CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/09/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 507/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott. Roberto Rivello ConSIliere
3) dott.ssa Francesca Firrao ConSIliere
riunita in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa da:
P. IVA Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché nell'interesse dei singoli P.IVA_1
soci e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
anche quali eredi di rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Persona_1
Alberto Ferri del foro di Venezia, PEC presso il cui studio sono Email_1
elettivamente domiciliati in Martellago (VE), piazza Vittoria n.
97
- Appellante –
CONTRO
1 rappresentata e difesa, per procura in Controparte_2
atti, dagli avv.ti Anna Luisa Caimmi e Andrea Davide Amaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Cossa n. 2
-Appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
Parte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il
[...]
liquidatore Rag. , nonché nell'interesse dei singoli soci CP_3 Parte_1 Parte_2
, e anche quali eredi di ha proposto
[...] Parte_3 Controparte_1 Persona_1
impugnazione avverso la sentenza n. 4511/2021, emessa in data 4 ottobre 2021 dal Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, pubblicata l'8 ottobre 2021, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. dagli odierni opponenti e per l'effetto conferma
il decreto opposto n. 7354/2017 e lo dichiara esecutivo. 13
2) Rigetta tutte le domande svolte dagli opponenti.
3) Condanna gli opponenti ( Controparte_4 Parte_1
, , e in solido fra loro, alla
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
rifusione, in favore della parte opposta delle spese di lite Controparte_2
che liquida € 6.400,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
2 “Previa sospensiva della sentenza oggetto di impugnazione e per i motivi di cui si dirà infra, piaccia
all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, cosi provvedere:
In Via principale.
In totale riforma della sentenza n. 4511/2021, R.G. 23226/2017 emessa dal Tribunale di Torino in data 4 ottobre 2021 e pubblicata in data 8 ottobre 2021 rigettarsi le domande della società opposta,
revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando che nulla è dovuto
all'ingiungente per i motivi esposti nelle premesse e per i fatti che verranno dimostrati in corso di
causa, a mezzo richiedenda istruttoria.
In Via istruttoria.
Si richiede ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli e di interpello sui capitoli 14 e 15:
1) Vero che tutti i rapporti commerciali fra e erano Controparte_2 Controparte_1
gestiti esclusivamente dal SI. della Filiale di Treviso di ? Testimone_1 Controparte_2
2) Vero che, in particolare, il SI. aveva acquisito come cliente Tes_1 CP_1 CP_1
in ragione di rapporti di conoscenza diretta in essere da oltre 10 anni con i IGnori ? Parte_1
3) Vero che, in particolare, il SI. curava i rapporti con la Costruzione Tes_1 CP_1
recandosi presso la sede della stessa almeno due volte al mese: per controllare la situazione delle
maestranze somministrate;
per richiedere e consegnare documentazione;
per provvedere al
pagamento degli stipendi delle maestranze somministrate;
per provvedere ad eventuali nuove
assunzioni; per verificare lo stato della fatturazione e dei relativi pagamenti fra CP_5
Costruzione; per concedere eventuali dilazioni e/o rateazioni;
incassare assegni per acconti e
cauzioni.
Testi: IG.ra di Istrana, IG.ra di Istrana, di Testimone_2 Tes_3 Testimone_1
Montebelluna.
4) Vero che non appena ricevuta la comunicazione di messa in mora di di data 12 Controparte_2
Maggio 2017, subito avvisava di quanto ricevuto il IG. Controparte_1 Tes_1
chiedendogliene spiegazioni?
3 5) Vero che in tale occasione il SI. rispondeva che sarebbe intervenuto e che si Testimone_1
trattava sicuramente di un errore che Lui non si sapeva spiegare?
6) Vero che sempre in tale occasione il SI. suggerì immediatamente di nemmeno rispondere Tes_1
alla perché Lui avrebbe sicuramente chiarito tutto? CP_6
7) Vero che dopo qualche giorno e senza aver dato ancora alcuna spiegazione sul punto specifico degli “insoluti” attribuiti a il SI. comunicava a Controparte_1 Tes_1 CP_1
che , già dalla fine del mese di Marzo, non aveva rinnovato i contratti ai
[...] CP_2
lavoratori somministrati?
8) Vero quindi che gli operai già in carico a hanno lavorato, quasi due mesi, Controparte_2
presso senza alcun contratto e senza alcuna copertura né assicurativa né Controparte_1
previdenziale?
Testi: IG.ra , IG.ra , SI. di Montebelluna) Testimone_2 Tes_3 Testimone_1
7)) Vero che le due fatture con scadenza al 10.10.2016 erano state saldate in data 9.01, 15.03 e
3.04.2017 e ciò, su indicazione e per accordo con il SI. a mezzo n. 2 assegni, Testimone_1
che si rammostrano al teste (CentroMarca Banca n. xxx4125-07 da € 2.202,24= e xxx4129-11 da €
7.500, all. 10 e all. 11) e Bonifico CentroMarca Banca, che si rammostra al teste, di data 03.04.2017,
da €7.500,00=? all.12
8) Vero che le tre fatture con scadenza al 10.02.2017 erano state saldate (dedotta la nota di accredito
3506 di pari scadenza) in data 27.03, 7.04 e 21.04.2017 e ciò, su indicazione e per accordo con il
SI. a mezzo n. 2 Bonifici Bancari Banco Desio rispettivamente di € 7.721,63 e Testimone_1
di € 5.000,00= (all. 13 e all. 14) e 1 di € 5.000,00= (all.15)? Controparte_7
9) Vero che sulle tre fatture con scadenza al 10.03.2017, per le quali era stato concordato un
pagamento in quattro tranches da € 4.824,61= era stata, per l' appunto pagata la 1^ tranche e ciò,
su indicazione e per accordo con il SI. a mezzo Bonifico Bancario Banco Desio Testimone_1
di data 09.05.2017 (all.16)?
Teste: IG.ra Testimone_2
4 10) Vero la Società “ ” aveva dunque pagato Parte_4
alla Società “ , nel periodo dal 9 Gennaio al 9 Maggio Controparte_2
2017, la complessiva somma di € 39.748,48=, come risulta dai versamenti effettuati nelle date e per
gli importi indicati nei capitoli precedenti.
Teste: IG.ra , IG. Testimone_2 Testimone_1
11) Vero che tale incasso non risulta essere stato contabilizzato dalla creditrice società in quanto lo
stesso non è stato trasferito dal SI. alla casa madre? Testimone_1
12) Vero che di detta circostanza il SI. ha rilasciato ai SIg.ri Testimone_1 Parte_1
dichiarazione stragiudiziale datata 7.07.2017?
Teste: SI. Testimone_1
13) Vero che alla stipula di ogni nuovo contratto di somministrazione-lavoro interinale, la
somministrante richiedeva a il versamento di una Controparte_2 Controparte_1
Cauzione che avrebbe dovuto essere restituita al termine del rapporto di lavoro interinale stesso?
14) Vero che nel periodo di collaborazione (2014-2017) la Costruzione Imballaggi ha versato a
cauzioni per €.9.600,00=? Controparte_2
15) Vero è che tale cauzione è stata trattenuta da ed è stata omessa la restituzione a CP_2
Costruzione CP_1
16) Vero che tali cauzioni non veniva rilasciato dalla percipiente alcuna ricevuta e/o CP_2
fattura?
Interpello legale rappresentante;
CP_2
Testi: IG.ra , IG. Testimone_2 Testimone_1
17) Vero che alla fine del mese di Aprile 2017 ha unilateralmente cessato il Controparte_2
rapporto di lavoro con tutti i lavoratori che prestavano il loro servizio interinale presso
[...]
? CP_1
18) Vero che non ha avvisato nessuno di tale sua decisione: né la somministrata Controparte_2
Costruzione né le maestranze? CP_1
5 19) Vero che le maestranze hanno continuato a prestare la loro opera lavorando e servendosi di
attrezzature altamente rischiose quali pistole inchiodatrici, inchiodatrici pneumatiche, seghe a nastro
e multilama di lunghezza anche superiore ai sei metri e altre di pari pericolosità, ignari del fatto di
non essere in regola, di non avere coperture assicurative, di non avere coperture previdenziali e
credendo di essere ancora alle dipendenze di ? CP_2
Testi: SI.ra , SI. Testimone_2 Testimone_1
20) Vero che le circostanze di cui sopra (capp.17,18, 19) vennero portate a conoscenza di Costruzione
solo alla fine del mese di Maggio 2017 e, a quel punto, la provvide alla Controparte_1
assunzione diretta di tutte le maestranze?
21) Vero che il costo complessivo delle maestranze nel periodo, comprensivo delle guarentigie
assicurative e previdenziali, è stato per che se ne è fatta carico, pari, nel Controparte_1
totale, ad € 18.695,34=?
Testi: IG.ra Testimone_2
Si chiede inoltre, come già richiesto in primo grado che venga ammessa consulenza tecnica contabile
affinché una volta appurati tutti gli effettivi versamenti effettuati all'opponente a o al suo CP_2
responsabile commerciale per il Veneto, venga contabilmente accertato l'eventuale residuo avere
della . Controparte_2
In ogni caso.
Spese di lite rifuse in entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis rejectis,
In via preliminare: respingere l'avversa istanza di inibitoria per le causali di cui in atti, non
risultando sussistenti i presupposti di legge richiesti per l'accoglimento; Nel merito: respingere ogni
domanda degli appellanti e per l'effetto confermare in via integrale la sentenza Trib Torino n.
4511/2021, pubblicata in data 8.10.2021; nella denegata ipotesi in cui la convenuta venisse
condannata a versare qualsivoglia somma agli appellanti disporsi la compensazione delle predette
somme con l'importo recato dal decreto ingiuntivo oggetto di causa;
con vittoria di spese, competenze
6 ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: solo qualora
ritenuto necessario, ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria, con riserva di capitolare e di indicare testi, nonché altri eventuali mezzi istruttori
deducendi nei termini previsti ex lege. Ci si oppone alle richieste istruttorie avverse, ivi compresa la
CTU contabile stante la natura meramente esplorativa della stessa e la correttezza della motivazione resa dal Tribunale di Torino (doc. 1). Nella denegata ipotesi di ammissione dei capi avversi, si chiede
di essere ammessi a prova contraria per interpello e testi con i testimoni già indicati. Si reiterano ivi
in via integrale le istanze istruttorie tutte dedotte negli atti di primo grado e nelle relative memorie
istruttorie”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della causa
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 9.10.2017, la
[...]
ed i relativi soci, hanno proposto Controparte_4
opposizione al decreto ingiuntivo n. 7354/2017, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di ella somma di € 102.463,62, oltre interessi Controparte_2
e spese legali.
A sostegno dell'opposizione, l'Opponente asseriva:
-che alla data del 12 Maggio 2017 la società Parte_4
aveva pagato e versato alla società la
[...] Controparte_2
complessiva somma di € 39.748,48= e aveva quindi un residuo debito per fatture scadute pari a soli
€ 9.107,25= e che anche il pagamento di tale residuo debito era già stato concordato fra la stessa ed il SI. di Parte_4 Testimone_1
, filiale di Treviso, per il che non sussistevano le condizioni di legge né per la Controparte_2
messa in mora, né per la diffida ad adempiere con conseguente revoca del beneficio del termine,
comunicate da in data 12 Maggio e dal suo Legale, Controparte_2
7 Avv. Simone Bongiovanni in data 26 Maggio 2017, e revocato, in conseguenza, il Decreto Ingiuntivo
opposto, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla era dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni dalla stessa esposte in ricorso introduttivo tanto in fatto quanto in diritto e per l' effetto dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato,
ingiusto ed illegittimo;
-che nel periodo di collaborazione (2014-2017) la ha versato a Controparte_1 [...]
cauzioni per € 9.600,00= che, non sono mai state restituite, condannarsi la convenuta CP_2
ingiungente a pagare a la predetta Controparte_1 Parte_4
somma autorizzandosi la compensazione legale di detto importo con le maggiori somme dovute dalla odierna opponente alla Società ingiungente per i pagamenti in scadenza dal 10 Giugno al 10 Agosto
2017;
-che alla fine del mese di Aprile 2017 ha unilateralmente cessato il rapporto di Controparte_2
lavoro con tutti i lavoratori che prestavano il loro servizio interinale presso Controparte_1
e ciò senza avvisare né la somministrata né le maestranze di tale sua
[...] Controparte_1
decisione e dato altresì atto che la ingiungente ha intimato alla odierna opponente messa in mora, per la diffida ad adempiere e revoca del beneficio del termine, senza che ne sussistessero le ragioni giustificative né di fatto, né di diritto, condannarsi la stessa Ingiungente al risarcimento di tutti i danni con tali comportamenti causati alla controparte odierna opponente, da liquidarsi, in via equitativa,
nella complessiva misura di € 18.695,34=, pari al costo complessivo delle maestranze nel periodo, di cui la stessa si è fatta carico, autorizzandosi la compensazione legale di detto Controparte_1
importo con le maggiori somme dovute dalla odierna opponente alla Società ingiungente per i pagamenti in scadenza dal 10 Giugno al 10 Agosto 2017.
si è costituita in giudizio contestando la Controparte_2
fondatezza della domanda proposta dalla Controparte e chiedeva la conferma, in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i relativi Parte_4
soci IG.ri , , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
8 tra loro, a pagare alla convenuta la somma di € 102.463,62 o, in ogni caso, altra ulteriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 dalla data di emissione delle singole fatture sino all'effettivo saldo, nonché le spese legali della procedura monitoria liquidate in € 2.541,50
per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e successive occorrende, oltre IVA e CPA, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) c.p.c. e secondo comma, e di cui all'art. 634 c.p.c., poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta idonea a provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo delle fatture in oggetto, né risultando la presente causa di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso;
nella denegata ipotesi in cui l'opposta venisse condannata a versare qualsivoglia somma all'attrice disporsi la compensazione delle predette somme con l'importo recato dal decreto ingiuntivo ivi oggetto di causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
oltre IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha ritenuto l'opposizione non fondata, in quanto parte opponente si sarebbe effettivamente avvalsa dei lavoratori di cui ai contratti di somministrazione sottoscritti con parte opposta, producendo a tal fine numerosi contratti sottoscritti fra le parti. Inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto ex art. 115 c.p.c. l'assenza di una specifica contestazione ad opera di parte opponente in merito ai pagamenti effettuati.
Il Tribunale non ha attribuito alcuna rilevanza ai pagamenti e agli accordi effettuati in favore e con il sostenendo le seguenti argomentazioni: Tes_1
“a) le determinazioni contrattuali relative ai contratti di somministrazione intercorsi fra le parti sono
sempre state sottoscritte dal Responsabile della Filiale di Treviso della e non già dal Controparte_2
Tes_1
b) i pagamenti di cui si ha prova documentale in corso di causa sono sempre intervenuti con bonifico
bancario con accredito su un conto corrente intestato alla;
Controparte_2
c) l'avvenuto pagamento della somma di € 34.381,90 a mani del è circostanza del tutto Tes_1
indimostrata, atteso che non è stata prodotta alcuna documentazione che provi l'avvenuto pagamento
in detti termini;
né, a tal fine, può valere una dichiarazione contenuta in una minuta di accordo (poi
9 non stipulato e raggiunto) che non ha nessuna valenza probatoria nei confronti di (soggetto CP_2
terzo estraneo a detta minuta) ove non supportata da elementi obbiettivi fattuali di riscontro.
Nessun affidamento legittimo può dunque configurarsi circa l'eventuale capacità del di Tes_1
impegnare la ovvero di ricevere pagamenti imputabili alla . CP_2 CP_2
E ciò tenuto anche conto che negli atti di causa la difesa opponente non invoca alcuna precisa ratio giuridica (nessuna norma specifica è indicata) a fondamento delle proprie tesi, ma solo ragioni di
fatto, sopra delibate e non ritenute fondate.
Né – d'altra parte – sono ammissibili i capitoli di prova testimoniale articolati sul punto dalla parte
opponente e tesi a dimostrare la ricorrenza di pagamenti e accordi di dilazione di pagamento in
favore e con il ovvero accordi circa la proroga o la scadenza di contratti di Tes_1
somministrazione di lavoro. I capitoli di prova testimoniale articolati dalla parte opponente sono
invero inammissibili in quanto contrari al combinato disposto di cui agli articoli art. 2721 e 2726 del
cod. civ. che pone un divieto generale di testimonianza in materia di prova di contratti e pagamenti”
2. Oggetto dell'impugnazione
Secondo parte appellante, nulla sarebbe dovuto all'ingiungente per i seguenti motivi di appello:
1.Errata interpretazione del documento n.17 di parte opponente ed assoluta rilevanza dello stesso, ai fini del decidere.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il documento n. 17, datato 7.7.201, sia una sorta di proposta contrattuale e non una vera e propria confessione stragiudiziale intercorsa tra Controparte_1
ed A giudizio di parte appellante, il documento n. 17 costituisce prova evidente Testimone_1
e certa dei pagamenti effettuati da parte della società opponente al SI. la cui Testimone_1
audizione costituisce l'unica maniera per la società opponente di poter dimostrare lo svolgersi degli accadimenti e l'accertamento della verità.
2. Errata motivazione sull'esclusione dei capitoli di prova
Il Giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità dei capitoli di prova ex art. 2721 e 2726,
nonostante i capitoli di prova formulati riguardassero circostanze diverse dalla prova di contratti e pagamenti. Tali capitoli di prova, infatti, ricostruiscono il rapporto di fiducia tra la società opponente
10 e il SInor che ha ingenerato nell'appellante quell'affidamento in assoluta e totale buona Tes_1
fede alla società opponente.
Il Giudice di prime cure ha, inoltre, negato qualsiasi valenza alla documentazione depositata, nonché
l'inutilità delle capitolazioni di prova richieste, anche solo per discernere quali documenti fossero utili o inutili, ai fini del decidere, e in tal modo ha pregiudicato grandemente il diritto di difesa dell'opponente.
3 Errata individuazione della figura giuridica del SInor Tes_1
A giudizio del Tribunale il SI. non risultava essere titolare di poteri e, pertanto, non poteva Tes_1
impegnare la nonostante agli atti di causa i documenti 4-5-6 e 7 di parte opposta, afferenti CP_2
ai rapporti ed ai compiti che il doveva compiere per conto della propria società ( Tes_1 CP_2
, mostrassero la numerosa corrispondenza telematica intercorsa fra la sede centrale e/o quella di
[...]
Treviso della società e il SInor che presentava un indirizzo di posta elettronica CP_2 Tes_1
esclusivamente della . CP_2
Il Tribunale non ha appurato, anche a mezzo testimoni, che il facesse parte legittimamente Tes_1
dell'organico di unico soggetto conosciuto da parte appellante. CP_2
Dalla documentazione agli atti (doc.4-5-6-7 parte opposta) risulta anche dimostra l'assoluta affidabilità che dava il alla Costruzione che basterebbe per affermare la qualità Tes_1 CP_1
di “falsus procurator” in capo al SInor Tes_1
4. Errata interpretazione dei dati contabili
Il giudicante di primo grado ha ritenuto che il credito vantato da sia stato provato CP_2
documentalmente sulla base dei contratti e delle fatture emesse, senza considerare che la semplice emissione di fattura non costituisce prova del credito vantato, ma dev'essere provato in maniera puntuale ed analitica.
Il Giudice ha ritenuto non contestato il credito vantato da parte opposta, benché il deposito delle scritture contabili dell'opponente indicassero cifre completamente diverse, le cui divergenze si sarebbero potute risolvere in sede istruttoria con una perizia contabile, una volta ricostruite tutte le circostanze fattuali della vicenda, a mezzo testimoni.
11
3. Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, ossia l'asserita errata interpretazione del documento
17 di parte opponente, deve essere confermato quanto affermato dal giudice di primo grado che rileva come si tratti di una mera proposta contrattuale rivolta a da parte del SInor Controparte_1
neppure accettata dalla prima , ma totalmente irrilevante nei confronti del terzo Tes_1 CP_8
soggetto totalmente estraneo in quanto neppure destinatario della proposta.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, deve confermarsi l'esclusione dei capitoli di prova per diversi ordini di motivi.
In primo luogo l'appellante non sviluppa in alcun modo il tema della decisività dei capi di prova al fine di un diverso esito della sentenza.
Se pure è vero che i capi riguardano anche la prova di fatti che non sono né pagamenti né contratti,
tuttavia essi sono inammissibili perché irrilevanti in quanto contrastanti con la documentazione e quindi inidonei a superarla.
I capi relativi alla posizione del SInor nell'azienda fino a “verificare lo stato della Tes_1
fatturazione” riguardano lo svolgimento di attività di ordinario impiegato commerciale che svolge i suoi compiti sotto la direzione dell'imprenditore.
Il fatto che lui potesse concedere dilazioni o fare incassi è contrastante con la documentazione agli atti.
I capi 4, 5 e 6 contengono fatti irrilevanti ai fini della decisione, in quanto riguardano l'asserito intervento del SInor al fine di chiarire la situazione. Tes_1
I capi 7 e 8 sono inammissibili in quanto irrilevanti in quanto dalla documentazione risulta che tutti i rapporti di lavoro erano gestiti per iscritto.
I capi successivi sono irrilevanti in quanto non risulta da alcuna documentazione che il SI. Tes_1
fosse autorizzato a incassare denaro ovvero contrastanti con le prassi aziendali di contrattualizzazione per iscritto dei rapporti di lavoro.
12 Anche il terzo motivo d'appello, costituito dall'asserita errata individuazione della figura giuridica del SInor deve essere rigettato. Tes_1
Manca infatti qualunque prova che il SInor avesse potere di rappresentanza nei confronti Tes_1
di e specificamente che avesse il potere di incassare denaro per conto della stessa. CP_2
Il quarto motivo, costituito dall'asserita errata interpretazione dei dati contabili, deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità; manca infatti qualunque riferimento da parte dell'appellante ai dati risultanti dalle proprie scritture contabili che avrebbero rilevanza nella presente causa e che comporterebbero la necessità di una ctu contabile.
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al rimborso a parte appellata delle spese del grado di appello.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
52.000,00 ed euro 260.000,00 ), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei valori medi per tutte le voci e nel valore minimo per quanto riguarda istruttoria/trattazione, con un importo finale di euro
12.154,00, oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è
respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata emessa dal Tribunale di Torino
n. 4511 del 2021;
13 dichiara tenuta e condanna parte appellante al rimborso a favore della parte appellata delle spese di lite, che liquida in euro 12.154,00 oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 luglio 2025.
il Presidente relatore dott.ssa Cecilia Marino
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 507/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott. Roberto Rivello ConSIliere
3) dott.ssa Francesca Firrao ConSIliere
riunita in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa da:
P. IVA Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché nell'interesse dei singoli P.IVA_1
soci e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
anche quali eredi di rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Persona_1
Alberto Ferri del foro di Venezia, PEC presso il cui studio sono Email_1
elettivamente domiciliati in Martellago (VE), piazza Vittoria n.
97
- Appellante –
CONTRO
1 rappresentata e difesa, per procura in Controparte_2
atti, dagli avv.ti Anna Luisa Caimmi e Andrea Davide Amaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Cossa n. 2
-Appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
Parte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il
[...]
liquidatore Rag. , nonché nell'interesse dei singoli soci CP_3 Parte_1 Parte_2
, e anche quali eredi di ha proposto
[...] Parte_3 Controparte_1 Persona_1
impugnazione avverso la sentenza n. 4511/2021, emessa in data 4 ottobre 2021 dal Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, pubblicata l'8 ottobre 2021, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. dagli odierni opponenti e per l'effetto conferma
il decreto opposto n. 7354/2017 e lo dichiara esecutivo. 13
2) Rigetta tutte le domande svolte dagli opponenti.
3) Condanna gli opponenti ( Controparte_4 Parte_1
, , e in solido fra loro, alla
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
rifusione, in favore della parte opposta delle spese di lite Controparte_2
che liquida € 6.400,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte appellante:
2 “Previa sospensiva della sentenza oggetto di impugnazione e per i motivi di cui si dirà infra, piaccia
all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, cosi provvedere:
In Via principale.
In totale riforma della sentenza n. 4511/2021, R.G. 23226/2017 emessa dal Tribunale di Torino in data 4 ottobre 2021 e pubblicata in data 8 ottobre 2021 rigettarsi le domande della società opposta,
revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando che nulla è dovuto
all'ingiungente per i motivi esposti nelle premesse e per i fatti che verranno dimostrati in corso di
causa, a mezzo richiedenda istruttoria.
In Via istruttoria.
Si richiede ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli e di interpello sui capitoli 14 e 15:
1) Vero che tutti i rapporti commerciali fra e erano Controparte_2 Controparte_1
gestiti esclusivamente dal SI. della Filiale di Treviso di ? Testimone_1 Controparte_2
2) Vero che, in particolare, il SI. aveva acquisito come cliente Tes_1 CP_1 CP_1
in ragione di rapporti di conoscenza diretta in essere da oltre 10 anni con i IGnori ? Parte_1
3) Vero che, in particolare, il SI. curava i rapporti con la Costruzione Tes_1 CP_1
recandosi presso la sede della stessa almeno due volte al mese: per controllare la situazione delle
maestranze somministrate;
per richiedere e consegnare documentazione;
per provvedere al
pagamento degli stipendi delle maestranze somministrate;
per provvedere ad eventuali nuove
assunzioni; per verificare lo stato della fatturazione e dei relativi pagamenti fra CP_5
Costruzione; per concedere eventuali dilazioni e/o rateazioni;
incassare assegni per acconti e
cauzioni.
Testi: IG.ra di Istrana, IG.ra di Istrana, di Testimone_2 Tes_3 Testimone_1
Montebelluna.
4) Vero che non appena ricevuta la comunicazione di messa in mora di di data 12 Controparte_2
Maggio 2017, subito avvisava di quanto ricevuto il IG. Controparte_1 Tes_1
chiedendogliene spiegazioni?
3 5) Vero che in tale occasione il SI. rispondeva che sarebbe intervenuto e che si Testimone_1
trattava sicuramente di un errore che Lui non si sapeva spiegare?
6) Vero che sempre in tale occasione il SI. suggerì immediatamente di nemmeno rispondere Tes_1
alla perché Lui avrebbe sicuramente chiarito tutto? CP_6
7) Vero che dopo qualche giorno e senza aver dato ancora alcuna spiegazione sul punto specifico degli “insoluti” attribuiti a il SI. comunicava a Controparte_1 Tes_1 CP_1
che , già dalla fine del mese di Marzo, non aveva rinnovato i contratti ai
[...] CP_2
lavoratori somministrati?
8) Vero quindi che gli operai già in carico a hanno lavorato, quasi due mesi, Controparte_2
presso senza alcun contratto e senza alcuna copertura né assicurativa né Controparte_1
previdenziale?
Testi: IG.ra , IG.ra , SI. di Montebelluna) Testimone_2 Tes_3 Testimone_1
7)) Vero che le due fatture con scadenza al 10.10.2016 erano state saldate in data 9.01, 15.03 e
3.04.2017 e ciò, su indicazione e per accordo con il SI. a mezzo n. 2 assegni, Testimone_1
che si rammostrano al teste (CentroMarca Banca n. xxx4125-07 da € 2.202,24= e xxx4129-11 da €
7.500, all. 10 e all. 11) e Bonifico CentroMarca Banca, che si rammostra al teste, di data 03.04.2017,
da €7.500,00=? all.12
8) Vero che le tre fatture con scadenza al 10.02.2017 erano state saldate (dedotta la nota di accredito
3506 di pari scadenza) in data 27.03, 7.04 e 21.04.2017 e ciò, su indicazione e per accordo con il
SI. a mezzo n. 2 Bonifici Bancari Banco Desio rispettivamente di € 7.721,63 e Testimone_1
di € 5.000,00= (all. 13 e all. 14) e 1 di € 5.000,00= (all.15)? Controparte_7
9) Vero che sulle tre fatture con scadenza al 10.03.2017, per le quali era stato concordato un
pagamento in quattro tranches da € 4.824,61= era stata, per l' appunto pagata la 1^ tranche e ciò,
su indicazione e per accordo con il SI. a mezzo Bonifico Bancario Banco Desio Testimone_1
di data 09.05.2017 (all.16)?
Teste: IG.ra Testimone_2
4 10) Vero la Società “ ” aveva dunque pagato Parte_4
alla Società “ , nel periodo dal 9 Gennaio al 9 Maggio Controparte_2
2017, la complessiva somma di € 39.748,48=, come risulta dai versamenti effettuati nelle date e per
gli importi indicati nei capitoli precedenti.
Teste: IG.ra , IG. Testimone_2 Testimone_1
11) Vero che tale incasso non risulta essere stato contabilizzato dalla creditrice società in quanto lo
stesso non è stato trasferito dal SI. alla casa madre? Testimone_1
12) Vero che di detta circostanza il SI. ha rilasciato ai SIg.ri Testimone_1 Parte_1
dichiarazione stragiudiziale datata 7.07.2017?
Teste: SI. Testimone_1
13) Vero che alla stipula di ogni nuovo contratto di somministrazione-lavoro interinale, la
somministrante richiedeva a il versamento di una Controparte_2 Controparte_1
Cauzione che avrebbe dovuto essere restituita al termine del rapporto di lavoro interinale stesso?
14) Vero che nel periodo di collaborazione (2014-2017) la Costruzione Imballaggi ha versato a
cauzioni per €.9.600,00=? Controparte_2
15) Vero è che tale cauzione è stata trattenuta da ed è stata omessa la restituzione a CP_2
Costruzione CP_1
16) Vero che tali cauzioni non veniva rilasciato dalla percipiente alcuna ricevuta e/o CP_2
fattura?
Interpello legale rappresentante;
CP_2
Testi: IG.ra , IG. Testimone_2 Testimone_1
17) Vero che alla fine del mese di Aprile 2017 ha unilateralmente cessato il Controparte_2
rapporto di lavoro con tutti i lavoratori che prestavano il loro servizio interinale presso
[...]
? CP_1
18) Vero che non ha avvisato nessuno di tale sua decisione: né la somministrata Controparte_2
Costruzione né le maestranze? CP_1
5 19) Vero che le maestranze hanno continuato a prestare la loro opera lavorando e servendosi di
attrezzature altamente rischiose quali pistole inchiodatrici, inchiodatrici pneumatiche, seghe a nastro
e multilama di lunghezza anche superiore ai sei metri e altre di pari pericolosità, ignari del fatto di
non essere in regola, di non avere coperture assicurative, di non avere coperture previdenziali e
credendo di essere ancora alle dipendenze di ? CP_2
Testi: SI.ra , SI. Testimone_2 Testimone_1
20) Vero che le circostanze di cui sopra (capp.17,18, 19) vennero portate a conoscenza di Costruzione
solo alla fine del mese di Maggio 2017 e, a quel punto, la provvide alla Controparte_1
assunzione diretta di tutte le maestranze?
21) Vero che il costo complessivo delle maestranze nel periodo, comprensivo delle guarentigie
assicurative e previdenziali, è stato per che se ne è fatta carico, pari, nel Controparte_1
totale, ad € 18.695,34=?
Testi: IG.ra Testimone_2
Si chiede inoltre, come già richiesto in primo grado che venga ammessa consulenza tecnica contabile
affinché una volta appurati tutti gli effettivi versamenti effettuati all'opponente a o al suo CP_2
responsabile commerciale per il Veneto, venga contabilmente accertato l'eventuale residuo avere
della . Controparte_2
In ogni caso.
Spese di lite rifuse in entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis rejectis,
In via preliminare: respingere l'avversa istanza di inibitoria per le causali di cui in atti, non
risultando sussistenti i presupposti di legge richiesti per l'accoglimento; Nel merito: respingere ogni
domanda degli appellanti e per l'effetto confermare in via integrale la sentenza Trib Torino n.
4511/2021, pubblicata in data 8.10.2021; nella denegata ipotesi in cui la convenuta venisse
condannata a versare qualsivoglia somma agli appellanti disporsi la compensazione delle predette
somme con l'importo recato dal decreto ingiuntivo oggetto di causa;
con vittoria di spese, competenze
6 ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: solo qualora
ritenuto necessario, ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria, con riserva di capitolare e di indicare testi, nonché altri eventuali mezzi istruttori
deducendi nei termini previsti ex lege. Ci si oppone alle richieste istruttorie avverse, ivi compresa la
CTU contabile stante la natura meramente esplorativa della stessa e la correttezza della motivazione resa dal Tribunale di Torino (doc. 1). Nella denegata ipotesi di ammissione dei capi avversi, si chiede
di essere ammessi a prova contraria per interpello e testi con i testimoni già indicati. Si reiterano ivi
in via integrale le istanze istruttorie tutte dedotte negli atti di primo grado e nelle relative memorie
istruttorie”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della causa
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 9.10.2017, la
[...]
ed i relativi soci, hanno proposto Controparte_4
opposizione al decreto ingiuntivo n. 7354/2017, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di ella somma di € 102.463,62, oltre interessi Controparte_2
e spese legali.
A sostegno dell'opposizione, l'Opponente asseriva:
-che alla data del 12 Maggio 2017 la società Parte_4
aveva pagato e versato alla società la
[...] Controparte_2
complessiva somma di € 39.748,48= e aveva quindi un residuo debito per fatture scadute pari a soli
€ 9.107,25= e che anche il pagamento di tale residuo debito era già stato concordato fra la stessa ed il SI. di Parte_4 Testimone_1
, filiale di Treviso, per il che non sussistevano le condizioni di legge né per la Controparte_2
messa in mora, né per la diffida ad adempiere con conseguente revoca del beneficio del termine,
comunicate da in data 12 Maggio e dal suo Legale, Controparte_2
7 Avv. Simone Bongiovanni in data 26 Maggio 2017, e revocato, in conseguenza, il Decreto Ingiuntivo
opposto, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla era dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni dalla stessa esposte in ricorso introduttivo tanto in fatto quanto in diritto e per l' effetto dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato,
ingiusto ed illegittimo;
-che nel periodo di collaborazione (2014-2017) la ha versato a Controparte_1 [...]
cauzioni per € 9.600,00= che, non sono mai state restituite, condannarsi la convenuta CP_2
ingiungente a pagare a la predetta Controparte_1 Parte_4
somma autorizzandosi la compensazione legale di detto importo con le maggiori somme dovute dalla odierna opponente alla Società ingiungente per i pagamenti in scadenza dal 10 Giugno al 10 Agosto
2017;
-che alla fine del mese di Aprile 2017 ha unilateralmente cessato il rapporto di Controparte_2
lavoro con tutti i lavoratori che prestavano il loro servizio interinale presso Controparte_1
e ciò senza avvisare né la somministrata né le maestranze di tale sua
[...] Controparte_1
decisione e dato altresì atto che la ingiungente ha intimato alla odierna opponente messa in mora, per la diffida ad adempiere e revoca del beneficio del termine, senza che ne sussistessero le ragioni giustificative né di fatto, né di diritto, condannarsi la stessa Ingiungente al risarcimento di tutti i danni con tali comportamenti causati alla controparte odierna opponente, da liquidarsi, in via equitativa,
nella complessiva misura di € 18.695,34=, pari al costo complessivo delle maestranze nel periodo, di cui la stessa si è fatta carico, autorizzandosi la compensazione legale di detto Controparte_1
importo con le maggiori somme dovute dalla odierna opponente alla Società ingiungente per i pagamenti in scadenza dal 10 Giugno al 10 Agosto 2017.
si è costituita in giudizio contestando la Controparte_2
fondatezza della domanda proposta dalla Controparte e chiedeva la conferma, in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i relativi Parte_4
soci IG.ri , , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
8 tra loro, a pagare alla convenuta la somma di € 102.463,62 o, in ogni caso, altra ulteriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 dalla data di emissione delle singole fatture sino all'effettivo saldo, nonché le spese legali della procedura monitoria liquidate in € 2.541,50
per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e successive occorrende, oltre IVA e CPA, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) c.p.c. e secondo comma, e di cui all'art. 634 c.p.c., poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta idonea a provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo delle fatture in oggetto, né risultando la presente causa di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso;
nella denegata ipotesi in cui l'opposta venisse condannata a versare qualsivoglia somma all'attrice disporsi la compensazione delle predette somme con l'importo recato dal decreto ingiuntivo ivi oggetto di causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
oltre IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha ritenuto l'opposizione non fondata, in quanto parte opponente si sarebbe effettivamente avvalsa dei lavoratori di cui ai contratti di somministrazione sottoscritti con parte opposta, producendo a tal fine numerosi contratti sottoscritti fra le parti. Inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto ex art. 115 c.p.c. l'assenza di una specifica contestazione ad opera di parte opponente in merito ai pagamenti effettuati.
Il Tribunale non ha attribuito alcuna rilevanza ai pagamenti e agli accordi effettuati in favore e con il sostenendo le seguenti argomentazioni: Tes_1
“a) le determinazioni contrattuali relative ai contratti di somministrazione intercorsi fra le parti sono
sempre state sottoscritte dal Responsabile della Filiale di Treviso della e non già dal Controparte_2
Tes_1
b) i pagamenti di cui si ha prova documentale in corso di causa sono sempre intervenuti con bonifico
bancario con accredito su un conto corrente intestato alla;
Controparte_2
c) l'avvenuto pagamento della somma di € 34.381,90 a mani del è circostanza del tutto Tes_1
indimostrata, atteso che non è stata prodotta alcuna documentazione che provi l'avvenuto pagamento
in detti termini;
né, a tal fine, può valere una dichiarazione contenuta in una minuta di accordo (poi
9 non stipulato e raggiunto) che non ha nessuna valenza probatoria nei confronti di (soggetto CP_2
terzo estraneo a detta minuta) ove non supportata da elementi obbiettivi fattuali di riscontro.
Nessun affidamento legittimo può dunque configurarsi circa l'eventuale capacità del di Tes_1
impegnare la ovvero di ricevere pagamenti imputabili alla . CP_2 CP_2
E ciò tenuto anche conto che negli atti di causa la difesa opponente non invoca alcuna precisa ratio giuridica (nessuna norma specifica è indicata) a fondamento delle proprie tesi, ma solo ragioni di
fatto, sopra delibate e non ritenute fondate.
Né – d'altra parte – sono ammissibili i capitoli di prova testimoniale articolati sul punto dalla parte
opponente e tesi a dimostrare la ricorrenza di pagamenti e accordi di dilazione di pagamento in
favore e con il ovvero accordi circa la proroga o la scadenza di contratti di Tes_1
somministrazione di lavoro. I capitoli di prova testimoniale articolati dalla parte opponente sono
invero inammissibili in quanto contrari al combinato disposto di cui agli articoli art. 2721 e 2726 del
cod. civ. che pone un divieto generale di testimonianza in materia di prova di contratti e pagamenti”
2. Oggetto dell'impugnazione
Secondo parte appellante, nulla sarebbe dovuto all'ingiungente per i seguenti motivi di appello:
1.Errata interpretazione del documento n.17 di parte opponente ed assoluta rilevanza dello stesso, ai fini del decidere.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il documento n. 17, datato 7.7.201, sia una sorta di proposta contrattuale e non una vera e propria confessione stragiudiziale intercorsa tra Controparte_1
ed A giudizio di parte appellante, il documento n. 17 costituisce prova evidente Testimone_1
e certa dei pagamenti effettuati da parte della società opponente al SI. la cui Testimone_1
audizione costituisce l'unica maniera per la società opponente di poter dimostrare lo svolgersi degli accadimenti e l'accertamento della verità.
2. Errata motivazione sull'esclusione dei capitoli di prova
Il Giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità dei capitoli di prova ex art. 2721 e 2726,
nonostante i capitoli di prova formulati riguardassero circostanze diverse dalla prova di contratti e pagamenti. Tali capitoli di prova, infatti, ricostruiscono il rapporto di fiducia tra la società opponente
10 e il SInor che ha ingenerato nell'appellante quell'affidamento in assoluta e totale buona Tes_1
fede alla società opponente.
Il Giudice di prime cure ha, inoltre, negato qualsiasi valenza alla documentazione depositata, nonché
l'inutilità delle capitolazioni di prova richieste, anche solo per discernere quali documenti fossero utili o inutili, ai fini del decidere, e in tal modo ha pregiudicato grandemente il diritto di difesa dell'opponente.
3 Errata individuazione della figura giuridica del SInor Tes_1
A giudizio del Tribunale il SI. non risultava essere titolare di poteri e, pertanto, non poteva Tes_1
impegnare la nonostante agli atti di causa i documenti 4-5-6 e 7 di parte opposta, afferenti CP_2
ai rapporti ed ai compiti che il doveva compiere per conto della propria società ( Tes_1 CP_2
, mostrassero la numerosa corrispondenza telematica intercorsa fra la sede centrale e/o quella di
[...]
Treviso della società e il SInor che presentava un indirizzo di posta elettronica CP_2 Tes_1
esclusivamente della . CP_2
Il Tribunale non ha appurato, anche a mezzo testimoni, che il facesse parte legittimamente Tes_1
dell'organico di unico soggetto conosciuto da parte appellante. CP_2
Dalla documentazione agli atti (doc.4-5-6-7 parte opposta) risulta anche dimostra l'assoluta affidabilità che dava il alla Costruzione che basterebbe per affermare la qualità Tes_1 CP_1
di “falsus procurator” in capo al SInor Tes_1
4. Errata interpretazione dei dati contabili
Il giudicante di primo grado ha ritenuto che il credito vantato da sia stato provato CP_2
documentalmente sulla base dei contratti e delle fatture emesse, senza considerare che la semplice emissione di fattura non costituisce prova del credito vantato, ma dev'essere provato in maniera puntuale ed analitica.
Il Giudice ha ritenuto non contestato il credito vantato da parte opposta, benché il deposito delle scritture contabili dell'opponente indicassero cifre completamente diverse, le cui divergenze si sarebbero potute risolvere in sede istruttoria con una perizia contabile, una volta ricostruite tutte le circostanze fattuali della vicenda, a mezzo testimoni.
11
3. Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, ossia l'asserita errata interpretazione del documento
17 di parte opponente, deve essere confermato quanto affermato dal giudice di primo grado che rileva come si tratti di una mera proposta contrattuale rivolta a da parte del SInor Controparte_1
neppure accettata dalla prima , ma totalmente irrilevante nei confronti del terzo Tes_1 CP_8
soggetto totalmente estraneo in quanto neppure destinatario della proposta.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, deve confermarsi l'esclusione dei capitoli di prova per diversi ordini di motivi.
In primo luogo l'appellante non sviluppa in alcun modo il tema della decisività dei capi di prova al fine di un diverso esito della sentenza.
Se pure è vero che i capi riguardano anche la prova di fatti che non sono né pagamenti né contratti,
tuttavia essi sono inammissibili perché irrilevanti in quanto contrastanti con la documentazione e quindi inidonei a superarla.
I capi relativi alla posizione del SInor nell'azienda fino a “verificare lo stato della Tes_1
fatturazione” riguardano lo svolgimento di attività di ordinario impiegato commerciale che svolge i suoi compiti sotto la direzione dell'imprenditore.
Il fatto che lui potesse concedere dilazioni o fare incassi è contrastante con la documentazione agli atti.
I capi 4, 5 e 6 contengono fatti irrilevanti ai fini della decisione, in quanto riguardano l'asserito intervento del SInor al fine di chiarire la situazione. Tes_1
I capi 7 e 8 sono inammissibili in quanto irrilevanti in quanto dalla documentazione risulta che tutti i rapporti di lavoro erano gestiti per iscritto.
I capi successivi sono irrilevanti in quanto non risulta da alcuna documentazione che il SI. Tes_1
fosse autorizzato a incassare denaro ovvero contrastanti con le prassi aziendali di contrattualizzazione per iscritto dei rapporti di lavoro.
12 Anche il terzo motivo d'appello, costituito dall'asserita errata individuazione della figura giuridica del SInor deve essere rigettato. Tes_1
Manca infatti qualunque prova che il SInor avesse potere di rappresentanza nei confronti Tes_1
di e specificamente che avesse il potere di incassare denaro per conto della stessa. CP_2
Il quarto motivo, costituito dall'asserita errata interpretazione dei dati contabili, deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità; manca infatti qualunque riferimento da parte dell'appellante ai dati risultanti dalle proprie scritture contabili che avrebbero rilevanza nella presente causa e che comporterebbero la necessità di una ctu contabile.
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al rimborso a parte appellata delle spese del grado di appello.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
52.000,00 ed euro 260.000,00 ), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei valori medi per tutte le voci e nel valore minimo per quanto riguarda istruttoria/trattazione, con un importo finale di euro
12.154,00, oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è
respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata emessa dal Tribunale di Torino
n. 4511 del 2021;
13 dichiara tenuta e condanna parte appellante al rimborso a favore della parte appellata delle spese di lite, che liquida in euro 12.154,00 oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 luglio 2025.
il Presidente relatore dott.ssa Cecilia Marino
14