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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1968/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 12:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. AMATO ALFONSO avv. Rivellese sost.
AVV. TURCO ANTONIO
Controparte_1
Avv. AMATO ALFONSO
AVV. TURCO ANTONIO
OS FRANO
Avv. NISTRI MASSIMO avv. Merla sost.
AVV. NISTRI SIMONE
Appellato/i
Controparte_2
Avv. FONSI GIANLUCA avv. Fontanelli sost.
Controparte_3
Avv. DESSI' FABIO avv. Bernardini sost.
Avv. FONSI GIANLUCA avv. Fontanelli sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1968 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
nata in [...] il [...], (C.F.: , e Parte_1 C.F._1 CP_1
nata in [...] il [...], (C.F. , rappresentato e difeso
[...] CodiceFiscale_2
in forza di procura in calce al presente atto dal sottoscritto Avv. Alfonso Amato, C.F.
e dall' avv. Antonio Turco in forza di procura alle liti in calce alla comparsa C.F._3
di costituzione nel procedimento di primo grado rilasciata anche per i giudizi di cui ai gradi successivi elett/te domiciliate nello studio del primo in Sicignano degli Alburni, alla Via Roma, 19,
- APPELLANTI -
e
OS FRANO, residente in [...], C.F.: , in qualità di padre del CodiceFiscale_4
defunto sig. , parte rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente fra loro Persona_1
E dagli Avv. Massimo Nistri (C.F.: , pec vvocati.prato. C.F._5 Emai_1 Email_2
– fax 055244669) e Avv. Simone Nistri (C.F.: , pec C.F._6
vvocati.prato.it – fax 055244669) ed elettivamente domiciliato presso lo studio Emai_4 Email_2
dell'Avv. Massimo Nistri sito in Firenze, Via Scialoia, 53, come da mandato rilasciato in calce all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma, contenente espressa delega alla rappresentanza anche per la successiva fase di appello, - APPELLANTE INCIDENTALE -
e
, con rappresentanza generale per l'Italia Controparte_2
in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, C.F.: , in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_1
dott. giusta procura per atto Notar del 22.2.2011, elettivamente CP_5 Persona_2
domiciliata in Roma, alla via Monte Santo n. 68, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Fonsi (C.F.
; PEC: , che la rappresenta e difende giusta delega in C.F._7 Email_5 calce all'atto di citazione in primo grado (cfr. docc. 1 e 2, fascicolo di primo grado),
- APPELLATA -
e nata a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_3 C.F._8
residente a [...], rappresentata e difesa giusta delega stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Fabio Dessì del foro di Nuoro, presso il cui studio a
Nuoro in Viale del Lavoro, 15, è elettivamente domiciliata,
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 01/04/2020 e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di
[...]
Roma n. 4979/2020, pubblicata in data 10/03/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
47141/2014, promosso dagli odierni appellanti e da AN HI nei confronti di CP_3
e della .
[...] Controparte_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione datato 24.03.2014, HI AN, e Controparte_1 Pt_1
- nella loro qualità di prossimi congiunti (rispettivamente, padre, madre e sorella) di
[...] Per_1
(deceduto in conseguenza del sinistro stradale oggetto di causa) – convenivano in giudizio,
[...] innanzi a questo Tribunale, (quale proprietaria dell'autovettura “Fiat Uno” Controparte_3
TG. NU203711) e la “ (quale compagnia di assicurazione per la RCA) – al Controparte_4
fine di accertare la responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro stradale oggetto di causa (in conseguenza del quale aveva perso la vita il loro stretto congiunto, terzo trasportato a bordo del veicolo) e, per l'effetto, ottenere la condanna delle parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti da essi attori nella loro suddetta qualità. Si costituiva in giudizio , preliminarmente eccependo l'intervenuta Controparte_3
prescrizione del diritto risarcitorio degli attori;
nel merito, resisteva alla domanda attrice chiedendone il rigetto, in quanto totalmente infondata nell'an e nel quantum;
in particolare, la convenuta evidenziava che il veicolo di sua proprietà era stato oggetto di furto e, quindi, circolava
“prohibente domino”, ragione per cui non poteva configurarsi alcuna responsabilità di essa convenuta.
Si costituiva in giudizio la “ ” P.l.c. preliminarmente eccependo la carenza di Controparte_2 legittimazione attiva dell'attrice (stante la mancata dimostrazione del rapporto Controparte_1 parentale), nonché l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio vantato dal solo AN HI;
nel merito, resisteva alla domanda attrice chiedendone il rigetto, contestando - in particolare -
l'operatività della garanzia assicurativa, in quanto il veicolo assicurato (“Fiat Uno”) era stato oggetto di furto ai danni dell'assicurata e, quindi, circolava “prohibente domino”.
Alla prima udienza del 7.01.2015, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e chiedevano concordemente concedersi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Alla seconda udienza del 15.07.2015, il Giudice istruttore mandava alla Cancelleria di acquisire, ex art. 213 c.p.c., il rapporto del sinistro stradale oggetto di causa (con i relativi allegati), ammetteva la prova orale dedotta dalle convenute, riservandosi di provvedere, sulla prova orale richieste dalle attrici e all'esito della regolarizzazione del Controparte_1 Parte_1
fascicolo cartaceo.
Alla terza udienza del 24.02.2016, si procedeva all'esame dei testi della convenuta;
CP_3 all'esito, il Giudice: a) sollecitava l'acquisizione del rapporto del sinistro stradale;
b) rigettava le richieste istruttorie di parte attrice, perché non conferenti ed irrilevanti ai fini del decidere;
c) rinvia la causa per l'esame del teste della convenuta “ ” Controparte_2 CP_4
La quarta udienza del 13.09.2016, veniva rinviata per l'assenza del teste della “
[...]
P.l.c., non trovato. CP_2
La quinta udienza del 13.12.2016 e la sesta udienza dell'08.02.2017 venivano rinviate per consentire la ricerca e l'eventuale accompagnamento coattivo del teste suddetto.
Alla settima udienza dell'08.04.2017, a fronte dell'irreperibilità del teste, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'ottava udienza del 09.10.2018 e la nona udienza del 13.03.2019 venivano rinviate per l'avvenuto trasferimento del Giudice titolare e/o per il carico del ruolo.
Alla decima (ed ultima) all'udienza del 15.5.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale (da intendersi qui integralmente riportate e trascritte) e la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori HI AN, e;
Controparte_1 Parte_1
2) condanna gli attori HI AN, e , in solido fra loro, alla Controparte_1 Parte_1 rifusione, in favore dei convenuti e “ ” P.l.c., delle spese di Controparte_3 Controparte_2 causa che si liquidano rispettivamente, in favore della convenuta “ P.l.c., in Controparte_2 complessivi € 21.424,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) e accessori come per legge (IVA e CPA) ed, in favore della convenuta (ammessa al patrocinio a Controparte_3 spese dello Stato), in complessivi € 10.712,00 (importo così determinato ex art. 130 T.U. Spese di
Giustizia), oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) e accessori come per legge (IVA
e CPA), disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato ex art. 133 T.U. Spese di
Giustizia”.
§ 4. — Con l'atto di appello e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In riforma della impugnata sentenza, Voglia l' Ecc.ma Corte
d' Appello adita, accertati i fatti di causa e verificato che il decesso del Sig. in data Persona_1
11 dicembre 2001 è avvenuto in conseguenza ed a causa degli esiti del sinistro stradale al medesimo occorso allorquando, quale trasportato, viaggiava a bordo del veicolo Fiat Uno targato NU203711
CP_ di proprietà della Sig.ra e assicurato con polizza rca dalla compagnia attualmente denominata
“ ”; 2) Per l' effetto, in riforma della impugna Controparte_2 sentenza, voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello adita, condannare le parti appellate in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle odierne appellanti, nella rispettiva qualità, da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e composti da: 3)
In via istruttoria e previa riforma della impugnata sentenza, ammettere tutte le prove testimoniali richieste nell' interesse delle appellate nel corso del procedimento ed in particolare quelle prove di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, secondo termine per avv. Turco del 6.3.2015; 4) Condannare le appellate in solido alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — HI AN ha impugnato autonomamente la medesima sentenza del Tribunale di
Roma dando luogo al procedimento n. 1987/20 in cui rassegnava le seguenti conclusioni : “In via principale, 1.) accertati i fatti di causa e verificato che il decesso del Sig. in data 11 Persona_1
dicembre 2001 è avvenuto in conseguenza ed a causa degli esiti del sinistro stradale al medesimo occorso allorquando, quale trasportato, viaggiava a bordo del veicolo Fiat Uno targato NU203711
CP_ di proprietà della Sig.ra e assicurato con polizza rca dalla compagnia attualmente denominata
; 2.) conseguentemente e per l'effetto condannare le parti convenute in solido Controparte_4
fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori nella loro sopra detta qualità come quantificati in narrativa, ovvero nelle diverse somme, minori o maggiori, che si riterranno di giustizia, anche in base a valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. alla quale si fa sin d'ora espresso rinvio, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria delle somme, laddove dovuti, dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in merito ai quali il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora anticipatario e distrattario espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporne la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c.”.
