Articolo 3 della Legge 4 ottobre 2019, n. 115
Articolo 2Articolo 4
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18 ottobre 2019
Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, valutato in 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione  «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2019