Articolo 1775 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1775. Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta 1. Le ferite e le infermita' contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , reversibile alle loro famiglie se da tali ferite, lesioni o infermita' deriva la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.
Nota agli articoli 1775:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , si vedano le note all'art. 1759.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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