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Sentenza 18 maggio 2024
Sentenza 18 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/05/2024, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 780/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate ai fini della discussione per , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dall'avv. STIPA DAVIDE;
per la REGIONE MARCHE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E
PROTEZIONE CIVILE dell'avv. DI IANNI LUCILLA all'esito della camera di consiglio, il giudice seguente sentenza mediante deposito telematico nella
“consolle del Magistrato” del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 7 N. R.G. 780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 780/2023 promossa da:
(c.f. ) in qualità di Responsabile Tecnico della ditta CP_1 C.F._1
poi (c.f. e p. iva ) oggi incorporata in Organizzazione_1 Controparte_5 P.IVA_1
(c.f. e p. iva , Controparte_6 P.IVA_2 P.IVA_3
c.f. e p. iva ) quale società incorporante di Controparte_6 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_5
(c.f. ) in qualità di ex Amministratore Delegato e legale CP_7 C.F._2
rappresentante di poi oggi incorporata in Organizzazione_1 Controparte_5 CP_6
(c.f. e p. iva );
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'avv. TI DE giusta procura in atti;
opponente contro
(CF , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa CP_8 P.IVA_4 dall' Avv. Lucilla Di Ianni giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs n.150/2011 ed art. 22 L.689/1981, , in qualità CP_1
di responsabile tecnico della in qualità di ex legale rappresentante della Org_2 CP_7
società e la società questi ultimi due quali obbligati in solido, hanno Controparte_5 Controparte_5
chiesto che venisse dichiarato inefficace e/o nullo e/o annullabile e comunque infondato il decreto del dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale n. 89 del 18 aprile 2023 relativo a sanzione per pretesa violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza.
pagina 2 di 7 La vicenda traeva origine dalla nota prot. n. 16471 del 20/05/2019, con la quale l'
[...]
Ascoli Piceno - contestava a , quale responsabile tecnico di Organizzazione_3 CP_1
a quale legale rappresentante di ed a quest'ultima, Controparte_5 Controparte_2 Controparte_5 la violazione dell'articolo 105 comma 4 della parte terza del D. Lgs. 152/06 ove si prevede che “gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2”; la violazione della predetta condotta è sanzionata dal successivo art. 133 comma 1 ove si dispone che “chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi
i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro”.
In particolare, era contestato il superamento del valore limite previsto nell'atto autorizzatorio per i parametri “BOD5”, “COD” e “solidi sospesi totali” con riferimento all'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito nella località S. Maria Goretti nel Comune di Offida (AP).
Pertanto, conclusa l'istruttoria, l'ente regionale, ritenute inadeguate le difese formulate dagli interessati, con decreto n. 89 del 18 aprile 2023 ingiungeva agli odierni opponenti in solido, “di provvedere al pagamento della somma di € 3.024,00 (dei quali € 3.000 a titolo di sanzione ed € 24,00 per rimborso spese di notifica), quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 133 c. 1 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. maggiorata delle spese di notifica, in relazione alla contestazione
[...]
di Ascoli Piceno n. 16471/2019 per superamento del valore limite previsto nell'atto Parte_1 autorizzatorio per i parametri BOD5, COD e rilevato presso l'impianto di depurazione Org_4
sito in località Santa Maria Goretti, Comune di Offida (AP)”.
Gli opponenti contestavano, innanzitutto, la violazione del comma 2 dell'art. 14 posto che la contestazione era notificata in data 20.5.2019, oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento, avvenuta – in base alla ricostruzione degli opponenti – in data 5.12.2018.
