Ordinanza 31 marzo 2025
Massime • 1
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario e, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto, se non diversamente previsto, alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado. (Nella specie, la S.C., pur rilevando l'erroneità della sentenza impugnata che, in sede di rinvio, aveva applicato il testo dell'art. 342 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, anche se l'atto di appello era stato proposto nella vigenza della disciplina anteriore, ha rigettato il motivo di doglianza, limitandosi a correggere la motivazione, poiché, anche nel testo previgente, era richiesto il requisito della "specificità" del motivo di gravame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/03/2025, n. 8454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8454 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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La sentenza richiesta è in fase di oscuramento