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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 07/08/2024 al n. 1742/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONELLI ARIANNA, elettivamente domiciliata in VIA POMA, 30
MANTOVA presso lo studio dell'avv. MONELLI ARIANNA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CHIAPPANI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA G. CHIASSI,
18/20 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. CHIAPPANI FRANCESCA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473
bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
17/12/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per la figlia di euro 150 mensili rivalutabile agli indici Per_1
ISTAT annualmente almeno fino a quando permarrà il regime di detenzione
cautelare in carcere. Allorquando il padre potrà ricominciare a lavorare
l'assegno verrà aumentato ad euro 300 mensili rivalutabile agli indici ISTAT annualmente. Quanto all'affidamento si prevede che, fino a quando il padre
resterà in carcere, il regime di affidamento sarà quello esclusivo al favore della
madre al fine di poterle far assumere anche le decisioni straordinarie in
autonomia attesa la difficoltà di avere un riscontro celere con il padre a fronte
del suo regime di detenzione. Allorquando dovesse cessare la misura della
custodia cautelare in carcere il regime di affidamento tornerà ad essere
condiviso tra entrambi i genitori laddove questo sia compatibile con il diverso
regime cautelare del padre. Il Collocamento della minore sarà presso la madre
nella sua abitazione. Quanto al diritto di visita del padre, i Servizi Sociali
organizzeranno almeno due video-chiamate settimanali compatibilmente con gli
orari dei colloqui del carcere, alla cessazione del regime di detenzione in
carcere, la ripresa delle visite tra padre e figlia inizialmente sarà assistita dai
Servizi Sociali che organizzeranno incontri protetti e potranno via via
liberalizzare gli incontri sulla base dell'andamento delle visite protette.
L'Assegno Unico per la figlia sarà percepito interamente dalla madre”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Con ricorso per regolamentazione regime affidamento della figlia minore iniziato originariamente in via giudiziale le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla cui unione nasceva a Borgo Mantovano in data
20/12/2018 la figlia formulavano infine le conclusioni Persona_2
concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Omologa i rapporti tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 09/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 07/08/2024 al n. 1742/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONELLI ARIANNA, elettivamente domiciliata in VIA POMA, 30
MANTOVA presso lo studio dell'avv. MONELLI ARIANNA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CHIAPPANI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA G. CHIASSI,
18/20 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. CHIAPPANI FRANCESCA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473
bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
17/12/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per la figlia di euro 150 mensili rivalutabile agli indici Per_1
ISTAT annualmente almeno fino a quando permarrà il regime di detenzione
cautelare in carcere. Allorquando il padre potrà ricominciare a lavorare
l'assegno verrà aumentato ad euro 300 mensili rivalutabile agli indici ISTAT annualmente. Quanto all'affidamento si prevede che, fino a quando il padre
resterà in carcere, il regime di affidamento sarà quello esclusivo al favore della
madre al fine di poterle far assumere anche le decisioni straordinarie in
autonomia attesa la difficoltà di avere un riscontro celere con il padre a fronte
del suo regime di detenzione. Allorquando dovesse cessare la misura della
custodia cautelare in carcere il regime di affidamento tornerà ad essere
condiviso tra entrambi i genitori laddove questo sia compatibile con il diverso
regime cautelare del padre. Il Collocamento della minore sarà presso la madre
nella sua abitazione. Quanto al diritto di visita del padre, i Servizi Sociali
organizzeranno almeno due video-chiamate settimanali compatibilmente con gli
orari dei colloqui del carcere, alla cessazione del regime di detenzione in
carcere, la ripresa delle visite tra padre e figlia inizialmente sarà assistita dai
Servizi Sociali che organizzeranno incontri protetti e potranno via via
liberalizzare gli incontri sulla base dell'andamento delle visite protette.
L'Assegno Unico per la figlia sarà percepito interamente dalla madre”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Con ricorso per regolamentazione regime affidamento della figlia minore iniziato originariamente in via giudiziale le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla cui unione nasceva a Borgo Mantovano in data
20/12/2018 la figlia formulavano infine le conclusioni Persona_2
concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Omologa i rapporti tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 09/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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