Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1694/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1694/2015 R.G. pendente tra
( ) rappresentato e difeso, dall'avv. Silvio Parte_1 C.F._1
Primerano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia, Via San Giovanni
Bosco n. 13, giusta procura in atti;
-parte opponente-
E
Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Lampasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parte opposta-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. proponeva opposizione al Parte_1 precetto ex art. 615 c.p.c., deducendo quanto segue:
1. Nullità del precetto per mancanza degli atti prodromici ad esso;
2. Nullità del mutuo fondiario stipulato il 04.08.2006 per indeterminatezza della pattuizione degli interessi;
3. Nullità del mutuo per usurarietà;
4. Nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità;
5. Nullità del contratto di mutuo e dunque del precetto opposto per violazione d parte della Banca dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede e per concessione abusiva del credito;
L'attore chiedeva, indi, di dichiarare nullo e/o inefficace il precetto notificato in data 27 ottobre 2015, dal . Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il
[...]
il quale chiedeva il rigetto delle Controparte_2 domande attoree.
In data 21 marzo 2016 si celebrava la prima udienza e le parti insistevano nelle richieste istruttorie avanzate nei propri scritti difensivi. Il Tribunale si riservava. A scioglimento della riserva assunta, in data 5 aprile 2016 il Giudicante depositava Ordinanza con la quale rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia del precetto opposto ed ammetteva la concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. Le parti, depositavano nei termini le memorie di cui all'art. 183 co 6 c.p.c..
In data 12 giugno 2025 il procedimento vedeva il suo esordio e le parti precisavano le proprie conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Orbene, con riferimento al primo motivo di gravame di parte attrice è bene rilevare che la giurisprudenza di legittima ha affermato il seguente principio di diritto: “spetta al giudice di merito accertare se, mediante la notificazione di atto di precetto al mutuatario inadempiente, la banca abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 15, dichiarando espressamente di voler risolvere il contratto di mutuo, ovvero, per fatti concludenti, intimando l'immediato pagamento di ogni residua somma ad essa spettante (cfr: Cass. 12.2.2013 n. 3656)”.
Ritiene questo Giudice che la banca con la notifica dell'atto di precetto opposto e la contestuale intimazione del pagamento dell'intera somma residua ha manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 9 del “capitolato condizioni generali mutuo fondiario” da cui discende il diritto di ottenere il pagamento dell'intero credito. Ne discende, quindi,
l'infondatezza del motivo relativo la nullità del precetto per mancanza degli atti prodromici. Passando in rassegna gli ulteriori due motivi di gravame di parte attrice è opportuno ribadire che l'art. 1284 c.c. definisce i tassi di interessi che vengono pattuiti in contratto, stabilendo che: “il saggio di interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”.
Di talché, le parti possono convenire tassi di interessi differenti, superiori o maggiori, rispetto quanto determinato dal Ministero del Tesoro. Tali interessi, devono essere pattuiti ed accettati per iscritto dalle parti del contratto. Secondo ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
“in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr: Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 96 del 4 gennaio 2022)”.
Indi, la convenzione relativa agli interessi può essere oggetto anche di una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito. E' ammissibile la determinazione dei tassi con un riferimento "per relationem" all'esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello.
Nel caso per cui trattasi, non si rinviene alcuna violazione di norme imperative da parte di parte opposta, né una rilevante asimmetria tre le posizioni dei contraenti a favore della mutuataria, trattandosi di pattuizioni che valgono a determinare la misura degli interessi corrispettivi con modalità chiare e determinate. L'art. 3 del Contratto di mutuo reca, infatti, la determinazione degli interessi.
Peraltro, come già evidenziato nell'ordinanza del 5 aprile 2016 da diverso giudicante di codesto Tribunale, l'usura va valutata singolarmente per ciascuna categoria di interessi (corrispettivi e di mora) dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. La determinazione del tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale residua, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.
Infondata risulta, inoltre, l'eccezione relativa la nullità del contratto per il superamento del limite di finanziabilità.
A tal proposito l'art. 38 TUB prevede espressamente che: “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca d'IT, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina
l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (cfr:
Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 (Rv. 666194 - 01). Pertanto, il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità del contratto di mutuo fondiario.
Non è fonte di nullità del contratto neanche la violazione delle norme di comportamento, atteso che:
“in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (cfr: Sez. U - , Sentenza n. 26724 del 2007).
Per le ragioni espresse, l'opposizione proposta da va integralmente rigettata. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022. In particolare, si ispirano ai valori minimo dello scaglione di riferimento (da 52.001,00 a 260.000,00) in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, alla complessità delle questioni trattate, nonché alla complessità delle argomentazioni portate da controparte a sostegno della propria posizione.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunziando sulla opposizione, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede così provvede:
RIGETTA l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi euro 8.109,80 oltre IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, li 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì