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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
PN. R.G. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 292/2024 promossa da:
(CF: ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. GIOVANNI ANICHINI (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
ZI VA (CF C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 919/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 30/12/2023
CONCLUSIONI
In data 16/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 19 Per la parte appellante
“Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 919/2023, r.g. 1107/2020, pubblicata il 30 dicembre 2023 e notificata il 4 gennaio 2024 nel procedimento promosso da innanzi al Controparte_1
Tribunale di Prato,
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 919/2023, r.g. 1107/2020, pubblicata il 30 dicembre 2023 e notificata il 4 gennaio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate da Parte_1 nel giudizio di primo grado, con la comparsa di costituzione e
[...] risposta, che qui si riportano: “la comparente concludeva per la reiezione delle domande attrici anche istruttorie" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede la rinnovazione della CT, come argomentato nella parte motiva del presente appello.
Per la parte appellata:
“voglia l'Ill.ma Corte adita respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 919/2023 pubblicata il 30/12/2023, il Tribunale di Prato ha così deciso:
a) dichiara la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario concluso in data 19 maggio 2004, relativamente alle clausole di determinazione degli interessi;
b) accerta il credito della società attrice, per effetto delle nullità di cui al capo a) di € 123.731,75, e condanna la convenuta alla restituzione del relativo importo,
pagina 2 di 19 con interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
c) condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali liquidate in totale in € 11.977,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di notifica e CU, con distrazione a favore del procuratore costituito, nonché alle spese di CT liquidate con distinti decreti.
Il Tribunale ha in sostanza escluso l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori ma ha ritenuto che permanesse un “ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, 7° comma in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza” e per questo e per aver ravvisato un meccanismo occulto di capitalizzazione composta, ha applicato il regime di capitalizzazione semplice ed ha determinato in € 123.731,75, il debito di restituzione a carico della banca convenuta.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande dell' volte Controparte_1
a sentir accertare l'illegittimità delle somme corrisposte e l'entità di quelle effettivamente dovute, in conseguenza delle dedotte invalidità e condannare la convenuta alla restituzione degli Parte_1 importi indebitamente corrisposti.
A sostegno delle domande l'attrice aveva allegato:
• di aver contratto un mutuo in data 19.05.2004 con la predetta banca, imputandole l'indicazione di un tasso superiore al c.d. tasso soglia antiusura e, in ogni caso, l'attribuzione di vantaggi indebiti per l'applicazione di importi maggiori di quanto effettivamente concordato;
pagina 3 di 19 • che in particolare, il tasso soglia era determinato in misura pari al 6,26% annuo, mentre il tasso di mora pattuito era pari al 6,344%, con conseguente nullità della relativa clausola;
• che il tasso concordato era indeterminato, in quanto pur essendo previsto un piano di ammortamento c.d. alla francese, non era indicato il regime finanziario concretamente utilizzato per computare l'ammontare della rata costante, comprensiva di una quota interessi variabile;
• che era stato indicato il TAN del 3,521%, differente da quello applicato, e ciò in assenza della indicazione del TAE, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, in contrasto con la delibera CICR del
9.02.2000.
Si era costituita in giudizio la convenuta contestando gli assunti attorei e concludendo per il rigetto delle domande in quanto infondate.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito BMPS o BA o anche APPELLANTE) ha convenuto in
[...] giudizio, innanzi questa Corte di Appello l' (di seguito Controparte_1
CO-CLE o CLIENTE o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Il contratto di mutuo è valido nella sua interezza. Argomentazioni sulla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 123 TUB e sulla determinatezza del piano di ammortamento. Impugnazione dei capi 3, 3.a), 3.b), 4 della sentenza di primo grado;
2. Il contratto di mutuo è valido nella sua interezza. Argomentazioni sull'assenza di capitalizzazione anatocistica. Impugnazione dei capi 3, 3.a), 3.b),
4 della sentenza di primo grado.
pagina 4 di 19 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza del 28.02.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 16/10/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE ha formulato eccezione di giudicato interno in riferimento, in particolare, CP_1 all'applicazione dell'art. 117 T.U.B. e alla valutazione circa il mancato rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria, rilevando come BMPS non avrebbe impugnato lo specifico capo della sentenza di primo grado.
