Articolo 5 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
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27 settembre 1958
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30 marzo 2002
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21 giugno 2022
Art. 5. (Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore)

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno ((quattordici)) magistrati e di almeno ((sette)) componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.
Entrata in vigore il 21 giugno 2022
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