Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.20453/2018
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Giannattasio Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, , rapp. ti Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e difesi dagli avv. ti Lucio De Martinis e Giancarlo Comune ed elett.te domiciliati presso il loro studio in Napoli alla via Mario Fiore n. 19 giusta procura in atti;
rapp. ta e difesa dall'avv. Massimiliano Castellone ed elett.te Parte_2
domiciliata presso il suo studio in Pomigliano (NA) alla via Fratelli Bandiera n. 85;
CONVENUTI
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che l'istante unitamente ai fratelli germani , e CP_3 CP_1 CP_2 Pt_2
è erede di deceduto, ab intestato in Napoli il 11/10/1998 e Persona_1
della sig. ra deceduta anche lei, ab intestato in Napoli il Persona_2
30/01/2023;
- Che, al di là di alcuni beni giù venduti dalle parti, nella massa ereditaria andavano ricompresi i seguenti beni:
a)atto di donazione per notar del 06/06/1964 rep. 10624 con il quale il sig. Per_3
riceveva in donazione dal padre in comune indiviso con il fratello Persona_1
, la nuda proprietà di un apprezzamento di terreno di are 1,32 riportato in CP_3
N.C.T. al foglio 1, particella 140/c nonché la casa colonica, il casello accosto al forno e la proporzionale quota di pertinenza ai comodi rurali ivi esistenti ed al cortile comune;
b)atto per notar del 12/03/1269 Rep. 53970 con il quale il sig. Per_4 Persona_1
acquistava tre zonette di terreno site alla località “ Astroni” riportate in N.C.T. di
Napoli al foglio 120, particella n. 42, particella n. 49 e particella n. 48, nonché un basso rurale con ammezzato, non accatastati, che i germani e CP_2 Pt_1 CP_3 [...]
di comune accordo ristrutturavano ed accatastato in NCEU di Napoli, CP_1
sez. CHI, foglio 1, particella 48, sub. 2, zona 10°, categ. A3, classe 2,vani 2.5, Rend. Euro
284.05 e sub.3, zona 10°, categ. C/2, classe 1, mq.11, Rend euro 34,65 e che dal 2009 utilizzato solo dall' attore nonostante le chiavi siano in possesso anche di CP_3
[...]
c) atto di donazione per notar del 14/05/1973 Rep. 74759 con il quale il sig. Per_4
riceveva in donazione dal padre una zonetta di terreno sita in località Persona_1
Astroni riportata in N.C.T. di Napoli al foglio 120, particella 40/c; d) atto di donazione per notar del 28/2/1977 Rep. 328498 con il quale il sig. Per_5
riceveva , dall'avv. Emilio Murolo Petrilli, i diritti (pari ad 80/100) da Persona_1
questi vantati sul cellaio ( e sugli altri comodi rurali) accatastati al foglio 120 particelle 46
e 47;
e) atto per notar del 4/9/80, rep. 47242 con il quale il sig. Per_6 Persona_1
acquistava un terreno sito in località “ Astroni” riportato in N.C.T. di Napoli al foglio
120 particella n. 34 e particella n. 35 di are 28,70 dapprima frazionata nelle particelle
546(intestata a terzi) e 547 di are 00.50 rimasta ai coeredi ed infine soppressa dando luogo alla particella 833 di are 23.20 frutteto cl.3;
f) contratto di assegnazione definitiva di alloggio ex Legge 408/49 dell'11/2/82 rep.
7369 per dr. ai coniugi , del quartino n.130 sito al primo piano CP_4 Parte_3
della scala P dell'isolato G del Rione Case Popolari G. Cesare sito in Napoli al Viale
Augusto n. 79, attualmente riportato in NCEU di Napoli, sez.CHI, foglio 23, particella
189, sub.3, Z.C. 10B, categ. A/3, classe 3, vani 5,5, rendita euro 866.36;
g) atto pubblico per notar del 12/12/82 Rep. 65260 con il quale il sig. Per_7 Per_1
acquistava tre zonette di terreno della complessiva superficie di are 5.72, site alla
[...]