Inoltre, l'APPELLATA ha affermato che deve ritenersi definitivamente accertata anche la nullità della clausola sugli interessi - per assenza di indicazione del criterio di capitalizzazione - in quanto la su tale punto, non ha scalfito con Pt_1 le proprie censure, la decisione appellata.
Replica l'APPELLANTE, sostenendo, invece, che è sufficiente osservare che le argomentazioni del Giudice di primo grado riguardanti la trasparenza e l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., sono richiamate nel capo 3.a della sentenza di primo grado e che tale capo della stessa è stato espressamente pagina 5 di 19 devoluto al giudizio di appello mediante il primo motivo, nel quale essa ha, tra l'altro, sviluppato articolate deduzioni proprio sulla validità del contratto, sulla determinatezza, trasparenza e correttezza delle condizioni contrattuali.
E lo stesso dovrebbe a suo dire, ritenersi, anche con riferimento alla seconda contestazione sollevata dall'APPELLATA, relativa alla pretesa nullità della clausola sugli interessi, in quanto BMPS, impugnando il capo 3.b della sentenza, ha dedicato un intero paragrafo del primo motivo d'appello alle questioni della correttezza e della determinatezza del piano di ammortamento e successivamente ha anche affrontato, nel secondo motivo d'appello, la questione dell'assenza di capitalizzazione anatocistica, confrontandosi con le argomentazioni adottate dal
Tribunale e contestando la ricostruzione operata dalla CT.
La Suprema Corte ha evidenziato che in tema di appello “la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente,
e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024).
La stessa Corte regolatrice (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 32563 del 14/12/2024 e conforme Sez.
1 - Ordinanza n. 16034 del 16/06/2025) ha precisato che “il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia”.
Pertanto, il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed pagina 6 di 19 autonomia, in termini di fatto, norma ed effetto, così da integrare una decisione del tutto indipendente e, al contrario, non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica.
Orbene, sulla base dei principi sopra esposti, risulta del tutto evidente che, nel caso di specie, i punti della sentenza, ritenuti non impugnati dall'APPELLATO, non corrispondono ad autonomi capi della stessa, bensì ad argomenti concorrenti nell'ambito di un unitario giudizio di diritto e come tali sono inidonei al giudicato.
Inoltre, l'APPELLANTE nell'indicare i motivi di gravame, ha specificamente individuato i capi della sentenza oggetto di impugnazione – corrispondenti, precisamente, ai punti 3, 3.a), 3.b), 4 – all'interno dei quali sono appunto ricomprese anche le statuizioni che, secondo non risulterebbero CP_1 espressamente impugnate.
L'eccezione di giudicato risulta, quindi, infondata e va respinta posto che, sebbene
BMPS non abbia contestato espressamente l'intero impianto decisorio della pronuncia gravata, ha comunque inteso, con i propri articolati motivi d'appello, sovvertire l'esito del giudizio, ove si consideri che affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
E ciò è quanto accaduto nella fattispecie, tant'è vero che il primo motivo d'appello si conclude con le seguenti testuali parole “Pertanto è illegittima l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e quindi è illegittima la richiesta di restituzione della differenza di € 123.731,75 in quanto priva di fondamento”.
NEL MERITO
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
pagina 7 di 19 I. La critica contenuta nel primo e secondo motivo di gravame è fondata.
Con i suddetti motivi, da trattare congiuntamente, afferendo entrambi alle medesime questioni di diritto, la censura la declaratoria di nullità parziale Pt_1 del contratto per cui è lite sotto diversi profili.
➢ In primo luogo, BMPS critica la ritenuta indeterminatezza e conseguente nullità delle clausole del contratto di mutuo relative al computo degli interessi da applicare, essendo a suo dire, inapplicabile al caso di specie l'art. 123 TUB e determinato il piano di ammortamento.
In particolare, l'APPELLANTE precisa che il riferimento normativo di cui all'art. 123
TUB, utilizzato dal Giudice di primo grado, non è corretto ed inoltre afferma che la variabilità del tasso è espressamente pattuita tra le parti e che gli effetti sulla rata sono facilmente verificabili dal mutuatario.
Infatti, a detta della la quota capitale rimane quella originariamente Pt_1 fissata e gli interessi, senza alcuna capitalizzazione, vengono determinati sulla base del tasso variabile e del capitale residuo in essere al periodo precedente. Di conseguenza la suddetta determinazione è del tutto lineare e comune alla maggior parte delle linee di credito concesse dagli istituti bancari in Italia;
pertanto, non è comprensibile come possa essere considerata indeterminata e illegittima dal Tribunale.
➢ In secondo luogo, l'APPELLANTE deduce sulla validità del contratto nella sua interezza ed argomenta sull'assenza della capitalizzazione anatocistica.
Precisamente, la critica la sentenza nella Parte_1 parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'ammortamento alla francese contenga un meccanismo occulto che produce interessi sugli interessi, facendo rientrare quelli già maturati nella base di calcolo per la determinazione degli interessi del periodo successivo, in sostanziale violazione dell'art. 1283 c.c.
pagina 8 di 19 A detta dell'APPELLANTE, anche tale argomentazione non è corretta in quanto nel piano di ammortamento del finanziamento in oggetto, la base di calcolo per la determinazione degli interessi, in ogni periodo, è sempre e solamente il capitale residuo dovuto dal cliente all'inizio del periodo di riferimento, con la conseguenza che, non essendovi alcuna capitalizzazione degli interessi, non vi sarebbe nemmeno alcun effetto anatocistico e, quindi, nessuna violazione dell'art. 1283
c.c.
Replica l'APPELLATA, sostenendo l'infondatezza dei motivi in questione, in quanto a suo dire, sarebbe, ormai, passata in giudicato l'applicazione dell'art. 117 TUB e la valutazione circa il mancato rispetto della normativa sulla trasparenza, posto che la non avrebbe impugnato lo specifico capo della sentenza di primo Pt_1 grado.
In dipendenza di ciò, dunque, sarebbe irrilevante il motivo di appello che denuncia la errata applicazione dell'art. 123 TUB, poiché la nullità del contratto non deriva da tale articolo, ma dall'applicazione della disciplina dell'art. 117 TUB, non impugnata.
Inoltre, insiste nel ritenere che, comunque, si debba considerare CP_1 definitivamente accertata la nullità della clausola sugli interessi - per assenza di indicazione del criterio di capitalizzazione - non avendo l'APPELLANTE, su tale punto, scalfito con le proprie censure la decisione appellata.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
➢ Innanzitutto, riguardo all'applicazione, al caso in esame, della disciplina di cui all'art. 123 TUB, la Suprema Corte ha precisato che “la qualifica di consumatore dì cui all'art 3 del dec. Igs. n. 206/2005 (…) spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana
pagina 9 di 19 estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata”
(Cass. Ordinanza n. 17848 del 19/07/2017).
La stessa Corte regolatrice ha precisato che “le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto lo svolgimento dell'attività d'impresa non abbia avuto inizio (cfr. Cass. 10.8.1979, n. 4644, secondo cui, qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività). La qualità di imprenditore commerciale, perciò, permea le società regolari anzidette di già nella loro pura e semplice dimensione soggettiva.” (Cass. Ordinanza n. 17848 del 19/07/2017).
Da tanto risulta evidente che nel caso di specie non può essere CP_1 considerata un consumatore, essendo una impresa di tipo commerciale, per effetto della sua stessa costituzione. Conseguentemente la disciplina di cui all'art. 123 TUB, espressamente riservata dal legislatore alla parte contrattuale cd
“consumatore” non può essere applicata al caso in esame, nel quale il contratto di mutuo in oggetto è stato concluso tra la BA ed una società commerciale.
Di conseguenza, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 123 TUB.
➢ Con riguardo alla ritenuta capitalizzazione composta, rileva il Collegio che le
Sezioni Unite della Corte Suprema, con riferimento al piano di ammortamento alla francese a tasso fisso, hanno osservato che: “a) con il piano di ammortamento
c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale
pagina 10 di 19 residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra
l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime
“composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e
pagina 11 di 19 non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi
«scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Conseguentemente, “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
Sez. U - Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Il metodo "alla francese'' comporta, quindi, che gli interessi siano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo a cui la rata stessa si riferisce. L'importo così calcolato viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa vada ad estinguere il capitale, il che non comporta, dunque, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
pagina 12 di 19 Tale principio è stato riaffermato, di recente, dalla Corte regolatrice anche con riguardo al mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, con l'Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025.
Precisamente, la Suprema Corte ha stabilito che anche in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”
Infatti, il mutuatario, entro tali limiti, può comunque “rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere
l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé
pagina 13 di 19 stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Con la precisazione che, comunque, l'omessa indicazione del TAEG, se presenti gli altri indici, non determina la nullità del contratto, non costituendo un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, poiché non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB.
Orbene, in riferimento al caso de quo, si riportano di seguito la cd tabella di ammortamento allegata al contratto di mutuo ipotecario del 19 maggio 2004 e quella contenente il prospetto di ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico.
pagina 14 di 19 Entrambe le tabelle riportano analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, nonché l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata successiva.
Pertanto, le condizioni economiche contrattuali sono determinate “in modo univoco”, visto che tali tabelle contengono tutti gli elementi necessari al fine del pagina 15 di 19 calcolo sopra descritto, quali: il capitale iniziale, il tasso di interesse nominale, il numero di rate.
Ed allora, se, in ottemperanza ai principi di diritto sopra esplicati, il contratto
“trasparente” è da ritenersi quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto, consentendo alla controparte di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto stesso, al momento della sua conclusione, tale va considerato sicuramente quello di cui si discute, avendo la assolto agli obblighi informativi a suo carico con l'allegazione, al contratto, Pt_1 del piano di ammortamento sopra allegato, in base al quale appunto alla
APPELLATA è stata assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Pertanto, se lo scopo di trasparenza è proprio quello di fornire la possibilità di raffronto tra prodotti diversi, la statuizione del primo Giudice riguardante l'obbligo della di indicare nel contratto anche la modalità di capitalizzazione degli Pt_1 interessi non può essere ritenuta corretta, trattandosi di un'informazione che non incide sulla validità del contratto stesso.
Di conseguenza, il fatto che nel contratto de quo non sia stato specificato il regime finanziario applicato non comporta, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, la presenza di alcun “meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato”.
Inoltre, merita attenzione anche la valutazione effettuata dal CT (perizia del
2021, pag. 24), in risposta al quesito “C”, a lui formulato, in merito all'accertamento del regime finanziario applicato e all'eventuale sussistenza di capitalizzazione composta, circa l'esistenza di un piano di ammortamento alla francese con applicazione degli interessi in regime composto e quindi di un meccanismo implicito di anatocismo, posto che, alla luce dei principi di diritto pagina 16 di 19 sopra menzionati, anche tale affermazione – condivisa poi dal Giudice di primo grado - non può essere ritenuta corretta.
Infatti, sebbene dal calcolo effettuato dal Consulente Tecnico gli interessi totali risultino maggiori nel regime composto rispetto a quello semplice, ciò non vuol dire che si possa comunque parlare di anatocismo, in quanto tale valutazione confonde due concetti diversi, da un lato, quello dell'adozione di un regime di
“calcolo composto” degli interessi e, dall'altro, quello dell'anatocismo che si verifica solo in presenza di capitalizzazione di interessi scaduti e non pagati ai sensi dell'art.1283 del codice civile.
La maggiore onerosità del regime composto, quindi non è indice di anatocismo, ma riflette semplicemente la struttura matematica dell'ammortamento alla francese, la cui legittimità è stata appunto confermata dalla Sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione sopra richiamata.
Al riguardo va evidenziato, anche, che nel piano di ammortamento alla francese mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate hanno spesso una periodicità minore e conseguentemente il tasso effettivamente applicato risulta inevitabilmente più alto.
Stando così le cose, la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, formulata dall'APPELLANTE, deve essere respinta, in quanto non necessaria ai fini della decisione, posto che le risultanze istruttorie già acquisite, ivi compresa la consulenza tecnica espletata in primo grado, consentono al Collegio di decidere la controversa senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici.
In conclusione, la sentenza appellata va riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario concluso in data 19.05.2004, relativamente alle clausole di determinazione degli interessi ed ha accertato il credito restitutorio di per effetto di tale CP_1
pagina 17 di 19 nullità, nell'importo di € 123.731,75, condannando la Parte_1
alla restituzione del suddetto importo.
[...]
II. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in relazione al valore indeterminato basso della controversia (disputandum) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, in quanto non svolta.
Le spese di CT vanno poste, in via definitiva, a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 919/2023 emessa dal Tribunale di Prato e
[...] pubblicata il 30/12/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, RESPINGE le domande di Controparte_1
2. AN quest'ultima a rifondere a Parte_1
:
[...]
• le spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
• le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di CT in via definitiva a carico dell'appellata.
Firenze, camera di consiglio del 03.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 18 di 19 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 292/2024 promossa da:
(CF: ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. GIOVANNI ANICHINI (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
ZI VA (CF C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 919/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 30/12/2023
CONCLUSIONI
In data 16/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 19 Per la parte appellante
“Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 919/2023, r.g. 1107/2020, pubblicata il 30 dicembre 2023 e notificata il 4 gennaio 2024 nel procedimento promosso da innanzi al Controparte_1
Tribunale di Prato,
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 919/2023, r.g. 1107/2020, pubblicata il 30 dicembre 2023 e notificata il 4 gennaio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate da Parte_1 nel giudizio di primo grado, con la comparsa di costituzione e
[...] risposta, che qui si riportano: “la comparente concludeva per la reiezione delle domande attrici anche istruttorie" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede la rinnovazione della CT, come argomentato nella parte motiva del presente appello.
Per la parte appellata:
“voglia l'Ill.ma Corte adita respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 919/2023 pubblicata il 30/12/2023, il Tribunale di Prato ha così deciso:
a) dichiara la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario concluso in data 19 maggio 2004, relativamente alle clausole di determinazione degli interessi;
b) accerta il credito della società attrice, per effetto delle nullità di cui al capo a) di € 123.731,75, e condanna la convenuta alla restituzione del relativo importo,
pagina 2 di 19 con interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
c) condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali liquidate in totale in € 11.977,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di notifica e CU, con distrazione a favore del procuratore costituito, nonché alle spese di CT liquidate con distinti decreti.
Il Tribunale ha in sostanza escluso l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori ma ha ritenuto che permanesse un “ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, 7° comma in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza” e per questo e per aver ravvisato un meccanismo occulto di capitalizzazione composta, ha applicato il regime di capitalizzazione semplice ed ha determinato in € 123.731,75, il debito di restituzione a carico della banca convenuta.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande dell' volte Controparte_1
a sentir accertare l'illegittimità delle somme corrisposte e l'entità di quelle effettivamente dovute, in conseguenza delle dedotte invalidità e condannare la convenuta alla restituzione degli Parte_1 importi indebitamente corrisposti.
A sostegno delle domande l'attrice aveva allegato:
• di aver contratto un mutuo in data 19.05.2004 con la predetta banca, imputandole l'indicazione di un tasso superiore al c.d. tasso soglia antiusura e, in ogni caso, l'attribuzione di vantaggi indebiti per l'applicazione di importi maggiori di quanto effettivamente concordato;
pagina 3 di 19 • che in particolare, il tasso soglia era determinato in misura pari al 6,26% annuo, mentre il tasso di mora pattuito era pari al 6,344%, con conseguente nullità della relativa clausola;
• che il tasso concordato era indeterminato, in quanto pur essendo previsto un piano di ammortamento c.d. alla francese, non era indicato il regime finanziario concretamente utilizzato per computare l'ammontare della rata costante, comprensiva di una quota interessi variabile;
• che era stato indicato il TAN del 3,521%, differente da quello applicato, e ciò in assenza della indicazione del TAE, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, in contrasto con la delibera CICR del
9.02.2000.
Si era costituita in giudizio la convenuta contestando gli assunti attorei e concludendo per il rigetto delle domande in quanto infondate.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito BMPS o BA o anche APPELLANTE) ha convenuto in
[...] giudizio, innanzi questa Corte di Appello l' (di seguito Controparte_1
CO-CLE o CLIENTE o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Il contratto di mutuo è valido nella sua interezza. Argomentazioni sulla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 123 TUB e sulla determinatezza del piano di ammortamento. Impugnazione dei capi 3, 3.a), 3.b), 4 della sentenza di primo grado;
2. Il contratto di mutuo è valido nella sua interezza. Argomentazioni sull'assenza di capitalizzazione anatocistica. Impugnazione dei capi 3, 3.a), 3.b),
4 della sentenza di primo grado.
pagina 4 di 19 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza del 28.02.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 16/10/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE ha formulato eccezione di giudicato interno in riferimento, in particolare, CP_1 all'applicazione dell'art. 117 T.U.B. e alla valutazione circa il mancato rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria, rilevando come BMPS non avrebbe impugnato lo specifico capo della sentenza di primo grado.
Inoltre, l'APPELLATA ha affermato che deve ritenersi definitivamente accertata anche la nullità della clausola sugli interessi - per assenza di indicazione del criterio di capitalizzazione - in quanto la su tale punto, non ha scalfito con Pt_1 le proprie censure, la decisione appellata.
Replica l'APPELLANTE, sostenendo, invece, che è sufficiente osservare che le argomentazioni del Giudice di primo grado riguardanti la trasparenza e l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., sono richiamate nel capo 3.a della sentenza di primo grado e che tale capo della stessa è stato espressamente pagina 5 di 19 devoluto al giudizio di appello mediante il primo motivo, nel quale essa ha, tra l'altro, sviluppato articolate deduzioni proprio sulla validità del contratto, sulla determinatezza, trasparenza e correttezza delle condizioni contrattuali.
E lo stesso dovrebbe a suo dire, ritenersi, anche con riferimento alla seconda contestazione sollevata dall'APPELLATA, relativa alla pretesa nullità della clausola sugli interessi, in quanto BMPS, impugnando il capo 3.b della sentenza, ha dedicato un intero paragrafo del primo motivo d'appello alle questioni della correttezza e della determinatezza del piano di ammortamento e successivamente ha anche affrontato, nel secondo motivo d'appello, la questione dell'assenza di capitalizzazione anatocistica, confrontandosi con le argomentazioni adottate dal
Tribunale e contestando la ricostruzione operata dalla CT.
La Suprema Corte ha evidenziato che in tema di appello “la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente,
e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024).
La stessa Corte regolatrice (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 32563 del 14/12/2024 e conforme Sez.
1 - Ordinanza n. 16034 del 16/06/2025) ha precisato che “il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia”.
Pertanto, il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed pagina 6 di 19 autonomia, in termini di fatto, norma ed effetto, così da integrare una decisione del tutto indipendente e, al contrario, non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica.
Orbene, sulla base dei principi sopra esposti, risulta del tutto evidente che, nel caso di specie, i punti della sentenza, ritenuti non impugnati dall'APPELLATO, non corrispondono ad autonomi capi della stessa, bensì ad argomenti concorrenti nell'ambito di un unitario giudizio di diritto e come tali sono inidonei al giudicato.
Inoltre, l'APPELLANTE nell'indicare i motivi di gravame, ha specificamente individuato i capi della sentenza oggetto di impugnazione – corrispondenti, precisamente, ai punti 3, 3.a), 3.b), 4 – all'interno dei quali sono appunto ricomprese anche le statuizioni che, secondo non risulterebbero CP_1 espressamente impugnate.
L'eccezione di giudicato risulta, quindi, infondata e va respinta posto che, sebbene
BMPS non abbia contestato espressamente l'intero impianto decisorio della pronuncia gravata, ha comunque inteso, con i propri articolati motivi d'appello, sovvertire l'esito del giudizio, ove si consideri che affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
E ciò è quanto accaduto nella fattispecie, tant'è vero che il primo motivo d'appello si conclude con le seguenti testuali parole “Pertanto è illegittima l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e quindi è illegittima la richiesta di restituzione della differenza di € 123.731,75 in quanto priva di fondamento”.
NEL MERITO
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
pagina 7 di 19 I. La critica contenuta nel primo e secondo motivo di gravame è fondata.
Con i suddetti motivi, da trattare congiuntamente, afferendo entrambi alle medesime questioni di diritto, la censura la declaratoria di nullità parziale Pt_1 del contratto per cui è lite sotto diversi profili.
➢ In primo luogo, BMPS critica la ritenuta indeterminatezza e conseguente nullità delle clausole del contratto di mutuo relative al computo degli interessi da applicare, essendo a suo dire, inapplicabile al caso di specie l'art. 123 TUB e determinato il piano di ammortamento.
In particolare, l'APPELLANTE precisa che il riferimento normativo di cui all'art. 123
TUB, utilizzato dal Giudice di primo grado, non è corretto ed inoltre afferma che la variabilità del tasso è espressamente pattuita tra le parti e che gli effetti sulla rata sono facilmente verificabili dal mutuatario.
Infatti, a detta della la quota capitale rimane quella originariamente Pt_1 fissata e gli interessi, senza alcuna capitalizzazione, vengono determinati sulla base del tasso variabile e del capitale residuo in essere al periodo precedente. Di conseguenza la suddetta determinazione è del tutto lineare e comune alla maggior parte delle linee di credito concesse dagli istituti bancari in Italia;
pertanto, non è comprensibile come possa essere considerata indeterminata e illegittima dal Tribunale.
➢ In secondo luogo, l'APPELLANTE deduce sulla validità del contratto nella sua interezza ed argomenta sull'assenza della capitalizzazione anatocistica.
Precisamente, la critica la sentenza nella Parte_1 parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'ammortamento alla francese contenga un meccanismo occulto che produce interessi sugli interessi, facendo rientrare quelli già maturati nella base di calcolo per la determinazione degli interessi del periodo successivo, in sostanziale violazione dell'art. 1283 c.c.
pagina 8 di 19 A detta dell'APPELLANTE, anche tale argomentazione non è corretta in quanto nel piano di ammortamento del finanziamento in oggetto, la base di calcolo per la determinazione degli interessi, in ogni periodo, è sempre e solamente il capitale residuo dovuto dal cliente all'inizio del periodo di riferimento, con la conseguenza che, non essendovi alcuna capitalizzazione degli interessi, non vi sarebbe nemmeno alcun effetto anatocistico e, quindi, nessuna violazione dell'art. 1283
c.c.
Replica l'APPELLATA, sostenendo l'infondatezza dei motivi in questione, in quanto a suo dire, sarebbe, ormai, passata in giudicato l'applicazione dell'art. 117 TUB e la valutazione circa il mancato rispetto della normativa sulla trasparenza, posto che la non avrebbe impugnato lo specifico capo della sentenza di primo Pt_1 grado.
In dipendenza di ciò, dunque, sarebbe irrilevante il motivo di appello che denuncia la errata applicazione dell'art. 123 TUB, poiché la nullità del contratto non deriva da tale articolo, ma dall'applicazione della disciplina dell'art. 117 TUB, non impugnata.
Inoltre, insiste nel ritenere che, comunque, si debba considerare CP_1 definitivamente accertata la nullità della clausola sugli interessi - per assenza di indicazione del criterio di capitalizzazione - non avendo l'APPELLANTE, su tale punto, scalfito con le proprie censure la decisione appellata.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
➢ Innanzitutto, riguardo all'applicazione, al caso in esame, della disciplina di cui all'art. 123 TUB, la Suprema Corte ha precisato che “la qualifica di consumatore dì cui all'art 3 del dec. Igs. n. 206/2005 (…) spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana
pagina 9 di 19 estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata”
(Cass. Ordinanza n. 17848 del 19/07/2017).
La stessa Corte regolatrice ha precisato che “le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto lo svolgimento dell'attività d'impresa non abbia avuto inizio (cfr. Cass. 10.8.1979, n. 4644, secondo cui, qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività). La qualità di imprenditore commerciale, perciò, permea le società regolari anzidette di già nella loro pura e semplice dimensione soggettiva.” (Cass. Ordinanza n. 17848 del 19/07/2017).
Da tanto risulta evidente che nel caso di specie non può essere CP_1 considerata un consumatore, essendo una impresa di tipo commerciale, per effetto della sua stessa costituzione. Conseguentemente la disciplina di cui all'art. 123 TUB, espressamente riservata dal legislatore alla parte contrattuale cd
“consumatore” non può essere applicata al caso in esame, nel quale il contratto di mutuo in oggetto è stato concluso tra la BA ed una società commerciale.
Di conseguenza, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 123 TUB.
➢ Con riguardo alla ritenuta capitalizzazione composta, rileva il Collegio che le
Sezioni Unite della Corte Suprema, con riferimento al piano di ammortamento alla francese a tasso fisso, hanno osservato che: “a) con il piano di ammortamento
c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale
pagina 10 di 19 residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra
l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime
“composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e
pagina 11 di 19 non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi
«scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Conseguentemente, “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
Sez. U - Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Il metodo "alla francese'' comporta, quindi, che gli interessi siano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo a cui la rata stessa si riferisce. L'importo così calcolato viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa vada ad estinguere il capitale, il che non comporta, dunque, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
pagina 12 di 19 Tale principio è stato riaffermato, di recente, dalla Corte regolatrice anche con riguardo al mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, con l'Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025.
Precisamente, la Suprema Corte ha stabilito che anche in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”
Infatti, il mutuatario, entro tali limiti, può comunque “rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere
l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé
pagina 13 di 19 stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Con la precisazione che, comunque, l'omessa indicazione del TAEG, se presenti gli altri indici, non determina la nullità del contratto, non costituendo un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, poiché non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB.
