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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Donatella Aru Consigliera
Daniela Coinu Consigliera in esito all'udienza del 11 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 253 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2021, proposta da
, in persona del Presidente in carica, con sede in Cagliari, e Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...], entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Micaela Monni, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso in appello
APPELLANTI contro
, in persona del direttore in carica, rappresentati e Controparte_1 difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in via Dante n° 23, sono pure ex lege domiciliati
APPELLATO
Conclusioni: Per l'appellante: Voglia la Corte “In via principale: Accertata la fondatezza dei motivi di appello sopra esposti, in totale riforma della sentenza n. 2152/2020 (dispositivo letto in udienza il 14/10/2020) emessa dal Tribunale
Civile di Cagliari, depositata in data 22/12/2020, non notificata, annullare l'ordinanza n. 247 bis–prot. n. 32031 del
19/06/2017 emessa dall' di Cagliari-Oristano. In ogni caso: con vittoria di spese ed CP_1 Controparte_1 onorari di entrambi i gradi del giudizio”. Per l'appellato: Voglia la Corte “respingere l'avverso appello in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
per la denegata e gravanda ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso gravame, accogliere comunque le conclusioni assunte dall'Amministrazione nel corso del primo grado di giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.07.2017, l' e si sono rivolti al Parte_1 Parte_2
Tribunale Civile di Cagliari per domandare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 247 bis/2017, emessa per l'importo di 3.260,00 euro in favore dell' di Cagliari-Oristano Controparte_1
(ITL da ora in poi), in quanto infondata nel merito. L'ordinanza ingiunzione, hanno dedotto gli opponenti, era fondata sugli accertamenti ispettivi contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione in data 03/12/2012, in esito ai quali era stata erroneamente ritenuta la natura subordinata del rapporto intrattenuto con presente nei locali CP_2 dell'associazione nella giornata dell'accertamento ispettivo, avverso il quale gli esponenti avevano proposto ricorso ai sensi del DL 124/2004, rigettato con argomentazioni del tutto prive di pregio (decreto n. 52C/2013).
In realtà le circostanze di fatto sulle quali il provvedimento impugnato era fondato non corrispondevano a verità, non essendo mai intercorso un rapporto di lavoro tra le parti. ra, infatti, un'atleta tesserata dell'associazione sportiva da diversi anni, che occasionalmente Persona_1 collaborava come promoter per promuovere eventi sportivi particolari o campagne promozionali finalizzate a sensibilizzare alla pratica delle attività sportive i nuovi visitatori dell'associazione, per le quali riceveva un rimborso forfettario che teneva conto del numero delle chiamate, della durata della promozione e delle spese di carburante sostenute, mai superiore all'importo annuo di 7.500,00 €, conformemente a quanto disposto dalle leggi n. 133/1999 e n. 342/2000.
Ed il giorno 3.07.2012, mentre si trovava nei locali della associazione per allenarsi e promuovere i nuovi corsi del settembre successivo, aveva ricevuto una telefonata della segretaria dell'associazione, la signora regolarmente assunta, che le aveva comunicato di essere leggermente in ritardo a causa Parte_3 di problemi familiari e, annunciandole il suo imminente arrivo in palestra, le aveva domandato, a titolo di cortesia, di permettere agli atleti l'accesso al centro, premendo un tasto che sblocca il tornello e di rispondere al telefono.
Si era trattato, quindi, dello svolgimento occasionale di mansioni inerenti all'attività di segreteria che trovava giustificazione nell'assenza imprevista, dovuta ad un evento del tutto eccezionale, della segretaria, e conseguentemente di una sostituzione momentanea, durata appena un'ora, fino all'arrivo della segretaria in compagnia del proprio figlio minore e, proprio in quel frangente, erano entrate due ispettrici del lavoro, che avevano atteso il proprio turno, vedendo intenta a far accomodare gli atleti in fila per l'ingresso e a CP_2 dare informazioni sui corsi a potenziali clienti.
Una volta giunto il proprio turno le due ispettrici si erano identificate, chiedendo a i fare altrettanto CP_2
e lei aveva spiegato loro di essere una promoter della palestra e che si trovava in tale veste all'interno dei locali, specificando che a titolo di cortesia stava rispondendo al telefono e consentendo l'ingresso agli atleti in attesa che arrivasse la segretaria, che aveva telefonato per dire che era in ritardo a causa di un contrattempo legato al proprio bambino ed infatti era giunta poco dopo.
In ragione di tale premessa in fatto, gli opponenti hanno quindi dedotto l'erroneità dell'ordinanza ingiunzione, che non aveva tenuto conto della normativa speciale, estesa anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro dall'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, come autenticamente interpretato dall'art. 35, comma 5, D.l. n. 207/2008, conv, con l. n. 14/2009, che aveva escluso l'applicabilità a tali associazioni delle disposizioni poste a fondamento delle violazioni contestate dall e Controparte_1 doveva, quindi, essere annullata perché illegittima (punto B1 del ricorso a pag. 3-4).
La lettura combinata di tali due previsioni normative portava a ritenere che l'inapplicabilità delle disposizioni poste a fondamento delle violazioni contestate nel caso di specie dovesse essere estesa dalle prestazioni rese per la partecipazione a gare o manifestazioni sportive a tutte quelle relative allo svolgimento di attività dilettantistica, anche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza, intese nell'accezione più ampia del termine “attività sportiva”, ed in tal senso erano di supporto l'art. 90 l. n. 289/2002, che aveva esteso il citato trattamento di favore anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e la circolare n. 21 del 22.04.2003 dell'Agenzia delle Entrate, che aveva chiarito che in questa tipologia potevano essere ricomprese anche le prestazioni connesse a compiti tipici di segreteria (raccolta di iscrizioni dei frequentatori, contabilità prima nota, cassa..) a condizione che non fossero necessarie particolari conoscenze di natura tecnico-giuridica tipiche dei professionisti.
Fermo restando che la società esponente era assoggettata al particolare regime sopra evidenziato (punto B1), Co in deroga alla normativa erroneamente ritenuta violata dall , hanno proseguito gli opponenti, bisognava rilevare che non era mai stata legata alla società da alcun rapporto di subordinazione, avendo CP_2 svolto esclusivamente un'attività di promozione delle discipline e dei corsi tenuti e di eventi particolari organizzati nel corso dell'anno, ricompresa nella previsione del citato art. 67 del TUIR (punto B2 a pag.
4-5 del ricorso e punto C a pag. 5), per la quale non aveva mai percepito compensi forfettari superiori ai 7.500 € annui, in piena conformità perciò con quanto previsto e consentito dalle leggi n. 133/1999 e n. 342/2000 (punto C1 del ricorso alle pagg. 5 e ss.), come documentato agli ispettori (in tal senso le ricevute sottoscritte da . CP_2
Proseguendo poi con il punto C2 a pag. 6 del ricorso, gli opponenti hanno rilevato come gli ispettori avessero contestato la natura subordinata del rapporto in quanto avevano trovato dietro il bancone della CP_2 segreteria mentre rispondeva al telefono, dava informazioni ai clienti e apriva i tornelli di accesso alla palestra, senza considerare che ciò era accaduto per massimo un'ora e a mero titolo di cortesia, come immediatamente rappresentato loro, in ragione dell'inaspettata assenza della segretaria, giungendo alla conclusione della natura subordinata del rapporto con evidente forzatura degli elementi fattuali, tanto più in un ambiente familiare qual è quello di un'associazione sportiva dilettantistica, in cui i soci si attivano in caso di necessità per rendere il servizio e non creare problemi ai clienti.
Nel punto C3 a pag. 6 del ricorso gli opponenti hanno poi rilevato l'insussistenza nel caso di ei segni CP_2 distintivi principali della subordinazione, ma anche degli indici ritenuti dalla ormai unanime giurisprudenza sussidiari e nel punto D a pag. 8 del ricorso l'insussistenza dei presupposti sottesi all'erogazione della sanzione essendo evidente che, sotto un profilo squisitamente giuridico, i fatti oggetto del procedimento dovevano essere ricondotti alla diversa fattispecie contrattuale regolata dalle leggi n. 342/2000 e n. 133/1999.
Né mai, hanno rilevato gli opponenti, era stata sentita come erroneamente affermato dal Parte_3
Comitato Regionale per i rapporti di lavoro adito, che aveva rigettato il ricorso proposto con la motivazione che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori non avevano trovato conferma nella ricostruzione dei fatti operata dall'esponente nel ricorso, né nelle dichiarazioni rese da in data 20/12/2012 (punto D2 del CP_2 Parte_3 ricorso a pag. 8-9).
L'ordinanza ingiunzione, hanno concluso gli opponenti, doveva essere perciò annullata.
* L' di Cagliari-Oristano, si è costituito in giudizio a mezzo di propri Controparte_1 funzionari e, ricostruiti i fatti accertati dagli ispettori, ha rilevato che il 3.07.2012 era stata CP_2 trovata in sede insieme all'istruttore di sala intenta a svolgere al banco mansioni di Persona_2 segretaria in sostituzione della segretaria, ovvero attività di segretaria alle dipendenze dell'associazione, senza che fosse regolarmente instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Co Deponevano in tal senso, ha proseguito l' , non solo le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dalla stessa ma anche quelle dell'istruttore e del presidente CP_2 Persona_2 Pt_2 che aveva confermato di avere chiamato quel giorno erché sostituisse la segretaria
[...] CP_2 Parte_3
e controllasse la segreteria ed ancora di , cliente della palestra. Persona_3
Conformi erano poi anche le dichiarazioni rese ai funzionari ispettivi dell'Agenzia delle Entrate da Tes_1
e , utenti della palestra, tutte convergenti nel senso che anche
[...] Testimone_2 Testimone_3 in altre e diverse occasioni, e non solo nella giornata del 3.07.2012, fosse stata impiegata in
CP_2 attività di segreteria in sostituzione di su direttiva di che quando era stato Parte_3 Pt_2 sentito dagli ispettori aveva confermato le sostituzioni - nel dettaglio descritte da con una frequenza
CP_2 di circa tre/quattro volte al mese nell'anno 2012, con impegno che era andato intensificandosi dopo la maternità della segretaria - e, quanto al compenso, aveva precisato che per l'attività di promoter era
CP_2 compensata ai sensi della legge 133/1999, mentre per la sostituzione di non era stata pattuita una Parte_3 cifra fissa, ma commisurata alle ore di lavoro e alle volte in cui oveva recarsi nella palestra per farle,
CP_2 segno evidente, ha rilevato l'ITL, della natura subordinata del rapporto, non circoscritto ad un'attività occasionale e di mera cortesia.
Quanto alla disciplina prevista dall'art. 67 del TUIR, l'amministrazione resistente ha precisato che se tale normativa aveva effettivamente introdotto una disciplina agevolativa da un punto di vista fiscale, contributivo ed assicurativo, ne aveva tuttavia subordinato l'applicazione alla sussistenza di determinati requisiti, assenti nel caso di specie, non bastando il riconoscimento da parte del della qualifica di società sportiva CP_4 dilettantistica, ma essendo richiesta dalla norma anche la riconducibilità dell'attività svolta all'esercizio diretto da parte dell'associazione, come tale qualificata, di attività sportiva dilettantistica, ovvero oltre al requisito oggettivo precisato, anche un requisito soggettivo riguardante le prestazioni rese a favore di tale tipologia di associazioni e cioè una prestazione lavorativa funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, alla natura non professionale dell'attività svolta e alla assenza delle caratteristiche tipiche della subordinazione.
Nel caso di specie ciò non era avvenuto per gli opponenti, dato che il rapporto con reso in CP_2 sostituzione della lavoratrice dipendente per come descritto anche da Parte_3 Parte_2 si era posto “nel solco di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ispirato da una causa di scambio, avente ad oggetto il compimento di un servizio dietro corrispettivo” ed era compatibile quindi, anche se occasionale, con la subordinazione, a fronte della permanenza dell'obbligo della lavoratrice di tenersi a disposizione del datore di lavoro, anche se gli ispettori avevano contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione e nella successiva ordinanza ingiunzione come lavoro nero il solo giorno dell'accesso ispettivo.
Nel ricorso, infine, si erano sostenute due posizioni incompatibili tra loro ovvero che la prestazione lavorativa fosse stata resa da a mero titolo di cortesia, circostanza questa peraltro smentita nella dichiarazione CP_2 resa all'ispettore dallo stesso titolare dell'associazione e dall'altro che fosse annoverabile tra quelle rientranti nella disciplina prevista dal TUIR, del cui regime agevolato però gli opponenti non si erano avvalsi.
E ciò tanto più che sulle associazioni sportive che si avvalgono di collaborazioni di carattere amministrativo gestionale, ai sensi dell'art. 90 l. n. 289/2002, incombe un obbligo di comunicazione telematica al centro servizi per il lavoro, del tutto assente nel caso di specie, cd. Unilav, mai effettuata dagli opponenti a nome di CP_2
Sulla scorta di tali considerazioni, ha rilevato l'amministrazione resistente, all'esito degli accertamenti descritti, erano state giustamente comminate la maxi-sanzione per il lavoro nero per la giornata del 3.07.2012 (art. 3, c.
3, DL n. 12/2002, conv. con modificazioni in l. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4, c. 1, l. n. 183/2010) e quelle per l'omessa consegna del contratto di lavoro (art. 4 bis, c. 2, D. lg. 181/2000, come modificato all'art. 6,
c. 1, D.lg. n. 297/2002 e s.m.i) e per l'omessa registrazione sul libro unico del lavoro della prestazione di
(art. 39, c. 1 e c. 2, DL n. 112/2008, conv. con modificazioni in l. n. 133/2008). CP_2
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali e prove testimoniali, con sentenza n. 2152 del 19.12.2020, ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore dell'amministrazione.
Da un lato il primo giudice ha valorizzato le dichiarazioni acquisite nella fase ispettiva, rilasciate il giorno dell'ispezione da dall'istruttore della sala pesi e dal presidente CP_2 Persona_2 dell'associazione rilevando che erano tutte convergenti “univocamente nella sussistenza in via Parte_2 fattuale di un rapporto di lavoro subordinato della in favore dell'associazione . CP_2 Parte_1
Ed infatti, ha proseguito, già nella fase ispettiva, era emerso che era solita svolgere mansioni di CP_2 segreteria in sostituzione della lavoratrice, regolarmente assunta, (ciò era accaduto almeno tre o Parte_3 quattro volte al mese nell'anno 2012), con impegno che si era intensificato dopo la maternità di questa e che per tale attività di sostituzione della segretaria era stata pattuita non una cifra fissa, ma un importo commisurato alle ore di lavoro svolte, come confermato dallo stesso presidente dell'opponente. Pt_2
Quanto alle mansioni prestate, le acquisizioni testimoniali rese da tutti i soggetti sentiti sia nell'immediatezza dell'ispezione che nel corso del giudizio, ha evidenziato il primo giudice, avevano attestato l'esistenza di un impegno consolidato e continuativo di che si era protratto nel tempo, tanto che nella sua CP_2 disponibilità vi erano chiavi della palestra, circostanza questa discordante con l'assunto di parte opponente secondo cui aveva svolto una mera collaborazione sporadica, quale promoter, perciò smentendo che la prestazione lavorativa accertata il giorno dell'ispezione costituisse un caso isolato, inerente ad una mera prestazione di cortesia legata a circostanze impreviste, e confermando piuttosto una prestazione lavorativa di tipo subordinato svoltasi senza l'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.
Era stato, infatti, acclarato che operava all'interno della società come segretaria di fatto, occupandosi CP_2 dell'accoglienza dei clienti, della fornitura della modulistica, dell'apertura dei tornelli per consentire l'accesso alla palestra, della ricezione dei pagamenti mensili o dei certificati sanitari necessari allo svolgimento dell'attività sportiva, oltre che di occasionali collaborazioni anche nella gestione del bar vicino alla segreteria.
Il Tribunale ha poi disatteso la tesi circa l'inapplicabilità delle sanzioni comminate, dedotta dagli opponenti in ragione delle disposizioni speciali previste dall'art. 67, c. 1, lett. m) TUIR qui, a loro dire, applicabili, rilevando che il trattamento in deroga per le associazioni o le società sportive senza finalità lucrative era subordinato a rigorosi presupposti applicativi ovvero ad un requisito oggettivo (riconoscimento della qualifica di società sportiva dilettantistica da parte del ed ad un requisito soggettivo inerente al “collegamento funzionale tra CP_4 la prestazione lavorativa che si pretende fa rientrare nel regime agevolato rispetto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente”, risultando invece escluse dal trattamento di favore tutte quelle prestazioni lavorative che, pur rese in favore di un'associazione sportiva, erano “inquadrabili nel solco di un ordinario rapporto di lavoro subordinato”.
E nel caso di specie non vi era dubbio, ha rilevato il Tribunale, che la prestazione lavorativa di fosse CP_2
“inquadrabile nell'alveo di un rapporto di lavoro subordinato, attesa la sussistenza in concreto degli indici sintomatici della subordinazione”, a nulla rilevando “la mera occasionalità della prestazione resa.., atteso che, come confermato dall'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la discontinuità e saltuarietà della stessa non esclude il carattere subordinato dal rapporto di lavoro ..laddove vengano accertati gli indici di qualificazione del medesimo”.
L'ordinanza ingiunzione era stata, quindi, emessa legittimamente, e da ciò il conseguente rigetto dell'opposizione proposta.
La “ ” e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza, cui ha resistito l' . Controparte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' hanno Parte_4 Parte_2 impugnato la sentenza, deducendo “errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie- contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine alla configurabilità del rapporto di lavoro subordinato della e/o falsa applicazione dell'art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR e dell'art. 90 Controparte_6 della l. n. 289/2002”.
Più precisamente, ripercorsa la vicenda in fatto, nei termini già esposti nel giudizio di primo grado (punto 1 dell'atto di appello alle pagg. 4 e 5), gli appellanti hanno rilevato che l'istruttoria, erroneamente ricostruita dal
Tribunale in sentenza, in spregio alle dichiarazioni acquisite, aveva invece confermato la loro ricostruzione e l'assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato tra l'associazione opponente e CP_2
In senso contrario alla ricostruzione operata in sentenza, hanno proseguito gli appellanti, rilevava infatti la testimonianza di resa per la prima volta nel corso del giudizio, dato che mai era stata Parte_3 sentita dagli ispettori né il giorno dell'accesso né successivamente, ed anche quella di Persona_2 istruttore, che non aveva affatto confermato in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro tra e CP_2
l'associazione opponente ed ancora quella dei testi , e Testimone_2 Persona_3 Testimone_1 [...]
, utenti della palestra, che avevano tutti confermato che la segretaria della palestra era Testimone_3
senza poter ricondurre alla persona di attività differente da quella di promoter, Parte_3 CP_2 salvo precisare che qualche volta, a titolo di cortesia e di mera collaborazione, poteva aver sostituito la segretaria (punto 2 alle pagg. 5-7).
Ed era significativo che l avesse rinunciato all'audizione di nel corso Controparte_1 CP_2 del giudizio, dopo avere preso atto del fatto che, benchè citata, non si era mai presentata a deporre, mentre i testi e vevano meglio precisato quanto dichiarato in occasione dell'ispezione, rilevando Per_3 Per_2 Per_3 che i riferimenti contenuti nel verbale ispettivo erano rivolti a tale , presente il giorno della sua Parte_3 audizione da parte del primo giudice e he l'unica segretaria era mentre in quanto Per_2 Parte_3 CP_2 promoter, come lui stava in segreteria e come lui aveva le chiavi della palestra.
Né, hanno aggiunto gli appellanti, rivestivano carattere confessorio circa la sussistenza di un rapporto di lavoro di subordinato le dichiarazioni di avendo egli riferito agli ispettori esattamente il contrario Pt_2 ovvero che ra una promoter e che il giorno dell'ispezione si trovava al posto della segretaria a titolo CP_2 di cortesia, per rendersi utile e far fronte ad un imprevisto della segretaria, che di lì a poco era infatti giunta in palestra. Era evidente, quindi, che il Tribunale avesse dato una lettura non corretta delle prove anche documentali e delle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa (punto 3, alle pagg. 7/8 del ricorso).
Erroneamente, infine, il primo giudice aveva ritenuto non applicabile la normativa di favore di cui all'art. 67 del TUIR, perché ritenuta incompatibile con l'incontrovertibile presenza nel rapporto instaurato con CP_2 degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Se il Tribunale fosse, infatti, partito da una corretta ricostruzione del rapporto tra e gli opponenti, CP_2 avrebbe considerato che la citata normativa di favore era stata estesa, in accordo con l'art. 90 l. n. 289/2002,
“anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”, in cui potevano essere ricomprese “le prestazioni connesse ai compiti tipici di segreteria..” a condizione che non richiedessero particolari conoscenze tecnico-giuridiche tipiche dei professionisti (circolare n. 21/E del 22.04.2033 dell'AE), con la conseguenza che anche sul punto la sentenza impugnata doveva ritenersi viziata e meritevole di riforma (p. 4 a pag. 9).
*
L'appello è infondato.
Lo stesso va, peraltro, esaminato nel merito sulla preliminare premessa che l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall'amministrazione resistente, che ha richiamato l'art. 348 bis c.p.c. deducendo che l'appello non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto, è stata disattesa dalla Corte già con la scelta, effettuata alla prima udienza fissata per il giorno 01.02.2023, di rinviare la controversia per la discussione, senza pronunciare l'ordinanza di inammissibilità invocata.
Vanno, in particolare, esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi, i rilievi mossi alla sentenza con riferimento alla “errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie” e alla
“contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine alla configurabilità del rapporto di lavoro subordinato della (punti 1), 2) e 3) del ricorso alle pagg. 4/8). CP_2
Il collegio al proposito ritiene che il primo giudice abbia operato una puntuale ricostruzione sia dei fatti di causa che delle risultanze probatorie, correttamente giungendo a motivare le ragioni per cui aveva ritenuto configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra l'associazione appellante, non potendosi CP_2 invece condividere quella proveniente dagli appellanti per le ragioni di seguito riportate.
Come si evince dalla lettura del verbale di primo accesso ispettivo (3.07.2012) e del verbale unico di accertamento e notificazione (30.11.2012) in atti /all. 9 e all. 5), l'allora DTL di Cagliari aveva svolto, unitamente all'Agenzia delle Entrate di Cagliari, attività ispettiva presso la sede operativa dell
[...]
, sita nella locale via Castiglione al n. 27, trovando al bancone della segreteria Parte_1 una persona poi identificata in che avevano osservato constatando che, in quel frangente, CP_2 aveva provveduto a rispondere al telefono, a dare informazioni ai clienti e ad aprire i tornelli di accesso della palestra, in modo da consentire agli iscritti di accedere.
Sentita durante il primo accesso ispettivo (v. all. 11), aveva riferito che quel giorno si trovava CP_2 presso la palestra “per sostituire l'addetta alla reception, , precisando che era arrivata Pt_1 Parte_3
“intorno alle 17.35” e che si stava occupando dell'accoglienza dei clienti, fornendo ai medesimi la modulistica come le ricevute di manleva, di rispondere al telefono e di attivare, in caso di necessità, il tornello per consentire ai clienti di accedere alla palestra, apertura che effettuava utilizzando “un comando sul pc”.
Aveva poi aggiunto “sono venuta anche in passato a sostituire la sig.ra nel mese di giugno 2012 l'ho Parte_3 sostituita circa tre volte”, senza mai firmare un contratto di lavoro per queste sostituzioni, precisando “quando devo recarmi presso questa palestra vengo avvisata da il titolare della palestra oppure da Parte_2 Parte_3
, ma che comunque era “stato il sig. a fornirmi le direttive sulle attività da svolgere
[...] Parte_2 presso questa palestra”.
Nel corso delle sostituzioni che aveva fatto in passato, aveva aggiunto, le era anche capitato di occuparsi del bar posto a fianco al bancone della segreteria, dove aveva venduto bottiglie d'acqua e preparato anche qualche caffè, precisando che in passato era stata socia della palestra, nella quale praticava attività di pesistica, ma che già da qualche anno, e precisamente dal 2011, non era più iscritta. Peraltro, aveva poi specificato, “già dall'apertura della palestra mi è capitato di fare delle sostituzioni di ma queste si sono intensificate da due Parte_3 anni a questa parte, cioè da quando lei ha avuto un bambino. Da inizio 2012 mediamente l'ho sostituita tre/quattro volte al mese”.
Nell'occasione era stato sentito anche trovato sul posto, istruttore nella sala pesi della Persona_2 palestra da novembre 2011, che aveva riferito di una sua collaborazione di circa sei ore alla settimana, gestita dal titolare in base alle esigenze della palestra ed aveva poi aggiunto “conosco (la ragazza oggi presente CP_2 in segreteria), che si occupa di gestire i clienti, perché la vedo sempre nel banco del ricevimento. Da novembre 2011 l'ho vista in questa palestra. Lavorano qui come segretarie altre due ragazze credo, ma non so il nome”, precisando che
“ la vedo nel banco della segreteria solo quando entro in palestra perché poi sto nella sala pesi e specifico che si CP_2 alterna con le altre due ragazze, quindi non vedo sempre lei quando vengo in questa palestra” (all. 12).
Anche la cliente della palestra , sentita dagli ispettori il 3.07.2012, aveva significativamente fatto Persona_3 riferimento al mese di settembre 2011 - come già che aveva anche specificamente indicato Per_2 CP_2
- per dire che “la ragazza che oggi è presente nella segreteria La vedo nel banco del ricevimento da settembre
[...]