località “Astroni”riportate in C.T. di Napoli al foglio 120 rispettivamente particella 24 , particella 544 e particella 545;
h)atto per notar del 15/02/82 Rep. 78216 con il quale il sig. Per_3 Persona_1
acquistava una camera soprastante ad un fabbricato rurale di sua proprietà sinto in località Agnano Astroni riportata in N.C.T. di Napoli al foglio 120 particella 46 ora soppressa in quanto l'immobile, ristrutturato dalla coerede che lo CP_2
destinava ad abitazione per la figlia , è attualmente riportato in Persona_8
N.C.E.U. di Napoli sez. CHI, foglio 1, particella 1849, Z.C. 10, particella 1849 sub. 1, sub.2 e sub. 3;
i) scrittura privata autenticata nelle firme per notar addì 15/11/84 Rep.82297 Per_3
con cui il sig. in regime di comunione legale con la moglie acquistava Persona_1 tre zonette di terreno inedificabili site alla località “Astroni” riportate in N.C.T. di Napoli al foglio 120, rispettivamente particella n. 25, n. 27 e n. 28;
l) atto pubblico per notar del 4/2/1986 Rep. 84238 con il quale i coniugi Per_3
acquistavano in permuta una zonetta di terreno di ca.048 sita in località Persona_9
“ Astroni” riportata in C.T. di Napoli al foglio 120, particella 26, bosco ceduo,classe3,r.d. euro 0,02 r.a. euro 0,01;
m) Atto pubblico del 12/06/87 Rep. 86431 per notar con il quale il sig. Per_3 Per_1
acquistava l'alloggio distinto dal numero int. 852 sito al secondo piano della scale P2 del fabbricato in Napoli alla via E. Arlotta n. 15, isolato 25 attualmente riportato in NCEU di Napoli, sez. CHI, foglio 8, particella 314, sub.80, Z.C. 10°, categ. a/4, classe 6, vani
3,5, rendita euro 397,67;
n) atto pubblico del 14/6/90 rep. 3492 per notar con il quale il sig. Per_10 Per_1
acquistava un appezzamento di terreno di affettive are 11.16(catastali are 14.16)
[...]
riportato in N.C.T. di Napoli al foglio 120 particella 365 con retrostante casa colonica semidiruta costituita da stalla, cucina ed un vano di are 0.58, riportata in N.C.T. di
Napoli al foglio 120 particella 4, il tutto comprensivo del proporzionale diritto ai comodi rurali e sito in Napoli- Agnano, località Ciglio degli Astroni. Su tali beni veniva successivamente costruito dalla coerede che lo abita, un fabbricato Controparte_1
costituito da un appartamento riportato NCEU di Napoli, sez. CHI, foglio 1, particella
1787, sub.2, Z.C.10 A, categ. A/3, classe 3, vani 6, rendita euro 805,67 e da un deposito riportato NCEU di Napoli, sez. CHI, foglio 1, particella 1787, sub.3, Z.C. 10 A, categ.
C/2, classe 1, mq.44, rendita euro 138,62 entrambi riportati nella dichiarazione di successione di ai progressivi nn. 5 e 6; Persona_2
o) atto pubblico per notar CO del 20/11/91 Rep. 3522 con il quale il sig. Per_1
acquistava un corpo di terra riportato in C.T. di Napoli al foglio 120, particella
[...]
14/a;
- che in occasione dell'acquisto dell'appartamento in Napoli al Viale Augusto 79, scala
“P” piano secondo int. 132 avvenuto con atto per notar del 22/12/93 i Per_11 coniugi e donavano alla coerede la Persona_1 Persona_2 CP_2
somma di lire 220.000.000 “a titolo puramente gratuito….. onde concorrere all'acquisto dell'appartamento sito in Napoli al Viale Augusto n. 79…”;
- che in occasione dell'acquisto da parte dei coniugi ed Controparte_3 CP_5
dell'appartamento in Napoli al Viale Augusto 79, fabbricato B, scala D, piano secondo, int. 30, avvenuto con atto per notar del 18/11/94 i coniugi e Per_11 Persona_1
corrispondevano ai venditori l'importo di lire 350.000.000 (pari ad Persona_2
euro 180.759,91)
- che anche l'attore con atto per notar del 13/12/79 Rep.9752 acquistava un Per_12
appartamento in Quarto alla via Comunale di Crisci-p.co Cinzia, primo piano scala A, int.8 ricevendo dal padre un contributo di lire 12.950.00 all'atto della sottoscrizione del preliminare e lire 400.000 all'atto della sottoscrizione del definitivo e così complessivamente lire 13.350.000 (pari ad euro 6.895,00) somma che andrà conferita alla massa del sig. con gli interessi dal dì dell'apertura della di lui successione ai sensi Per_1
del comb. Disp. di cui agli artt. 737 e 745 c.c.;
- che con atto per notar del 9/10/86 Rep. 85172 il germano Per_3 Controparte_3
acquistava l'appartamento in Napoli alla Contrada Astroni 301, piano terra, int.1, riportato in NCEU di Napoli Sez CHI, foglio 1, particella 47 Z.C. 10/A, categ. A/4 , classe 1, vani 3.5, Rend. Euro 173.53 per il prezzo dichiarato di lire 30.000.000( pari ad euro 15.494,00) con denaro interamente donatogli dai genitori;
- che con atto per notar del 6/8/87 Rep. 86677 la coerede ebbe Per_3 Parte_2
ad acquistare l'appartamento in Quarto alla via Consolare Campana n. 3 P. co Cinzia riportato in catasto di Quarto al foglio 12, particella 826, sub.35 e l'annesso garage riportato in catasto di Quarto al foglio 12, particella 826, sub. 50. con denaro interamente donatole dal sig. il quale versò lire 24.240.000 in contanti Parte_1
all'atto dell'acquisto e successivamente pagò tutte le rate del mutuo ammontanti a lire
12.509.000; Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva di dichiarare aperte, ab intestato, le successioni dei coniugi ( nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
in Napoli il 11/10/1998) e ( nata a [...] il Persona_2
29/10/1922 e deceduta in Napoli il 30/01/2013). Per quanto qui di interesse chiedeva a i coeredi, ex artt. 737 e 745 c.c., di conferire alle masse dei genitori le somme rispettivamente ricevute in donazione in occasione dell'acquisto degli immobili di cui ai capi “F”, “G” ed “H” dell'atto di citazione e di effettuare la collazione degli immobili ricevuti in donazione indiretta e di cui ai capi “I” ed “L” dell'atto di citazione..
Si costituiva la sig. ra la quale contestava di avere ricevuto denaro in Parte_2
donazione per l'acquisto dell'immobile e chiedeva di procedere all'adozione del progetto divisionale ed alla conseguente assegnazione delle quote ai condividenti.
Si costituivano i sigg. ri e i Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quali in via preliminare chiedevano di dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore per invalidità di entrambe le mediazioni esperite. Sempre in via preliminare chiedevano di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e gradatamente chiedevano procedersi allo scioglimento della comunione con una serie di richieste di assegnazioni di beni .
In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare in favore di
[...]
l'acquisto per intervenuta usucapione ex art.1158 dell'appezzamento CP_1
di terreno di effettive are 11.16 riportato in N.C.T. di Napoli al folio 120, particella 365, con retrostante casa colonica semidiruta, sul quale era stato costruito esclusivamente con denaro proprio un fabbricato, di cui si chiede accertarsi e dichiararsi parimenti ed in via consequenziale la proprietà esclusiva;
) in via subordinata, accertare e dichiarare acquisito a titolo originario per usucapione il solo diritto a costruire su detto terreno e cioè il diritto di superficie sempre ex art. 1158 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il predetto diritto superficiario in favore di per Controparte_1
concessione del compianto Cav. e ulteriormente Persona_1 Persona_2
ratificato successivamente da tutti gli altri coeredi e dunque accertare e dichiarare la esclusiva proprietà in capo ad essa del solo appartamento Controparte_1
costruito riportato in NCEU di Napoli sez. CHI, folio 1, particella 1787, sub. 2 Z.C.
10/A, categ. A/3, classe 3 e dell'annesso deposito, riportato in NCEU di Napoli, sez.
CHI, folio 1, particella 1787, sub. 3, Z.C. 10 A, categ. C/2 classe 1, nonché assegnare in proprietà esclusiva l'appezzamento di terreno sottostante, già descritto, sempre a
Chiedevano inoltre di accertare che Controparte_1 Parte_1
fosse tenuto alla collazione nei confronti della massa ereditaria di e/o Persona_1
in forza di donazione indiretta dell'unità immobiliare costituita da un Persona_2
appartamento a Quarto alla Via Comunale di Crisci – Parco Cinzia, primo piano, Scala
A, interno 8 acquistato con atto per notaio del 13.12.1979 Rep. 9752 con denaro Per_12
fornito interamente dai genitori e oltre alla Persona_1 Persona_2
collazione nei confronti della massa ereditaria di e/o Persona_1 [...]
in forza di donazione indiretta dell'unità immobiliare costituita da un Per_2
appartamento sito a Napoli – Fuorigrotta, in Viale Ottaviano Cesare Augusto, Scala P., fabbricato G, ove questi attualmente vive e risiede, acquistato illo tempore con denaro fornito interamente dai genitori e per quanto attiene Persona_1 Persona_2
l'intero prezzo di compravendita immobiliare per lire 105.000.000 ( pari ad Euro
54.228,00) e per la restante somma garantite su cambiali, di fatto interamente pagate dai predetti genitori, oltre al pagamento delle rate condominiali del precedente proprietario per lire 15.000.000 (pari ad Euro 7.746,85 ), e alla somma pari a lire 40.000.000 pari ad
Euro 20.658,28, sempre interamente versate da esso e Persona_1 [...]
in favore del figlio per la ristrutturazione integrale di detto Per_2 Pt_1
appartamento.
Chiedevano inoltre di accettare e dichiarare che osse tenuto Parte_1
a rendere il conto della gestione e/o a restituire agli altri coeredi Controparte_1
ed la quota parte di 3/5 di Euro 80.000,000 quale denaro comune CP_3 CP_2
giacente sul conto corrente UNICREDIT n. 401013103 ed utilizzata per ristrutturare interamente il fabbricato rurale accatastato al NCEU di Napoli sez. CHI, folio 1, part. 48, sub. 2, zona 10/A – categ. A/3, classe 2 sopra indicato ed a rendere il conto agli altri coeredi sulla restante quota parte di 1/5 su Euro 80.000,00 già di spettanza della compianta oltre al pagamento al risarcimento dei danni subiti Persona_2
Prodotta documentazione, disposta ctu grafologica e reso l'interrogatorio formale del sig. sig. sig. ra e della sig. ra Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite veniva riservata CP_2
in decisione all'udienza del 03/03/2025 con la concessione dei termini ex art. 190.
Ciò premesso il giudizio viene oggi chiamato sulla decisione in ordina all'esame di esistenza in favore di e di di donazione indiretta dei Controparte_3 Parte_2
beni di cui ai capi I ed L della citazione ed in favore di per i beni di Parte_1
cui ai capi E ed F delle conclusioni della comparsa costituiva dei germani , CP_3 [...]
ed oltre alla domanda relativa alla intervenuta usucapione in favore di CP_6 CP_2
Essendo la fase decisoria riferibile anche a tutte le questioni che Controparte_1
possono essere oggetto di pronuncia in questa sede si esamineranno anche le domande volte a qualificare le singole donazioni indicate dalla parte attrice necessarie per poter proseguire con il giudizio e addivenire alla formazione della massa ereditaria dei coniugi.
Va detto , peraltro, che a seguito di invito del Tribunale a prestare consenso all'unificazione delle masse dei defunti Manco-Cerrone la convenuta Parte_2
non ha espresso alcuna volontà e, in ragione della necessità di una dichiarazione espressa di consenso all'unificazione, la stessa non può essere eseguita.
Prima di entrare nel merito della pronuncia bisogna rigettare l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione in quanto preceduta da un invito, peraltro seguito da una puntuale comunicazione inviata dal difensore delle parti convenute con la quale si dava atto di voler depositare anche un'istanza congiunta per lo scioglimento delle masse ( doc. 56). Il giudizio de quo veniva poi preceduta da ulteriore invito preciso e circostanziato in merito alle questioni ereditarie non seguito da alcun accordo tra le parti ( doc. 66). L'eccezione deve essere dunque rigettata al pari di quella che ritiene inammissibile il giudizio per la mancata continuità delle trascrizioni dal momento che appare evidente che la costituzione in giudizio implica accettazione dell'eredità e che non è in alcun modo richiesto che l 'accettazione, quale condizione di procedibilità della domanda, debba essere espressa e trascritta.
Orbene giungendo al tema della controversia è necessario stabilire gli acquisti fatti da dell'immobile in Contrada Astroni ed a Napoli in Viale Augusto n. 79 siano CP_3
qualificabile alla stregua di una donazione indiretta del padre per avergli fornito la provvista necessaria all'acquisto.
Premesso che in questa sede ciò che conta è, ai soli fini della richiesta collazione,
l'accertamento della donazione nei confronti dei soggetti tenuti ex 747 alla stessa, appare evidente che la posizione della coniuge del convenuto non necessità di CP_5
alcuna pronuncia restando la sua posizione fuori da qualsivoglia accertamento e facendo stato ai soli fini della collazione la pronuncia de qua. La , essendo non erede dei CP_5
suoceri, ma un terzo, non è tenuto alla collazione, ma semmai è soggetto all'azione di riduzione, che però nessuna delle parti ha proposto in causa.
Ebbene NA espressamente riconosceva che “tutte le somme necessarie per l'acquisito dell'appartamento sito in Napoli al Viale Augusto n. 79, scala “D” piano secondo, interno 30, oggetto dell'atto in pari data per notar di Napoli, Persona_13
ci sono state fornite dai coniugi e rispettivamente Persona_1 Persona_2
genitori e suoceri di noi sottoscritti, precisando che il prezzo di acquisto è ammontato a lire 350.000.000 (trecento cinquanta milioni) complessive pagate in unica soluzione alla sottoscrizione dell'atto pubblico. Per quanto precede noi sottoscritti espressamente dichiariamo che l'acquisto stesso viene da noi considerato come donazione a noi fatta dai predetti coniugi e a titolo di anticipata successione Persona_1 Persona_2
e come tale, sarà da noi imputata, al momento che lontano sia della morte di entrambi i predetti coniugi” con ciò chiaramente integrando gli effetti di una donazione indiretta del bene che, come noto, non deve possedere alcuna forma solenne. Invero per la sua validità non è richiesta la forma della donazione, ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 cod. civ., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse (conf. ex multis, Cass.
n. 24040/2020; Cass. n. 1955/2007; Cass. n. 13337/2006; Cass. n. 1266/1986; Cass. n.
6723/1982).
D'altra parte la ctu, le cui conclusioni ritiene il Tribunale di poter condividere in ragione della congruità dei giudizi espressi, espletata in corso di giudizio avverso il documento di cui il convenuto voleva avvalersi per dimostrare l'avvenuta restituzione Pt_1
dell'importo necessario per l'acquisto del bene ha dichiarato apocrifa e non riconducibile al defunto la firma del preteso accipiens. Persona_1
Valgono le medesime considerazioni, anche rispetto alla posizione del coniuge, anche in riferimento alla domanda volta ad ottenere il conferimento alla massa ereditaria della somma di € 113.620,52 ex art. 737 cc, con gli interessi dal giorno dell'apertura delle rispettive successioni ex art. 745cc, rivolta dall'attore alla coerede ma si CP_2
impongono delle precisazioni.
Anche in questo caso viene depositata una scrittura a firma della convenuta e del marito nella quale affermano di avere ricevuto a titolo puramente gratuito la somma di vecchie
£ 220.000.000 “onde concorrere all'acquisto dell'appartamento sito in Napoli al Viale
Augusto n. 79, oggetto dell'atto di compravendita a nome dei sottoscritti, a rogito Notar di Napoli”. Richiamate per il coniuge le considerazioni già espresse per Persona_13
la moglie di , va detto che parte attrice richiama il disposto di cui all'art. 737 cc CP_3
qualificando la donazione come di denaro.
Dalla nota di trascrizione dell'acquisto si rileva come il prezzo complessivo pagato sia stato pari a vecchie £ 239.250.000.
Ora se è pur vero che appare innegabile come l'elargizione economica sia stata mossa da un fine di liberalità ed all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario come dimostrato dalla contemporaneità dell'elargizione, dalla stessa dichiarazione della parte che nella scrittura ha specificamente affermato che la corresponsione , da parte dei genitori, dell'importo di £ 220.000.000 era stato fatto
“onde concorrere all'acquisto dell'appartamento sito in Napoli Viale Augusto 79…”. sul punto va detto che la SC con la sentenza n. 16329/24 ha mutato il precedente orientamento con il quale aveva stabilito che “ si ha donazione indiretta di un bene
(nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante. ( Cfr Cass. 10759 19). Invero con la recente pronuncia n. 16329/24 ha distinto l'ipotesi in cui l'immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente da quella in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene stabilendo che “La donazione indiretta dell'immobile non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo” ( richiamando una precedente Cassazione civile sez. II, 31/01/2014, n.2149). Ne consegue che, ai fini della collazione, l'imputazione avrebbe ad oggetto il denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell'immobile.
Ora, solo in sede di comparsa conclusionale la parte convenuta afferma che si CP_2
tratterebbe di donazione nulla per difetto di forma in quanto non seguite le formalità previste a pena di nullità.
La questione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Va detto peraltro che parte convenuta ha sollevato la questione in sede di comparsa conclusionale così consentendo alla parte attrice di prendere posizione sulla stessa in sede di memoria di replica qui non depositata e ritenendo , pertanto, che sul punto sia stato possibile per le parti instaurare un contraddittorio. il regime formale della forma solenne di cui all'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 cod. civ., la forma è stata sostituita dalla traditio qui non allegata e di fatto non riscontrabile dato l'elevato importo ricevuto) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante,per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. (Cass., Sez. III, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. II,
16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197) ”.
Ciò posto si osserva che qualora la donazione di danaro fatta in vita dal "de cuius" sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito dal "de cuius" verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma dell'art. 724, secondo comma, cod. civ. (Cass. civ. n. 20633/2014)
Per quanto attiene l'immobile sito in Napoli alla Contrada Astroni 301, piano terra, int.1, riportato in NCEU di Napoli Sez CHI, foglio 1, particella 47 Z.C. 10/A, categ. A/4 , classe 1, vani 3.5, Rend. Euro 173.53 e quello in Quarto alla via Consolare Campana n. 3
P. co Cinzia riportato in catasto di Quarto al foglio 12, particella 826, sub.35 e l'annesso garage riportato in catasto di Quarto al foglio 12, particella 826, sub. 50 l'attore del pari allega che gli stessi fossero stato acquistati, il primo, dal germano ed il secondo CP_3
dalla sorella con denaro donatogli dai genitori. Sul punto va detto che l'attore Pt_2
non ha offerto alcuna prova non essendo nemmeno specificato nè le modalità del pagamento del prezzo, né delle modalità della consegna al convenuto o se il prezzo venne corrisposto direttamente in favore del venditore. Trattandosi di circostanza contestata e non ammessa in sede di interrogatorio formale da . La convenuta CP_3
di contro, non compariva a rendere interrogatorio formale in ordine alla Pt_2
circostanza dell'avvenuta ricezione degli importi di cui al capo l) della citazione ma, come noto, ex art. 232 il silenzio non può assumere valenza confessoria ma va valutata in uno ad altri elementi di prova nel caso di specie del tutto assenti.
L'onere probatorio gravava sull'attore e non è stato in alcun modo soddisfatto. Sulle domande riconvenzionali
Le parti convenute chiedono accertarsi l'esistenza di una donazione indiretta in favore di dell'unità immobiliare costituita da un appartamento a Quarto alla Via Pt_1
Comunale di Crisci – Parco Cinzia, primo piano, Scala A, interno 8 acquistato con atto per notaio del 13.12.1979 Rep. 9752 con denaro fornito interamente dai genitori Per_12
e e pagamento delle rate del mutuo. Persona_1 Persona_2
Sul punto dichiara l'attore in citazione di aver ricevuto dal padre l'importo di £
13.350.000, somma che andrà da lui conferita alla massa ereditaria per l'acquisto per notar del 1979 della casa in Quarto, P.co Cinzia. Alcuna prova è stata fornita Per_12
dell'avvenuto pagamento dell'intero prezzo del bene ad opera dei genitori in favore dell'attore non avendo nemmeno dedotto le modalità con cui le somme vennero elargite, somme peraltro quietanzate dalla parte venditrice in favore dell'attore con le fatture depositate in atti n. 13 e 44/79. Diversamente dalla donazione dichiarata nulla per difetto di forma eseguita in favore di va detto che, in ragione del complessivo compendio CP_2
probatorio e delle somme che erano nella disponibilità dei coniugi questa può Per_1
essere dichiarata di modico valore quindi soggetta solo a collazione.