§ 6. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_4 data 27/11/2020, ha resistito alle impugnazioni chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “b) in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra
[...]
, ed emettere i conseguenziali provvedimenti del caso;
c) in ogni caso, rigettare, l'appello Parte_2
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato per le ragioni meglio illustrate in narrativa e, per l'effetto, confermare, integralmente, la sentenza n. 4979/2020, emessa dal Tribunale di Roma;
d) in via subordinata, nella sola e denegata ipotesi di rigetto della superiore richiesta, liquidare in favore delle appellanti i soli danni che le stesse dovessero riuscire a dimostrare come diretta ed immediata conseguenza del sinistro in esame, tenendo in espressa considerazione, da un lato, il concorso di colpa del sig. nella determinazione del sinistro e nella determinazione Persona_1
CP_ dei danni da quest'ultimo subiti, e, dall'altro, il massimale di polizza sottoscritto dalla sig.ra con la;
e) in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie ex adverso avanzate Controparte_4
in quanto non proponibili in sede di gravame e, in ogni caso, inammissibili, per i motivi dedotti in narrativa;
f) con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali,
CPA ed IVA”.
§ 7. — Il procedimento rg. n. 1987/20 veniva riunito alla presente causa.
§ 8. — Con ordinanza del 12.01.2021 veniva respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sente impugnata proposta da HI AN.
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — L'appello principale si articola in sei motivi.
§ 10.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
1 e 18 l. 990/69- VIOLAZIONE DELL' ART. 2054 C.C.”.
Deduce l'appellante che “L' assunto- caposaldo dell'intera argomentazione del Giudice di prime cure – secondo cui “il responsabile”, di cui è fatta menzione nella L. nr. 990 del 1969, art. 18
(oggi corrispondente all'art. 144 cod. ass.), è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno”, è del tutto erroneo. Vero è invece che la posizione giuridica riconosciuta al conducente risulta, sostanzialmente equivalente a quella del soggetto contraente;
per l'effetto anche il
“conducente “ è da ritenersi assicurato”.
Il motivo non coglie nel segno.
Si legge infatti nella sentenza impugnata che
L. nr. 990 del 1969, art. 18 (oggi corrispondente all'art. 144 cod. ass.), è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno;
- che, pertanto, ove il veicolo circoli contro la volontà del proprietario, per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria conto il predetto proprietario (in applicazione della regola di cui all'art. 2054 c.c., comma 3 u.p.), ma non può del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato;
- che, a tale regola, si fa eccezione nei soli casi previsti dalla legge;
- che, in base all'art. 1, comma 3 della L. nr. 990/1969 (vigente all'epoca dei fatti), tali eccezioni erano rappresentate esclusivamente dalle “sole ipotesi di danneggiato non traportato o di danneggiato trasportato contro la propria volontà” (cfr. Cass. Civ., sez. III. nr.
3296/2013; Cass. Civ., sez. III, nr. 18159/2012)>.
Dunque la sentenza non si basa affatto solo sull'affermazione della responsabilità esclusiva del proprietario ma cala tale principio nel caso concreto in cui la circolazione dell'autovettura è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo.
Invero “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la responsabilità dell'assicuratore è legittimamente predicabile a condizione che venga affermata la responsabilità dell'assicurato, e cioè del proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli (come nella specie) contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 2054, comma terzo, ultima parte, del codice civile), ma non può, del pari, trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, atteso che la deroga al suddetto principio di esclusione di responsabilità è limitata (ex art. 1, comma terzo, della legge n. 990 del 1969) alle sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà (Fattispecie disciplinata "ratione temporis" dalla suddetta legge n. 990 del 1969)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3296 del 12/02/2013, Rv. 625343 - 01).
Corretta appare pertanto la statuizione del Tribunale sul punto.
§ 10.2. — Con il secondo motivo dell'appello principale viene dedotta la “II) ULTERIORE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 e 18 l. 990/69- VIOLAZIONE ART. 2054 C.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che : “Dunque, nel caso in esame, è dirimente, innanzitutto, accertare se il veicolo assicurato (“Fiat Uno”), al momento del sinistro oggetto di causa, circolasse o meno contro la volontà della proprietaria . Controparte_6
Come noto, l'art. 2054, comma 3, c.c. dispone che il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà; la prova grava sul proprietario del veicolo, non essendo sufficiente al riguardo la mera circostanza che il veicolo sia circolato all'insaputa dello stesso;
in particolare, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 22449/2017).
