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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.551 - 1/2023
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 551 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1
alla Riviera di Chiaia n. 263 presso lo studio dell'avv. Luca Moscardino che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar rep. n. 32757 del 30/4/2016, Per_1
RICORRENTE
E
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù CP_1
di procura in calce al ricorso dall'avv. Sergio Chiari con studio in Parma al Viale Mentana n. 45,
RICORRENTE
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cicerone n. 44 presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Gaetano Aiello che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/4/2023 ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale di Controparte_3
.
[...]
Con ricorso depositato il 21/4/2023 anche ha chiesto dichiararsi l'apertura della Controparte_1
liquidazione giudiziale di Controparte_3
.
[...]
Controparte_3
si è costituita in giudizio “fa[cendo] presente” di aver depositato “Ricorso per
[...]
l'ammissione al Concordato Preventivo” e che “la procedura è stata aperta” e chiedendo di
“dichiarare l'improcedibilità dell'istanza di Liquidazione Giudiziale”.
Sospeso il procedimento in attesa della definizione della procedura di concordato preventivo,
revocato in data 23/10/2025 ai sensi dell'art. 106, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19 il provvedimento di apertura della procedura di cui all'art. 47 D. Lgs. n. 14/19, il procedimento viene ora all'esame del
Collegio.
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Dante De Blasi n. 84, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede. La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione sia in proprio che per conto terzi sia in via diretta che in appalto e subappalto di impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi,
impianti termici e di condizionamento, impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati,
impianti tecnologici e di telefonia, impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie nonché edifici civili e industriali, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove dai bilanci agli atti emerge viceversa il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n.
14/19.
I crediti azionati dalle parti ricorrenti, oggetto rispettivamente di assegno e di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, sono complessivamente pari ad oltre € 120.000,00, con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D.
Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudicante, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs.
n. 14/19, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto -
non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito dello stato di insolvenza deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd.
patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori.
A ciò va aggiunto che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi, tant'è che la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (vedi Cass.
civile n. 30435/22).
Va poi rammentato che la dimensione di equilibrio o eccedenza tra attivo e passivo ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. ex multis Cass. civile nn.
9574/17 e 25167/16).
Orbene, nel caso di specie, posto che dalla documentazione prodotta emerge che la società
resistente è stata posta in liquidazione in data 18/4/2023 e che al 31/12/2022 risultano perdite portate a nuovo per € 8.832.114,00, un patrimonio netto negativo di € 6.668.245,00, debiti per oltre
€ 11.000.000,00 e un attivo di circa € 6.000.000,00, deve ritenersi superato in negativo il rapporto tra l'attivo e il passivo.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
. Controparte_3
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2, 49 D. Lgs. n. 14/19, DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. , con sede in Roma alla Controparte_3 P.IVA_1
Via Dante De Blasi n. 84;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale l'avv. Francesco Cimarelli;
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 17/2/2026
ore 9.30;
EG
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 551 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1
alla Riviera di Chiaia n. 263 presso lo studio dell'avv. Luca Moscardino che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar rep. n. 32757 del 30/4/2016, Per_1
RICORRENTE
E
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù CP_1
di procura in calce al ricorso dall'avv. Sergio Chiari con studio in Parma al Viale Mentana n. 45,
RICORRENTE
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cicerone n. 44 presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Gaetano Aiello che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/4/2023 ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale di Controparte_3
.
[...]
Con ricorso depositato il 21/4/2023 anche ha chiesto dichiararsi l'apertura della Controparte_1
liquidazione giudiziale di Controparte_3
.
[...]
Controparte_3
si è costituita in giudizio “fa[cendo] presente” di aver depositato “Ricorso per
[...]
l'ammissione al Concordato Preventivo” e che “la procedura è stata aperta” e chiedendo di
“dichiarare l'improcedibilità dell'istanza di Liquidazione Giudiziale”.
Sospeso il procedimento in attesa della definizione della procedura di concordato preventivo,
revocato in data 23/10/2025 ai sensi dell'art. 106, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19 il provvedimento di apertura della procedura di cui all'art. 47 D. Lgs. n. 14/19, il procedimento viene ora all'esame del
Collegio.
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Dante De Blasi n. 84, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede. La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione sia in proprio che per conto terzi sia in via diretta che in appalto e subappalto di impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi,
impianti termici e di condizionamento, impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati,
impianti tecnologici e di telefonia, impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie nonché edifici civili e industriali, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove dai bilanci agli atti emerge viceversa il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n.
14/19.
I crediti azionati dalle parti ricorrenti, oggetto rispettivamente di assegno e di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, sono complessivamente pari ad oltre € 120.000,00, con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D.
Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudicante, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs.
n. 14/19, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto -
non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito dello stato di insolvenza deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd.
patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori.
A ciò va aggiunto che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi, tant'è che la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (vedi Cass.
civile n. 30435/22).
Va poi rammentato che la dimensione di equilibrio o eccedenza tra attivo e passivo ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. ex multis Cass. civile nn.
9574/17 e 25167/16).
Orbene, nel caso di specie, posto che dalla documentazione prodotta emerge che la società
resistente è stata posta in liquidazione in data 18/4/2023 e che al 31/12/2022 risultano perdite portate a nuovo per € 8.832.114,00, un patrimonio netto negativo di € 6.668.245,00, debiti per oltre
€ 11.000.000,00 e un attivo di circa € 6.000.000,00, deve ritenersi superato in negativo il rapporto tra l'attivo e il passivo.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
. Controparte_3
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2, 49 D. Lgs. n. 14/19, DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. , con sede in Roma alla Controparte_3 P.IVA_1
Via Dante De Blasi n. 84;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale l'avv. Francesco Cimarelli;
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 17/2/2026
ore 9.30;
EG
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente