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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg11395 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11395 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GRANATA DIEGO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. GRANATA DIEGO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/06/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Napoli il 19/06/2004 e che dalla loro unione nascevano due figlie: il 16.12.2004 e il 21.11.2006, maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi
1 in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“• I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
• l'originaria residenza familiare sita in Napoli alla via Calata San Francesco n.29 resterà assegnata alla signora che continuerà ad abitarla unitamente alle due Pt_1
figlie e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nei periodi Per_1
di loro permanenza a Napoli, mentre il marito si è già trasferito altrove;
• dal punto di vista economico, il signor entro il dieci di ogni mese, CP_1
verserà:
- in favore della signora l'assegno mensile di mantenimento di euro 1.500,00 Pt_1
fino all'estinzione del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, concordando che la moglie provvederà al pagamento della relativa rata mensile;
dopo l'estinzione del detto mutuo l'importo di mantenimento mensile dovuto in favore della signora sarà di euro 400,00; Pt_1
- in favore delle figlie e l'assegno mensile di mantenimento ordinario di Per_1
euro 1.400,00, pari ad euro 700,00 per ciascuna figlia;
coi rispettivi importi, le figlie provvederanno a sostenere le proprie spese di vitto e alloggio, quali studentesse universitarie fuori sede, e precisamente nella città di Milano e nella Per_1
città di Roma;
qualora le figlie facessero stabile ritorno presso l'abitazione familiare, il loro mantenimento sarà di euro 350,00 per ciascuna figlia;
-
2 il padre sosterrà, inoltre, nella misura del 50%, le spese straordinarie delle due figlie quali le spese universitarie, mediche e sportive, come regolamentate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Napoli.
Tutti gli importi di mantenimento verranno rivalutati annualmente come per legge;
H) al fine di regolamentare ulteriormente i loro rapporti patrimoniali, anche per prevenire eventuali liti giudiziarie future, i signori e CP_1 Pt_1
pattuiscono espressamente che, entro trenta giorni dalla data di emissione del
[...]
provvedimento omologativo della loro separazione personale, trasferiranno, a titolo satisfattorio, alle due figlie e , in parti uguali tra loro: Per_1
1. la piena proprietà della casa familiare, e precisamente:
- appartamento sito in Napoli alla via Calata San Francesco n.29, al piano secondo della scala B, distinto col numero interno 18; riportato nel catasto fabbricati del detto
Comune alla Sez. AVV, foglio 14, particella 117, sub 38, zona 6, categoria A/4, classe 6, consistenza vani 5, Calata San Francesco n.29, scala B, interno 18, piano
2-3 – 4, rendita catastale euro 555,19;
- qualora le due figlie vendessero la detta abitazione, col ricavato della detta vendita, oltre ad estinguere il residuo importo dovuto per il mutuo ipotecario, provvederanno ad acquistare un appartamento sito in Napoli ed intestato alle due figlie per la nuda proprietà in parti uguali tra loro, e alla moglie per l'usufrutto;
2. appartamento sito in San Nazzaro (BN) alla via San Vincenzo Ferreri n.63; riportato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 2, particella 474, sub 1, categoria A/7, classe 1, consistenza vani 7,5, via San Vincenzo Ferreri n.63, rendita catastale euro 639,12;
3. locale deposito sito in San Nazzaro (BN) alla via San Vincenzo Ferreri n.63; riportato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 2, particella 474, sub 2, categoria C/6, classe 1, consistenza 19 Mq., via San Vincenzo Ferreri n.63, rendita catastale euro 29,44;
4. immobile diruto (unità collabente) sito in San Nazzaro (BN) alla via Giuseppe
Lena snc;
riportato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 2, particella 879, categoria F/2;
3 5. Zona di terreno sito in San Nazzaro (BN) con ingresso da via San Vincenzo
Ferreri snc, composta dalle seguenti particelle catastali;
riportata nel catasto terreni del detto Comune al foglio 2, particelle:
- 886, qualità seminativo arborato, classe 4;
- 888, qualità seminativo arborato, classe 3;
- 889, qualità seminativo arborato, classe 3;
Totale superficie 68.06; redditi: Dominicale euro 23,02, Agrario euro 23,37; riportata nel catasto terreni del detto Comune al foglio 2, particelle:
- 61, qualità seminativo arborato, classe 3;
- 193, qualità seminativo arborato, classe 4;
- 320, qualità seminativo arborato, classe 3;
Totale superficie 1.15.20; redditi: euro 51,47, Agrario euro 39,89; Per_3
riportata nel catasto terreni del detto Comune al foglio 2, particelle:
- 321, qualità seminativo arborato, classe 4;
Totale superficie 0.00.40; redditi: euro 0,11, Agrario euro 0,13. Per_3
6. Sempre al fine di regolamentare ulteriormente i loro rapporti patrimoniali, i coniugi pattuiscono espressamente che, entro trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento omologativo della loro separazione personale, la signora Pt_1
trasferirà al sig.
[...] CP_1
- la sua quota di proprietà, pari alla metà dell'intero (500/1000), dell'appartamento sito in Sarteano (SI) alla via Del Sole n.8, al piano secondo;
riportato nel catasto fabbricati del detto Comune alla Sez. AVV, foglio 49, particella 116, sub 17, categoria A/3, classe U, consistenza vani 4, via Del Sole n.8, rendita catastale euro
309,87.
7. Inoltre, il sig. continuerà a provvedere al pagamento delle rate del mutuo CP_1
gravanti sui detti immobili siti in San Nazzaro (BN).
8. Le parti si danno reciprocamente atto che i predetti patti e i conseguenziali trasferimenti immobiliari sono funzionali al presente accordo separativo e sono volti a dirimere eventuali future controversie insorte o insorgende.
9. Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.”
4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.52, Parte_2
parte II, s. A, sez. C, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11395 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GRANATA DIEGO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. GRANATA DIEGO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/06/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Napoli il 19/06/2004 e che dalla loro unione nascevano due figlie: il 16.12.2004 e il 21.11.2006, maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi
1 in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“• I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
• l'originaria residenza familiare sita in Napoli alla via Calata San Francesco n.29 resterà assegnata alla signora che continuerà ad abitarla unitamente alle due Pt_1
figlie e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nei periodi Per_1
di loro permanenza a Napoli, mentre il marito si è già trasferito altrove;
• dal punto di vista economico, il signor entro il dieci di ogni mese, CP_1
verserà:
- in favore della signora l'assegno mensile di mantenimento di euro 1.500,00 Pt_1
fino all'estinzione del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, concordando che la moglie provvederà al pagamento della relativa rata mensile;
dopo l'estinzione del detto mutuo l'importo di mantenimento mensile dovuto in favore della signora sarà di euro 400,00; Pt_1
- in favore delle figlie e l'assegno mensile di mantenimento ordinario di Per_1
euro 1.400,00, pari ad euro 700,00 per ciascuna figlia;
coi rispettivi importi, le figlie provvederanno a sostenere le proprie spese di vitto e alloggio, quali studentesse universitarie fuori sede, e precisamente nella città di Milano e nella Per_1
città di Roma;
qualora le figlie facessero stabile ritorno presso l'abitazione familiare, il loro mantenimento sarà di euro 350,00 per ciascuna figlia;
-
2 il padre sosterrà, inoltre, nella misura del 50%, le spese straordinarie delle due figlie quali le spese universitarie, mediche e sportive, come regolamentate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Napoli.
Tutti gli importi di mantenimento verranno rivalutati annualmente come per legge;
H) al fine di regolamentare ulteriormente i loro rapporti patrimoniali, anche per prevenire eventuali liti giudiziarie future, i signori e CP_1 Pt_1
pattuiscono espressamente che, entro trenta giorni dalla data di emissione del
[...]
provvedimento omologativo della loro separazione personale, trasferiranno, a titolo satisfattorio, alle due figlie e , in parti uguali tra loro: Per_1
1. la piena proprietà della casa familiare, e precisamente:
- appartamento sito in Napoli alla via Calata San Francesco n.29, al piano secondo della scala B, distinto col numero interno 18; riportato nel catasto fabbricati del detto
Comune alla Sez. AVV, foglio 14, particella 117, sub 38, zona 6, categoria A/4, classe 6, consistenza vani 5, Calata San Francesco n.29, scala B, interno 18, piano
2-3 – 4, rendita catastale euro 555,19;
- qualora le due figlie vendessero la detta abitazione, col ricavato della detta vendita, oltre ad estinguere il residuo importo dovuto per il mutuo ipotecario, provvederanno ad acquistare un appartamento sito in Napoli ed intestato alle due figlie per la nuda proprietà in parti uguali tra loro, e alla moglie per l'usufrutto;
2. appartamento sito in San Nazzaro (BN) alla via San Vincenzo Ferreri n.63; riportato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 2, particella 474, sub 1, categoria A/7, classe 1, consistenza vani 7,5, via San Vincenzo Ferreri n.63, rendita catastale euro 639,12;
3. locale deposito sito in San Nazzaro (BN) alla via San Vincenzo Ferreri n.63; riportato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 2, particella 474, sub 2, categoria C/6, classe 1, consistenza 19 Mq., via San Vincenzo Ferreri n.63, rendita catastale euro 29,44;
4. immobile diruto (unità collabente) sito in San Nazzaro (BN) alla via Giuseppe
Lena snc;
riportato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 2, particella 879, categoria F/2;
3 5. Zona di terreno sito in San Nazzaro (BN) con ingresso da via San Vincenzo
Ferreri snc, composta dalle seguenti particelle catastali;
riportata nel catasto terreni del detto Comune al foglio 2, particelle:
- 886, qualità seminativo arborato, classe 4;
- 888, qualità seminativo arborato, classe 3;
- 889, qualità seminativo arborato, classe 3;
Totale superficie 68.06; redditi: Dominicale euro 23,02, Agrario euro 23,37; riportata nel catasto terreni del detto Comune al foglio 2, particelle:
- 61, qualità seminativo arborato, classe 3;
- 193, qualità seminativo arborato, classe 4;
- 320, qualità seminativo arborato, classe 3;
Totale superficie 1.15.20; redditi: euro 51,47, Agrario euro 39,89; Per_3
riportata nel catasto terreni del detto Comune al foglio 2, particelle:
- 321, qualità seminativo arborato, classe 4;
Totale superficie 0.00.40; redditi: euro 0,11, Agrario euro 0,13. Per_3
6. Sempre al fine di regolamentare ulteriormente i loro rapporti patrimoniali, i coniugi pattuiscono espressamente che, entro trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento omologativo della loro separazione personale, la signora Pt_1
trasferirà al sig.
[...] CP_1
- la sua quota di proprietà, pari alla metà dell'intero (500/1000), dell'appartamento sito in Sarteano (SI) alla via Del Sole n.8, al piano secondo;
riportato nel catasto fabbricati del detto Comune alla Sez. AVV, foglio 49, particella 116, sub 17, categoria A/3, classe U, consistenza vani 4, via Del Sole n.8, rendita catastale euro
309,87.
7. Inoltre, il sig. continuerà a provvedere al pagamento delle rate del mutuo CP_1
gravanti sui detti immobili siti in San Nazzaro (BN).
8. Le parti si danno reciprocamente atto che i predetti patti e i conseguenziali trasferimenti immobiliari sono funzionali al presente accordo separativo e sono volti a dirimere eventuali future controversie insorte o insorgende.
9. Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.”
4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.52, Parte_2
parte II, s. A, sez. C, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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