Articolo 1551 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1535Articolo 1552
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9 ottobre 2010
Art. 1551. Categorie 1. I cappellani militari si distinguono in:
a) cappellani militari in servizio permanente; b) cappellani militari in congedo; c) cappellani militari in congedo assoluto. 2. I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva. 3. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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