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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5207/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 22/02/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. MASTROBATTISTA GIULIO ha concluso come da nota Parte_1
depositata in data 24/03/2025 per l'avv. FAIOLA ARNALDO ha concluso come da nota depositata in data CP_1
22/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:09 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5207/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5207/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASTROBATTISTA GIULIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT),
Piazza Giuseppe De Santis n. 6, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
ricorrente nel merito convenuto in fase sommaria contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FAIOLA CP_1 C.F._2
ARNALDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT), Via Roma, n. 72, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
resistente nel merito ricorrente in fase sommaria
OGGETTO: merito possessorio;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato in data 7/06/2021, il signor CP_1
conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor l fine di Parte_1 sentirlo condannare all'immediata reintegra nel possesso e nell'uso dei terreni siti in Fondi (LT), Via
Mordorei, snc, Località Streficci, distinti al C.T. del predetto Comune al foglio 65, particelle 693 e
694, deducendo di coltivare gli stessi con verdure, ortaggi e fiori, da circa ventiquattro anni, e di utilizzarli anche per il pascolo delle pecore, e lamentandone lo spoglio da parte del resistente, il quale li aveva stabilmente occupati, impedendone l'accesso.
Vi resisteva opponendosi alla domanda ed insistendo per la sua reiezione. Parte_1
Istruita la fase sommaria in via documentale e mediante interrogatorio formale delle parti ed escussioni testimoniali, acquisita l'annotazione di P.G. redatta dai Carabinieri Lazio – Tenenza di
Fondi, il Giudice della cautela, in totale accoglimento del ricorso, condannava il signor Parte_1
a reintegrare il signor nel possesso del terreno in parola, ordinandogli di
[...] CP_1
astenersi da ogni ulteriore condotta spoliativa e molesta (vd. ordinanza del 2-3/03/2022, R.G. n.
3079/2021, fase sommaria).
Avverso predetta ordinanza il signor vi interponeva, in data 15/03/2022, Parte_1
tempestivamente reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., instando per la riforma dell'ordinanza impugnata e la consequenziale reiezione della domanda possessoria;
vi resisteva il signor
[...]
, instando per la sua reiezione con conferma del provvedimento gravato. CP_1
Il Collegio, condividendo pienamente il contenuto del provvedimento gravato, rigettava il reclamo, confermando integralmente l'ordinanza impugnata e condannando la parte reclamante alle spese di lite della predetta fase (cfr. ordinanza del 18-19/07/2022, R.G. n. 1411/2022).
Con istanza ex art. 703, co. 4, c.p.c., depositata in data 17/10/2022, il sig. Parte_1
proseguiva tempestivamente il giudizio di merito rubricato come in epigrafe, insistendo per accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito , contrariis reiectis : - accogliere il presente ricorso, e previa revoca dell'ordinanza emessa in sede di reclamo R.G.
Reclamo 1411/2022, ed in riforma dell'ordinanza emessa a definizione del procedimento n.
3079/2021 RG , rigettare il ricorso proposto dal signor e per l'effetto ordinare al CP_1 resistente di restituire il terreno di causa all'avente diritto signor;
-condannare il Parte_1
resistente al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia;
-condannare CP_1
al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio, in favore del signor Parte_1 oltre rimborso forfettario, nella misura del 15%, delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.”.
Vi resisteva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/01/2023, il signor , CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, accertato e dichiarato che il sig. ha posto in essere in danno del sig. lo spoglio Parte_1 CP_1
nel possesso del terreno, sito in Fondi – via Mordorei – Località Streficci – meglio individuato al
Catasto terreni del Comune di Fondi al foglio 65, particelle 694 e 693, rigettare il Ricorso ex art.
703, comma IV c.p.c. poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza
18.07.2022 emessa in sede di Reclamo R.G n° 1411/2022. Con condanna dell'istante, sig. Parte_1
alle spese e compensi professionali oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del
[...] sottoscritto avvocato “antistatario”.”. Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, prive di pregio le doglianze dell'odierna parte ricorrente in ordine all'asserita illegittimità delle ordinanze emesse nella fase sommaria asseritamente emesse in spregio al principio del giusto processo e, segnatamente, per non aver concesso il G.I. termine alla difesa per il deposito di note illustrative.
A tale proposito, si fa rilevare come, nel caso di specie, versandosi in seno ad un procedimento possessorio e, precipuamente, in una fase a cognizione sommaria, connotata da esigenze di celerità e da ragioni di urgenza, alcuna violazione del contraddittorio può ritenersi configurata, posto che, come condivisibilmente già argomentato dal Collegio in sede di reclamo “…è nella facoltà del Giudice quella di concedere o meno termine per note illustrative alle parti senza che, qualora lo stesso
Giudice ritenga, legittimamente, di avere tutti gli elementi necessari per l'adozione della decisione nella documentazione già in atti, questo possa comportare la “nullità dell'intero giudizio”.
Venendo al merito, la domanda di parte attrice è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Orbene, rispetto all'ampia istruttoria documentale ed orale espletata nella fase della cautela, non sono emersi, nella presente fase di merito, elementi di novità o, comunque, non sono stati allegate e/o dedotte argomentazioni difensive tali da ribaltare l'esito dell'interdetto possessorio, confermato in sede di reclamo, di talché le stesse non possono che trovare piena conferma anche in questa sede, con consequenziale reiezione della domanda di merito incardinata dal signor Parte_1
Ciò posto, è noto come, ai sensi dell'art. 1168 c.c., «Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo».
La predetta azione di reintegrazione mira ad assicurare una tutela sollecita contro la privazione, con violenza o clandestinità, del possesso o della detenzione di un immobile.
L'ordinamento giuridico, affinché si configuri uno spoglio tale da legittimare un'azione di reintegra nel possesso del bene, richiede, quale presupposto oggettivo, che l'amotio del bene sia accompagnata alternativamente da violenza o clandestinità, e quale presupposto soggettivo, l'animus spoliandi.
Presupposto imprescindibile per l'esperimento vittorioso dell'azione in commento è poi la dimostrazione che il ricorrente, nel caso di specie, , fosse, al momento dell'asserito CP_1
spoglio, effettivamente in possesso del bene e, dunque, la prova del concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spoliatus lamenti l'avvenuta privazione.
Tale prova è stata ampiamente fornita dal signor , essendo emerso, all'esito CP_1 dell'espletata istruttoria, lo stabile esercizio da parte di quest'ultimo di un potere sul fondo corrispondente al diritto di proprietà.
Parimenti pacifico e provato, per stessa ammissione del signor (vd. interpello, fase Pt_1 sommaria), l'effettivo spoglio da parte di quest'ultimo dei terreni oggetto di causa.
Nello specifico, dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo della fase sommaria (vd. all.ti
1-3, ricorso possessorio), dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio interdittale dagli informatori del sig. , - e, segnatamente, dai signori e , testi CP_1 Persona_1 Persona_2
particolarmente attendibili per non essere gli stessi avvinti da rapporti di parentela con le parti, trattandosi rispettivamente del nipote della compagna del ricorrente e di una confinante, frequentanti i luoghi e in grado di riferire con dovizia di particolari le circostanze oggetto di esame (si veda, verb. ud. 17/02/2022, teste “Ero presente al momento dei fatti. A maggio del 2021 mi Persona_1 recai sui luoghi perché andai a trovare mia nonna che abita lì. Vedemmo del fumo. C'era mia zia, mia cugina. Il ricorrente nei giorni passati aveva preparato il fieno per poi imballarlo. Parte del fieno, adagiato sul terreno a serpentina, era stato incendiato. Accorremmo e trovammo il resistente sul terreno che discuteva con mio zio . [..] Da più di venti anni il ricorrente utilizza quell'area. CP_1
Prima ci coltivava fiori e adesso ci coltiva il fieno per gli animali. Il (resistente) era su un Pt_1 altro appezzamento. Non l'ho mai visto sui luoghi di causa prima dei fatti di cui ho riferito. Riconosco le foto allegate al ricorso perché sono stato io a scattarle. Nella foto 3 è rappresentato il resistente che appicca il fuoco. Il fieno era stato seminato su incarico del ricorrente. Era biava.”; teste Tes_1
, ud. 1/03/2022, “L'incendio si sviluppò a maggio del 2021. Fui allertata. Vidi il ricorrente
[...]
che cercava di spegnere l'incendio. Vidi il resistente. Per me, però, fu una novità. In trent'anni non
l'ho mai visto su quel terreno. Non so chi abbia appiccato il fuoco. Li vidi chiarirsi. Io trovai il fuoco già appiccato. Fino a circa dieci anni fa su quel terreno facevano il fieno mio marito, Persona_3
(poi venuto a mancare) e il ricorrente. Ha proseguito negli ultimi dieci anni soltanto il ricorrente.
Seminava l'erba e raccoglieva il fieno. Coltivava anche qualche coltura. Che io sappia il terreno era abbandonato. Non ho mai visto nessuno coltivarlo se non mio marito ed il ricorrente. Era il ricorrente ad incaricare i trattoristi ed era presente al momento dei lavori. Riconosco nelle foto di cui agli allegati 1 e 3 le serre del ricorrente ed il terreno di cui ho detto. Mi reco presso la mia azienda tutti
i giorni”) -, nonché dalle stesse dichiarazioni confessorie rese all'udienza del 14/12/2021 dal signor
(vd. deposizione, “Nel maggio del 2021 mi recai sui luoghi e trovai il fieno tagliato. A quel Pt_1
punto per fare uscire allo scoperto la persona che aveva tagliato il fieno, ho acceso un fuoco, per provocarne la reazione. Accorse il ricorrente il quale dichiarò che il terreno era suo. Sopraggiunsero mia sorella e mio nipote. Avemmo una discussione. Non è mai più tornato. Ho steso il fieno su tutto il terreno.”), è emerso come dato pacifico e non contestato lo spoglio materialmente perpetrato dal predetto soggetto, agente nella consapevolezza di agire in danno del signor , tant'è che, – CP_1
come emerso sin dalla fase sommaria e come rilevato dal Giudice di prime cure, – ha ammesso di aver appiccato il fuoco (“…A quel punto per fare uscire allo scoperto la persona che aveva tagliato il fieno, ho acceso un fuoco, per provocarne la reazione. Accorse il ricorrente, il quale dichiarò che il terreno era suo. Sopraggiunsero mia sorella e mio nipote. Avemmo una discussione. Non è mai più tornato. Ho steso il fieno su tutto il terreno”), il che non lascia dubbi in ordine al consumato spoglio
“considerato che a tale condotta (la quale ex se già integra un'ingerenza) hanno fatto seguito richieste di allontanamento del ricorrente e minacce nei suoi confronti, espressive dell'animus spoliandi” (vd. pag. 3, interdetto possessorio).
Per contro, ad avviso del Tribunale, sono da ritenersi del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dagli informatori del oltre che cronologicamente incompatibili con la versione dei fatti fornita da Pt_1 quest'ultimo, tanto già ampiamente e condivisibilmente statuito dal Giudice della Cautela (“Del tutto inattendibili risultano, invece, le dichiarazioni, di senso opposto, rese dai testi di parte resistente. Il teste , infatti, ha riferito di essere stato sui luoghi di causa in epoca risalente rispetto Testimone_2
ai fatti oggetto del ricorso e, in particolare, di essere tornato sul fondo soltanto in occasione di un accesso finalizzato a procurare un accordo tra il ed una persona di sua fiducia, per la Pt_1 raccolta del fieno. [..] L'informatore, pertanto, nulla ha saputo riferire in ordine alla condizione del bene tra gli accessi del 2018 e l'ultimo, prossimo ai fatti di causa. Quanto al teste Tes_3 escusso all'udienza del 1.3.2022, quest'ultimo ha persino indicato in un fondo coltivato a more (e diverso da quello oggetto di causa) il terreno coinvolto nell'incendio e conteso tra le parti. Inoltre, ha riferito di eventi cronologicamente incompatibili con le dichiarazioni rese dallo stesso resistente, il quale ha pacificamente ammesso di aver appiccato il fuoco (sia pur per attirare il soggetto, a lui sconosciuto, che aveva illegittimamente utilizzato il suo fondo) nelle circostanze di tempo e spazio indicate dal ricorrente (il quale ha allegato un incendio nel mese di maggio del 2021).”) e dallo stesso
Collegio in sede di reclamo (“le dichiarazioni rese dagli informatori di parte resistente, odierna reclamante, risultano non solo non attendibili e inconferenti (come nel caso di il Tes_3
quale ha riferito circostanze relative ad un terreno diverso da quello oggetto di contesa) ma anche non attuali (come nel caso di , il cui ultimo accesso al fondo risaliva al 2018).”). Persona_4
Quanto all'annotazione di PG, il patrocinio del ha dedotto l'omessa valutazione della Pt_1
confessione resa ai Carabinieri di Fondi intervenuti sul terreno per cui è causa, in data 18/05/2021, al momento del denunciato spoglio, secondo il quale la compagna del signor aveva riconosciuto CP_1
che il terreno oggetto di causa fosse di proprietà del (vd. annotazione PG, all. 18.02.22, avv. Pt_1
Faiola, fasc. cautelare: “Giunti sul posto prendevamo contatti con la richiedente identificata in
la quale ci riferiva che un proprietario del terreno agricolo confinante con il loro , Persona_5 aveva dato fuoco a delle sterpaglie composta da paglia che loro avevano tagliato con il trattore”).
Nulla quaestio sul punto, in quanto il presente giudizio non è volto ad accertare la proprietà dello stesso, in quanto giudizio possessorio e non petitorio.
Il patrocinio del ha, inoltre, asserito che, dall'annotazione in esame, sarebbe risultato pacifico Pt_1 il fatto che il terreno non era coltivato, stante l'utilizzo del termine “incolto” ivi utilizzato (vd. annotazione P.G.: “il e i quali ci indicavano un campo confinante CP_1 Persona_1 con il loro, incolto con della paglia secca arata..”), circostanza, invero, risultata smentita dalla successiva precisazione offerta, secondo cui “…aveva dato fuoco a delle sterpaglie composta da paglia che loro avevano tagliato con il trattore..”.
Orbene, dalla lettura della suddetta annotazione di P.G. afferente all'intervento relativo all'incendio, non è dato evincere se il terreno fosse o meno interamente coltivato, “Né da tale annotazione di PG
è possibile trarre il convincimento che tali aree si trovassero nella “esclusiva, indisturbata, ultraventennale disponibilità delle signore proprietarie, e del reclamante” tant'è che la Pt_1
stessa parte reclamante ha affermato, al contrario, “nel maggio del 2021 mi recai sui luoghi e trovai il fieno tagliato” con ciò automaticamente negando che la disponibilità di cui sopra fosse quindi indisturbata.”, come condivisibilmente statuito dal Collegio in sede di reclamo (vd. ordinanza 18-
19/07/2022).
Da ultimo, va altresì disatteso l'ulteriore motivo di censura sollevato dalla difesa del circa Pt_1
l'asserita “illegittimità delle ordinanze impugnate per violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cc . violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc”.
A tale riguardo, occorre rilevare come non vi siano concreti motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è addivenuto il Giudice della Cautela, sorrette da logica e congruente motivazione, tale da ricevere conferma anche in sede di reclamo dal Collegio.
Alla luce dell'espletata istruttoria orale e documentale, risulta, invero, pienamente raggiunta la prova dell'esercizio del possesso in capo al sig. sui terreni oggetto di causa e il fatto che tale CP_1
esercizio non fosse frutto di una mera tolleranza da parte del per le modalità e i tempi in cui Pt_1
veniva espletato.
Il quadro indiziario complessivamente offerto dal sig. ha ricevuto pieno riscontro nelle CP_1
dichiarazioni testimoniali, oltremodo circostanziate, rese da soggetti indifferenti ai fatti di causa e conoscenti i luoghi per averli da sempre frequentati ( e ), oltre che Persona_1 Testimone_1
dalle dichiarazioni confessorie rese dalle parti.
A tale impianto probatorio alcuna scalfittura è derivata dalle inattendibili dichiarazioni testimoniali rese dagli informatori del quale, il teste , che ha riferito di essere stato sui Pt_1 Testimone_2
luoghi di causa in epoca risalente rispetto ai fatti oggetto del ricorso e, in particolare, di essere tornato sul fondo soltanto in occasione di un accesso finalizzato a procurare un accordo tra il ed una Pt_1
persona di sua fiducia, per la raccolta del fieno, così come il teste il quale ha riferito Tes_4
circostanze cronologicamente incompatibili con quella fornita dal e, comunque, inerente un Pt_1
altro fondo, diverso da quello oggetto di causa.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda svolta da Parte_1
va integralmente respinta con consequenziale integrale conferma delle ordinanze, rispettivamente emesse dall'intestato Tribunale, in seno al procedimento sommario, R.G. n. 3079/2021, il 2-
3/03/2022, nonché in sede di reclamo dal Collegio con ordinanza del 18-19/07/2022 in seno al proc.to
Rg. n. 1411/2022.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00), con distrazione in favore dello Stato, come disposto dall'art. 133 del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, considerata l'ammissione della parte vincitrice al beneficio di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda promossa da e, per l'effetto, conferma Parte_1
l'ordinanza emessa in data 2-3/03/2022 dall'intestato Tribunale nella fase sommaria in seno al proc.to R.g. n. 3079/2021, nonché l'ordinanza emessa in sede di reclamo dal Collegio il 18-
19/07/2022 in seno al proc.to Rg. n. 1411/2022;
b) condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini