TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1259/2019 R.G. promossa da
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
; , nato ad C.F._1 Controparte_1
AUGUSTA il 20/06/1973, c.f. ; C.F._2 CP_2
, nata ad [...] il [...], c.f.
[...]
; in qualità di eredi e prossimi congiunti di C.F._3
, nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto in Persona_1 data 17.09.2018, c.f. ; tutti elettivamente domiciliati C.F._4 in VIALE XX SETTEMBRE n. 50, CATANIA, presso lo studio dell'avv. SALVATORE RUNZA (c.f. ), che li rappresenta e C.F._5 difende per procura in atti ricorrenti
contro
, c.f. , con sede in Milano alla Controparte_3 P.IVA_1 via Vittor Pisani, n. 20, in persona del procuratore speciale dott.ssa
; elettivamente domiciliata in VIA DE CARO n. 104, Controparte_4
CATANIA, presso lo studio dell'avv. ANTONINO LONGO (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._6
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente
1 fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo e Parte_1 Controparte_1
<< prossimi congiunti ed eredi di >> Parte_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio la al fine del risarcimento dei Controparte_3 danni, patrimoniali e non, patiti per effetto della morte del predetto evento secondo i ricorrenti riconducibile all'attività Persona_1 lavorativa svolta dal de cuius presso la società resistente.
I ricorrenti hanno esposto:
• che aveva lavorato dal 15.04.1982 al Persona_1
30.09.1990 alle dipendenze di con mansioni Controparte_3 di operatore di impianto;
• che lo stesso, per l'intero periodo lavorativo, era stato esposto all'inalazione di ingenti quantità di polveri di amianto;
• che, infatti, negli impianti in cui aveva lavorato R_ era massiccia la presenza di amianto;
[...]
• che il era sicuramente esposto ad amianto atteso che R_ svolgeva sia direttamente interventi manuali su strumentazioni e apparecchiature presenti guarnizioni in amianto sia prestava assistenza operativa e supervisionava le attività di manutenzione svolte da terzi, trovandosi << inevitabilmente a respirare le ingenti quantità di polveri di amianto che tali attività producevano >>;
• che l'attività si svolgeva senza che il datore di lavoro adottasse le “dovute cautele”;
• che come conseguenza di tutto ciò Persona_1 contraeva un mesotelioma pleurico, che gli causava il decesso.
I ricorrenti hanno evidenziato, quindi: a) la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per violazione normativa antinfortunistica;
b) il
2 nesso di causalità, atteso che l'insorgenza e lo sviluppo della malattia contratta dal erano conseguenza dell'esposizione ad amianto R_ nella sede di lavoro;
c) che oltre alla responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. per i fatti di causa andava, comunque, ascritta a Controparte_3 la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
I ricorrenti hanno, poi, sottolineato le conseguenze risarcibili:
I. danno biologico (da invalidità temporanea e da invalidità permanente) e danno morale patiti dal de cuius – danni iure hereditatis;
II. danno da perdita del rapporto parentale, patito dai ricorrenti iure proprio.
e hanno, Parte_1 Controparte_1 Parte_2 pertanto, concluso chiedendo: <<
1. accogliere il ricorso e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore con sede legale in Milano C.A.P. 20124, VIA VITTOR PISANI
20, C.F. REA n. 1659800 al risarcimento in favore dei P.IVA_1 ricorrenti, in proprio e quali eredi di , di tutti i danni Persona_1 come sopra specificati ex art. 2087 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e/o ai sensi di altra fattispecie ritenuta applicabile dal Decidente nella misura di Euro
2.074.590,5 o in quella maggiore o minore somma che sarà dimostrata in giudizio o ritenuta di giustizia dal Decidente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
2. condannare la resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipante >>.
Si è costituita in giudizio , contestando le domande Controparte_3 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
In via preliminare, la società convenuta ha eccepito: alla richiesta di risarcimento del danno iure proprio. In via preliminare, appare opportuno rilevare come i ricorrenti pur agendo espressamente nella sola qualità di eredi e prossimi congiunti del Sig. Persona_1 richiedano, comunque, in codesta sede giudiziale il risarcimento del danno iure proprio, c.d. “danno da perdita del rapporto parentale”. Ebbene, non può non rilevarsi come tale richiesta risulti prima facie inammissibile considerato come i ricorrenti non agiscano, come detto, in proprio, ma esclusivamente nella qualità di eredi, come si evince agevolmente dall'incipit dell'atto avversario. Aggiungasi, peraltro, come risulti palese il difetto di competenza di codesto On. Tribunale adito in ordine a detta richiesta risarcitoria ... In conclusione, si chiede quindi che l'Ill.mo Giudice
3 adito dichiari in primis inammissibile la domanda avversaria quivi oggetto di esame, e, in secondo luogo, solo in caso contrario e in via del tutto subordinata, il proprio difetto di competenza in favore del Giudice
Ordinario presso il Tribunale Civile di Siracusa con riguardo a tutte le richieste di risarcimento formulate iure proprio >>.
Nel merito, ha eccepito << come non solo il lavoratore abbia espletato le prestazioni lavorative in condizioni di assoluta sicurezza e tutela della salute, nell'ambito di misure e cautele precauzionali conformi alle disposizioni normative e al patrimonio tecnico scientifico vigenti all'epoca dei fatti di causa ma, altresì, come lo stesso non sia in alcun modo venuto a contatto con amianto né tantomeno ha mai inalato all'interno dello stabilimento le relative fibre >>, che << Stante, pertanto, la natura delle attività espletate dal Sig. le R_ modalità nonché i luoghi di svolgimento delle stesse, emerge chiaramente come, nel caso di specie, non potesse e non possa, neanche in ipotesi, ravvisarsi alcun asserito contatto da parte del de cuius con polveri di amianto >>, e l'insussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia tumorale che ha condotto il de cuius al decesso – ovverosia il mesotelioma pleurico.
La società resistente ha, infine, contestato le richieste risarcitorie, sia con riferimento alle categorie giuridiche richiamate da parte ricorrente sia con riferimento al quantum.
E' stata espletata istruttoria orale e disposta CTU medico-legale. Va, preliminarmente, rilevato che non vi è alcuna carenza di legittimazione attiva in capo agli odierni ricorrenti (e nessuna conseguente inammissibilità della domanda): la legittimazione ad agire è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa (Trib. Napoli, sez. X,
20/05/2021, n. 4717, in Redazione Giuffrè 2021); pertanto, non si rilevano profili di difetto di legittimazione attiva, trattandosi, al più, di rilevi di merito aventi ad oggetto la affermazione di mancanza di titolarità del diritto controverso (per la differenza tra legittimazione e titolarità del diritto controverso v. Cass., 14/06/2021, n. 16744 e 12/02/2021, n. 3765).
In ogni caso, i ricorrenti non hanno agito esclusivamente nella qualità di eredi (come affermato ed eccepito dalla società convenuta), ma quali << prossimi congiunti ed eredi di >>; avere Persona_1
4 specificato di agire quali “prossimi congiunti” di Persona_1 comporta indubitabilmente piena legittimazione ed ammissibilità delle domande di risarcimento formulate iure proprio (Cass. , 17/05/2023, n.
13540 precisa che << Ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale, il quale è presuntivo, essendo sufficiente il legame di parentela per presumere l'afflittività, e non essendo invece necessaria la convivenza tra vittima principale e secondaria … Per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno >>).
Ciò posto, deve, innanzitutto, rilevarsi che con il ricorso introduttivo sono state proposte (cumulativamente) varie domande;
e che sebbene la parte ricorrente ha dedotto di agire per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro (cfr. pagina 21 e seguenti del ricorso) in realtà non tutte le domande spiegate sottostanno al regime anzidetto (del resto, vi sono ulteriori precisazioni e riferimenti nel prosieguo del ricorso, pagina 40 e seguenti).
Ed infatti la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (Cass. , sez. lav., 02/01/2020, n. 2); la domanda di risarcimento dei danni proposta iure proprio - cioè quali soggetti estranei al rapporto di lavoro - dai congiunti del lavoratore deceduto, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente e art. 2087 c.c., trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., rappresentando il rapporto di lavoro la mera occasione della responsabilità, oggetto dell'accertamento (Cass. , 22/10/2014, n. 22333, che in parte motiva precisa che in tal caso il giudice che ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo
5 contrattuale, si limita soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda e senza incorrere nel vizio di extrapetizione).
In sostanza:
• le domande di risarcimento dei danni biologico e morale cagionati alla persona di (e per i quali i Persona_1 ricorrenti agiscono, in sostanza, nella qualità di eredi, e quindi iure hereditatis) vanno inquadrate in fattispecie di responsabilità di tipo contrattuale;
per queste vale il seguente regime probatorio: il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 13533 del 2001, cui adde Cass. sent. n. 13925 del
2002; n. 17626 del 2002; n. 2647 del 2003; n. 5135 del 2003;
n. 15249 del 2003; n. 18315 del 2003; n. 2387 del 2004; n.
6395 del 2004; n. 20073 del 2004; n. 8615 del 2006; n. 13674 del 2006; n. 1743 del 2007; n. 9351 del 2007; n. 26953 del
2008; n. 15677 del 2009; n. 936 del 2010);
• le domande di risarcimento dei danni derivati nelle persone dei ricorrenti (danni morali, da lutto, parentali), per i quali i ricorrenti agiscono, in sostanza, in proprio, vanno inquadrate in fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, con applicazione dei relativi principi di diritto.
Quanto appena detto è sufficiente per evidenziare, inoltre,
l'infondatezza dei rilevi di “incompetenza” del giudice del lavoro;
ove si determini, infatti, una connessione “forte”, come nel caso in esame, tra cause soggette a rito ordinario e cause aventi ad oggetto quello lavorativo, trova applicazione l'art. 40, terzo comma, c.p.c., che fa salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse rientri tra quelle previste di cui agli artt.
409 e 442 c.p.c.
Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari appena esaminate, ed entrando nel merito della controversia, si rileva che sono stati escussi i testi e (indicati da pare ricorrente), Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e (su richiesta di parte resistente).
[...] Testimone_4
6 Il testimone , escusso all'udienza del 21.01.2021, ha Testimone_1 dichiarato che era collega di lavoro di di essere in Persona_1 pensione dal 2008 e che era tecnico strumentista.
Ha confermato che nello stabilimento di vi era CP_3 CP_5 amianto nelle guarnizioni, nelle flange, nei premitreccia, nelle coibentazioni di macchinari e tubazioni, nelle coperture di fabbricati.
Ha confermato che ha svolto per dal 1982 Persona_1 CP_3 al 1990 le mansioni di operatore d'impianto. Ha confermato che prestava assistenza, Persona_1 controllava e supervisionava l'attività manutentiva di tubazioni, pompe, macchinari, strumenti, svolta da altri dipendenti e/o da ditte esterne;
CP_3 precisando che << Quando erano effettuati degli interventi tecnici,
l'operatore di impianto - quindi, il – doveva essere con tecnico e R_ restava là per tutta la fase dell'intervento. L'operatore di impianto, poi, ad esempio, interveniva nello smontaggio o montaggio dell'impianto, e i tecnici - quale ero io – effettuavamo l'intervento sul singolo pezzo >>; che il si occupava anche di piccola manutenzione su apparecchiature, R_ tubazioni, valvole, pompe, manipolando amianto;
che si occupava anche della manutenzione dei bruciatori dei forni
Quanto alla dotazione di dispositivi di protezione individuale, o lo ha riferito come i DPI (dispositivi di protezione individuale) Tes_1 utilizzati dagli operatori durante gli interventi sui forni fossero guanti, tuta e casco in amianto.
Le dichiarazioni rese dal , sentito all'udienza del Testimone_2
20.01.2022, ex collega del con le medesime mansioni di R_ operatore d'impianto, sono sostanzialmente aderenti a quelle di;
il Tes_1 teste ha confermato che gli operatori di impianto (tra cui lui e il R_ intervenivano manualmente, ad esempio per la pulizia dei bruciatori dei forni, e ha affermato che gli operatori preparavano anche le guarnizioni, realizzate con fogli di amianto, sui quali si batteva con stampe e martello.
Di tenore completamente diverso sono, invece, le dichiarazioni dei due testi indicati dalla parte resistente.
Il testimone escusso all'udienza del 21.01.2021, ha Tes_3 dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della fino al Controparte_3
2003, che dal 1982 al 1990 era un suo operatore, allorquando il R_ teste svolgeva le mansioni di “capo turno”; ha confermato che R_
in qualità di operatore di impianto, svolgeva il compito di
[...] garantire e assicurare il corretto funzionamento dell'impianto; che
7 l'operatore di impianto, qualora si fosse verificato un otturamento all'interno del bruciatore, era tenuto ad avvertire la sala controllo al fine di richiedere l'intervento degli addetti della manutenzione;
che gli operatori di impianto, tra cui il Sig. espletavano le proprie Persona_1 mansioni senza montare, smontare, frantumare, lavorare, assemblare, mescolare amianto;
il teste ha precisato che il << non doveva R_ assolutamente fare manutenzione, doveva intercettare, svuotare, pulire e poi tutto passava ai tecnici della manutenzione. Non faceva neanche piccoli interventi. Non assisteva neanche gli interventi >>.
Il teste ha, quindi, affermato che << Nell'impianto dove ha lavorato il vi era amianto nelle coperture delle sale controllo e nelle R_ coperture elettriche. Non vi era ulteriore presenza di amianto. Non erano in amianto pompe, compressori, tubazioni, forni >>.
Il teste ha, poi, affermato che le guarnizioni non erano in amianto, dichiarando che lo erano solo le trecce di coibentazione;
il teste ha, infine, escluso che vi fosse amianto nei dispositivi di protezione individuale.
Il tenore è identico al teste - udienza del 20.01.2022 – l'unica Tes_4 differenza è che le dichiarazioni del teste riguardano gli anni 1982-1984, atteso che il teste ha dichiarato che << Dopo aprile 1984 non ho più lavorato con il Non l'ho più visto nell'mito lavorativo >>. R_
Per la evidente inconciliabile contraddizione delle dichiarazioni dei testi è stato disposto ed effettuato un confronto e copia di verbali è stata, poi, trasmessa alla Procura-Sede per le valutazioni di competenza.
La valutazione delle dichiarazioni dei testi è, pertanto, direttamente collegata all'esame della documentazione in atti;
risulta di particolare rilievo la relazione CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi
Professionali) redatta dall'INAIL (doc. n. 3 allegato al ricorso); alle pp. 23- 25 (MAPPATURA DELL'AMIANTO PRESENTE NELLO STABILIMENTO) emerge per il periodo di interesse (1982-1990, in tutto o in parte) la presenza di amianto nei materiali di seguito indicati: tubazioni calde di piccolo diametro;
coibente in ciclo chiuso dell'impianto di produzione azoto;
copertura dei fabbricati;
trecce e foglie per guarnizioni di impianti di produzione e servizi;
guanti di protezione termica a disposizione del personale;
teli di protezione antiscintille;
tute di avvicinamento al fuoco;
protezione lance vapore;
la presenza di amianto è segnalata, poi, in valvole, forni, colonne, coibentazioni, pompe, motori elettrici, motopompe, liee riscaldamento, serbatoi, caldaie, interruttori di potenza, locali condizionatori.
8 Da quanto appena detto emerge palesemente l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi e e la conseguente irrilevanza delle Tes_3 Tes_4 stesse ai fini della decisione.
In particolare, come visto, secondo i testi di parte resistente nell'impianto dove ha lavorato il vi era amianto solo nelle R_ coperture delle sale controllo e nelle coperture elettriche;
non vi era ulteriore presenza di amianto;
non erano in amianto pompe, compressori, tubazioni, forni;
le guarnizioni non erano in amianto, e non vi era amianto nei dispositivi di protezione individuale;
dichiarazioni totalmente in contrasto con le risultanze della Pt_3
Dalla espletata istruttoria (orale e documentale) è, quindi, da ritenersi provato che nel periodo di lavoro del (1982-1990) nei luoghi di R_ lavoro dello stesso vi era ingente presenza amianto;
ed è da ritenersi provato anche che il lavoratore era concretamente esposto R_ all'inalazione di polveri di amianto sia per le attività direttamente svolte a contatto con le polveri che per quelle svolte in assistenza del tecnico strumentista (e, quindi, quale bystander) – le dichiarazioni di e Tes_1 in ordine alle mansioni del appaiono attendibili in quanto Tes_2 R_ coerenti, circostanziate nel tempo e nello spazio, si riscontrano a vicenda, e risultano, inoltre, in linea con le evidenze documentali.
L'istruttoria ha, poi, confermato che il lavorava in R_ impianto senza adeguate protezioni dall'amianto; e, anzi, come dichiarato dai testi e e confermato dalla anche i dispositivi Tes_1 Tes_2 Pt_3 di protezione individuale contenevano amianto.
Come detto, le dichiarazioni dei testi e trovano Tes_1 Tes_2 conferma nella con particolare riferimento alla presenza Pt_3 massiccia di amianto nei materiali e nei dispositivi di protezione individuale.
Il contenuto delle dichiarazioni dei testi (e delle affermazioni di cui in ricorso) trova supporto anche nella ulteriore documentazione prodotta da parte ricorrente (esiti di prove testimoniali, CTU, sentenze, provenienti da altri procedimenti) sia relativamente alla presenza di amianto nello stabilimento sia con riferimento all'attività di manipolazione che CP_3 veniva compiuta (anche) dagli operatori di impianto (come il , R_ sia con riferimento all'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale.
E' stata disposta CTU medico legale.
9 Il CTU dott. , Direttore della Struttura Complessa di Per_2
Oncologia Medica ha ricostruito Controparte_6 puntualmente la storia clinica del de cuius (pp. 2-5 Persona_1 della perizia), da cui emergono la diagnosi di mesotelioma pleurico e un periodo di circa quattordici mesi (dal 23.05.2017, esecuzione di biopsie pleuriche, fino al 17.09.2018, decesso) caratterizzato da ricoveri, trattamenti chemioterapici, interventi ed accertamenti.
Il consulente dell'ufficio ha poi descritto le caratteristiche del mesotelioma pleurico con i fattori di rischio e la correlazione all'esposizione all'amianto, (pp. 15-45), esaminando partitamente l'esposizione all'asbesto ed il cancro polmonare, i criteri per l'attribuzione dei tumori polmonari all'esposizione all'asbesto, e valutando anche il comprensorio di residenza del de cuius (pp. 5-52).
L'approfondita disamina contenuta nella CTU si è conclusa con le indicazioni alle pp. 52-66 dei criteri utilizzabili per attribuire in concreto all'esposizione all'asbesto il ruolo di causa dello sviluppo del cancro polmonare da cui è stato affetto e delle risposte alle Persona_1 osservazioni delle parti.
Il CTU ha, quindi così concluso: (p. 64) << il Sig. ebbe R_ diagnosticati nel corso del 2017 un mesotelioma primitivo della pleura; tale diagnosi è stata sottoposta, nel corso delle procedure peritali, a revisione da parte di un patologo dotato di riconosciuta expertise nella diagnostica oncologica ed è stata pienamente confermata … il decesso del sig. è avvenuto nel 2018 con modalità coerenti con le R_ conseguenze di una evoluzione sfavorevole del mesotelioma pleurico da cui era affetto >>; (pp. 56-57) << l'insorgenza del mesotelioma pleurico che sviluppò il sig. ad un intervallo di tempo di 27-35 anni dal R_ periodo in cui era alle dipendenze della è coerente con i tempi di CP_3 latenza che caratterizzano l'insorgenza del mesotelioma pleurico a seguito di pregressa esposizione ad amianto secondo quanto riportato in letteratura internazionale; il mesotelioma pleurico ha come principale fattore di rischio, universalmente riconosciuto dalla letteratura internazionale, l'esposizione all'asbesto >>. Con riferimento al nesso causale, il CTU (p. 66) ha ritenuto << attribuire valore prioritario nel processo di attribuzione del nesso di causalità alla anamnesi personale del sib. da tale anamnesi si R_ deduce coesistere la possibilità che l'esposizione all'amianto si sia
10 verificata tanto per motivi ambientali, insiti nei luoghi di nascita e di vita del quanto per motivi occupazionali >>. R_
In ordine alla quantificazione del danno, il CTU nella relazione finale ha risposto (p. 65): “il sig. subì, a causa del mesotelioma R_ pleurico che ebbe diagnosticato nel maggio del 2017, mesi 14 (quattordici) di inabilità temporanea parziale al 75% (corrispondente al periodo in cui prima fu sottoposto a procedura di toracoscopia con biopsie pleuriche e talcaggio del cavo pleurico e successivamente a trattamenti antitumorali sistemici finalizzati contenere l'evoluzione della malattia), mesi 2 (due) di inabilità permanente totale al 100% (corrispondente al periodo successivo alla progressione clinica registrata dopo la seconda linea di terapia antitumorale e durante il quale, pur ricevendo una terapia di mantenimento, il quadro di malattia era ormai evoluto verso le fasi finali del suo decorso clinico >>; su questo punto va rilevato che il CTU ha riferito di una invalidità temporanea al 75% di quattordici mesi e subito dopo di una invalidità permanente di due mesi al 100%, ma quest'ultimo dato va inteso come mero errore materiale, essendo evidente che il CTU si riferiva ad un ulteriore periodo di invalidità temporanea (non permanente) di due mesi al 100%.
La consulenza è, infatti, pienamente apprezzabile sotto il profilo tecnico-scientifico, e fornisce un impianto metodologico utile per la decisione;
e le acquisizioni istruttorie, come già più sopra accennato, fanno ritenere che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, provate dalla documentazione in atti (INAIL in particolare) e in via testimoniale, dimostrano l'esposizione continuativa del lavoratore all'amianto, senza che i responsabili datoriali abbiano posto a sua disposizione adeguati presidi strumentali.
<< In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41
c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva
11 efficienza causale di una di esse >>: così Cass. 6/07/2021, n. 19033, la quale in parte motiva ha precisato quanto segue.
<< Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"
(e pertanto in termini di - quasi - certezza: v. Cass., Sez. Un. pen.,
10/7/2002, n. 30328, e, conformemente, Cass., pen., 25/08/2015, n. 41158;
Cass., pen., 19/3/2015, n. 22378), nel giudizio civile in tema di nesso di causalità (che consiste nella relazione materiale designante il derivare di un evento da una condotta (dolosa o) colposa: cfr., da ultimo, Cass.,
18/4/2019, n. 10812) opera la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (v. Cass., Sez.
Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619. E, da ultimo, Cass.,
12/10/2018, n. 25365; Cass., 20/6/2019, n. 16581) dell'evento lesivo alla sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio d'imputazione (v., in particolare, Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass.,
21/4/2016, n. 8035; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367;
Cass., 17/09/2013, n. 21255).
Si è da questa Corte precisato che in sede civile il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato, pertanto risolvendosi entro "i pragmatici confini della dimensione "storica"", valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire (così Cass., 16/10/2007, n. 21619.
V. altresì Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576).
Si è al riguardo sottolineata la necessità di delineare la giuridica rilevanza delle conseguenze dannose eziologicamente derivanti dal danno evento e costituenti integrazione del rischio specifico posto in essere dalla condotta (dolosa o) colposa del debitore/danneggiante, che a tale stregua solo a carico di quest'ultimo, e non anche sul creditore/danneggiato, debbono conseguentemente gravare (v. Cass., 10/4/2019, n. 10812; Cass.,
14/2/2019, n. 4298; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 29/9/2015, n. 19213;
Cass., 6/5/2015, n. 9008), nell'avvertita necessità di non lasciare priva di ristoro l'ipotesi in cui il danno sia conseguenza necessitata del fatto dannoso quand'anche statisticamente anomalo, giacchè il criterio della
12 prevedibilità deve tenersi invero distinto da quello della normalità delle conseguenze (v. Cass., 10/4/2019, n. 10812; Cass., 29/2/2016, n. 3893).
Si è al riguardo ulteriormente precisato che vanno poste a carico del debitore/danneggiante, costituendo integrazione del rischio specifico posto in essere dalla sua antecedente condotta (dolosa o) colposa, le conseguenze costituenti effetto sia delle condizioni personali (quand'anche eccezionali) del danneggiato, sia il fatto successivo del terzo (v., da ultimo, Cass.,
10/4/2019, n. 10812).
Nella relativa valutazione il giudice del merito non deve invero limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (v. Cass.,
20/6/2019, n. 16581. Cfr. altresì, con riferimento alla prova per presunzioni, Cass., 21/12/1987, n. 9504), e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale (cfr., con riferimento agli elementi idonei a fondare la prova presuntiva, già Cass., 27/11/1982, n.
6460).
Si è altresì sottolineato che, in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, qualora nessuna di esse appaia nè del tutto inverosimile nè risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale tra le medesime risulti "più probabile che non" determinativa dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (v. Cass., 20/2/2018, n. 4024; Cass.,
22/10/2013, n. 23933).
E' pertanto erroneo ritenere non provato il nesso eziologico tra condotta e danno per il solo fatto della sussistenza di più cause possibili ed alternative, atteso che in tal caso il giudice non può sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella "più probabile" in concreto ed in relazione alle altre, e non già in astratto ed in assoluto (cfr. Cass.,
22/10/2013, n. 23933); e in ogni caso, escludere che le varie ipotesi causali possano essere "concorrenti", dovendo tenersi in proposito in rilievo che è erroneo anche ritenere che una mera ipotesi non possa essere sufficiente a fondare un giudizio di causalità, atteso che nella singola concreta e specifica vicenda del caso pure un evento improbabile può ritenersi "causa"
13 d'un evento, se tutte le altre possibili cause siano ancor meno probabili (v.
Cass., 20/2/2018, n. 4024).
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, allorquando non si pervenga a ravvisare la sussistenza di una causa sopravvenuta idonea a determinare in via autonoma ed esclusiva il danno evento (cfr. Cass.,
28/9/2018, n. 23450; Cass., 6/5/2015, n. 9008; Cass., 13/1/2015, n. 280;
Cass., 23/9/2013, n. 21715; Cass., 17/2/2011, n. 3847; Cass., 21/7/2003, n.
11316), il problema del concorso di cause delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. Cass., 28/7/2017, n. 18753; Cass.,
14/7/2011, n. 15537; Cass., 2/2/2010, n. 2360), trattandosi di ipotesi di concorso di più cause efficienti nella determinazione del danno (cfr. Cass.,
9/4/2014, n. 8372; Cass., 3/3/2010, n. 7618; Cass., 9/11/2006, n. 23918.
Cfr. altresì Cass., 11/5/2012, n. 7404).
Sotto altro profilo, deve tenersi del pari in considerazione che allorquando emerga la sussistenza di una concorrente causa naturale non imputabile, non essendo ammissibile la comparazione della medesima con la causa umana imputabile (comparazione che solo tra comportamenti umani colposi è in realtà ammissibile: v. Cass., 21/7/2011, n. 15991, e conformemente Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass.,
20/11/2017, n. 27254; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 21/8/2018, n.
20836; Cass., 18/4/2019, n. 10812), all'antecedente (e non successivo) fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del responsabile e dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva riscontrata situazione patologica può attribuirsi rilievo non già sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del responsabile dell'illecito, bensì unicamente sul piano della logicamente successiva (all'accertamento dell'an dell'illecito o dell'inadempimento) fase della determinazione equitativa (art. 1226 c.c.) del danno-conseguenza risarcibile, risultando legittimata solamente ad una delimitazione del quantum del risarcimento, sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto (v.
14 Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20836; Cass., 21/8/2018,
n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass.,
6/5/2015, n. 8995; Cass., 21/7/2011, n. 15991) >>.
Il mesotelioma pleurico che ha determinato la morte di R_
è, per quanto emerso dagli atti, dipeso dall'esposizione
[...] all'amianto; in particolare, dall'esposizione del all'amianto per R_ motivi occupazionali (come causa o come concausa); quindi, vi è una unicità del fatto dannoso (esposizione all'amianto causante asbesto) imputabile tanto per motivi ambientali, insiti nei luoghi di nascita e di vita del quanto per motivi occupazionali. R_
Con riferimento ai danni risarcibili, va intanto rilevato che il CTU ha ricostruito puntualmente la storia clinica del de cuius , Persona_1 indicando mesi 14 (quattordici) di inabilità temporanea parziale al 75%
(corrispondente al periodo in cui prima fu sottoposto a procedura di toracoscopia con biopsie pleuriche e talcaggio del cavo pleurico e successivamente a trattamenti antitumorali sistemici finalizzati contenere l'evoluzione della malattia), e mesi 2 (due) di inabilità al 100%. Con riferimento alla quantificazione del danno, si rileva che la liquidazione del danno alla salute, di natura non patrimoniale e dunque insuscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare, può essere effettuata dal giudice con il ricorso al metodo equitativo;
tuttavia, perché la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una quantificazione arbitraria è necessario che il giudice di merito fornisca congrue ragioni del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento, indicando gli elementi a tal fine valorizzati (cfr. Cass. 22.05.2000 n. 6616; 20.10.1998 n.
10045), potendo ispirarsi a “pertinenti criteri metodologici suggeriti dalla dottrina o di diffusa applicazione giurisprudenziale” (cfr. Cass. 18.02.1993 nn. 2008 e 2009; 13.01.1993 n. 357; 10.03.1990 n. 1954; 21.03.1986 n.
2012); nella liquidazione del danno biologico costituisce legittimo criterio di liquidazione equitativa quello della predeterminazione del valore di ogni singolo punto di invalidità comprensivo del danno da svalutazione e degli interessi (Cass. 24.01.2000 n. 7489); il giudice di merito può ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati - le cd. tabelle, ed in particolare le tabelle di Milano: Cass. 12408/2011.
Deve, al riguardo, osservarsi come nel mese di giugno 2024
l'Osservatorio della Giustizia di Milano ha aggiornato le tabelle meneghine, in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, anche
15 alla luce delle indicazioni più recenti di cui alla giurisprudenza di legittimità (per una ricostruzione della complessiva “morfologia” del danno non patrimoniale si rinvia a Cass. n. 25164/2020).
Nel caso di specie, dalle affezioni verificate è derivata a R_ una menomazione dell'integrità psicofisica e, precisamente, una
[...] incapacità temporanea assoluta di giorni 60 (due mesi) e una incapacità temporanea parziale al 75% di giorni 420 (quattordici mesi).
Il danno non patrimoniale da incapacità temporanea da risarcire va, nella specie, così determinato:
• € 6.900,00 per invalidità temporanea assoluta al 100% di giorni 60 (60 gg. x 115,00 €);
• € 36.225,00 per invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 420 (420 gg. x 86,25 €). Con riferimento agli affermati “danno morale e danno morale patiti dal de cuius”, si osserva che << in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica
(agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso >>: Trib. Lecce, 07/07/2021, n. 2068, in Redazione
Giuffrè 2021.
Il “danno morale terminale”, si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (conf. Cass. 13547/2014); in tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una
16 sensazione dolorosa, sicché, al contrario del danno alla salute, l'esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente, atteso che se la vittima non è consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela ed addolorarsi per essa” (Cass. n. 5448/2020).
Quanto alle modalità liquidatorie di tale voce di danno, secondo la giurisprudenza di legittimità occorre procedere in via equitativa alla quantificazione del “danno biologico terminale” parametrandolo ai valori base concernenti l'invalidità temporanea e personalizzando tali valori in base al caso concreto.
Appare utile a questo punto evidenziare che secondo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano – che, come già detto, rappresentano un utile strumento per garantire standard omogenei di liquidazione – “onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”. E ancora, posto che le tabelle precisano (in accordo con gli orientamenti giurisprudenziali) che << in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza >>, come osservato in CTU (p. 5), alla rivalutazione successiva al 5.07.2018 << la malattia venne riportata come in “lieve progressione” per cui venne posta indicazione a proseguire il trattamento con sola >>, progredendo poi ulteriormente e portando a morte Persona_3 il in data 17.09.2018, può ritenersi che per i due mesi per cui è R_ riconosciuta invalidità temporanea assoluta al 100% era plausibilmente presente nel la percezione della fine imminente;
e parametrandosi R_ alle tabelle milanesi possono riconoscersi € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale.
17 Ai ricorrenti va, pertanto, riconosciuta iure hereditatis la somma di € 93.125,00 (€ 6.900,00 + € 36.225,00 + € 50.000,00); su tale somma di € 93.125,00, calcolata secondo parametri attuali, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata, però, al momento del fatto (da ritenersi maggio 2017, diagnosi della malattia) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Venendo, ora, alla domanda di risarcimento dei danni proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, la morte di ha Persona_1 sicuramente prodotto dei danni in capo ai ricorrenti (in particolare, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da intendersi una unica voce di danno per effetto delle indicazioni in Cass. SS.UU.
11.11.2008 n. 26972, non già come fonte di distinte richieste di danno – biologici, morali, da lutto, parentali, esistenziali).
Il danno da perdita del rapporto parentale si configura quale danno non patrimoniale subìto dal prossimo congiunto, che va ad incidere sia sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, sia sul piano dinamico – relazionale (Trib. Milano, sez. X, 21/10/2021, n. 8568, in Redazione
Giuffrè 2022), e le somme da riconoscere a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale saranno ottenute considerando il rapporto tra vittima e sopravvissuto, l'età della vittima e del congiunto avente diritto al risarcimento al momento del fatto lesivo, nonché la convivenza o meno tra vittima e congiunto e la composizione del nucleo familiare, il tutto secondo i parametri e i criteri di calcolo desunti da tabelle correntemente in uso (cfr. Cass. 10/11/2021, n. 33005).
Deve evidenziarsi che il de cuius al momento della morte non aveva ancora compiuto 72 anni di età, con una conseguente correlata aspettativa di vita dello stesso, qualora in buona salute;
la moglie convivente Pt_1 aveva invece compiuto 70 anni all'epoca del decesso;
poiché il
[...] danno parentale consiste in un danno futuro, è evidente che presumibilmente per alcuni ulteriori anni l'attrice avrebbe potuto godere della presenza del marito, qualora non affetto dalle patologie derivanti dall'esposizione ad amianto. Alla luce delle argomentazioni esposte sulle conseguenze dinamico- relazionali e da sofferenza soggettiva interiore patita dall'attrice, in
18 applicazione dei criteri della LA ES (tabella integrata a punti), si può liquidare alla ricorrente la somma di € 312.880,00 Parte_1
(valore del punto, pari ad € 3.911,00 per punti 80), rivalutata ad oggi. Con riferimento ai figli del de cuius, è da ritenersi che all'epoca del decesso i figli (45 anni all'epoca) e Controparte_1 Parte_2
(41 anni all'epoca), non coabitavano con il padre (non è, del resto, neanche stato accennato in ricorso a convivenza e/o coabitazione); è da ritenersi, comunque, che con lo stesso intrattenevano un legame stabile;
posto quanto sopra, in merito all'aspetto dinamico-relazionale, deve ritenersi che la morte del padre abbia determinato per ciascun figlio un serio sconvolgimento nella vita di relazione.
Alla luce delle argomentazioni esposte e richiamando quanto innanzi osservato circa la natura del danno in esame come danno futuro e dell'età del de cuius, in applicazione dei criteri della LA ES (tabella integrata a punti), si può liquidare a ciascun figlio la somma di € 234.660,00 (valore del punto, pari ad € 3.911,00 per punti 60), rivalutata ad oggi.
Su tali somme di € 312.880,00 per e di € 234.660,00 Parte_1 ciascuno per e calcolate secondo Controparte_1 Parte_2 parametri attuali, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulle suddette somme devalutate, però, al momento del fatto (settembre 2018) e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Pertanto, in conclusione, va condannata al Controparte_3 pagamento: in favore dei ricorrenti, complessivamente intesi, della somma di € 93.125,00 iure hereditatis, oltre gli accessori più sopra indicati;
in favore di della somma di € 312.880,00 iure proprio, oltre Parte_1 gli accessori più sopra indicati;
in favore di e Controparte_1 Parte_2 della somma di € 234.660,00 ciascuno iure proprio, oltre gli
[...] accessori più sopra indicati. dovrà rifondere ai ricorrenti le spese di lite, Controparte_3 secondo il principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti,
19 del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_3
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1259/2019 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta dalle parti ricorrenti condanna , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento: in favore dei ricorrenti, complessivamente intesi, della somma di € 93.125,00, iure hereditatis, oltre gli accessori di cui in parte motiva;
in favore di della Parte_1 somma di € 312.880,00 iure proprio, oltre gli accessori di cui in parte motiva;
in favore di e della somma Controparte_1 Parte_2 di € 234.660,00 ciascuno iure proprio, oltre gli accessori di cui in parte motiva;
condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida nella somma di € 843,00 per spese vive, € 30.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Salvatore Runza;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_3
Siracusa, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
20