2011”, aggiungendo “non so il nome, ma mi è capitato di pagare la quota mensile e di consegnare il certificato medico
a lei. Io mi reco due volte alla settimana (solitamente il martedì e il giovedì), e vedo sempre lei al ricevimento” (all. 13).
E nessuna dirimente circostanza di segno contrario ha riferito in giudizio che è stato sentito Persona_2 come testimone all'udienza del 17.01.2018: se è infatti vero che, dopo avere precisato di collaborare con Pt_2 da circa sei anni come istruttore e personal trainer nella sala pesi della palestra , ha poi detto Pt_1 Per_2 di non ricordare cosa stesse facendo il 3.07.2012 quando erano arrivati gli ispettori, per il resto CP_2 affermando o di non saper rispondere alle altre domande (per esempio sul fatto che quel giorno vesse CP_2 sostituito di cui ha peraltro precisato solo di recente aveva appreso il cognome) o di non Parte_3 sapere nulla in merito alle circostanze richiestegli (così sui capi da 3 a 9 di parte resistente), è anche vero che in conclusione non ha comunque potuto esimersi dal riconoscere la sottoscrizione apposta nel verbale redatto quel giorno dagli ispettori a suo nome ed ha anche confermato il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, esibitegli dal primo giudice in udienza come allegato 12 (v. verbale dell'udienza del 17.01.2018).
Ancora, quanto a , se è vero che, sentita all'udienza del 22.06.2018, ha in parte mutato in giudizio Persona_3 le originarie dichiarazioni rese agli ispettori - riferendo che, poiché accedeva alla palestra con la tessera, neanche vedeva o faceva caso a chi c'era al banco del ricevimento, non ricordando neppure chi fosse presente al banco di ricevimento il giorno dell'accesso ispettivo e di non sapere chi fosse aggiungendo CP_2 che in prevalenza al banco vedeva una ragazza di nome , che era una presenza costante, alla quale Parte_3 aveva pagato sempre l'iscrizione, pur non potendo ricordare se il giorno dell'ispezione la medesima fosse presente - è anche vero che, dopo avere rilasciato tali vaghe e discordanti dichiarazioni rispetto a quelle più specifiche rese il 3.07.2012, ha comunque finito per riconoscere la sottoscrizione presente nel verbale redatto a suo nome dagli ispettori ed anche il contenuto dello stesso, seppure precisando che si riferiva ad Parte_3
e non ad altre persone quando aveva risposto all'ispettore, di fatto rendendo in giudizio dichiarazioni generiche ed imprecise, certamente non idonee a sconfessare quelle più dettagliate rese nell'immediatezza.
E ciò risulta tanto più evidente se si considera che, quando a suo tempo, nel verbale ispettivo, aveva fatto riferimento alla ragazza presente nella segreteria quel giorno, rispondeva agli ispettori che non potevano che riferirsi a che era l'unica trovata dietro il banco del ricevimento al momento dell'accesso, dato CP_2 che può ritenersi pacifico, in quanto ricavabile dai documenti prodotti, che fosse sopraggiunta molto Parte_3 dopo, quando gli ispettori si trovavano ormai “sul finire dell'accesso ispettivo”, come dai medesimi attestato in Co chiusura del verbale di primo accesso ispettivo in data 3.07.2012 (allegato 9 di in atti), aperto alle ore 17.40
e chiuso alle ore 20.15.
Al proposito è anche significativa la circostanza dalla medesima riportata agli ispettori il 3.07.2012, che vedeva nel banco del ricevimento da settembre 2011 “la ragazza che oggi è presente nella segreteria”, cui aveva pagato talvolta la quota mensile o consegnato il certificato medico, se si considera che a tale data ha significativamente fatto riferimento anche l'istruttore (che l'ha riferita all'inizio della sua collaborazione con la palestra, Per_2 risalente appunto al settembre 2011), che l'ha certamente riferita a trattandosi di una CP_2 coincidenza temporale singolare, tanto più se si considera che ha detto di essere stata Parte_3 assunta come segretaria dall' nel marzo 2010, ovvero ben prima del settembre 2011. Parte_1
Non essendo, per tali ragioni, credibile che avesse inteso parlare agli ispettori di Per_3 Parte_3 di cui ha peraltro mostrato di ben conoscere il nome da tempo, la precisazione resa in tal senso nella sua audizione in giudizio sembra quindi più frutto di un aggiustamento tardivo se si considera che agli ispettori aveva riferito nell'immediatezza, quando gli avevano evidentemente chiesto dell'unica ragazza da loro trovata al bancone del ricevimento della segreteria quel giorno, che della stessa non conosceva affatto il nome.
E il collegio non può nemmeno ignorare che le dichiarazioni rese quel giorno da agli ispettori, Persona_3 che la stessa ha poi tentato, maldestramente, e deve dirsi anche inutilmente, di correggere in giudizio, al pari di quelle di e erano anche in linea e coerenti con quanto riferito agli ispettori, sempre CP_2 Per_2 nell'immediatezza dei fatti, da quale presidente dell'associazione sportiva in contestazione. Parte_2
a, infatti, fin da subito precisato “oggi è presente in segreteria la signora lei sta sostituendo Pt_2 CP_2 la signora , che normalmente lavora la mattina dalle 9.00 alle 13.00, ma che oggi avrebbe dovuto Parte_3 lavorare di sera, dalle 17:30 alle 21:30 per sostituire me. Avendo avuto la signora una difficoltà con il figlio ho Parte_3 chiamato la signora perché la sostituisse e controllasse la segreteria. ha le chiavi della palestra CP_2 CP_2 perciò non è stato necessario che io venissi, in più alle 17:30 ha iniziato a lavorare anche istruttore di Persona_2 body-building, anche lui ha le chiavi” (all. 14), così confermando non solo la presenza quel giorno al bancone del ricevimento, al momento dell'ispezione, quando era stata sentita anche la cliente , della sola Persona_3
ma anche che era stato lui a chiamarla perché procedesse alla sostituzione di quel CP_2 Parte_3 giorno impossibilitata a recarsi presso la palestra a causa di un problema familiare, nella attività di segreteria.
Né significative possono dirsi le dichiarazioni scritte a mano, a firma di datate 20.12.2012 CP_2 Parte_3
(a queste ha fatto riferimento il Comitato che ha rigettato il ricorso amministrativo), prodotte nel giudizio di primo grado dagli opponenti, in cui entrambe avevano attestato che era stata a chiamare er Parte_3 CP_2 chiederle di sostituirla a titolo di cortesia, sia perché in contrasto con le dichiarazioni dello stesso Pt_2 coerenti peraltro con quelle già a suo tempo rese da ia perché la stessa le ha poi smentite in CP_2 Parte_3 giudizio quando, vincolata dall'impegno assunto davanti al primo giudice, si è limitata a riferire vaghe circostanze sul punto, precisando di non ricordare se quel giorno avesse avvisato la il presidente. CP_2
E tali contraddizioni, che si spiegano agevolmente se si considerano non solo i rapporti di lavoro intrattenuti da con la sua associazione, ma anche quelli affettivi con uno dei soci emersi nel Parte_3 Pt_2 corso del giudizio (in tal senso i testi el verbale dell'udienza del 29.03.2018 e la teste all'udienza Tes_2 Tes_1 del 9.11.2018), sono prova della scarsa attendibilità di le cui dichiarazioni non sono state Parte_3 giustamente prese in considerazione dal primo giudice.
Inoltre, l'adibizione non estemporanea, a titolo di cortesia, di alla segreteria ha trovato conferma in CP_2 occasione dell'ispezione, nell'immediatezza del 3.07.2012, in quanto dichiarato da alcuni clienti presenti quel giorno nella palestra, sentiti dagli ispettori dell'Agenzia delle Entrate (all. 15).
Si tratta di he, nel riferire delle persone che si occupavano della segreteria, ha fatto agli ispettori Testimone_2
i nomi di e e lo ha poi ribadito nel corso del giudizio, ma anche di CP_2 Parte_3 [...]
che, pur avendo riferito nel corso del giudizio di non ricordare con precisione una persona Testimone_3 dal nome ha comunque confermato il contenuto delle dichiarazioni rese a suo tempo e CP_2 riconosciuto la sottoscrizione apposta nelle stesse in occasione dell'accesso ispettivo, nelle quali si legge che, rispondendo alla domanda “conosci il nome delle persone che si occupano della segreteria”, aveva detto “sì, conosco la ragazza che si chiama , ribadendo in giudizio che in occasione dell'accesso ispettivo gli ispettori gli CP_2 avevano chiesto se conosceva una persona lì presente, e che lui aveva detto che la conosceva come CP_2
Ancora è significativo che che pure aveva poco prima descritto come una promoter, Pt_2 CP_2 pagata ai sensi della legge 133/1999, nel riferirsi al suo compenso per le sostituzioni di abbia poi Parte_3 tenuto distinti tali pagamenti, dicendo agli ispettori “non abbiamo pattuito una cifra fissa per la sostituzione,
l'importo da corrispondere è commisurato sia alle ore di lavoro che alle volte che deve venire in palestra, perché le spetta anche un rimborso spese” (si veda il verbale del 3.07.2012 in atti come all. 14).
Alla luce di tali risultanze, se si considera che il 3 luglio 2012 gli ispettori avevano potuto direttamente vedere che operava dietro il bancone della segreteria, rispondendo al telefono, aprendo i tornelli di CP_2 accesso agli utenti, peraltro da un comando che partiva dal pc, evidentemente a sua disposizione, fornendo informazioni e raccogliendo firme per ricevuta dai clienti e che in quel momento stava CP_2 sostituendo segretaria e dipendente dell , su specifica richiesta Parte_3 Parte_1 formulata dal presidente che lo aveva loro riferito, dicendo che era stato lui a chiamare Parte_2 perché lo aveva portato a conoscenza della difficoltà di presentarsi al CP_2 Parte_3 lavoro quel pomeriggio a causa di problemi con il figlio, risultano piene di significato le dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla lavoratrice che ha quantificato le sostituzioni nel tempo e ha evidenziato che CP_2 le direttive sul lavoro da svolgere venivano stabilite da che la contattava quando la segretaria non Pt_2 poteva essere presente per adibirla alla segreteria in sua sostituzione, dicendole le attività da svolgere, chiaro segno della sua subordinazione.
Tali dichiarazioni, inoltre, risultano ancor più rilevanti se si considera che è stato lo stesso specificare Pt_2 che talvolta sostituiva la segretaria, a fronte di una retribuzione diversa dal compenso che le veniva CP_2 corrisposto ai sensi della legge 133/2009 come promoter, pattuita cioè come proporzionata alle presenze e alle ore lavorate, indicando un chiaro indice sussidiario della subordinazione, ma anche che i testi e Per_2
fin dall'immediatezza, avevano fatto riferimento a sostituzioni non occasionali da parte sua, constatate Per_3 fin dal mese di settembre 2011, andate intensificandosi in coincidenza con la maternità di Parte_3
E si trattava, come si comprende anche dalle testimonianze degli altri soggetti già sopra indicati, di sostituzioni che non costituivano ipotesi isolate, ma che da una certa data in poi, ovvero da settembre 2011, si erano verificate con una certa ricorrenza, ed erano andate ad intensificarsi con la recente maternità di al Parte_3 punto da far identificare anche ad alcuni utenti come addetta alla segreteria, al pari di CP_2
(testi e in particolare, ma anche che in giudizio, all'udienza del Parte_3 Tes_2 Tes_3 Tes_1
9.11.2018, ha riferito che aveva all'epoca avuto da poco un bambino e veniva perciò sostituita da Parte_3 un'altra ragazza di cui non ha saputo ricordare il nome, ma una volta visto il verbale redatto a suo nome dagli ispettori, esibitole come allegato 15, ha riconosciuto nello stesso la propria sottoscrizione, dichiarando “è possibile che abbia reso queste dichiarazioni, è passato molto”, dichiarazioni nelle quali, si ricorda, aveva identificato le addette alla segreteria nelle persone di e . Parte_3 CP_2
Appare poi una singolare coincidenza, ribadisce il collegio, che sia il teste he la teste che non Per_2 Per_3 hanno poi potuto fare a meno di confermare le dichiarazioni rilasciate all'epoca anche in giudizio, avessero a suo tempo riferito agli ispettori di avere visto lavorare alla segreteria da settembre 2011, data CP_2 difficilmente riferibile a nonostante il tentativo di correggersi in tal senso in giudizio di Parte_3
, se si considera che proprio ha dichiarato in giudizio di avere iniziato il suo rapporto Persona_3 Parte_3 lavorativo con l'associazione, in qualità di segretaria, già nel marzo 2010.
Né può seriamente discutersi delle mansioni svolte da nella segreteria se si considera che le CP_2 stesse sono state non solo confermate da diverse persone sentite in fase ispettiva, che non le hanno poi negate in giudizio, ma sono state anche direttamente constatate dagli ispettori (si veda il verbale di primo accesso ispettivo di cui all'allegato 9 in atti) e ammesse da che ha confermato l'utilizzo di Parte_2 CP_2 er sostituite la segretaria quando questa era impossibilitata a lavorare.
[...] Parte_3
A fronte di tale robusto quadro probatorio, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, il primo giudice ha correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nell'immediatezza, che le hanno anche sostanzialmente confermate nel corso del giudizio (salvo qualche comprensibile “non ricordo” dato il tempo trascorso), confermando quanto a suo tempo dichiarato agli ispettori una volta presa visione del verbale sottoscritto, con l'unica eccezione di , che ha tentato di riferire le dichiarazioni rese ad Persona_3 Parte_3
inverosimilmente peraltro per le ragioni già sopra precisate.
[...]
Gli elementi sopra riportati, acquisiti nella fase ispettiva e di fatto confermati nel corso del giudizio dai numerosi soggetti sentiti, sono quindi idonei a supportare in modo univoco la dedotta esistenza del rapporto di lavoro subordinato rilevata dagli ispettori.
Se è vero, infatti, al riguardo, che le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai lavoratori – e il riferimento è a
- non sono dotate di per sé di un valore probatorio precostituito, dovendo essere liberamente CP_2 apprezzate dal giudice per formare il suo convincimento nell'ambito di tutto il materiale raccolto (cfr. per tutte
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17555 del 10/12/2002, Cass. 23 giugno 2008 n. 17049 e Cass. 28 agosto 2024 n. 23252),
è anche vero che ciò non esclude che ad esse possa essere riconosciuta una specifica valenza indiziaria laddove, come nel caso di specie, esse siano caratterizzate da contenuti espositivi pienamente concordi e coerenti con quanto riferito da altri soggetti (cfr. Cass. n. 10427 del 2014), identificabili in questo caso nelle persone di e - senza dimenticare quanto in conformità riferito da Per_2 Per_3 Tes_2 Tes_1 Tes_3 Parte_2
- che hanno confermato le dichiarazioni rese anche nel corso del giudizio, dopo essere stati ammoniti delle conseguenze pregiudizievoli di eventuali dichiarazioni mendaci.
Nè attendibili e dirimenti circostanze di segno contrario possono dirsi emerse dalle dichiarazioni rese dalla teste portata in giudizio dalla associazione opponente, da valutarsi con particolare Parte_3 rigore se si considera che al momento della sua testimonianza la medesima, a differenza degli altri testi sentiti, era ancora dipendente dell'associazione opponente, oltre che compagna di uno dei soci come riferito da Tes_2
e ma soprattutto la circostanza che, dopo avere sottoscritto in data 20.12.2012 una dichiarazione al Tes_1 datore di lavoro con un certo contenuto, riferendo di avere personalmente chiamato perché la CP_2 sostituisse il giorno 3.07.2012, escludendo quindi un ruolo attivo del presidente in giudizio, dopo Pt_2 essere stata ammonita dal giudice, abbia invece riferito di non ricordare se quel giorno avesse chiamato il presidente dell'associazione perché la sostituisse con una promoter presente in palestra o direttamente CP_2 addirittura in contrasto con quanto genuinamente riferito da tesso nell'immediatezza e con
[...] Pt_2 le allegazioni di parte opponente.
I testi portati dall'amministrazione opposta hanno invece riferito, fin dalla prima audizione del 3.07.2012, in modo coerente e concorde il ruolo di con riferimento alla prestazione lavorativa svolta, né si CP_2 può ritenere che soggetti così diversi, tra cui un istruttore e diversi clienti della palestra, abbiano potuto a suo tempo confondersi o concordare una versione a danno di ed in favore di la cui Pt_2 CP_2 mancata presentazione nel giudizio lungi dall'assumere il significato che vorrebbe darle l'appellante, può costituire una conferma della difficoltà della stessa di ribadire in giudizio, a danno di dichiarazioni Pt_2 genuinamente rese agli ispettori, perché colta di sorpresa dall'accesso ispettivo e mentre lavorava come segretaria, nell'immediatezza di fatti che mai aveva ritenuto di dover denunziare (ed anzi aveva tentato di rimediare con la citata dichiarazione scritta a mano del 20.12.2012). E ciò risulta tanto più evidente se si considera che la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato
è stata prudentemente circoscritta dagli ispettori ad un solo giorno, senza sostanziali benefici per lei.
E nel caso di specie le predette dichiarazioni, rese nell'immediatezza dei fatti, in modo genuino e circostanziato
(v. Cass. Sez. Lav. sent. n. 17774/2014 e n. 24208/2020), con linearità e concordanza, sono state ribadite da diverse persone, in modo attendibile, anche nel corso del giudizio, al contrario delle dichiarazioni rese dalla teste di opponente, da valutare con particolare rigore per le ragioni già sopra evidenziate.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto acclarato che operasse all'interno della società CP_2 come segretaria di fatto, svolgendo mansioni di segreteria in sostituzione della lavoratrice, regolarmente assunta, e che ciò avesse fatto con una certa regolarità a partire dall'anno 2011, con impegno che si Parte_3 era andato intensificando in seguito alla maternità di ricevendo un compenso commisurato alle ore Parte_3 di lavoro svolte e alle giornate di presenza, con impegno quindi, peraltro confermato dallo stesso Pt_2 consolidato e continuativo nel tempo, non limitato ad una mera sporadica collaborazione quale promoter.
E', infatti, questo il quadro emerso dalle dichiarazioni rese da tutti i soggetti sentiti sia nell'immediatezza che nel corso del giudizio, che conferma il fatto che fosse stata trovata non per caso, al momento CP_2 dell'accesso ispettivo, dietro al banco della segreteria ad operare come segretaria, per rendere una mera prestazione di cortesia, in un caso isolato, dovuto a circostanze del tutto impreviste, ma piuttosto per rendere una prestazione di tipo subordinato, concordata senza la regolare instaurazione di un rapporto di lavoro.
Con ragionamento corretto, pertanto, il primo giudice ha ravvisato la sussistenza non solo delle caratteristiche principali della subordinazione, ma anche degli indici sussidiari della stessa, traendone conferma dalle dichiarazioni di he, pur non rivestendo “valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria Pt_2 nel rapporto processuale” e restando “prova liberamente apprezzabile dal giudice” (così Cass. n. 17702/2015), vanno lette in uno alle dichiarazioni rese dagli altri soggetti sentiti, dalle quali è emersa la circostanza che fosse lui a chiedere le sostituzioni a indicandole che cosa doveva fare e quando, che va interpretata come CP_2 esercizio del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
Rilevante è poi la circostanza che e lei soltanto in quel periodo, non essendo risultato che CP_2 vesse anche altri come riferimento per le sostituzioni di restasse a disposizione di Pt_2 Parte_3 Pt_2 per le sostituzioni, segno evidente del suo del suo inserimento nell'organizzazione aziendale con impegno giustamente definito dal primo giudice consolidato e continuativo che si era protratto nel tempo, rilevando inoltre l'orario delle sostituzioni, evidentemente deciso da n coincidenza con le assenze di Pt_2 Parte_3
l'affidamento alla medesima delle chiavi della palestra e la pattuizione di una somma, a titolo di compenso retributivo, in correlazione con la sostituzione di volta in volta svolta, collegata alle ore di lavoro effettuate e alle giornate di effettiva presenza, il tutto facendo utilizzo di strumenti di lavoro (come il computer) e di ambienti lavorativi messi a disposizione dal datore di lavoro, in assenza di qualsivoglia rischio a suo carico.
In tal senso diviene significativa anche la circostanza che abbia distinto tale compenso da quello Pt_2 erogato a per l'attività di promoter, richiamando la legge n. 133/1999, mentre non assume al CP_2 contrario rilevanza dirimente la discontinuità e saltuarietà della prestazione, non necessaria per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, rilevando l'inserimento stabile della lavoratrice all'interno dell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione da parte sua di una costante disponibilità nei confronti del datore di lavoro per le sostituzioni, quando vi era la necessità, in termini di permanenza nel tempo dell'obbligo di tenersi a disposizione del datore di lavoro, che ha trovato conferma in causa [sul punto si veda, tra le altre, Cass. n. 58/2009, secondo cui “il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro. Ne consegue che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, così come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propria opera (della quale il titolare del ristorante può o meno avvalersi), non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, essendo invece rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e
l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, aspetti questi peraltro connaturati al lavoro di cameriere..].
Se si considera tale complessivo quadro probatorio, che il primo giudice ha fondato sulle genuine dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai soggetti sentiti dagli ispettori, di fatto per la gran parte confermate nel corso del giudizio, che non sono risultate smentite in giudizio dalla prova contraria dedotta dalla società opponente per le ragioni già sopra evidenziate, appare difficile ravvisare nel ragionamento del primo giudice quella errata interpretazione delle risultanze probatorie e dei fatti di causa e quella insufficiente motivazione in ordine alla configurabilità del rapporto di lavoro subordinato di dedotto come primo CP_2 motivo di censura.
E di conseguenza l'appello sul punto deve essere rigettato.
*
Il collegio ritiene, altresì, infondata la censura con la quale gli appellanti hanno lamentato “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR e dell'art. 90 della l. n. 289/2002” (punto 4 del ricorso, a pag.
9).
La stessa, infatti, parte dal presupposto che il Tribunale abbia ricostruito la vicenda in modo totalmente difforme dalle risultanze testimoniali assunte nel processo ed erroneamente qualificato il rapporto con CP_2 come di lavoro subordinato, perciò ritenendo non applicabile la normativa speciale e privilegiata di
[...] cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, che ha introdotto un regime fiscale di non imponibilità, fino a
7.500,00 €, dei redditi diversi specificamente contemplati dalla norma, tra i quali, per quanto qui interessa, i compensi per prestazioni correlate all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, comprese quelle di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza nell'attività sportiva dilettantistica (così specificate nel D.L. 208/2007, conv. con modificazioni nella l. 14/2009, art. 35. comma 5), erogate da un'associazione di tipo sportivo dilettantistico, come quella di specie.
La ritenuta natura subordinata del rapporto instaurato con nel caso di specie, quanto alla CP_2 attività di sostituzione della segretaria dipendente, seppure discontinuo e saltuario, correttamente motivata dal primo giudice, preclude già a monte il diritto degli opponenti di beneficiare di tale regime agevolato, pertanto correttamente escluso dal primo giudice che ha pure motivato, richiamando a supporto l'orientamento della Suprema Corte, circa l'irrilevanza della natura discontinua e saltuaria della prestazione resa, laddove fossero stati accertati gli indici di qualificazione di tale rapporto.
E così è avvenuto nel caso di specie in cui è emerso che si era messa a disposizione di CP_2 Pt_2 e dell'associazione da questi rappresentata, per rendere la propria prestazione in sostituzione della segretaria dipendente in tutte le occasioni in cui egli ne avesse ravvisato la necessità, in ragione della sua recente maternità e delle difficoltà incontrate nella gestione del figlio e che tale necessità veniva valutata e gestita del tutto da risultando quindi provata la permanenza nel tempo dell'obbligo da parte sua di tenersi a Pt_2 disposizione del datore di lavoro e la natura subordinata del rapporto.
In tal senso neppure pertinente risulta il riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002, che a tali prestazioni aveva esteso il sopra citato trattamento di favore, avendo il primo giudice escluso, già nell'affermare la natura subordinata del rapporto, correttamente ribadisce il collegio per le ragioni sopra evidenziate, la sussistenza di una siffatta tipologia di prestazione.
Va, di conseguenza, pure condivisa la conclusione tratta dal primo giudice in sentenza che l'applicazione del citato trattamento agevolato fosse subordinato a rigorosi presupposti applicativi, e cioè ad un requisito oggettivo, qui pacificamente sussistente (riconoscimento della qualifica di società sportiva dilettantistica da parte del , ed ad un requisito soggettivo, qui invece non ricorrente, inerente al collegamento funzionale CP_4 tra la prestazione lavorativa da ricondurre al regime agevolato rispetto al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, escludendo perciò tutte quelle prestazioni inquadrabili nel solco di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, il cui compenso viene corrisposto in ragione di un obbligo di fare, secondo logiche di mercato, come avvenuto nel caso in esame.
A tali complessive considerazioni segue il rigetto dell'appello proposto dall'“
[...]
” e da e la conferma della sentenza impugnata. Parte_1 Parte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, a carico degli appellanti,
e di tenuti in solido alla loro rifusione in favore Parte_1 Parte_2 dell'amministrazione appellata, con applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello dal DM 55/2014, come successivamente modificato, per le controversie di valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 euro, senza fase istruttoria, che di fatto non si è svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione seconda civile, del 19.12.2020,
n. 2152, che conferma;
condanna l' e in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio in favore dell' appellato, che liquida in complessivi euro Controparte_1
1.923,00, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori dovuti per legge;
dichiara tenuti gli appellanti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002
n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 6 marzo 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa