Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2017, n. 22449
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Sentenza 27 settembre 2017

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Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilita prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volonta", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2017, n. 22449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22449
    Data del deposito : 27 settembre 2017

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