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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14699 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
IN GR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23126 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa
DA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via Montello, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Donato
Iacovino, che la rappresenta e difende;
- opponente -
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato dalla (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via
Tor de' Schiavi, n. 380, presso lo studio dell'Avv. Romina Gatta, e rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Manfredonia;
- opposta -
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' , Controparte_1 rappresentato dalla al fine di sentire caducare l'atto di Controparte_2 precetto notificatogli in data 16 aprile 2025 (insieme alla sentenza n. 8056/2016
1 emessa dall'intestato Tribunale in data 15 aprile 2016, che lo ha condannato al rilascio dell'immobile, ed alla sentenza n. 2575/2022 emessa dalla Corte
d'appello di Roma in data del 19.04.2022 che lo ha condannato anche al risarcimento del danno da illegittima occupazione del suddetto immobile) con cui gli è stato intimato il rilascio dell'immobile sito a Roma, via Pescaglia, n.
38, scala B, piano 1, interno 3, e il pagamento della somma pari ad euro
53.998,22 a titolo di indennità di occupazione e spese di lite.
1.1. L'opponente ha dedotto, con riferimento al rilascio, di aver proposto in data
13 gennaio 2015, istanza di sanatoria ai sensi del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014; in merito alla richiesta di pagamento, ha dedotto di aver già versato l'importo pari ad euro 26.699,96 di cui, però, il creditore non ha tenuto conto.
2. Si è costituito in giudizio , Controparte_1 rappresentato dalla impugnando quanto dedotto dal Controparte_2 ricorrente e rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione. In particolare, ha dedotto che l'eccepito pagamento parziale sarebbe avvenuto in epoca antecedente alla sentenza del 19.4.2022, e dunque al titolo esecutivo che glielo ha intimato, con conseguente inammissibilità della relativa contestazione.
Ha affermato di non avere mai ricevuto l'istanza di regolarizzazione da parte dell'opponente, non essendo peraltro la sua presentazione in alcun modo documentata in giudizio, né essendo stata provata la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere la regolarizzazione (reddituali e di avvenuto pagamento dell'indennità di occupazione e degli oneri accessori). Ha affermato comunque l'insussistenza di alcun titolo che l'opponente possa opporre al rilascio dell'immobile intimato dall'opposta e che possa giustificare il possesso o detezione dell'immobile da parte del medesimo pregiudicando il diritto dell'Ente a procedere ad esecuzione forzata per rilascio. Ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e, gradatamente, infondata, l'opposizione, rigettandola.
3. Rigettate le istanze istruttorie formulate dalla parte opponente, siccome superflue in relazione all'interrogatorio formale sui pagamenti e inammissibili,
2 oltreché superflue, con riferimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di estratto contabile e della domanda di regolarizzazione (la cui ricezione peraltro
è stata provata in via documentale), in quanto in grado di alterare il principio dell'onere della prova in modo ingiustificato, la causa è stata rinviata per decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
3.1. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e decisa.
4. Va premesso che il titolo esecutivo non condanna, se non in parte, il sig. al pagamento di una somma determinata, bensì di un importo mensile Pt_1 per indennità di occupazione senza titolo.
In particolare, la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2575/2002 ha CP_ condannato il sig. al pagamento, in favore dell' della somma di Pt_1 euro 1.529,20 a titolo di risarcimento del danno da illegittima occupazione
(iniziata nel gennaio 2023) dell'immobile sito in via Pescaglia n. 38, scala B, piano 1°, interno 3, fino alla data del 30.6.2012 (riferita all'introduzione della domanda di primo grado) e dell'importo di euro 305,84 per ogni successivo mese di occupazione fino all'effettivo rilascio.
Si tratta, dunque, di una condanna che, in gran parte, detta un criterio di quantificazione del quantum, potenzialmente in grado di aumentare a fronte del protrarsi nel tempo dell'occupazione senza titolo.
Ne deriva che i pagamenti successivi alla sentenza e imputabili a mensilità successive alla stessa ben possono essere decurtati dall'importo precettato, mentre i pagamenti inerenti a periodi precedenti alla sentenza avrebbero dovuto essere eccepiti nel giudizio di cognizione.
In sostanza, il giudicato copre le somme precedenti alla sua formazione, mentre per le successive il debitore può legittimamente dedurre i relativi pagamenti.
4.1. Tanto precisato, si rileva che l'opponente ha dedotto il versamento di complessivi euro 26.699,96 e ha documentato una gran mole di pagamenti, di cui non è sempre possibile ricavare la causale per comprendere a quale periodo si riferiscano e che comunque non coprono tutto il periodo di riferimento.
Tuttavia, le problematiche inerenti alla prova dell'esatta imputazione dei pagamenti (secondo un criterio di competenza e non di cassa, non ess do
3 rilevante la data del pagamento, bensì la mensilità di indennità di occupazione a cui si riferiscono) sono superate dalla diffida di pagamento inviata da
[...] al sig. in data 29.5.2025 (prot. US-2025-17380), versata in atti CP_2 Pt_1 dall'opponente e non specificamente contestata dall'opposto, in cui è espressamente e univocamente rappresentato che alla data del 31.12.2024 il debito ammonta a 29.047,25 (su tale somma non sono stati chiesti interessi, evidentemente già contabilizzati); a siffatta diffida è stato anche allegato un estratto conto dettagliato, da cui risultano numerosi versamenti effettuati negli anni da parte del sig. Pt_1
Si tratta di una somma inferiore a quella precettata in data 9.4.2025 (con notificazione avviata il 15.4.2025 e temporalmente limitata, quanto agli importi, fino al mese di febbraio 2025 compreso) e, quindi, in data precedente alla suddetta diffida, e pari a euro 53.988,22, ma solo 48.016,88 relative al ristoro da occupazione (ovverosia la somma di euro 1.529,20 liquidate dalla Corte
d'appello e 46.487,68 euro, ottenuti moltiplicando il parametro determinato da detta Corte in euro 305,84 al mese per 152 mesi) e per il resto inerenti a spese di giustizia liquidate dalla Corte d'appello (pari a complessive 5.971,34, comprensive di accessori).
Quanto dichiarato nella diffida (successiva al precetto) ha valore confessorio stragiudiziale e inibisce successive richieste finanziariamente maggiori.
Ne discende che, a titolo di indennità di illegittima occupazione dell'immobile fino a febbraio 2025, sono dovuti euro 29.658,93, anziché 48.016,88.
All'importo di 29.658,93 vanno aggiunti euro 5.971,34, precettati a titolo di spese di giustizia stabilite dalla Corte d'appello e di cui l'opponente non ha dedotto, né, in ogni caso, documentato il pagamento, per un totale di euro
35.630,27.
Pertanto, l'importo precettato di euro 53.988,22 va in parte dichiarato non dovuto e, quindi, inefficace ai fini esecutivi, essendo, invece, valido ed efficace per il minore importo di euro 35.630,27.
4 Sono altresì dovute e, quindi, efficaci a livello esecutivo la somma indicata nel precetto a titolo di competenze per il precetto e le spese di notificazione dello stesso.
Si precisa che gli importi maturati successivamente al mese di febbraio 2025, richiamati in via potenziale dall'atto di precetto, discendono direttamente dal titolo esecutivo e la loro effettiva attuale debenza (ovverosia l'intervenuto loro pagamento medio tempore) non può essere valutata in questa sede e non è stato neanche oggetto di contesa.
5. L'opposizione all'intimazione di rilascio contenuta nel precetto è infondata per l'assenza di un titolo giuridico opponibile all'esecuzione e per l'inadempimento degli oneri amministrativi gravanti sull'opponente.
L'effettiva proposizione dell'istanza di regolarizzazione (ai sensi del decreto- legge n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014) è stata indirettamente documentata tramite la nota di riscontro della del 16.9.2015, in CP_2 cui si chiedeva un'integrazione documentale.
Cionondimeno, il procedimento amministrativo di regolarizzazione non può ritenersi validamente attivato, poiché la richiesta non era accompagnata dalla documentazione probante la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti, sicché essa radicalmente irricevibile.
Inoltre, l'accesso alle agevolazioni (diritto di opzione) di cui all'art. 7-bis, comma 1, della legge n. 248/2005, è subordinato al possesso cumulativo di presupposti essenziali, tra cui: i requisiti di reddito previsti e il pagamento dell'indennità di occupazione (sanatoria della morosità) e degli oneri accessori dalla data di inizio dell'occupazione.
L'opponente non ha fornito prova dei requisiti reddituali e risulta in significativa morosità, mancando, quindi, della condizione preliminare e imprescindibile per l'attivazione del procedimento di regolarizzazione.
Allo stato, non sussiste alcun titolo (né traslativo della proprietà, né costitutivo di un diritto personale di godimento) in capo al debitore che giustifichi l'attuale detenzione dell'immobile o che possa pregiudicare il diritto dell'ente a procedere all'esecuzione forzata.
5 La mera proposizione di un'istanza amministrativa non determina la cessazione della qualità di occupante abusivo e non costituisce un diritto soggettivo opponibile.
6. L'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione e la peculiarità, in fatto, della vicenda, inerente a un'occupazione senza titolo, costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto, dichiara in parte inefficace l'importo precettato di euro 53.998,22, e lo riduce, per la parte valida ed efficace, ad euro 35.630,27, oltre alle competenze e spese di precetto ivi recate;
2) rigetta per il resto l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto in relazione all'intimazione di rilascio dell'immobile;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 22.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria IN GR
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