Allegano i convenuti che sarebbe stato destinatario di donazione indiretta dell' Pt_1
immobile sito a Napoli in Viale Augusto n. 79, scala P, interno 140, avvenuto con denaro fornito interamente ed esclusivamente dal padre cav. . Persona_1
Sul punto il teste ( marito della convenuta ha dichiarato : io ero Per_8 CP_2
dipendente presso UN ( all'epoca Banco di Roma) dove mio suocero Per_1
era correntista, ricordo che prelevò assegni circolari per vecchie £ 105.000.000
[...]
all'inizio degli anni'80 che mi fu detto in famiglia essere stati utilizzati da per Pt_1
l'acquisito dell'immobile in Viale Augusto dove attualmente vive, a garanzia della restituzione il figlio emise delle cambiali per vecchie £ 22.000.000 in favore del Pt_1
padre che io ho visto e che so non essere stati mai incassate , sparite alla data della morte di mia suocera, fatte sparire da fatta richiesta a a senza esito” . Pt_1 Pt_1 In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
Ora il teste non ha riferito chi lo avesse informato della circostanza per cui l'unica circostanza diretta di cui è a conoscenza è l'emissione di assegni circolari per vecchie £
105.000.000 all'inizio degli anni'80. Né è stato offerto in giudizio il contratto di acquisto dal quale poter valutare quanto sia stato pagato il bene, con quali modalità al fine di poter offrire al Tribunale un quadro probatorio più completo. Per tale ragione la domanda deve essere rigettata.
Sull'usucapione
Con rogito del 14/06/1990 il defunto per rogito Notaio Persona_1 Per_14
rep. 3492 acquistava un appezzamento di terreno identificato al Fg. 120 sub 365
[...]
( di cui anche part. 4 casa colonica semidiruta) sul quale si allegava l'avvenuta costruzione ad opera della coerede della propria abitazione così concretizzando CP_1
l'avvenuta usucapione del terreno e dell'immobile oggi ivi esistente.
Va in primo luogo rilevato come il riferimento all'istituto della collazione e dell'art. 748 cc appaiono nel caso in esame del tutto fuorvianti in quanto , alla base della stessa causa petendi della domanda riconvenzionale, non vi è alcuna donazione da collazionare o miglioramenti eseguiti da parte del donatario avendo la convenuta CP_1
semplicemente allegato di avere costruito un'abitazione sul terreno paterno.
In verità dalla stessa descrizione di cui alla citazione affermava che il Parte_1
padre, in regime di comunione, un appezzamento di terreno NCT Fg. 120 p.lla 365 con retrostante casa colonica ( p.lla 4) su cui è stato successivamente costruito “dalla coerede che lo abita” un fabbricato costruito da un appartamento NCUE Controparte_1
di Napoli fg 1 p.lla1878 sub 2 e sub 3. Può dunque ritenersi dato acquisito al processo l'avvenuta ristrutturazione/costruzione di un bene sul terreno dei genitori da parte della convenuta con l'operatività automatica dell'istituto di cui all'art. 934 c.c., che apre alla regola generale di tale modo di acquisto della proprietà stabilendo che il proprietario del terreno acquista automaticamente la proprietà di qualsiasi costruzione o opera realizzata sopra o sotto il suolo. Rispetto all'operatività dell'accessione, di contro, CP_1
allega l'intervenuta usucapione della proprietà del suolo che vedrebbe, quale
[...]
conseguenza automatica, anche l'acquisto per accessione delle costruzioni ivi eseguite con la conseguenza che in virtù del principio dell'accessione le opere edificate sul suolo oggetto di intervenuta usucapione divengono proprietà del nuovo proprietario del fondo sul quale insistono.
Ciò chiarito, occorre, dunque, anzitutto procedere a verificare se, in base alle allegazioni svolte dalla convenuta in riconvenzionale, risulti possibile configurare, relativamente l'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sul terreno con conseguente possibilità di realizzare l'invocato acquisto del diritto per intervenuta usucapione.
A sostegno della domanda la convenuta allega di avere goduto in via esclusiva del bene, intrapreso lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, essere stata nella posizione di impedire a chiunque, coeredi compresi, l'accesso all'appartamento in quanto unica occupante del bene con la propria famiglia e di godendo in modo indisturbato e pacifico del bene per averlo posseduto per oltre venti anni ed a far data dal 1991, continuativamente, ininterrottamente, pubblicamente, pacificamente, uti dominus e con animus rem sibi habendi. Il teste dichiarava “sono vicino di casa di Tes_1 [...]
dal 1991. La convenuta abita l'immobile di cui al capo a) della CP_1 CP_6
memoria di parte convenuta dal 1991. Antistante l'abitazione vi è un terreno coltivato dalla convenuta e dal suo coniuge dal 1991. Non ho mai visto nessuno se non un operaio che prov-vede a coltivare la terra.
