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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta in grado di appello al n. 2398/2020 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Francesco Mattei, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Viale XX Settembre, n. 295 appellante
nei confronti di
(già Controparte_1 Controparte_2
,
[...]
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gregorio Anastasi, P.IVA_1
in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1
appellata
CP_3
(Cod. Fisc. ) C.F._2
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni – appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Carrara n. 74/2020, depositata in data 12.03.2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. atto di appello e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 17.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis rejectis, RIFORMARE in toto la sentenza nr. 74/20 emanata dal Giudice di Pace di Carrara, come evidenziata in epigrafe per le motivazioni addotte e, per l'effetto, accertata la responsabilità nella causazione del sinistro di cui trattasi,
CONDANNARE la società società Controparte_4
rappresentante in regime di stabilimento per la gestione dei sinistri in Italia della Admiral Insurance Company LTD, in persona del legale rappresentante, ed il Sig. , residente a [...]
Roma nr. 30, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Sig.ra a titolo di danno biologico, invalidità Parte_1
permanente, invalidità temporanea parziale e totale, indennità lavorativa, ed oltre alle spese mediche sostenute per Euro 1.322,00, che si quantificano in complessivi €uro 4.997,91, od in quella diversa misura che risulterà in corso di causa, e comunque equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo, ed oltre gli eventuali ulteriori interessi, se dovuti, dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese
2 ed onorari di primo e secondo grado, oltre accessori di legge e con attribuzione in distrazione ex art. 93 C.p.c.”.
Per l'appellata (cfr. comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta in grado di appello e note scritte ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del
17.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 74/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di
Carrara, Giudice Dr. Locane, perchè destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa. IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno sia contenuta al minimo, con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1 [...]
(società rappresentante in regime di stabilimento per Controparte_5
la gestione dei sinistri in Italia di Admiral Insurance Company LTD), nonché , proponendo appello avverso la sentenza del CP_3
Giudice di Pace di Carrara n. 74/2020, depositata in data 12.03.2020, con la quale è stata rigettata l'azione risarcitoria della medesima in Pt_1
riferimento ai danni derivatile dal sinistro occorso in data 12.02.2016 in
Carrara, Viale Zaccagna, località Marina di Carrara (MS), consistito nel tamponamento da parte dell'autovettura , tg. CE803EX, di CP_6
3 proprietà e condotta dal predetto , del veicolo LF EO, CP_3
tg. DY293NC, di proprietà e condotto di ed assicurato per Controparte_7
la RCA dalla compagnia odierna appellata, che procedeva nello stesso senso di marcia, e nel conseguente successivo urto tra tale ultimo mezzo e la AT DA, tg. ED993XM, che lo precedeva, appartenente a tale
, nell'occasione condotta dalla stessa;
sinistro dal Controparte_8 Pt_1 quale erano derivate a carico dell'attrice lesioni certificate nella documentazione sanitaria agli atti e che avevano reso necessarie spese riabilitative e terapeutiche del caso.
A sostegno dell'impugnazione, la ha dedotto i seguenti motivi di Pt_1
gravame:
1) Errata valutazione del cd. modulo CAI sottoscritto dai conducenti nell'immediatezza del sinistro e la mancata ammissione prove ritualmente dedotte, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 2729
c.c. e degli artt. 116 e 246 c.p.c., avendo il Giudice di Pace rigettato la domanda sul rilievo per cui il rapporto investigativo prodotto dalla compagnia convenuta valesse, di per sé solo, a confutare la dinamica dell'incidente descritta dalla stessa attrice, mentre l'espletata consulenza cinematica non valesse a comprovare detta dinamica.
2) Errata valutazione della documentazione medica prodotta, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt.
116 e 246 c.p.c., per avere il Giudice di Pace ritenuto, del tutto immotivatamente, che detta documentazione sanitaria, in quanto priva di attestazione proveniente da un'autorità sanitaria pubblica, non integrasse dimostrazione del nesso eziologico tra il sinistro, quale descritto in citazione, ed il lamentato danno biologico.
3) Erronea definizione del regime delle spese processuali, conseguente all'applicazione del principio di soccombenza derivante dallo scorretto governo delle emergenze istruttorie, tenuto conto delle quali la soccombenza avrebbe dovuto essere ravvisata a carico delle parti convenute.
4 Nel reiterare le istanze istruttorie già avanzate in primo grado e non accolte, ha concluso, pertanto, instando per la riforma integrale della sentenza di primo grado, anche in riferimento alla statuizione condannatoria in punto spese di lite, nonché per la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c..
Integrato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
(già ), contestando l'avversa ricostruzione fattuale e
[...] CP_2
giuridica del sinistro e rimarcando il corretto governo delle emergenze istruttorie da parte del primo Giudice. Si è opposta all'ammissione delle istanze istruttorie ribadite dall'appellante, evidenziando l'infondatezza dei motivi di appello, così come formulati, e concludendo, in via principale, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese processuali;
in subordine, affinchè l'eventuale condanna risarcitoria del danno fosse contenuta nei limiti di quanto provato all'esito del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Nella dichiarata contumacia del convenuto (già contumace CP_3
in primo grado), la causa, istruita in forma documentale, con l'interrogatorio formale del predetto convenuto ed a mezzo di C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.05.2024, come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, l'appello
è fondato e deve essere accolto, stante i plurimi e convergenti elementi di riscontro emersi dall'esperita istruttoria circa la verificazione dell'incidente stradale secondo modalità corrispondenti a quelle prospettate dall'attrice
5 ed in ordine all'effettiva sussistenza dei danni conseguenti al medesimo sinistro ed oggetto della pretesa risarcitoria azionata.
Invero, all'esito dell'istruttoria - espletata interamente in fase di appello, avendo il Giudice di Pace completamente ed immotivatamente omesso di dar corso ad attività istruttoria di sorta, salvo poi pervenire a ritenere non provata la domanda spiegata dall'attrice – è emerso che il sinistro si è effettivamente svolto secondo le modalità descritte nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio.
Sovvengono, al riguardo, plurimi e convergenti riscontri probatori, atti a suffragare la fondatezza della ricostruzione dell'evento lesivo prospettata dall'odierna appellante.
In primo luogo, non può che essere richiamato il modulo di constatazione amichevole, regolarmente compilato e sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro. Al riguardo, la ricostruzione della dinamica dell'incidente risultante dallo stesso modulo C.A.I., formato in conformità a quanto previsto ex lege, assume rilievo dirimente sul piano probatorio, integrando essa, in tal caso, anche nei confronti dell'assicuratore, la presunzione (sia pure iuris tantum) “… che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso", in forza del disposto di cui all'art. 143, comma 2 del citato D.Lgs.
n. 209/2005; ciò risultando , che ebbe a sottoscriverlo, non CP_3 soltanto conducente ma anche proprietario dell'autovettura assicurata dalla compagnia appellata, con la conseguente opponibilità all'assicuratore della dichiarazione confessoria resa dal medesimo, quale litisconsorte necessario, a norma del combinato disposto di cui agli artt.
2733 comma 2 c.c. e 2735 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4010/2018, Id. n.
8214/2013, Id. n. 10304/2007) e non avendo quest'ultima, da parte sua, fornito prova contraria – il cui onere le incombeva - circa un'ipotetica dinamica dell'evento lesivo alternativa rispetto a quella emersa dalla richiamata concorde dichiarazione dei conducenti, ovvero in ordine all'
“esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate
6 in giudizio” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 15431/2024, Id. n. 20300/2019). Né si vede come, in difetto di disconoscimento di sorta da parte del conducente convenuto (rimasto contumace), così come di quello (rimasto estraneo al giudizio) del veicolo che, attinto dal tamponamento provocato dal , collise a sua volta con l'autovettura alla guida della quale si CP_3
trovava la (tale , che lo precedeva nel medesimo Pt_1 Controparte_7
senso di marcia, il Giudice di Pace possa aver escluso che le firme apposte sul modulo C.A.I siano “riconducibili ai prospettati sottoscrittori”.
In definitiva, per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel C.A.I. debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l'ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in esame, per quanto chiarito, risultano carenti elementi di valutazione contrari a sostegno di una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Pertanto, in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia appellata era onerata – a fronte del rilievo presuntivo assunto dal C.A.I. - questo Giudice non può che conformarsi alle risultanze dello stesso C.A.I. prodotto a corredo dell'atto introduttivo, essendo del resto emersa dall'espletata C.T.U. medico legale conferma della compatibilità dei danni alla persona subiti dall'appellante con la dinamica dell'incidente, quale rappresentata nell'anzidetto modulo compilato e sottoscritto dai conducenti (“le suindicate lesioni possono ritenersi accreditabili ove sostanzialmente ammissibili in termini di loro compatibilità con l'evento indicatone causativo”, cfr. relazione dott. pag. 8). Per_1
In definitiva, la dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal conducente e proprietario del veicolo responsabile del sinistro, CP_3
, attraverso la sottoscrizione del richiamato modulo C.A.I.,
[...] regolarmente compilato e sottoscritto – in virtù del quale ha trovato conferma sia la dinamica del sinistro, quale prospettata in citazione
7 (consistita, in buona sostanza, in un tamponamento “a catena”), sia la consistenza e l'ubicazione dei danni subiti dai veicoli coinvolti – valutata congiuntamente alla confessione resa in sede di interrogatorio formale dal predetto , escusso all'udienza del 01.07.2022 ed alla constatata CP_3
compatibilità delle lesioni accertate dal C.T.U. con la dinamica dell'incidente desumibile dal suindicato modulo, assume efficacia probatoria in riferimento alle modalità di verificazione dell'evento lesivo ed ai conseguenti danni, in conformità alla prospettazione attorea. L'espletata
C.T.U. medico legale, del resto, ha posto in luce la compatibilità delle lesioni accertate a carico della periziata. Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, peraltro, si evince che la C.T.U. dinamico- ricostruttiva espletata nel diverso giudizio n. 478/2016 R.G. ha evidenziato la compatibilità dei danni subiti dai veicoli coinvolti con il tamponamento prospettato da parte attrice, sia pure all'esito di un “accostamento statico- virtuale”, verifica che costituisce ulteriore elemento di riscontro della dinamica dell'incidente quale emersa dalle restanti emergenze istruttorie: verifica che costituisce ulteriore elemento di riscontro della dinamica dell'incidente quale risultante dalle restanti emergenze istruttorie: “gli accertamenti esperiti consentono di affermare che le deformazioni delle autovetture sono coerenti con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione. … si ritiene che i danni riportati dalla AT DA e dalla LF
EO siano coerenti per altezza e morfologia con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione” (cfr. relazione Ing. pag. 10, Per_2 prodotta a corredo dell'atto di appello sub doc. 3; e in tale contesto il contestuale rilievo del Giudice di Pace secondo cui la collisione tra i mezzi
è, “notoriamente” fatto “di natura dinamica, non statica”, non vale, di per sé solo, a superare la presunzione correlata al C.I.D. sottoscritto dai conducenti ed a privare di efficacia la confessione giudiziale resa da in risposta all'interpello ex adverso deferitogli, non avendo CP_3
comunque la compagnia appellata dato prova di ipotetiche modalità di verificazione del sinistro alternative, ciò che costituiva onere sulla stessa gravante, per quanto sin qui chiarito.
8 Il Giudice di Pace ha indebitamente disatteso le istanze istruttorie e dell'attrice e trascurato di prendere in considerazione la documentazione dimessa in atti sulla scorta di considerazioni non suffragate da criteri scientifici alternativi, né da argomenti di natura logica, circa la ricostruzione della dinamica del sinistro, dei quali lo stesso giudicante non ha fatto menzione alcuna nella motivazione della sentenza impugnata;
essendo stato il rigetto dell'azione risarcitoria, in buona sostanza, derivato esclusivamente in virtù del rilievo della non attendibilità di una non meglio precisata testimonianza “inattendibile” acquisita in un distinto giudizio (n.
478/2016 R.G.), inerente al medesimo sinistro, e ad una C.T.U. espletata in quello stesso diverso procedimento, nell'ambito del quale l'ausiliario dell'Ufficio si sarebbe limitato a dare atto di una compatibilità “meramente teorica” dei danni lamentati dall'attore rispetto alla dinamica dell'incidente da quest'ultimo prospettata, l'una come l'altra estranea alla causa in questione – ed, infine, con la già ricordata carenza di attitudine dimostrativa del C.I.D. (del cui valore probatorio presuntivo si è già detto), per essere la rappresentazione delle modalità di verificazione dell'incidente nello stesso contenuta asseritamente incompatibile con le conseguenze dello stesso quali “accertate in sede di merito”, ma non meglio identificate dallo stesso primo Giudice.
Siffatti argomenti sono del tutto privi di fondamento, non potendosi richiamare in sede di decisione della presente controversia mezzi istruttori e documentazione acquisita nell'ambito di un distinto e separato giudizio;
né essendo dette prove acquisite “aliunde” opponibili all'odierna appellante nel presente giudizio, non essendo stata ella parte di quella diversa causa.
Mette conto rilevare che il procedimento di acquisizione delle prove nel processo deve rispettare il principio del contraddittorio, di talché le parti debbono essere messe in condizione di interloquire sul meccanismo dell'acquisizione, se esso si risolve nella compressione del loro diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. II, n. 1644/2019). La testimonianza cui si è fatto riferimento nell'impugnata sentenza e la C.T.U. cinematico-ricostruttiva
9 disposta nel diverso giudizio n. 478/2016 R.G., del quale non è stata parte l'odierna attrice, non sono evidentemente opponibili a costei, non avendo quest'ultima potuto esercitare il proprio diritto di difesa nel contesto di quel distinto procedimento, al quale non ha partecipato.
Inoltre, per quanto si riconosca al Giudice civile, in mancanza di una disposizione sulla tassatività dei mezzi di prova, di porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, ciò è consentito all'unica condizione che esse risultino idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie
(Cass., Sez. VI, 01.02.2023 n. 2947); condizioni che, nel caso di specie, non possono dirsi soddisfatte, alla luce dell'interrogatorio formale reso dal convenuto contumace e delle ulteriori emergenze documentali acquisite al giudizio, dalle quali è dato evincere la correttezza della ricostruzione del sinistro prospettata dall'odierna appellante e la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro.
Per il resto, non si vede come possano consentire di superare l'efficacia probatoria presuntiva del C.I.D. e quella della confessione giudiziale resa dal il fatto che uno dei conducenti coinvolti nel tamponamento a CP_3
catena, rimasto estraneo al presente giudizio, tale sia Controparte_7 legale rappresentante dell'autocarrozzeria incaricata della riparazione dei veicoli coinvolti, così come che le plurime certificazioni mediche inerenti alle lesioni riportate dall'attrice siano di “provenienza privata” e “non attestata dal un'Autorità Sanitaria Pubblica”, trattandosi di documentazione, comprensiva di referto di esame strumentale (ETG spalla destra, dott. del 12.03.2013), esaminata dal C.T.U. Persona_3
dott. ed in virtù della quale pure lo stesso ha accertato la Per_1
sussistenza di un danno biologico temporaneo eziologicamente riconducibile al sinistro oggetto di controversia. A tale ultimo proposito, come rimarcato dalla Suprema Corte, tanto “la provenienza della certificazione medica da una struttura pubblica”, quanto “la sua asseverazione con giuramento” non costituiscono “requisito necessario perché essa possa essere presa in considerazione quale elemento di
10 prova documentale a sostegno dei fatti allegati che richiedano un accertamento e/o una valutazione di tipo tecnico-scientifico sul piano sanitario, potendo al più incidere sull'attendibilità del suo contenuto” (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 27574 del 21.11.2017); difettando, nel caso di specie, qualsivoglia dubbio sull'attendibilità delle suindicate certificazioni mediche, avendo esse trovato riscontro nell'accertamento compiuto dal
C.T.U., per quanto chiarito.
La sentenza di primo grado risulta anche inficiata da errore nella parte in cui il Giudice di Pace non solo ha negato il valore probatorio della documentazione sanitaria dimessa in atti dall'attrice, in forza di considerazioni prive di pregio, ma anche laddove ha omesso di provvedere in ordine all'ammissione dei mezzi di prova dedotti dalla difesa della , pervenendo poi a ritenere non provata l'azione risarcitoria Pt_1
dalla stessa proposta, meritando conferma anche il motivo di gravame sub
2). In proposito, va ricordato che, per giurisprudenza costante, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il Giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass., ord. n. 28102/2022); ed è proprio ciò che è accaduto nella vicenda in esame.
Da ultimo, il richiamo contenuto in sentenza al rapporto investigativo prodotto dalla compagnia convenuta risulta ultroneo ed inconferente, in quanto siffatto documento integra una mera produzione documentale di parte e, in quanto tale, non può di per sé solo essere posto a fondamento della decisione, in difetto di contraddittorio effettivo con l'estensore del predetto rapporto (che non risulta essere stato escusso come testimone per confermare e precisare il contenuto di quanto dal medesimo ivi rappresentato). Del resto, è noto che il rapporto investigativo – quale quello richiamato in sentenza dal Giudice di prime cure – integra un documento di valore “neutrale” che, in quanto tale, può costituire un mero indizio e, per essere decisivo ai fini della risoluzione della controversia, deve essere necessariamente supportato da altri elementi probatori
11 (Cass. n. 23554/2008), nella specie insussistenti;
va peraltro evidenziato che dall'esame del rapporto in questione, le uniche informazioni acquisite dall'investigatore che non si risolvono in mere valutazioni e congetture circa la geninuità del sinistro consistono nelle dichiarazioni che quest'ultimo ebbe ad acquisire da due dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente (l'appellato e , dichiarazioni CP_3 Controparte_7
aderenti alla ricostruzione dello stesso in chiave di tamponamento, con modalità corrispondenti a quelle prospettate dall'odierna appellante.
In definitiva, avendo l'appellante fornito adeguata dimostrazione della verificazione del sinistro come descritto in atto introduttivo, dei danni che ne sono derivati (che trovano riscontro nella documentazione sanitaria in atti e nell'espletata C.T.U. medico legale), nonché del nesso eziologico tra il sinistro ed i predetti danni, l'impugnazione merita accoglimento, occorrendo quindi procedere alla liquidazione degli stessi danni.
Il C.T.U. dott. sottoposta a visita la periziata ed Persona_4
esaminata la documentazione sanitaria acquisita al giudizio, ha accertato, con corretta metodica analitica, ispirata a rigoroso criterio scientifico, e con motivazione congruamente argomentata ed esente da vizi di ordine logico, che l'appellante, in dipendenza dell'infortunio in trattazione, ebbe a subire lesioni consistenti in “interessamento distorsivo di rachide cervicale e contusivo di spalla destra”, allo stato attuale “pervenute a stabilizzazione clinica in assenza di apprezzabili postumi permanenti”. L'ausiliario dell'Ufficio ha poi precisato che le lesioni accertate sono sostanzialmente riconducibili alla dinamica del fatto quale emerge dagli atti di causa, valutando il cd. danno biologico temporaneo corrispondente a complessivi gg. 35, di cui gg. 15 al 50% e ad ulteriori gg. 20 al 25%, escludendo la sussistenza di postumi permanenti a carico dell'appellante.
L'appello, in definitiva, merita accoglimento, dovendosi liquidare in favore della il risarcimento del danno biologico temporaneo accertato dal Pt_1
C.T.U. medico legale in dipendenza dell'evento lesivo, in base alla sua età al momento dell'evento lesivo (anni 52), ai parametri di cui all'art. 139 del
D.Lgs. n. 209/2005, come aggiornati con il D.M. 16.07.2024 (pubblicato su
12 G.U. Serie generale n. 173 del 25.07.2024), l'importo complessivo di €
690,50, di cui € 414,30 per I.T.P. al 50% (€ 55,24 x gg. 15 x 50%) ed €
276,20 per I.T.P. al 25% (€ 55,24 x gg. 20 x 25%).
Non può invece essere riconosciuto il ristoro del cd. pregiudizio da inabilità temporanea lavorativa, quantificato in quindici giorni dal C.T.U. dott. risultando inammissibile, in quanto tardiva, la relativa domanda Per_1
(“indennità lavorativa”) contenuta nelle conclusioni trascritte nella citazione in appello, non essendovene traccia in quelle di cui all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, dovendosi l'accertamento sul punto da parte del
C.T.U. considerare una duplicazione del danno biologico temporaneo dal medesimo accertato, o, comunque, ove considerato voce di pregiudizio patrimoniale, in difetto di prova (e prima ancora di specifica allegazione) circa un ipotetico, ancorché temporaneo, danno economico correlato all'ipotetica mancata prestazione di attività lavorativa svolta dalla Pt_1 all'epoca del sinistro nel periodo di convalescenza.
Va poi disattesa la pretesa risarcitoria inerente al danno morale.
In linea di principio, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17209/2015) ha stabilito che il danno morale per le lesioni micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Diversamente opinando, ha evidenziato la medesima Corte regolatrice, ne conseguirebbe una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, ed i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del leso, ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in
13 aggiunta al biologico previsto dal D.lgs. n. 209/2005, soltanto laddove quest'ultimo alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento soggettivo e ne fornisca prova in giudizio, anche facendo ricorso al criterio presuntivo (cfr. Cass. n. 5820/2019, Id. n. 17209/2015); soluzione che vale, a maggior ragione, ove le microlesioni integrino soltanto danno biologico temporaneo. Nel caso di specie, ribadita l'insussistenza, acclarata dalla C.T.U. medico legale, di postumi permanenti derivati dall'evento lesivo, tenuto conto, altresì, dell'obiettiva modestia del danno biologico temporaneo subito dall'appellante ed in difetto di specifica allegazione (ancor prima che della relativa prova) di effettivo ed apprezzabile turbamento soggettivo in capo all'appellante, non può essere riconosciuto il preteso ristoro del danno morale, quale ulteriore e distinta voce di pregiudizio non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto ex art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo parametrato a tale ultima tipologia di danno e non assumendo rilievo meri disagi o fastidi conseguenti alle lesioni tali da non superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (cfr. Cass. 29206/2019).
Quanto alle voci di pregiudizio patrimoniale, risultano risarcibili le spese mediche sostenute, che il C.T.U. ha valutato congrue e pertinenti alle esigenze terapeutiche e riabilitative del caso (per l'importo complessivo di
€ 750,00, ottenuto mediante la sommatoria delle varie voci di spesa indicate dal C.T.U. e documentalmente provate), cui va aggiunto il costo della perizia medico legale di parte, di cui al relativo progetto di notula allegato alla citazione in primo grado sub doc. 9, pari ad € 350,00, come anche l'importo del progetto di notula (€ 350,00) per la redazione della perizia medico legale di parte, che risulta congruo in rapporto alla consistenza qualitativa dell'elaborato e pertinente alle esigenze difensive del caso.
Il totale dei danni patrimoniali ammonta, pertanto, ad € 1.100,00, in valuta coeva rispetto alla data del sinistro.
14 Ai fini della liquidazione, occorre fare applicazione del principio per cui, nella determinazione del danno da ritardata percezione delle somme liquidate per debiti di valore - quale è quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n.
15928/2009) - il cumulo della rivalutazione monetaria (da riconoscere anche ex officio ed avente la funzione di restaurare lo status quo ante, ponendo il danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento lesivo non si fosse verificato) e degli interessi (che hanno invece natura compensativa, avendo la funzione di riparare il danno da ritardo nel pagamento, consistente nella mancata disponibilità della somma dovuta destinabile ad impieghi remunerativi) contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della liquidazione, dovendosi detti interessi computarsi, piuttosto, con riferimento ai singoli momenti d'incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione periodica ovvero ad un indice medio (cfr. Cass.
SS.UU. n. 1712/1995, Id., n. Cass. SS.UU. 557/2009). Vanno pertanto riconosciuti gli interessi legali maturati sulla complessiva somma capitale liquidata a titolo risarcitorio. All'uopo, l'importo complessivo liquidato all'attualità a titolo di danno non patrimoniale (€ 690,50) va devalutato dalla data della presente sentenza fino alla data del sinistro (12.02.2016), in tal modo pervenendosi alla cifra di € 568,31, che va sommata all'importo da liquidare per i danni patrimoniali, pari ad € 1.100,00
(determinato in valuta della data dell'illecito). Per effetto di tale operazione, si ottiene un totale di € 1.668,31, in valuta della data del sinistro.
Tale somma complessiva, rivalutata alla data della presente sentenza e maggiorata di accessori di legge calcolati secondo il criterio dianzi precisato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), corrisponde ad € 2.230,33 (di cui
€ 1.668,31 per sorte capitale, € 358,69 per rivalutazione monetaria ed €
203,33 per interessi legali).
15 In accoglimento del gravame, pertanto, le parti appellate vanno dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, al pagamento di tale ultima somma complessiva in favore dell'appellante, a titolo risarcitorio.
Il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, non ravvisandosi i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione di dette spese tra le parti, secondo quanto richiesto in via subordinata dalla compagnia appellata. In applicazione del medesimo principio, il pagamento del compenso in favore del C.T.U. dott. Per_1
già provvisoriamente liquidato con decreto del 05.05.2023 agli atti, viene posto definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro. Va analogamente riconosciuto all'appellante il rimborso della spesa relativa all'attività del proprio C.T.U. dott. , per l'importo di cui al progetto di Per_5
notula allegato alla comparsa conclusionale della medesima , pari Pt_1 ad € 400,00 oltre IVA, trattandosi di spesa che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsata, ex artt. 91 e 92 comma 1, in quanto funzionale ad esigenze difensive e non eccessiva o superflua (cfr., ex plurimis, Cass. n.
3716/1980, Id. n. 6056/1990, Id. n. 84/2013, Id. n. 10173/2015, Id. n.
3380/2015, Id. n. 26729/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata così provvede:
- Dichiara l'appellato responsabile della causazione del CP_3 sinistro oggetto di giudizio, condannando quest'ultimo ed
[...]
al pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_1 quest'ultima, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 2.230,33, comprensiva di sorte capitale, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dalla data dell'illecito fino a quella della presente sentenza.
16 - Condanna gli appellati e CP_3 Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese
[...] Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi €
1.330,00, di cui € 125,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovuti come per legge, in relazione al primo grado, ed in complessivi € 3.089,00, di cui € 174,00 per esborsi ed anticipazioni ed €
2.915,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in riferimento al giudizio di appello.
- Pone definitivamente a carico solidale degli appellati il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott. con Persona_4
decreto depositato il 05.05.2023.
- Condanna, altresì, le parti appellate, in solido tra loro, al rimborso della somma di € 400,00 oltre I.V.A. per il compenso dovuto al C.T.P. dell'appellante, dott. . Persona_6
Così deciso in Massa, il 06.03.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta in grado di appello al n. 2398/2020 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Francesco Mattei, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Viale XX Settembre, n. 295 appellante
nei confronti di
(già Controparte_1 Controparte_2
,
[...]
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gregorio Anastasi, P.IVA_1
in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1
appellata
CP_3
(Cod. Fisc. ) C.F._2
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni – appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Carrara n. 74/2020, depositata in data 12.03.2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. atto di appello e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 17.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis rejectis, RIFORMARE in toto la sentenza nr. 74/20 emanata dal Giudice di Pace di Carrara, come evidenziata in epigrafe per le motivazioni addotte e, per l'effetto, accertata la responsabilità nella causazione del sinistro di cui trattasi,
CONDANNARE la società società Controparte_4
rappresentante in regime di stabilimento per la gestione dei sinistri in Italia della Admiral Insurance Company LTD, in persona del legale rappresentante, ed il Sig. , residente a [...]
Roma nr. 30, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Sig.ra a titolo di danno biologico, invalidità Parte_1
permanente, invalidità temporanea parziale e totale, indennità lavorativa, ed oltre alle spese mediche sostenute per Euro 1.322,00, che si quantificano in complessivi €uro 4.997,91, od in quella diversa misura che risulterà in corso di causa, e comunque equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo, ed oltre gli eventuali ulteriori interessi, se dovuti, dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese
2 ed onorari di primo e secondo grado, oltre accessori di legge e con attribuzione in distrazione ex art. 93 C.p.c.”.
Per l'appellata (cfr. comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta in grado di appello e note scritte ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del
17.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 74/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di
Carrara, Giudice Dr. Locane, perchè destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa. IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno sia contenuta al minimo, con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1 [...]
(società rappresentante in regime di stabilimento per Controparte_5
la gestione dei sinistri in Italia di Admiral Insurance Company LTD), nonché , proponendo appello avverso la sentenza del CP_3
Giudice di Pace di Carrara n. 74/2020, depositata in data 12.03.2020, con la quale è stata rigettata l'azione risarcitoria della medesima in Pt_1
riferimento ai danni derivatile dal sinistro occorso in data 12.02.2016 in
Carrara, Viale Zaccagna, località Marina di Carrara (MS), consistito nel tamponamento da parte dell'autovettura , tg. CE803EX, di CP_6
3 proprietà e condotta dal predetto , del veicolo LF EO, CP_3
tg. DY293NC, di proprietà e condotto di ed assicurato per Controparte_7
la RCA dalla compagnia odierna appellata, che procedeva nello stesso senso di marcia, e nel conseguente successivo urto tra tale ultimo mezzo e la AT DA, tg. ED993XM, che lo precedeva, appartenente a tale
, nell'occasione condotta dalla stessa;
sinistro dal Controparte_8 Pt_1 quale erano derivate a carico dell'attrice lesioni certificate nella documentazione sanitaria agli atti e che avevano reso necessarie spese riabilitative e terapeutiche del caso.
A sostegno dell'impugnazione, la ha dedotto i seguenti motivi di Pt_1
gravame:
1) Errata valutazione del cd. modulo CAI sottoscritto dai conducenti nell'immediatezza del sinistro e la mancata ammissione prove ritualmente dedotte, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 2729
c.c. e degli artt. 116 e 246 c.p.c., avendo il Giudice di Pace rigettato la domanda sul rilievo per cui il rapporto investigativo prodotto dalla compagnia convenuta valesse, di per sé solo, a confutare la dinamica dell'incidente descritta dalla stessa attrice, mentre l'espletata consulenza cinematica non valesse a comprovare detta dinamica.
2) Errata valutazione della documentazione medica prodotta, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt.
116 e 246 c.p.c., per avere il Giudice di Pace ritenuto, del tutto immotivatamente, che detta documentazione sanitaria, in quanto priva di attestazione proveniente da un'autorità sanitaria pubblica, non integrasse dimostrazione del nesso eziologico tra il sinistro, quale descritto in citazione, ed il lamentato danno biologico.
3) Erronea definizione del regime delle spese processuali, conseguente all'applicazione del principio di soccombenza derivante dallo scorretto governo delle emergenze istruttorie, tenuto conto delle quali la soccombenza avrebbe dovuto essere ravvisata a carico delle parti convenute.
4 Nel reiterare le istanze istruttorie già avanzate in primo grado e non accolte, ha concluso, pertanto, instando per la riforma integrale della sentenza di primo grado, anche in riferimento alla statuizione condannatoria in punto spese di lite, nonché per la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c..
Integrato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
(già ), contestando l'avversa ricostruzione fattuale e
[...] CP_2
giuridica del sinistro e rimarcando il corretto governo delle emergenze istruttorie da parte del primo Giudice. Si è opposta all'ammissione delle istanze istruttorie ribadite dall'appellante, evidenziando l'infondatezza dei motivi di appello, così come formulati, e concludendo, in via principale, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese processuali;
in subordine, affinchè l'eventuale condanna risarcitoria del danno fosse contenuta nei limiti di quanto provato all'esito del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Nella dichiarata contumacia del convenuto (già contumace CP_3
in primo grado), la causa, istruita in forma documentale, con l'interrogatorio formale del predetto convenuto ed a mezzo di C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.05.2024, come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, l'appello
è fondato e deve essere accolto, stante i plurimi e convergenti elementi di riscontro emersi dall'esperita istruttoria circa la verificazione dell'incidente stradale secondo modalità corrispondenti a quelle prospettate dall'attrice
5 ed in ordine all'effettiva sussistenza dei danni conseguenti al medesimo sinistro ed oggetto della pretesa risarcitoria azionata.
Invero, all'esito dell'istruttoria - espletata interamente in fase di appello, avendo il Giudice di Pace completamente ed immotivatamente omesso di dar corso ad attività istruttoria di sorta, salvo poi pervenire a ritenere non provata la domanda spiegata dall'attrice – è emerso che il sinistro si è effettivamente svolto secondo le modalità descritte nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio.
Sovvengono, al riguardo, plurimi e convergenti riscontri probatori, atti a suffragare la fondatezza della ricostruzione dell'evento lesivo prospettata dall'odierna appellante.
In primo luogo, non può che essere richiamato il modulo di constatazione amichevole, regolarmente compilato e sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro. Al riguardo, la ricostruzione della dinamica dell'incidente risultante dallo stesso modulo C.A.I., formato in conformità a quanto previsto ex lege, assume rilievo dirimente sul piano probatorio, integrando essa, in tal caso, anche nei confronti dell'assicuratore, la presunzione (sia pure iuris tantum) “… che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso", in forza del disposto di cui all'art. 143, comma 2 del citato D.Lgs.
n. 209/2005; ciò risultando , che ebbe a sottoscriverlo, non CP_3 soltanto conducente ma anche proprietario dell'autovettura assicurata dalla compagnia appellata, con la conseguente opponibilità all'assicuratore della dichiarazione confessoria resa dal medesimo, quale litisconsorte necessario, a norma del combinato disposto di cui agli artt.
2733 comma 2 c.c. e 2735 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4010/2018, Id. n.
8214/2013, Id. n. 10304/2007) e non avendo quest'ultima, da parte sua, fornito prova contraria – il cui onere le incombeva - circa un'ipotetica dinamica dell'evento lesivo alternativa rispetto a quella emersa dalla richiamata concorde dichiarazione dei conducenti, ovvero in ordine all'
“esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate
6 in giudizio” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 15431/2024, Id. n. 20300/2019). Né si vede come, in difetto di disconoscimento di sorta da parte del conducente convenuto (rimasto contumace), così come di quello (rimasto estraneo al giudizio) del veicolo che, attinto dal tamponamento provocato dal , collise a sua volta con l'autovettura alla guida della quale si CP_3
trovava la (tale , che lo precedeva nel medesimo Pt_1 Controparte_7
senso di marcia, il Giudice di Pace possa aver escluso che le firme apposte sul modulo C.A.I siano “riconducibili ai prospettati sottoscrittori”.
In definitiva, per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel C.A.I. debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l'ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in esame, per quanto chiarito, risultano carenti elementi di valutazione contrari a sostegno di una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Pertanto, in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia appellata era onerata – a fronte del rilievo presuntivo assunto dal C.A.I. - questo Giudice non può che conformarsi alle risultanze dello stesso C.A.I. prodotto a corredo dell'atto introduttivo, essendo del resto emersa dall'espletata C.T.U. medico legale conferma della compatibilità dei danni alla persona subiti dall'appellante con la dinamica dell'incidente, quale rappresentata nell'anzidetto modulo compilato e sottoscritto dai conducenti (“le suindicate lesioni possono ritenersi accreditabili ove sostanzialmente ammissibili in termini di loro compatibilità con l'evento indicatone causativo”, cfr. relazione dott. pag. 8). Per_1
In definitiva, la dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal conducente e proprietario del veicolo responsabile del sinistro, CP_3
, attraverso la sottoscrizione del richiamato modulo C.A.I.,
[...] regolarmente compilato e sottoscritto – in virtù del quale ha trovato conferma sia la dinamica del sinistro, quale prospettata in citazione
7 (consistita, in buona sostanza, in un tamponamento “a catena”), sia la consistenza e l'ubicazione dei danni subiti dai veicoli coinvolti – valutata congiuntamente alla confessione resa in sede di interrogatorio formale dal predetto , escusso all'udienza del 01.07.2022 ed alla constatata CP_3
compatibilità delle lesioni accertate dal C.T.U. con la dinamica dell'incidente desumibile dal suindicato modulo, assume efficacia probatoria in riferimento alle modalità di verificazione dell'evento lesivo ed ai conseguenti danni, in conformità alla prospettazione attorea. L'espletata
C.T.U. medico legale, del resto, ha posto in luce la compatibilità delle lesioni accertate a carico della periziata. Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, peraltro, si evince che la C.T.U. dinamico- ricostruttiva espletata nel diverso giudizio n. 478/2016 R.G. ha evidenziato la compatibilità dei danni subiti dai veicoli coinvolti con il tamponamento prospettato da parte attrice, sia pure all'esito di un “accostamento statico- virtuale”, verifica che costituisce ulteriore elemento di riscontro della dinamica dell'incidente quale emersa dalle restanti emergenze istruttorie: verifica che costituisce ulteriore elemento di riscontro della dinamica dell'incidente quale risultante dalle restanti emergenze istruttorie: “gli accertamenti esperiti consentono di affermare che le deformazioni delle autovetture sono coerenti con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione. … si ritiene che i danni riportati dalla AT DA e dalla LF
EO siano coerenti per altezza e morfologia con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione” (cfr. relazione Ing. pag. 10, Per_2 prodotta a corredo dell'atto di appello sub doc. 3; e in tale contesto il contestuale rilievo del Giudice di Pace secondo cui la collisione tra i mezzi
è, “notoriamente” fatto “di natura dinamica, non statica”, non vale, di per sé solo, a superare la presunzione correlata al C.I.D. sottoscritto dai conducenti ed a privare di efficacia la confessione giudiziale resa da in risposta all'interpello ex adverso deferitogli, non avendo CP_3
comunque la compagnia appellata dato prova di ipotetiche modalità di verificazione del sinistro alternative, ciò che costituiva onere sulla stessa gravante, per quanto sin qui chiarito.
8 Il Giudice di Pace ha indebitamente disatteso le istanze istruttorie e dell'attrice e trascurato di prendere in considerazione la documentazione dimessa in atti sulla scorta di considerazioni non suffragate da criteri scientifici alternativi, né da argomenti di natura logica, circa la ricostruzione della dinamica del sinistro, dei quali lo stesso giudicante non ha fatto menzione alcuna nella motivazione della sentenza impugnata;
essendo stato il rigetto dell'azione risarcitoria, in buona sostanza, derivato esclusivamente in virtù del rilievo della non attendibilità di una non meglio precisata testimonianza “inattendibile” acquisita in un distinto giudizio (n.
478/2016 R.G.), inerente al medesimo sinistro, e ad una C.T.U. espletata in quello stesso diverso procedimento, nell'ambito del quale l'ausiliario dell'Ufficio si sarebbe limitato a dare atto di una compatibilità “meramente teorica” dei danni lamentati dall'attore rispetto alla dinamica dell'incidente da quest'ultimo prospettata, l'una come l'altra estranea alla causa in questione – ed, infine, con la già ricordata carenza di attitudine dimostrativa del C.I.D. (del cui valore probatorio presuntivo si è già detto), per essere la rappresentazione delle modalità di verificazione dell'incidente nello stesso contenuta asseritamente incompatibile con le conseguenze dello stesso quali “accertate in sede di merito”, ma non meglio identificate dallo stesso primo Giudice.
Siffatti argomenti sono del tutto privi di fondamento, non potendosi richiamare in sede di decisione della presente controversia mezzi istruttori e documentazione acquisita nell'ambito di un distinto e separato giudizio;
né essendo dette prove acquisite “aliunde” opponibili all'odierna appellante nel presente giudizio, non essendo stata ella parte di quella diversa causa.
Mette conto rilevare che il procedimento di acquisizione delle prove nel processo deve rispettare il principio del contraddittorio, di talché le parti debbono essere messe in condizione di interloquire sul meccanismo dell'acquisizione, se esso si risolve nella compressione del loro diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. II, n. 1644/2019). La testimonianza cui si è fatto riferimento nell'impugnata sentenza e la C.T.U. cinematico-ricostruttiva
9 disposta nel diverso giudizio n. 478/2016 R.G., del quale non è stata parte l'odierna attrice, non sono evidentemente opponibili a costei, non avendo quest'ultima potuto esercitare il proprio diritto di difesa nel contesto di quel distinto procedimento, al quale non ha partecipato.
Inoltre, per quanto si riconosca al Giudice civile, in mancanza di una disposizione sulla tassatività dei mezzi di prova, di porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, ciò è consentito all'unica condizione che esse risultino idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie
(Cass., Sez. VI, 01.02.2023 n. 2947); condizioni che, nel caso di specie, non possono dirsi soddisfatte, alla luce dell'interrogatorio formale reso dal convenuto contumace e delle ulteriori emergenze documentali acquisite al giudizio, dalle quali è dato evincere la correttezza della ricostruzione del sinistro prospettata dall'odierna appellante e la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro.
Per il resto, non si vede come possano consentire di superare l'efficacia probatoria presuntiva del C.I.D. e quella della confessione giudiziale resa dal il fatto che uno dei conducenti coinvolti nel tamponamento a CP_3
catena, rimasto estraneo al presente giudizio, tale sia Controparte_7 legale rappresentante dell'autocarrozzeria incaricata della riparazione dei veicoli coinvolti, così come che le plurime certificazioni mediche inerenti alle lesioni riportate dall'attrice siano di “provenienza privata” e “non attestata dal un'Autorità Sanitaria Pubblica”, trattandosi di documentazione, comprensiva di referto di esame strumentale (ETG spalla destra, dott. del 12.03.2013), esaminata dal C.T.U. Persona_3
dott. ed in virtù della quale pure lo stesso ha accertato la Per_1
sussistenza di un danno biologico temporaneo eziologicamente riconducibile al sinistro oggetto di controversia. A tale ultimo proposito, come rimarcato dalla Suprema Corte, tanto “la provenienza della certificazione medica da una struttura pubblica”, quanto “la sua asseverazione con giuramento” non costituiscono “requisito necessario perché essa possa essere presa in considerazione quale elemento di
10 prova documentale a sostegno dei fatti allegati che richiedano un accertamento e/o una valutazione di tipo tecnico-scientifico sul piano sanitario, potendo al più incidere sull'attendibilità del suo contenuto” (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 27574 del 21.11.2017); difettando, nel caso di specie, qualsivoglia dubbio sull'attendibilità delle suindicate certificazioni mediche, avendo esse trovato riscontro nell'accertamento compiuto dal
C.T.U., per quanto chiarito.
La sentenza di primo grado risulta anche inficiata da errore nella parte in cui il Giudice di Pace non solo ha negato il valore probatorio della documentazione sanitaria dimessa in atti dall'attrice, in forza di considerazioni prive di pregio, ma anche laddove ha omesso di provvedere in ordine all'ammissione dei mezzi di prova dedotti dalla difesa della , pervenendo poi a ritenere non provata l'azione risarcitoria Pt_1
dalla stessa proposta, meritando conferma anche il motivo di gravame sub
2). In proposito, va ricordato che, per giurisprudenza costante, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il Giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass., ord. n. 28102/2022); ed è proprio ciò che è accaduto nella vicenda in esame.
Da ultimo, il richiamo contenuto in sentenza al rapporto investigativo prodotto dalla compagnia convenuta risulta ultroneo ed inconferente, in quanto siffatto documento integra una mera produzione documentale di parte e, in quanto tale, non può di per sé solo essere posto a fondamento della decisione, in difetto di contraddittorio effettivo con l'estensore del predetto rapporto (che non risulta essere stato escusso come testimone per confermare e precisare il contenuto di quanto dal medesimo ivi rappresentato). Del resto, è noto che il rapporto investigativo – quale quello richiamato in sentenza dal Giudice di prime cure – integra un documento di valore “neutrale” che, in quanto tale, può costituire un mero indizio e, per essere decisivo ai fini della risoluzione della controversia, deve essere necessariamente supportato da altri elementi probatori
11 (Cass. n. 23554/2008), nella specie insussistenti;
va peraltro evidenziato che dall'esame del rapporto in questione, le uniche informazioni acquisite dall'investigatore che non si risolvono in mere valutazioni e congetture circa la geninuità del sinistro consistono nelle dichiarazioni che quest'ultimo ebbe ad acquisire da due dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente (l'appellato e , dichiarazioni CP_3 Controparte_7
aderenti alla ricostruzione dello stesso in chiave di tamponamento, con modalità corrispondenti a quelle prospettate dall'odierna appellante.
In definitiva, avendo l'appellante fornito adeguata dimostrazione della verificazione del sinistro come descritto in atto introduttivo, dei danni che ne sono derivati (che trovano riscontro nella documentazione sanitaria in atti e nell'espletata C.T.U. medico legale), nonché del nesso eziologico tra il sinistro ed i predetti danni, l'impugnazione merita accoglimento, occorrendo quindi procedere alla liquidazione degli stessi danni.
Il C.T.U. dott. sottoposta a visita la periziata ed Persona_4
esaminata la documentazione sanitaria acquisita al giudizio, ha accertato, con corretta metodica analitica, ispirata a rigoroso criterio scientifico, e con motivazione congruamente argomentata ed esente da vizi di ordine logico, che l'appellante, in dipendenza dell'infortunio in trattazione, ebbe a subire lesioni consistenti in “interessamento distorsivo di rachide cervicale e contusivo di spalla destra”, allo stato attuale “pervenute a stabilizzazione clinica in assenza di apprezzabili postumi permanenti”. L'ausiliario dell'Ufficio ha poi precisato che le lesioni accertate sono sostanzialmente riconducibili alla dinamica del fatto quale emerge dagli atti di causa, valutando il cd. danno biologico temporaneo corrispondente a complessivi gg. 35, di cui gg. 15 al 50% e ad ulteriori gg. 20 al 25%, escludendo la sussistenza di postumi permanenti a carico dell'appellante.
L'appello, in definitiva, merita accoglimento, dovendosi liquidare in favore della il risarcimento del danno biologico temporaneo accertato dal Pt_1
C.T.U. medico legale in dipendenza dell'evento lesivo, in base alla sua età al momento dell'evento lesivo (anni 52), ai parametri di cui all'art. 139 del
D.Lgs. n. 209/2005, come aggiornati con il D.M. 16.07.2024 (pubblicato su
12 G.U. Serie generale n. 173 del 25.07.2024), l'importo complessivo di €
690,50, di cui € 414,30 per I.T.P. al 50% (€ 55,24 x gg. 15 x 50%) ed €
276,20 per I.T.P. al 25% (€ 55,24 x gg. 20 x 25%).
Non può invece essere riconosciuto il ristoro del cd. pregiudizio da inabilità temporanea lavorativa, quantificato in quindici giorni dal C.T.U. dott. risultando inammissibile, in quanto tardiva, la relativa domanda Per_1
(“indennità lavorativa”) contenuta nelle conclusioni trascritte nella citazione in appello, non essendovene traccia in quelle di cui all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, dovendosi l'accertamento sul punto da parte del
C.T.U. considerare una duplicazione del danno biologico temporaneo dal medesimo accertato, o, comunque, ove considerato voce di pregiudizio patrimoniale, in difetto di prova (e prima ancora di specifica allegazione) circa un ipotetico, ancorché temporaneo, danno economico correlato all'ipotetica mancata prestazione di attività lavorativa svolta dalla Pt_1 all'epoca del sinistro nel periodo di convalescenza.
Va poi disattesa la pretesa risarcitoria inerente al danno morale.
In linea di principio, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17209/2015) ha stabilito che il danno morale per le lesioni micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Diversamente opinando, ha evidenziato la medesima Corte regolatrice, ne conseguirebbe una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, ed i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del leso, ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in
13 aggiunta al biologico previsto dal D.lgs. n. 209/2005, soltanto laddove quest'ultimo alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento soggettivo e ne fornisca prova in giudizio, anche facendo ricorso al criterio presuntivo (cfr. Cass. n. 5820/2019, Id. n. 17209/2015); soluzione che vale, a maggior ragione, ove le microlesioni integrino soltanto danno biologico temporaneo. Nel caso di specie, ribadita l'insussistenza, acclarata dalla C.T.U. medico legale, di postumi permanenti derivati dall'evento lesivo, tenuto conto, altresì, dell'obiettiva modestia del danno biologico temporaneo subito dall'appellante ed in difetto di specifica allegazione (ancor prima che della relativa prova) di effettivo ed apprezzabile turbamento soggettivo in capo all'appellante, non può essere riconosciuto il preteso ristoro del danno morale, quale ulteriore e distinta voce di pregiudizio non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto ex art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo parametrato a tale ultima tipologia di danno e non assumendo rilievo meri disagi o fastidi conseguenti alle lesioni tali da non superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (cfr. Cass. 29206/2019).
Quanto alle voci di pregiudizio patrimoniale, risultano risarcibili le spese mediche sostenute, che il C.T.U. ha valutato congrue e pertinenti alle esigenze terapeutiche e riabilitative del caso (per l'importo complessivo di
€ 750,00, ottenuto mediante la sommatoria delle varie voci di spesa indicate dal C.T.U. e documentalmente provate), cui va aggiunto il costo della perizia medico legale di parte, di cui al relativo progetto di notula allegato alla citazione in primo grado sub doc. 9, pari ad € 350,00, come anche l'importo del progetto di notula (€ 350,00) per la redazione della perizia medico legale di parte, che risulta congruo in rapporto alla consistenza qualitativa dell'elaborato e pertinente alle esigenze difensive del caso.
Il totale dei danni patrimoniali ammonta, pertanto, ad € 1.100,00, in valuta coeva rispetto alla data del sinistro.
14 Ai fini della liquidazione, occorre fare applicazione del principio per cui, nella determinazione del danno da ritardata percezione delle somme liquidate per debiti di valore - quale è quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n.
15928/2009) - il cumulo della rivalutazione monetaria (da riconoscere anche ex officio ed avente la funzione di restaurare lo status quo ante, ponendo il danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento lesivo non si fosse verificato) e degli interessi (che hanno invece natura compensativa, avendo la funzione di riparare il danno da ritardo nel pagamento, consistente nella mancata disponibilità della somma dovuta destinabile ad impieghi remunerativi) contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della liquidazione, dovendosi detti interessi computarsi, piuttosto, con riferimento ai singoli momenti d'incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione periodica ovvero ad un indice medio (cfr. Cass.
SS.UU. n. 1712/1995, Id., n. Cass. SS.UU. 557/2009). Vanno pertanto riconosciuti gli interessi legali maturati sulla complessiva somma capitale liquidata a titolo risarcitorio. All'uopo, l'importo complessivo liquidato all'attualità a titolo di danno non patrimoniale (€ 690,50) va devalutato dalla data della presente sentenza fino alla data del sinistro (12.02.2016), in tal modo pervenendosi alla cifra di € 568,31, che va sommata all'importo da liquidare per i danni patrimoniali, pari ad € 1.100,00
(determinato in valuta della data dell'illecito). Per effetto di tale operazione, si ottiene un totale di € 1.668,31, in valuta della data del sinistro.
Tale somma complessiva, rivalutata alla data della presente sentenza e maggiorata di accessori di legge calcolati secondo il criterio dianzi precisato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), corrisponde ad € 2.230,33 (di cui
€ 1.668,31 per sorte capitale, € 358,69 per rivalutazione monetaria ed €
203,33 per interessi legali).
15 In accoglimento del gravame, pertanto, le parti appellate vanno dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, al pagamento di tale ultima somma complessiva in favore dell'appellante, a titolo risarcitorio.
Il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, non ravvisandosi i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione di dette spese tra le parti, secondo quanto richiesto in via subordinata dalla compagnia appellata. In applicazione del medesimo principio, il pagamento del compenso in favore del C.T.U. dott. Per_1
già provvisoriamente liquidato con decreto del 05.05.2023 agli atti, viene posto definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro. Va analogamente riconosciuto all'appellante il rimborso della spesa relativa all'attività del proprio C.T.U. dott. , per l'importo di cui al progetto di Per_5
notula allegato alla comparsa conclusionale della medesima , pari Pt_1 ad € 400,00 oltre IVA, trattandosi di spesa che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsata, ex artt. 91 e 92 comma 1, in quanto funzionale ad esigenze difensive e non eccessiva o superflua (cfr., ex plurimis, Cass. n.
3716/1980, Id. n. 6056/1990, Id. n. 84/2013, Id. n. 10173/2015, Id. n.
3380/2015, Id. n. 26729/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata così provvede:
- Dichiara l'appellato responsabile della causazione del CP_3 sinistro oggetto di giudizio, condannando quest'ultimo ed
[...]
al pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_1 quest'ultima, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 2.230,33, comprensiva di sorte capitale, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dalla data dell'illecito fino a quella della presente sentenza.
16 - Condanna gli appellati e CP_3 Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese
[...] Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi €
1.330,00, di cui € 125,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovuti come per legge, in relazione al primo grado, ed in complessivi € 3.089,00, di cui € 174,00 per esborsi ed anticipazioni ed €
2.915,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in riferimento al giudizio di appello.
- Pone definitivamente a carico solidale degli appellati il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott. con Persona_4
decreto depositato il 05.05.2023.
- Condanna, altresì, le parti appellate, in solido tra loro, al rimborso della somma di € 400,00 oltre I.V.A. per il compenso dovuto al C.T.P. dell'appellante, dott. . Persona_6
Così deciso in Massa, il 06.03.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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