TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18870/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18870/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GALLAZZI ANNALISA e dell'avv. ELVI SONIA P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CERVI, 13/3 21052 BUSTO C.F._1
ARSIZIO presso il difensore avv. GALLAZZI ANNALISA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI BULGHERONI Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SANTA SOFIA, 33 20122 MILANO presso il difensore avv. COLOMBINI BULGHERONI ALBERTO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare 1) rigettare l'avversa domanda di restituzione dei macchinari in quanto domanda nuova e inammissibile perché formulata per la prima volta dall'opposta nella memoria ex art 183, 6° co., n.1, cpc anziché nell'atto introduttivo, siccome profusamente contestato nel § II, pagg. 23-24 della memoria ex art. 183, 6°co, n. 2, cpc del 10.03.2022;
NEL MERITO
In via principale 2) accogliere l'opposizione per i motivi indicati in atti e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2691/2021 del 13.2.21 (RGN 45030/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.1.21, G.I. dott.ssa Gasparini, e notificato in data 5.3.21 alla legale rappresentante di poiché nullo, CP_2 inammissibile, infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le gradate ragioni esposte nella narrativa nell'atto introduttivo e per insussistenza del credito sottostante;
pagina 1 di 13 3) in ogni caso, nel merito, rigettare tutte, nessuna esclusa, le domande, anche quella nuova di restituzione dei macchinari, formulata per la prima volta dall'opposta nella memoria ex art 183, 6° co., n.1 cpc, nonché le eccezioni e/o istanze ex adverso formulate, in via principale e nel merito, in via subordinata ed in via istruttoria, nonché la domanda per lite temeraria ex art. 96 cpc, in quanto illegittime, nonché infondate, in fatto e in diritto, e pretestuose, per tutti i motivi esposti in atti;
4) accertare e dichiarare che i macchinari consegnati a da di cui alle 5 CP_2 CP_1 fatture azionate con il DI opposto erano completamente difformi da quelli contrattati e, nello specifico, erano assolutamente privi delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni Part dell'acquirente e/o presentavano difetti che li rendevano inservibili ed invendibili accertando e dichiarando integrata, nella fattispecie de quo, l'aliud pro alio;
5) per l'effetto di quanto accertato ed dichiarato ai punti 2) 3) e 4) che precedono, accertare e dichiarare la risoluzione della compravendita dei macchinari di cui alle 5 fatture azionate con il DI e che nulla è dovuto dall'esponente alla convenuta opposta e, conseguentemente, condannare al CP_1 risarcimento in favore di dei danni da quest'ultima subiti, da liquidarsi in via equitativa CP_2 per tutti i motivi esposti in atti;
In via subordinata
6) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di CP_1
determinare l'esatto ammontare dovuto da tenendo conto: i) delle effettive
[...] CP_2 condizioni dei macchinari oggetto delle fatture di cui al DI opposto;
ii) del comportamento tenuto da nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto delle fatture di cui al DI e, per l'effetto, CP_1 dichiarare tenuta a versare a solo la somma di denaro siccome calcolata e CP_2 CP_1 determinata ovvero quell'altra maggiore o minore somma che sia risultata provata in corso di causa ovvero ritenuta equa di giustizia;
7) conseguentemente, qualora TO Ill.mo Giudice ritenesse tenuta a versare a CP_2 una somma di denaro, disporsi la compensazione tra le somme eventualmente dovute da CP_1
a e le somme che risulteranno dovute da in favore di CP_2 CP_1 Parte_2 [...]
CP_2
In via riconvenzionale
8) accertata e dichiarata la consegna da parte di in conto visione a della CP_2 CP_1 macchina utensile R.G. Sag 24 cnc di cui al ddt del 10.01.2017 e l'omessa restituzione nel termine annuale avendola la convenuta opposta trattenuta, cristallizzando gli effetti della compravendita, condannare al pagamento in favore di della somma di 46.360,00 Euro CP_1 CP_2 portata dalla fattura 1/FE del 02.04.2021, a titolo di corrispettivo della precitata macchina utensile;
9) rigettare l'eccezione di asserita intervenuta permuta della macchina utensile R.G. Sag 24 cnc con una cesoia CMLL 00 X 4, nonché le relative domande di accertamento del valore di detti macchinari e di disposizione di conguagli in denaro in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto, nonché pretestuose, per tutti i motivi esposti in atti;
10) rigettare recisamente l'avversa domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 cpc in quanto inammissibile, illegittima, infondata, in fatto e in diritto, nonché pretestuosa per tutti i motivi esposti in atti;
In via istruttoria
11) nella denegata, non creduta e remota ipotesi di rimessione della causa sul ruolo per lo svolgimento di ulteriore istruttoria, con conseguente ammissione delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i propri testi. Si chiede, in ogni caso, di rigettare l'avversa richiesta di CTU sul tornio SAG 24 nonché l'avversa richiesta di prova testimoniale, in quanto inammissibili, per i motivi esposti in atti.
In ogni caso 12) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, cpa e oltre I.V.A come per legge.
pagina 2 di 13 Per Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale: nel merito ed in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, concedendo la provvisoria esecutorietà dello stesso, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
sempre nel merito: respingere le domande tutte di parte avversa. nel merito ed in denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria: accertare e dichiarare che il tornio è stato permutato con la cesoia CMLL 00 X 4 e che nulla CP_3 risulta essere dovuto dalla lla CP_1 CP_2 sempre nel merito ed in denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria: accertare e dichiarare il valore del tornio SAG 24 ed il valore della CMLL 00 X 4 ed eventualmente disporre conguaglio in denaro tenendo conto dei lavori di riparazione eseguiti dalla CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA, IN QUANTO OCCORRA E SENZA CIÒ POSSA COMPORTARE INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA: A) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
11) Vero che sul tornio BMP (fattura 5 macchina N. 1) la sistemazione della torretta e del porta-ferri è operazione di taratura e messa a punto della torre del tornio sul quale vengono montati gli utensili per la lavorazione del pezzo fissato al mandrino e che tale “sistemazione” è certamente indice di usura del macchinario a seguito del suo prolungato utilizzo?
12) Vero che sul tornio UV (fattura 1 macchina N. 3) la sostituzione di una pompa idraulica e del variatore sono operazioni di manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
13) Vero che sul tornio TO (fattura 1 macchina N. 10) il rifacimento della parte elettrica e la sua integrale riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
14) Vero che sul tornio IM (fattura 2 macchina N. 3) il riavvolgimento del motore elettrico costituisce manutenzione ordinaria e che costituisce manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
15) Vero che sul tornio (fattura 2 macchina N. 4) il rifacimento integrale del Tes_1 grembiale, lo smontaggio e la riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
16) Vero che sulla fresatrice DE (fattura 1 macchina N. 4) la sostituzione di n. 3 relè costituisce normale manutenzione se non addirittura di sostituzioni di parti deteriorate dovute all'uso e comunque non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
17) Vero che sulla fresatrice NO (fattura 5 macchina N. 8) la sistemazione della parte elettrica costituisce manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e non impedisce il naturale funzionamento della macchina? (fattura 3 macchina N. 2) il rifacimento dell'impianto elettrico, la sostituzione di un Parte_3 giunto e la revisione del motore oltre alla riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
20) Vero che sull'alesatrice (fattura 3 macchina N. 3) il rifacimento dell'impianto Tes_2 elettrico poiché mancante e la sostituzione di 8 ingranaggi, 2 alberi, 2 bronzine ed il coperchio comandi avanzamenti costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
21) Vero che sull'alesatrice (fattura 3 macchina N. 4) il rifacimento della parte elettrica Per_1 poiché mancante oltre alla riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
pagina 3 di 13 22) Vero che sulla rettifica AC (fattura 3 macchina N. 1) il rifacimento della parte elettrica asportata in precedenza oltre alla riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
23) Vero che sulla pressa MO 00 X5 (fattura 4 macchina N. 1) la sistemazione della parte elettrica oltre alla sostituzione di una pompa idraulica costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
24) Vero che sulla presso piegatrice MO 4000 x 5 (fattura 4 macchina N. 3) la revisione della pompa di risalita oltre alla riverniciatura e/o sostituzione delle guarnizioni costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
25) Vero che sulla presso piegatrice MA (fattura 1 macchina N. 6) la “saldatura” e “rettifica” prima e revisione poi costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
26) Vero che sulla cesoia CB (fattura 2 macchina N. 2) lo smontaggio ed il rimontaggio dell'eccentrico oltre alla riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
27) Vero che sulla cesoia (fattura 1 macchina N. 7) il rifacimento dell'albero e la Tes_3 sostituzione di un cuscinetto costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
28) Vero che sui torni (fattura 5 macchina N. 3 e N. 4) il rifacimento degli ingranaggi Tes_4 poiché rumorosi costituisce manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
29) Vero che sul tornio UV (fattura 5 macchina N. 2) l'autocentrante e la torretta sono optional rispetto al tornio poiché trattasi di accessori e che la revisione della pompa idraulica costituisce manutenzione di parte soggetta ad usura e non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
30) Vero che il tornio veniva ceduto da alla ediante il DDT n. 1 CP_3 CP_2 CP_1 del 4.1.2017 vettore (doc.43) ed in cambio, anzi a permuta, la edeva Persona_2 CP_1 alla sempre in conto visione, una cesoia CMLL 00 X 4 usata mediante DDT n. 3 del CP_2
4.1.2017 vettore ? Persona_2
31) Vero che il tornio SAG 24 necessitava di una revisione per poterlo poi rimettere sul mercato e che il suo valore allo stato in cui è stato consegnato poteva essere all'incirca di Euro 6.000? B) Ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare lo stato di fatto in cui si trovava il tornio SAG 24, le lavorazioni eseguite su detto macchinario dalla ditta MEBOT per poterlo rimettere in commercio
Si indicano quali testi i signori per i capitoli da 5 a 6, il signor Testimone_5 Testimone_6 per i capitoli da 11 a 31 ed il signor sui capitoli da 1 a 31. Testimone_7
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi d'avvocato per il presente giudizio ai sensi del DM
55/2014 oltre accessori al 15%, oltre Iva e cpa, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Motivazione
Part Con atto di citazione notificato il 13.4.2021 (di seguito ”) proponeva opposizione CP_2
avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 2691/2021 del 13.2.21 emesso dal Tribunale di Milano il
21.1.2021, notificato il 5.3.2021, che ingiungeva all'opponente il pagamento in favore della CP_1
[... (di seguito ) della somma di euro 95.500,00, oltre interessi e spese della procedura CP_1
pagina 4 di 13 monitoria, quale corrispettivo per la vendita di n 31 macchine utensili usate, in triangolazione con destinazione finale Paraguay alla società FC AS ER SR (di seguito “FC”), di cui alle fatture indicate nel ricorso.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 2691/2021 per l'insussistenza del credito
Part azionato e sosteneva che i macchinari consegnati a da erano completamente difformi da CP_1
Part quelli contrattati, privi delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni di e/o presentavano difetti tali da renderli inservibili ed invendibili, tanto da integrare la fattispecie dell'aliud pro alio. Chiedeva quindi di dichiarare la risoluzione della compravendita e di condannare al CP_1
Part risarcimento dei danni subiti da nella misura risultante all'esito dell'istruttoria ovvero da quantificare in via equitativa. In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande di di CP_1
Part determinare l'esatto ammontare dovuto da a o, in via ulteriormente subordinata, nel caso CP_1
Part
fosse condannata a corrispondere una somma di denaro a compensarsi tali somme in CP_1
forza della domanda riconvenzionale.
Parte In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare la consegna da a del tornio SAG CP_1
24 di cui al DDT del 10.1.2017 in conto visione e l'omessa restituzione del medesimo nel termine di Part legge e di condannare, conseguentemente, al pagamento a favore di della somma di Euro CP_1
46.000,00 di cui alla fattura n. 1/FE del 2.4.2021 a titolo di corrispettivo per l'acquisto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
La si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e chiedeva di CP_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto, concedendo la provvisoria esecutorietà del medesimo;
di respingere tutte le domande dell'opponente e di accertare e dichiarare che il tornio è stato CP_3
Part permutato con la cesoia CMLL 00x4 e che nulla risulta dovuto a , nonché di accertare e dichiarare il valore del predetto tornio e il valore della predetta cesoia ed eventualmente disporre conguaglio in denaro tenendo conto dei lavori di riparazione eseguiti da il tutto con vittoria di CP_1
spese e compensi di lite, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
All'udienza di prima comparizione non veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° co, cpc.
Depositate tutte le memorie istruttorie, con ordinanza del 22.4.2022, veniva ammessa la prova testimoniale con due testimoni per parte, quindi venivano escussi i testimoni dell'opponente Tes_8
e e dell'opposta e
[...] Testimone_9 Testimone_6 Testimone_7
Espletata la prova, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.11.2024 per la precisazione conclusioni.
L'udienza si svolgeva con la trattazione scritta, quindi la causa veniva trattenuta in decisione pagina 5 di 13 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Il rapporto commerciale intercorso tra le parti, con la triangolazione della FC quale destinatario finale,
è pacifico in causa.
In particolare è pacifico che le parti si conoscevano da tempo ed operavano entrambe nel settore del
Part commercio di macchine utensili;
che nell'anno 2017 la si rivolgeva alla società per CP_1
acquistare macchinari usati (quali torni Cazeneuve, Bmp, Tovaglieri, Saimp, ; fresatrice Tes_4
Raiden; alesatrice pressa piegatrice Somo) che erano destinati al mercato del Sud America per Pt_3
la rivendita e che a tal fine venivano inviati alla società FC avente sede in Paraguay.
Part E' altresì pacifico che i macchinari richiesti da , di cui alle fatture n. 57 dell'8.3.2017, n. 58 dell'8.3.2017, n. 109 del 4.5.2017, n. 132 del 29.5.2017, n. 159 del 22.6.2017, venivano spediti dalla negli appositi container, in Paraguay per la rivendita a terzi;
che i macchinari giungevano in CP_1
Paraguay in data 21.4.2017 quanto ai container delle fatture n. 57 e 58; in data 11.7.2017 quanto ai container della fattura 109; in data 1.8.2017 quanto ai container della fattura 132; in data 12.9.2017 quanto ai container della fattura 159 e venivano sottoposti al procedimento di sdoganamento da parte di
FC.
E' inoltre provato documentalmente e mediante la prova testimoniale, che la società FC, all'arrivo dei macchinari in Paraguay, scopriva che “le macchine si presentavano inutilizzabili ed invendibili, con mancanza di parti essenziali per la loro funzione”, come dichiarato da legale Tes_10
rappresentante dell FC con la dichiarazione dell'8.4.2021 (doc. 7 fasc. opponente). Lo stato dei macchinari al momento dell'arrivo in Paraguay è provato anche dalla e mail del 11.4.2019, inviata da
FC alle parti, in cui la predetta società proponeva di rispedire i macchinari in Italia e dichiarava che “ la lista delle anomalie e delle riparazioni, delle manutenzioni, sostituzione e quant'altro via via segnalato, riconducevano ed assimilavano i macchinari stessi a rottame,…” “… a distanza di due anni, la maggior parte dei macchinari siano tutt'ora stoccati in un deposito in Asuncion, rende fedelmente idea dell'impossibilità di venderli in un mercato bisognoso di macchine utensili e non di “ferro vecchio, rottame”... (doc. n 5 fasc. opponente).
I documenti suindicati sono scritti provenienti da un terzo, la FC e per essa che hanno Tes_10
valenza probatoria in quanto provenienti dal soggetto indicato dalle parti come il destinatario finale dei macchinari, quindi a conoscenza diretta dei fatti di causa ed equidistante dalle parti in causa.
Gli altri elementi di prova sullo stato dei macchinari sono costituiti dalle testimonianze ed in particolare da quelle di di e di Testimone_8 Testimone_9 Testimone_7
pagina 6 di 13 Il testimone era presente in Paraguay nel giugno e nel novembre 2017 e ha Testimone_8
dichiarato di aver verificato direttamente il non funzionamento dei macchinari giunti in Paraguay. In particolare, nel giungo 2017, verificava che il tornio ZN “era esternamente a posto … al momento dell'accensione la macchina si accendeva ma non funzionava. L'ho aperta e mi sono accorto che mancava tutto il gruppo frizione. La macchina era risalente agli anni 80 e non c'era pertanto la possibilità di avere dalla ditta francese costruttrice un pezzo di ricambio.”; “La pressopiegatrice
sempre compresa nella fattura 57/2017, collegata anch'essa e messa in servizio non Parte_4
aveva pressione idraulica necessaria alle prestazioni cui la macchina era destinata e ciò per qualche problema legato o alle pompe idrauliche o ad altro. Si tratta di un macchinario anch'esso datato. La fresatrice IM, per quanto ricordo, aveva la vite di comando piegata e non più utilizzabile. Io mi sono limitato a queste prime verifiche che hanno richiesto tempo. Sono poi tornato in Italia senza avere visionato subito le altre consegne che ho potuto vedere nel novembre del 2017. Si trovavano presso il
Par deposito della ed erano state sollevate lamentele. …”. Ha inoltre confermato che i macchinari si presentavano privi di parti interne essenziali al funzionamento, nonché di dimensioni diverse da quelle richieste in fase di ordine e di aver chiesto alla di inviare in Paraguay un proprio tecnico con i CP_1
pezzi meccanici ed elettici mancanti per effettuare i necessari interventi e riparazioni per renderli funzionanti e vendibili, ma che “il tecnico non è mai stato mandato ” e che in Paraguay “non era possibile la riparazione per la mancanza dei pezzi di ricambio e delle attrezzatura necessarie”. Ha inoltre confermato di essere tornato in Paraguay nel mese di novembre del 2017 e di aver visto i macchinari di cui alle fatture Duranti 57/2017, 58/2017, 109/2017, 132/2017 e 159/2017 che presentavano delle parti meccaniche ed elettriche mancanti e/o montate in modo errato e/o rotte, nonché presentavano delle incrinature nella struttura (“Ricordo una cesoia che aveva un incrinatura a furia di lavorare, credo che fosse una CB di cui alla fattura 58”; “Ho constatato a novembre 2017 quasi tutte gli inconvenienti di cui al capitolo (9), in una successiva visita del giugno 2018 ho potuto avere un resoconto finale di tutta la situazione. Era in entrambe le occasioni presente sul posto un operaio della FC che ha potuto constatare i difetti. Io sono più ferrato nella parte idraulica…;”cap.
10 “Confermo la circostanza nel senso che la cesoia e la piegatrice MO non erano in grado di assicurare uno spessore di lavoro di 6 mm. ma di 4 mm. Avevo visto le due macchine in Italia con il presso un capannone ed erano prive di targhette identificative. Io ero andato in fiducia del CP_1
e non avevo motivo di dubitare che le macchine, pur prive di targhetta, fossero del tipo di CP_1
quello richiesto. Il numero 00 indica la lunghezza della macchina. Cap. 11) Confermo. Era stato ordinato un tornio di 4 metri e mezzo necessario per la lavorazione. Invece quello arrivato era di 4 metri, non adatto quindi a quel tipo di lavorazione”).
pagina 7 di 13 Part Il testimone benchè fosse socio della , si ritiene attendibile in quanto ha reso una Tes_8
testimonianza circostanziata su fatti di cui ha avuto conoscenza diretta e che trovano parziale riscontro nella testimonianza di che è persona estranea alle parti in causa e sulla cui Testimone_9
attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare.
Il testimone ha dichiarato di essersi recato nel settembre 2017 presso la FC in Testimone_9
Paraguay e di aver visto dei macchinari, precisando di non essere in grado di identificarli con certezza con quelli delle fatture Duranti, ma che “… riscontravo che sembravano ferro vecchio e ho visto una macchina che mi sembra fosse una piegatrice che aveva un prisma ovvero un attrezzo che serve a piegare e tagliare e quindi ho detto a un Signore che si chiamava che prima di spedire Tes_10
tale macchina in Paraguay avrebbe dovuto essere sostituito il prisma. Quindi ho chiamato il Sig.
e gli ho chiesto se tale macchina fosse riconducibile a una delle fatture che mi è stata mostrata CP_1
e lui mi ha risposto che poteva essere una di quei macchinari e mi invitava a farlo richiamare dal Sig.
Tes_1
perché gli segnalasse la tipologia e le caratteriste del macchinario così da reperire le parti di ricambio e quindi inviarle rapidamente in Paraguy via aerea. Ho parlato prima di ferro vecchio perché anche i valori citati sulle fatture mostratemi sono esageratamente inferiori allo stesso macchinario nuovo.” Dalla predetta testimonianza emerge che, almeno uno dei macchinari esaminati dal testimone, era riconducibile alla fornitura della e non era funzionante;
inoltre il prezzo “esageratamente” CP_1
basso dei macchinari di cui alle fatture oggetto di causa è un indice della loro scarsa qualità.
D'altra parte, le prove testimoniali dell'opposta non sono idonee a smentire le circostanze suesposte, considerato che della testimonianza di vi è motivo di dubitare, avendo il testimone Testimone_7 affermato “… Sono certo che si tratta di quei macchinari perché la perdita di 90.000 € ti fa ricordare le cose. All'epoca dei fatti ero praticamente io la e quindi me lo ricordo bene. Quei soldi CP_1
dovevano essere usati per salvare la casa dei miei genitori per risolvere alcuni problemi finanziari della famiglia” quindi il testimone risulta avere un interesse diretto nei fatti di causa che inficia la sua attendibilità.
L'altro testimone dell'opposta, ha riferito solo sulle circostanze relative al Testimone_6
macchinario oggetto della domanda riconvenzionale.
Da quanto suesposto si ritiene provato che i macchinari venduti dalla presentavano difetti di CP_1 funzionamento tali da renderli inutilizzabili ed integranti la fattispecie dell'aliud pro alio, rivelandosi funzionalmente del tutto inidonei ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 13214 del 14/05/2024; ed anche Cass. sez. 2, Sentenza n. 26953 del 11/11/2008 In tema di vendita, è configurabile la consegna di
"aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata,
pagina 8 di 13 appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto.”).
Deve pertanto essere accolta la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per la consegna di aliud pro alio, che è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., in quanto costituisce una ipotesi di inadempimento più grave rispetto a quello della consegna di un bene viziato e privo di qualità.
La vendita dei beni alla FC non è infatti un elemento che preclude la risoluzione del contratto ex art.
Part 1492 terzo comma c.c., non essendo manifestazione della volontà della di accettare la fornitura dei macchinari nonostante non fossero funzionanti, come emerge dalla circostanza che, solo dopo la consegna dei beni in Paraguay, emergeva l'effettivo stato dei macchinari venduti che non era prima
Part conosciuta dalla .
L'opposta ha anche invocato, a sostegno del decreto ingiuntivo, l'assegno bancario del 30.7.2017 di euro 39.700,00 emesso dalla RPR a favore di che è stato protestato in data 20.6.2019 (doc. n CP_1
18) quale riconoscimento di debito.
Invero, il lungo lasso temporale (di quasi due anni) decorrente dall'emissione del titolo al suo protesto, fa ritenere che l'assegno suddetto sia stato consegnato in garanzia, come accade di frequente nella pratica commerciale, con la conseguenza che il titolo è nullo per violazione della normativa in materia che contempla l'assegno quale mezzo di pagamento, ma che può valere quale promessa di pagamento.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c., la promessa di pagamento non è autonoma fonte di obbligazione ma comporta una astrazione meramente processuale della causa debendi, per cui il destinatario è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Part Nella specie, ipotizzando che l'assegno sia riferito alla compravendita per cui è causa, la ha provato l'inadempimento della per la vendita di aliud pro alio a cui consegue la risoluzione del CP_1
contratto, pertanto ha vinto la presunzione di cui all'art. 1988 c.c. (cfr Cass. Ordinanza n.5827 del
27/02/2023).
Ne deriva che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo venuta meno la causa della pretesa creditoria della CP_1
La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo e dà diritto alla restituzione di tutte le prestazioni
Part eseguite dalle parti, quindi la ha diritto alla restituzione dei macchinari venduti alla e CP_1
Part spediti in Paraguay, ma la domanda di condanna della alla restituzione dei macchinari non deve Part essere accolta in quanto è pacifico che i macchinari non sono nella disponibilità della ma sono pagina 9 di 13 stati venduti alla FC e l'offerta della FC di restituzione, risalente al 2019 (doc. n 5), non risulta abbia avuto seguito.
La domanda dell'opposta “in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria questa dovrà comunque essere condannata alla restituzione dei macchinari e qualora non adempia dovrà essere comunque condannata al pagamento del prezzo pattuito e pari all'importo del decreto ingiuntivo qui opposto”, di cui alla memoria n 1, deve quindi essere respinta.
Deve essere respinta anche la domanda risarcitoria dell'opponente, che non ha, né allegato in modo specifico, né provato, il danno subito per l'inadempimento della CP_1
L'opponente ha anche chiesto, in via riconvenzionale, di condannare la al pagamento di € CP_1
46.360,00 (portata dalla fattura 1/FE del 02.04.2021) quale corrispettivo della vendita della macchina
Part utensile R.G. Sag 24 cnc, che è stata consegnata dalla in conto visione alla (ddt del CP_1
10.01.2017) e che non è stata restituita nel termine annuale, così cristallizzando gli effetti della compravendita.
L'opposta ha contestato la domanda sostenendo la permuta della macchina utensile R.G. Sag 24 cnc
Part con una cesoia CMLL 00 X 4, nonché contestando il prezzo preteso dalla sostenendo che il valore di mercato del tornio SAG 24, nello stato in cui si trovava alla consegna, ammontava a circa
Euro 6.000,00.
La consegna nel gennaio 2017 dalla RPR alla Duranti della macchina utensile R.G. Sag 24 cnc non è in contestazione e dal ddt del 10.1.2017 risulta la causale “in conto visione”. E' pacifico inoltre che la macchina utensile non sia stata restituita, quindi risulta che sia stata acquistata dalla CP_1
L'opposta ha altresì provato la consegna della cesoia CMLL 00 X 4 usata, in conto visione, alla RPR con il ddt n 3/17 del 4 gennaio 2017, che non risulta restituita, quindi anch'essa risulta acquistata dalla
Part
.
La permuta sostenuta dall'opposta è, tuttavia, non provata, in assenza di documentazione contabile che possa riscontrare l'operazione di permuta e considerato che la stessa alla richiesta di CP_1
Part pagamento della avanzata a partire dall'aprile 2021 (doc. n 38), rispondeva senza mai invocare la permuta. La sosteneva infatti che macchina utensile R.G. Sag 24 cnc non era funzionante e che CP_1
era del valore di euro 6.000,00, quindi dichiarava la disponibilità ad acquistarla al prezzo predetto ovvero proponeva la restituzione del macchinario previo rimborso delle spese di riparazione, o ancora, in alternativa, la consegna di un altro tornio da revisionare del valore di € 6.000,00 (pec del 1.6.2021 e del 29.7.2021 = doc. n 39 e n 41).
L'esclusione della permuta comporta l'inutilità di accertare il valore della CMLL 00 X 4.
pagina 10 di 13 Ne consegue che deve ritenersi provato l'acquisto della macchina utensile R.G. Sag 24 cnc da parte della per cui quest'ultima è tenuta al pagamento del corrispettivo, ma non è provato il prezzo CP_1
preteso dalla RPR di euro 38.000,00 + iva = 46.360,00 (portata dalla fattura 1/FE del 02.04.2021).
Part La fattura 1/FE del 02.04.2021 è, infatti, un documento di formazione unilaterale della quindi è insufficiente per provare il prezzo, che non risulta sia stato concordato dalle parti, né che sia determinabile sulla base del valore di macchinari simili (doc. 7, 8, 9 fasc. opponente), in quanto si tratta di un macchinario usato, che non ha una valutazione risultante da un “listino” e la cui valutazione è influenzata dallo stato in cui si trova alla consegna.
Il funzionamento del macchinario alla consegna alla non è provato, considerato che il CP_1 testimone dell'opponente pur avendo confermato il capitolo di prova n 14:“Vero Testimone_11
che il tornio SAG 24 consegnato a il 9.01.2017 era funzionante e disponeva anche delle CP_1 disposizioni anti infortuniste dell'epoca”, ha però anche ammesso che “… poiché la macchina era molto ingombrante, avevo concordato verbalmente con il di lasciare nel suo capannone per CP_1
venderla. Avevo compilato la bolla di consegna in conto deposito intestata a e se ci fosse stata CP_1
una permuta senza movimento di danaro, avrei dovuto emettere una fattura perché, diversamente, non Co ne sarebbe diventato proprietario…. “Il SAG è partito da Torino dalla Meccanica Generali e siccome era ingombrante ho chiesto al di riceverlo. ...”. Dalla testimonianza del CP_1 Tes_11
emerge dunque che la macchina utensile è stata consegnata direttamente alla dalla CP_1 [...]
Part (che l'aveva resa alla RPR = doc. n 43) e non vi è alcuna prova che la abbia Parte_6
effettuato il collaudo del macchinario per verificarne l'effettivo funzionamento, considerato che il capitolo di prova non è circostanziato e il testimone non ha allegato alcun elemento specifico sul punto ma, al contrario, ha ammesso il passaggio diretto del macchinario alla dalla CP_1 [...]
Parte_6
D'altra parte, l'opposta ha provato che il tornio è stato riparato nel 2021, mediante la CP_3
testimonianza di - sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in quanto Testimone_6
persona estranea alle parti e a conoscenza diretta dei fatti che ha riferito - e l'elenco degli interventi eseguiti (doc. n 45; gli altri documenti prodotti tardivamente dall'opposta all'udienza di escussione del testimone non vengono considerati). In particolare il teste ha dichiarato: “Avevo ricevuto il macchinario credo nel marzo del 2021. Si tratta di un macchinario molto ingombrante che il mi aveva CP_1
consegnato per farla funzionare in quanto mettendo la spina, il motore girava ma tutto il resto non andava bene, meccanicamente non 'girava'. Conservo ancora i pezzi cambiati per far funzionare la macchina”.
pagina 11 di 13 In definitiva, l'opponente non ha provato di aver pattuito il prezzo per la macchina utensile R.G. Sag 24 cnc e non sono stati acquisiti elementi sufficienti per stimare il valore del macchinario alla data del gennaio 2017, neppure mediante una c.t.u. che sarebbe esplorativa.
Considerato che nello scambio di comunicazioni tra le parti del 2021, sopra richiamate, l'opposta ha sostenuto un valore di euro 6.000,00, ipotizzando l'acquisto a quel prezzo - salvo poi in causa eccepire la permuta con altro macchinario consegnato anch'esso nel 2017, sempre dello stesso valore di euro
6.000,00 (Ddt n 1 del 4.1.17 e Ddt n 3 del 4.1.2017) -, deve ritenersi che il prezzo di acquisto sia di euro 6.000,00.
Deve pertanto essere accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente nel limite suindicato, pertanto
Part la deve essere condannata al pagamento a favore di della somma di Euro 6.000,00 a titolo CP_1
di corrispettivo per l'acquisto del tornio SAG 24 di cui al DDT del 10.1.2017, oltre interessi legali dalla sentenza – essendo stato determinato nel giudizio - al saldo.
La domanda ex art. 96 cpc dell'opposta deve essere respinta, stante la parziale soccombenza della predetta parte.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, pertanto vanno poste a carico dell'opposta, che è sostanzialmente soccombente, sia sull'opposizione al decreto ingiuntivo, sia in parte sulla riconvenzionale.
Per la liquidazione, l'applicazione del D.M. 147/2022 per la causa di valore compreso tra i 52.000,01 e i 260.000,00 per tutte le fasi processuali, comporta una liquidazione che è superiore alla nota spese depositata dall'opponente; pertanto la liquidazione va limitata all'importo richiesto con la nota spese, dovendosi attenere alla domanda della parte (Cassazione 26 ottobre 2021 n 30087).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara la risoluzione del contratto di vendita dei macchinari di cui alle fatture azionate in via monitoria ex art. 1453 c.c. per la consegna di aliud pro alio e dichiara che nulla deve l'opponente all'opposta quale corrispettivo;
3. rigetta la domanda risarcitoria dell'opponente;
4. rigetta la domanda proposta dall'opposta nella memoria n 1;
5. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condanna la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di
[...] CP_2
pagina 12 di 13 s.r.l.s. della somma di Euro 6.000,00 a titolo di corrispettivo per l'acquisto del tornio SAG 24 di cui al DDT del 10.1.2017, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
6. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opposta;
7. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro
5.077,00 per compenso, euro 200,00 per spese vive, oltre 15% spese forf., iva e cpa.
Milano, 22 marzo 2025
La Giudice dott. ssa Antonella Cozzi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18870/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GALLAZZI ANNALISA e dell'avv. ELVI SONIA P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CERVI, 13/3 21052 BUSTO C.F._1
ARSIZIO presso il difensore avv. GALLAZZI ANNALISA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI BULGHERONI Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SANTA SOFIA, 33 20122 MILANO presso il difensore avv. COLOMBINI BULGHERONI ALBERTO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare 1) rigettare l'avversa domanda di restituzione dei macchinari in quanto domanda nuova e inammissibile perché formulata per la prima volta dall'opposta nella memoria ex art 183, 6° co., n.1, cpc anziché nell'atto introduttivo, siccome profusamente contestato nel § II, pagg. 23-24 della memoria ex art. 183, 6°co, n. 2, cpc del 10.03.2022;
NEL MERITO
In via principale 2) accogliere l'opposizione per i motivi indicati in atti e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2691/2021 del 13.2.21 (RGN 45030/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.1.21, G.I. dott.ssa Gasparini, e notificato in data 5.3.21 alla legale rappresentante di poiché nullo, CP_2 inammissibile, infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le gradate ragioni esposte nella narrativa nell'atto introduttivo e per insussistenza del credito sottostante;
pagina 1 di 13 3) in ogni caso, nel merito, rigettare tutte, nessuna esclusa, le domande, anche quella nuova di restituzione dei macchinari, formulata per la prima volta dall'opposta nella memoria ex art 183, 6° co., n.1 cpc, nonché le eccezioni e/o istanze ex adverso formulate, in via principale e nel merito, in via subordinata ed in via istruttoria, nonché la domanda per lite temeraria ex art. 96 cpc, in quanto illegittime, nonché infondate, in fatto e in diritto, e pretestuose, per tutti i motivi esposti in atti;
4) accertare e dichiarare che i macchinari consegnati a da di cui alle 5 CP_2 CP_1 fatture azionate con il DI opposto erano completamente difformi da quelli contrattati e, nello specifico, erano assolutamente privi delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni Part dell'acquirente e/o presentavano difetti che li rendevano inservibili ed invendibili accertando e dichiarando integrata, nella fattispecie de quo, l'aliud pro alio;
5) per l'effetto di quanto accertato ed dichiarato ai punti 2) 3) e 4) che precedono, accertare e dichiarare la risoluzione della compravendita dei macchinari di cui alle 5 fatture azionate con il DI e che nulla è dovuto dall'esponente alla convenuta opposta e, conseguentemente, condannare al CP_1 risarcimento in favore di dei danni da quest'ultima subiti, da liquidarsi in via equitativa CP_2 per tutti i motivi esposti in atti;
In via subordinata
6) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di CP_1
determinare l'esatto ammontare dovuto da tenendo conto: i) delle effettive
[...] CP_2 condizioni dei macchinari oggetto delle fatture di cui al DI opposto;
ii) del comportamento tenuto da nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto delle fatture di cui al DI e, per l'effetto, CP_1 dichiarare tenuta a versare a solo la somma di denaro siccome calcolata e CP_2 CP_1 determinata ovvero quell'altra maggiore o minore somma che sia risultata provata in corso di causa ovvero ritenuta equa di giustizia;
7) conseguentemente, qualora TO Ill.mo Giudice ritenesse tenuta a versare a CP_2 una somma di denaro, disporsi la compensazione tra le somme eventualmente dovute da CP_1
a e le somme che risulteranno dovute da in favore di CP_2 CP_1 Parte_2 [...]
CP_2
In via riconvenzionale
8) accertata e dichiarata la consegna da parte di in conto visione a della CP_2 CP_1 macchina utensile R.G. Sag 24 cnc di cui al ddt del 10.01.2017 e l'omessa restituzione nel termine annuale avendola la convenuta opposta trattenuta, cristallizzando gli effetti della compravendita, condannare al pagamento in favore di della somma di 46.360,00 Euro CP_1 CP_2 portata dalla fattura 1/FE del 02.04.2021, a titolo di corrispettivo della precitata macchina utensile;
9) rigettare l'eccezione di asserita intervenuta permuta della macchina utensile R.G. Sag 24 cnc con una cesoia CMLL 00 X 4, nonché le relative domande di accertamento del valore di detti macchinari e di disposizione di conguagli in denaro in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto, nonché pretestuose, per tutti i motivi esposti in atti;
10) rigettare recisamente l'avversa domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 cpc in quanto inammissibile, illegittima, infondata, in fatto e in diritto, nonché pretestuosa per tutti i motivi esposti in atti;
In via istruttoria
11) nella denegata, non creduta e remota ipotesi di rimessione della causa sul ruolo per lo svolgimento di ulteriore istruttoria, con conseguente ammissione delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i propri testi. Si chiede, in ogni caso, di rigettare l'avversa richiesta di CTU sul tornio SAG 24 nonché l'avversa richiesta di prova testimoniale, in quanto inammissibili, per i motivi esposti in atti.
In ogni caso 12) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, cpa e oltre I.V.A come per legge.
pagina 2 di 13 Per Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale: nel merito ed in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, concedendo la provvisoria esecutorietà dello stesso, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
sempre nel merito: respingere le domande tutte di parte avversa. nel merito ed in denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria: accertare e dichiarare che il tornio è stato permutato con la cesoia CMLL 00 X 4 e che nulla CP_3 risulta essere dovuto dalla lla CP_1 CP_2 sempre nel merito ed in denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria: accertare e dichiarare il valore del tornio SAG 24 ed il valore della CMLL 00 X 4 ed eventualmente disporre conguaglio in denaro tenendo conto dei lavori di riparazione eseguiti dalla CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA, IN QUANTO OCCORRA E SENZA CIÒ POSSA COMPORTARE INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA: A) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
11) Vero che sul tornio BMP (fattura 5 macchina N. 1) la sistemazione della torretta e del porta-ferri è operazione di taratura e messa a punto della torre del tornio sul quale vengono montati gli utensili per la lavorazione del pezzo fissato al mandrino e che tale “sistemazione” è certamente indice di usura del macchinario a seguito del suo prolungato utilizzo?
12) Vero che sul tornio UV (fattura 1 macchina N. 3) la sostituzione di una pompa idraulica e del variatore sono operazioni di manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
13) Vero che sul tornio TO (fattura 1 macchina N. 10) il rifacimento della parte elettrica e la sua integrale riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
14) Vero che sul tornio IM (fattura 2 macchina N. 3) il riavvolgimento del motore elettrico costituisce manutenzione ordinaria e che costituisce manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
15) Vero che sul tornio (fattura 2 macchina N. 4) il rifacimento integrale del Tes_1 grembiale, lo smontaggio e la riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
16) Vero che sulla fresatrice DE (fattura 1 macchina N. 4) la sostituzione di n. 3 relè costituisce normale manutenzione se non addirittura di sostituzioni di parti deteriorate dovute all'uso e comunque non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
17) Vero che sulla fresatrice NO (fattura 5 macchina N. 8) la sistemazione della parte elettrica costituisce manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e non impedisce il naturale funzionamento della macchina? (fattura 3 macchina N. 2) il rifacimento dell'impianto elettrico, la sostituzione di un Parte_3 giunto e la revisione del motore oltre alla riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
20) Vero che sull'alesatrice (fattura 3 macchina N. 3) il rifacimento dell'impianto Tes_2 elettrico poiché mancante e la sostituzione di 8 ingranaggi, 2 alberi, 2 bronzine ed il coperchio comandi avanzamenti costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
21) Vero che sull'alesatrice (fattura 3 macchina N. 4) il rifacimento della parte elettrica Per_1 poiché mancante oltre alla riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
pagina 3 di 13 22) Vero che sulla rettifica AC (fattura 3 macchina N. 1) il rifacimento della parte elettrica asportata in precedenza oltre alla riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
23) Vero che sulla pressa MO 00 X5 (fattura 4 macchina N. 1) la sistemazione della parte elettrica oltre alla sostituzione di una pompa idraulica costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
24) Vero che sulla presso piegatrice MO 4000 x 5 (fattura 4 macchina N. 3) la revisione della pompa di risalita oltre alla riverniciatura e/o sostituzione delle guarnizioni costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
25) Vero che sulla presso piegatrice MA (fattura 1 macchina N. 6) la “saldatura” e “rettifica” prima e revisione poi costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
26) Vero che sulla cesoia CB (fattura 2 macchina N. 2) lo smontaggio ed il rimontaggio dell'eccentrico oltre alla riverniciatura costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
27) Vero che sulla cesoia (fattura 1 macchina N. 7) il rifacimento dell'albero e la Tes_3 sostituzione di un cuscinetto costituiscono manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
28) Vero che sui torni (fattura 5 macchina N. 3 e N. 4) il rifacimento degli ingranaggi Tes_4 poiché rumorosi costituisce manutenzione ordinaria per macchinari utensili usati e che tale riparazione non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
29) Vero che sul tornio UV (fattura 5 macchina N. 2) l'autocentrante e la torretta sono optional rispetto al tornio poiché trattasi di accessori e che la revisione della pompa idraulica costituisce manutenzione di parte soggetta ad usura e non impedisce il naturale funzionamento della macchina?
30) Vero che il tornio veniva ceduto da alla ediante il DDT n. 1 CP_3 CP_2 CP_1 del 4.1.2017 vettore (doc.43) ed in cambio, anzi a permuta, la edeva Persona_2 CP_1 alla sempre in conto visione, una cesoia CMLL 00 X 4 usata mediante DDT n. 3 del CP_2
4.1.2017 vettore ? Persona_2
31) Vero che il tornio SAG 24 necessitava di una revisione per poterlo poi rimettere sul mercato e che il suo valore allo stato in cui è stato consegnato poteva essere all'incirca di Euro 6.000? B) Ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare lo stato di fatto in cui si trovava il tornio SAG 24, le lavorazioni eseguite su detto macchinario dalla ditta MEBOT per poterlo rimettere in commercio
Si indicano quali testi i signori per i capitoli da 5 a 6, il signor Testimone_5 Testimone_6 per i capitoli da 11 a 31 ed il signor sui capitoli da 1 a 31. Testimone_7
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi d'avvocato per il presente giudizio ai sensi del DM
55/2014 oltre accessori al 15%, oltre Iva e cpa, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Motivazione
Part Con atto di citazione notificato il 13.4.2021 (di seguito ”) proponeva opposizione CP_2
avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 2691/2021 del 13.2.21 emesso dal Tribunale di Milano il
21.1.2021, notificato il 5.3.2021, che ingiungeva all'opponente il pagamento in favore della CP_1
[... (di seguito ) della somma di euro 95.500,00, oltre interessi e spese della procedura CP_1
pagina 4 di 13 monitoria, quale corrispettivo per la vendita di n 31 macchine utensili usate, in triangolazione con destinazione finale Paraguay alla società FC AS ER SR (di seguito “FC”), di cui alle fatture indicate nel ricorso.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 2691/2021 per l'insussistenza del credito
Part azionato e sosteneva che i macchinari consegnati a da erano completamente difformi da CP_1
Part quelli contrattati, privi delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni di e/o presentavano difetti tali da renderli inservibili ed invendibili, tanto da integrare la fattispecie dell'aliud pro alio. Chiedeva quindi di dichiarare la risoluzione della compravendita e di condannare al CP_1
Part risarcimento dei danni subiti da nella misura risultante all'esito dell'istruttoria ovvero da quantificare in via equitativa. In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande di di CP_1
Part determinare l'esatto ammontare dovuto da a o, in via ulteriormente subordinata, nel caso CP_1
Part
fosse condannata a corrispondere una somma di denaro a compensarsi tali somme in CP_1
forza della domanda riconvenzionale.
Parte In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare la consegna da a del tornio SAG CP_1
24 di cui al DDT del 10.1.2017 in conto visione e l'omessa restituzione del medesimo nel termine di Part legge e di condannare, conseguentemente, al pagamento a favore di della somma di Euro CP_1
46.000,00 di cui alla fattura n. 1/FE del 2.4.2021 a titolo di corrispettivo per l'acquisto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
La si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e chiedeva di CP_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto, concedendo la provvisoria esecutorietà del medesimo;
di respingere tutte le domande dell'opponente e di accertare e dichiarare che il tornio è stato CP_3
Part permutato con la cesoia CMLL 00x4 e che nulla risulta dovuto a , nonché di accertare e dichiarare il valore del predetto tornio e il valore della predetta cesoia ed eventualmente disporre conguaglio in denaro tenendo conto dei lavori di riparazione eseguiti da il tutto con vittoria di CP_1
spese e compensi di lite, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
All'udienza di prima comparizione non veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° co, cpc.
Depositate tutte le memorie istruttorie, con ordinanza del 22.4.2022, veniva ammessa la prova testimoniale con due testimoni per parte, quindi venivano escussi i testimoni dell'opponente Tes_8
e e dell'opposta e
[...] Testimone_9 Testimone_6 Testimone_7
Espletata la prova, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.11.2024 per la precisazione conclusioni.
L'udienza si svolgeva con la trattazione scritta, quindi la causa veniva trattenuta in decisione pagina 5 di 13 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Il rapporto commerciale intercorso tra le parti, con la triangolazione della FC quale destinatario finale,
è pacifico in causa.
In particolare è pacifico che le parti si conoscevano da tempo ed operavano entrambe nel settore del
Part commercio di macchine utensili;
che nell'anno 2017 la si rivolgeva alla società per CP_1
acquistare macchinari usati (quali torni Cazeneuve, Bmp, Tovaglieri, Saimp, ; fresatrice Tes_4
Raiden; alesatrice pressa piegatrice Somo) che erano destinati al mercato del Sud America per Pt_3
la rivendita e che a tal fine venivano inviati alla società FC avente sede in Paraguay.
Part E' altresì pacifico che i macchinari richiesti da , di cui alle fatture n. 57 dell'8.3.2017, n. 58 dell'8.3.2017, n. 109 del 4.5.2017, n. 132 del 29.5.2017, n. 159 del 22.6.2017, venivano spediti dalla negli appositi container, in Paraguay per la rivendita a terzi;
che i macchinari giungevano in CP_1
Paraguay in data 21.4.2017 quanto ai container delle fatture n. 57 e 58; in data 11.7.2017 quanto ai container della fattura 109; in data 1.8.2017 quanto ai container della fattura 132; in data 12.9.2017 quanto ai container della fattura 159 e venivano sottoposti al procedimento di sdoganamento da parte di
FC.
E' inoltre provato documentalmente e mediante la prova testimoniale, che la società FC, all'arrivo dei macchinari in Paraguay, scopriva che “le macchine si presentavano inutilizzabili ed invendibili, con mancanza di parti essenziali per la loro funzione”, come dichiarato da legale Tes_10
rappresentante dell FC con la dichiarazione dell'8.4.2021 (doc. 7 fasc. opponente). Lo stato dei macchinari al momento dell'arrivo in Paraguay è provato anche dalla e mail del 11.4.2019, inviata da
FC alle parti, in cui la predetta società proponeva di rispedire i macchinari in Italia e dichiarava che “ la lista delle anomalie e delle riparazioni, delle manutenzioni, sostituzione e quant'altro via via segnalato, riconducevano ed assimilavano i macchinari stessi a rottame,…” “… a distanza di due anni, la maggior parte dei macchinari siano tutt'ora stoccati in un deposito in Asuncion, rende fedelmente idea dell'impossibilità di venderli in un mercato bisognoso di macchine utensili e non di “ferro vecchio, rottame”... (doc. n 5 fasc. opponente).
I documenti suindicati sono scritti provenienti da un terzo, la FC e per essa che hanno Tes_10
valenza probatoria in quanto provenienti dal soggetto indicato dalle parti come il destinatario finale dei macchinari, quindi a conoscenza diretta dei fatti di causa ed equidistante dalle parti in causa.
Gli altri elementi di prova sullo stato dei macchinari sono costituiti dalle testimonianze ed in particolare da quelle di di e di Testimone_8 Testimone_9 Testimone_7
pagina 6 di 13 Il testimone era presente in Paraguay nel giugno e nel novembre 2017 e ha Testimone_8
dichiarato di aver verificato direttamente il non funzionamento dei macchinari giunti in Paraguay. In particolare, nel giungo 2017, verificava che il tornio ZN “era esternamente a posto … al momento dell'accensione la macchina si accendeva ma non funzionava. L'ho aperta e mi sono accorto che mancava tutto il gruppo frizione. La macchina era risalente agli anni 80 e non c'era pertanto la possibilità di avere dalla ditta francese costruttrice un pezzo di ricambio.”; “La pressopiegatrice
sempre compresa nella fattura 57/2017, collegata anch'essa e messa in servizio non Parte_4
aveva pressione idraulica necessaria alle prestazioni cui la macchina era destinata e ciò per qualche problema legato o alle pompe idrauliche o ad altro. Si tratta di un macchinario anch'esso datato. La fresatrice IM, per quanto ricordo, aveva la vite di comando piegata e non più utilizzabile. Io mi sono limitato a queste prime verifiche che hanno richiesto tempo. Sono poi tornato in Italia senza avere visionato subito le altre consegne che ho potuto vedere nel novembre del 2017. Si trovavano presso il
Par deposito della ed erano state sollevate lamentele. …”. Ha inoltre confermato che i macchinari si presentavano privi di parti interne essenziali al funzionamento, nonché di dimensioni diverse da quelle richieste in fase di ordine e di aver chiesto alla di inviare in Paraguay un proprio tecnico con i CP_1
pezzi meccanici ed elettici mancanti per effettuare i necessari interventi e riparazioni per renderli funzionanti e vendibili, ma che “il tecnico non è mai stato mandato ” e che in Paraguay “non era possibile la riparazione per la mancanza dei pezzi di ricambio e delle attrezzatura necessarie”. Ha inoltre confermato di essere tornato in Paraguay nel mese di novembre del 2017 e di aver visto i macchinari di cui alle fatture Duranti 57/2017, 58/2017, 109/2017, 132/2017 e 159/2017 che presentavano delle parti meccaniche ed elettriche mancanti e/o montate in modo errato e/o rotte, nonché presentavano delle incrinature nella struttura (“Ricordo una cesoia che aveva un incrinatura a furia di lavorare, credo che fosse una CB di cui alla fattura 58”; “Ho constatato a novembre 2017 quasi tutte gli inconvenienti di cui al capitolo (9), in una successiva visita del giugno 2018 ho potuto avere un resoconto finale di tutta la situazione. Era in entrambe le occasioni presente sul posto un operaio della FC che ha potuto constatare i difetti. Io sono più ferrato nella parte idraulica…;”cap.
10 “Confermo la circostanza nel senso che la cesoia e la piegatrice MO non erano in grado di assicurare uno spessore di lavoro di 6 mm. ma di 4 mm. Avevo visto le due macchine in Italia con il presso un capannone ed erano prive di targhette identificative. Io ero andato in fiducia del CP_1
e non avevo motivo di dubitare che le macchine, pur prive di targhetta, fossero del tipo di CP_1
quello richiesto. Il numero 00 indica la lunghezza della macchina. Cap. 11) Confermo. Era stato ordinato un tornio di 4 metri e mezzo necessario per la lavorazione. Invece quello arrivato era di 4 metri, non adatto quindi a quel tipo di lavorazione”).
pagina 7 di 13 Part Il testimone benchè fosse socio della , si ritiene attendibile in quanto ha reso una Tes_8
testimonianza circostanziata su fatti di cui ha avuto conoscenza diretta e che trovano parziale riscontro nella testimonianza di che è persona estranea alle parti in causa e sulla cui Testimone_9
attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare.
Il testimone ha dichiarato di essersi recato nel settembre 2017 presso la FC in Testimone_9
Paraguay e di aver visto dei macchinari, precisando di non essere in grado di identificarli con certezza con quelli delle fatture Duranti, ma che “… riscontravo che sembravano ferro vecchio e ho visto una macchina che mi sembra fosse una piegatrice che aveva un prisma ovvero un attrezzo che serve a piegare e tagliare e quindi ho detto a un Signore che si chiamava che prima di spedire Tes_10
tale macchina in Paraguay avrebbe dovuto essere sostituito il prisma. Quindi ho chiamato il Sig.
e gli ho chiesto se tale macchina fosse riconducibile a una delle fatture che mi è stata mostrata CP_1
e lui mi ha risposto che poteva essere una di quei macchinari e mi invitava a farlo richiamare dal Sig.
Tes_1
perché gli segnalasse la tipologia e le caratteriste del macchinario così da reperire le parti di ricambio e quindi inviarle rapidamente in Paraguy via aerea. Ho parlato prima di ferro vecchio perché anche i valori citati sulle fatture mostratemi sono esageratamente inferiori allo stesso macchinario nuovo.” Dalla predetta testimonianza emerge che, almeno uno dei macchinari esaminati dal testimone, era riconducibile alla fornitura della e non era funzionante;
inoltre il prezzo “esageratamente” CP_1
basso dei macchinari di cui alle fatture oggetto di causa è un indice della loro scarsa qualità.
D'altra parte, le prove testimoniali dell'opposta non sono idonee a smentire le circostanze suesposte, considerato che della testimonianza di vi è motivo di dubitare, avendo il testimone Testimone_7 affermato “… Sono certo che si tratta di quei macchinari perché la perdita di 90.000 € ti fa ricordare le cose. All'epoca dei fatti ero praticamente io la e quindi me lo ricordo bene. Quei soldi CP_1
dovevano essere usati per salvare la casa dei miei genitori per risolvere alcuni problemi finanziari della famiglia” quindi il testimone risulta avere un interesse diretto nei fatti di causa che inficia la sua attendibilità.
L'altro testimone dell'opposta, ha riferito solo sulle circostanze relative al Testimone_6
macchinario oggetto della domanda riconvenzionale.
Da quanto suesposto si ritiene provato che i macchinari venduti dalla presentavano difetti di CP_1 funzionamento tali da renderli inutilizzabili ed integranti la fattispecie dell'aliud pro alio, rivelandosi funzionalmente del tutto inidonei ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 13214 del 14/05/2024; ed anche Cass. sez. 2, Sentenza n. 26953 del 11/11/2008 In tema di vendita, è configurabile la consegna di
"aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata,
pagina 8 di 13 appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto.”).
Deve pertanto essere accolta la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per la consegna di aliud pro alio, che è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., in quanto costituisce una ipotesi di inadempimento più grave rispetto a quello della consegna di un bene viziato e privo di qualità.
La vendita dei beni alla FC non è infatti un elemento che preclude la risoluzione del contratto ex art.
Part 1492 terzo comma c.c., non essendo manifestazione della volontà della di accettare la fornitura dei macchinari nonostante non fossero funzionanti, come emerge dalla circostanza che, solo dopo la consegna dei beni in Paraguay, emergeva l'effettivo stato dei macchinari venduti che non era prima
Part conosciuta dalla .
L'opposta ha anche invocato, a sostegno del decreto ingiuntivo, l'assegno bancario del 30.7.2017 di euro 39.700,00 emesso dalla RPR a favore di che è stato protestato in data 20.6.2019 (doc. n CP_1
18) quale riconoscimento di debito.
Invero, il lungo lasso temporale (di quasi due anni) decorrente dall'emissione del titolo al suo protesto, fa ritenere che l'assegno suddetto sia stato consegnato in garanzia, come accade di frequente nella pratica commerciale, con la conseguenza che il titolo è nullo per violazione della normativa in materia che contempla l'assegno quale mezzo di pagamento, ma che può valere quale promessa di pagamento.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c., la promessa di pagamento non è autonoma fonte di obbligazione ma comporta una astrazione meramente processuale della causa debendi, per cui il destinatario è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Part Nella specie, ipotizzando che l'assegno sia riferito alla compravendita per cui è causa, la ha provato l'inadempimento della per la vendita di aliud pro alio a cui consegue la risoluzione del CP_1
contratto, pertanto ha vinto la presunzione di cui all'art. 1988 c.c. (cfr Cass. Ordinanza n.5827 del
27/02/2023).
Ne deriva che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo venuta meno la causa della pretesa creditoria della CP_1
La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo e dà diritto alla restituzione di tutte le prestazioni
Part eseguite dalle parti, quindi la ha diritto alla restituzione dei macchinari venduti alla e CP_1
Part spediti in Paraguay, ma la domanda di condanna della alla restituzione dei macchinari non deve Part essere accolta in quanto è pacifico che i macchinari non sono nella disponibilità della ma sono pagina 9 di 13 stati venduti alla FC e l'offerta della FC di restituzione, risalente al 2019 (doc. n 5), non risulta abbia avuto seguito.
La domanda dell'opposta “in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria questa dovrà comunque essere condannata alla restituzione dei macchinari e qualora non adempia dovrà essere comunque condannata al pagamento del prezzo pattuito e pari all'importo del decreto ingiuntivo qui opposto”, di cui alla memoria n 1, deve quindi essere respinta.
Deve essere respinta anche la domanda risarcitoria dell'opponente, che non ha, né allegato in modo specifico, né provato, il danno subito per l'inadempimento della CP_1
L'opponente ha anche chiesto, in via riconvenzionale, di condannare la al pagamento di € CP_1
46.360,00 (portata dalla fattura 1/FE del 02.04.2021) quale corrispettivo della vendita della macchina
Part utensile R.G. Sag 24 cnc, che è stata consegnata dalla in conto visione alla (ddt del CP_1
10.01.2017) e che non è stata restituita nel termine annuale, così cristallizzando gli effetti della compravendita.
L'opposta ha contestato la domanda sostenendo la permuta della macchina utensile R.G. Sag 24 cnc
Part con una cesoia CMLL 00 X 4, nonché contestando il prezzo preteso dalla sostenendo che il valore di mercato del tornio SAG 24, nello stato in cui si trovava alla consegna, ammontava a circa
Euro 6.000,00.
La consegna nel gennaio 2017 dalla RPR alla Duranti della macchina utensile R.G. Sag 24 cnc non è in contestazione e dal ddt del 10.1.2017 risulta la causale “in conto visione”. E' pacifico inoltre che la macchina utensile non sia stata restituita, quindi risulta che sia stata acquistata dalla CP_1
L'opposta ha altresì provato la consegna della cesoia CMLL 00 X 4 usata, in conto visione, alla RPR con il ddt n 3/17 del 4 gennaio 2017, che non risulta restituita, quindi anch'essa risulta acquistata dalla
Part
.
La permuta sostenuta dall'opposta è, tuttavia, non provata, in assenza di documentazione contabile che possa riscontrare l'operazione di permuta e considerato che la stessa alla richiesta di CP_1
Part pagamento della avanzata a partire dall'aprile 2021 (doc. n 38), rispondeva senza mai invocare la permuta. La sosteneva infatti che macchina utensile R.G. Sag 24 cnc non era funzionante e che CP_1
era del valore di euro 6.000,00, quindi dichiarava la disponibilità ad acquistarla al prezzo predetto ovvero proponeva la restituzione del macchinario previo rimborso delle spese di riparazione, o ancora, in alternativa, la consegna di un altro tornio da revisionare del valore di € 6.000,00 (pec del 1.6.2021 e del 29.7.2021 = doc. n 39 e n 41).
L'esclusione della permuta comporta l'inutilità di accertare il valore della CMLL 00 X 4.
pagina 10 di 13 Ne consegue che deve ritenersi provato l'acquisto della macchina utensile R.G. Sag 24 cnc da parte della per cui quest'ultima è tenuta al pagamento del corrispettivo, ma non è provato il prezzo CP_1
preteso dalla RPR di euro 38.000,00 + iva = 46.360,00 (portata dalla fattura 1/FE del 02.04.2021).
Part La fattura 1/FE del 02.04.2021 è, infatti, un documento di formazione unilaterale della quindi è insufficiente per provare il prezzo, che non risulta sia stato concordato dalle parti, né che sia determinabile sulla base del valore di macchinari simili (doc. 7, 8, 9 fasc. opponente), in quanto si tratta di un macchinario usato, che non ha una valutazione risultante da un “listino” e la cui valutazione è influenzata dallo stato in cui si trova alla consegna.
Il funzionamento del macchinario alla consegna alla non è provato, considerato che il CP_1 testimone dell'opponente pur avendo confermato il capitolo di prova n 14:“Vero Testimone_11
che il tornio SAG 24 consegnato a il 9.01.2017 era funzionante e disponeva anche delle CP_1 disposizioni anti infortuniste dell'epoca”, ha però anche ammesso che “… poiché la macchina era molto ingombrante, avevo concordato verbalmente con il di lasciare nel suo capannone per CP_1
venderla. Avevo compilato la bolla di consegna in conto deposito intestata a e se ci fosse stata CP_1
una permuta senza movimento di danaro, avrei dovuto emettere una fattura perché, diversamente, non Co ne sarebbe diventato proprietario…. “Il SAG è partito da Torino dalla Meccanica Generali e siccome era ingombrante ho chiesto al di riceverlo. ...”. Dalla testimonianza del CP_1 Tes_11
emerge dunque che la macchina utensile è stata consegnata direttamente alla dalla CP_1 [...]
Part (che l'aveva resa alla RPR = doc. n 43) e non vi è alcuna prova che la abbia Parte_6
effettuato il collaudo del macchinario per verificarne l'effettivo funzionamento, considerato che il capitolo di prova non è circostanziato e il testimone non ha allegato alcun elemento specifico sul punto ma, al contrario, ha ammesso il passaggio diretto del macchinario alla dalla CP_1 [...]
Parte_6
D'altra parte, l'opposta ha provato che il tornio è stato riparato nel 2021, mediante la CP_3
testimonianza di - sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in quanto Testimone_6
persona estranea alle parti e a conoscenza diretta dei fatti che ha riferito - e l'elenco degli interventi eseguiti (doc. n 45; gli altri documenti prodotti tardivamente dall'opposta all'udienza di escussione del testimone non vengono considerati). In particolare il teste ha dichiarato: “Avevo ricevuto il macchinario credo nel marzo del 2021. Si tratta di un macchinario molto ingombrante che il mi aveva CP_1
consegnato per farla funzionare in quanto mettendo la spina, il motore girava ma tutto il resto non andava bene, meccanicamente non 'girava'. Conservo ancora i pezzi cambiati per far funzionare la macchina”.
pagina 11 di 13 In definitiva, l'opponente non ha provato di aver pattuito il prezzo per la macchina utensile R.G. Sag 24 cnc e non sono stati acquisiti elementi sufficienti per stimare il valore del macchinario alla data del gennaio 2017, neppure mediante una c.t.u. che sarebbe esplorativa.
Considerato che nello scambio di comunicazioni tra le parti del 2021, sopra richiamate, l'opposta ha sostenuto un valore di euro 6.000,00, ipotizzando l'acquisto a quel prezzo - salvo poi in causa eccepire la permuta con altro macchinario consegnato anch'esso nel 2017, sempre dello stesso valore di euro
6.000,00 (Ddt n 1 del 4.1.17 e Ddt n 3 del 4.1.2017) -, deve ritenersi che il prezzo di acquisto sia di euro 6.000,00.
Deve pertanto essere accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente nel limite suindicato, pertanto
Part la deve essere condannata al pagamento a favore di della somma di Euro 6.000,00 a titolo CP_1
di corrispettivo per l'acquisto del tornio SAG 24 di cui al DDT del 10.1.2017, oltre interessi legali dalla sentenza – essendo stato determinato nel giudizio - al saldo.
La domanda ex art. 96 cpc dell'opposta deve essere respinta, stante la parziale soccombenza della predetta parte.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, pertanto vanno poste a carico dell'opposta, che è sostanzialmente soccombente, sia sull'opposizione al decreto ingiuntivo, sia in parte sulla riconvenzionale.
Per la liquidazione, l'applicazione del D.M. 147/2022 per la causa di valore compreso tra i 52.000,01 e i 260.000,00 per tutte le fasi processuali, comporta una liquidazione che è superiore alla nota spese depositata dall'opponente; pertanto la liquidazione va limitata all'importo richiesto con la nota spese, dovendosi attenere alla domanda della parte (Cassazione 26 ottobre 2021 n 30087).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara la risoluzione del contratto di vendita dei macchinari di cui alle fatture azionate in via monitoria ex art. 1453 c.c. per la consegna di aliud pro alio e dichiara che nulla deve l'opponente all'opposta quale corrispettivo;
3. rigetta la domanda risarcitoria dell'opponente;
4. rigetta la domanda proposta dall'opposta nella memoria n 1;
5. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condanna la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di
[...] CP_2
pagina 12 di 13 s.r.l.s. della somma di Euro 6.000,00 a titolo di corrispettivo per l'acquisto del tornio SAG 24 di cui al DDT del 10.1.2017, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
6. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opposta;
7. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro
5.077,00 per compenso, euro 200,00 per spese vive, oltre 15% spese forf., iva e cpa.
Milano, 22 marzo 2025
La Giudice dott. ssa Antonella Cozzi
pagina 13 di 13