Orbene, nel caso di specie, risulta che la convenuta aveva regolarmente Controparte_6 parcheggiato l'autovettura de qua sulla pubblica via, nei pressi della propria abitazione (ove era ancora parcheggiata la mattina del fatto, così come emerge dalla deposizione resa dai testi escussi all'udienza del 24.02.2016); che l'autovettura in questione, subito dopo il sinistro stradale, presentava il cruscotto ed i fili d'accensione manomessi (cfr. fotografia nr. 18), era priva della chiave d'accensione (non inserita nel blocco d'accensione) e dei documenti di proprietà (cfr. quanto concordemente rappresentato dalla Polizia Municipale e dagli operanti del Commissariato di P.S.
“Casilino Nuovo” nelle relative annotazioni di servizio in atti).
Dunque, la convenuta - parcheggiando l'autovettura sulla pubblica via, Controparte_6
in zona abitata e nei pressi della propria residenza;
portando via con sé le chiavi del mezzo ed i documenti di circolazione (infatti, non rinvenuti all'interno del veicolo, messo in moto manomettendo il cruscotto e collegando i fili d'accensione) – deve ritenersi abbia adottato, in base ad un criterio di normalità e di diligenza media - un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione del mezzo.
In definitiva, deve ritenersi pienamente provato che l'autovettura oggetto di causa (“Fiat Uno” tg. NU203711) – al momento del fatto – risultava oggetto di furto ai danni della proprietaria (come da quest'ultima denunciato, una volta informata dalle forze dell'ordine) e che la circolazione di tale mezzo era avvenuta contro la volontà della convenuta la quale, pertanto, ex Controparte_6
art. 2054, comma 3, cod. civi., non può ritenersi responsabile del danno invocato dagli attori”.
Deducono gli appellanti che il Tribunale non aveva valorizzato al riguardo che: - “la denuncia di furto è stata presentata dopo il sinistro e dopo che la convenuta- appellata era stata avvisata del sinistro stesso da parte delle Forze dell'ordine;
- nessun rilievo probatorio può essere attribuito alle dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 24.2.2016”.
Il motivo non coglie nel segno.
La prova che la circolazione era avvenuta contro la volontà della proprietaria si evince dal fatto che il conducente non aveva né le chiavi né i documenti dell'autovettura che erano in possesso della CP_3
e, soprattutto, che l'accensione era avvenuta con la manomissione del cruscotto ed il collegamento dei fili elettrici segno evidente ed inequivocabile dell'avvenuto furto.
Corretta appare pertanto la motivazione del Tribunale sul punto.
§ 10.3. — Con il terzo motivo dell'appello principale viene dedotta “III) ULTERIORE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 e 18 l. 990/69- VIOLAZIONE ART. 2054 C.C.- segue-
VIOLAZIONE DELL' ART. 2697 C.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che : “Una volta esclusa la responsabilità della proprietaria, rimane da verificare se, nel caso in esame, siano configurabili o meno quelle ipotesi eccezionali (specificamente previste dalle legge) per cui sarebbe ugualmente predicabile la responsabilità dell'Assicuratore pur in mancanza di responsabilità dell'assicurato; come detto, - ex art. 1, comma 3, L. nr. 990/1969 (vigente all'epoca del fatto) – tali casi eccezionali riguardavano l'ipotesi del non trasportato ovvero del terzo trasportato contro la sua volontà.
In altri termini, occorre verificare se la vittima – al momento del sinistro – si trovava Persona_1
a bordo del mezzo quale terzo trasportato contro la sua volontà, circostanza quest'ultima che, costituendo elemento costitutivo della domanda, deve essere provata dagli attori (cfr. Cass. Civ., sez.
III.. nr. 3296/2013; Cass. Civ., sez. III, nr. 18159/2012).
Orbene, nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dagli attori in relazione a tale decisiva circostanza (elemento costitutivo della loro domanda), in quanto:
a) l'unico testimone indicato da parte attrice è tale che, però, - quale cugino della Tes_1
vittima e, quindi, avente un chiaro interesse in causa (che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione in giudizio per chiedere il risarcimento del danno parentale) – deve ritenersi incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.;
b) i difensori degli attori, nel formulare le conclusioni all'ultima udienza del 15.05.2019, non hanno più insistito nella richiesta di ammissione della prova suddetta (come, peraltro, anche nel corso della causa), con ciò rinunciandovi implicitamente;
ed, infatti, “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”
(cfr. Cass., sez. II, sentenza nr. 5741/2019 e conforme Cass., sez. II, ordinanza nr. 15029/2019);
c) in ogni caso, il capitolo di prova dedotto sul punto dagli attori risulterebbe comunque inammissibile, poiché afferente circostanze (vero che il conducente “ , dopo avere fatto Persona_3
salire , riprendeva improvvisamente la marcia, nonostante la contraria volontà di Persona_1
”) del tutto generiche;
illogiche (non apparendo plausibile che salito Persona_1 Persona_1
spontaneamente sul veicolo su invito del conducente, dopo pochi istanti, ne volesse già discendere per non meglio indicati e precisati motivi) e prive di qualsivoglia elemento specifico e concreto da cui poter desumere l'asserita volontà contraria del passeggero;
Dunque, sulla base di tali ragioni, non può ritenersi sussistente l'ipotesi eccezionale per cui, in base alla legge vigente all'epoca del fatto, potrebbe astrattamente configurarsi la responsabilità dell'Assicuratore “ pur in mancanza della responsabilità dell'assicurata CP_2 Controparte_4
. Controparte_6
Per mera completezza, si può infine osservare come tale conclusione non muterebbe neppure in base all'attuale diverso (e più favorevole) quadro normativo, mutuato dalle direttive europee ed improntato alla logica di maggior tutela del soggetto trasportato che ispira il codice delle assicurazioni. Invero, conformemente ai principi di recente espressi dalla Suprema Corte nell'ordinanza del 09.05.2019, n. 12231, la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni prevista nell'attuale art. 238 del Codice delle assicurazioni si giustifica esclusivamente qualora sia dimostrata la non consapevolezza della circolazione illegale del mezzo da parte del terzo trasportato. Questa lettura è del tutto coerente con la formulazione della norma che prevede ipotesi derogatorie al principio della non risarcibilità del danno, rispetto alla quale l'ignoranza dell'illegalità della circolazione non può che assumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fatto estintivo della pretesa. Invero, nel caso di specie, - non solo gli attori hanno omesso di fornire qualsivoglia prova in ordine alla non consapevolezza della circolazione illegale del mezzo da parte del terzo trasportato - ma, all'opposto, Persona_1
l'evidenza dei fili del cruscotto, esposti e manomessi, induce a ritenere raggiunta l'esatta prova contraria (e, cioè, che il terzo trasportato fosse, in realtà, pienamente consapevole della circolazione illegale del mezzo). Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori non può trovare accoglimento”.
Deducono gli appellanti che “non può affatto convenirsi con il Sig. Giudice in ordine all' assunto secondo cui era onere degli attori provare che la vittima si trovava a bordo dell' auto contro la sua volontà”.
Il motivo è infondato. Invero “L'aver posto a carico del danneggiato l'onere della prova della propria buona fede rientra, ad avviso di questa Corte, nella sfera di discrezionalità che residua allo Stato nell'attuare la direttiva, ferma restando l'identità del fine perseguito dal diritto comunitario e da quello interno, di non consentire il risarcimento a chi conosca la provenienza furtiva del mezzo” (Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12231 del 09/05/2019 - Rv. 653892 - 01).
Comunque nel caso di specie il trasportato non poteva non accorgersi della provenienza illecita dell'autovettura che procedeva senza la chiave di accensione e con i fili elettrici collegati.
Tale circostanza è ulteriormente comprovata dalle dichiarazioni di , conducente Persona_3 dell'autovettura, che ha riferito, in sede di interrogatorio nel processo penale, di essere stato costretto dallo stesso a fuggire all'inseguimento della polizia proprio perché l'autovettura in Persona_1 cui si trovavano era stata rubata da quest'ultimo.
Invero il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento.
In particolare la confessione resa nel giudizio penale, anche se non integra una confessione giudiziale nel giudizio civile, ha un valore indiziario nel giudizio civile e pertanto può essere valutata dal giudice.
§ 10.4. — Con il quarto motivo dell'appello principale viene dedotta la “IV) VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 244 e ss. c.p.c.- MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Orbene, nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dagli attori in relazione a tale decisiva circostanza (elemento costitutivo della loro domanda), in quanto:
a) l'unico testimone indicato da parte attrice è tale che, però, - quale cugino della Tes_1
vittima e, quindi, avente un chiaro interesse in causa (che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione in giudizio per chiedere il risarcimento del danno parentale) – deve ritenersi incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.;
b) i difensori degli attori, nel formulare le conclusioni all'ultima udienza del 15.05.2019, non hanno più insistito nella richiesta di ammissione della prova suddetta (come, peraltro, anche nel corso della causa), con ciò rinunciandovi implicitamente;
ed, infatti, “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”
(cfr. Cass., sez. II, sentenza nr. 5741/2019 e conforme Cass., sez. II, ordinanza nr. 15029/2019); c) in ogni caso, il capitolo di prova dedotto sul punto dagli attori risulterebbe comunque inammissibile, poiché afferente circostanze (vero che il conducente “ , dopo avere fatto Persona_3
salire , riprendeva improvvisamente la marcia, nonostante la contraria volontà di Persona_1
”) del tutto generiche;
illogiche (non apparendo plausibile che salito Persona_1 Persona_1
spontaneamente sul veicolo su invito del conducente, dopo pochi istanti, ne volesse già discendere per non meglio indicati e precisati motivi) e prive di qualsivoglia elemento specifico e concreto da cui poter desumere l'asserita volontà contraria del passeggero”.
§ 10.4.1. — Deducono innanzitutto gli appellanti che “La dedotta incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. è del tutto erronea” in quanto “il teste indicato non è affatto prossimo Tes_1
congiunto che potrebbe legittimare un suo intervento in giudizio e quindi non potrebbe essere affatto portatore di un interesse che avrebbe potuto legittimarne la partecipazione al giudizio”.
La deduzione è infondata.
Invero tra la stessa documentazione prodotta dagli appellanti in primo grado, con le memorie ex art. 183, VI c., c.p.c., n. 2, vi è il documento “Originale verbale di notifica Corpo Polizia Municipale
Comune di Roma su disposizione del PM Procura repubblica di Roma per il conferimento Per_4
di incarico di medico legale per la data 13.12.2001, notificato a (cugino del Tes_1 Per_1
”).
[...]
Dunque il teste, quale cugino della vittima, aveva, seppure in astratto, la possibilità di intentare un giudizio di risarcimento danni per la perdita del rapporto parentale e pertanto era incapace di testimoniare.
§ 10.4.2. — Gli appellanti censurano quindi la parte della sentenza con cui si è ritenuta la rinunzia alla prova testimoniale non essendo stata la relativa istanza reiterata in sede di precisazione delle conclusioni rilevando che “Come infatti risulta dalla formulazione delle conclusioni rassegnate dalle odierne appellanti- parti attrici nel procedimento di primo grado, il richiamo alla ammissione dei mezzi istruttori è stato ampiamente ribadito, per cui non è intervenuta alcuna rinuncia sul punto”.
La doglianza è infondata.
Come si legge nel verbale dell'udienza del 9/10/18 il difensore di HI AN precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione ed alla memoria ex articolo 183 “primo termine” dunque senza richiamare le istanze istruttorie mentre l'altro difensore faceva un generico riferimento alle istanze istruttorie in atti.
“La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019, Rv. 652770 - 02).
Dunque la motivazione del Tribunale sul punto appare corretta.
§ 10.4.3. — Contestano ancora gli appellanti “le argomentazioni in forza delle quali la richiesta di prova i capitoli è stata ritenuta generica, attinenti circostanze illogiche e prive di elementi dai quali desumere l'asserita volontà contraria della vittima”.
La doglianza resta assorbita dal rigetto delle deduzioni che precedono.
Vale la pena osservare che il Tribunale ha utilizzato per la sua decisione elementi oggettivi costituiti dalla effrazione dell'autovettura che rendeva palese la sua provenienza furtiva anche al passeggero.
Il motivo deve quindi essere respinto.
§ 10.5. — Con il quinto motivo dell'appello principale viene dedotta la “V) VIOLAZIONE DI
LEGGE- Combinato disposto di cui agli artt. 2953 e 2947 c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “In primo luogo, con riferimento all'individuazione del termine di prescrizione, occorre sottolineare che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (avallato anche dall'obiter dictum delle S.U. nr. 6959/2017), va esclusa l'equiparazione, ai fini dell'art. 2953 c.c., della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. alla pronuncia di condanna idonea ad innalzare a dieci anni il più breve termine biennale di prescrizione previsto dalla legge, in quanto “sia pure con una linea di tendenza in continua evoluzione verso la limitazione della lettera della norma codicistica, la sentenza di c.d. patteggiamento non può ancora in alcun caso equipararsi ad una sentenza di accertamento della penale responsabilità dell'imputato” (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 21937/2017; Cass. Civ., 7 novembre 2013, n. 25042). Da ciò discende che, ove il giudizio penale a carico dell'autore del reato si sia concluso, come nel caso in esame, con sentenza di patteggiamento, il diritto al risarcimento del danno va fatto valere nel termine di due anni decorrente dall'irrevocabilità della sentenza ai sensi dell'art. 2947, commi 2 e
3, c.c. Nella fattispecie per cui è causa, il suddetto termine di prescrizione deve, quindi, farsi decorrere dal 19.6.2003, data in cui la sentenza di patteggiamento emessa a carico di Persona_3
(conducente del mezzo) è divenuta irrevocabile (cfr. la sentenza suddetta con l'attestazione del CP_ passaggio in giudicato, prodotta dalla convenuta con la memoria ex art. 183 nr.2 c.p.c.).
Dunque, essendo divenuta irrevocabile la sentenza di patteggiamento in data 19.6.2003, il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947 c.c. (non potendosi applicare, come detto l'art. 2953
c.c.), risulta essersi maturato fin dal 19.06.2005. A fronte dell'eccezione di prescrizione de qua
(tempestivamente sollevata dalla convenuta ), gli attori non hanno dimostrato Controparte_3
la sussistenza di alcun atto interruttivo, con la conseguenza che la domanda di risarcimento da loro proposta nei confronti della risulta prescritta fin dal 19.6.2005” . CP_3
Deducono gli appellanti che “Pur nella consapevolezza del prevalente indirizzo giurisprudenziale richiamato nella impugnata sentenza, proprio la interpretazione letterale della norma di cui all' art. 2953 c.c., che prevede che il decorso per la prescrizione dei diritti è di dieci anni quando interviene una “sentenza di condanna passata in giudicato “, deve far propendere per ritenere applicabile tale norma e non quella invece dell' art. 2947 c.c. Peraltro è lo stesso art. 445 c.p.p. a statuire in maniera inequivocabile che la sentenza ex art. 444 c.p.p. è da considerarsi a tutti gli effetti sentenza di condanna”.
Il motivo è infondato.
Invero, “sia pure con una linea di tendenza in continua evoluzione verso la limitazione della lettera della norma codicistica, la sentenza di c.d. patteggiamento non può ancora in alcun caso equipararsi ad una sentenza di accertamento della penale responsabilità dell'imputato” (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 21937/2017; Cass. Civ., 7 novembre 2013, n. 25042).
Ne deriva che “Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte,
c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 32474 del 22/11/2023, Rv. 669500 - 01).
Poiché la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile in data 19.6.2003, il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947 c.c. è maturato fin dal 19.06.2005.
§ 10.6. — Con il sesto motivo dell'appello principale viene effettuato un “Richiamo per relationem alle argomentazioni versate nel giudizio di primo grado, non esaminate nella impugnata sentenza”.
Tale motivo deve considerarsi assorbito dal rigetto dei motivi che precedono.
§ 11. — In conclusione l'appello principale deve essere respinto.
§ 12. — AN HI proponeva, a sua volta, appello avverso la medesima sentenza articolato in quattro motivi.
§ 12.1. — Con il primo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la “VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1 e 18 l. 990/69; VIOLAZIONE ART. 2054 C.C.”
Deduce l'appellante che “La prospettazione fattuale del Giudice di primo grado non pare corretta né oggettiva, in quanto la gran parte della ricostruzione proposta dal giudice di Tribunale si basa sull'erroneo assunto della consapevolezza della percezione da parte del de cuius dell'avvenuto furto del veicolo, nonostante fosse notte e nonostante le circostanze di fatto (sulle scelte probatorie del Giudice e sulla valenza e validità delle sue decisioni si tornerà infra) non confermino in alcun modo l'assunto che ha plasmato tutta la sentenza che qui si impugna”.
Il motivo è infondato.
Come rilevato nei punti che precedono la consapevolezza del furto dell'autovettura da parte del danneggiato si evinceva dalle effrazioni alla stessa e confermata dal conducente della stessa Per_3
nonché dai testi escussi.
[...]
Era comunque onere del danneggiato fornire tale prova relativa ad un fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento dei danni.
§ 12.2. — Con il secondo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la
[...] ss. c.p.c. MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA”. Controparte_7
Contesta l'appellante la mancata escussione del teste Tes_1
Il motivo è infondato per le ragioni espressene punto 10.4.
§ 12.3. — Con il terzo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la CP_8
LEGGE -Combinato disposto di cui agli artt. 2953 e 2947 c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Invero, secondo l'attore HI AN, la convenuta “ P.l.c non potrebbe più far valere la prescrizione, avendovi Controparte_2
implicitamente rinunciato, ponendo in essere un fatto incompatibile con la volontà di valersene e, precisamente, l'invio - da parte del liquidatore della Compagnia – della lettera del 27.02.2004 (cfr. produzioni allegate alla memoria ex art. 183 nr. 1 c.p.c.).
In particolare, secondo la prospettazione dell'attore, il Liquidatore incaricato dalla
Compagnia, inizialmente (con lettera del 6.02.2004), aveva eccepito la prescrizione, mentre, con la successiva lettera del 27.02.2004, non aveva più insistito con tale eccezione ma, al contrario, aveva richiesto ai tre danneggiati (e, quindi, anche ad esso HI AN) di volere trasmettere la documentazione necessaria per poter provvedere all'eventuale liquidazione del danno, ivi comprese le coordinate IBAN.
Orbene, la tesi della rinuncia implicita prospettata dall'attore HI AN risulta però priva di pregio alcuno, in quanto:
1) da una parte, la lettera in questione datata 27.02.2004 non costituisce una manifestazione incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, perché, con essa, il Liquidatore si è limitato a richiedere della documentazione, riservandosi espressamente il diritto di comunicare “i motivi per cui non è possibile formulare una offerta risarcitoria”;
2) dall'altra parte, il Liquidatore non può ritenersi legittimato alla rinuncia, non potendo disporre validamente del diritto (facoltà questa riservata, infatti, al legale rappresentante della
Società)”.
Il motivo è inammissibile in quanto l'appellante non muove alcuna censura specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata limitandosi a richiamare le deduzioni già svolte in primo grado.
§ 12.4. — Con il quarto motivo dell'appello incidentale la sentenza impugnata viene censurata
“nella parte in cui ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite” per “Violazione e falsa applicazione art. 91 cpc;
difetto di motivazione;
omessa considerazione delle risultanze processuali”.
§ 12.4.1. — Deduce innanzitutto l'appellante incidentale che : “1.) L'attore ha agito sulla base di precisa documentazione, anagrafica e di Polizia, e sulla scorta di una univoca ricostruzione dei fatti che vede il proprio figlio come trasportato su di un veicolo condotto da terzi, per il risarcimento dei danni tutti derivanti all'attore dal decesso del proprio figlio, cosa che legittima e prova da un lato l'aspetto legato alla corretta formulazione di una domanda risarcitoria, dall'altro una chiara ed oggettiva giustificazione all'azione sulla scorta non solo e non soltanto delle risultanze dottrinali e giurisprudenziali di cui si è detto in atti, ma anche sulla scorta di un preciso iter fattuale. 2) la
Compagnia assicuratrice convenuta in fase stragiudiziale ha omesso in qualsiasi modo di contestare la pretesa, anzi procedendo alla richiesta di IBAN per l'effettuazione del pagamento delle richieste risarcitorie avanzate, con ciò rinunciando a far valere ogni forma di intervenuta prescrizione e riconoscendo appieno la propria responsabilità; 3) la domanda attorea è stata respinta
(erroneamente) sulla scorta di un'interpretazione discutibile e non univoca della dottrina e giurisprudenza. Di qui in ogni caso la necessità di riformare la sentenza di primo grado e decretare, anche in denegata ipotesi di conferma del rigetto della domanda, quantomeno la totale compensazione delle spese di lite”.
La deduzione è infondata.
Tali elementi non integrano infatti le “gravi ed eccezionali ragioni" richiesti dall'articolo 92 per compensare le spese.
§ 12.4.2. — Contesta ancora l'appellante incidentale la liquidazione delle spese osservando che
“La condanna pronunciata dal Giudice peraltro ignora la necessaria commisurazione allo scaglione del valore effettivo della domanda e non può non rilevare che l'oggetto della pronuncia di primo grado ha avuto ad oggetto la reiezione della domanda attorea, quindi con conseguente azzeramento monetario del contenuto della sentenza. Conseguentemente errata è pertanto la quantificazione stessa della condanna alle spese”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le spese di causa seguono, invece, la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014, nei limiti minimi (stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto e considerato che l'istruttoria è stata del tutto contenuta, limitata all'esame di due soli testi, peraltro su circostanze del tutto marginali) e tenuto conto del valore dichiarato di oltre € 1.000.000,00”. La doglianza è infondata.
Invero ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, deve essere determinato in base al "disputatum" e quindi, nel caso di specie, commisurandolo all'ammontare del risarcimento chiesto dagli attori.
§ 13. — In conclusione anche l'appello incidentale proposto da AN HI deve essere respinto.
§ 14. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido tra loro.
Sia gli appellanti principali che l'appellante incidentale hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni come quantificati ovvero alle diverse somme maggiori o inferiori che saranno accertate.
Il valore della causa deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021, Rv. 661238 - 01).
Le spese dovranno quindi essere liquidate come segue :
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Esse dovranno essere liquidate in favore dello Stato ex art. 133 T.U. spese di giustizia per quanto concerne la posizione di ammessa al gratuito patrocinio. Controparte_3
§ 15. — Gli appellanti sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 e di quello incidentale proposto da AN HI nei confronti di Controparte_1 CP_3
e della . avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma
[...] Controparte_4
n. 4979/2020 così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. respinge l'appello incidentale;
3. condanna e AN HI, in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_1
rifondere allo Stato per quanto riguarda la posizione di ed alla Controparte_3 [...]
. le spese di lite che liquida in complessivi € 12.156,00 ciascuna oltre ad CP_4
accessori di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di e AN HI. Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Roma il 12 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli