Articolo 1296 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1296.

(Scelta del creditore per il pagamento).

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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