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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/09/2025, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
composto da
Dr.ssa Roberta DOTTA Presidente
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
Dr. Stefano MIGLIETTA Giudice
P.A. Sergio SOFFIETTO Esperto
P.A. Carlo PACCHIOTTI Esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4176/2025 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pinerolo, via Chiappero n. 29/b, presso lo studio dell'avv. Paolo Bolley che la rappresenta e difende per procura in atti
- RICORRENTE -
-
contro
-
, in qualità di titolare dell'impresa individuale “Azienda Fruttiamo” Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
avente ad oggetto: cessazione contratto di affitto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis,
- dichiarare la cessazione del contratto di affitto stipulato tra le parti;
pagina 1 di 4 - accertato l'inadempimento del resistente, in via subordinata, dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dello stesso;
- in ogni caso, condannare il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 1.600,00 per i canoni insoluti, oltre ad Euro 1.600,00 per l'occupazione dei fondi dall'11.11.2024 al
10.11.2025 e di ulteriori 1.600,00 per ogni annualità sino all'effettivo rilascio, oltre interessi maturati e maturandi.
Con il favore delle spese di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 26.2.2025, l Parte_1 ha adito il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata Agraria, onde sentir
[...] dichiarare cessato, alla data del 10.11.2024, il contratto di affitto agrario stipulato con il sig.
, titolare dell'impresa individuale Azienda Fruttiamo, ed avente ad oggetto Controparte_1 gli appezzamenti di terreno agricolo siti in Pinerolo e censiti al C.T. al Fg. 61 part. n. 12, bosco di are 7,75 e al Fg. 61, part. n. 33, seminativo di are 95,14.
Rappresentando come l'affittuario non avesse più corrisposto alcun canone sin dal 2022, né avesse rilasciato i terreni alla scadenza, ha chiesto dichiararsi la cessazione del contratto di affitto (o, in subordine, la risoluzione per inadempimento), con condanna del convenuto al pagamento dei canoni insoluti, pari a € 3.200,00 per le annate agrarie 2022-2023 e 2023-
2024, e dell'indennità di occupazione di € 1.600,00 per l'annata 2024-2025, oltre a quelle successivamente maturate sino all'effettivo rilascio;
all'udienza del 19.9.2025 il ricorrente ha riferito come il sig. avesse nel frattempo corrisposto la somma di € 1.600,00 per CP_1
l'annata agraria 2022/2023 ed ha dunque ridotto la pretesa.
Il convenuto non si è costituito il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Con contratto stipulato in data 11.11.2019, ex art. 45 l. 203/1982, l
[...] concedeva in affitto al sig. , in qualità di titolare Parte_1 Controparte_1 dell'“Azienda Fruttiamo” i terreni agricoli siti in Pinerolo ed identificati al Catasto Terreni del
Comune di Pinerolo al Foglio 61, particella 12 e al Foglio 61, part. 33 (doc. 1).
Il canone di affitto veniva pattuito in € 1.600,00 annui, da corrispondersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Al punto 2) del contratto le parti convenivano quanto segue: “La locazione avrà decorrenza dall'11.11.2019 e termine il 10.11.2024; tale data indica la scadenza definitiva senza obbligo
pagina 2 di 4 di formale disdetta da parte della proprietà e le parti (locatore e conduttore) dovranno incontrarsi per raggiungere un eventuale nuovo accordo”
Poiché il contratto è scaduto e il convenuto, non costituendosi, non ha provato che lo stesso sia stato rinnovato, deve essere dichiarata la cessazione alla data del 10.11.2024.
In conseguenza della cessazione del contratto, il convenuto va condannato a rilasciare i fondi nella disponibilità di parte ricorrente entro la data dell'11.11.2025.
In forza di quanto disposto dall'art. 11, u.c., d. lgs. n. 150/2011, infatti, “il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone”; tale norma, secondo dottrina e giurisprudenza consolidate, trova applicazione senza distinzione in relazione al motivo per il quale viene disposto il rilascio.
Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna del convenuto al pagamento dei canoni già maturati e non corrisposti, oltre che di un'indennità di occupazione di importo pari al canone d'affitto (€ 1.600,00 per ogni annata) dall'11.11.2024 sino al rilascio.
La domanda deve essere accolta.
Quanto al canone di affitto insoluto, il ricorrente ha assolto all'onere probatorio a suo carico, producendo il contratto (doc. 1), ed ha allegato l'inadempimento del sig. ; il CP_1 convenuto, non costituendosi, non ha fornito la prova del pagamento, né di altra causa estintiva dell'obbligazione.
Quanto all'indennità di occupazione, l'art. 1591 c.c. - norma dettata per la locazione. ma ritenuta pacificamente applicabile anche all'affitto (cfr. Cass. n. 2964/2002) - prevede che il conduttore in mora nella restituzione dell'immobile sia tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino al momento della riconsegna.
In accoglimento della domanda, come ridotta in udienza, il sig. deve dunque CP_1 essere condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.600,00 per il canone di affitto già scaduto (relativo all'annata agraria 2023/2024) oltre ad € 1.600,00 a titolo di indennità di occupazione per ciascuna annata agraria a far data dall'11/11/2024 e sino all'effettivo rilascio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00, nella misura media per le fasi di studio ed introduttiva e minima per la fase decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino – Sezione Specializzata Agraria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara cessato in data 10.11.2024 il contratto di affitto stipulato dalle parti in data
11.11.2019; condanna , in qualità di titolare dell'impresa individuale “Azienda Controparte_1
Fruttiamo”, a rilasciare nella disponibilità della ricorrente i terreni oggetto di causa, identificati al C.T. del Comune di Pinerolo al Fg. 61 part. n. 12, bosco di are 7,75 e al Fg. 61, part. n. 33 seminativo di are 95,14, liberi da persone, animali e cose;
fissa per il rilascio la data dell'11.11.2025; condanna , in qualità di titolare dell'impresa individuale “Azienda Controparte_1
Fruttiamo”, a pagare alla ricorrente la somma di € 1.600,00 a titolo di canone d'affitto per l'annata agraria 2023-2024, nonché la somma di € 1.600,00 a titolo di indennità di occupazione per ciascuna annata agraria a far data dall'11.11.2024 e sino all'effettivo rilascio, il tutto oltre agli interessi ex art. 1284, I comma, c.c. da ciascuna scadenza ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna , in qualità di titolare dell'impresa individuale “Azienda Controparte_1
Fruttiamo”, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.276,00 per compenso, oltre anticipazioni, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 19.9.2025
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Roberta DOTTA
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
composto da
Dr.ssa Roberta DOTTA Presidente
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
Dr. Stefano MIGLIETTA Giudice
P.A. Sergio SOFFIETTO Esperto
P.A. Carlo PACCHIOTTI Esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4176/2025 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pinerolo, via Chiappero n. 29/b, presso lo studio dell'avv. Paolo Bolley che la rappresenta e difende per procura in atti
- RICORRENTE -
-
contro
-
, in qualità di titolare dell'impresa individuale “Azienda Fruttiamo” Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
avente ad oggetto: cessazione contratto di affitto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis,
- dichiarare la cessazione del contratto di affitto stipulato tra le parti;
pagina 1 di 4 - accertato l'inadempimento del resistente, in via subordinata, dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dello stesso;
- in ogni caso, condannare il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 1.600,00 per i canoni insoluti, oltre ad Euro 1.600,00 per l'occupazione dei fondi dall'11.11.2024 al
10.11.2025 e di ulteriori 1.600,00 per ogni annualità sino all'effettivo rilascio, oltre interessi maturati e maturandi.
Con il favore delle spese di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 26.2.2025, l Parte_1 ha adito il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata Agraria, onde sentir
[...] dichiarare cessato, alla data del 10.11.2024, il contratto di affitto agrario stipulato con il sig.
, titolare dell'impresa individuale Azienda Fruttiamo, ed avente ad oggetto Controparte_1 gli appezzamenti di terreno agricolo siti in Pinerolo e censiti al C.T. al Fg. 61 part. n. 12, bosco di are 7,75 e al Fg. 61, part. n. 33, seminativo di are 95,14.
Rappresentando come l'affittuario non avesse più corrisposto alcun canone sin dal 2022, né avesse rilasciato i terreni alla scadenza, ha chiesto dichiararsi la cessazione del contratto di affitto (o, in subordine, la risoluzione per inadempimento), con condanna del convenuto al pagamento dei canoni insoluti, pari a € 3.200,00 per le annate agrarie 2022-2023 e 2023-
2024, e dell'indennità di occupazione di € 1.600,00 per l'annata 2024-2025, oltre a quelle successivamente maturate sino all'effettivo rilascio;
all'udienza del 19.9.2025 il ricorrente ha riferito come il sig. avesse nel frattempo corrisposto la somma di € 1.600,00 per CP_1
l'annata agraria 2022/2023 ed ha dunque ridotto la pretesa.
Il convenuto non si è costituito il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Con contratto stipulato in data 11.11.2019, ex art. 45 l. 203/1982, l
[...] concedeva in affitto al sig. , in qualità di titolare Parte_1 Controparte_1 dell'“Azienda Fruttiamo” i terreni agricoli siti in Pinerolo ed identificati al Catasto Terreni del
Comune di Pinerolo al Foglio 61, particella 12 e al Foglio 61, part. 33 (doc. 1).
Il canone di affitto veniva pattuito in € 1.600,00 annui, da corrispondersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Al punto 2) del contratto le parti convenivano quanto segue: “La locazione avrà decorrenza dall'11.11.2019 e termine il 10.11.2024; tale data indica la scadenza definitiva senza obbligo
pagina 2 di 4 di formale disdetta da parte della proprietà e le parti (locatore e conduttore) dovranno incontrarsi per raggiungere un eventuale nuovo accordo”
Poiché il contratto è scaduto e il convenuto, non costituendosi, non ha provato che lo stesso sia stato rinnovato, deve essere dichiarata la cessazione alla data del 10.11.2024.
In conseguenza della cessazione del contratto, il convenuto va condannato a rilasciare i fondi nella disponibilità di parte ricorrente entro la data dell'11.11.2025.
In forza di quanto disposto dall'art. 11, u.c., d. lgs. n. 150/2011, infatti, “il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone”; tale norma, secondo dottrina e giurisprudenza consolidate, trova applicazione senza distinzione in relazione al motivo per il quale viene disposto il rilascio.
Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna del convenuto al pagamento dei canoni già maturati e non corrisposti, oltre che di un'indennità di occupazione di importo pari al canone d'affitto (€ 1.600,00 per ogni annata) dall'11.11.2024 sino al rilascio.
La domanda deve essere accolta.
Quanto al canone di affitto insoluto, il ricorrente ha assolto all'onere probatorio a suo carico, producendo il contratto (doc. 1), ed ha allegato l'inadempimento del sig. ; il CP_1 convenuto, non costituendosi, non ha fornito la prova del pagamento, né di altra causa estintiva dell'obbligazione.
Quanto all'indennità di occupazione, l'art. 1591 c.c. - norma dettata per la locazione. ma ritenuta pacificamente applicabile anche all'affitto (cfr. Cass. n. 2964/2002) - prevede che il conduttore in mora nella restituzione dell'immobile sia tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino al momento della riconsegna.
In accoglimento della domanda, come ridotta in udienza, il sig. deve dunque CP_1 essere condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.600,00 per il canone di affitto già scaduto (relativo all'annata agraria 2023/2024) oltre ad € 1.600,00 a titolo di indennità di occupazione per ciascuna annata agraria a far data dall'11/11/2024 e sino all'effettivo rilascio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00, nella misura media per le fasi di studio ed introduttiva e minima per la fase decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino – Sezione Specializzata Agraria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara cessato in data 10.11.2024 il contratto di affitto stipulato dalle parti in data
11.11.2019; condanna , in qualità di titolare dell'impresa individuale “Azienda Controparte_1
Fruttiamo”, a rilasciare nella disponibilità della ricorrente i terreni oggetto di causa, identificati al C.T. del Comune di Pinerolo al Fg. 61 part. n. 12, bosco di are 7,75 e al Fg. 61, part. n. 33 seminativo di are 95,14, liberi da persone, animali e cose;
fissa per il rilascio la data dell'11.11.2025; condanna , in qualità di titolare dell'impresa individuale “Azienda Controparte_1
Fruttiamo”, a pagare alla ricorrente la somma di € 1.600,00 a titolo di canone d'affitto per l'annata agraria 2023-2024, nonché la somma di € 1.600,00 a titolo di indennità di occupazione per ciascuna annata agraria a far data dall'11.11.2024 e sino all'effettivo rilascio, il tutto oltre agli interessi ex art. 1284, I comma, c.c. da ciascuna scadenza ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna , in qualità di titolare dell'impresa individuale “Azienda Controparte_1
Fruttiamo”, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.276,00 per compenso, oltre anticipazioni, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 19.9.2025
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Roberta DOTTA
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
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