Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1296.
(Scelta del creditore per il pagamento).
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
(Scelta del creditore per il pagamento).
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
Commentari • 7
- 1. Automobilista muore in un dirupo, c'è indennizzo della polizza vita?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 13 marzo 2025 · 199.74954
[…] Le compagnie ricorrenti sostengono che, se l'assicurazione adempisse la sentenza di condanna versando l'intero indennizzo nelle mani di uno qualunque dei tre creditori a sua scelta, sarebbe liberata anche nei confronti degli altri due (art. 1296 c.c.) e non potrebbe essere costretta a un secondo pagamento. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 130
- 1. Trib. Avellino, sentenza 14/04/2021, n. 597Provvedimento: […] Avente ad oggetto: adempimento obbligazione ex art. 1296 cod. civ. […] Controparte_3 Parte_1 Controparte_4ed alle intervenute - e in quota eguale ed in solido” , nell'esercitare il proprio diritto di prevenzione ex art 1296 cod. civ., ha chiesto all'adito Tribunale:Leggi di più...
- mora credendi·
- diritto di prevenzione·
- adempimento obbligazione·
- impossibilità pagamento frazionato·
- compensazione spese giudizio·
- art. 1296 cod. civ.·
- cessazione materia del contendere·
- giudizio ex art. 702 bis c.p.c.