Orbene, in riferimento al caso de quo, si riportano di seguito la cd tabella di ammortamento allegata al contratto di mutuo ipotecario del 19 maggio 2004 e quella contenente il prospetto di ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico.
pagina 14 di 19 Entrambe le tabelle riportano analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, nonché l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata successiva.
Pertanto, le condizioni economiche contrattuali sono determinate “in modo univoco”, visto che tali tabelle contengono tutti gli elementi necessari al fine del pagina 15 di 19 calcolo sopra descritto, quali: il capitale iniziale, il tasso di interesse nominale, il numero di rate.
Ed allora, se, in ottemperanza ai principi di diritto sopra esplicati, il contratto
“trasparente” è da ritenersi quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto, consentendo alla controparte di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto stesso, al momento della sua conclusione, tale va considerato sicuramente quello di cui si discute, avendo la assolto agli obblighi informativi a suo carico con l'allegazione, al contratto, Pt_1 del piano di ammortamento sopra allegato, in base al quale appunto alla
APPELLATA è stata assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Pertanto, se lo scopo di trasparenza è proprio quello di fornire la possibilità di raffronto tra prodotti diversi, la statuizione del primo Giudice riguardante l'obbligo della di indicare nel contratto anche la modalità di capitalizzazione degli Pt_1 interessi non può essere ritenuta corretta, trattandosi di un'informazione che non incide sulla validità del contratto stesso.
Di conseguenza, il fatto che nel contratto de quo non sia stato specificato il regime finanziario applicato non comporta, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, la presenza di alcun “meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato”.
Inoltre, merita attenzione anche la valutazione effettuata dal CT (perizia del
2021, pag. 24), in risposta al quesito “C”, a lui formulato, in merito all'accertamento del regime finanziario applicato e all'eventuale sussistenza di capitalizzazione composta, circa l'esistenza di un piano di ammortamento alla francese con applicazione degli interessi in regime composto e quindi di un meccanismo implicito di anatocismo, posto che, alla luce dei principi di diritto pagina 16 di 19 sopra menzionati, anche tale affermazione – condivisa poi dal Giudice di primo grado - non può essere ritenuta corretta.
Infatti, sebbene dal calcolo effettuato dal Consulente Tecnico gli interessi totali risultino maggiori nel regime composto rispetto a quello semplice, ciò non vuol dire che si possa comunque parlare di anatocismo, in quanto tale valutazione confonde due concetti diversi, da un lato, quello dell'adozione di un regime di
“calcolo composto” degli interessi e, dall'altro, quello dell'anatocismo che si verifica solo in presenza di capitalizzazione di interessi scaduti e non pagati ai sensi dell'art.1283 del codice civile.
La maggiore onerosità del regime composto, quindi non è indice di anatocismo, ma riflette semplicemente la struttura matematica dell'ammortamento alla francese, la cui legittimità è stata appunto confermata dalla Sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione sopra richiamata.
Al riguardo va evidenziato, anche, che nel piano di ammortamento alla francese mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate hanno spesso una periodicità minore e conseguentemente il tasso effettivamente applicato risulta inevitabilmente più alto.
Stando così le cose, la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, formulata dall'APPELLANTE, deve essere respinta, in quanto non necessaria ai fini della decisione, posto che le risultanze istruttorie già acquisite, ivi compresa la consulenza tecnica espletata in primo grado, consentono al Collegio di decidere la controversa senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici.
In conclusione, la sentenza appellata va riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario concluso in data 19.05.2004, relativamente alle clausole di determinazione degli interessi ed ha accertato il credito restitutorio di per effetto di tale CP_1
pagina 17 di 19 nullità, nell'importo di € 123.731,75, condannando la Parte_1
alla restituzione del suddetto importo.
[...]
II. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in relazione al valore indeterminato basso della controversia (disputandum) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, in quanto non svolta.
Le spese di CT vanno poste, in via definitiva, a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 919/2023 emessa dal Tribunale di Prato e
[...] pubblicata il 30/12/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, RESPINGE le domande di Controparte_1
2. AN quest'ultima a rifondere a Parte_1
:
[...]
• le spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
• le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di CT in via definitiva a carico dell'appellata.
Firenze, camera di consiglio del 03.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 18 di 19 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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