ADR: ho curato per conto della sig.ra le pratiche per la ristrutturazione e CP_6
recinzione del fabbricato e per la costruzione del viale di accesso.
ADR: quando erano in vita i genitori di del pari utilizzava l'immobile e il CP_6
terreno in via esclusiva”
L'art. 1140 c.c. definisce il possesso come il “potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", si tratta quindi di un'attività contraddistinta dall'animus possidendi, cioè dalla volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale.
Come noto per aversi usucapione di beni immobili il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa con una inerzia del titolare.
Nel caso in esame va poi ricordato che “Il coerede che dopo la morte del 'de cuius' sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede 'animo proprio' ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più 'uti condominus'” (Cass. sent.
n. 10734/18). Ora, nella stessa allegazione della comparsa la convenuta allega che tale costruzione che insiste sul fondo è stata costruita con il consenso dei genitori ( titolari del fondo) e del
“beneplacito” di tutti gli altri coeredi. In ordine poi alla costruzione dell'abitazione ( o ristrutturazione della casa colica diruta preesistente) nella domanda di condono è indicato che i lavori sono terminati nel 2002 e che, quindi, alla data di notifica della citazione il decorso del ventennio non era spirato rispetto all'immobile come ristrutturato.
A monte bisogna tuttavia rilevare che in tema di presunzione di possesso utile ad usucapionem, l'art. 1141, primo comma, cod. civ. opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio e presuppone, quindi, la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore (Sez. 2,
Sentenza n. 7271 del 12/05/2003). Ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto incombe sull'attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, co. 2 c.c. In sostanza di vuole indicare che inizialmente per stessa ammissione della parte la possibilità di costruire sul fondo venne “rilasciata” dai genitori proprietari ( e successivamente dai coeredi)
“Inoltre, in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali
è plausibile il 3 mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo.” ( Cass n. 20508/19).
Orbene dalla stessa prospettazione della parte emerge come la stessa abbia ristrutturato (
o meglio ampliato come risulterebbe dalle domande di condono in atti) la casa colica esistente sul terreno di proprietà dei genitori e dopo in sua comproprietà quale coerede con il consenso prima dei genitori e successivamente dei fratelli e, quindi, a titolo di mera tolleranza indipendetemente dal fatto che lo abbia sempre abitato come di fatto non contestato. La prospettazione della mera tolleranza nell'utilizzo del bene , considerando soprattutto che ella potesse farlo in qualità di comproprietaria il che rende ancora più difficile la prova dell'uscucapione per le quote altrui, rende quindi il possesso esercitato inidoneo all'accertamento dell'avvenuta usucapione.
Spese al definitivo.
PQM
1) dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduto, ab intestato, in data 11.10.1998;
2) dichiarata aperta la successione di nata a [...] il Persona_2
29.10.1922 e deceduta, ab intestato, a Napoli in data 30.01.2013;
3) Dichiara che il 50% dell'appartamento in Napoli al Viale Augusto 79, fabbricato
B, scala D, piano secondo, int. 30 di cui rogito atto per notar del 18/11/94 Per_11
rappresenta una donazione indiretta da parte dei coniugi e Persona_1 [...]
in favore del figlio tenuto dunque alla collazione ex art. 747 cc;
Per_2 CP_3
4) Dichiara la nullità per difetto di forma della donazione eseguita dai coniugi e in favore di pari ad attuali € Persona_1 Persona_2 CP_2
56.810,26 e per l'effetto la condanna alla restituzione, in favore della massa di
[...] e di dell'importo di € 28.405,13 per ciascuna massa oltre Per_2 Persona_1
interessi dalla data della notifica della citazione al soddisfo;
5) Rigetta la domanda volta ad accertare l'esistenza di donazione da parte dei defunti genitori in favore di ed di cui al punto sub.I ed L dell'atto di CP_3 Parte_2
citazione;
6) Dichiara tenuto e condanna ad imputare alla propria quota Parte_1
successoria sulla massa paterna l'importo di € 6.972,16;
7) Rigetta la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale da parte di
Controparte_1
8) Rigetta la domanda volta ad accertare l'esistenza di una donazione indiretta in favore di Parte_1
9) Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta;
Controparte_3
10) spese di lite al definitivo.
Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio