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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 1133/2025
Il Giudice Antonina Giardina Giardina, nella causa
Tra
Parte_1
RICORRENTE
e
, Controparte_1
CONTUMACE
All'esito dell'udienza del 9 maggio 2025 tenutasi a trattazione scritta;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta, con le quali ha concluso, insistendo nelle domande formulate in ricorso, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1133/2025 promossa da:
pagina 1 di 4 (p.iva n. ) in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro/tempore sig. (c.f.: ) domiciliato per la carica Controparte_2 C.F._1
In In Viale Michelangelo n.925, ed elettivamente domiciliato in , Via Villa Heloise CP_1 CP_1
42, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Marino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE contro
, (c.f.: ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore pro/tempore Avv. Sandra Bonomo domiciliata per la carica in in Via CP_1
Notarbartolo, 11
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/1/2025 l'odierna ricorrente, premesso: 1) di essere creditrice del della somma di € 428,39 per sorte, oltre interessi legali e spese Controparte_3
legali liquidate in forza del decreto ingiuntivo n.7092/2024, emesso il 16/9/2024 dal Giudice di Pace di e dichiarato definitivamente esecutivo in data 6/11/2024; 2) di avere tentato di recuperare la CP_1
suindicata somma attraverso un atto di precetto e un pignoramento presso terzi, rimasti senza esito;
ha chiesto la condanna del alla consegna dell'anagrafe Controparte_1
condominiale con l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e millesimi di proprietà di ciascun condomino, con la specificazione di quelli che risultano morosi e la condanna dello stesso al rimborso delle spese di lite.
Il , ritualmente convenuto, non si è costituito Controparte_1
nel presente giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 18/4/2025.
La causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 9 maggio 2025, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della Decisione
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte ricorrente appare fondata e va pertanto accolta.
Dai documenti allegati agli atti del giudizio si evincono il tentativo di parte ricorrente di recuperare il proprio credito attraverso un pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso a causa della pagina 2 di 4 totale assenza di credito nel conto corrente condominiale e la richiesta formalmente avanzata all'amministratrice del condominio di consegna dell'anagrafe condominiale, rimasta anch'essa senza esito.
Giova ricordare che la norma dell'art. 63 disp. att. c.c. prevede che l'amministratore del condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Con la definizione “dati” si intende il nome il cognome il codice fiscale e l'indirizzo di ciascuno dei condomini morosi (come risultanti dall'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6, c.c.), nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati al con i rispettivi millesimi di competenza. CP_1
L'omissione dell'amministratore è in evidente contrasto con l'articolo 63 disp. att. c.c., atteso che il silenzio serbato rappresenta un abuso di posizione e, di conseguenza, un abuso del diritto, che danneggia il terzo, impossibilitato a procedere all'esecuzione nei confronti dei singoli condomini. Il comportamento è tanto più grave ove si consideri che la comunicazione in questione è un atto dovuto ai sensi di legge. In ogni caso il inadempiente deve essere condannato altresì a pagare le CP_1
spese processuali sostenute dal creditore.
Per tale motivo, il odierno contumace va condannato alla consegna alla ricorrente CP_1
dell'anagrafe condominiale con l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e millesimi di proprietà di ciascun condomino, con la specificazione di quelli che risultano morosi.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo nella fascia di valore indicata nell'atto introduttivo ai sensi del D.M. 147/2022, vanno lasciate a carico del contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- accoglie le domande della ricorrente e, per l'effetto,
.- condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_3 pro tempore, a provvedere alla consegna alla Società in persona dell'amministratore unico Parte_1
e legale rappresentante pro/tempore, entro la data del 30 giugno 2025, dell'anagrafe condominiale con l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e millesimi di proprietà di ciascun condomino con la specificazione di quelli che risultano morosi;
pagina 3 di 4 Condanna altresì la parte contumace a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per spese e in € 662,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281, comma 3, sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Palermo, 8 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 4 di 4
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 1133/2025
Il Giudice Antonina Giardina Giardina, nella causa
Tra
Parte_1
RICORRENTE
e
, Controparte_1
CONTUMACE
All'esito dell'udienza del 9 maggio 2025 tenutasi a trattazione scritta;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta, con le quali ha concluso, insistendo nelle domande formulate in ricorso, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1133/2025 promossa da:
pagina 1 di 4 (p.iva n. ) in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro/tempore sig. (c.f.: ) domiciliato per la carica Controparte_2 C.F._1
In In Viale Michelangelo n.925, ed elettivamente domiciliato in , Via Villa Heloise CP_1 CP_1
42, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Marino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE contro
, (c.f.: ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore pro/tempore Avv. Sandra Bonomo domiciliata per la carica in in Via CP_1
Notarbartolo, 11
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/1/2025 l'odierna ricorrente, premesso: 1) di essere creditrice del della somma di € 428,39 per sorte, oltre interessi legali e spese Controparte_3
legali liquidate in forza del decreto ingiuntivo n.7092/2024, emesso il 16/9/2024 dal Giudice di Pace di e dichiarato definitivamente esecutivo in data 6/11/2024; 2) di avere tentato di recuperare la CP_1
suindicata somma attraverso un atto di precetto e un pignoramento presso terzi, rimasti senza esito;
ha chiesto la condanna del alla consegna dell'anagrafe Controparte_1
condominiale con l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e millesimi di proprietà di ciascun condomino, con la specificazione di quelli che risultano morosi e la condanna dello stesso al rimborso delle spese di lite.
Il , ritualmente convenuto, non si è costituito Controparte_1
nel presente giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 18/4/2025.
La causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 9 maggio 2025, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della Decisione
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte ricorrente appare fondata e va pertanto accolta.
Dai documenti allegati agli atti del giudizio si evincono il tentativo di parte ricorrente di recuperare il proprio credito attraverso un pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso a causa della pagina 2 di 4 totale assenza di credito nel conto corrente condominiale e la richiesta formalmente avanzata all'amministratrice del condominio di consegna dell'anagrafe condominiale, rimasta anch'essa senza esito.
Giova ricordare che la norma dell'art. 63 disp. att. c.c. prevede che l'amministratore del condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Con la definizione “dati” si intende il nome il cognome il codice fiscale e l'indirizzo di ciascuno dei condomini morosi (come risultanti dall'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6, c.c.), nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati al con i rispettivi millesimi di competenza. CP_1
L'omissione dell'amministratore è in evidente contrasto con l'articolo 63 disp. att. c.c., atteso che il silenzio serbato rappresenta un abuso di posizione e, di conseguenza, un abuso del diritto, che danneggia il terzo, impossibilitato a procedere all'esecuzione nei confronti dei singoli condomini. Il comportamento è tanto più grave ove si consideri che la comunicazione in questione è un atto dovuto ai sensi di legge. In ogni caso il inadempiente deve essere condannato altresì a pagare le CP_1
spese processuali sostenute dal creditore.
Per tale motivo, il odierno contumace va condannato alla consegna alla ricorrente CP_1
dell'anagrafe condominiale con l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e millesimi di proprietà di ciascun condomino, con la specificazione di quelli che risultano morosi.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo nella fascia di valore indicata nell'atto introduttivo ai sensi del D.M. 147/2022, vanno lasciate a carico del contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- accoglie le domande della ricorrente e, per l'effetto,
.- condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_3 pro tempore, a provvedere alla consegna alla Società in persona dell'amministratore unico Parte_1
e legale rappresentante pro/tempore, entro la data del 30 giugno 2025, dell'anagrafe condominiale con l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e millesimi di proprietà di ciascun condomino con la specificazione di quelli che risultano morosi;
pagina 3 di 4 Condanna altresì la parte contumace a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per spese e in € 662,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281, comma 3, sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Palermo, 8 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 4 di 4