa dell'oggetto del contratto (afferendo alle prestazioni primarie dedotte nel sinallagma – le “reciproche concessioni” di cui all'art. 1965 c.c. - e in particolare essendo volta a determinare i termini dell'effetto preclusivo, costituente l'in se dell'accordo transattivo)]; (iv) la non rilevabilità, poi, di alcun ulteriore vizio, sia perché non fatto valere
[non essendo intervenuta, come detto e neanche sotto il versante del “contrasto con la norma dell'art. 1229 c.c.” (cfr. Cass. n. 690/2005, cit., spec. pag. 15), alcuna impugnativa dell'accordo (al contrario chiaramente confermato con l'attestazione, confessoria, del maggio
1994 - v. supra, sub V.5., punto (3))], sia perché in ogni caso non ravvisabile [risultando la possibilità di regolamentazione e definizione in via pattizia della responsabilità extracontrattuale invero ex se del tutto ammissibile, non operando l'art. 1229 c.c. (non richiamato dall'art. 2056 c.c.) e trattandosi di clausole atipiche soggette al solo limite
(comprovante, a contrario, la generale ammissibilità della clausola) dell'esonero anche dall'illecito c.d. delittuale, i.e. con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ., 19/06/2008, n. 16637 e già Cass. civ., 3/07/1968, n. 2240) – componente soggettiva, quest'ultima, tuttavia non prevista dalla predetta clausola (cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del
24.08.1993), né di cui si è qui richiesta ovvero accertata l'integrazione (vertendo le pronunce e le C.T.U. svolte solo sul profilo obiettivo e non essendovi “prova di ricorrenza”, con riguardo alla “realizzazione dell'opera pubblica”, di un tale specifico e circoscritto “elemento soggettivo”, - cfr. Cass. n. 4657/1997, cit. -, qui peraltro non chiaramente emergente ex actis –
a fronte di opera pubblica sì pregiudizievole, ma di cui non si è accertato lo scostamento addirittura doloso o gravemente colposo dal progetto originario (invero non ravvisata né in prime cure - cfr., al contrario, pag. 9, 5°-6° cpv., della sentenza di 1° grado -, né dal C.T.U.
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d'appello - non avendo quest'ultimo invero potuto “acquisire gli elaborati progettuali” e dunque potuto verificare i termini, addirittura dolosi o gravemente colposi, di tale eventuale scostamento: cfr. pag. 2 dell'elaborato datato 29.04.2009)].
V.8.- Parimenti insuscettibile di accoglimento, infine, risulta anche l'argomento difensivo compendiato supra, sub V.3., punto (D) e fondato sulla circostanza che l'indennizzo de quo sarebbe stato percepito solo dal , e non anche dalla comproprietaria (i.e. la Parte_3
moglie ). Parte_4
V.8.1.- In senso contrario a ciò occorre tuttavia osservare che:
(A) l'“indennità di espropriazione”, come noto, “ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza”, cosicché, “anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa”, essa vale pur sempre a definitivamente compensare “l'intera diminuzione patrimoniale subita” rispetto a tutti i comproprietari [cfr., da ultimo, Cass.
13/08/2025, n. 23230; Cass. civ., 12/06/2019, n. 15780 e Cass. civ., 5/06/2014, n. 12700, nonché supra, sub V.5.-V.5.3.2.];
(B) atteso il “carattere” di “unicità” di tale “indennità”, essa evidentemente giova, contestualmente, a tutti i comproprietari espropriati [il cui “diritto reale” non perde la sua
“natura” comune, ma semplicemente muta “oggetto” e “si trasferisce sulla somma”, con la conseguenza che “la comunione permane”, meramente trasferendosi sull'indennità (cfr. Cass.
n. 23230/2025, cit.; Cass. n. 15780/2019, cit.; Cass. n. 12700/2014, cit.)] a prescindere dal loro intervento [anche in giudizio, “non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario” ed essendo pacifico che “la determinazione”, anche “giudiziale”, “dell'indennità” senz'altro
“giova” anche “ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione”, potendo del resto ogni co-creditore senz'altro agire anche singolarmente per far valere l'intero credito comune
(cfr. Cass. n. 23230/2025, cit.; Cass. n. 15780/2019, cit.; Cass. n. 12700/2014, cit., nonché
Cass. civ., Sez. un., 28/11/2007, n. 24657 e succ. giur. conf., fra cui, anche in ambiti diversificati, Cass. civ., 18/04/2024, n. 10585; Cass. civ., 21/09/2020, n. 19641; Cass. civ.,
6/05/2020, n. 8508; Cass. civ., 11/06/2019, n. 15637; Cass. civ., 4/07/2018, n. 17492; Cass. civ., 20/11/2017, n. 27417; Cass. civ., 9/12/2015, n. 24865; Cass. civ., 11/07/2014, n.
15894)];
(C) ogni questione relativa al rapporto fra i due co-titolari del credito, a fronte di ciò, è evidentemente estranea e non opponibile al debitore che ha provveduto al versamento [come
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già sottolineato fin dal 1° grado di giudizio – cfr. pag. 13 della sentenza n. n. 109/2000 del
18.07.2000], trattandosi di diritto unitario, idoneo a coprire “l'intera diminuzione patrimoniale subita”, da lui già integralmente saldato [in favore, come ammissibile, di uno dei co- creditori, potendo del resto pacificamente “pagare”, ex art. 1296 c.c., a “scelta” “all'uno o altro”], ponendosi ogni ulteriore questione solo sul piano dei rapporti, meramente interni e a lui non opponibili, fra i due co-creditori (ex art. 1298 c.c. nonché ex art. 1304, comma II, c.c., la cui “dichiarazione di voler profittare” della “transazione” peraltro vale a ulteriormente dimostrare che essa, pur se conclusa solo da un consorte, è senz'altro valida ed efficace, trattandosi di contratto già perfetto e pienamente vincolante)].
V.10.- In ragione di ciò, non risultando le deduzioni di segno contrario globalmente accoglibili [v. supra, sub V.3.-V.8.1.], non v'è dubbio che occorra qui ribadire, come detto [v. supra, sub V.2.] e in ossequio all'atto di normazione concreta qui da attuarsi [v. supra, sub
III., punto (3), nonché supra, sub V.1.], che l'accordo del 24.08.1993, comprendendo anche i danni alla parte residua del fondo, precludesse l'accoglimento della domanda attorea, del tutto correttamente rigettata, pertanto, nella sentenza di prime cure qui da confermarsi.
VI.- Non residuando, poi, ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punti (2) e (3)], occorre evidentemente provvedersi alla regolazione delle spese di lite, tenendo conto a tal riguardo:
(1) della necessità di valutare, oltre che la presente fase di rinvio [da unitariamente considerarsi anche a fronte delle due distinte istanze di riassunzione, attesa l'intervenuta riunione (v. supra, sub I.4.1.) e il pacifico principio per cui, nel caso di “processi che, benché separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti”, “il giudizio è unico e pertanto è legittima la liquidazione globale delle spese di lite” (cfr. Cass., sez. un., 27/11/2019, n. 31030
e Cass. civ., 24/05/1997, n. 4638)], il primigenio giudizio d'appello culminato con la sentenza poi annullata e altresì il giudizio di legittimità definito con la sentenza cassatoria [il quale ha rimesso al “rinvio” “anche per le spese del giudizio di legittimità” (cfr. pag. 7 della pronuncia n. 22233/2023 del 25.07.2023)], atteso che, come noto, “il giudice del rinvio”, “se rigetta
l'appello”, “è” senz'altro “tenuto a provvedere” sia “sulle spese del giudizio di legittimità”
[essendo stata “la causa rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida” a tal riguardo], sia sulle “spese del giudizio di appello” [atteso che “la caducazione della sentenza di secondo grado, a seguito di cassazione, travolge anche il capo relativo alle spese” “in
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ragione dell'effetto espansivo interno” – “né rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso” che anche “l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa”, comunque “si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” e onera “il giudice di rinvio” “di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione”], essendo dunque pacifico che “il giudice di rinvio, nel momento in cui conferma il rigetto del gravame, è tenuto a liquidare anche le spese della fase di impugnazione”, “restando” invece “ferma” esclusivamente “la regolamentazione delle spese di primo grado” [“attesa la conferma integrale della relativa decisione” e la conseguente intangibilità della relativa regolazione] (cfr. Cass. civ., 7/02/2022, n. 3798, nonché Cass. civ.,
13/06/2018, n. 15506; Cass. civ., 21/07/2003, n. 11326; Cass. civ., sez. un., 4/07/2003, n.
10615);
(2) della disciplina qui ratione temporis applicabile [in ossequio al principio per “il giudizio di rinvio”, poiché “non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario”, ovviamente “resta soggetto … alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 31/03/2025, n. 8454; Cass. civ., 26/04/2017, n. 10213 e Cass. civ., Sez. un.,
17/09/2010, n. 19701), con conseguente applicabilità nel caso di specie (a fronte di appello risalente al 2001) dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella sua formulazione originaria (antecedente anche al D.L. n. 80/2005) e conseguente possibilità, ai fini dell'emissione di statuizione compensativa, di valutare la ricorrenza di “giusti motivi” (trattandosi di potere, all'poca, latamente discrezionale e non necessitante motivazioni specifiche, bensì anche solo una motivazione “diffusa” o “implicita”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2008, n. 20598)];
(3) dell'effettiva ravvisabilità, nel caso di specie, di tali “giusti motivi”, considerando la complessiva evoluzione del giudizio [instaurato fin dal 1992 (v. supra, sub I.1.1.)], la natura composita degli esiti [e in particolare del giudizio di legittimità (di cui la presente procedura costituisce mera attuazione, essendo la sua “fase” rescissoria: v. supra, sub III., punto (3)), innanzi al quale il ricorso ex art. 360 c.p.c. è stato accolto solo in parte qua (accogliendo i motivi relativi all'accordo del 24.08.1993 e definitivamente disattendendo, tuttavia,
l'eccezione di legittimazione passiva, pur ribadita e riproposta dall'originaria convenuta nel corso dell'intero giudizio)], la pluralità di parti coinvolte ed evocate anche in virtù dell'exceptio appena rammenta [parti solo qui rimaste contumaci, occorrendo tuttavia qui
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valutare il complesso delle fasi impugnatorie (v. supra, sub (1))] e i termini di definizione del giudizio [condizionato, in termini preclusivi e dirimenti, da un accordo bonario risalente al
1993, e dunque intervenuto solo nel corso del giudizio di prime cure (incardinato, prima della translatio ex art. 50 c.p.c., addirittura nel 1992 - v. supra, sub I.1.1.)].
VI.1.- Quanto, poi, alle spese di C.T.U.:
(A) nulla è da disporsi con riguardo a quelle della C.T.U. di 1° grado, attesa l'intervenuta conferma della sentenza di prime cure e l'impossibilità di provvedere in questa sede a ogni
“nuovo regolamento” anche a tal riguardo (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412;
Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526);
(B) rispetto invece alle spese del supplemento peritale espletato nel corso del primigenio appello (elaborato datato 29.04.2009), ferma la persistenza del “decreto” liquidatorio (cfr. provvedimento datato 8.06.2009 a seguito di nota specifica dell'ausiliario del 30.04.2009) – trattandosi di provvedimento “modificabile solo …. in sede di opposizione” ex artt. 170 D.P.R.
115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, “e non con la sentenza”, non rimanendo pertanto tale provvedimento travolto dall'effetto ex art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804) -, è da rinnovarsi invece la regolazione del loro rapporto interno fra le parti [e ciò perché, diversamente dal provvedimento ex art. 168 T.U.S.G., la statuizione con cui il giudicante,
“nella sentenza conclusiva”, provvede “a regolare tra le parti le spese di consulenza”, è invece “necessariamente travolt[a]” dalla “sentenza d'appello” di riforma di “quella di primo grado” (cfr. Cass. n. 10804/2020, cit.)];
(C) tale esborso è da ritenersi definitivamente allocabile, nell'ambito di tale riparto interno e ferma la solidarietà c.d. esterna rispetto all'ausiliario [cfr. Cass. civ., 12/11/2015, n. 23133, nonché, ex multis, Cass. civ., 15/09/2008, n. 23586; Cass. civ., 30/12/2009, n. 28094; Cass. civ., 17/01/2013, n. 1023; Cass. civ., 8/11/2013, n. 25179; Cass. civ., 5/11/2014, n. 23522;
Cass. civ., 20/10/2021, n. 29127; Cass. civ., 13/10/2023, n. 28572], in capo agli appellanti, occorrendo in questo caso strettamente attenersi di causalità e soccombenza [non ricorrendo tal riguardo le specifiche ragioni tecnico-giuridiche innanzi menzionate e giustificanti l'opportunità della compensazione delle spese di lite (v. supra, sub VI.), nonché occorrendo considerare la specifica ricollegabilità di tale nuovo approfondimento (2009) proprio alla persistenza delle richieste attoree (pur a fronte di accordo ormai da tempo intervenuto e saldato – già nel 1993/1994 – e dunque di domanda di cui era già evidente la sopravvenuta
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infondatezza per difetto di una delle condizioni di decidibilità della causa nel merito – la cui mancata constatazione congiunta, precludendo una pronuncia di c.m.c., aveva poi già imposto l'adozione della pronuncia reiettiva di 1° grado)] e considerare che “la regolamentazione delle spese del CTU non deve necessariamente seguire la regolamentazione delle spese di giudizio, in quanto ben può il giudice del merito operare una diversa valutazione, ponendo a carico di una delle parti per intero le spese di ctu, anche nel caso di compensazione delle spese di causa”, essendo “ovviamente sempre possibile” che “il giudicante compensi le spese ex art. 92 c.p.c., ma addossi al soccombente quelle di c.t.u.” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
5/06/2020, n. 10804; Cass. civ., 13/09/2019, n. 22868; Cass. civ., 3/04/2013, n. 8047].
VI.2.- Alcuna statuizione è poi da assumersi con riferimento all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002 (c.d. T.U.S.G.), non solo per la sua inapplicabilità ratione temporis
[trattandosi di disposizione introdotta solo successivamente (gennaio 2013 - ex art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012) rispetto all'originario appello poi cassato (proc. n.
29/2001 R.G.)], ma anche perché si tratta di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della S. Corte e dunque di giudizio che “non può considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato” (cfr. provv. del 14.5.2018 del , Controparte_9
Foglio informativo n. 3/2018, risposta a quesito in materia di contributo unificato nei ricorsi in riassunzione a seguito di rinvio dalla Cassazione, nonché cfr. Corte App. Bari, 3 marzo
2022, in IlCaso.it).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di EG BR, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 558/2023
R.G. (con riunito il proc. n. 574/2023 R.G.), avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c.
[a seguito di pronuncia della Cassazione n. 22233/2023 (proc. n. 31093/2018 R.G.) del
25.07.2023 cassante la pronuncia della Corte d'Appello di EG BR n. 218/2018 (proc.
n. 29/2001 R.G.) depositata il 12/04/2018] dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
EG BR n. 109/2000 del 18.07.2000, resa a definizione del proc. n. 1331/1994 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia in sede di giudizio di rinvio delle parti e CP_1
; Controparte_2
2) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
Pagina 24 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
3) DISPONE, in relazione a tutte le fasi impugnatorie (i.e. il primigenio procedimento d'appello – proc. n. 29/2001 R.G. -, il procedimento in Cassazione – proc. n.
31093/2018 R.G. – e il presente procedimento di rinvio – proc. n. 558/2023 R.G., con riunito il n. 574/2023 R.G.), la compensazione integrale delle spese fra tutte le parti;
4) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le spese della C.T.U. svoltasi in sede di originario appello (C.T.U. datata 29.04.2009, espletata nel proc. n. 29/2001 R.G.), come liquidate con decreto dell'8.06.2009, siano poste definitivamente a carico delle parti e . Parte_3 Parte_4
Così deciso in EG BR, Camera di Consiglio da remoto del 26 settembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di EG BR, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 558/2023 R.G. (con riunito il n. 574/2023 R.G.) e vertente tra
(C.F.-P.I. ), già Parte_1 P.IVA_1
, in persona del suo liquidatore e l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Parte_2
, con l'avv. NICOLA GARGANO (C.F. – pec: Parte_1 C.F._1
, istante del proc. n. 558/2023 R.G. e resistente nel proc. n. 574/2023 Email_1
R.G.;
(C.F. e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), con gli avv.ti ANTONINO PARISI (C.F. C.F._3 CodiceFiscale_4
pec: e GIANCARLO PARISI (C.F. Email_2
, istante del proc. n. CodiceFiscale_5 Email_3
574/2023 R.G. e resistente nel proc. n. 574/2023 R.G.;
-istanti in riassunzione ex art. 392 c.p.c.- nei confronti di
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di CP_1 PartitaIVA_2 P.IVA_3 seguito anche solo “ , nonché CP_1 Controparte_2
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e altresì di Controparte_3 CP_3
e (C.F.-P.I. , in persona del proprio Curatore p.t. e
[...] CP_3 P.IVA_4 qui di seguito anche solo “ ”, non costituiti Controparte_2
-resistenti in riassunzione ex art. 392 c.p.c.-
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. [a seguito di pronuncia della Cassazione n.
22233/2023 (proc. n. 31093/2018 R.G.) del 25.07.2023 cassante la pronuncia della Corte
d'Appello di EG BR n. 218/2018 (proc. n. 29/2001 R.G.) depositata il 12/04/2018] dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di EG BR n. 109/2000 del 18.07.2000, emessa a definizione del proc. n. 1331/1994 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.05.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- A seguito di primo procedimento instaurato – mediante atto di citazione notificato il
3.11.1992 e iscritto a ruolo il 10.11.1992 - innanzi al Tribunale di Palmi, nel corso del quale veniva altresì disposto approfondimento peritale (come da ordinanza del 4.02.1994), e alla declaratoria di incompetenza territoriale di quest'ultimo (giusto provvedimento del
21.09.1994), i coniugi e hanno riassunto, Parte_3 Parte_4
innanzi al Tribunale di EG BR - mediante atto di citazione in riassunzione notificato nelle date del 20.10.1994 e del 27.10.1994 - il procedimento di prime cure (proc. n.
1331/1994 R.G.) e ivi in particolare evidenziato che:
(1) essi coniugi erano proprietari di un fondo sito in agro di RN (identificato in Catasto al fg. 37, p.lle 363, 370, 58 e 39), oggetto, in parte qua, di occupazione temporanea per lo
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svolgimento di alcuni lavori di pubblica utilità (opere di completamento del tratto stradale
Jonico – Tirrenico) da parte dell' (qui di seguito Controparte_4 anche solo ”); Parte_2
(2) il predetto fondo, nelle parti non occupate né direttamente interessate dai predetti lavori, aveva subito diversi danni (all'impianto di irrigazione, ai canali di scolo e ad alcune piante), da rifondersi da parte della predetta e quantificabili in misura pari a Parte_2
£. 170.000.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
I.1.2.- Con comparsa datata 21.11.1996 si è poi costituita in tale giudizio l' _2
, chiedendo il differimento utile alla chiamata in causa del terzo (
[...] CP_5
– giusta sentenza dichiarativa di insolvenza n. 896/95 del Tribunale di Locri),
[...]
contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare:
(1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
(2) l'infondatezza, in ogni caso, della richiesta attorea, atteso l'accordo amichevole già intervenuto fra le parti in data 24.08.1993.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi, si sono costituiti:
(a) sia il (parte terza chiamata dalla convenuta – v. supra, sub Controparte_2
I.1.2.), costituitasi con atto del 19.09.1996, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo sia il proprio difetto di legittimazione, sia l'inammissibilità della domanda attorea;
(b) sia l' (terza chiamata, in tal caso, iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. e con atto di CP_1 chiamata nell'ambito del quale gli attori ne chiedevano l'eventuale condanna, ove ritenuta responsabile, ex art. 46 della L. n. 2359/1865), anch'essa eccependo l'infondatezza delle domande attoree e invocando, in particolare, il predetto accordo amichevole già intervenuto fra le parti in data 24.08.1993.
I.1.4.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti (essendo stati esibiti, in particolare, sia il menzionato accordo bonario del 24.08.1993, sia i titoli attestanti il versamento delle somme ivi pattuite), è stata poi emessa la sentenza n.
109/2000 del 18.07.2000 nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) rigettato le domande attoree;
(2) regolato le spese di lite (compensate per 1/3 e poste per i residui 2/3 a carico degli attori).
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I.2.1.- In seguito, con primigenio atto di appello (originante il proc. n. 29/2001 R.G.) le parti e hanno formulato gravame avverso la Parte_3 Parte_4
menzionata sent. n. 109/2000, ribadendo la propria richiesta di ristoro, anche ex art. 46 della
L. n. 2359/1865 (nei confronti di , per i danni riportati dal proprio fondo nelle parti CP_1
non occupate né direttamente interessate dai lavori.
I.2.2.- Nel corso di tale gravame si sono poi costituite le diverse parti appellate ( CP_1
), tutte contestando, alla luce delle difese già Controparte_6 svolte in prime cure e ivi riproposte, l'altrui impugnativa e chiedendone il rigetto.
I.2.3.- All'esito di tale appello, nel corso del quale è stato altresì disposto un supplemento peritale, è stata poi emessa la sentenza n. 218/2018 del 12/04/2018, nella quale la Corte
d'Appello ha:
(1) accolto, in parte qua, il gravame proposto, condannando l' al Parte_2
pagamento in favore dei coniugi della somma di € 73.857,99, oltre Parte_5
rivalutazione e interessi;
(2) rigettato l'ulteriore motivo di gravame dei coniugi, nonché l'appello incidentale di CP_1
(3) regolato le spese, di lite e di C.T.U., di entrambi i gradi, tutte a carico dell' _2
.
[...]
I.3.1.- Avverso tale pronuncia è stato poi proposto ricorso per Cassazione dalla Parte_1
(già ), la quale ha così instaurato il proc. n. 31093/2018 R.G. e ivi in Parte_2
particolare domandando, sulla scorta di otto motivi, la cassazione della sentenza n. 218/2018 della Corte d'Appello di EG BR.
I.3.2.- Nel corso di tale procedura si sono poi costituiti, con atti distinti e chiedendo il rigetto del ricorso (siccome improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato), sia i coniugi
, sia rimanendo invece intimato il Parte_5 CP_1 CP_2
.
[...]
I.3.3.- All'esito, poi, del giudizio innanzi alla S. Corte, quest'ultima, con pronuncia n.
22233/2023 del 25.07.2023, ha cassato la sentenza n. 218/2018 della Corte d'Appello di
EG BR (alla quale ha rinviato, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità) e ha ivi in particolare:
Pagina 4 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
(A) rigettato i “motivi di ricorso relativi alla carenza di legittimazione passiva dell' _2
” (oggi ), e dunque il 6°, il 7° e l'8° motivo [cfr. pagg.
6-7 della pronuncia
[...] Parte_1
n. 22233/2023 del 25.07.2023];
(B) dichiarato assorbiti il 1° e il 5° motivo;
(C) accolto, invece, il 2°, il 3° e il 4° motivo, congiuntamente esaminati e tutti relativi all'accordo amichevole del 24.08.1993, sottolineando a tal riguardo che “l'interpretazione dell'accordo amichevole … resa dalla Corte territoriale”, fondata sull'assunto che esso “non comprendeva anche i danni alla parte residua del fondo”, risultava erronea e “non”
“conforme al tenore letterale dello stesso” accordo [cfr. pagg.
5-6 della pronuncia n.
22233/2023 del 25.07.2023].
I.4.1.- A fronte di ciò, con distinti atti ex art. 392 c.p.c. il procedimento è stato ritualmente riassunto sia dalla (la quale ha instaurato il proc. n. 558/2023 R.G.), sia dai Parte_1
coniugi (dalla cui riassunzione si è invece originato il proc. n. Parte_5
574/2023 R.G.), con procedure riunite (cfr. provvedimento del 23.05.2024) e nell'ambito delle quali la prima ( ) ha chiesto di confermarsi quanto statuito dalla S. Corte, Parte_1 dando atto dell'inammissibilità della domanda attorea alla luce del predetto accordo amichevole del 24.08.1993, e le altre parti ( ) invece domandato di Parte_5 confermare l'interpretazione, corretta, dell'accordo de quo, ampliando tuttavia le motivazioni a supporto della stessa, riconoscendo poi il loro diritto all'indennizzo di cui all'art. 46 della L.
2359 del 1865 e al risarcimento del danno nella misura già quantificata nella sentenza d'appello n. 218 del 2018, di cui hanno chiesto la conferma.
I.4.2.- Non si sono invece costituite le parti ulteriori ( e , di Controparte_2 CP_1
cui pertanto dichiararsi, come in dispositivo, la relativa contumacia in questa fase.
I.4.3.- Il presente giudizio di rinvio è stato poi rimesso al Collegio dal C.I. [dopo precisazione delle conclusioni innanzi a sé e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di procedimento soggetto all'art. 352, comma I, c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente (“l'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190”)] e, a seguito di mutamento del relatore (con provvedimento intervenuto, come pacificamente ammissibile - v.
Cass. n. 7285/2018; Cass. n. 22238/2017; Cass. n. 11593/2009; Cass. n. 8066/2007 -, in data
Pagina 5 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
22.09.2025 e dunque prima dell'udienza di discussione, svoltasi in forma c.d. cartolare in data
25.09.2025), è stato infine definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento collegiale del 26.09.2025, comunicato alle parti in pari data.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre qui precisare che:
(1) l'intervenuto subentro, nelle more del giudizio, della Controparte_7
[v. supra, sub I.3.1.] non incide in alcun modo sul rapporto processuale - e ciò, giova
[...] precisare, in quanto il passaggio “da ditta individuale in società”, pur non costituendo, strictu sensu, una “trasformazione” soggetta all'art. 2498 c.c. [atteso che “la trasformazione presuppone l'esistenza di un'entificazione della forma di esercizio dell'impresa, da escludere decisamente nell'ipotesi di impresa individuale, la cui disciplina non prevede alcuna distinzione, neppur minima, tra l'imprenditore individuale e l'impresa da lui esercitata”, non trovando quindi applicazione il predetto art. 2498 c.c. (cfr. Cass. civ., 26/02/2024, n. 5088)], dà tuttavia luogo a un fenomeno di “cessione di azienda” (cessione, in specie, “finalizzata alla costituzione del patrimonio di una società di capitali”) [cfr. ancora Cass. n. 5088/2024, cit.], con conseguente continuità del processo e piena legittimazione del successore (nel caso di specie a proporre o a resistere all'impugnazione [essendo il successore, del resto, CP_8
“l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla” o a resistere all'altrui impugnativa (cfr., ex multis,
Cass. n. 26157/2020; Cass. n. 10876/2007; Cass. n. 17683/2006; Cass. n. 11757/2006; Cass.
n. 2889/2002; Cass. n. 649/2000; Cass. n. 4742/1998; Cass. n. 9868/1997; Cass. n.
9438/1997; Cass. n. 178/1997; Cass. n. 7247/1996; Cass. n. 713/1995; Cass. n. 6220/1993)];
(2) “l'ambito della cognizione” in sede di impugnativa, poi e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, altresì richiamando Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199/ e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n.
7940), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata e non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
Pagina 6 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
(3) il presente procedimento scaturisce poi da pronuncia di cassazione con rinvio della S.
Corte (n. 22233/2023 del 25.07.2023 – v. supra, sub I.3.3.), trattandosi dunque di un giudizio ontologicamente “chiuso”, nel quale occorre rigorosamente e strettamente “uniformarsi” al
“principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte” di legittimità (cfr. artt. 384, comma II, c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c.), la cui pronuncia è qui munita non già del consueto valore persuasivo, ma di forza vincolante ed effetto preclusivo (dovendosi in tal caso prendere atto, come osservato in dottrina, di vero e proprio “effetto normativo della pronuncia”), non essendovi dunque alcuna possibilità né di alterare o sindacare il principio stabilito (“sindacato non consentito mai e in nessun caso”), né di modificare il quadro sotteso, tanto giuridico [occorrendo attenersi al dictum “anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza”] quanto fattuale [in quanto “in sede di rinvio non sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti”, né, anche ai sensi dell'art. 394, comma III, c.p.c., “le parti … possono prendere conclusioni diverse” da quelle già assunte - essendo dunque evidente che ogni nuova questione introdotta risulti inammissibile e ne risulti preclusa qualsivoglia delibazione], risultando preclusa ogni ulteriore valutazione sia sui fatti già acquisiti al processo, sia sulla qualificazione giuridica del rapporto controverso, sia sulle questioni di diritto, ancorché astrattamente rilevabili d'ufficio [atteso che il loro esame avrebbe la conseguenza di vanificare o limitare gli effetti, ormai intangibili, della pronuncia di Cassazione cui attenersi], non costituendo il giudizio di rinvio, in definitiva, un nuovo grado del giudizio, bensì la fase (rescissoria) del giudizio di cassazione, nel quale attuare l'atto di normazione concreta (integrato dalla pronuncia della S.
Corte) e trarne le relative conseguenze [cfr., da ultimo, Cass. civ., 28/02/2024, n. 5253; Cass. civ., 24/10/2019, n. 27337; Cass. civ., 19/02/2015, n. 3320; Cass. civ., 06/04/2004, n. 6707;
Cass. civ., 25/05/2001, n. 7176; Cass. civ., 09/02/2000, n. 1437; Cass. civ., 19/06/1998, n.
6126; Cass. civ., 25/09/1997, n. 9398].
IV.- Svolte tali precisazioni, nel merito occorre poi, sulla scorta del vincolante dictum della S.
Corte [v. supra, sub III., punto (3)], rigettare l'appello e pertanto confermare la sentenza di prime cure.
V..- Giova evidentemente prendere le mosse, non sussistendo ulteriori profili sub iudice e avendo la Cassazione proprio sul punto accolto i motivi di ricorso nonché disposto l'odierno rinvio [v. supra, sub I.3.3., nonché pagg.
5-6 della pronuncia n. 22233/2023 del 25.07.2023)],
Pagina 7 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
dall'accordo amichevole del 24.08.1993 e dal rapporto fra quest'ultimo e la domanda attorea originante l'odierna procedura.
V.1.- A tal riguardo è del tutto pacifico [poiché incontroverso fra le parti o comunque emergente per tabulas] che:
(1) in data 24.08.1993, a fronte dell'intervenuta occupazione ed espropriazione parziale - da parte dell' , per conto e in nome di - del fondo attoreo (sito in agro Parte_2 CP_1
di RN e identificato in Catasto al fg. 37, p.lle 363, 370, 58 e 39), veniva sottoscritto fra le parti un “verbale di amichevole accordo” nel quale si disponeva il pagamento di apposita
“indennità” in favore dei privati attinti dai provvedimenti ablatori, ivi poi precisandosi che con “il pagamento dell'indennità” “la ditta proprietaria rimane compensata, oltre che del terreno occupato, anche dei danni arrecati dall'occupazione stessa quali scorpori, taglio di piante, perdita dei frutti pendenti, separazioni di fondi o fabbriche, indennità per passaggi, soppressioni o derivazioni di strade e canali e di ogni qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità” [cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993];
(2) in data 20.05.1994 interveniva poi - a mezzo di assegno bancario non trasferibile (avente n. 9207742229-10 e per la somma di £. 76.553.000) - il pagamento della predetta indennità e la parte attrice rilasciava relativa quietanza [ivi attestando sia “la Parte_3 ricezione della predetta somma”, sia “di essere stato soddisfatto”, in virtù di essa, “di ogni sua spettanza” e pertanto “di non aver altro a pretendere”, “per qualsivoglia causa e ragione”, dall' e da “rendendo dunque con la presente ampia e Parte_2 CP_1 definitiva quietanza liberatoria” (cfr. quietanza del 20.05.1994, nonché assegno n.
9207742229-10 posto di seguito a quest'ultima)];
(3) nelle more e mediante l'azione qui instaurata (v. supra, sub I.1.1.) i coniugi
[...]
hanno poi chiesto il “risarcimento dei danni derivanti alle parti del fondo … Parte_6 non interessate direttamente dalle occupazioni temporanee autorizzate” [cfr. pag. 4 dell'atto di citazione originante il proc. n. 1331/1994 R.G., in prosecuzione, a seguito di declaratoria di incompetenza, di quello innanzi al Tribunale di Palmi (instaurato nel novembre 1992)];
(4) a fronte, tuttavia, delle contestazioni fatte valere ex adverso e fondate, ex aliis, anche sull'accordo amichevole [v. supra, sub (1) e (2)], il Tribunale aveva “rigetta[to] la
Pagina 8 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
domanda” attorea, evidenziando che la stessa, a fronte dell'“esibizione di tali documenti” e dell'effetto preclusivo da essi comprovato, “non” poteva “essere accolta”, “né” “formare oggetto di esame” [cfr. sentenza del Tribunale di EG BR n. 109/2000 del 18.07.2000, nonché spec. pagg. 11 e 14, punto a), della stessa];
(5) tale domanda era stata invece accolta, in parte qua, nell'originaria sentenza d'appello, con sentenza tuttavia cassata dalla S. Corte, avendo quest'ultima in particolare sottolineato che
“l'interpretazione dell'accordo amichevole” del 24.08.1993, “resa dalla Corte territoriale” e fondata sull'assunto che esso “non comprendeva anche i danni alla parte residua del fondo”, risultava erronea e “non” “conforme al tenore letterale dello stesso” [cfr. pagg.
5-6 della pronuncia n. 22233/2023 del 25.07.2023].
V.2.- A tale vincolante dictum occorre qui ovviamente rigorosamente attenersi, traendo da ciò le relative conseguenze [v. supra, sub III., punto (3)] e dunque sottolineando come, diversamente da quando erroneamente ritenuto nella sentenza poi cassata, l'accordo del
24.08.1993, comprendendo anche i danni alla parte residua del fondo, precludesse
l'accoglimento della domanda attorea, del tutto correttamente rigettata, pertanto, nella sentenza di prime cure già appellata e qui tuttavia da confermarsi.
V.3.- Né , in senso contrario a quanto precede, possono ritenersi accoglibili le deduzioni svolte dai coniugi [istanti in riassunzione e già appellanti (e Parte_5
dunque serbanti anche in questa fase la medesima posizione processuale - cfr. art. 394, comma II, c.p.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 30/10/2014, n. 23073)], i quali hanno in particolare eccepito che:
(A) l'interpretazione dell'accordo amichevole del 24.08.1993 resa dalla Corte territoriale nella sentenza n. 218/2018 del 12/04/2018 risultava corretta e pienamente conforme al tenore letterale dello stesso;
(B) il predetto accordo, come “correttamente” interpretato in tale pronuncia, non poteva ritenersi idoneo a coprire anche i pregiudizi fatti valere in questo giudizio;
(C) tali danni non potevano inoltre ritenersi ricompresi in tale accordo poiché “esplicitati via via con il decorrere del tempo” e derivanti da “violazione del principio del neminem laedere”;
(D) l'indennità stabilita nell'accordo de quo, infine, era stata corrisposta solo al e Pt_3
non anche alla comproprietaria (i.e. la moglie ). Parte_4
Pagina 9 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
Tali deduzioni, come qui di seguito distintamente esaminate, non possono tuttavia trovare complessivo accoglimento.
V.4.- Muovendo dal rilievo compendiato supra, sub V.3., punto (A), è evidente che esso sia da respingersi.
E ciò in virtù della già rammentata necessità di strettamente attenersi, in questa sede ed ex art. 384, comma II, c.p.c., a “quanto statuito della Corte” di legittimità in sede di pronuncia di rinvio, trattandosi di atto di “normazione concreta” al quale occorre in questa sede esclusivamente e rigorosamente “uniformarsi” e ovviamente né sindacabile, né, a fortiori, rimeditabile [v. supra, sub III., punto (3)], non potendosi dunque evidentemente né confermare l'interpretazione dell'accordo resa nella sentenza cassata e addirittura affermarne, in chiaro contrasto con quest'ultima, la conformità al suo tenore letterale [avendo la S. Corte univocamente ed espressamente affermato, al contrario, che proprio tale “interpretazione”
“non è … conforme al tenore letterale dello stesso” (cfr. pag. 5 della pronuncia n.
22233/2023 del 25.07.2023)], né, ovviamente e sempre in contraddizione con il dictum qui da attuarsi, procedere a un mero “ampliamento” motivazionale volto tuttavia a ribadire, in thesi,
l'interpretazione contrattuale espressamente censurata nella sentenza qui cassata [mero intervento “ampliativo” invero confliggente con il pronunciamento vincolante della Corte di legittimità, la quale non ha nel caso di specie ravvisato una mera insufficienza motivazionale di un esito decisorio comunque condivisibile (evenienza nella quale, peraltro e considerando lo ius corrigendi rimesso alla S. Corte ex art. 384, comma IV, c.p.c., non sarebbe occorso alcun rinvio, essendo noto che “una motivazione omessa, insufficiente o erronea non potrebbe mai comportare la cassazione della sentenza, ma solo l'esercizio da parte della Corte”, ex officio e “anche autonomamente”, “dei poteri correttivi e integrativi della motivazione a norma dell'art. 384 c.p.c., u.c.” - cfr., ex multis, Cass. civ., 26/06/2009, n. 15172; Cass. civ.,
2/07/2007, n. 14970; Cass. civ., 18/03/2005, n. 5954; Cass. civ., 10/03/1995, n. 2799; Cass. civ., 11/12/1990, n. 11773), ma, più radicalmente, ha censurato proprio tale esito decisorio, evidenziando l'erroneità e la pacifica confliggenza dell'interpretazione resa rispetto al “tenore letterale” dell'accordo (cfr. pag. 5 della pronuncia n. 22233/2023 del 25.07.2023)].
V.5.- Venendo poi proprio a tale accordo, è evidente che la sua prospettata interpretazione
“riduttiva” [e dunque il suo carattere asseritamente circoscritto solo ad alcuni pregiudizi
Pagina 10 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
conseguenti alle vicende ablatorie e ai relativi lavori pubblici (v. supra, sub V.3., punto (B))] chiaramente confligga, al contempo:
(1) con il vincolante dictum della S. Corte, la quale ha qui chiaramente sottolineato l'insostenibilità e la contrarietà di una tale lettura rispetto all'inequivoco dato pattizio
[evidenziando, come detto, la sua confliggenza e “non conformità” al “tenore letterale” dell'accordo del 24.08.1993 (cfr. ancora pag. 5 della pronuncia n. 22233/2023 del
25.07.2023)];
(2) con l'inequivoco dato testuale, essendosi nell'accordo de quo invero chiaramente precisato che con “il pagamento dell'indennità” “la ditta proprietaria rimane compensata, oltre che del terreno occupato, anche dei danni arrecati dall'occupazione stessa quali scorpori, taglio di piante, perdita dei frutti pendenti, separazioni di fondi o fabbriche, indennità per passaggi, soppressioni o derivazioni di strade e canali e di ogni qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità” [cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993];
(3) con la stessa condotta, anche successiva, delle parti (art. 1362, comma II, c.c.), e in particolare con il rilascio, in data 20.05.1994 e contestualmente al saldo dell'indennità (a mezzo dell'assegno bancario non trasferibile n. 9207742229-10 e per £. 76.553.000), di
“ampia e definitiva quietanza liberatoria” [mediante la quale il creditore ( Pt_3
) ammetteva sia “la ricezione della predetta somma”, sia “di essere stato
[...] soddisfatto”, in virtù di essa, “di ogni sua spettanza” e pertanto “di non aver altro a pretendere”, “per qualsivoglia causa e ragione”, dall' e da (cfr. Parte_2 CP_1 quietanza del 20.05.1994)], e dunque di atto confessorio avente “valore di prova legale” e munito, ex artt. 2735 e 2733 c.c., di efficacia probatoria assoluta e incontrovertibile [atteso che, come noto, “la dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova”, trattandosi di atto di cui “è indiscussa la natura confessoria” e che “ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale”, essendo dunque “dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa, la quale non è ammessa a provare il contrario, sia nei confronti del giudice, il quale non può valutare liberamente la prova né accertare diversamente il fatto confessato” (cfr., ex multis, Cass. civ., 28/02/2023, n. 5945 e
Cass. civ., 10/08/2000, n. 10581, nonché Cass. civ., Sez. un., 22/09/2014, n. 19888; Cass.
Pagina 11 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
civ., 21/02/2014, n. 4196; Cass. civ., 31/10/2008, n. 26325; Cass. civ., 7/12/2005, n. 26970;
Cass. civ., 9/09/1997 n. 8748; Cass. civ., 17/03/1994 n. 2574; Cass. civ., 22/07/1992, n. 9017;
Cass. civ., 16/05/1984, n. 2993)].
V.5.1.- Né può ritenersi che tali pacifiche (e vincolanti) risultanze siano qui sovvertibili sulla scorta degli argomenti addotti, e in specie sulla base:
(1) dell'applicazione del criterio interpretativo ex art. 1364 c.c. [v. infra, sub V.5.2.-V.5.2.2.];
(2) della dedotta inidoneità dell'indennità corrisposta a comprendere anche i danni qui richiesti [v. infra, sub V.5.3.-V.5.3.2.];
(3) dell'invocata distinzione fra indennità ex art. 46 L. 2359/1865 e risarcimento del danno [v. infra, sub V.5.4.-V.5.4.2.].
V.5.2.- Quanto al canone esegetico di cui all'art. 1364 c.c. [v. supra, sub V.5.1., punto (1)], è noto che esso impone di valutare le espressioni impiegate in sede pattizia alla luce dell'oggetto contrattuale e, nel particolare caso della transazione, di valutare queste ultime alla luce del caput controversum definito in via bonaria (art. 1965 c.c.).
V.5.2.1.- Ciò detto, è noto e va qui ribadito che tale caput controversum, e dunque “l'oggetto del negozio transattivo”, “va identificato … in relazione all'oggettiva situazione in contrasto
… che le parti hanno interno comporre”, “non essendo necessaria” né “una puntuale specificazione delle contrapposte pretese”, né l'indicazione di “ogni singola vicenda implicata nel contratto”, né “la previa individuazione delle medesime” controversie congiuntamente transatte ed essendo pacifico che “la transazione, quale strumento negoziale di prevenzione di una lite, è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile”, “onde l'efficacia dell'accordo transattivo raggiunto” naturaliter “si estend[e]”,
“in mancanza di specifiche limitazioni” (e dunque di transazione eccezionalmente “speciale”, espressamente vertente su “un determinato affare” “necessariamente individuato come tale”),
“a tutti i diritti scaturenti dal rapporto” e comunque “connessi” a quest'ultimo, riguardando, fisiologicamente, “una pluralità di controversie” e “tutte le potenziali liti” “considerate nel loro … insieme” [cfr., ex multis, Cass. civ., 14/01/2005, n. 690 e Cass. civ., 27/07/2021, n.
21557, nonché Cass. civ., 5/07/2019, n. 18219; Cass. civ., 15/11/2017, n. 5277; Cass. civ.,
3/04/2003, n. 5139; Cass. civ., 3/04/2003, n. 5138].
V.5.2.2.- Applicando tali (pacifiche) coordinate ermeneutiche al caso di specie, è del tutto evidente che la transazione de qua chiaramente ricomprendesse tutti i pregiudizi ricollegabili
Pagina 12 di 25 R.G. 558/2023 (con riunito il n. 574/2019 R.G.).
all'oggettiva situazione in contrasto (i.e. i lavori pubblici interessanti la proprietà attorea), essendo evidentemente priva di specifiche limitazioni e riferimenti a un “determinato affare”
e risultando invece estesa, al contrario, a tutti i “danni” [tanto relativi al “terreno occupato” e
“arrecati dall'occupazione stessa” (“quali scorpori, taglio di piante, perdita dei frutti pendenti, separazioni di fondi o fabbriche, indennità per passaggi, soppressioni o derivazioni di strade e canali” - con indicazione chiaramente esemplificativa e pertanto, anche ex art. 1365 c.c., non esclusiva), quanto a “ogni qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità” (cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo del
24.08.1993)], con ampia estensione del tutto coerente al carattere strutturalmente “globale” dell'indennità qui in esame [volta a compensare “l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo”: v. infra, sub V.5.3.] e confermata dalla successiva quietanza liberatoria
[riferita a “ogni sua spettanza” e “qualsivoglia causa e ragione” (v. supra, sub V.5., punto
(3))], a tutto ciò chiaramente conseguendo che si trattava di accordo onnicomprensivo [volta a definitivamente comporre la situazione in contrasto e a coprire il complessivo fascio di posizioni e liti a essa ricollegabili, senza necessità di un'indicazione nominatim di ciascuna: v.
Cass. n. 21557/2021, cit.; Cass. n. 18219/2019, cit.; Cass. n. 5277/2017, cit.; Cass. n.
690/2005, cit.; Cass. n. 5139/2003, cit.; Cass. n. 5138/2003, cit.] e nel cui caput controversum chiaramente rientrava anche l'azione qui instaurata [vertente sui “danni al fondo degli istanti nelle parti di esso non interessate direttamente dai lavori e … non … oggetto delle occupazioni temporanee fin qui autorizzate” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione di 1° grado), e dunque pacificamente ricompresa nell'ampia previsione di cui a pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993 (riferita, come detto e oltre ai danni da occupazione, anche a “ogni qualsiasi altro danno derivato o derivabile alla parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità”)].
V.5.3.- Venendo poi al profilo indicato supra, sub V.5.1., punto (2), occorre qui rammentare il principio, espresso da “orientamento giurisprudenziale” “costante”, in virtù del quale, nel caso di “espropriazione … parziale”, “l'indennizzo non … riguard[a] soltanto la porzione espropriata”, “ma anche la compromissione o l'alterazione … della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario”, atteso che “il pregiudizio provocato al
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proprietario”, in definitiva, “viene compensato con il riconoscimento, in sede di quantificazione dell'indennizzo, dell'effettivo diminuito valore del bene complessivamente considerato” [cfr., da ultimo, Cass. civ., 17/01/2025, n. 1232; Cass. civ., 11/10/2021, n.
27555; Cass. civ., 15/07/2020, n. 15040; Cass. civ., 2/7/2020, n. 13598; Cass. civ.,
15/06/2017, n. 14891].
V.5.3.1.- Coprendo l'indennità, pertanto e come detto, l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto con riguardo al bene nel suo complesso (principio di c.d. globalità dell'indennità), non v'è dubbio che in un tal caso “va esclusa” sia ogni ulteriore indenizzabilità, sia “la risarcibilità del danno” per gli “effetti negativi” complessivamente patiti dal fondo.
E infatti, come evidente, se “di nessun rilievo” “è la circostanza che detti effetti negativi si siano realizzati su zone comunque estranee alla dichiarazione di pubblica utilità”, parimenti pacifico è che, “in presenza di un'unica vicenda”, “non sono concepibili due distinti crediti,
l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro a titolo di risarcimento del danno”, poiché “trattasi”, in ogni caso, “di voce ricompresa nell'indennità di espropriazione”, “che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo”, da ciò discendendo che “l'accettazione dell'indennità di esproprio comporta” non solo la non spettanza di ulteriori indennizzi, ma altresì “il rigetto della domanda in ordine ai danni” anche rispetto alla “parte non interessata dall'espropriazione” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 27/02/2017, n. 4883 e Cass. civ., Sez. un., 25/06/2012, n. 10502, nonché Cass. civ., Sez. un., 8/04/2008, n. 9041; Cass. civ, 21/11/2001, n. 14640; Cass. civ., 6/06/2003, n. 9096 e
Cass. civ., 10/03/2000, n. 2737].
V.5.3.2.- Alla luce di tali (consolidati) principi, pertanto, è del tutto evidente che l'indennità corrisposta valesse a coprire l'intero pregiudizio patito, e dunque anche i “danni al fondo degli istanti nelle parti di esso non interessate direttamente dai lavori e … non … oggetto delle occupazioni temporanee fin qui autorizzate” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione di 1° grado), poiché, come stabilito nell'accordo bonario del 1993, essa valeva senz'altro a
“compensa[re]” “ogni” e “qualsiasi” “danno” comunque subito a ogni parte del fondo [ivi compresa quella “non oggetto ad occupazione e/o espropriazione” e con riferimento a qualsivoglia pregiudizio, “anche se non espressamente indicato nella liquidazione dell'indennità” (cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993)], a ciò
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non potendo che conseguire, come detto, “il rigetto della domanda in ordine ai danni” [v. supra, sub V.5.3.1.].
V.5.4.- Parimenti inaccoglibile, infine, deve ritenersi anche l'ultimo argomento difensivo
[come compendiato supra, sub V.5.1., punto (3)], sulla scorta del quale si è in particolare invocata la valenza dell'indennità solo ex art. 46 della L. n. 2359/1865 e non già con riguardo agli ulteriori danni patiti in ragione dell'opera pubblica realizzata.
V.5.4.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede occorre qui osservare che:
(1) l'indennità ex art. 46 L. n. 2359/1865 (oggi art. 44 T.U. Espropri), come noto e qui da ribadirsi, “non compete” affatto “al proprietario del fondo espropriato” [e ciò neanche per i pregiudizi relativi alla “parte non espropriata”, poiché già considerati nell'indennità espropriativa globale dovuta a chi subisca un'“espropriazione parziale” (v. supra, sub
V.5.3.)], spettando “esclusivamente” ai “soggetti” “che” “siano rimasti completamente estranei” al “procedimento espropriativo”, e dunque ai soli “proprietari di suoli contigui” o
“circostanti” “l'opera pubblica” [cfr., ex multis, Cass., Sez. un., n. 4883/2017, cit., nonché
Cass. civ., 8/04/2016, n. 6926 e Cass. civ., 16/09/2009, n. 19972];
(2) l'importo oggetto dell'accordo bonario del 1993 e corrisposto nel 1994, pertanto, non poteva evidentemente costituire saldo dell'indennità ex art. 46 L. n. n. 2359/1865 [poiché spettante solo all'extraneus, e non già ai soggetti, come gli appellanti e odierni istanti in riassunzione, direttamente attinti dal provvedimento ablativo (cfr. Cass., Sez. un., n.
4883/2017, cit.; Cass. n. 6926/2016, cit.; Cass. n. 19972/2009, cit.)], essendo invece volto, proprio e solo, a “compensa[re]” “ogni” e “qualsiasi” “danno” comunque subito a ogni parte del loro fondo [cfr. ancora pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993].
V.5.4.2.- A fronte di ciò è dunque pacifico che l'invocata distinzione non possa attagliarsi all'odierna fattispecie, non competendo invero ai proprietari espropriati, come detto, alcuna indennità ex art. 46 L. n. 2359/1865 [v. supra, sub V.5.4.1.] e risultando dunque evidente che la somma liquidata valesse non già a saldare una siffatta indennità (senz'altro non dovuta), bensì a “compensare” il pregiudizio patito dagli appellanti e odierni istanti in riassunzione – e ciò, giova ribadire, in termini onnicomprensivi e globali, con riguardo a ogni parte del loro fondo [ivi comprese le zone residue rispetto a quelle occupate, trattandosi di vulnus ricompreso nell'indennità corrisposta (v. supra, sub V.5.3.)] e a ogni danno riportato [pur ove correlato all'esecuzione dell'opera e relativo alle predette aree rimaste nella loro disponibilità,
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invero pacificamente rientrando nell'importo corrisposto non solo il “danno” “subito” “per effetto della … separazione (per esproprio) di una parte di suolo”, bensì ogni pregiudizio patito, anche “in conseguenza dell'opera eseguita” – non integrante, del resto, una mera condotta materiale, ma un comportamento oggettivamente necessario per l'attuazione del potere pubblico e a esso pertanto ricollegabile - e tanto sulla parte oggetto di ablazione, quanto “sulla parte non espropriata”, atteso che qualsivoglia nocumento sofferto, sia per l'occupazione e la successiva espropriazione, sia “nella fase di esecuzione dell'opera”, sia
“in quella di esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata”, in ogni caso “viene ricondotto e deve essere ricompreso nell'indennità di esproprio, senza che residuino spazi per l'applicazione” di altre spettanze, “non” essendo “concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro a titolo di risarcimento del danno” e risultando evidente che anche “il danno che” “derivi” “dall'esecuzione dell'opera pubblica”, pur con riguardo “alla parte residua del fondo espropriato”, “è danno … che risulta” anch'esso
“interamente coperto” “dalla stessa” “indennità” (cfr. Cass., Sez. un., n. 4883/2017, cit.;
Cass. n. 6926/2016, cit.; Cass. n. 19972/2009, cit.)], non persistendo, in definitiva e diversamente da quanto invocato dagli appellanti e odierni istanti in riassunzione, nonché ipotizzato nella sentenza d'appello [poi cassata proprio a tal riguardo (cfr. pagg.
5-6 della pronuncia della S. Corte n. 22233/2023 del 25.07.2023)], alcuna residua area di risarcibilità.
V.6.- Alla luce di quanto precede, attese le incontrovertibili indicazioni ed evidenze a cui qui rigorosamente attenersi [v. supra, sub V.5.] e la pacifica non accoglibilità, per converso, degli argomenti invocati in senso contrario [v. supra, sub V.5.1.-V.5.4.2.], è evidente che anche il rilievo indicato supra, sub V.3., punto (B) sia da disattendere.
V.7.- Parimenti meritevoli di integrale reiezione risultano altresì i rilievi compendiati supra, sub V.3., punto (C) e fondati, come detto, sulla dedotta non riconducibilità dei pregiudizi qui fatti valere all'accordo amichevole del 1993 sulla scorta:
(a) della loro prospettata manifestazione solo nel corso del tempo;
(b) della loro invocata natura aquiliana (art. 2043 c.c.).
Né l'una né l'altra considerazione, come qui di seguito esaminate, possono tuttavia trovare accoglimenento.
V.7.1.- Quanto al primo profilo, occorre osservarsi che:
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(1) “la transazione”, come pacifico e già innanzi rammentato [v. supra, sub V.5.2.1.], “è destinata a coprire il dedotto e il deducibile” [cfr., ex multis, Cass. civ., 31/01/2019, n. 2784;
Cass. civ., 9/10/2017, n. 23482; Cass. n. 690/2005, cit.; Cass. civ., 14/01/2005 n. 490; Cass. civ., 12/02/1985, n. 1183];
(2) al fine di superare tale (rigida) preclusione non è sufficiente invocare la mera circostanza che il pregiudizio sarebbe “venut[o] a configurarsi … in epoca successiva alla transazione”, occorrendo invece dimostrare il “requisito” dell'assoluta “imprevedibilità dei danni futuri” e manifestatisi dopo la transazione, integrando tale “imprevedibilità” un “requisito costitutivo della domanda … di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione”, e che, pertanto e “come tale”, “deve essere” rigorosamente
“allegato e provato” proprio da tale istante, con “onere probatorio” che ovviamente “non subisce deroga” in ragione né del carattere dei danni [operando invero anche per i “danni alla persona” la “normale efficacia preclusiva” della “transazione”, “che altrimenti verrebbe esposta ad ogni genere di revisione postuma”], né della natura dei fatti [essendo pacifico che anche “la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere”,
“tanto più” considerando che quest'ultimo è qui “coerente” con il “principio”, “riconducibile all'art. 24 Cost.”, “della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova”] (cfr., da ultimo, Cass. civ., 1/09/2023, n. 25603; Cass. civ., 14/07/2022, n. 22244; Cass. civ.,
22/04/2022, n. 12910; Cass. civ., 22/03/2021, n. 8018);
(3) tale “requisito costitutivo” non è stato tuttavia qui né puntualmente allegato, né, a fortiori, congruamente dimostrato, dalle parti a ciò onerate (i.e. gli attori di prime cure e qui istanti in riassunzione), a ciò non potendo che conseguire – in ossequio alla “normale efficacia preclusiva” dell'accordo e in difetto di prova del carattere di “assoluta imprevedibilità” “del danno lamentato”, “tale da renderne” “la valutazione al momento dell'esproprio” addirittura
“impossibile” [cfr. Cass. n. 4657/1997, cit., nonché Cass. n. 25603/2023, cit.; Cass. n.
22244/2022, cit.; Cass. n. 12910/2022, cit.; Cass. n. 8018/2021, cit.] – il rigetto del profilo indicato supra, sub V.7., punto (a).
V.7.2.- Parimenti da disattendere risulta altresì il 2° rilievo [v. supra, sub V.7., punto (b)], considerando che:
(A) l'accordo amichevole del 24.08.1993 chiaramente includeva tutti i “danni” ricollegabili alla vicenda oggetto di causa, senza alcuna distinzione non solo ratione loci [riguardando
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tanto il “terreno occupato” quanto “la parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione”], ma anche ratione obiecti e ratione materiae [rientrando nell'accordo “ogni”
e “qualsiasi” “danno” da essa “derivante o derivabile”: cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993], con portata onnicomprensiva, del resto, del tutto coerente sia alla natura dell'indennità [fisiologicamente estesa all'“intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo”, escludendo ogni residua “risarcibilità” (v. supra, sub V.5.3.-V.5.3.1.)], sia alla quietanza liberatoria del maggio 1994 [riferentesi a “ogni … spettanza” e a “qualsivoglia causa e ragione” (v. supra, sub V.5., punto (3))];
(B) tale portata onnicomprensiva non era stata poi sufficientemente colta nella primigenia sentenza d'appello (n. 218/2018), invero censurata in sede di legittimità e dunque cassata
[sulla scorta di dictum al quale occorre qui rigorosamente “uniformarsi” (v. supra, sub III., punto (3))] proprio per non aver adeguatamente valutato l'idoneità dell'accordo a coprire il complesso dei “danni” patiti, anche nelle zone non occupate, dal fondo attoreo (cfr. pag. 5 della pronuncia della S. Corte n. 22233/2023 del 25.07.2023) – essendosi in tale originaria pronuncia prospettata la persistente risarcibilità dei danni alla parte residua del fondo erroneamente e senza tuttavia considerare:
(a) il chiaro “tenore letterale” dell'accordo amichevole del 24.08.1993 (cfr. ancora pag. 5 della pronuncia n. 22233/2023 del 25.07.2023), esteso a “ogni” e “qualsiasi” “danno” riguardante tanto il “terreno occupato” quanto la “parte del fondo non oggetto ad occupazione e/o espropriazione” [cfr. ancora pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del 24.08.1993];
(b) la necessità di integralmente attenersi a tale (inequivoco) dato pattizio, trattandosi di contratto da alcuno “impugnato”, nonché pacificamente “non vessatorio” [come emergente ex actis e in ogni caso non rimeditabile, trattandosi di statuizione (ribadita in entrambi i gradi: cfr. pagg. 11-12 della sentenza n. 109/2000 e pag. 16 della sentenza n. 218/2018) non gravata e dunque ormai irretrattabile, essendo passata in giudicato – v. supra, sub III., punto (2)], e dunque ovviamente vincolante ed efficace in ogni sua parte;
(c) l'evidente non invocabilità in senso contrario, poi, né dell'art. 46 L. n. 2359/1865
[indennità invero pacificamente non spettante al proprietario espropriato, pur solo parzialmente, e dunque ovviamente non riconducibile o interferente con l'importo di cui all'accordo amichevole del 24.08.1993 (v. supra, sub V.5.4.-V.5.4.2.)], né della riferibilità del
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danno qui prospettato all'esecuzione dell'opera [essendo l'indennità de qua volta a definitivamente “compensare” tutti “i danni” per il fondo attoreo (v. supra, sub V.5.2.-
V.5.3.2.), ivi compresi quelli derivanti, appunto, dall'esecuzione dell'opera (v. supra, sub
V.5.4.2.)], né, infine, dell'asserita natura “aquiliana” dei danni prospettati – e ciò considerando: (i) il menzionato difetto, nell'accordo transattivo, di alcuna delimitazione o esclusione, espressa o anche solo implicita;
(ii) la pacifica mancanza, poi, di alcuna impugnativa contrattuale volta a neutralizzarne o comunque ridurne la portata effettuale;
(iii)
l'accertata natura non vessatoria della clausola de qua [non trattandosi di clausola di limitazione della responsabilità (cfr. pag. 11, ult. cpv., della sentenza n. 109/2000), bensì determinativa dell'oggetto del contratto (afferendo alle prestazioni primarie dedotte nel sinallagma – le “reciproche concessioni” di cui all'art. 1965 c.c. - e in particolare essendo volta a determinare i termini dell'effetto preclusivo, costituente l'in se dell'accordo transattivo)]; (iv) la non rilevabilità, poi, di alcun ulteriore vizio, sia perché non fatto valere
[non essendo intervenuta, come detto e neanche sotto il versante del “contrasto con la norma dell'art. 1229 c.c.” (cfr. Cass. n. 690/2005, cit., spec. pag. 15), alcuna impugnativa dell'accordo (al contrario chiaramente confermato con l'attestazione, confessoria, del maggio
1994 - v. supra, sub V.5., punto (3))], sia perché in ogni caso non ravvisabile [risultando la possibilità di regolamentazione e definizione in via pattizia della responsabilità extracontrattuale invero ex se del tutto ammissibile, non operando l'art. 1229 c.c. (non richiamato dall'art. 2056 c.c.) e trattandosi di clausole atipiche soggette al solo limite
(comprovante, a contrario, la generale ammissibilità della clausola) dell'esonero anche dall'illecito c.d. delittuale, i.e. con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ., 19/06/2008, n. 16637 e già Cass. civ., 3/07/1968, n. 2240) – componente soggettiva, quest'ultima, tuttavia non prevista dalla predetta clausola (cfr. pag. 1, parte I, 3° cpv., dell'accordo amichevole del
24.08.1993), né di cui si è qui richiesta ovvero accertata l'integrazione (vertendo le pronunce e le C.T.U. svolte solo sul profilo obiettivo e non essendovi “prova di ricorrenza”, con riguardo alla “realizzazione dell'opera pubblica”, di un tale specifico e circoscritto “elemento soggettivo”, - cfr. Cass. n. 4657/1997, cit. -, qui peraltro non chiaramente emergente ex actis –
a fronte di opera pubblica sì pregiudizievole, ma di cui non si è accertato lo scostamento addirittura doloso o gravemente colposo dal progetto originario (invero non ravvisata né in prime cure - cfr., al contrario, pag. 9, 5°-6° cpv., della sentenza di 1° grado -, né dal C.T.U.
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d'appello - non avendo quest'ultimo invero potuto “acquisire gli elaborati progettuali” e dunque potuto verificare i termini, addirittura dolosi o gravemente colposi, di tale eventuale scostamento: cfr. pag. 2 dell'elaborato datato 29.04.2009)].
V.8.- Parimenti insuscettibile di accoglimento, infine, risulta anche l'argomento difensivo compendiato supra, sub V.3., punto (D) e fondato sulla circostanza che l'indennizzo de quo sarebbe stato percepito solo dal , e non anche dalla comproprietaria (i.e. la Parte_3
moglie ). Parte_4
V.8.1.- In senso contrario a ciò occorre tuttavia osservare che:
(A) l'“indennità di espropriazione”, come noto, “ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza”, cosicché, “anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa”, essa vale pur sempre a definitivamente compensare “l'intera diminuzione patrimoniale subita” rispetto a tutti i comproprietari [cfr., da ultimo, Cass.
13/08/2025, n. 23230; Cass. civ., 12/06/2019, n. 15780 e Cass. civ., 5/06/2014, n. 12700, nonché supra, sub V.5.-V.5.3.2.];
(B) atteso il “carattere” di “unicità” di tale “indennità”, essa evidentemente giova, contestualmente, a tutti i comproprietari espropriati [il cui “diritto reale” non perde la sua
“natura” comune, ma semplicemente muta “oggetto” e “si trasferisce sulla somma”, con la conseguenza che “la comunione permane”, meramente trasferendosi sull'indennità (cfr. Cass.
n. 23230/2025, cit.; Cass. n. 15780/2019, cit.; Cass. n. 12700/2014, cit.)] a prescindere dal loro intervento [anche in giudizio, “non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario” ed essendo pacifico che “la determinazione”, anche “giudiziale”, “dell'indennità” senz'altro
“giova” anche “ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione”, potendo del resto ogni co-creditore senz'altro agire anche singolarmente per far valere l'intero credito comune
(cfr. Cass. n. 23230/2025, cit.; Cass. n. 15780/2019, cit.; Cass. n. 12700/2014, cit., nonché
Cass. civ., Sez. un., 28/11/2007, n. 24657 e succ. giur. conf., fra cui, anche in ambiti diversificati, Cass. civ., 18/04/2024, n. 10585; Cass. civ., 21/09/2020, n. 19641; Cass. civ.,
6/05/2020, n. 8508; Cass. civ., 11/06/2019, n. 15637; Cass. civ., 4/07/2018, n. 17492; Cass. civ., 20/11/2017, n. 27417; Cass. civ., 9/12/2015, n. 24865; Cass. civ., 11/07/2014, n.
15894)];
(C) ogni questione relativa al rapporto fra i due co-titolari del credito, a fronte di ciò, è evidentemente estranea e non opponibile al debitore che ha provveduto al versamento [come
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già sottolineato fin dal 1° grado di giudizio – cfr. pag. 13 della sentenza n. n. 109/2000 del
18.07.2000], trattandosi di diritto unitario, idoneo a coprire “l'intera diminuzione patrimoniale subita”, da lui già integralmente saldato [in favore, come ammissibile, di uno dei co- creditori, potendo del resto pacificamente “pagare”, ex art. 1296 c.c., a “scelta” “all'uno o altro”], ponendosi ogni ulteriore questione solo sul piano dei rapporti, meramente interni e a lui non opponibili, fra i due co-creditori (ex art. 1298 c.c. nonché ex art. 1304, comma II, c.c., la cui “dichiarazione di voler profittare” della “transazione” peraltro vale a ulteriormente dimostrare che essa, pur se conclusa solo da un consorte, è senz'altro valida ed efficace, trattandosi di contratto già perfetto e pienamente vincolante)].
V.10.- In ragione di ciò, non risultando le deduzioni di segno contrario globalmente accoglibili [v. supra, sub V.3.-V.8.1.], non v'è dubbio che occorra qui ribadire, come detto [v. supra, sub V.2.] e in ossequio all'atto di normazione concreta qui da attuarsi [v. supra, sub
III., punto (3), nonché supra, sub V.1.], che l'accordo del 24.08.1993, comprendendo anche i danni alla parte residua del fondo, precludesse l'accoglimento della domanda attorea, del tutto correttamente rigettata, pertanto, nella sentenza di prime cure qui da confermarsi.
VI.- Non residuando, poi, ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punti (2) e (3)], occorre evidentemente provvedersi alla regolazione delle spese di lite, tenendo conto a tal riguardo:
(1) della necessità di valutare, oltre che la presente fase di rinvio [da unitariamente considerarsi anche a fronte delle due distinte istanze di riassunzione, attesa l'intervenuta riunione (v. supra, sub I.4.1.) e il pacifico principio per cui, nel caso di “processi che, benché separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti”, “il giudizio è unico e pertanto è legittima la liquidazione globale delle spese di lite” (cfr. Cass., sez. un., 27/11/2019, n. 31030
e Cass. civ., 24/05/1997, n. 4638)], il primigenio giudizio d'appello culminato con la sentenza poi annullata e altresì il giudizio di legittimità definito con la sentenza cassatoria [il quale ha rimesso al “rinvio” “anche per le spese del giudizio di legittimità” (cfr. pag. 7 della pronuncia n. 22233/2023 del 25.07.2023)], atteso che, come noto, “il giudice del rinvio”, “se rigetta
l'appello”, “è” senz'altro “tenuto a provvedere” sia “sulle spese del giudizio di legittimità”
[essendo stata “la causa rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida” a tal riguardo], sia sulle “spese del giudizio di appello” [atteso che “la caducazione della sentenza di secondo grado, a seguito di cassazione, travolge anche il capo relativo alle spese” “in
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ragione dell'effetto espansivo interno” – “né rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso” che anche “l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa”, comunque “si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” e onera “il giudice di rinvio” “di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione”], essendo dunque pacifico che “il giudice di rinvio, nel momento in cui conferma il rigetto del gravame, è tenuto a liquidare anche le spese della fase di impugnazione”, “restando” invece “ferma” esclusivamente “la regolamentazione delle spese di primo grado” [“attesa la conferma integrale della relativa decisione” e la conseguente intangibilità della relativa regolazione] (cfr. Cass. civ., 7/02/2022, n. 3798, nonché Cass. civ.,
13/06/2018, n. 15506; Cass. civ., 21/07/2003, n. 11326; Cass. civ., sez. un., 4/07/2003, n.
10615);
(2) della disciplina qui ratione temporis applicabile [in ossequio al principio per “il giudizio di rinvio”, poiché “non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario”, ovviamente “resta soggetto … alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 31/03/2025, n. 8454; Cass. civ., 26/04/2017, n. 10213 e Cass. civ., Sez. un.,
17/09/2010, n. 19701), con conseguente applicabilità nel caso di specie (a fronte di appello risalente al 2001) dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella sua formulazione originaria (antecedente anche al D.L. n. 80/2005) e conseguente possibilità, ai fini dell'emissione di statuizione compensativa, di valutare la ricorrenza di “giusti motivi” (trattandosi di potere, all'poca, latamente discrezionale e non necessitante motivazioni specifiche, bensì anche solo una motivazione “diffusa” o “implicita”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2008, n. 20598)];
(3) dell'effettiva ravvisabilità, nel caso di specie, di tali “giusti motivi”, considerando la complessiva evoluzione del giudizio [instaurato fin dal 1992 (v. supra, sub I.1.1.)], la natura composita degli esiti [e in particolare del giudizio di legittimità (di cui la presente procedura costituisce mera attuazione, essendo la sua “fase” rescissoria: v. supra, sub III., punto (3)), innanzi al quale il ricorso ex art. 360 c.p.c. è stato accolto solo in parte qua (accogliendo i motivi relativi all'accordo del 24.08.1993 e definitivamente disattendendo, tuttavia,
l'eccezione di legittimazione passiva, pur ribadita e riproposta dall'originaria convenuta nel corso dell'intero giudizio)], la pluralità di parti coinvolte ed evocate anche in virtù dell'exceptio appena rammenta [parti solo qui rimaste contumaci, occorrendo tuttavia qui
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valutare il complesso delle fasi impugnatorie (v. supra, sub (1))] e i termini di definizione del giudizio [condizionato, in termini preclusivi e dirimenti, da un accordo bonario risalente al
1993, e dunque intervenuto solo nel corso del giudizio di prime cure (incardinato, prima della translatio ex art. 50 c.p.c., addirittura nel 1992 - v. supra, sub I.1.1.)].
VI.1.- Quanto, poi, alle spese di C.T.U.:
(A) nulla è da disporsi con riguardo a quelle della C.T.U. di 1° grado, attesa l'intervenuta conferma della sentenza di prime cure e l'impossibilità di provvedere in questa sede a ogni
“nuovo regolamento” anche a tal riguardo (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412;
Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526);
(B) rispetto invece alle spese del supplemento peritale espletato nel corso del primigenio appello (elaborato datato 29.04.2009), ferma la persistenza del “decreto” liquidatorio (cfr. provvedimento datato 8.06.2009 a seguito di nota specifica dell'ausiliario del 30.04.2009) – trattandosi di provvedimento “modificabile solo …. in sede di opposizione” ex artt. 170 D.P.R.
115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, “e non con la sentenza”, non rimanendo pertanto tale provvedimento travolto dall'effetto ex art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804) -, è da rinnovarsi invece la regolazione del loro rapporto interno fra le parti [e ciò perché, diversamente dal provvedimento ex art. 168 T.U.S.G., la statuizione con cui il giudicante,
“nella sentenza conclusiva”, provvede “a regolare tra le parti le spese di consulenza”, è invece “necessariamente travolt[a]” dalla “sentenza d'appello” di riforma di “quella di primo grado” (cfr. Cass. n. 10804/2020, cit.)];
(C) tale esborso è da ritenersi definitivamente allocabile, nell'ambito di tale riparto interno e ferma la solidarietà c.d. esterna rispetto all'ausiliario [cfr. Cass. civ., 12/11/2015, n. 23133, nonché, ex multis, Cass. civ., 15/09/2008, n. 23586; Cass. civ., 30/12/2009, n. 28094; Cass. civ., 17/01/2013, n. 1023; Cass. civ., 8/11/2013, n. 25179; Cass. civ., 5/11/2014, n. 23522;
Cass. civ., 20/10/2021, n. 29127; Cass. civ., 13/10/2023, n. 28572], in capo agli appellanti, occorrendo in questo caso strettamente attenersi di causalità e soccombenza [non ricorrendo tal riguardo le specifiche ragioni tecnico-giuridiche innanzi menzionate e giustificanti l'opportunità della compensazione delle spese di lite (v. supra, sub VI.), nonché occorrendo considerare la specifica ricollegabilità di tale nuovo approfondimento (2009) proprio alla persistenza delle richieste attoree (pur a fronte di accordo ormai da tempo intervenuto e saldato – già nel 1993/1994 – e dunque di domanda di cui era già evidente la sopravvenuta
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infondatezza per difetto di una delle condizioni di decidibilità della causa nel merito – la cui mancata constatazione congiunta, precludendo una pronuncia di c.m.c., aveva poi già imposto l'adozione della pronuncia reiettiva di 1° grado)] e considerare che “la regolamentazione delle spese del CTU non deve necessariamente seguire la regolamentazione delle spese di giudizio, in quanto ben può il giudice del merito operare una diversa valutazione, ponendo a carico di una delle parti per intero le spese di ctu, anche nel caso di compensazione delle spese di causa”, essendo “ovviamente sempre possibile” che “il giudicante compensi le spese ex art. 92 c.p.c., ma addossi al soccombente quelle di c.t.u.” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
5/06/2020, n. 10804; Cass. civ., 13/09/2019, n. 22868; Cass. civ., 3/04/2013, n. 8047].
VI.2.- Alcuna statuizione è poi da assumersi con riferimento all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002 (c.d. T.U.S.G.), non solo per la sua inapplicabilità ratione temporis
[trattandosi di disposizione introdotta solo successivamente (gennaio 2013 - ex art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012) rispetto all'originario appello poi cassato (proc. n.
29/2001 R.G.)], ma anche perché si tratta di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della S. Corte e dunque di giudizio che “non può considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato” (cfr. provv. del 14.5.2018 del , Controparte_9
Foglio informativo n. 3/2018, risposta a quesito in materia di contributo unificato nei ricorsi in riassunzione a seguito di rinvio dalla Cassazione, nonché cfr. Corte App. Bari, 3 marzo
2022, in IlCaso.it).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di EG BR, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 558/2023
R.G. (con riunito il proc. n. 574/2023 R.G.), avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c.
[a seguito di pronuncia della Cassazione n. 22233/2023 (proc. n. 31093/2018 R.G.) del
25.07.2023 cassante la pronuncia della Corte d'Appello di EG BR n. 218/2018 (proc.
n. 29/2001 R.G.) depositata il 12/04/2018] dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
EG BR n. 109/2000 del 18.07.2000, resa a definizione del proc. n. 1331/1994 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia in sede di giudizio di rinvio delle parti e CP_1
; Controparte_2
2) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
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3) DISPONE, in relazione a tutte le fasi impugnatorie (i.e. il primigenio procedimento d'appello – proc. n. 29/2001 R.G. -, il procedimento in Cassazione – proc. n.
31093/2018 R.G. – e il presente procedimento di rinvio – proc. n. 558/2023 R.G., con riunito il n. 574/2023 R.G.), la compensazione integrale delle spese fra tutte le parti;
4) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le spese della C.T.U. svoltasi in sede di originario appello (C.T.U. datata 29.04.2009, espletata nel proc. n. 29/2001 R.G.), come liquidate con decreto dell'8.06.2009, siano poste definitivamente a carico delle parti e . Parte_3 Parte_4
Così deciso in EG BR, Camera di Consiglio da remoto del 26 settembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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