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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 31/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 39 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Lanusei, presso lo studio dell'Avv.ti Francesco Detti e
Francesca Greco, che le rappresentano e difendono come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse delle attrici (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
1) accertare quanto esposto in premessa e per l'effetto dichiarare proprietarie per intervenuta usucapione:
dell'immobile identificato al NCEU del comune di Ilbono al foglio 22 Parte_1 mappale 104 sub 4, dell'immobile identificato al NCEU del comune di Parte_2
Ilbono al foglio 22 mappale 104 sub 3 e del cortile adiacente pertinenza dei due immobili.
Si precisa che il fabbricato è stato costruito sul terreno distinto al NCT del comune di
Ilbono al foglio 22 mappale 1047;
pagina 1 di 5 2) vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza.”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1 Parte_2
dichiarare di essere proprietarie, per intervenuta usucapione, del fabbricato e del cortile adiacente siti nel comune di Ilbono e nello specifico dell'immobile al piano Parte_1
primo distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al Foglio 22, particella
104, subalterno 4 e dell'immobile al piano seminterrato e piano terra Parte_2
distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al Foglio 22, particella 104, subalterno 3 e del terreno su cui il fabbricato è stato costruito distinto al Catasto Terreni al
Foglio 22, particella 1047.
Le attrici hanno dedotto di essere nel possesso degli immobili sopra indicati, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dai primi anni Novanta, di averli utilizzati e di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria.
In particolare, nel corso degli anni, aveva effettuato dei lavori sulla facciata, Parte_1
di rifacimento dei bagni, di copertura del tetto, di sostituzione del portone d'ingresso e degli infissi ed aveva provveduto alla sistemazione della facciata, del tetto, alla Parte_2
sostituzione degli infissi e a svolgere opere di manutenzione nel bagno.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro pagina 2 di 5 dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass.
Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass.
Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez.
2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato e del terreno adiacente in capo alle attrici per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando le abitazioni e il terreno oggetto di domanda e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 6 novembre 2024). Testimone_1 Tes_2
I testi hanno riferito che dalla fine degli anni Ottanta ai primi anni Novanta (teste ) e Tes_1
Testi nel 1981 (teste , le attrici abitano negli immobili oggetto di causa.
Testi Il teste a riferito di non conoscere la disposizione degli ambienti in quanto non ha mai fatto accesso all'interno dell'immobile, ma ha confermato che abita Parte_1 nell'appartamento al primo piano ed nell'appartamento al piano terra e che Parte_2
utilizza anche il locale seminterrato;
il teste ha specificato che abita Tes_1 Parte_1 nell'appartamento situato al primo piano composto da un salone, da una cucina, da tre camere da letto e un bagno;
invece, abita nell'appartamento situato al piano Parte_2
terra composto da composto da un salone, da una cucina, da tre camere da letto e un bagno e che utilizza il locale seminterrato in cui è presente una legnaia e uno scantinato adibito a cantina.
pagina 3 di 5 Entrambi i testi hanno precisato che le attrici hanno effettuato insieme i lavori di rifacimento del tetto, la pittura di colore giallo della facciata esterna e la sostituzione degli infissi;
poi, hanno specificato che nello stabile ci sono unicamente gli appartamenti di e . Parte_1 Pt_2
Hanno, inoltre, riferito che di fronte all'abitazione vi è un terreno in cui entrambe le attrici coltivano l'orto stagionale e provvedono alla pulizia periodica delle erbacee anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi.
Testi L'immobile come specificato da e confina con la proprietà con la Tes_1 Pt_1
Per_ proprietà e con la via delle Sorgenti.
I testi hanno confermato, altresì, che le attrici si sono comportate come proprietarie dell'immobile da oltre vent'anni e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte delle medesime.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, entrambi compaesani e vicini di casa delle attrici-, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici quale la frequentazione del terreno vicino coltivato con un vigneto e frutteto su cui poi ha costruito la propria abitazione (teste ) ovvero per essersi occupato delle pratiche di Testimone_1 lottizzazione del terreno su cui poi ha costruito l'abitazione (teste . Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di Parte_1 Parte_2
causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_1
(c.f. ) proprietaria dell'immobile distinto al Catasto
[...] C.F._1
Fabbricati del comune di Ilbono al Foglio 22, particella 104 subalterno 4 ed
[...]
(c.f. proprietaria dell'immobile distinto al Catasto Pt_2 C.F._2
Fabbricati del comune di Ilbono al Foglio 22, particella 104 subalterno 3, nonché proprietarie del cortile adiacente, pertinenza dei due immobili e del terreno su cui il fabbricato è costruito distinto al Catasto Terreni al Foglio 22, particella 1047;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 31 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 39 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Lanusei, presso lo studio dell'Avv.ti Francesco Detti e
Francesca Greco, che le rappresentano e difendono come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse delle attrici (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
1) accertare quanto esposto in premessa e per l'effetto dichiarare proprietarie per intervenuta usucapione:
dell'immobile identificato al NCEU del comune di Ilbono al foglio 22 Parte_1 mappale 104 sub 4, dell'immobile identificato al NCEU del comune di Parte_2
Ilbono al foglio 22 mappale 104 sub 3 e del cortile adiacente pertinenza dei due immobili.
Si precisa che il fabbricato è stato costruito sul terreno distinto al NCT del comune di
Ilbono al foglio 22 mappale 1047;
pagina 1 di 5 2) vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza.”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1 Parte_2
dichiarare di essere proprietarie, per intervenuta usucapione, del fabbricato e del cortile adiacente siti nel comune di Ilbono e nello specifico dell'immobile al piano Parte_1
primo distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al Foglio 22, particella
104, subalterno 4 e dell'immobile al piano seminterrato e piano terra Parte_2
distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al Foglio 22, particella 104, subalterno 3 e del terreno su cui il fabbricato è stato costruito distinto al Catasto Terreni al
Foglio 22, particella 1047.
Le attrici hanno dedotto di essere nel possesso degli immobili sopra indicati, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dai primi anni Novanta, di averli utilizzati e di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria.
In particolare, nel corso degli anni, aveva effettuato dei lavori sulla facciata, Parte_1
di rifacimento dei bagni, di copertura del tetto, di sostituzione del portone d'ingresso e degli infissi ed aveva provveduto alla sistemazione della facciata, del tetto, alla Parte_2
sostituzione degli infissi e a svolgere opere di manutenzione nel bagno.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro pagina 2 di 5 dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass.
Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass.
Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez.
2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato e del terreno adiacente in capo alle attrici per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando le abitazioni e il terreno oggetto di domanda e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 6 novembre 2024). Testimone_1 Tes_2
I testi hanno riferito che dalla fine degli anni Ottanta ai primi anni Novanta (teste ) e Tes_1
Testi nel 1981 (teste , le attrici abitano negli immobili oggetto di causa.
Testi Il teste a riferito di non conoscere la disposizione degli ambienti in quanto non ha mai fatto accesso all'interno dell'immobile, ma ha confermato che abita Parte_1 nell'appartamento al primo piano ed nell'appartamento al piano terra e che Parte_2
utilizza anche il locale seminterrato;
il teste ha specificato che abita Tes_1 Parte_1 nell'appartamento situato al primo piano composto da un salone, da una cucina, da tre camere da letto e un bagno;
invece, abita nell'appartamento situato al piano Parte_2
terra composto da composto da un salone, da una cucina, da tre camere da letto e un bagno e che utilizza il locale seminterrato in cui è presente una legnaia e uno scantinato adibito a cantina.
pagina 3 di 5 Entrambi i testi hanno precisato che le attrici hanno effettuato insieme i lavori di rifacimento del tetto, la pittura di colore giallo della facciata esterna e la sostituzione degli infissi;
poi, hanno specificato che nello stabile ci sono unicamente gli appartamenti di e . Parte_1 Pt_2
Hanno, inoltre, riferito che di fronte all'abitazione vi è un terreno in cui entrambe le attrici coltivano l'orto stagionale e provvedono alla pulizia periodica delle erbacee anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi.
Testi L'immobile come specificato da e confina con la proprietà con la Tes_1 Pt_1
Per_ proprietà e con la via delle Sorgenti.
I testi hanno confermato, altresì, che le attrici si sono comportate come proprietarie dell'immobile da oltre vent'anni e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte delle medesime.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, entrambi compaesani e vicini di casa delle attrici-, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici quale la frequentazione del terreno vicino coltivato con un vigneto e frutteto su cui poi ha costruito la propria abitazione (teste ) ovvero per essersi occupato delle pratiche di Testimone_1 lottizzazione del terreno su cui poi ha costruito l'abitazione (teste . Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di Parte_1 Parte_2
causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_1
(c.f. ) proprietaria dell'immobile distinto al Catasto
[...] C.F._1
Fabbricati del comune di Ilbono al Foglio 22, particella 104 subalterno 4 ed
[...]
(c.f. proprietaria dell'immobile distinto al Catasto Pt_2 C.F._2
Fabbricati del comune di Ilbono al Foglio 22, particella 104 subalterno 3, nonché proprietarie del cortile adiacente, pertinenza dei due immobili e del terreno su cui il fabbricato è costruito distinto al Catasto Terreni al Foglio 22, particella 1047;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 31 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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