Articolo 1 della Legge 27 luglio 1991, n. 229
Articolo 2
Versione
2 agosto 1991
Art. 1. 1. Il termine previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94 , entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, e' prorogato fino al 30 giugno 1992.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 94/1988 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari) e' il seguente:
"1. E' istituita, per la durata di tre anni, a norma dell' articolo 82 della Costituzione , una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;
b) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;
c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;
d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente".
Entrata in vigore il 2 agosto 1991