Art. 5. (Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore)
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno ((quattordici)) magistrati e di almeno ((sette)) componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno ((quattordici)) magistrati e di almeno ((sette)) componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.