Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2024, n. 23557
CASS
Sentenza 3 settembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 18 giugno 2024 e pubblicata il 3 settembre 2024, con relatore il Consigliere Massimo Falabella. Le parti in causa erano in conflitto riguardo alla validità di una delibera assembleare di una società per azioni, che prevedeva l'assegnazione gratuita di azioni proprie ai soci. I ricorrenti sostenevano che il presidente dell'assemblea avesse illegittimamente escluso i voti dei soci di minoranza, asserendo un conflitto di interessi, mentre i controricorrenti contestavano la legittimità della delibera e chiedevano il risarcimento dei danni.

La Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che le azioni proprie devono essere computate nel quorum deliberativo e che il presidente non ha il potere di escludere i voti dei soci in conflitto di interessi, poiché tale conflitto non sussisteva. La Corte ha argomentato che l'interpretazione dell'art. 2357-ter c.c. consente di includere le azioni proprie nel calcolo delle maggioranze, evidenziando l'intento legislativo di preservare l'equilibrio tra soci di maggioranza e minoranza. Inoltre, ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ritenendo che la normativa italiana fosse conforme ai principi europei. La responsabilità degli amministratori è stata confermata, poiché non avevano impedito l'esecuzione di una delibera palesemente illegittima.

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Massime1

Ai sensi dell'art. 2357 ter, comma 2, c.c., come modificato dal d. lgs. n. 224 del 2010, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo sia del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo.

Commentari5

  • 1Invalidità delibere
    https://www.dirittobancario.it/

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  • 2Società chiuse e computo di azioni proprie per il quorum deliberativo
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    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 16 marzo 2026

    Con sentenza del 3 settembre 2024, n. 23557, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I ha stabilito che nelle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea: tali azioni, pertanto, sono sempre conteggiate sia per il calcolo del quorum assembleare costitutivo, sia per il calcolo del quorum assembleare deliberativo.

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  • 4Delibere assembleari
    https://www.dirittobancario.it/

    Con sentenza del 19/06/2025, il Tribunale di Venezia ha chiarito se configuri abuso di maggioranza l'adozione di una delibera di aumento di capitale con facoltà di esecuzione dei conferimenti a mezzo compensazione con propri crediti da finanziamento soci. Con decreto del 21 maggio 2025, il Tribunale di Venezia ha chiarito le condizioni necessarie affinché una delibera di aumento del capitale sociale possa ritenersi invalida per conflitto d'interessi e abuso di potere della maggioranza. Il Tribunale di Venezia sul termine d'impugnazione delle delibere assembleari di S.r.l. sul principio di uguaglianza e parità di trattamento dei soci, in un caso di contestazione della decisione di …

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  • 5Approfondimenti e novità
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2024, n. 23557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23557
Data del deposito : 3 settembre 2024

Testo completo