In secondo luogo, eccepivano l'inopponibilità ed inutilizzabilità delle analisi ex art. 223 disp. att. c.p.p. nei confronti di per non essere stato, lo stesso, invitato a partecipare, in contraddittorio, CP_1
alle operazioni irripetibili di prelievo, campionamento ed analisi dei reperti, con conseguente nullità del decreto non soltanto nei confronti del trasgressore principale ma anche nei confronti degli obbligati in solido. Affermavano gli opponenti, a tale ultimo riguardo, che – poiché le analisi dei campioni prelevati erano state effettuate con modalità non conformi alle procedure prescritte dalla legge e senza rispetto delle garanzie previste dal citato art. 223 disp. Att. C.p.p. a tutela degli interessati - non poteva parlarsi,
pagina 3 di 7 nel caso di specie, di estinzione dell'obbligo principale ma di inesistenza dello stesso. E ciò anche in considerazione del fatto che il totale difetto della trasgressione principale e l'assenza della figura del trasgressore principale farebbero scaturire l'impossibilità della prosecuzione di atti esecutivi nei confronti del trasgressore principale, liberando conseguentemente anche l'obbligato in solido.
contestava la propria legittimazione passiva posto che nell'alveo dell'organigramma Controparte_2 della era l'ing. il dipendente investito dei poteri direttivi e delle relative CP_5 CP_1 responsabilità in ordine alla gestione tecnica dell'impianto ed in ragione di ciò rappresentante a tutti gli effetti della medesima per le responsabilità contestate, in solido con la medesima CP_5 CP_5
e non anche, come invece erroneamente preteso dall'amministrazione, con il legale
[...]
rappresentante della stessa.
In ogni caso eccepivano, sia sul piano oggettivo che sul piano soggettivo, l'illegittimità della contestazione, in primo luogo, in quanto scaturente dall'errata valutazione ed interpretazione del contratto di gestione del depuratore denominato Santa Maria Goretti nonché del regolamento del servizio idrico integrato. Affermavano, in particolare, che sia il contratto di gestione che il regolamento
CP_ citati attribuivano alla la gestione dell'impianto riservando alla società , gestore del Org_2
servizio idrico integrato, l'attività di controllo. Sarebbe stato onere di quest'ultima, infatti - a fronte delle numerose e continue segnalazioni effettuate dalla nel corso degli anni, di anomali CP_5
scarichi in entrata – provvedere ad adottare le misure idonee a permettere a di svolgere le CP_5
funzioni affidatele nel rispetto della normativa vigente.
In secondo luogo, eccepivano l'inesistenza del requisito dell'elemento soggettivo essendo il fatto CP_ imputabile esclusivamente alla .
Concludevano, dunque, chiedendo “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o nullo e/o annullabile e comunque infondato il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche n. 89 del 18 aprile 2023 per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto ed in diritto quanto affermato dagli CP_8
opponenti e, ribadendo la legittimità del provvedimento adottato, chiedevano il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto/ordinanza-ingiunzione n. 89 del 18 aprile 2023.
Principiando con l'eccezione relativa alla mancata notifica della contestazione entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento, come previsto dall'art. 14 c. II l. 689/81 va rilevato che nel caso che ci occupa l'indagine accertativa ha riguardato l'intero anno 2018 con ultimo prelievo effettuato il 4.12.2018 e relativo rapporto di prova ottenuto in data 5.12.2018.
pagina 4 di 7 La contestazione della violazione era notificata ai presunti responsabili, sempre dall' , in data Org_3
20.5.2019, in base alla ricostruzione degli opponenti, oltre il termine di 90 giorni previsto dal più volte citato art. 14.
Sul punto, l'amministrazione si è difesa sostenendo che alcuna violazione dell'obbligo di cui all'art. 14
l. 689/81 poteva dirsi consumata in considerazione dei complessi accertamenti istruttori resisi necessari all'esito dell'acquisizione dei dati di laboratorio data dalla necessità di procedere ad “una valutazione unitaria dei singoli dati acquisiti e della loro rilevanza in termini di illecito, attraverso una comparazione dei risultati analitici ottenuti ed un raffronto degli stessi con i limiti di accettabilità fissati al fine di poter effettuare un giudizio conclusivo di conformità o meno dello scarico e, quindi, di sussistenza della violazione sanzionabile occorrendo verificare il superamento o meno del numero massimo consentito di campioni non conformi in rapporto alla quantità di campioni prelevati all'esito del rilevamento annuale” (così si legge in sede di memoria di costituzione) Ed infatti, in base alle difese dell'amministrazione, “tale attività ha inevitabilmente richiesto tempi di espletamento aggiuntivi rispetto alla mera ricezione dell'esito delle analisi”. Sempre sul punto, l'amministrazione opposta giustificava i tempi istruttori aggiuntivi con “la necessità di individuare la persona del trasgressore principale nonché dei soggetti solidalmente responsabili ai sensi dell'art.6 L.689/1981 (proprietario dell'impianto di depurazione, persona incaricata della direzione e/o vigilanza, ente gestore nel cui ambito è incardinato il trasgressore, soggetto titolare del TUA)” (così si legge sempre in sede di memoria di costituzione).
Le difese dell'amministrazione opposta non colgono nel segno, essendo rimasto del tutto ignoto il momento di conclusione degli accertamenti istruttori condotti dall'amministrazione, momento dal quale far decorrere il termine di novanta giorni fissato dal più volte citato art. 14 l. 689/81.
Se è vero che, come pure è possibile desumere dalla lettura del dato testuale di cui all'art. 14 l. 689/81
“il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione” è anche vero che, per pacifica giurisprudenza, sulla P.A. incombe
– ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della pagina 5 di 7 sanzione alla parte che ne è destinataria (v. ex multis Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del
24.01.2019).
Sul punto, invece, l'amministrazione opposta si è limitata a giustificare, genericamente, la necessità di elaborare i dati acquisiti a seguito delle analisi senza tuttavia fornire alcun elemento idoneo a comprendere l'effettivo momento di conclusione dell'istruttoria, nemmeno a livello di allegazione.
Ad avviso di quest'ufficio, infatti, l'esistenza, nel nostro ordinamento, di stringenti termini ai fini dell'esercizio dei poteri autoritativi e sanzionatori riconosciuti alla Pubblica Amministrazione, non potrebbe essere lasciata al totale arbitrio della stessa, pena la violazione dello stesso principio di legalità.
In altri termini, rimettere alla volontà dell'amministrazione la possibilità di prorogare, senza limiti, i tempi degli accertamenti istruttori, vanificherebbe del tutto l'esigenza, avvertita dal legislatore, di statuire il termine infraprocedimentale di cui al più volte citato art. 14, termine, tra l'altro previsto a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento (comma IV art. 14 l. 698/81).
Ma, anche a voler superare il predetto rilievo dell'assenza, sin anche a livello di allegazione, del termine di conclusione degli accertamenti, a fronte della semplicità dell'attività espletata dall' Org_3
al fine di verificare il superamento dei valori soglia, non si ritiene ragionevole il tempo concretamente impiegato nel caso di specie.
Innanzitutto, infatti – e diversamente da quanto ritenuto dall'amministrazione opponente – non vi era alcuna difficoltà nell'individuare i soggetti responsabili principali ed in solido dell'illecito contestato posto che, al fine di determinare il trasgressore e gli obbligati in solido, era sufficiente una semplice visura storica delle società che gestiva l'impianto.
In secondo luogo, al fine di accertare l'esistenza di fondati elementi idonei a sostenere la consumazione dell'illecito amministrativo, bastava confrontare i dati emersi dagli esami espletatati ai valori soglia stabiliti tempo per tempo. Alcuna valutazione, indagine o accertamento era richiesto bensì un semplice confronto numerico di valori. Attività che – in assenza di prova contraria – non si ritiene idonea a giustificare la protrazione dell'istruttoria, come invece avvenuto nel caso di specie.
D'altro canto, non è fuor d'opera sottolineare come – diversamente da quanto avvenuto nella maggior parte dei precedenti giurisprudenziali pure citati dalla parte opposta – nel caso di specie l'organo che ha acquisito i dati era lo stesso che ha condotto l'istruttoria e che, a conclusione della stessa, ha notificato il verbale di accertamento con la conseguenza che la citata PA possedeva, già al momento dei risultati delle analisi dei campioni prelevati, tutti gli elementi per muovere la contestazione che ci occupa relativamente all'anno 2018.
pagina 6 di 7 Alla luce di quanto sopra, dunque, l'ordinanza oggi impugnata non può che essere annullata per estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta da parte degli odierni opponenti.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione n. 89 del 18 aprile 2023; CP_8
- condanna l'amministrazione opposta al pagamento delle spese di lite che si quantificano in complessivi euro 1250,00 oltre al 5% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 17 maggio 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate ai fini della discussione per , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dall'avv. STIPA DAVIDE;
per la REGIONE MARCHE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E
PROTEZIONE CIVILE dell'avv. DI IANNI LUCILLA all'esito della camera di consiglio, il giudice seguente sentenza mediante deposito telematico nella
“consolle del Magistrato” del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 7 N. R.G. 780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 780/2023 promossa da:
(c.f. ) in qualità di Responsabile Tecnico della ditta CP_1 C.F._1
poi (c.f. e p. iva ) oggi incorporata in Organizzazione_1 Controparte_5 P.IVA_1
(c.f. e p. iva , Controparte_6 P.IVA_2 P.IVA_3
c.f. e p. iva ) quale società incorporante di Controparte_6 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_5
(c.f. ) in qualità di ex Amministratore Delegato e legale CP_7 C.F._2
rappresentante di poi oggi incorporata in Organizzazione_1 Controparte_5 CP_6
(c.f. e p. iva );
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'avv. TI DE giusta procura in atti;
opponente contro
(CF , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa CP_8 P.IVA_4 dall' Avv. Lucilla Di Ianni giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs n.150/2011 ed art. 22 L.689/1981, , in qualità CP_1
di responsabile tecnico della in qualità di ex legale rappresentante della Org_2 CP_7
società e la società questi ultimi due quali obbligati in solido, hanno Controparte_5 Controparte_5
chiesto che venisse dichiarato inefficace e/o nullo e/o annullabile e comunque infondato il decreto del dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale n. 89 del 18 aprile 2023 relativo a sanzione per pretesa violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza.
pagina 2 di 7 La vicenda traeva origine dalla nota prot. n. 16471 del 20/05/2019, con la quale l'
[...]
Ascoli Piceno - contestava a , quale responsabile tecnico di Organizzazione_3 CP_1
a quale legale rappresentante di ed a quest'ultima, Controparte_5 Controparte_2 Controparte_5 la violazione dell'articolo 105 comma 4 della parte terza del D. Lgs. 152/06 ove si prevede che “gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2”; la violazione della predetta condotta è sanzionata dal successivo art. 133 comma 1 ove si dispone che “chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi
i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro”.
In particolare, era contestato il superamento del valore limite previsto nell'atto autorizzatorio per i parametri “BOD5”, “COD” e “solidi sospesi totali” con riferimento all'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito nella località S. Maria Goretti nel Comune di Offida (AP).
Pertanto, conclusa l'istruttoria, l'ente regionale, ritenute inadeguate le difese formulate dagli interessati, con decreto n. 89 del 18 aprile 2023 ingiungeva agli odierni opponenti in solido, “di provvedere al pagamento della somma di € 3.024,00 (dei quali € 3.000 a titolo di sanzione ed € 24,00 per rimborso spese di notifica), quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 133 c. 1 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. maggiorata delle spese di notifica, in relazione alla contestazione
[...]
di Ascoli Piceno n. 16471/2019 per superamento del valore limite previsto nell'atto Parte_1 autorizzatorio per i parametri BOD5, COD e rilevato presso l'impianto di depurazione Org_4
sito in località Santa Maria Goretti, Comune di Offida (AP)”.
Gli opponenti contestavano, innanzitutto, la violazione del comma 2 dell'art. 14 posto che la contestazione era notificata in data 20.5.2019, oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento, avvenuta – in base alla ricostruzione degli opponenti – in data 5.12.2018.
In secondo luogo, eccepivano l'inopponibilità ed inutilizzabilità delle analisi ex art. 223 disp. att. c.p.p. nei confronti di per non essere stato, lo stesso, invitato a partecipare, in contraddittorio, CP_1
alle operazioni irripetibili di prelievo, campionamento ed analisi dei reperti, con conseguente nullità del decreto non soltanto nei confronti del trasgressore principale ma anche nei confronti degli obbligati in solido. Affermavano gli opponenti, a tale ultimo riguardo, che – poiché le analisi dei campioni prelevati erano state effettuate con modalità non conformi alle procedure prescritte dalla legge e senza rispetto delle garanzie previste dal citato art. 223 disp. Att. C.p.p. a tutela degli interessati - non poteva parlarsi,
pagina 3 di 7 nel caso di specie, di estinzione dell'obbligo principale ma di inesistenza dello stesso. E ciò anche in considerazione del fatto che il totale difetto della trasgressione principale e l'assenza della figura del trasgressore principale farebbero scaturire l'impossibilità della prosecuzione di atti esecutivi nei confronti del trasgressore principale, liberando conseguentemente anche l'obbligato in solido.
contestava la propria legittimazione passiva posto che nell'alveo dell'organigramma Controparte_2 della era l'ing. il dipendente investito dei poteri direttivi e delle relative CP_5 CP_1 responsabilità in ordine alla gestione tecnica dell'impianto ed in ragione di ciò rappresentante a tutti gli effetti della medesima per le responsabilità contestate, in solido con la medesima CP_5 CP_5
e non anche, come invece erroneamente preteso dall'amministrazione, con il legale
[...]
rappresentante della stessa.
In ogni caso eccepivano, sia sul piano oggettivo che sul piano soggettivo, l'illegittimità della contestazione, in primo luogo, in quanto scaturente dall'errata valutazione ed interpretazione del contratto di gestione del depuratore denominato Santa Maria Goretti nonché del regolamento del servizio idrico integrato. Affermavano, in particolare, che sia il contratto di gestione che il regolamento
CP_ citati attribuivano alla la gestione dell'impianto riservando alla società , gestore del Org_2
servizio idrico integrato, l'attività di controllo. Sarebbe stato onere di quest'ultima, infatti - a fronte delle numerose e continue segnalazioni effettuate dalla nel corso degli anni, di anomali CP_5
scarichi in entrata – provvedere ad adottare le misure idonee a permettere a di svolgere le CP_5
funzioni affidatele nel rispetto della normativa vigente.
In secondo luogo, eccepivano l'inesistenza del requisito dell'elemento soggettivo essendo il fatto CP_ imputabile esclusivamente alla .
Concludevano, dunque, chiedendo “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o nullo e/o annullabile e comunque infondato il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche n. 89 del 18 aprile 2023 per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto ed in diritto quanto affermato dagli CP_8
opponenti e, ribadendo la legittimità del provvedimento adottato, chiedevano il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto/ordinanza-ingiunzione n. 89 del 18 aprile 2023.
Principiando con l'eccezione relativa alla mancata notifica della contestazione entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento, come previsto dall'art. 14 c. II l. 689/81 va rilevato che nel caso che ci occupa l'indagine accertativa ha riguardato l'intero anno 2018 con ultimo prelievo effettuato il 4.12.2018 e relativo rapporto di prova ottenuto in data 5.12.2018.
pagina 4 di 7 La contestazione della violazione era notificata ai presunti responsabili, sempre dall' , in data Org_3
20.5.2019, in base alla ricostruzione degli opponenti, oltre il termine di 90 giorni previsto dal più volte citato art. 14.
Sul punto, l'amministrazione si è difesa sostenendo che alcuna violazione dell'obbligo di cui all'art. 14
l. 689/81 poteva dirsi consumata in considerazione dei complessi accertamenti istruttori resisi necessari all'esito dell'acquisizione dei dati di laboratorio data dalla necessità di procedere ad “una valutazione unitaria dei singoli dati acquisiti e della loro rilevanza in termini di illecito, attraverso una comparazione dei risultati analitici ottenuti ed un raffronto degli stessi con i limiti di accettabilità fissati al fine di poter effettuare un giudizio conclusivo di conformità o meno dello scarico e, quindi, di sussistenza della violazione sanzionabile occorrendo verificare il superamento o meno del numero massimo consentito di campioni non conformi in rapporto alla quantità di campioni prelevati all'esito del rilevamento annuale” (così si legge in sede di memoria di costituzione) Ed infatti, in base alle difese dell'amministrazione, “tale attività ha inevitabilmente richiesto tempi di espletamento aggiuntivi rispetto alla mera ricezione dell'esito delle analisi”. Sempre sul punto, l'amministrazione opposta giustificava i tempi istruttori aggiuntivi con “la necessità di individuare la persona del trasgressore principale nonché dei soggetti solidalmente responsabili ai sensi dell'art.6 L.689/1981 (proprietario dell'impianto di depurazione, persona incaricata della direzione e/o vigilanza, ente gestore nel cui ambito è incardinato il trasgressore, soggetto titolare del TUA)” (così si legge sempre in sede di memoria di costituzione).
Le difese dell'amministrazione opposta non colgono nel segno, essendo rimasto del tutto ignoto il momento di conclusione degli accertamenti istruttori condotti dall'amministrazione, momento dal quale far decorrere il termine di novanta giorni fissato dal più volte citato art. 14 l. 689/81.
Se è vero che, come pure è possibile desumere dalla lettura del dato testuale di cui all'art. 14 l. 689/81
“il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione” è anche vero che, per pacifica giurisprudenza, sulla P.A. incombe
– ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della pagina 5 di 7 sanzione alla parte che ne è destinataria (v. ex multis Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del
24.01.2019).
Sul punto, invece, l'amministrazione opposta si è limitata a giustificare, genericamente, la necessità di elaborare i dati acquisiti a seguito delle analisi senza tuttavia fornire alcun elemento idoneo a comprendere l'effettivo momento di conclusione dell'istruttoria, nemmeno a livello di allegazione.
Ad avviso di quest'ufficio, infatti, l'esistenza, nel nostro ordinamento, di stringenti termini ai fini dell'esercizio dei poteri autoritativi e sanzionatori riconosciuti alla Pubblica Amministrazione, non potrebbe essere lasciata al totale arbitrio della stessa, pena la violazione dello stesso principio di legalità.
In altri termini, rimettere alla volontà dell'amministrazione la possibilità di prorogare, senza limiti, i tempi degli accertamenti istruttori, vanificherebbe del tutto l'esigenza, avvertita dal legislatore, di statuire il termine infraprocedimentale di cui al più volte citato art. 14, termine, tra l'altro previsto a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento (comma IV art. 14 l. 698/81).
Ma, anche a voler superare il predetto rilievo dell'assenza, sin anche a livello di allegazione, del termine di conclusione degli accertamenti, a fronte della semplicità dell'attività espletata dall' Org_3
al fine di verificare il superamento dei valori soglia, non si ritiene ragionevole il tempo concretamente impiegato nel caso di specie.
Innanzitutto, infatti – e diversamente da quanto ritenuto dall'amministrazione opponente – non vi era alcuna difficoltà nell'individuare i soggetti responsabili principali ed in solido dell'illecito contestato posto che, al fine di determinare il trasgressore e gli obbligati in solido, era sufficiente una semplice visura storica delle società che gestiva l'impianto.
In secondo luogo, al fine di accertare l'esistenza di fondati elementi idonei a sostenere la consumazione dell'illecito amministrativo, bastava confrontare i dati emersi dagli esami espletatati ai valori soglia stabiliti tempo per tempo. Alcuna valutazione, indagine o accertamento era richiesto bensì un semplice confronto numerico di valori. Attività che – in assenza di prova contraria – non si ritiene idonea a giustificare la protrazione dell'istruttoria, come invece avvenuto nel caso di specie.
D'altro canto, non è fuor d'opera sottolineare come – diversamente da quanto avvenuto nella maggior parte dei precedenti giurisprudenziali pure citati dalla parte opposta – nel caso di specie l'organo che ha acquisito i dati era lo stesso che ha condotto l'istruttoria e che, a conclusione della stessa, ha notificato il verbale di accertamento con la conseguenza che la citata PA possedeva, già al momento dei risultati delle analisi dei campioni prelevati, tutti gli elementi per muovere la contestazione che ci occupa relativamente all'anno 2018.
pagina 6 di 7 Alla luce di quanto sopra, dunque, l'ordinanza oggi impugnata non può che essere annullata per estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta da parte degli odierni opponenti.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione n. 89 del 18 aprile 2023; CP_8
- condanna l'amministrazione opposta al pagamento delle spese di lite che si quantificano in complessivi euro 1250,00 oltre al 5% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 17 maggio 2024
Il Giudice
Enza Foti
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