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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.9.2025, ex lege n. 92/2012, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2352/2024 R.G., vertente
TRA
Parte_1
Avv. SABATINO ALESSIO MARRAMA reclamante
E
Controparte_1
Avv. VITO ALBERTO CALABRESE reclamata
1 OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia
n. 92/2024 pubblicata in data 26/2/2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.8.2024, ha Controparte_1 impugnato la sentenza con la quale il Tribunale di Civitavecchia - riformando l'ordinanza di rigetto della domanda della lavoratrice, emessa dal giudice della fase sommaria, nelle forme di cui alla legge n. 92/2012 -, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato da condannando la società alla reintegra della Parte_2
nel posto di lavoro e alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 2.047,00 mensili, oltre accessori, regolarizzazione della posizione contributiva e rimborso delle spese processuali.
2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la lavoratrice, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per tardività e, nel merito, l'infondatezza chiedendone il rigetto.
3. All'udienza del 23.9.2025, all'esito della discussione orale, la causa
è stata assunta in riserva e decisa come da dispositivo in calce.
4. Va preliminarmente esaminata, per il suo carattere assorbente,
l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della per CP_1 tardività del reclamo.
4.1. La reclamata sostiene il passaggio in giudicato della sentenza gravata per tardività dell'impugnazione, in quanto depositata il
9.8.2024 ben oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma
58, della l. n. 92/2012 dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia avvenuta il 26 febbraio 2024. Tanto deduce poiché “La disposizione normativa de qua, come modificata dall'art. 1, co. 380,
2 della l. n. 197/2022, dettata per regolare la fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema processuale dedicato anche alle impugnazioni dei licenziamenti, stabilisce espressamente che ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti rispetto all'intervenuta novella legislativa. Ne discende che i giudizi introdotti, come quello per cui è causa, con il cd. rito Fornero e ancora pendenti alla data del 28 febbraio 2023, non possono che proseguire con il medesimo rito. La riforma Cartabia nell'abrogare il rito Fornero ex art. 37 lett. e) D.lgs n. 149/22 con riferimento ai procedimenti instaurati dall' , ha altresì previsto CP_2 per i processi pendenti alla data del 28.03.23 l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti ex art. 35 D.lgs n. 149/22. … La pendenza del giudizio deve essere valutata unitariamente prendendo in considerazione la data della sua introduzione in primo grado ed essendo irrilevante l'atto di instaurazione del giudizio di appello”.
4.2. Di contro, la società offre una differente interpretazione che contrappone al I comma dell'art. 35 d.lgs. 149/2022 (secondo cui le nuove disposizioni applicabili ai procedimenti instaurati dopo il
28.2.2023, salvo diversa previsione) la norma prevista dal successivo comma IV in base alla quale le nuove diposizioni “si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”, cui attribuisce carattere derogatorio, anche in virtù del principio tempus regit actum.
5. L'eccezione di inammissibilità è fondata e deve essere accolta.
La disciplina transitoria relativa all'abrogazione della legge n. 92/2012, commi da 49 a 60, disposta dall'art. 37 lettera e) del d.lgs. n. 149/2022
e alla nuova disciplina processuale che trae fonte dal medesimo testo normativo, è desumibile dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 35 del medesimo testo normativo.
5.1. Il primo comma dell'art. 35 prevede che:<< Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno
3 effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti>>.
5.2. Il successivo quarto comma dell'art. 35 ha specificamente previsto che “le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
6. La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione con tre diverse recenti pronunce sulla base dei seguenti principi cui questo
Collegio intende uniformarsi.
Sulla base del tenore letterale, la S.C. chiarisce che l'applicazione delle nuove disposizioni alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023
è limitata a quelle regolate dal rito ordinario civile (di cui ai “capi I e II del titolo III del libro secondo”) e a quelle riguardanti la generalità delle cause di lavoro sottoposte al rito (ordinario) del lavoro (artt. 434, 436 bis, 437 e 438 c.p.c.). L'art. 35, quarto comma, non estende invece la sua sfera di applicazione al reclamo, quale specifica forma di impugnazione nell'ambito del rito cd. Fornero, di cui all'art. 1, commi
58 e ss., della legge 92 del 2012, normativa a cui l'art. 35 citato non fa alcun riferimento.
6.1. Pertanto, i procedimenti disciplinati dal c.d. rito Fornero, pendenti alla data del 28.2.2023, rimangono regolati, anche nella fase dell'impugnazione, dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 47 e ss. L.
n. 92/2012, la cui abrogazione ha effetto per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023.
6.2. Precisa la Suprema Corte che <Tale interpretazione si salda con le previsioni degli artt. 441 bis e ss. c.p.c., introdotte dall'art. 3, comma
32, d.lgs. 149 del 2022, che disciplinano le “controversie relative ai
4 licenziamenti” e che, ai sensi dell'art. 35, primo comma, si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023>>.
6.3. Tale soluzione, peraltro, obbedisce al principio generale della perpetuatio iurisdictionis, in base al quale il processo civile è disciplinato interamente dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, introdotta, nel caso in esame, con il deposito del ricorso introduttivo avvenuto il 28.11.2018, data cui occorre dunque riferirsi per individuare la pendenza del procedimento.
6.4. Né a diversa soluzione potrebbe pervenirsi in applicazione del principio generale di immediata applicazione della nuova norma processuale (del tempus regit actum) che si riferisce, secondo quanto precisato dalla Corte di legittimità, ribadendo il proprio orientamento di cui alla pronuncia n. 32365 del 2024, “…ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 disp. prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione”.
(v. Cass. 11344/2025).
6.5. Nella stessa direzione convergono gli arresti giurisprudenziali in materia di interpretazione della norma transitoria di cui all'art. 35 d.lgs.
n. 149/2022, nel senso di ricondurre al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado - e non della proposizione dell'impugnazione - la pendenza del procedimento cui fare riferimento per l'applicazione delle nuove disposizioni processuali (v. Cass. n. 12275/2025 e n.
12277/2025).
7. Alla luce di tali puntuali argomentazioni, specificamente inerenti la questione processuale oggetto del contendere, deve ritenersi superabile l'affermazione incidentale – priva di ulteriori ricostruzioni sistematiche - che si rinviene nella precedente ordinanza della
Suprema Corte n. 9327/2024 laddove, in relazione ad un ricorso per
IO (soggetto nella vigenza del rito Fornero al termine di cui
5 all'art.1 comma 60 l.92/2012) promosso in relazione ad una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento ex lege n.92/2012, sembra ravvisare il discrimine per l'applicazione della previgente disciplina nella data di proposizione dell'impugnazione per cassazione (“il comma
62 di tale articolo [ndr 1 L. n. 92/2012] è stato successivamente abrogato dall'articolo 37, comma 1, lett. e) d.lgs. 10.10.2022, n. 149, ma a decorrere dal 28 febbraio 2023, secondo quanto stabilito dall'art.
35, comma 1, dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, comma
380, della L. n. 197/2022. Per conseguenza, detta norma era ancora applicabile ratione temporis all'atto della notifica del ricorso in esame
[ndr id est il ricorso per IO], eseguita il 25.11.2022”.
8. Alla stregua di tali considerazioni, l'impugnazione in esame - trattata con il rito c.d. , ancorché denominata in epigrafe del ricorso CP_3 come atto di appello - avrebbe dovuto essere proposta, oltre che con le forme di cui alla legge n. 92/2012, nei termini previsti dall'art. 1, comma 58, l. cit. di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado (avvenuta il 26.2.2024, come da biglietto di cancelleria in atti), termine posto a pena di decadenza, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
9. Rimane assorbita ogni ulteriore questione in lite dedotta.
10. L'esistenza di precedenti di merito di segno contrario e il recente intervento in materia della Corte di cassazione, successivo al giudizio di impugnazione, inducono a compensare tra le parti le spese del grado.
11. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 1, comma 60, L. n. 92/2012, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 - dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione;
- compensa tra le parti le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 23.9.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.9.2025, ex lege n. 92/2012, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2352/2024 R.G., vertente
TRA
Parte_1
Avv. SABATINO ALESSIO MARRAMA reclamante
E
Controparte_1
Avv. VITO ALBERTO CALABRESE reclamata
1 OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia
n. 92/2024 pubblicata in data 26/2/2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.8.2024, ha Controparte_1 impugnato la sentenza con la quale il Tribunale di Civitavecchia - riformando l'ordinanza di rigetto della domanda della lavoratrice, emessa dal giudice della fase sommaria, nelle forme di cui alla legge n. 92/2012 -, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato da condannando la società alla reintegra della Parte_2
nel posto di lavoro e alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 2.047,00 mensili, oltre accessori, regolarizzazione della posizione contributiva e rimborso delle spese processuali.
2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la lavoratrice, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per tardività e, nel merito, l'infondatezza chiedendone il rigetto.
3. All'udienza del 23.9.2025, all'esito della discussione orale, la causa
è stata assunta in riserva e decisa come da dispositivo in calce.
4. Va preliminarmente esaminata, per il suo carattere assorbente,
l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della per CP_1 tardività del reclamo.
4.1. La reclamata sostiene il passaggio in giudicato della sentenza gravata per tardività dell'impugnazione, in quanto depositata il
9.8.2024 ben oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma
58, della l. n. 92/2012 dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia avvenuta il 26 febbraio 2024. Tanto deduce poiché “La disposizione normativa de qua, come modificata dall'art. 1, co. 380,
2 della l. n. 197/2022, dettata per regolare la fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema processuale dedicato anche alle impugnazioni dei licenziamenti, stabilisce espressamente che ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti rispetto all'intervenuta novella legislativa. Ne discende che i giudizi introdotti, come quello per cui è causa, con il cd. rito Fornero e ancora pendenti alla data del 28 febbraio 2023, non possono che proseguire con il medesimo rito. La riforma Cartabia nell'abrogare il rito Fornero ex art. 37 lett. e) D.lgs n. 149/22 con riferimento ai procedimenti instaurati dall' , ha altresì previsto CP_2 per i processi pendenti alla data del 28.03.23 l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti ex art. 35 D.lgs n. 149/22. … La pendenza del giudizio deve essere valutata unitariamente prendendo in considerazione la data della sua introduzione in primo grado ed essendo irrilevante l'atto di instaurazione del giudizio di appello”.
4.2. Di contro, la società offre una differente interpretazione che contrappone al I comma dell'art. 35 d.lgs. 149/2022 (secondo cui le nuove disposizioni applicabili ai procedimenti instaurati dopo il
28.2.2023, salvo diversa previsione) la norma prevista dal successivo comma IV in base alla quale le nuove diposizioni “si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”, cui attribuisce carattere derogatorio, anche in virtù del principio tempus regit actum.
5. L'eccezione di inammissibilità è fondata e deve essere accolta.
La disciplina transitoria relativa all'abrogazione della legge n. 92/2012, commi da 49 a 60, disposta dall'art. 37 lettera e) del d.lgs. n. 149/2022
e alla nuova disciplina processuale che trae fonte dal medesimo testo normativo, è desumibile dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 35 del medesimo testo normativo.
5.1. Il primo comma dell'art. 35 prevede che:<< Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno
3 effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti>>.
5.2. Il successivo quarto comma dell'art. 35 ha specificamente previsto che “le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
6. La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione con tre diverse recenti pronunce sulla base dei seguenti principi cui questo
Collegio intende uniformarsi.
Sulla base del tenore letterale, la S.C. chiarisce che l'applicazione delle nuove disposizioni alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023
è limitata a quelle regolate dal rito ordinario civile (di cui ai “capi I e II del titolo III del libro secondo”) e a quelle riguardanti la generalità delle cause di lavoro sottoposte al rito (ordinario) del lavoro (artt. 434, 436 bis, 437 e 438 c.p.c.). L'art. 35, quarto comma, non estende invece la sua sfera di applicazione al reclamo, quale specifica forma di impugnazione nell'ambito del rito cd. Fornero, di cui all'art. 1, commi
58 e ss., della legge 92 del 2012, normativa a cui l'art. 35 citato non fa alcun riferimento.
6.1. Pertanto, i procedimenti disciplinati dal c.d. rito Fornero, pendenti alla data del 28.2.2023, rimangono regolati, anche nella fase dell'impugnazione, dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 47 e ss. L.
n. 92/2012, la cui abrogazione ha effetto per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023.
6.2. Precisa la Suprema Corte che <Tale interpretazione si salda con le previsioni degli artt. 441 bis e ss. c.p.c., introdotte dall'art. 3, comma
32, d.lgs. 149 del 2022, che disciplinano le “controversie relative ai
4 licenziamenti” e che, ai sensi dell'art. 35, primo comma, si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023>>.
6.3. Tale soluzione, peraltro, obbedisce al principio generale della perpetuatio iurisdictionis, in base al quale il processo civile è disciplinato interamente dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, introdotta, nel caso in esame, con il deposito del ricorso introduttivo avvenuto il 28.11.2018, data cui occorre dunque riferirsi per individuare la pendenza del procedimento.
6.4. Né a diversa soluzione potrebbe pervenirsi in applicazione del principio generale di immediata applicazione della nuova norma processuale (del tempus regit actum) che si riferisce, secondo quanto precisato dalla Corte di legittimità, ribadendo il proprio orientamento di cui alla pronuncia n. 32365 del 2024, “…ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 disp. prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione”.
(v. Cass. 11344/2025).
6.5. Nella stessa direzione convergono gli arresti giurisprudenziali in materia di interpretazione della norma transitoria di cui all'art. 35 d.lgs.
n. 149/2022, nel senso di ricondurre al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado - e non della proposizione dell'impugnazione - la pendenza del procedimento cui fare riferimento per l'applicazione delle nuove disposizioni processuali (v. Cass. n. 12275/2025 e n.
12277/2025).
7. Alla luce di tali puntuali argomentazioni, specificamente inerenti la questione processuale oggetto del contendere, deve ritenersi superabile l'affermazione incidentale – priva di ulteriori ricostruzioni sistematiche - che si rinviene nella precedente ordinanza della
Suprema Corte n. 9327/2024 laddove, in relazione ad un ricorso per
IO (soggetto nella vigenza del rito Fornero al termine di cui
5 all'art.1 comma 60 l.92/2012) promosso in relazione ad una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento ex lege n.92/2012, sembra ravvisare il discrimine per l'applicazione della previgente disciplina nella data di proposizione dell'impugnazione per cassazione (“il comma
62 di tale articolo [ndr 1 L. n. 92/2012] è stato successivamente abrogato dall'articolo 37, comma 1, lett. e) d.lgs. 10.10.2022, n. 149, ma a decorrere dal 28 febbraio 2023, secondo quanto stabilito dall'art.
35, comma 1, dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, comma
380, della L. n. 197/2022. Per conseguenza, detta norma era ancora applicabile ratione temporis all'atto della notifica del ricorso in esame
[ndr id est il ricorso per IO], eseguita il 25.11.2022”.
8. Alla stregua di tali considerazioni, l'impugnazione in esame - trattata con il rito c.d. , ancorché denominata in epigrafe del ricorso CP_3 come atto di appello - avrebbe dovuto essere proposta, oltre che con le forme di cui alla legge n. 92/2012, nei termini previsti dall'art. 1, comma 58, l. cit. di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado (avvenuta il 26.2.2024, come da biglietto di cancelleria in atti), termine posto a pena di decadenza, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
9. Rimane assorbita ogni ulteriore questione in lite dedotta.
10. L'esistenza di precedenti di merito di segno contrario e il recente intervento in materia della Corte di cassazione, successivo al giudizio di impugnazione, inducono a compensare tra le parti le spese del grado.
11. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 1, comma 60, L. n. 92/2012, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 - dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione;
- compensa tra le parti le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 23.9.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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