Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 5637/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Ceriello Cristiano presso cui Parte 1
studio domicilia in Polla alla via della Noce n. 5
Opponente
CONTRO
CP in persona l.r.p.t. in proprio e quale mandatario di Parte 2 in persona del
I.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe ed elett.te dom.to in Nola
alla via S.S.7 bis presso avvocatura dell'Ente Previdenziale
Opposto
E
Controparte_2 in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco De Cesare presso il quale domicilia in Paola alla via Gioacchina
Da Fiore n. 1
Altro opposto
Con due distinti ricorsi depositati il 08.11.2022 e il 24.01.2024 e successivamente riuniti in corso di causa, regolarmente notificato alla parte resistente, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 001246505 000 per contributi non pagati per le annualità degli anni 2014 e 2015 e avviso di addebito n. 371 2023 0010662057 000 per contributi non pagati per le annualità dell'anno 2018 contestando la assoluta nullità della notifica effettuata a mezzo PEC
con file Pdf;
mancanza assoluta di firma digitale;
irritualità della notifica dell'atto prodomico;
prescrizione del diritto. Concludeva per l'annullamento degli avvisi di addebito con condanna alla spese processuali,
Si Costituiva l'CP 1 con propria memoria difensiva eccependo nel merito l'infondatezza dell'opposizione. Concludeva per il rigetto della domanda introduttiva.
Si costituiva anche l' Controparte_2 eccependo preliminarmente la carenza della legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del domanda sia in punto di fatto che di diritto
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante,.
In merito alle notifiche effettuate a mezzo PEC i Supremi Giudici hanno, evidenziato il seguente principio secondo cui "La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale,
soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600
del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta,
rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c." (Cass. n. 6417 del
2019; conf. Cass. n. 27561 del 2018; Cass., Sez. U., n. 23620 del 2018 e Cass. n. 7665 del
2016), con la precisazione che una tale irritualità della notificazione non dà luogo ad inesistenza della stessa, ma al più a nullità, ove non intervenga la predetta sanatoria (cfr. Cass., Sez. U., n. 23620 del 2018, citata). Va evidenziato che l'art. 26 DPR 602/1973
prevede: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: "In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato
può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Ed infatti la certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. da utilizzare per la notificazione medesima attiene infatti alla sfera del "destinatario", al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso.
Tanto non riguarda, invece, la sfera del "mittente” e, in particolare l'indirizzo di provenienza della p.e.c.. Nessun vizio, pertanto, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza non sia contenuto in un pubblico elenco, posto che questo deve contenere gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire. In
tema, a conferma dei principi riportati, si rinvia alle autorevoli motivazioni di Cass SU
n.15979/2022 (conf. Cass 31160/ 2022; Cass 6015/ 2023), secondo cui la notifica effettuata da "...un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più
stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82
del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente." Ad ogni modo deve trovare applicazione la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui" "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato,
vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può
essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" Il ricorrente ha altresì dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati. Tuttavia 'CP ha versato agli atti la prova documentale della notifica degli avvisi di addebito di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti dell Controparte_3 resistente, maturato a seguito di mancato versamento di contributi previdenziale Ed infatti la ricevuta di consegna in cui si evidenzia il numero dell'avviso di addebito consente di verificare la corrispondenza tra l'avviso di pagamento inviato e la ricevuto di consegna e costituisce dato sufficiente per ritenere provata la notifica del titolo, in assenza di specifici e decisivi elementi di giudizio confutativi, neppure dedotti (cf docc. in atti).
Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente sul presupposto che la comunicazione preventiva di avviso bonario sia il primo atto mediante il quale avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza dei predetti titoli. Quindi tenuto conto che la stabilizzazione degli avvisi d'addebito, non opposti tempestivamente ai sensi dell'art 24 del digs 46/1999 s.i.e m., preclude al ricorrente di formulare eccezioni di merito in ordine all'an debeatur, deve rilevarsi che i più volte citati avvisi d'addebito e prima ancora gli avvisi bonari sono stati notificati rispettivamente sono stati notificati in date che vanno dal 12.11.2020 ed il 05.10.2022
mentre l'avviso di addebito n, 371 2023 00662057 000 la prescrizione maturerebbe nell'anno 2023 in quanto l'avviso di addebito impugnato riguarda contributi previdenziale relativi all'anno 2018. arco temporale in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione. Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale - da far decorrere per le anzidette ragioni dalla data di notifica degli avvisi di addebito ritualmente notificati al ricorrente era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311
giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine quinquennale. Risultano pertanto non
CP prescritti i crediti portati nell'avviso di addebito n 371 20230010662057000. Ciò
posto la domanda deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza ex art. 91
CP cpc con condanna della parte ricorrente al rimborso in favore dell' e delle spese del
,giudizio le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
5.2012,00 a euro 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase
istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4. Nulla è dovuta alla [...]
Controparte_2 attesa la carenza di legittimazione passiva avendo il ricorrente i9mpugnati atti di cui l'unico legittimato passivo è l' Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Rigetta la domanda
CP
―b Condanna la parte ricorrente pagamento in favore dell' delle spese processuali che si liquidano in euro 1.368,50 oltre IVA, Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
C- Nulla è dovuto all' Controparte_2
Nola lì 30.01.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino