Articolo 288 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 282Articolo 289
Versione
9 ottobre 2010
Art. 288. Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio 1. Oltre al canone mensile, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 279 le piccole riparazioni previste dall' articolo 1609 del codice civile , il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra. 2. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.
Nota all'art. 288:
- Il testo dell' art. 1609 del codice civile , e' il seguente:
«Art. 1609 (Piccole riparazioni a carico dell'inquilino). - Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetusta' o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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