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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 657/2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Antonino Campisi, elettivamente domiciliati nel suo studio in Pachino, via Cavour n. 38
APPELLANTI contro
(C.F. ), e per essa la sua mandataria CP_1 P.IVA_1 CP_2
(CF ), con il patrocinio dell'avv. TUMINO GIOVANNI, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in VIA ING. MIGLIORISI,16 97100 RAGUSA, presso il difensore avv.
TUMINO GIOVANNI
APPELLATA
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 23
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.2.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2154/2022, pubblicata in data 10.11.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, tra gli altri, da e Parte_1
da , quali fideiussori di e per Parte_2 Parte_3
l'effetto dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta
Controparte_3
Per quanto ancora in questa sede rilevante, il primo giudice rigettava il motivo di opposizione con cui gli attori si dolevano della violazione, da parte della banca, dei doveri di correttezza e buona fede ed eccepivano la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. e dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente sollevata con memoria successiva alla citazione in opposizione, l'eccezione di estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c. derivante dalla nullità delle clausole derogatorie della disciplina di legge in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 D. Lgs. 206/2005.
Avverso la detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
notificandolo ad Controparte_3
Si costituiva in giudizio per mezzo della sua mandataria Controparte_4 CP_2
quale cessionaria del credito azionato con il decreto ingiuntivo, la quale chiedeva il rigetto dell'appello.
Sospesa, nei soli confronti di l'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1
pagina 2 di 23 impugnata con ordinanza del 5.11.2023, all'udienza del 26.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_3
giudizio sebbene regolarmente citata.
Ritiene la Corte che l'appello proposto da sia fondato, a differenza di Parte_1
quello proposto da . Parte_2
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione in appello per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge e per l'erronea indicazione del numero di giorni prima dell'udienza in cui il convenuto deve costituirsi per evitare le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., a cui fa riferimento l'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. (giorni 60, anziché giorni 70).
Si tratta di eccezioni entrambe infondate: la prima perché il termine a comparire di gg.
120 risulta essere stato rispettato atteso che la notifica della citazione in appello è avvenuta il 10.5.2023 a fronte di udienza di comparizione fissata per il 12.10.2023, con l'assegnazione di un termine a comparire, considerata la sospensione feriale, di gg. 123, la seconda perché l'art. 164, comma 1, c.p.c., sanziona con la nullità la citazione in cui manchi l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., mentre invece nel caso a mani l'avvertimento risulta presente, ravvisandosi soltanto un errore di gg. 10 nell'indicazione del termine prima del quale il convenuto è onerato di costituirsi in giudizio al fine di evitare le decadenze degli artt. 38 e 167 c.p.c., del tutto irrilevante, peraltro, in quanto l'appellata ha omesso di evidenziare quale attività le sarebbe stata preclusa in conseguenza dell'erronea indicazione.
I primi tre motivi di gravame, in quanto afferenti a statuizioni intimamente connesse, vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso che nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dagli pagina 3 di 23 odierni appellanti unitamente ad altri fideiussori della con il Parte_3
secondo motivo di opposizione rubricato “Violazione del dovere di buona fede e correttezza da parte di Nullità della fideiussione. Eccezione di CP_3
compensazione”, gli opponenti hanno sostenuto che “la condotta posta in essere dalla banca opposta dal 2017 in poi è stata la causa dell'incapacità di di Per_1
adempiere alle obbligazioni assunte”, atteso che la stessa violava “i più elementari principi di buona fede e correttezza a danno della società garantita dagli opponenti”, e che “tale condotta rileva ai sensi ed agli effetti dell'art. 1955 c.c. e non può che comportare, innanzitutto, quale logica conseguenza il venire meno e, dunque,
l'estinzione della stessa obbligazione fideiussoria”.
Aggiungevano gli opponenti che la violazione, da parte della banca, del dovere di buona fede e correttezza determinava, altresì, la nullità della fideiussione.
Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 18.3.2021, depositata anteriormente all'udienza di prima comparizione, e Parte_1 Parte_2
eccepivano la decadenza della garanzia fideiussoria per violazione del termine perentorio di cui all'art. 1957 c.c., denunciando al contempo la nullità delle clausole n. 5
(“Responsabilità del fideiussore”) e 6 (“Pagamento del fideiussore”) delle fideiussioni, sia perché conformi allo schema ABI che la BA d'IA, con provvedimento n. 55 del
02.05.2005, ha dichiarato frutto di intesa restrittiva della concorrenza, che perché vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. 206/2005 attesa la qualità di consumatori rivestita da essi opponenti.
Con la sentenza appellata, come detto, sul punto il Tribunale ha statuito come di seguito si trascrive: “Resta da vagliare l'eccezione di decadenza delle fideiussioni sollevate dai garanti e per la nullità delle clausole che avevano Parte_1 Parte_2
previsto la deroga al termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., e ciò stante il loro stato di meri consumatori: l'eccezione, da qualificarsi non rilevabile
d'ufficio, è stata tardivamente sollevata in seno alla seconda costituzione in giudizio per il tramite di diverso difensore che però è intervenuto quando era oramai spirato il
pagina 4 di 23 termine di cui all'art. 166 del codice di rito civile”.
Tanto premesso, con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato questo capo di sentenza sostenendo che essi, già con la citazione in opposizione avevano eccepito la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., mentre con la memoria di costituzione del nuovo procuratore si erano limitati soltanto ad effettuare un
“ampliamento delle ragioni e delle motivazioni tese ad acclarare, in ogni caso, la nullità
e decadenza delle fideiussioni”.
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame gli appellanti si sono poi doluti dell'omesso esame, da parte del Tribunale, sia della nullità delle clausole nn. 5 e 6 delle fideiussioni in dipendenza della denunciata conformità delle stesse allo schema ABI integrante violazione della normativa antitrust, che della loro vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e 34 D. Lgs. 206/2005.
Orbene, premesso che in ragione degli anzidetti motivi di impugnazione non si è formato, in relazione alle dedotte questioni di nullità, giudicato interno, ritiene la Corte che, al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi eurounitari in tema di salvaguardia dei diritti dei consumatori a fronte di clausole abusive stabiliti dall'articolo
6, paragrafo 1, e dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, sì come enucleati dalle sentenze adottate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, nelle cause decise in data 17.5.2022, limitatamente alla eccepita nullità derivante dalla violazione della disciplina consumeristica, ne debba essere consentito l'esame giudiziale, a dispetto della preclusione posta dalla normativa processuale interna la quale va, conseguentemente, disapplicata.
Invero, sebbene il primo motivo di gravame si appalesi infondato perché, con riferimento alla tardività dell'eccezione di estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c. rilevata dal primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, trattasi di eccezione che è del tutto eterogenea rispetto a quella di estinzione ai sensi dell'art. 1955
c.c. di cui non può quindi costituire precisazione o sviluppo (sì come del resto chiarito da Cass., sez. III, 27 settembre 2011, n. 19736, secondo cui: “Le cause di estinzione
pagina 5 di 23 della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ. hanno presupposti diversi: la prima ipotesi (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e
l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto;
la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza “ipso facto” al mancato, diacronico esercizio del diritto. Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., non è consentito al giudice dichiarare l'estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all'art. 1955 cod. civ., stante l'impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l'applicazione alternativa delle norme indicate”), nondimeno, l'obbligo per il giudice nazionale di adottare una soluzione che renda effettiva la tutela del consumatore nei termini, vincolanti per l'interprete, chiariti dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, impone di disapplicare lo sbarramento previsto dal codice di rito per sollevare le eccezioni cc.dd. in senso stretto al fine di consentire l'esame sulla vessatorietà delle clausole ex artt. 33 e 34 D. Lgs. 206/2005, fin qui inutilmente invocato dagli appellanti.
In altre parole, siccome la decisione adottata dal primo giudice (il quale ha ritenuto di non potere valutare la denunciata vessatorietà della clausola della fideiussione con cui si deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c., ed eventualmente dichiararne la nullità, perché comunque l'eccezione di estinzione era stata tardivamente sollevata), perviene allo stesso risultato di quello che, all'esito di un esame a tutto tondo condotto non soltanto sulla normativa interna italiana, ma anche su quella spagnola e rumena, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito debba essere evitato (consistente nel fatto che la domanda proposta nei confronti del consumatore venga accolta senza che alcun pagina 6 di 23 giudice abbia dato espressamente atto di avere verificato che la pretesa azionata non si fondi su una clausola vessatoria, non avendovi nell'ipotesi a mani provveduto il giudice del monitorio ed essendosi dichiaratamente astenuto dal farlo il giudice dell'opposizione), considerato che per il diritto eurounitario (sì come recepito dalla giurisprudenza interna nel suo più elevato consesso costituito da Cass., sez. un., 6 aprile
2023, n. 9479), persino il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto (in cui non si sia dato espressamente atto della verifica della vessatorietà) deve cedere di fronte all'esigenza di tutela effettiva del consumatore (e fermo restando che financo la stessa vendita effettuata in sede esecutiva, in caso di mancata evidenza della verifica, è conforme ai principi eurounitari solo a condizione che l'ordinamento interno preveda la possibilità per il consumatore di agire, in separato giudizio, per il risarcimento dei danni a lui arrecati dalla clausola vessatoria;
v. CGUE, 17 maggio 2022, n. 600), ritiene la
Corte che, con un adattamento del sistema processuale meno “traumatico” di quello già validato dalle giurisdizioni superiori consentendo il superamento della preclusione determinata dal giudicato, anche la preclusione endoprocessuale costituita dal termine entro cui è possibile fare valere le eccezioni cc.dd. in senso stretto, visto che ciò si appalesa necessario per consentire che la valutazione in ordine alla vessatorietà della clausola refluisca effettivamente sulla tutela processuale assicurata al consumatore, possa e debba essere superata, consentendo l'esame in questione.
Come è noto, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole le abusive nei contratti stipulati con i consumatori, al ventiquattresimo considerando stabilisce che “le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli
Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori”.
L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva prevede che: “Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi
pagina 7 di 23 termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”.
L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva prevede che: “Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”.
In data 17 maggio 2022 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, investita dalle questioni pregiudiziali sollevate da giudici di diversi ordinamenti, ha adottato 4 sentenze con cui sono stati stabiliti una serie di principi fondamentali in tema di diritti dei consumatori e clausole vessatorie.
In particolare una delle dette sentenze, quella contraddistinta dal n. 693, è stata resa nelle cause riunite C-693/19, 1503, e C831/19, , a CP_5 Controparte_6
seguito di rinvii pregiudiziali del Tribunale di Milano.
Con essa la CGUE, dopo avere approfonditamente esaminato le tutele approntate dal nostro ordinamento interno al fine di garantire l'effettiva tutela dei consumatori con riferimento alle clausole vessatorie, ha dichiarato che:
“L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare
l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
A seguito della detta sentenza, sulla materia in questione è intervenuta Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479.
pagina 8 di 23 La S.C., dopo avere riassunto nei termini appresso trascritti il ragionamento della
CGUE:
(4.3.3. - Così si snoda, nella sua essenzialità, l'iter giustificativo della decisione:
- al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (clausola abusiva che, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1, non vincola il consumatore), laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari (p.p. 51-53);
- l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori” e, tuttavia, in assenza di armonizzazione delle procedure applicabili a tal fine, tali procedure, in forza del principio dell'autonomia processuale, rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, “a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile
l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività)” (p.p. 53-
54);
- il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste importanza sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali (p. 57) e la stessa tutela del consumatore “non è assoluta”, non imponendo il diritto dell'Unione “di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13... fatto salvo tuttavia... il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività” (p. 58);
- il principio di equivalenza è nella specie rispettato, poiché “il diritto nazionale non consente al giudice dell'esecuzione di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità
pagina 9 di 23 di cosa giudicata, anche in presenza di un'eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico” (p. 59);
- quanto al principio di effettività: a) esso, pur non potendo “supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato”, impone di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli, nella specie, in base alla direttiva 93/13 ed implica
“un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva”, secondo quanto previsto dal citato art.
7, par. 1, nonché dall'art. 47 CDFUE, “che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti”; b) “in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito”; c) “le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93-13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione... di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva” (p.p. 60-63);
- “una normativa nazionale secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93-13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali” (p. 65);
- “in un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione” (p. 66).),
ha affermato che, per garantire il rispetto del principio di effettività della tutela pagina 10 di 23 giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, se il credito azionato nei confronti del consumatore ha costituito oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto, privo di motivazione in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione è comunque obbligato – irrilevante risultando la formazione del giudicato –, a controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, dovendosi, all'esito del controllo, consentire all'esecutato di presentare opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Sotto diverso profilo, poi, la S.C. ha chiarito che, sempre nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia privo di motivazione in ordine al carattere non vessatorio delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, anche la presentazione dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. schiude la possibilità di accedere all'opposizione tardiva, sì come è infine possibile adire, direttamente, il giudice dell'opposizione tardiva.
Tutto ciò premesso, nel caso a mani, del tutto pacificamente il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di e è privo di motivazione in ordine al Parte_1 Parte_2
carattere non vessatorio delle clausole dei contratti di fideiussione su cui si basa la pretesa azionata, nei loro confronti, dalla banca.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale, ritenendo che l'eccezione di estinzione della fideiussione, la cui positiva delibazione presupponeva il previo accertamento della vessatorietà della clausola contrattuale che derogava alla disciplina contenuta nell'art. 1957 c.c., fosse tardiva, ha omesso anch'esso di pronunciarsi sulla vessatorietà della clausola (addirittura in questo caso, a differenza del giudice del monitorio il quale potrebbe avere anche – ipoteticamente – fatto il controllo sul contratto senza tuttavia averne dato atto nel decreto, espressamente dichiarando che l'esame era inutile visto che l'eccezione di estinzione era tardiva), ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 11 di 23 Ciò posto, sebbene la questione della incidenza, sulla decisione adottata dal primo giudice, dei principi enucleati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale sopra richiamata, non abbia costituito oggetto di motivo di appello e sia stata introdotta dagli appellanti soltanto in sede di istanza di inibitoria (per poi essere ribadita con le note conclusive), ritiene la Corte che l'obbligo del controllo d'ufficio sulla vessatorietà delle clausole ai sensi della disciplina consumeristica, nel caso in cui manchi la prova che una qualche verifica in ordine stessa sia mai stata effettuata – chiaramente enucleato dalla
S.C. persino a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto –, non possa che valere anche nel caso in cui, quale è quello a mani, il giudizio di merito sia in corso e gli appellanti si siano espressamente doluti del mancato esame sul punto.
Se questo è vero trincerarsi, come pure prima facie potrebbe apparire formalmente corretto, dietro la inutilità della verifica quale conseguenza della preclusione endoprocessuale maturata per fare valere l'estinzione della fideiussione, significherebbe privare di effettività la tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore, di talché occorre ad avviso della Corte, al fine pervenire al risultato imposto dalla necessità di garantire l'osservanza dei principi sanciti dalla CGUE, consentire che l'accertamento in ordine alla vessatorietà della clausola spieghi i suoi effetti malgrado l'eccezione di estinzione non sia stata proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo (e ciò facendo proprio lo stesso modo di ragionare sulla cui base Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 ha enucleato i plurimi adattamenti necessari affinché il diritto processuale interno non si ponga come ostacolo alla tutela effettiva dei diritti dei consumatori secondo il passaggio della motivazione che appresso merita di essere trascritto:
“5. - E' opportuno muovere dal principio di autonomia procedurale degli Stati membri
(ribadito dalla sentenza “SPV/Banco di Desio” ai p.p. 53-54) che, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di UR (dalle sentenze del 16.12.1976 - in
C-33/76, e in C-45/76, Comet - in poi), va letto sotto la lente di quella Per_2
interrelazione necessaria che l'ordinamento dell'Unione viene a comporre tra situazioni giuridiche soggettive da esso stabilite e la disciplina processuale degli Stati membri,
pagina 12 di 23 quest'ultima - in assenza di misure di armonizzazione assunte da quell'ordinamento - deputata ad assicurare, alle prime, i rimedi atti a garantire una tutela giurisdizionale effettiva (art. 19, p. 1, comma 2, TUE), quale principio generale di diritto dell'Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che, attualmente, trova affermazione nell'art. 47 CDFUE (tra le altre, CGUE, sentenza 5.11.2019, in C-
192/18, Commissione c. Polonia).
Ha, quindi, preso corpo, nel contesto di un assetto complessivo che vede primeggiare
l'ordinamento sovranazionale, un meccanismo di complementarietà funzionale delle norme processuali nazionali rispetto al diritto Europeo sostanziale che, orientato dai principi di equivalenza ed effettività - nella calibrazione data ad essi, di volta in volta, dall'interpretazione della Corte di giustizia -, trova svolgimento in un processo dinamico e complesso di integrazione, tale che la disciplina interna sul processo, ove necessario, si debba flettere sino al punto di mostrarsi adeguata e congruente rispetto agli standard di garanzia richiesti dal diritto Eurounitario.
L'autonomia procedurale degli Stati membri, in materia di armonizzazione minima come quella regolata dalla direttiva 93/13/CEE, è, dunque, un valore che la stessa
CGUE si preoccupa di tenere ben fermo, configurandolo come recessivo solo a certe condizioni, ossia per dare piena espansione ai principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò sta a significare che le categorie e gli istituti di diritto processuale interno potranno mantenere intatto il proprio fisiologico spazio applicativo là dove sia possibile rinvenire nel sistema, e fintanto che lo sia, l'apparato di tutela giurisdizionale che garantisca appieno l'effettività del diritto Eurounitario, per come interpretato dalla CGUE nel suo ruolo di fonte del diritto e, dunque, nell'esercizio della sua funzione nomogenetica.
E' una prospettiva, quindi, che porta ad individuare nell'ordinamento processuale interno la disciplina adeguata a quello scopo, nel rispetto della struttura e funzione degli istituti che essa configura (e, dunque, delle categorie giuridiche in tanto implicate), operando, però, su di essa, ove necessario, quegli adattamenti che sono
pagina 13 di 23 imposti dal diritto unionale in funzione della tutela della posizione soggettiva da esso regolata.
Di qui, come detto, il compito, cruciale, affidato al giudice nazionale/giudice comune
Europeo, che, in siffatta opera di coordinamento ed integrazione attraverso gli strumenti (ormai istituzionali) dell'interpretazione conforme (sin dalla sentenza
10.4.1984, in C-14/83, , e proprio in riferimento all'interpretazione di una Per_3
direttiva, da intendersi alla luce della lettera e dello scopo di quest'ultima, al fine di conseguire il risultato indicato dall'art. 189 CEE e ora dall'art. 288 TFUE) e, se del caso (poiché la relativa attivazione si pone come sussidiaria rispetto all'interpretazione conforme: CGUE, sentenza 24.1.2012, in C282/10, Dominguez), della disapplicazione, dà, alfine, concretezza al principio di leale collaborazione di cui all'art. 4 TUE, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione”; sottolineato aggiunto).
Va adesso esaminato, nel merito, se le clausole contenute nelle due fideiussioni azionate dalla banca siano, o meno, nulle ai sensi degli artt. 33 ss. D. Lgs. 206/2005.
Va premesso che la banca ha prodotto due fideiussioni omnibus con cui gli appellanti si sono costituiti garanti di per azioni di cui la prima, conclusa in data Parte_3
12.12.2014, fino alla concorrenza di € 2.400.000,00 e la seconda, conclusa in data
22.12.2017, con cui la garanzia è stata ridotta fino alla concorrenza di € 865.000,00.
Prima di esaminare il contenuto delle clausole contenute negli artt. 5 e 6 dei contratti di cui gli appellanti hanno denunciato la vessatorietà, va verificato se i predetti possano, o meno, essere qualificati consumatori ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D. Lgs. 206/2005, secondo cui “Si intende per consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Gli appellanti hanno in proposito allegato che non presenta alcuna Parte_1
correlazione funzionale con il debitore garantito per azioni, non Parte_3
rientrando nella sua compagine sociale e nemmeno essendone stata amministratrice. Ha
pagina 14 di 23 aggiunto di non esercitare alcuna attività professionale trattandosi di semplice casalinga.
Quanto a , sebbene lo stesso sia entrato a far parte del Consiglio di Parte_2
Amministrazione della nel 2014 e faccia parte della sua Parte_3
compagine sociale, l'appellante ha sostenuto di non essere stato al corrente della situazione economicamente precaria in cui versava la società e di non avere nemmeno compreso il valore delle fideiussioni sottoscritte. Ha aggiunto che la sua quota di partecipazione alla cooperativa ammontava ad appena € 1.500,00.
Ritiene la Corte che, in applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 27 febbraio
2023, n. 5868 (secondo cui: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_4
settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore Per_5
il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un “professionista di riflesso”, rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica), vada considerata “consumatore” ai sensi Parte_1
dell'art. 3, lett. a), D. Lgs. 206/2005, a differenza di i cui plurimi Parte_2
collegamenti funzionali con la società garantita (consistenti nella qualità di socio e di pagina 15 di 23 amministratore della stessa all'epoca della prestazione delle fideiussioni), impediscono detta qualificazione.
Ne consegue che l'esame in ordine alla vessatorietà delle clausole contenute nelle fideiussioni per cui è causa, in considerazione della violazione della disciplina consumeristica, va condotto soltanto in relazione a mentre, in Parte_1
relazione a , nessuna nullità dipendente dalla disciplina in questione è Parte_2
ipotizzabile.
Ciò posto le fideiussioni contengono identica formulazione delle clausole contenute agli artt. 5 e 6 di cui gli appellanti hanno denunciato la vessatorietà.
L'art. 5 (rubricato: “Responsabilità del fideiussore”), è formulato come segue: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
L'art. 6 (rubricato: “Pagamento del fideiussore”), è formulato come segue: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Qualora invece il fideiussore rivesta la qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 3 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il fideiussore è tenuto a pagare alla banca nei termini da questa pattuiti con il debitore principale quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Ritiene la Corte che la clausola contenuta nell'art. 6 sia perfettamente valida, atteso che la stessa, relativamente alla che va qualificata consumatore, non prevede Parte_1
alcuna garanzia a prima richiesta atteso che espressamente stabilisce una regolamentazione ad hoc per il caso in cui il fideiussore sia consumatore, e non appare pagina 16 di 23 squilibrata in suo danno.
A diverse conclusioni ritiene invece la Corte di pervenire con riferimento alla clausola contenuta nell'art. 5.
Invero, anche a volere interpretare la clausola nel senso più favorevole al consumatore, ossia limitando, a fronte della possibile contraddittorietà della previsione tra la conservazione dei diritti della banca nei confronti del fideiussore “fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e la fissazione, in 36 mesi, del termine previsto per l'estinzione di cui all'art. 1957 c.c., al termine da ultimo indicato quello entro il quale la banca deve agire in giudizio contro il fideiussore per impedire l'estinzione della garanzia, in ogni caso la fissazione di un termine sei volte più lungo di quello stabilito dalla legge si risolve in una evidente, significativa ed immotivatamente squilibrata, compressione dei diritti del consumatore il quale si vede esposto per un tempo assai più lungo all'azione della banca, rientrante peraltro tra le ipotesi di vessatorietà presunta sancite dall'art.33, comma 2, lett. t), D. Lgs. 206/2005 (sì come del resto chiarito da Cass., sez. III, 28 settembre 2023, n. 27558, secondo cui: “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”), in difetto financo di allegazione, da parte dell'appellata, di trattativa individuale.
Va quindi dichiarata la nullità della clausola in questione, con conseguente reviviscenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c. nel caso a mani certamente disatteso, atteso che a fronte della revoca degli affidamenti e della richiesta di rientro indirizzata al debitore principale con pec in data 3.10.2018, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato soltanto il 19.5.2020, con l'ulteriore conseguenza che la fideiussione prestata dalla si è estinta e la domanda proposta contro di Parte_1
lei dalla banca va rigettata.
Resta da esaminare la fondatezza della denunciata nullità delle clausole delle pagina 17 di 23 fideiussioni sopra trascritte, nei confronti di , questa volta in Parte_2
dipendenza della violazione della disciplina anticoncorrenziale.
Sul punto, premesso che relativamente a questa causa di nullità la sentenza di primo grado merita di essere confermata atteso che non ricorrono le ragioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario che hanno imposto di valutare comunque la vessatorietà per violazione della disciplina consumeristica, ritiene comunque la Corte di osservare come la sussistenza della dedotta nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale vada esclusa.
In proposito, premesso che, come è noto: “I contratti di fideiussione ”a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (così Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994), e premesso altresì che in ragione dell'epoca in cui le fideiussioni per cui è causa sono state concluse (2014 e 2017) si porrebbe il tema dell'applicabilità, in relazione ad esse, dell'accertamento dell'esistenza delle intese restrittive del mercato su cui si fonda il provvedimento della BA d'IA n. 55/2005 (che si occupa del periodo ottobre 2002 - maggio 2005), presenta valenza dirimente, al fine di escludere l'esistenza della dedotta nullità “a valle”, la assoluta diversità delle clausole contenute nelle fideiussioni per cui è causa rispetto a quelle frutto di intese restrittive secondo quanto accertato dalla BA
d'IA, essendo in proposito sufficiente confrontarne il testo sopra riportato, con quello, appresso trascritto, oggetto del provvedimento della BA d'IA (clausola numero 2.
«il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite
a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi
pagina 18 di 23 altro motivo»; numero 6. «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; numero 8. «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»).
Anche il motivo di appello in esame, quindi, si appalesa infondato.
Resta da esaminare il quarto motivo di gravame con cui è stata criticata la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione avente ad oggetto la domanda di declaratoria della nullità delle fideiussioni per le reiterate violazioni della buona fede e della correttezza, da parte della banca, nei rapporti intrattenuti con il debitore principale.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia in parte inammissibile, in quanto si limita a riproporre le allegazioni del primo grado di giudizio senza tenere conto dei contenuti della decisione del Tribunale, ed in parte infondata laddove abbozza una qualche critica concreta ad un passaggio della motivazione della sentenza impugnata.
Invero, a fronte del Tribunale che, nel rigettare il motivo di opposizione in esame, osservava che: “In merito alla seconda censura sollevata dagli opponenti, le affermazioni ivi menzionate circa la violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti con la Cooperativa sono risultati privi di fondatezza e di riscontro probatorio alcuno. Per espressa ammissione della stessa debitrice principale contenuta nella proposta di accordo di ristrutturazione versata in atti, le ragioni della crisi economico – finanziaria in cui versava la
Cooperativa risiedono in un dimezzamento del fatturato già a far data dall'anno 2015 conseguente al trend negativo del mercato ortofrutticolo che negli anni è stato tale da non consentire più neanche di coprire i costi di produzione: la riduzione del limite massimo del fido concesso, da Euro 350 mila ad Euro 250 mila, è stata resa necessaria
pagina 19 di 23 dal mutamento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, mutamento ben noto a tutti gli obbligati che in data 22.12.2017 hanno concesso in favore della BA la fideiussione omnibus sino alla concorrenza di Euro 865 mila nello stesso periodo in cui hanno sottoscritto il piano di rimodulazione del debito prodotto in atti. Come ha sostenuto la difesa della banca opposta, quest'ultima proprio per via delle peggiorate condizioni economiche della debitrice non ha ampliato il credito concesso a discapito dei garanti ma, pur mantenendo gli affidamenti per non penalizzare del tutto la debitrice, ha progressivamente ridotto gli affidamenti proprio in considerazione delle ridotte capacità economiche della cooperativa garantita.
Indimostrate si palesano poi le affermazioni degli opponenti circa il fatto che la BA avrebbe di fatto posto un limite alla utilizzabilità del fido concesso e secondo cui il piano di rientro sottoscritto dal legale rappresentante della Cooperativa in data
22.12.2017 non sarebbe conforme a presunti accordi verbalmente presi: quanto infine alla richiesta di restrizione dell'ipoteca posta a garanzia del mutuo fondiario che è stata disattesa dalla BA, tale condotta si spiega con il fatto che dopo la crisi economica del 2008 il valore degli immobili si è più che dimezzato, anche proprio in considerazione della precipua destinazione agricola degli stessi, perché funzionali ad un settore di impresa colpito da profonda crisi, il che giustifica ampiamente la scelta della banca opposta quale bonus argentarius poiché il valore degli immobili non era più tale da garantire il soddisfacimento del residuo credito”, la parte appellante si è limitata ad affermare genericamente che tutti i fatti narrati in citazione risultano documentalmente provati, senza minimamente darsi carico di spiegare quali documenti comproverebbero cosa, e ad insistere nella teoria, rimasta a livello di pura congettura, secondo cui “La gestione delle convenzioni bancarie in essere da parte della evidenziata dalla documentazione di cui al fascicolo di parte Controparte_3
opponente, rivela che, il predetto istituto di credito ha intenzionalmente compromesso la capacità solutoria della , con il fine antigiuridico di risolvere Parte_4
anticipatamente i contratti bancari, e con la consapevolezza d'avere a disposizione un
pagina 20 di 23 parterre di fideiussori ampio e quindi palesemente capiente ai fini della integrale esazione dei crediti”.
Per questa parte, quindi, il motivo di appello si appalesa inammissibile.
È invece infondato nella parte in cui, criticando l'affermazione del Tribunale secondo cui: “Non può sostenersi, come fatto dalla difesa degli attori, che i fideiussori fossero ignari delle reali condizioni della Cooperativa: gli attori infatti hanno sottoscritto la fideiussione omnibus in data 22.12.2017 in contemporanea alla sottoscrizione, da parte della Cooperativa, del piano di rientro, di talché è logico ritenere che essi fossero ben a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la cooperativa e della entità della esposizione di questa verso odierna opposta”, ne ha evidenziato Controparte_3
l'asserita erroneità perché “La signora ed il marito , Parte_1 Parte_2
hanno sottoscritto la prima fideiussione in data 21.12.2014; e non di € 865.000,00, ma bensì di € 2.300.000,00 (v. doc 7 - allegati comparsa di costituzione nuovo difensore).
La fideiussione a cui si riferisce il Giudice nella sua sentenza a pagina 8, è quella successiva ed è stata ridotta in tale entità appunto per la riduzione del fido. Ma gli appellanti – opposti, non potevano non sottoscriverla essendo, in ogni caso, costretti a farlo poiché già garanti della Cooperativa per un maggior importo dal dicembre 2014”, atteso che quale che sia la rilevanza del profilo in questione (non essendo chiaro, nemmeno dall'esame del motivo di opposizione a monte, se la circostanza sia stata evocata ai fini della liberazione dei garanti ai sensi dell'art.1956 c.c., ovvero se sia stata dedotta quale mera ignoranza di cui la banca si sarebbe approfittata facendogli sottoscrivere la fideiussione oppure nel quadro della dedotta violazione delle regole di buona fede e correttezza), resta fermo che al momento in cui il sottoscrisse Pt_2
anche la prima fideiussione, ossia quella del 2014, era già entrato a far parte del consiglio di amministrazione della società garantita.
Sotto ogni profilo, quindi, il motivo di appello in esame deve essere respinto.
In definitiva, va accolto l'appello proposto da e rigettato quello di Parte_1
. Parte_2
pagina 21 di 23 L'accoglimento dell'appello proposto da impone di riformare la Parte_1
sentenza impugnata anche relativamente alle spese di lite che, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, devono essere poste a carico della soccombente e quindi di
(costituita in primo grado), ed in solido di e Controparte_3 Controparte_3 CP_2
quale mandataria di (per il grado di appello), secondo la
[...] Controparte_1
liquidazione operata in dispositivo.
Il rigetto dell'appello proposto da consente di tenere ferma la Parte_2
statuizione delle spese di lite del primo grado di giudizio e condannare il predetto, in favore di quale mandataria di al pagamento di quelle CP_2 Controparte_1
del grado di appello, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 657/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 2154/2022, pubblicata in data 10.11.2022: dichiara la contumacia di Controparte_3
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale riforma Parte_1
della sentenza appellata, rigetta la domanda spiegata nei suoi confronti da CP_3
con il ricorso per decreto ingiuntivo in data 19.5.2020;
[...]
rigetta l'appello proposto da Parte_2
condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio Controparte_3
sostenute da che liquida in € 14.500,00 oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA e condanna e quale mandataria di Controparte_3 CP_2 CP_4
in solido, al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, sempre in
[...]
favore di che liquida in € 13.000,00 oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA; condanna al pagamento, in favore di quale Parte_2 CP_2
mandataria delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € Controparte_4
13.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
pagina 22 di 23 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante Parte_2
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 5 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 657/2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Antonino Campisi, elettivamente domiciliati nel suo studio in Pachino, via Cavour n. 38
APPELLANTI contro
(C.F. ), e per essa la sua mandataria CP_1 P.IVA_1 CP_2
(CF ), con il patrocinio dell'avv. TUMINO GIOVANNI, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in VIA ING. MIGLIORISI,16 97100 RAGUSA, presso il difensore avv.
TUMINO GIOVANNI
APPELLATA
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 23
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.2.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2154/2022, pubblicata in data 10.11.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, tra gli altri, da e Parte_1
da , quali fideiussori di e per Parte_2 Parte_3
l'effetto dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta
Controparte_3
Per quanto ancora in questa sede rilevante, il primo giudice rigettava il motivo di opposizione con cui gli attori si dolevano della violazione, da parte della banca, dei doveri di correttezza e buona fede ed eccepivano la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. e dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente sollevata con memoria successiva alla citazione in opposizione, l'eccezione di estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c. derivante dalla nullità delle clausole derogatorie della disciplina di legge in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 D. Lgs. 206/2005.
Avverso la detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
notificandolo ad Controparte_3
Si costituiva in giudizio per mezzo della sua mandataria Controparte_4 CP_2
quale cessionaria del credito azionato con il decreto ingiuntivo, la quale chiedeva il rigetto dell'appello.
Sospesa, nei soli confronti di l'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1
pagina 2 di 23 impugnata con ordinanza del 5.11.2023, all'udienza del 26.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_3
giudizio sebbene regolarmente citata.
Ritiene la Corte che l'appello proposto da sia fondato, a differenza di Parte_1
quello proposto da . Parte_2
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione in appello per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge e per l'erronea indicazione del numero di giorni prima dell'udienza in cui il convenuto deve costituirsi per evitare le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., a cui fa riferimento l'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. (giorni 60, anziché giorni 70).
Si tratta di eccezioni entrambe infondate: la prima perché il termine a comparire di gg.
120 risulta essere stato rispettato atteso che la notifica della citazione in appello è avvenuta il 10.5.2023 a fronte di udienza di comparizione fissata per il 12.10.2023, con l'assegnazione di un termine a comparire, considerata la sospensione feriale, di gg. 123, la seconda perché l'art. 164, comma 1, c.p.c., sanziona con la nullità la citazione in cui manchi l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., mentre invece nel caso a mani l'avvertimento risulta presente, ravvisandosi soltanto un errore di gg. 10 nell'indicazione del termine prima del quale il convenuto è onerato di costituirsi in giudizio al fine di evitare le decadenze degli artt. 38 e 167 c.p.c., del tutto irrilevante, peraltro, in quanto l'appellata ha omesso di evidenziare quale attività le sarebbe stata preclusa in conseguenza dell'erronea indicazione.
I primi tre motivi di gravame, in quanto afferenti a statuizioni intimamente connesse, vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso che nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dagli pagina 3 di 23 odierni appellanti unitamente ad altri fideiussori della con il Parte_3
secondo motivo di opposizione rubricato “Violazione del dovere di buona fede e correttezza da parte di Nullità della fideiussione. Eccezione di CP_3
compensazione”, gli opponenti hanno sostenuto che “la condotta posta in essere dalla banca opposta dal 2017 in poi è stata la causa dell'incapacità di di Per_1
adempiere alle obbligazioni assunte”, atteso che la stessa violava “i più elementari principi di buona fede e correttezza a danno della società garantita dagli opponenti”, e che “tale condotta rileva ai sensi ed agli effetti dell'art. 1955 c.c. e non può che comportare, innanzitutto, quale logica conseguenza il venire meno e, dunque,
l'estinzione della stessa obbligazione fideiussoria”.
Aggiungevano gli opponenti che la violazione, da parte della banca, del dovere di buona fede e correttezza determinava, altresì, la nullità della fideiussione.
Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 18.3.2021, depositata anteriormente all'udienza di prima comparizione, e Parte_1 Parte_2
eccepivano la decadenza della garanzia fideiussoria per violazione del termine perentorio di cui all'art. 1957 c.c., denunciando al contempo la nullità delle clausole n. 5
(“Responsabilità del fideiussore”) e 6 (“Pagamento del fideiussore”) delle fideiussioni, sia perché conformi allo schema ABI che la BA d'IA, con provvedimento n. 55 del
02.05.2005, ha dichiarato frutto di intesa restrittiva della concorrenza, che perché vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. 206/2005 attesa la qualità di consumatori rivestita da essi opponenti.
Con la sentenza appellata, come detto, sul punto il Tribunale ha statuito come di seguito si trascrive: “Resta da vagliare l'eccezione di decadenza delle fideiussioni sollevate dai garanti e per la nullità delle clausole che avevano Parte_1 Parte_2
previsto la deroga al termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., e ciò stante il loro stato di meri consumatori: l'eccezione, da qualificarsi non rilevabile
d'ufficio, è stata tardivamente sollevata in seno alla seconda costituzione in giudizio per il tramite di diverso difensore che però è intervenuto quando era oramai spirato il
pagina 4 di 23 termine di cui all'art. 166 del codice di rito civile”.
Tanto premesso, con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato questo capo di sentenza sostenendo che essi, già con la citazione in opposizione avevano eccepito la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., mentre con la memoria di costituzione del nuovo procuratore si erano limitati soltanto ad effettuare un
“ampliamento delle ragioni e delle motivazioni tese ad acclarare, in ogni caso, la nullità
e decadenza delle fideiussioni”.
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame gli appellanti si sono poi doluti dell'omesso esame, da parte del Tribunale, sia della nullità delle clausole nn. 5 e 6 delle fideiussioni in dipendenza della denunciata conformità delle stesse allo schema ABI integrante violazione della normativa antitrust, che della loro vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e 34 D. Lgs. 206/2005.
Orbene, premesso che in ragione degli anzidetti motivi di impugnazione non si è formato, in relazione alle dedotte questioni di nullità, giudicato interno, ritiene la Corte che, al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi eurounitari in tema di salvaguardia dei diritti dei consumatori a fronte di clausole abusive stabiliti dall'articolo
6, paragrafo 1, e dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, sì come enucleati dalle sentenze adottate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, nelle cause decise in data 17.5.2022, limitatamente alla eccepita nullità derivante dalla violazione della disciplina consumeristica, ne debba essere consentito l'esame giudiziale, a dispetto della preclusione posta dalla normativa processuale interna la quale va, conseguentemente, disapplicata.
Invero, sebbene il primo motivo di gravame si appalesi infondato perché, con riferimento alla tardività dell'eccezione di estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c. rilevata dal primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, trattasi di eccezione che è del tutto eterogenea rispetto a quella di estinzione ai sensi dell'art. 1955
c.c. di cui non può quindi costituire precisazione o sviluppo (sì come del resto chiarito da Cass., sez. III, 27 settembre 2011, n. 19736, secondo cui: “Le cause di estinzione
pagina 5 di 23 della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ. hanno presupposti diversi: la prima ipotesi (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e
l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto;
la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza “ipso facto” al mancato, diacronico esercizio del diritto. Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., non è consentito al giudice dichiarare l'estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all'art. 1955 cod. civ., stante l'impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l'applicazione alternativa delle norme indicate”), nondimeno, l'obbligo per il giudice nazionale di adottare una soluzione che renda effettiva la tutela del consumatore nei termini, vincolanti per l'interprete, chiariti dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, impone di disapplicare lo sbarramento previsto dal codice di rito per sollevare le eccezioni cc.dd. in senso stretto al fine di consentire l'esame sulla vessatorietà delle clausole ex artt. 33 e 34 D. Lgs. 206/2005, fin qui inutilmente invocato dagli appellanti.
In altre parole, siccome la decisione adottata dal primo giudice (il quale ha ritenuto di non potere valutare la denunciata vessatorietà della clausola della fideiussione con cui si deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c., ed eventualmente dichiararne la nullità, perché comunque l'eccezione di estinzione era stata tardivamente sollevata), perviene allo stesso risultato di quello che, all'esito di un esame a tutto tondo condotto non soltanto sulla normativa interna italiana, ma anche su quella spagnola e rumena, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito debba essere evitato (consistente nel fatto che la domanda proposta nei confronti del consumatore venga accolta senza che alcun pagina 6 di 23 giudice abbia dato espressamente atto di avere verificato che la pretesa azionata non si fondi su una clausola vessatoria, non avendovi nell'ipotesi a mani provveduto il giudice del monitorio ed essendosi dichiaratamente astenuto dal farlo il giudice dell'opposizione), considerato che per il diritto eurounitario (sì come recepito dalla giurisprudenza interna nel suo più elevato consesso costituito da Cass., sez. un., 6 aprile
2023, n. 9479), persino il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto (in cui non si sia dato espressamente atto della verifica della vessatorietà) deve cedere di fronte all'esigenza di tutela effettiva del consumatore (e fermo restando che financo la stessa vendita effettuata in sede esecutiva, in caso di mancata evidenza della verifica, è conforme ai principi eurounitari solo a condizione che l'ordinamento interno preveda la possibilità per il consumatore di agire, in separato giudizio, per il risarcimento dei danni a lui arrecati dalla clausola vessatoria;
v. CGUE, 17 maggio 2022, n. 600), ritiene la
Corte che, con un adattamento del sistema processuale meno “traumatico” di quello già validato dalle giurisdizioni superiori consentendo il superamento della preclusione determinata dal giudicato, anche la preclusione endoprocessuale costituita dal termine entro cui è possibile fare valere le eccezioni cc.dd. in senso stretto, visto che ciò si appalesa necessario per consentire che la valutazione in ordine alla vessatorietà della clausola refluisca effettivamente sulla tutela processuale assicurata al consumatore, possa e debba essere superata, consentendo l'esame in questione.
Come è noto, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole le abusive nei contratti stipulati con i consumatori, al ventiquattresimo considerando stabilisce che “le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli
Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori”.
L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva prevede che: “Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi
pagina 7 di 23 termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”.
L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva prevede che: “Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”.
In data 17 maggio 2022 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, investita dalle questioni pregiudiziali sollevate da giudici di diversi ordinamenti, ha adottato 4 sentenze con cui sono stati stabiliti una serie di principi fondamentali in tema di diritti dei consumatori e clausole vessatorie.
In particolare una delle dette sentenze, quella contraddistinta dal n. 693, è stata resa nelle cause riunite C-693/19, 1503, e C831/19, , a CP_5 Controparte_6
seguito di rinvii pregiudiziali del Tribunale di Milano.
Con essa la CGUE, dopo avere approfonditamente esaminato le tutele approntate dal nostro ordinamento interno al fine di garantire l'effettiva tutela dei consumatori con riferimento alle clausole vessatorie, ha dichiarato che:
“L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare
l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
A seguito della detta sentenza, sulla materia in questione è intervenuta Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479.
pagina 8 di 23 La S.C., dopo avere riassunto nei termini appresso trascritti il ragionamento della
CGUE:
(4.3.3. - Così si snoda, nella sua essenzialità, l'iter giustificativo della decisione:
- al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (clausola abusiva che, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1, non vincola il consumatore), laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari (p.p. 51-53);
- l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori” e, tuttavia, in assenza di armonizzazione delle procedure applicabili a tal fine, tali procedure, in forza del principio dell'autonomia processuale, rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, “a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile
l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività)” (p.p. 53-
54);
- il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste importanza sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali (p. 57) e la stessa tutela del consumatore “non è assoluta”, non imponendo il diritto dell'Unione “di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13... fatto salvo tuttavia... il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività” (p. 58);
- il principio di equivalenza è nella specie rispettato, poiché “il diritto nazionale non consente al giudice dell'esecuzione di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità
pagina 9 di 23 di cosa giudicata, anche in presenza di un'eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico” (p. 59);
- quanto al principio di effettività: a) esso, pur non potendo “supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato”, impone di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli, nella specie, in base alla direttiva 93/13 ed implica
“un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva”, secondo quanto previsto dal citato art.
7, par. 1, nonché dall'art. 47 CDFUE, “che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti”; b) “in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito”; c) “le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93-13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione... di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva” (p.p. 60-63);
- “una normativa nazionale secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93-13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali” (p. 65);
- “in un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione” (p. 66).),
ha affermato che, per garantire il rispetto del principio di effettività della tutela pagina 10 di 23 giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, se il credito azionato nei confronti del consumatore ha costituito oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto, privo di motivazione in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione è comunque obbligato – irrilevante risultando la formazione del giudicato –, a controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, dovendosi, all'esito del controllo, consentire all'esecutato di presentare opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Sotto diverso profilo, poi, la S.C. ha chiarito che, sempre nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia privo di motivazione in ordine al carattere non vessatorio delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, anche la presentazione dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. schiude la possibilità di accedere all'opposizione tardiva, sì come è infine possibile adire, direttamente, il giudice dell'opposizione tardiva.
Tutto ciò premesso, nel caso a mani, del tutto pacificamente il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di e è privo di motivazione in ordine al Parte_1 Parte_2
carattere non vessatorio delle clausole dei contratti di fideiussione su cui si basa la pretesa azionata, nei loro confronti, dalla banca.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale, ritenendo che l'eccezione di estinzione della fideiussione, la cui positiva delibazione presupponeva il previo accertamento della vessatorietà della clausola contrattuale che derogava alla disciplina contenuta nell'art. 1957 c.c., fosse tardiva, ha omesso anch'esso di pronunciarsi sulla vessatorietà della clausola (addirittura in questo caso, a differenza del giudice del monitorio il quale potrebbe avere anche – ipoteticamente – fatto il controllo sul contratto senza tuttavia averne dato atto nel decreto, espressamente dichiarando che l'esame era inutile visto che l'eccezione di estinzione era tardiva), ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 11 di 23 Ciò posto, sebbene la questione della incidenza, sulla decisione adottata dal primo giudice, dei principi enucleati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale sopra richiamata, non abbia costituito oggetto di motivo di appello e sia stata introdotta dagli appellanti soltanto in sede di istanza di inibitoria (per poi essere ribadita con le note conclusive), ritiene la Corte che l'obbligo del controllo d'ufficio sulla vessatorietà delle clausole ai sensi della disciplina consumeristica, nel caso in cui manchi la prova che una qualche verifica in ordine stessa sia mai stata effettuata – chiaramente enucleato dalla
S.C. persino a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto –, non possa che valere anche nel caso in cui, quale è quello a mani, il giudizio di merito sia in corso e gli appellanti si siano espressamente doluti del mancato esame sul punto.
Se questo è vero trincerarsi, come pure prima facie potrebbe apparire formalmente corretto, dietro la inutilità della verifica quale conseguenza della preclusione endoprocessuale maturata per fare valere l'estinzione della fideiussione, significherebbe privare di effettività la tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore, di talché occorre ad avviso della Corte, al fine pervenire al risultato imposto dalla necessità di garantire l'osservanza dei principi sanciti dalla CGUE, consentire che l'accertamento in ordine alla vessatorietà della clausola spieghi i suoi effetti malgrado l'eccezione di estinzione non sia stata proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo (e ciò facendo proprio lo stesso modo di ragionare sulla cui base Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 ha enucleato i plurimi adattamenti necessari affinché il diritto processuale interno non si ponga come ostacolo alla tutela effettiva dei diritti dei consumatori secondo il passaggio della motivazione che appresso merita di essere trascritto:
“5. - E' opportuno muovere dal principio di autonomia procedurale degli Stati membri
(ribadito dalla sentenza “SPV/Banco di Desio” ai p.p. 53-54) che, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di UR (dalle sentenze del 16.12.1976 - in
C-33/76, e in C-45/76, Comet - in poi), va letto sotto la lente di quella Per_2
interrelazione necessaria che l'ordinamento dell'Unione viene a comporre tra situazioni giuridiche soggettive da esso stabilite e la disciplina processuale degli Stati membri,
pagina 12 di 23 quest'ultima - in assenza di misure di armonizzazione assunte da quell'ordinamento - deputata ad assicurare, alle prime, i rimedi atti a garantire una tutela giurisdizionale effettiva (art. 19, p. 1, comma 2, TUE), quale principio generale di diritto dell'Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che, attualmente, trova affermazione nell'art. 47 CDFUE (tra le altre, CGUE, sentenza 5.11.2019, in C-
192/18, Commissione c. Polonia).
Ha, quindi, preso corpo, nel contesto di un assetto complessivo che vede primeggiare
l'ordinamento sovranazionale, un meccanismo di complementarietà funzionale delle norme processuali nazionali rispetto al diritto Europeo sostanziale che, orientato dai principi di equivalenza ed effettività - nella calibrazione data ad essi, di volta in volta, dall'interpretazione della Corte di giustizia -, trova svolgimento in un processo dinamico e complesso di integrazione, tale che la disciplina interna sul processo, ove necessario, si debba flettere sino al punto di mostrarsi adeguata e congruente rispetto agli standard di garanzia richiesti dal diritto Eurounitario.
L'autonomia procedurale degli Stati membri, in materia di armonizzazione minima come quella regolata dalla direttiva 93/13/CEE, è, dunque, un valore che la stessa
CGUE si preoccupa di tenere ben fermo, configurandolo come recessivo solo a certe condizioni, ossia per dare piena espansione ai principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò sta a significare che le categorie e gli istituti di diritto processuale interno potranno mantenere intatto il proprio fisiologico spazio applicativo là dove sia possibile rinvenire nel sistema, e fintanto che lo sia, l'apparato di tutela giurisdizionale che garantisca appieno l'effettività del diritto Eurounitario, per come interpretato dalla CGUE nel suo ruolo di fonte del diritto e, dunque, nell'esercizio della sua funzione nomogenetica.
E' una prospettiva, quindi, che porta ad individuare nell'ordinamento processuale interno la disciplina adeguata a quello scopo, nel rispetto della struttura e funzione degli istituti che essa configura (e, dunque, delle categorie giuridiche in tanto implicate), operando, però, su di essa, ove necessario, quegli adattamenti che sono
pagina 13 di 23 imposti dal diritto unionale in funzione della tutela della posizione soggettiva da esso regolata.
Di qui, come detto, il compito, cruciale, affidato al giudice nazionale/giudice comune
Europeo, che, in siffatta opera di coordinamento ed integrazione attraverso gli strumenti (ormai istituzionali) dell'interpretazione conforme (sin dalla sentenza
10.4.1984, in C-14/83, , e proprio in riferimento all'interpretazione di una Per_3
direttiva, da intendersi alla luce della lettera e dello scopo di quest'ultima, al fine di conseguire il risultato indicato dall'art. 189 CEE e ora dall'art. 288 TFUE) e, se del caso (poiché la relativa attivazione si pone come sussidiaria rispetto all'interpretazione conforme: CGUE, sentenza 24.1.2012, in C282/10, Dominguez), della disapplicazione, dà, alfine, concretezza al principio di leale collaborazione di cui all'art. 4 TUE, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione”; sottolineato aggiunto).
Va adesso esaminato, nel merito, se le clausole contenute nelle due fideiussioni azionate dalla banca siano, o meno, nulle ai sensi degli artt. 33 ss. D. Lgs. 206/2005.
Va premesso che la banca ha prodotto due fideiussioni omnibus con cui gli appellanti si sono costituiti garanti di per azioni di cui la prima, conclusa in data Parte_3
12.12.2014, fino alla concorrenza di € 2.400.000,00 e la seconda, conclusa in data
22.12.2017, con cui la garanzia è stata ridotta fino alla concorrenza di € 865.000,00.
Prima di esaminare il contenuto delle clausole contenute negli artt. 5 e 6 dei contratti di cui gli appellanti hanno denunciato la vessatorietà, va verificato se i predetti possano, o meno, essere qualificati consumatori ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D. Lgs. 206/2005, secondo cui “Si intende per consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Gli appellanti hanno in proposito allegato che non presenta alcuna Parte_1
correlazione funzionale con il debitore garantito per azioni, non Parte_3
rientrando nella sua compagine sociale e nemmeno essendone stata amministratrice. Ha
pagina 14 di 23 aggiunto di non esercitare alcuna attività professionale trattandosi di semplice casalinga.
Quanto a , sebbene lo stesso sia entrato a far parte del Consiglio di Parte_2
Amministrazione della nel 2014 e faccia parte della sua Parte_3
compagine sociale, l'appellante ha sostenuto di non essere stato al corrente della situazione economicamente precaria in cui versava la società e di non avere nemmeno compreso il valore delle fideiussioni sottoscritte. Ha aggiunto che la sua quota di partecipazione alla cooperativa ammontava ad appena € 1.500,00.
Ritiene la Corte che, in applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 27 febbraio
2023, n. 5868 (secondo cui: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_4
settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore Per_5
il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un “professionista di riflesso”, rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica), vada considerata “consumatore” ai sensi Parte_1
dell'art. 3, lett. a), D. Lgs. 206/2005, a differenza di i cui plurimi Parte_2
collegamenti funzionali con la società garantita (consistenti nella qualità di socio e di pagina 15 di 23 amministratore della stessa all'epoca della prestazione delle fideiussioni), impediscono detta qualificazione.
Ne consegue che l'esame in ordine alla vessatorietà delle clausole contenute nelle fideiussioni per cui è causa, in considerazione della violazione della disciplina consumeristica, va condotto soltanto in relazione a mentre, in Parte_1
relazione a , nessuna nullità dipendente dalla disciplina in questione è Parte_2
ipotizzabile.
Ciò posto le fideiussioni contengono identica formulazione delle clausole contenute agli artt. 5 e 6 di cui gli appellanti hanno denunciato la vessatorietà.
L'art. 5 (rubricato: “Responsabilità del fideiussore”), è formulato come segue: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
L'art. 6 (rubricato: “Pagamento del fideiussore”), è formulato come segue: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Qualora invece il fideiussore rivesta la qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 3 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il fideiussore è tenuto a pagare alla banca nei termini da questa pattuiti con il debitore principale quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Ritiene la Corte che la clausola contenuta nell'art. 6 sia perfettamente valida, atteso che la stessa, relativamente alla che va qualificata consumatore, non prevede Parte_1
alcuna garanzia a prima richiesta atteso che espressamente stabilisce una regolamentazione ad hoc per il caso in cui il fideiussore sia consumatore, e non appare pagina 16 di 23 squilibrata in suo danno.
A diverse conclusioni ritiene invece la Corte di pervenire con riferimento alla clausola contenuta nell'art. 5.
Invero, anche a volere interpretare la clausola nel senso più favorevole al consumatore, ossia limitando, a fronte della possibile contraddittorietà della previsione tra la conservazione dei diritti della banca nei confronti del fideiussore “fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e la fissazione, in 36 mesi, del termine previsto per l'estinzione di cui all'art. 1957 c.c., al termine da ultimo indicato quello entro il quale la banca deve agire in giudizio contro il fideiussore per impedire l'estinzione della garanzia, in ogni caso la fissazione di un termine sei volte più lungo di quello stabilito dalla legge si risolve in una evidente, significativa ed immotivatamente squilibrata, compressione dei diritti del consumatore il quale si vede esposto per un tempo assai più lungo all'azione della banca, rientrante peraltro tra le ipotesi di vessatorietà presunta sancite dall'art.33, comma 2, lett. t), D. Lgs. 206/2005 (sì come del resto chiarito da Cass., sez. III, 28 settembre 2023, n. 27558, secondo cui: “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”), in difetto financo di allegazione, da parte dell'appellata, di trattativa individuale.
Va quindi dichiarata la nullità della clausola in questione, con conseguente reviviscenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c. nel caso a mani certamente disatteso, atteso che a fronte della revoca degli affidamenti e della richiesta di rientro indirizzata al debitore principale con pec in data 3.10.2018, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato soltanto il 19.5.2020, con l'ulteriore conseguenza che la fideiussione prestata dalla si è estinta e la domanda proposta contro di Parte_1
lei dalla banca va rigettata.
Resta da esaminare la fondatezza della denunciata nullità delle clausole delle pagina 17 di 23 fideiussioni sopra trascritte, nei confronti di , questa volta in Parte_2
dipendenza della violazione della disciplina anticoncorrenziale.
Sul punto, premesso che relativamente a questa causa di nullità la sentenza di primo grado merita di essere confermata atteso che non ricorrono le ragioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario che hanno imposto di valutare comunque la vessatorietà per violazione della disciplina consumeristica, ritiene comunque la Corte di osservare come la sussistenza della dedotta nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale vada esclusa.
In proposito, premesso che, come è noto: “I contratti di fideiussione ”a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (così Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994), e premesso altresì che in ragione dell'epoca in cui le fideiussioni per cui è causa sono state concluse (2014 e 2017) si porrebbe il tema dell'applicabilità, in relazione ad esse, dell'accertamento dell'esistenza delle intese restrittive del mercato su cui si fonda il provvedimento della BA d'IA n. 55/2005 (che si occupa del periodo ottobre 2002 - maggio 2005), presenta valenza dirimente, al fine di escludere l'esistenza della dedotta nullità “a valle”, la assoluta diversità delle clausole contenute nelle fideiussioni per cui è causa rispetto a quelle frutto di intese restrittive secondo quanto accertato dalla BA
d'IA, essendo in proposito sufficiente confrontarne il testo sopra riportato, con quello, appresso trascritto, oggetto del provvedimento della BA d'IA (clausola numero 2.
«il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite
a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi
pagina 18 di 23 altro motivo»; numero 6. «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; numero 8. «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»).
Anche il motivo di appello in esame, quindi, si appalesa infondato.
Resta da esaminare il quarto motivo di gravame con cui è stata criticata la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione avente ad oggetto la domanda di declaratoria della nullità delle fideiussioni per le reiterate violazioni della buona fede e della correttezza, da parte della banca, nei rapporti intrattenuti con il debitore principale.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia in parte inammissibile, in quanto si limita a riproporre le allegazioni del primo grado di giudizio senza tenere conto dei contenuti della decisione del Tribunale, ed in parte infondata laddove abbozza una qualche critica concreta ad un passaggio della motivazione della sentenza impugnata.
Invero, a fronte del Tribunale che, nel rigettare il motivo di opposizione in esame, osservava che: “In merito alla seconda censura sollevata dagli opponenti, le affermazioni ivi menzionate circa la violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti con la Cooperativa sono risultati privi di fondatezza e di riscontro probatorio alcuno. Per espressa ammissione della stessa debitrice principale contenuta nella proposta di accordo di ristrutturazione versata in atti, le ragioni della crisi economico – finanziaria in cui versava la
Cooperativa risiedono in un dimezzamento del fatturato già a far data dall'anno 2015 conseguente al trend negativo del mercato ortofrutticolo che negli anni è stato tale da non consentire più neanche di coprire i costi di produzione: la riduzione del limite massimo del fido concesso, da Euro 350 mila ad Euro 250 mila, è stata resa necessaria
pagina 19 di 23 dal mutamento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, mutamento ben noto a tutti gli obbligati che in data 22.12.2017 hanno concesso in favore della BA la fideiussione omnibus sino alla concorrenza di Euro 865 mila nello stesso periodo in cui hanno sottoscritto il piano di rimodulazione del debito prodotto in atti. Come ha sostenuto la difesa della banca opposta, quest'ultima proprio per via delle peggiorate condizioni economiche della debitrice non ha ampliato il credito concesso a discapito dei garanti ma, pur mantenendo gli affidamenti per non penalizzare del tutto la debitrice, ha progressivamente ridotto gli affidamenti proprio in considerazione delle ridotte capacità economiche della cooperativa garantita.
Indimostrate si palesano poi le affermazioni degli opponenti circa il fatto che la BA avrebbe di fatto posto un limite alla utilizzabilità del fido concesso e secondo cui il piano di rientro sottoscritto dal legale rappresentante della Cooperativa in data
22.12.2017 non sarebbe conforme a presunti accordi verbalmente presi: quanto infine alla richiesta di restrizione dell'ipoteca posta a garanzia del mutuo fondiario che è stata disattesa dalla BA, tale condotta si spiega con il fatto che dopo la crisi economica del 2008 il valore degli immobili si è più che dimezzato, anche proprio in considerazione della precipua destinazione agricola degli stessi, perché funzionali ad un settore di impresa colpito da profonda crisi, il che giustifica ampiamente la scelta della banca opposta quale bonus argentarius poiché il valore degli immobili non era più tale da garantire il soddisfacimento del residuo credito”, la parte appellante si è limitata ad affermare genericamente che tutti i fatti narrati in citazione risultano documentalmente provati, senza minimamente darsi carico di spiegare quali documenti comproverebbero cosa, e ad insistere nella teoria, rimasta a livello di pura congettura, secondo cui “La gestione delle convenzioni bancarie in essere da parte della evidenziata dalla documentazione di cui al fascicolo di parte Controparte_3
opponente, rivela che, il predetto istituto di credito ha intenzionalmente compromesso la capacità solutoria della , con il fine antigiuridico di risolvere Parte_4
anticipatamente i contratti bancari, e con la consapevolezza d'avere a disposizione un
pagina 20 di 23 parterre di fideiussori ampio e quindi palesemente capiente ai fini della integrale esazione dei crediti”.
Per questa parte, quindi, il motivo di appello si appalesa inammissibile.
È invece infondato nella parte in cui, criticando l'affermazione del Tribunale secondo cui: “Non può sostenersi, come fatto dalla difesa degli attori, che i fideiussori fossero ignari delle reali condizioni della Cooperativa: gli attori infatti hanno sottoscritto la fideiussione omnibus in data 22.12.2017 in contemporanea alla sottoscrizione, da parte della Cooperativa, del piano di rientro, di talché è logico ritenere che essi fossero ben a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la cooperativa e della entità della esposizione di questa verso odierna opposta”, ne ha evidenziato Controparte_3
l'asserita erroneità perché “La signora ed il marito , Parte_1 Parte_2
hanno sottoscritto la prima fideiussione in data 21.12.2014; e non di € 865.000,00, ma bensì di € 2.300.000,00 (v. doc 7 - allegati comparsa di costituzione nuovo difensore).
La fideiussione a cui si riferisce il Giudice nella sua sentenza a pagina 8, è quella successiva ed è stata ridotta in tale entità appunto per la riduzione del fido. Ma gli appellanti – opposti, non potevano non sottoscriverla essendo, in ogni caso, costretti a farlo poiché già garanti della Cooperativa per un maggior importo dal dicembre 2014”, atteso che quale che sia la rilevanza del profilo in questione (non essendo chiaro, nemmeno dall'esame del motivo di opposizione a monte, se la circostanza sia stata evocata ai fini della liberazione dei garanti ai sensi dell'art.1956 c.c., ovvero se sia stata dedotta quale mera ignoranza di cui la banca si sarebbe approfittata facendogli sottoscrivere la fideiussione oppure nel quadro della dedotta violazione delle regole di buona fede e correttezza), resta fermo che al momento in cui il sottoscrisse Pt_2
anche la prima fideiussione, ossia quella del 2014, era già entrato a far parte del consiglio di amministrazione della società garantita.
Sotto ogni profilo, quindi, il motivo di appello in esame deve essere respinto.
In definitiva, va accolto l'appello proposto da e rigettato quello di Parte_1
. Parte_2
pagina 21 di 23 L'accoglimento dell'appello proposto da impone di riformare la Parte_1
sentenza impugnata anche relativamente alle spese di lite che, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, devono essere poste a carico della soccombente e quindi di
(costituita in primo grado), ed in solido di e Controparte_3 Controparte_3 CP_2
quale mandataria di (per il grado di appello), secondo la
[...] Controparte_1
liquidazione operata in dispositivo.
Il rigetto dell'appello proposto da consente di tenere ferma la Parte_2
statuizione delle spese di lite del primo grado di giudizio e condannare il predetto, in favore di quale mandataria di al pagamento di quelle CP_2 Controparte_1
del grado di appello, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 657/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 2154/2022, pubblicata in data 10.11.2022: dichiara la contumacia di Controparte_3
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale riforma Parte_1
della sentenza appellata, rigetta la domanda spiegata nei suoi confronti da CP_3
con il ricorso per decreto ingiuntivo in data 19.5.2020;
[...]
rigetta l'appello proposto da Parte_2
condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio Controparte_3
sostenute da che liquida in € 14.500,00 oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA e condanna e quale mandataria di Controparte_3 CP_2 CP_4
in solido, al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, sempre in
[...]
favore di che liquida in € 13.000,00 oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA; condanna al pagamento, in favore di quale Parte_2 CP_2
mandataria delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € Controparte_4
13.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
pagina 22 di 23 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante Parte_2
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 5 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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